Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 96 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 4.6.2024
PROMOSSA DA
, E con l'Avv. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
GIULIANO ROSSI ed elettivamente domiciliati in P.ZZA MAZZINI, 51 - MODENA
-Appellante-
CONTRO
, in proprio ed in qualità di procuratore generale di Controparte_2 Parte_3
a sua volta procuratore generale di
[...] Persona_1 Controparte_3 Per_2
e con gli Avv.ti MIRCA MAGNONI e GIULIA
[...] Parte_4 Controparte_4
BALUGANI ed elettivamente domiciliati in VIA GIARDINI, 25 - MODENA
-Appellati-
AVVERSO
L'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il 19.12.2022 a definizione della causa n. 7194/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, gli attori, attuali appellanti, deducevano che in data
7/3/2019, alle ore 18,45 circa, di anni 47, mentre attraversava Via Tangenziale Parte_3
Ovest, all'interno del centro abitato di Vignola, veniva violentemente investito dall'autovettura
Citroen C1, targata EP075GK, condotta da , di proprietà di . Parte_1 Parte_2
Gli stessi davano, altresì, atto:
- di aver in precedenza svolto accertamento tecnico preventivo per l'individuazione delle rispettive responsabilità e colpe nella causazione del sinistro;
- di aver ricevuto dall'assicurazione RCA del veicolo, , le somme di € 8.000 in Controparte_1 data 17 gennaio 2020 e di € 9.000 in data 28 settembre 2020 a titolo di ristoro del danno occorso a trattenute a titolo di acconto;
Parte_3
- di aver inutilmente invitato le controparti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ricevendo il rifiuto di senza ulteriori riscontri dagli altri. CP_1
Di conseguenza, agivano nei confronti dei predetti convenuti per il risarcimento del residuo danno personale, patrimoniale e non, della vittima primaria, nonché del danno da lesione del rapporto parentale occorso ai suoi prossimi congiunti.
e unitariamente costituiti in causa, Parte_2 CP_5 CP_1 contestavano an e quantum del sinistro, addebitando l'esclusiva responsabilità dello stesso alla condotta del pedone ed eccependo l'improcedibilità delle domande dei prossimi congiunti della vittima, perché non precedute da richiesta ex art. 145 Cod. Ass.; in subordine, contestavano analiticamente voci ed entità dei danni di cui era reclamato il risarcimento.
In corso di causa, i convenuti depositavano “relazione del dott. a seguito della visita Per_3 effettuata il 25 agosto 2020 sulla persona dell'infortunato sig. , ed i ricorrenti Parte_3 dichiaravano “di aderire alle valutazioni medico-legali della perizia del dott. del 10 Per_3 settembre 2020”.
Il G.I. formulava proposta conciliativa, che veniva, per vari motivi, rifiutata dai ricorrenti.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale condannava le parti convenute al solidale pagamento:
a) in favore di del complessivo importo di €.72.150, maggiorato degli interessi Parte_3 legali dalla pronuncia al saldo;
b) in favore di del complessivo importo di €.8.150, maggiorato degli interessi Persona_1 legali dalla pronuncia al saldo;
c) in favore di del complessivo importo di €.8.950, maggiorato degli interessi Controparte_3 legali dalla pronuncia al saldo;
d) in favore di del complessivo importo di €.9.350, maggiorato degli interessi Persona_2 legali dalla pronuncia al saldo;
e) in favore di del complessivo importo di €.9.350, maggiorato degli interessi Parte_4 legali dalla pronuncia al saldo;
f) in favore di del complessivo importo di €.8.950, maggiorato degli interessi Controparte_4 legali dalla pronuncia al saldo;
g) in favore di , del complessivo importo di €.18.300, maggiorato degli interessi Controparte_2 legali dalla pronuncia al saldo.
Il tutto oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
In parte motiva il Tribunale spiegava che dagli atti di causa risultava che il sinistro era avvenuto con le seguenti modalità: , alla guida autoveicolo Citroen C1 targato Parte_1
EP075GK, circolava nell'abitato di Vignola lungo via Tangenziale Ovest, con direzione di marcia
Vignola-Marano, e ad un certo punto investiva il pedone precedentemente Parte_3 incamminato nella sua stessa direzione di marcia, lungo il bordo della strada destro rispetto a tale direzione. L'urto interessava la parte anteriore dell'autovettura ed il fianco sinistro del pedone, che veniva caricato dal veicolo per poi essere sbalzato in avanti.
Ciò posto, argomentava il primo Giudice, poiché in materia di danni causati alle persone dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, non derivati da scontro fra veicoli, vige la presunzione di colpa del conducente del veicolo, che è obbligato al risarcimento “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (art. 2054 co.1 cc), restava del tutto irrilevante la condotta in concreto mantenuta dal conducente in occasione del sinistro, poiché questi - salvo il caso (invero di scuola) in cui tale condotta racchiuda l'intero panorama dei possibili tentativi di elusione del danno - è in ogni caso tenuto a risarcire il danno, nella frazione percentuale che non venga ascritta in concreto a "fatto colposo" del danneggiato;
quest'ultimo da intendersi, al di fuori di ogni indagine sull'elemento psicologico della colpa, “come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (ex multis Cass. n°7173 del 2022).
Nel caso di specie, era stato accertato che, poco prima dell'evento, Parte_3 procedeva a piedi lungo il lato destro della strada, in direzione Marano, con andatura barcollante.
Secondo che aveva assistito ai fatti da posizione privilegiata (perché si Testimone_1 trovava sul balcone della propria abitazione sita in uno dei piani della palazzina) il pedone “non si reggeva in piedi e barcollava sul ciglio della strada”
L'abitazione distava circa 16 mt dalla strada e tra il balcone e l'area dell'avvenuto sinistro non vi erano ostacoli visivi, quindi si poteva dire che la teste avesse una buona visibilità, come ricavabile anche dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta.
Il pedone era un soggetto con vari precedenti documentati di abuso alcolico, e che al momento del sinistro aveva un valore di 2.46 gr/lt di alcool nel sangue, che nella media corrisponde, per la scienza, ad uno stadio avanzato di ubriachezza, tra l'altro caratterizzato da indifferenza all'ambiente circostante ed assenza di reazione agli stimoli.
L'urto doveva ritenersi avvenuto nella zona centrale della corsia di marcia dell'automobilista, come ricavabile dalle convergenti conclusioni rese nel rapporto di Polizia e dal
CTU incaricato in sede di accertamento tecnico preventivo, mutuate “dalla osservazione della posizione statica raggiunta a fine evento da veicolo e pedone investito”; dal rilievo che “il punto di primo contatto tra il pedone investito e l'autoveicolo era identificabile nella deformazione di lieve entità al paraurti anteriore, all'altezza del profilo inferiore del fregio Citroen”, e quindi al centro del fronte dell'auto ed, infine, dalla circostanza che il primo impatto aveva interessato “il fianco sinistro” del pedone.
Il pedone, subito prima dell'impatto, aveva, dunque, iniziato, più o meno consapevolmente, ad attraversare la strada in senso trasversale, indifferente all'ambiente ed agli stimoli. E ciò aveva fatto “improvvisamente” e “barcollando” (come riferito dalla teste oculare), quindi, mantenendo una condotta all'evidenza contraria ad ogni regola di elementare prudenza, che aveva certamente contribuito alla verificazione del danno, in misura che il Tribunale stimava equivalente a quella presunta a carico della conducente, sul rilievo che per entrambi valeva la considerazione che l'adozione della condotta lecita avrebbe senz'altro evitato il danno, anche ove l'altro avesse posto in essere la condotta contra legem presunta, o in precedenza descritta.
Di conseguenza, i convenuti, nelle rispettive qualità, venivano ritenuti obbligati a risarcire i danni conseguiti al sinistro patito da in ragione del 50% dell'intero. Parte_3
Riguardo alla liquidazione del danno, atteso che le parti avevano concordato sulla valutazione resa dal dott. nella sua relazione in data 25 agosto-10 settembre 2020, secondo Per_3 cui il in conseguenza del sinistro, aveva subito una invalidità temporanea totale Parte_3 di 12 giorni e parziale al 75% di 40 giorni, al 50% di 30 giorni ed al 25% di ulteriori 30 giorni, all'esito stabilizzatasi in postumi permanenti invalidanti in ragione del 21%, in base alle Tabelle di
Milano, il danno veniva quantificato in complessivi € 81.280,50.
In applicazione dei principi giurisprudenziali relativi alla c.d. personalizzazione del danno, il
Tribunale escludeva che si potesse incrementare la valutazione standard del danno sull'allegazione del persistere della propensione all'alcoolismo indotta dalla depressione post-traumatica.
Per dare rilievo probatorio a tale allegazione, avrebbe dovuto essere certo il contrario, ovvero che, se non si fosse verificato il sinistro, il ricorrente avrebbe smesso ogni abuso alcolico.
Senonché i trascorsi documentati, che sono vari e risalgono al 2017-18, e lo stato in cui versava il pedone al momento dei fatti, rendevano tale evenienza improbabile.
Dunque, il protrarsi della sua dipendenza da alcool non poteva dirsi in relazione causale con il sinistro, e non veniva quindi in gioco nella liquidazione del danno.
Al ricorrente veniva riconosciuto anche il danno patrimoniale futuro da perdita di guadagno derivata dalle lesioni subite.
Considerato che il non poteva che aspirare a lavori manuali, e che, come Pt_3 affermato dal perito della Compagnia la “menomazione residuata rende sicuramente problematico un reimpiego del p. in attività consone alle sue attitudini lavorative”, veniva affermata la ricorrenza del danno patrimoniale, in termini di perdita parziale delle potenzialità reddituali, in misura corrispondente alla relativa perdita di capacità, quale unico dato attendibile per esprimere percentualmente la contrazione delle potenzialità reddituali addebitabile al sinistro.
In assenza di prova del reddito anteriormente percepito dall'infortunato, il montante veniva determinato sulla base del triplo della pensione sociale annua (ex art.4 l. n°39/77), pari ad €
18.262,92, moltiplicata per il coefficiente ottenuto dalla Tavola 3 allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 novembre 2016 (pari a 25,5269), in rapporto alla percentuale d'inabilità permanente (21%) e, quindi, quantificato (con arrotondamento) in €
97.901,10.
L'attore aveva, infine, documentato spese mediche conseguenti al sinistro, per complessivi €
1.099,35 dell'epoca, corrispondenti ad attuali (al momento dell'impugnata Ordinanza) € 1.256,40.
Di conseguenza, il complessivo danno occorso al predetto in dipendenza del sinistro veniva determinato in complessivi € 81.280,50 + € 97.901,10 + € 1.256,40, ovvero € 180.438.
Il danno risarcibile, pari al 50% dell'intero, ammontava, pertanto, ad € 90.219 (attualizzato all'epoca della pronuncia), da cui andava detratto il valore, parimenti attualizzato, degli acconti ricevuti dal ricorrente, complessivamente pari ad € 19.478 (€.9.128 + €.10.350).
Il danno non ancora risarcito, in linea capitale, ammontava, pertanto, a complessivi €
70.741, mentre il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria ancora inadempiuta veniva, infine, determinato in complessivi € 1.409.
Da tutto ciò conseguiva la condanna dei convenuti al solidale pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo € 72.150, maggiorato degli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Riguardo, poi, al risarcimento rivendicato dagli stretti congiunti di Parte_3 ovvero: la moglie ed i figli ed tutti residenti in [...]; il Per_1 CP_3 Per_2 Pt_4 padre residente in ma non convivente;
il fratello , indicato in ricorso - senza CP_4 CP_1 Per_4 contestazioni avverse in proposito, sicché la circostanza poteva darsi per vera - come la persona che
“di fatto, si sta occupando della vittima del sinistro, accompagnandolo nella quotidianità”, preliminarmente il Tribunale riteneva la domanda proponibile, benchè non preceduta da una richiesta di risarcimento con le modalità indicate nell'art.145 co.1° del Dlgs n°209 del 2005 (Cod.
Ass.), in quanto l'invito alla negoziazione era stato svolto anche in relazione alle loro pretese, dettagliatamente motivate, che erano state inequivocabilmente e definitivamente rifiutate dall'assicuratore con la sua risposta del 28 settembre 2020, di espresso rifiuto nei confronti della vittima primaria, rifiuto che, pertanto, aveva determinato anche per costoro l'avveramento della condizione di procedibilità fissata dall'art. 145 co.1° cit.
Pertanto, ritenuto che il danno derivante dalle lesioni permanenti subite da un prossimo congiunto può ricorrere, ed è in tal caso risarcibile, nella sua doppia componente di danno morale e danno biologico, come definiti da parte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e può essere provato per presunzioni, e considerato che, a tal fine, il rapporto di stretta parentela, rendeva presumibile la ricorrenza del danno da sofferenza soggettiva interiore, in assenza di prova contraria, veniva presunta la ricorrenza del danno da sofferenza soggettiva interiore in capo a tutti i familiari costituiti, mentre veniva esclusa la ricorrenza del danno dinamico-relazionale, in assenza di specifiche allegazioni idonee ad attestarne la sussistenza, stante la lontananza della famiglia nucleare, che viveva in Marocco, e del padre, che non conviveva con il figlio.
Il danno da sofferenza soggettiva interiore - unico nella specie considerato risarcibile – veniva calcolato, dal primo Giudice, in percentuale, rispetto al danno dinamico-relazionale, secondo il metodo già adottato nelle tabelle milanesi per la determinazione delle due componenti del valore punto del danno da invalidità permanente, utilizzando i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale ed applicando alcuni specifici adattamenti, fino ad ottenere le somme poi liquidate in Ordinanza. Avverso detta pronuncia proponevano appello , Parte_1 Pt_2
E chiedendo: a) in via principale, il rigetto di tutte le
[...] Controparte_1 domande svolte in primo grado dai ricorrenti;
b) in subordine, l'attribuzione al Parte_3 della maggior percentuale di corresponsabilità nel sinistro, con conseguente riduzione del danno;
c) in entrambi i casi, di dichiarare non dovuto il danno patrimoniale liquidato al danneggiato;
d) di accertare la carenza di legittimazione attiva di a rappresentare nel giudizio di Controparte_2 primo grado i congiunti dell'infortunato residenti in [...]; di dichiarare, improponibile e/o infondata la domanda di tutti i congiunti dell'infortunato. Il tutto con restituzione delle somme versate.
Si costituivano in giudizio , in proprio ed in qualità di procuratore Controparte_2 generale di a sua volta procuratore generale di Parte_3 Persona_1 CP_3
e concludendo per il rigetto del
[...] Persona_2 Parte_4 Controparte_4 gravame e la conferma dell'impugnata Ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta errata attribuzione della responsabilità del sinistro, nonché violazione ed errata applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2054, c.c. e delle risultanze istruttorie.
Sostiene, infatti, l'appellante, che unico responsabile dell'evento fu l'infortunato,
[...]
il quale impegnò la carreggiata, all'improvviso, con incerta andatura, proprio mentre Pt_3 sopraggiungeva la Citroen C1 condotta dalla che non poté in alcun modo evitare l'urto. Pt_1
Il quindi, non si era uniformato a quanto prescritto dall'art. 190 CdS, trovandosi, Per_5 peraltro, in condizioni psicofisiche tali da impedirgli l'impiego della normale diligenza, chiesta agli utenti della strada, tanto che gli venne riscontrato un tasso alcolemico di 2,46 gr/lt.
Ciò confermava quanto dichiarato dalla teste, la quale aveva riferito di Testimone_2 aver visto una persona che “non si reggeva in piedi e barcollava sul ciglio della strada…
Improvvisamente la persona sul ciglio della strada iniziava l'attraversamento della strada barcollando… la persona oscillava in modo disordinato”.
Lo stesso P.M. in sede aveva richiesto l'archiviazione per il reato di lesioni colpose a carico della ritenendo il danneggiato unico responsabile del fatto, considerazioni confermate dal Pt_1
GIP, che accoglieva la richiesta di archiviazione.
Del resto, nella stessa motivazione dell'impugnata Sentenza, il Tribunale non rilevava nessuna condotta illecita a carico della guidatrice, mentre risultava, clamorosa, la sola colpa del pedone, per aver agito in modo imprevedibile e anormale, il che lo rendeva esclusivo o, quantomeno, corresponsabile in percentuale di gran lunga prevalente, e non certo paritaria, come ritenuto dal primo Giudice, con decisione apodittica, erronea, del tutto priva della necessaria giustificazione e quindi censurabile.
Il motivo è infondato.
In disparte le acclarate ed oggettive responsabilità del correttamente riportate Per_5 dall'appellante e dallo stesso Giudice di prime cure, resta il fatto che il CTU nominato in sede di ATP ai fini della ricostruzione dinamica del sinistro ha chiaramente individuato una concorrente responsabilità della conducente l'autovettura investitrice, ritenendo che, la stessa:
- viaggiava ad una velocità, seppur di poco, superiore al limite consentito di 50 Km/h;
- essendoci ancora condizioni di luce e buona visibilità, al momento del sinistro, la stessa aveva avvistato il pedone a circa 20 mt. di distanza;
del resto è la stessa a riferire che aveva visto Pt_1 il pedone lungo il margine destro della strada prima che questi procedesse all'improvvido attraversamento della stessa;
- che, a quel punto, se la come impongono gli artt. 141 e 142 C.d.S., avesse regolato la Pt_1 propria velocità, dinanzi ad una situazione di oggettivo e prevedibile pericolo rappresentato dalla presenza di una persona, percepita per tempo, marciante in un tratto di strada privo di banchine marciapiedi e non propriamente destinato al transito pedonale, situazione che appunto rientra nel disposto dei commi indicati, il sinistro non si sarebbe verificato o, comunque, avrebbe avuto conseguenze meno gravi. Addirittura il CTU ipotizza che se la avesse ridotto la propria Pt_1 velocità a 40 Km/h avrebbe potuto evitare l'impatto. Orbene, tale affermazione è sicuramente valida da un punto di vista matematico, tuttavia, il reale svolgersi degli eventi, concentrati in pochissimi secondi, e la solo ipotetica distanza fra pedone ed autovettura al momento dell'improvviso, illecito ed assurdo attraversamento, inducono a ritenere poco credibile che la avrebbe potuto Pt_1 evitare totalmente il sinistro, ma di certo avrebbe potuto attenuarne le conseguenze, arrivando all'impatto con il pedone con una velocità decisamente minore di quella tenuta nel caso concreto;
- infine va considerato che, come la teste oculare - che si trovava su un balcone posto a circa 16 mt. di distanza dal punto dell'incidente – si è accorta che il pedone “non si reggeva in piedi e barcollava sul ciglio della strada”, anche la conducente dell'auto, che si trovava ad analoga distanza al momento dell'avvistamento, doveva cogliere detti segnali e comportarsi di conseguenza.
Ne deriva che correttamente il Tribunale ha ritenuto di applicare l'art. 2054 c.c., in conformità ai principi giurisprudenziali dettati dalla Suprema Corte (Cass. Civ., 28 febbraio 2020 n.
5627; Cass. Civ., 28 marzo 2022 n. 9856; Cass. Civ., 13 luglio 2023 n. 20137), riconoscendo la pari concorsuale responsabilità di entrambe le parti nel determinismo causale del sinistro.
Con il secondo motivo si lamenta errato riconoscimento del danno patrimoniale di Parte_3 violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 c.c. ed errata applicazione delle risultanze
[...] istruttorie.
Il danno patrimoniale non spettava, in quanto, innanzitutto, mancava la prova dello svolgimento di attività lavorativa e di un reddito percepito prima del sinistro da parte dell'infortunato, mentre la qualifica di manovale e muratore era stata, soltanto, allegata, senza che ne fosse fornita alcuna dimostrazione.
Inoltre, nessuna invalidità specifica lavorativa era emersa in sede di visita medico legale, vero sia che il G.I. ne aveva escluso la debenza nella propria proposta conciliativa.
Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto dichiarare che nulla spettava a titolo di danno patrimoniale in mancanza dei presupposti, con la conseguente reiezione della relativa voce.
Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Innanzitutto va rilevato l'errore commesso dal Tribunale nel conteggio del danno da invalidità specifica lavorativa, laddove ha utilizzato la percentuale di danno (21%) riconosciuta dal medico legale a titolo di invalidità permanente, mentre la formula corretta prevede l'uso della percentuale di danno riconosciuta a titolo di invalidità specifica lavorativa e non quello riconosciuto a titolo di danno biologico.
Infatti, non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (Cass. Civ., n.
14241/23).
Ma, in realtà, è proprio qui il problema, in quanto al danneggiato non è stata riconosciuta alcuna invalidità specifica lavorativa.
Premesso, infatti, che, come riportato anche nell'impugnato provvedimento, le parti hanno concordato “sulla valutazione resa dal dott. nella sua relazione in data 25 agosto-10 Per_3 settembre 2020”, non può non rilevarsi come il predetto medico legale abbia solo genericamente riferito che: “Il soggetto era disoccupato al momento del presente sinistro. In precedenza, avrebbe sempre svolto attività di operaio edile o agricolo. La menomazione residuata rende sicuramente problematico un reimpiego del p. in attività consone alle sue attitudini lavorative, anche per la sua dipendenza da alcool e le condizioni attuali del mercato del lavoro”, senza, tuttavia riconoscere alcuna percentuale di perdita della capacità lavorativa.
Orbene, se le parti hanno accettato concordemente detta valutazione, ne hanno accettato tutte le conclusioni, compresa quella che escludeva la presenza di un'invalidità specifica lavorativa, non essendo certo sufficiente, ai fini della liquidazione di tale partita di danno, la mera considerazione di una maggiore usura o di un maggior affaticamento nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Peraltro non molto di più aveva affermato il medico legale del danneggiato, il dott. Per_6 il quale nel suo elaborato peritale scrive: “Si rappresenta inoltre come l'attuale quadro menomativo sia scarsamente compatibile con lo svolgimento di attività che richiedono un importante impegno fisico, caratteristica peculiare invece di quelle mansioni confacenti alla esperienza e preparazione professionale del soggetto che, seppure al momento del sinistro fosse disoccupato, ha sempre svolto attività di operaio edile. Alla luce di tali considerazioni appare evidente come lo stato attuale, e presumibilmente ancor più quello futuro, vada ad inficiare in modo rilevante le possibilità del sig. di utile reimpiego in attività consone alle sue attitudine lavorative”. Pt_3
Quindi, neppure il CT dello stesso danneggiato scrive espressamente che questi abbia riportato un'incapacità specifica lavorativa e, meno che mai, ne quantifica l'entità.
Orbene, la conclusione presa dal dott. ed accettata inter partes, può, al più, Per_3 considerarsi come l'accertamento di un danno alla capacità lavorativa generica, tenuto, altresì, conto del fatto che il non ha dato alcuna prova di aver svolto una qualsiasi precedente Pt_3 attività lavorativa, limitandosi solamente ad allegarlo.
Tuttavia, seppure è vero che secondo un orientamento giurisprudenziale costante “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica”, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura (Cass. Civ. n. 28988/2020;
Cass. Civ. n. 1816/2014), al contrario del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica che, viceversa, è generalmente ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale, precisandosi che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso
(v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444), è anche vero che, come precisato dalla Suprema Corte, ciò non significa che la liquidazione del danno biologico
"assorba" sempre e comunque anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa, sicché gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (Cass., 24/2/2011, n. 4493).
“A tale stregua, vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito.
In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.
Va pertanto escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).
La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass., 16/1/2013,
n. 908).
...A tale stregua, un danno anche patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione (v. Cass., 30/11/2005, n. 26081; Cass., 18/5/1999, n. 4801. E, da ultimo,
Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 4/11/2020, n. 24481)” (Cassazione civile sez. III - 15/09/2023,
n. 26641).
Di conseguenza, poiché, come specificato nell'appena citata pronuncia, tale danno va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c., considerata la gravità della lesione, le considerazioni espresse da entrambe i medici legali e le già limitate possibilità di impiego del danneggiato, circoscritte ai lavori strettamente manuali, si ritiene equo liquidare, a titolo di invalidità lavorativa generica, la somma di € 50.000, onnicomprensiva.
Il danno complessivo del va, dunque, rideterminato (secondo i valori Parte_5 attualizzati all'epoca dell'impugnata Ordinanza), in € 81.280,50 (per danno non patrimoniale) + €
50.000 (per danno patrimoniale) + €.1.256,40 (per spese), per un totale di € 132.537, che, ridotto del 50% per il riconosciuto concorso di colpa, conduce alla somma complessiva di € 66.263,50, da cui va portato in detrazione il valore degli acconti ricevuti dal ricorrente, attualizzati al momento del provvedimento di primo grado (€ 8.000 in data 17 gennaio 2020 ed € € 9.000 in data 28 settembre
2020), complessivamente pari ad € 19.478 (€ 9.128 + € 10.350).
Il danno non ancora risarcito, in linea capitale, ammonta pertanto a complessivi € 46.785,50, cui va aggiunto il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, pari alla somma arrotondata di € 1.000 e così, definitivamente, € 47.785,50.
Con il terzo motivo di lamenta errata attribuzione del danno ai congiunti ed omesso rilievo della carenza di legittimazione attiva da parte di . Controparte_2
Sostiene l'appellante che tutti i congiunti del danneggiato, residenti in [...], avevano rilasciato una procura, in data 13.02.2020 a ministero del notaio di Settat (Marocco), a Per_7
(marito e padre dei deleganti), per conseguire il preteso indennizzo loro spettante Parte_3
e svolgere le necessarie attività, anche in sede giudiziale, nella quale, tuttavia, non si ravvisava l'autorizzazione a nominare altri mandatari per espletare l'incarico.
La procura ai difensori, relativa al ricorso introduttivo, era sottoscritta dal CP
, in proprio e quale procuratore generale di “a sua volta procuratore
[...] Parte_3 generale di e e da Persona_1 Controparte_3 Persona_2 Parte_4
(il padre), ma non da il quale, aveva in precedenza, rilasciato al Controparte_4 Parte_3 fratello , il 30.07.2019, una procura generale, a ministero Notaio di CP Persona_8
Modena.
Ciò contraddirebbe il principio fondamentale in materia di rappresentanza, secondo cui
“delegatus non potest delegare”, con conseguente carenza di legittimazione attiva di CP
, a rappresentare validamente in giudizio, i congiunti residenti in [...], dei quali
[...] mancherebbe, pertanto, la procura al difensore, questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Il motivo è infondato.
Se pure è vero che la procura generale alle liti non ricomprende tra i poteri che le sono propri anche quello di nominare un altro, diverso, procuratore speciale, è altrettanto vero che unitamente e contestualmente alla procura generale alle liti è certamente possibile anche conferire una forma di rappresentanza sostanziale e legittimare così il procuratore generale a nominare altri procuratori.
Nel caso di specie, i poteri conferiti a sono i più ampi, e comprendono Parte_3 espressamente la facoltà di nominare e revocare altri mandatari sostituti, come si legge nella procura stessa: “Gli conferiscono con la presente procura perfetta, generale ed ampia comprendente tutte le attribuzioni in materia di agire in loro nome…. Agli effetti sopraccitati sottoscrivere e firmare ogni atto e processo verbale, eleggere domicilio, sostituire in tutto o in parte, revocare ogni mandatario sostituto, dargli liberatoria, nominarne altri e generalmente fare tutto il necessario”.
Con il quarto motivo si lamenta errata attribuzione del danno ai congiunti e mancato riconoscimento della improponibilità della loro domanda per violazione dell'art. 145 Cod. Ass.
Il motivo è inammissibile.
Gli appellanti ripropongono le stesse deduzioni e conclusioni del primo grado, alle quali il
Tribunale ha compiutamente risposto, con motivazione corretta e condivisibile, limitandosi ad affermare “Il Tribunale ha errato, nel ritenere il contrario, alla lettera C) n. 1 della motivazione” senza, quindi, formulare alcuna critica alla decisione del primo Giudice e senza spiegare per quale ragione questa Corte dovrebbe modificare l'impugnato provvedimento in favore delle identiche motivazioni già proposte e rigettate dal Tribunale.
Con il quinto motivo si lamenta errata attribuzione del danno ai congiunti, nonchè violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 c.c. e delle risultanze istruttorie.
Opinano gli appellanti che non si poteva definire il “macroleso”, termine Parte_3 riservato a casi ben più gravi, di cui non è rispettoso abusare, e ciò renderebbe priva di fondamento la pretesa risarcitoria, ancor più riguardo ai familiari che vivono in Marocco e non risentirebbero, in ogni modo, le conseguenze del danno riflesso, non essendovi incidenza dello stato dell'infortunato sulle loro abitudini di vita, tanto più in assenza di qualsiasi prova;
inoltre, le somme chieste da ciascuno nel ricorso introduttivo in primo grado, erano del tutto spropositate.
Il non aveva riportato affatto quelle, richieste “gravissime permanenti lesioni”, Pt_3 citate dalla Suprema Corte nella pronuncia riportata dal primo Giudice, il quale non avrebbe spiegato perchè anche un (modesto) 21% di invalidità permanente potesse essere considerato fonte di danno per i congiunti, applicando, così, un automatismo del tutto privo di giustificazione, dopo averne affermato l'insussistenza in sede di proposta conciliativa.
Il motivo è fondato.
E' oramai opinione giurisprudenziale consolidata quella secondo cui ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale, concretamente accertato, da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima.
Tuttavia, il familiare, secondo i principi generali – ha l'onere di dimostrare, anche per via presuntiva, che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale (Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n.
7748 e Cass. sez. 3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212). Nel caso di specie, esclusa ogni evidenza probatoria dell'asserito patimento morale, l'unico dato fornito dagli attori è di tipo presuntivo ed è costituito dal rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari.
Tuttavia, in disparte la non particolare gravità del danno patito dal congiunto, la moglie ed i figli (che hanno un'età compresa fra i 20 ed i 30 anni) stando in Marocco, e lasciando il fratello dell'infortunato a farsi carico da solo delle cure ed assistenza, hanno fornito prova del loro disinteresse, tali da superare la presunzione che discende dalla appartenenza allo stretto nucleo familiare.
Stesso dicasi per il padre, che pur vivendo nella stessa provincia del figlio, non risulta essere mai intervenuto nella vicenda, né di essersi mai occupato del proprio congiunto.
La totale assenza di rapporti di convivenza, la particolare e prolungata lontananza del danneggiato dal proprio nucleo familiare ed il disinteresse provato dagli stretti congiunti nei confronti del proprio parente portano ad escludere che sussista, in via meramente prsuntiva, una gravità delle ricadute della condizione del danneggiato sui predetti congiunti, tale da giustificare il riconoscimento di un danno parentale che, comunque, in primo grado era stato liquidato per intero e senza la decurtazione dovuta al concorso di colpa del Parte_3
Il sesto motivo, riguardante la regolazione delle spese, resta assorbito dalla decisione sul merito.
Va, altresì, disposta la restituzione delle somme pagate in eccesso dagli appellanti, in esecuzione della Sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi dal pagamento alla restituzione effettiva.
Il parziale accoglimento dell'appello, che, tuttavia, non modifica il sostanziale esito complessivo del giudizio, giustifica la compensazione delle spese del grado (Cass. Civ., SS.UU. n.
32061/2022).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
E nei confronti di , in proprio
[...] Controparte_1 Controparte_2 ed in qualità di procuratore generale di a sua volta procuratore generale di Parte_3
e Persona_1 Controparte_3 Persona_2 Parte_4 Controparte_4 avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il
19.12.2022 a definizione della causa n. 7194/2020 R.G., così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata
Ordinanza, condanna e al solidale Parte_2 CP_5 CP_1 pagamento: in favore di del complessivo importo di € 47.785,50 ed in Parte_3 favore di , del complessivo importo di € 18.300, il tutto maggiorato Controparte_2 degli interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo.
B) Rigetta le domande proposte da Persona_1 Controparte_3 Persona_2
e Parte_4 Controparte_4 C) Ordina la restituzione delle somme pagate in eccesso dagli appellanti, in esecuzione della pronuncia di primo grado, maggiorate degli interessi legali dall'avvenuto pagamento alla restituzione effettiva.
D) Compensa integralmente le spese del presente grado fra le parti.
Così deciso in Bologna il 21.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei