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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6629 /2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ER RA Presidente dott.ssa AF MM Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
e
, nata a [...] il [...] CP_2 entrambi assistiti dall'Avv. EMANUELA FIORELLA COLOMBO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 905/2023 pubblicata il 4/5/23 e passata in giudicato, domandando in particolare la revisione in diminuzione degli obblighi di mantenimento della figlia posto a carico del padre. Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 905/2023 pubblicata il 4/5/23 e passata in giudicato, provvede in conformità dell'accordo delle parti da intendersi qui integralmente richiamato;
• nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 30/10/2025
IL PRESIDENTE
ER RA
IL GIUDICE ESTENSORE
AF MM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ER RA Presidente dott.ssa AF MM Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
e
, nata a [...] il [...] CP_2 entrambi assistiti dall'Avv. EMANUELA FIORELLA COLOMBO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 905/2023 pubblicata il 4/5/23 e passata in giudicato, domandando in particolare la revisione in diminuzione degli obblighi di mantenimento della figlia posto a carico del padre. Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 905/2023 pubblicata il 4/5/23 e passata in giudicato, provvede in conformità dell'accordo delle parti da intendersi qui integralmente richiamato;
• nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 30/10/2025
IL PRESIDENTE
ER RA
IL GIUDICE ESTENSORE
AF MM