Articolo 4 della Legge 16 maggio 1956, n. 562
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 luglio 1956
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Versione
11 agosto 1961
Art. 4. ((L'assunzione dei collocatori e' effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sara' approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro.
I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato puo' essere licenziato ai giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno ed indennita'.
L'assunzione e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
Per l'ammissione al concorso occorre il possesso del titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.
Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.
I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.
Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti e' riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo))
Entrata in vigore il 11 agosto 1961