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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BONADIES MASSIMO elett. dom.to in Indirizzo Pt_1
Telematico APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.TARQUINI SAVERIA elett.te dom.to in CP_1
CORSO VITTORIO EMANUELE 21 63100 ASCOLI PICENO APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E L' impugna la sentenza n. 353/2024 del 23.11.2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Pt_1
Piceno, quale Giudice del Lavoro, la quale, dopo avere dichiarato che “a causa dell'infortunio sul lavoro del 08/10/2020 al ricorrente residua danno biologico nella misura del 21% a far data CP_1 del 27/06/2024”, condannava l'Istituto alla rifusione delle spese di lite, parzialmente compensate nella misura del 50%. Secondo il primo giudice, infatti, si giustificava la parziale compensazione nella misura del 50%, in considerazione della parziale soccombenza della parte ricorrente con riferimento alla decorrenza della prestazione che, richiesta in ricorso dalla data della domanda amministrativa, veniva riconosciuta solo con decorrenza dalla data della visita peritale del 24 giugno 2024.
pagina 1 di 3 Ritiene l'appellante, al contrario, che il primo giudice non abbia fatto buon governo dell'art. 91 c.p.c.. Rileva, infatti, che il CTU aveva accertato un aggravamento del quadro clinico, ma solo a far data dalla visita peritale (27.06.2024), ovvero in epoca successiva all'instaurazione del giudizio e senza che l' avesse potuto esaminare le sopravvenute condizioni cliniche dell'assicurato in sede Pt_1 amministrativa, non risultando instaurato da parte del ricorrente un procedimento di revisione per aggravamento ai sensi dell'art.83 D.P.R. n.1124/1965 in epoca successiva al ricorso giudiziale. Pertanto, secondo l' , sulla domanda giudiziale instaurata sia per petitum e sia per causa CP_2 petendi, come riportati nel ricorso introduttivo del giudizio del 21.07/04.08.2023, l' risulterebbe Pt_1 integralmente (e non parzialmente) vittorioso, avendo il CTU ritenuto a chiare lettere che la valutazione del 16% formulata in sede amministrativa fosse “adeguata al caso di specie”: L' chiede, di conseguenza, di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui pone Pt_1 parzialmente le spese a suo carico, nonostante la piena conferma dei provvedimenti assunti dall' CP_2 in sede amministrativa, ponendoli a carico dell'attore o al più compensando integralmente le spese di lite. Si è costituito in giudizio l'appellato resistendo al gravame, ritenuto infondato, non CP_1 presentando la sentenza impugnata vizi di motivazione né errori nell'applicazione del diritto. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, si appalesa parzialmente fondato. Innanzitutto, si deve osservare come, per giurisprudenza consolidata (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008) “il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi”. Nel caso in esame, la parte che chiedeva il riconoscimento di un maggiore gradiente di invalidità a seguito dell'infortunio sul lavoro subito, ossia in misura pari al 24% a fronte del 16% attribuito dall' , è risultata parzialmente vittoriosa, nel senso che ha ottenuto, sì, un maggiore gradiente ma Pt_1 in misura inferiore al desiderato (21% anziché il 24% oggetto di domanda) e con una decorrenza successiva, avendo il CTU affermato che la valutazione dell' al momento della visita di revisione Pt_1 del giugno 2022 e dell'iniziale riconoscimento fosse corretta, mentre era insorto un aggravamento al 21% databile alla data della visita peritale. Erra, dunque, l'appellante nel sostenere che vittorioso dovrebbe ritenersi essere l' in CP_2 quanto, a prescindere dalla correttezza della sua valutazione in sede di visita, la parte ha ottenuto quanto oggetto di domanda sicché in alcun modo le spese del giudizio potrebbero essere poste interamente a carico della parte ricorrente che ha visto l'accoglimento della sua domanda. Tuttavia, è altresì, innegabile che la pretesa della parte ricorrente non ha ottenuto piena pagina 2 di 3 soddisfazione, in quanto il gradiente accertato è stato minore del domandato e soprattutto perché la decorrenza di tale accertamento è stato datato ad epoca successiva rispetto alla visita di revisione, ossia alla data della visita peritale eseguita durante il giudizio. Il maggior gradiente riconosciuto non è, dunque, frutto di un errore di valutazione dell' (il CP_2 cui operato è stato, anzi, confermato come adeguato in sede di CTU) ma di un aggravamento insorto nel corso del giudizio che non è stato possibile previamente sottoporre all'attenzione dei medici dell' CP_2 ma che, eccezionalmente, ha avuto rilevanza ai fini del (parziale) accoglimento del ricorso, in virtù del noto meccanismo proprio delle controversie previdenziali di cui all'art. 149 disp.att.c.p.c.. Si tratta, in sostanza, di una classica ipotesi di reciproca soccombenza, laddove, peraltro, si osservi come la domanda giudiziale, infondata all'epoca della sua presentazione, si sia rivelata fondata (e parzialmente rispetto al gradiente) solo nel corso del giudizio (il quale poteva essere evitato laddove l'assicurato avesse presentato una domanda di aggravamento). D'altronde, se ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (v. tra le tante Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011), nel caso in esame, alcun comportamento antigiuridico dell' è dato di ravvisare. CP_2
In questi casi, dunque, secondo la stessa Cassazione (v. sent. cit. e Sentenza n. 7716 del 16/05/2003) con riferimento specifico alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, “sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” Deve, pertanto, ritenersi la parziale fondatezza dell'appello giustificando l'esito del giudizio di primo grado l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Considerata la natura discrezionale della decisione di compensazione ed il valore del tutto modesto della causa, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite anche in relazione al presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, conferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite per il primo grado;
• Compensa le spese anche per il presente grado. Così deciso in Ancona, 2 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BONADIES MASSIMO elett. dom.to in Indirizzo Pt_1
Telematico APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.TARQUINI SAVERIA elett.te dom.to in CP_1
CORSO VITTORIO EMANUELE 21 63100 ASCOLI PICENO APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E L' impugna la sentenza n. 353/2024 del 23.11.2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Pt_1
Piceno, quale Giudice del Lavoro, la quale, dopo avere dichiarato che “a causa dell'infortunio sul lavoro del 08/10/2020 al ricorrente residua danno biologico nella misura del 21% a far data CP_1 del 27/06/2024”, condannava l'Istituto alla rifusione delle spese di lite, parzialmente compensate nella misura del 50%. Secondo il primo giudice, infatti, si giustificava la parziale compensazione nella misura del 50%, in considerazione della parziale soccombenza della parte ricorrente con riferimento alla decorrenza della prestazione che, richiesta in ricorso dalla data della domanda amministrativa, veniva riconosciuta solo con decorrenza dalla data della visita peritale del 24 giugno 2024.
pagina 1 di 3 Ritiene l'appellante, al contrario, che il primo giudice non abbia fatto buon governo dell'art. 91 c.p.c.. Rileva, infatti, che il CTU aveva accertato un aggravamento del quadro clinico, ma solo a far data dalla visita peritale (27.06.2024), ovvero in epoca successiva all'instaurazione del giudizio e senza che l' avesse potuto esaminare le sopravvenute condizioni cliniche dell'assicurato in sede Pt_1 amministrativa, non risultando instaurato da parte del ricorrente un procedimento di revisione per aggravamento ai sensi dell'art.83 D.P.R. n.1124/1965 in epoca successiva al ricorso giudiziale. Pertanto, secondo l' , sulla domanda giudiziale instaurata sia per petitum e sia per causa CP_2 petendi, come riportati nel ricorso introduttivo del giudizio del 21.07/04.08.2023, l' risulterebbe Pt_1 integralmente (e non parzialmente) vittorioso, avendo il CTU ritenuto a chiare lettere che la valutazione del 16% formulata in sede amministrativa fosse “adeguata al caso di specie”: L' chiede, di conseguenza, di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui pone Pt_1 parzialmente le spese a suo carico, nonostante la piena conferma dei provvedimenti assunti dall' CP_2 in sede amministrativa, ponendoli a carico dell'attore o al più compensando integralmente le spese di lite. Si è costituito in giudizio l'appellato resistendo al gravame, ritenuto infondato, non CP_1 presentando la sentenza impugnata vizi di motivazione né errori nell'applicazione del diritto. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, si appalesa parzialmente fondato. Innanzitutto, si deve osservare come, per giurisprudenza consolidata (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008) “il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi”. Nel caso in esame, la parte che chiedeva il riconoscimento di un maggiore gradiente di invalidità a seguito dell'infortunio sul lavoro subito, ossia in misura pari al 24% a fronte del 16% attribuito dall' , è risultata parzialmente vittoriosa, nel senso che ha ottenuto, sì, un maggiore gradiente ma Pt_1 in misura inferiore al desiderato (21% anziché il 24% oggetto di domanda) e con una decorrenza successiva, avendo il CTU affermato che la valutazione dell' al momento della visita di revisione Pt_1 del giugno 2022 e dell'iniziale riconoscimento fosse corretta, mentre era insorto un aggravamento al 21% databile alla data della visita peritale. Erra, dunque, l'appellante nel sostenere che vittorioso dovrebbe ritenersi essere l' in CP_2 quanto, a prescindere dalla correttezza della sua valutazione in sede di visita, la parte ha ottenuto quanto oggetto di domanda sicché in alcun modo le spese del giudizio potrebbero essere poste interamente a carico della parte ricorrente che ha visto l'accoglimento della sua domanda. Tuttavia, è altresì, innegabile che la pretesa della parte ricorrente non ha ottenuto piena pagina 2 di 3 soddisfazione, in quanto il gradiente accertato è stato minore del domandato e soprattutto perché la decorrenza di tale accertamento è stato datato ad epoca successiva rispetto alla visita di revisione, ossia alla data della visita peritale eseguita durante il giudizio. Il maggior gradiente riconosciuto non è, dunque, frutto di un errore di valutazione dell' (il CP_2 cui operato è stato, anzi, confermato come adeguato in sede di CTU) ma di un aggravamento insorto nel corso del giudizio che non è stato possibile previamente sottoporre all'attenzione dei medici dell' CP_2 ma che, eccezionalmente, ha avuto rilevanza ai fini del (parziale) accoglimento del ricorso, in virtù del noto meccanismo proprio delle controversie previdenziali di cui all'art. 149 disp.att.c.p.c.. Si tratta, in sostanza, di una classica ipotesi di reciproca soccombenza, laddove, peraltro, si osservi come la domanda giudiziale, infondata all'epoca della sua presentazione, si sia rivelata fondata (e parzialmente rispetto al gradiente) solo nel corso del giudizio (il quale poteva essere evitato laddove l'assicurato avesse presentato una domanda di aggravamento). D'altronde, se ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (v. tra le tante Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011), nel caso in esame, alcun comportamento antigiuridico dell' è dato di ravvisare. CP_2
In questi casi, dunque, secondo la stessa Cassazione (v. sent. cit. e Sentenza n. 7716 del 16/05/2003) con riferimento specifico alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, “sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” Deve, pertanto, ritenersi la parziale fondatezza dell'appello giustificando l'esito del giudizio di primo grado l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Considerata la natura discrezionale della decisione di compensazione ed il valore del tutto modesto della causa, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite anche in relazione al presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, conferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite per il primo grado;
• Compensa le spese anche per il presente grado. Così deciso in Ancona, 2 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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