Decreto cautelare 31 gennaio 2023
Sentenza breve 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 15/02/2023, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2023
N. 00234/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Patrizia FA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del verbale n. -OMISSIS-, della sottocommissione d’esame n. -OMISSIS-, costituita presso -OMISSIS- di Rossano e dell’attribuzione dei voti da essa operata, nonché del provvedimento di pubblicazione dell’esito degli esami, notificato in data -OMISSIS- a mezzo email, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato che:
a) IE FA OI ha sostenuto da privatista, presso -OMISSIS- di Rossano, gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, conseguendo un risultato finale di 51/100, insufficiente per il conseguimento del titolo;
b) anche MA ET ha sostenuto da privatista il medesimo esame, conseguendo anch’ella il risultato di 51/100, insufficiente al conseguimento del titolo;
c) avendo appreso, a seguito di e-mail ricevuta in data -OMISSIS-, dell’esito negativo dell’esame, esse hanno proposto collettivamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificandolo a mezzo PEC in data -OMISSIS-;
d) a seguito di opposizione proposta da uno dei componenti della sottocommissione, qualificatosi come controinteressato, il ricorso è stato trasposto d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale;
e) alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti, sussistendone i presupposti e previo avviso, hanno discusso nel merito e il ricorso è stato spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:
f) omessa ogni ulteriore valutazione, occorre dichiarare l’inammissibilità dell’azione proposta mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e riproposta in sede giurisdizionale;
g) infatti, il Tribunale condivide quella giurisprudenza, anche di recente ribadita (Cons. Stato, Sez. I, parere 30 gennaio 2023, n. 120; Id. 18 gennaio 2023, n. 66; CGA sez. cons. 24 gennaio 2023, n. 34), per cui al termine di 120 giorni cui all’articolo 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non si applica la sospensione feriale, non trattandosi di un termine processuale;
h) quindi, nel caso di specie, in cui l’esito dell’esame è stato reso noto il -OMISSIS- (data indicata dalle stesse ricorrenti nel ricorso straordinario), il termine decadenziale è spirato il 2 novembre 2022, prima della notifica del ricorso, come detto avvenuta il -OMISSIS-;
i) evidentemente, la trasposizione del ricorso non immuta la tardività dello stesso;
j) inoltre, è orientamento consolidato quello per cui la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, Sez. III, 21 ottobre 2021, n. 7057);
k) nel caso di specie, venendo in rilievo le prove d’esame individualmente svolte dalle ricorrenti, è più che evidente che non vi sia omogeneità delle posizioni giuridiche;
l) le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO