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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2817/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2817/2023 R.G./F avente per oggetto separazione e scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 (C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] Dell'Assunta n. 6, elettivamente domiciliata nello studio in Torino c.so Trapani 26 dell'avv. Serena Terzuolo che la rappresenta e difende per delega in atti. Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con Delibera del 1/8/2023 n. 1152. Parte ricorrente Contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] e residente a [...], Codice Fiscale
, elettivamente domiciliato in Chivasso (TO), Via Caduti per la Libertà 43, presso lo C.F._2 Studio dell'Avv. Rosalba LICCESE del Foro di Ivrea (Codice Fiscale ), che lo C.F._3 rappresenta e difende per delega in atti. Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA Ivrea n. 1556 del 30/10/2023 Parte resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero. Collegio delli 26.3.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni congiunte come rassegnate nelle note scritte del 14/3/2024 e di cui alla sentenza di separazione n. 706 /2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, del seguente letterale tenore: “(…) 1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale di proprietà del marito sita in Chivasso (TO), Via dell'Assunta n. 6, viene assegnata definitivamente al marito unitamente agli arredi e ai suppellettili che la compongono. La sig.ra si è già Pt_1 allontanata dalla casa coniugale asportando i propri beni personali. 3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 4) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. 5) Le parti danno atto di compensare le spese del presente procedimento.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti han contratto matrimonio civile il 5.11.2016 in Chivasso con atto ivi iscritto al n. 41 Parte I registro atti matrimonio. Dal matrimonio è nato il figlio il 30.11.2005, maggiorenne ed autonomo economicamente. Parte ricorrente ha Persona_1 agito per ottenere la pronuncia di separazione e il divorzio. Si è costituito in giudizio il convenuto e le parti han depositato le conclusioni congiunte conformi sopra viste per la separazione e per il divorzio. Separati con sentenza 706/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 10/06/2024, notificata in data 11.06.2024, è passata in giudicato in data 12.07.2024. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione pagina 1 di 2 si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta consensualizzata, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e iscrizione i cui Parte_1 Controparte_1 estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Chivasso (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 26.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2817/2023 R.G./F avente per oggetto separazione e scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 (C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] Dell'Assunta n. 6, elettivamente domiciliata nello studio in Torino c.so Trapani 26 dell'avv. Serena Terzuolo che la rappresenta e difende per delega in atti. Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con Delibera del 1/8/2023 n. 1152. Parte ricorrente Contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] e residente a [...], Codice Fiscale
, elettivamente domiciliato in Chivasso (TO), Via Caduti per la Libertà 43, presso lo C.F._2 Studio dell'Avv. Rosalba LICCESE del Foro di Ivrea (Codice Fiscale ), che lo C.F._3 rappresenta e difende per delega in atti. Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA Ivrea n. 1556 del 30/10/2023 Parte resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero. Collegio delli 26.3.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni congiunte come rassegnate nelle note scritte del 14/3/2024 e di cui alla sentenza di separazione n. 706 /2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, del seguente letterale tenore: “(…) 1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale di proprietà del marito sita in Chivasso (TO), Via dell'Assunta n. 6, viene assegnata definitivamente al marito unitamente agli arredi e ai suppellettili che la compongono. La sig.ra si è già Pt_1 allontanata dalla casa coniugale asportando i propri beni personali. 3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 4) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. 5) Le parti danno atto di compensare le spese del presente procedimento.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti han contratto matrimonio civile il 5.11.2016 in Chivasso con atto ivi iscritto al n. 41 Parte I registro atti matrimonio. Dal matrimonio è nato il figlio il 30.11.2005, maggiorenne ed autonomo economicamente. Parte ricorrente ha Persona_1 agito per ottenere la pronuncia di separazione e il divorzio. Si è costituito in giudizio il convenuto e le parti han depositato le conclusioni congiunte conformi sopra viste per la separazione e per il divorzio. Separati con sentenza 706/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 10/06/2024, notificata in data 11.06.2024, è passata in giudicato in data 12.07.2024. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione pagina 1 di 2 si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta consensualizzata, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e iscrizione i cui Parte_1 Controparte_1 estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Chivasso (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 26.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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