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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 454/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettiv.te domiciliata in Viale S. Martino 146, presso lo Pt_1 studio dell'Avv. Enrico Basile che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 elettiv.te domiciliati in Via Marconi 121, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso lo studio dell'Avv. Stefano Giorgianni che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati,
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, elettiv.te domiciliato in Via Letto Santo 14/B, S. Stefano di Camastra
(ME), presso lo studio dell'Avv. Tonino Mauro Ricciardo che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, appellante in via incidentale, avente ad oggetto: responsbailità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (appello avverso la sentenza n. 455/24 R.S. del Tribunale di Patti).
1 Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2024 la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 455/24 R.S. con la quale il
[...]
Tribunale di Patti aveva accolto la domanda svolta da , Controparte_2 CP_1
e avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal
[...] Controparte_3 loro immobile, sito in Via Fiumara 16, accertando e dichiarando Controparte_4 la responsabilità ex art. 2051 c.c. sia della che del Parte_1 in relazione a tali danni. Il Tribunale aveva quindi Controparte_4 condannato ciascun ente convenuto a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 35.927,50, oltre interessi e rivalutazioni monetarie, come indicato in parte motiva nonché a corrispondere a
, a titolo di esborsi sostenuti per l'alloggio presso altro immobile, Controparte_2 la somma di € 937,50, oltre interessi come indicato in parte motiva e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale € 7.513,75, oltre interessi e rivalutazione come indicato in narrativa; aveva quindi posto a carico della
[...]
e del in solido il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_4 di AT.P. e delle spese processuali, ivi comprese le spese di c.t.u.
Con il primo motivo di gravame la ha dedotto Parte_1 la violazione del divieto del ne bis in idem, avendo la Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 317/11 R.S. ormai passata in giudicato, definito un giudizio pendente tra le stesse parti ed avente medesimo petitum e medesima causa petendi del presente procedimento. L'ente appellante ha evidenziato che l'aggravamento dei danni riscontrati nell'immobile degli odierni appellati – CP_2 CP_1 rispetto a quelli già accertati nel precedente giudizio era stato imputato dal c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio ai lavori di realizzazione della griglia di raccolta delle acque e del pozzetto di ispezione da parte del Controparte_4
Da ciò derivava che la responsabilità ascrivibile alla era
[...] Parte_1 solo quella già accertata nella precedente sentenza n. 103/04 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, poi confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 317/11 R.S.
2 L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del risarcimento già riconosciuto ai proprietari dell'immobile danneggiato, i cui danni erano stati stimati in €
16.371,68 nell'anno 2000; tale importo, debitamente rivalutato e comprensivo degli interessi legali maturati, avrebbe dovuto essere quindi decurtato dalle somme liquidate a favore degli appellati – CP_2 CP_1
Con il secondo motivo di appello la ha eccepito Parte_1 il proprio difetto di legittimazione passiva ribadendo, per un verso, l'imputabilità dell'aggravamento dei danni dell'immobile oggetto di causa ai lavori realizzati Con non a regola d'arte dal Comune di nel 2001 e, per altro verso, la CP_4 riconducibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla CP_2 all'ordinanza di sgombero del bene emessa dal Comune, con conseguente necessità della proprietaria di trasferirsi presso altro alloggio.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente una responsabilità degli enti convenuti ex art. 2051 c.c. senza considerare gli accertamenti già svolti nei precedenti giudizi con efficacia di giudicato, dai quali era emersa una responsabilità concorrente degli stessi proprietari dell'immobile.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha censurato l'erronea stima del danno patrimoniale operata dal c.t.u. nominato, deducendo anche un errore di calcolo nella valutazione dell'immobile determinato dall'erronea indicazione della superficie del bene.
Con il quinto motivo, infine, ha lamentato l'erroneità della regolamentazione delle spese poste interamente a carico dei due enti convenuti.
Il costituendosi, ha proposto appello incidentale CP_4 Controparte_4 avverso la sentenza lamentando l'esistenza di un giudicato da ritenere efficace anche nei suoi confronti ancorché relativo ad un giudizio svoltosi tra gli odierni appellati e la IA (oggi ) ; con il secondo Parte_1 Parte_1 motivo ha dedotto la sua carenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. in ordine ai danni lamentati dai proprietari dell'immobile; con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 2059 c.c., contestando il riconoscimento di danni non patrimoniali a favore della;
con il quarto motivo ha censurato la sentenza CP_2
3 impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva riconosciuto un concorso di colpa dei proprietari dell'immobile nella causazione dei danni;
con il quinto motivo ha lamentato l'erroneità della regolamentazione delle spese chiedendo, infine, la rinnovazione della c.t.u.
e , costituendosi, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 hanno contestato la fondatezza delle doglianze svolte dagli enti appellanti e hanno chiesto il rigetto sia dell'appello principale proposto dalla che Parte_1 dell'appello incidentale svolto dal CP_4
Il primo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale sono entrambi parzialmente fondati e devono essere accolti nei limiti indicati.
Nel 1997 gli odierni appellati – avevano agito innanzi al CP_2 CP_1
Tribunale di Patti nei confronti della IA Regionale di Messina chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal loro immobile sito nel Comune di CP_4
C.da Fiumara 16. Con sentenza n. 103/04 R.S. il Tribunale di Patti, dopo
[...] aver individuato tra le concause che avevano cagionato danni all'immobile degli attori anche infiltrazioni idriche pluriennali – nel piano fondale – delle acque di corrivazione e ruscellamento provenienti dalla strada provinciale (pag. 4 sent.), imputabili alla IA attesa la mancata predisposizione di adeguate opere di raccolta delle acque da parte dell'ente, aveva stimato i danni dell'immobile in complessivi € 16.371,68, dei quali 1/5 ascrivibili a responsabilità della IA che veniva quindi condannata al pagamento di € 3.274,34 a favore dei proprietari
– Tale sentenza era stata poi confermata in sede di gravame con CP_2 CP_1 sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 317/11 R.S.
Con l'atto di citazione del 2013, con il quale i proprietari dell'immobile hanno convenuto in giudizio sia la che il Parte_1 CP_4
gli stessi hanno lamentato un aggravamento dei danni già accertati nel
[...] precedente giudizio, tale da aver comportato anche l'emissione di una ordinanza di sgombero del bene da parte del nel 2009. Hanno chiesto quindi il CP_4 risarcimento di tali ulteriori danni, stimati in sede di A.T.P. in misura inferiore a quella ritenuta corretta dagli attori, chiedendo la condanna sia della
[...]
che del Parte_1 CP_4
4 Il consulente nominato in sede di A.T.P., dopo aver accertato le cause dei danni all'immobile, riconducibili ai due enti convenuti (“al Controparte_4 che ha realizzato le condutture, e alla IA Regionale di Messina, in quanto responsabile della manutenzione della strada”) nella misura del 70%, aveva poi precisato che l'immobile non era più recuperabile sicché il danno subito dagli attori doveva ritenersi commisurato al valore del bene, pari ad € 40.000,00, oltre ad € 5.000,00 quale presumibile costo per la demolizione del fabbricato ed il trasporto a rifiuto del relativo materiale di risulta (pagg. 13 – 14 rel. A.T.P.).
Anche il c.t.u. nominato nel giudizio di merito ha individuato le cause dei danni all'immobile (pag. 12 c.t.u.) sia nelle infiltrazioni di acqua meteoriche non regimentate lungo la sede stradale provinciale, sia a monte che a valle del fabbricato, imputabili alla , sia nella cattiva realizzazione del Parte_1 pozzetto di ispezione delle acque bianche, realizzato dall'amministrazione comunale nell'anno 2001.
Dall'esame degli accertamenti tecnici svolti appare evidente che la condotta della IA individuata come (con)causa dei danni all'immobile consiste nella mancata regimentazione delle acque che scorrono sulla strada provinciale, omissione che, secondo la sentenza n. 103/04 R.S. del Tribunale di Patti ormai definitiva, aveva avuto un'incidenza causale pari al 20% rispetto ai danni subiti dall'immobile.
Tale accertamento, a parere di questa Corte, non può che ritenersi avere efficacia di giudicato nel presente giudizio atteso che la causa dei danni all'immobile imputabile alla IA è sempre la medesima sicchè non potrebbe in questa sede attribuirsi alla mancata regimentazione delle acque una incidenza causale diversa e maggiore rispetto a quella già accertata con le precedenti sentenze.
Come rilevato nel primo motivo di appello formulato dalla Parte_1
e nel secondo motivo di appello incidentale svolto dal Controparte_4 inoltre, la circostanza che l'oggetto della presente causa sia costituito dall'aggravamento dei danni già accertati nei precedenti giudizi comporta la decurtazione dai danni stimati dal c.t.u. ing. nel maggio 2015 di quelli Per_1 già esistenti e quantificati nel febbraio 2000 dal c.t.u. ing. nominato nel Per_2
5 giudizio iscritto al n. 265/97 R.G., pari ad € 21.708,85, importo già rivalutato alla data di deposito della relazione del c.t.u. ing. (4 maggio 2015). Per_1
Inoltre, come evidenziato dall'ente appellante nel quarto motivo di appello, nella c.t.u. redatta dall'ing. vi è un errore di calcolo nella stima del Per_1 valore del primo piano dell'immobile, avendo il consulente moltiplicato il valore di €/mq 400,00 per la superficie di 92,40 mq e non, come correttamente doveva essere, di 75 mq. Il valore complessivo del bene ammonta quindi ad € 55.445,00, importo dal quale detrarre € 21.708,85; la differenza, pari ad € 33.736,15, rappresenta la stima dell'aggravamento dei danni verificatosi successivamente agli accertamenti dei precedenti giudizi ormai conclusi con sentenze definitive.
Ciò posto, la posizione dei due enti appellanti deve mantenersi distinta.
Nei confronti della l'accertamento della Parte_1 percentuale di responsabilità in ordine ai danni riportati dall'immobile CP_5
come già evidenziato, è stata ormai accertata con efficacia di giudicato
[...] nella misura del 20% sicché l'ente deve essere condannato al pagamento, a favore dei proprietari dell'immobile e Controparte_3 Controparte_1 [...]
, della somma di € 6.747,23, così condividendo la stima operata dal c.t.u. CP_2 ing. , emendata dall'errore sopra indicato, oltre interessi legali sulla Per_1 somma, devalutata al mese di maggio 2009 e via via rivalutata anno per anno, come già disposto dal giudice di primo grado.
Nei confronti del invece, deve escludersi alcuna Controparte_4 efficacia di giudicato dei precedenti accertamenti, atteso che il per un CP_4 verso, non è stato parte nel giudizio instaurato dai proprietari dell'immobile nel
1997 e, per altro verso, il concorso di responsabilità nella causazione dell'aggravamento dei danni è stato attribuito dal c.t.u. all'ente locale in relazione ai lavori di realizzazione della griglia di raccolta delle acque e del pozzetto di ispezione eseguiti dal non a regola d'arte, nel 2001, quindi CP_4 successivamente al deposito della c.t.u. dell'ing Per_2
Deve quindi essere confermata la percentuale di responsabilità del CP_4 stimata dal c.t.u. nel 50%, sicché il deve essere condannato al CP_4 pagamento, a favore degli appellati, della somma di € 16.868,07, importo così determinato in parziale accoglimento del secondo motivo di appello incidentale
6 formulato dal oltre interessi legali sulla somma, devalutata al mese di CP_4 maggio 2009 e via via rivalutata anno per anno, come già disposto dal giudice di primo grado.
Incidentalmente si rileva che il giudice di primo grado non ha pronunciato una condanna in solido degli enti odierni appellanti, ma una condanna parziaria in base alla percentuale di responsabilità attribuita a ciascun ente;
tale statuizione non è stata oggetto di censura da parte dei danneggiati, odierni appellati, dovendo quindi ritenersi che gli stessi abbiano prestato acquiscenza alla pronuncia di condanna parziaria.
Le altre doglianze svolte dagli enti appellanti relative alla stima degli ulteriori danni lamentati dagli appellati proprietari dell'immobile sono solo parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti indicati.
Deve ritenersi fondata la censura relativa al riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del risarcimento dei danni consistenti nel presumibile costo per la demolizione dell'immobile; come correttamente rilevato dagli appellanti, con l'ordinanza comunale del 2009 veniva ordinato agli appellati lo sgombero dell'immobile, non già la demolizione dello stesso, sicché i danni risarcibili ai proprietari devono limitarsi al valore del bene, detratto l'importo già determinato relativo alla stima dei danni già verificatisi prima del 2001.
Deve, invece, essere confermata l'altra voce di danno patrimoniale riconosciuta a favore della , id est il rimborso dei canoni locativi corrisposti dalla CP_2 stessa allo per l'alloggio nel quale si era trasferita a seguito dell'ordinanza Pt_2 di sgombero dell'immobile in questione, calcolato dal giudice di prime cure in €
1.875,13 sulla scorta della documentazione prodotta.
Non v'è dubbio, infatti, che la necessità della di reperire altro CP_2 immobile a seguito del rilascio forzato della sua abitazione non possa che ricondursi alla situazione di pericolo verificatasi per le causali sopra indicate, imputabili, anche se in concorso, agli enti appellanti.
Deve, quindi confermarsi la condanna del al Controparte_4 pagamento, a favore della , della somma di € 937,50; la CP_2 [...]
, invece, atteso il parziale accoglimento del primo Parte_1 motivo di appello, deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 375,02;
7 su tali importi devono calcolarsi gli interessi in misura legale dalla domanda al saldo, come già statuito dal Tribunale.
Deve ritenersi fondato il terzo motivo di appello incidentale formulato dal
CP_4
Il giudice di prime cure ha riconosciuto a favore della un danno non CP_2 patrimoniale per un disturbo della sfera ansiosa asseritamente derivante alla stessa dalla necessità di lasciare la sua abitazione e reperire altro alloggio nel quale trasferirsi.
Il c.t.u. nominato dott. ha ricondotto il disturbo di ansia della Per_3 CP_2 alle alterazioni delle abitudini di vita della stessa a seguito dello sgombero dell'immobile; le conclusioni rassegnate dal c.t.u. e fatte proprie dal giudice di prime cure, tuttavia, non possono condividersi.
L'ordinanza di sgombero è stata emessa nel 2009; il c.t.u. ha affermato che il disturbo della sfera ansiosa della sarebbe collegato causalmente al CP_2 rilascio dell'abitazione da parte della stessa anche alla luce di una continuità fenomenica configurabile quando, a livello clinico, non vi è interruzione fra
l'azione lesiva e la comparsa della malattia. Ciò risulta dalla certificazione del curante Dott. del 08/03/2013 agli atti di causa (pag. 11 Persona_4 rel. c.t.u. dott. ). Nel caso in esame, infatti, è stato prodotto un certificato Per_3 medico dell'8 marzo 2013 nel quale il dott. , medico curante della Per_4
, certificava che quest'ultima ha presentato negli ultimi anni (tre anni CP_2 circa) un disturbo della sfera ansiosa con riferita insonnia e frequenti episodi di tachiaritmia. Per tale motivo è stata anche ricoverata e dimessa in data 4/6/2010 presso l'U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale di CP_4
In realtà, come emerge dal referto dell'Ospedale di del giugno 2010, la CP_4 diagnosi indicata nella relazione di dimissione della era “aritmia CP_2 extrasistolica atriale in soggetto con cardiopatia ipertensiva, dolore toracico”, senza alcun riferimento a disturbi d'ansia; anche la terapia farmacologica consigliata (cardicor e enalapril) non si collegava a disturbi di ansia o da stress.
Solo nel certificato geriatrico del 14 febbraio 2017 del PO di Patti Ambulatorio di
Geriatria e Valutazione multidimensionale si fa riferimento ad una sindrome ansiosa unitamente ad altre patologie (“Vasculopatia cerebrale marcata sindrome
8 depressiva stato ansioso. Portatrice di tutore per piede cadente destro. Marcata spondiloartrosi. Già operata di ernia discale L3-L4 ed L4-L5. Neuropatia da compressione … Deambulazione claudicante. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico con beta bloccanti e ace inibitori. Deficit visivo già Contr operata di cataratta. e IADL evidenziano dipendenza nelle attività basilari della vita quotidiana”).
Non è stata data prova della prescrizione di farmaci per i disturbi d'ansia né sono stati allegati scontrini a dimostrazione di eventuali terapie intraprese per tale patologia;
ritiene, quindi, la Corte che non sia stato dimostrato alcun nesso causale tra il disturbo della sfera ansiosa riferito dal dott. nel 2013 e il Per_4 trasferimento presso altro immobile da parte della verificatosi nel 2009. CP_2
Tale domanda deve, pertanto, essere rigettata.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande di e , le stesse Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 devono essere compensate in ragione di ¼ per il primo ed il presente grado di giudizio, con condanna degli enti appellanti in solido al pagamento, a favore degli appellati, dei restanti ¾, liquidati come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,00 ad € 52.00,00).
In parziale riforma della sentenza di primo grado, le spese della c.t.u. medico- legale devono interamente porsi a carico degli appellati, con conferma delle altre statuizioni inerenti agli altri compensi ai cc.tt.uu. ed alle spese del procedimento di A.T.P.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 455/24 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede:
Accoglie parzialmente sia l'appello principale proposto dalla
[...]
che dal e, per l'effetto, in Parte_1 Controparte_4 parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce la responsabilità della
[...]
per i danni lamentati dagli appellati nella misura del Parte_1
20% e del nella misura del 50%; Controparte_4
9 condanna la al pagamento, a favore di Parte_1 [...]
e , della somma di € 6.747,23, CP_1 Controparte_3 Controparte_2 oltre interessi legali sulla somma, devalutata al mese di maggio 2009 e via via rivalutata anno per anno nonché, a favore di , della somma di € Controparte_2
375,02, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
condanna il al pagamento, a favore di Controparte_4 [...]
e , della somma di € 16.868,07, CP_1 Controparte_3 Controparte_2 oltre interessi legali sulla somma, devalutata al mese di maggio 2009 e via via rivalutata anno per anno nonché, a favore di , della somma di € Controparte_2
937,56, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
rigetta le altre richieste risarcitorie formulate da Controparte_1
e ; Controparte_3 Controparte_2 compensa tra le parti, in ragione di ¼, le spese del primo e del presente grado giudizio, e condanna gli enti appellanti in solido al pagamento, a favore degli appellati, dei restanti ¾ liquidati, per il primo grado di giudizio, in € 355,70 per spese ed € 5.712,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in € 7.493,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
conferma la condanna degli enti appellanti al pagamento delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e delle spese delle cc.tt.uu., con esclusione delle spese della c.t.u. redatta dal dott. , poste interamente a Per_3 carico degli appellati.
Messina, 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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