Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2026, proposto da
ZZ RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Fabiana Radatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bologna - Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo WA n. 13455/2025, comunicato in data 18 dicembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ed è stata confermata la revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-BO/L/Q/2023/101212;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bologna - Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AR AG e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, cittadino marocchino, entrato in Italia il 22 gennaio 2025 con regolare visto d’ingresso per lavoro subordinato (asseritamente avente validità dall’11/11/2024 al 25/11/2025), non è stato assunto dal datore di lavoro, Marco Brighi, il quale, dopo aver chiesto l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, si è reso irreperibile.
Lo straniero ha, conseguentemente, richiesto alla Prefettura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma l’istanza è stata rigettata, sottolineando che ciò era precluso dal fatto che la domanda di assunzione originaria era priva dei presupposti per il suo accoglimento.
Ritenendo tale provvedimento illegittimo, l’odierno ricorrente lo ha impugnato, deducendo:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d. lgs. n. 286 del 1998 ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Erroneamente, secondo il ricorrente, l’Amministrazione riterrebbe che il permesso per attesa occupazione possa essere rilasciato solo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro già instaurato, dal momento che la Circolare 3836/2007 del Dipartimento per le Liberta Civili e I’ Immigrazione, avente ad oggetto “Ingresso in Italia di lavoratore straniero. Mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro” chiarisce che qualora “…la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione”;
2. eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Prefettura avrebbe illegittimamente ignorato la documentazione prodotta a comprova della nuova offerta di lavoro e della disponibilità di un alloggio: elementi che dimostrano la serietà delle intenzioni del ricorrente e la sua concreta possibilità di inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.
Parte ricorrente, infatti, omette di valorizzare che l’Amministrazione ha anche revocato il nullaosta che ha condotto all’ingresso dello straniero in Italia, con la conseguenza che la fattispecie è ben diversa da quella presa in considerazione dalla circolare di cui è invocata l’applicazione. Applicazione che è subordinata alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti per confermare la validità del nullaosta automaticamente concesso dal sistema a seguito del caricamento della domanda: presupposti che, nel caso di specie, non ricorrevano, tant’è che è stato adottato un provvedimento di revoca del nullaosta concesso, che non è stato prodotto in giudizio, ma di cui parte ricorrente non ha contestato l’esistenza.
Poiché tale atto di secondo grado non è impugnato, risulta del tutto superfluo indagare le ragioni della revoca, con la conseguenza che deve ritenersi del tutto legittimo il provvedimento che, sulla scorta dell’esistenza di tale atto, ritiene che non sussistessero i presupposti per l’assunzione e conseguentemente esclude la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Titolo di soggiorno che può essere concesso solo quando la procedura di assunzione mediante flussi, seppur caratterizzata dalla presenza di tutti i requisiti di legge, non abbia condotto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per fatti imputabili al datore di lavoro e non anche quando, come nel caso di specie, l’intero procedimento sia stato caducato, con effetto ex tunc , a partire dalla revoca del nullaosta all’assunzione.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
Il Collegio ritiene, altresì, di dover revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione del fatto che parte ricorrente ha omesso ogni dichiarazione in relazione al reddito dallo stesso prodotto fuori dall’Italia nell’anno 2024 (lo spazio dell’apposito modello dedicato all’indicazione della somma in questione risulta, infatti, vuoto). Né può ritenersi corretta la richiesta formulata dal procuratore del ricorrente all’ambasciata del Marocco. Precisato che l’interlocuzione avrebbe dovuto avvenire con il consolato, infatti, all’Ambasciata è stata erroneamente richiesta una “certificazione attestante i redditi prodotti in Marocco”, anziché la mera conferma della veridicità di quanto lo straniero avrebbe dovuto autocertificare in proposito. Ciò in difformità rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, disciplinante il contenuto necessario della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, lo straniero risulta aver presentato, a un’autorità diversa da quella competente, un’istanza per ottenere una certificazione sovrabbondante, che non gli è stata rilasciata e rispetto a cui non può ritenersi formato quel silenzio assenso che la Corte di Cassazione ricollega al decorso del termine di trenta giorni dalla formulazione della domanda in conformità a quanto previsto dalla legge ( e cioè chiedendo la attestazione della veridicità di quanto affermato dal cittadino), non sussistendo alcuna norma che obblighi l’autorità interpellata al rilascio di quanto richiesto nel caso di specie (e cioè la certificazione dei redditi prodotti nel proprio Paese d’origine).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO EN, Presidente
AR AG, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AG | LO EN |
IL SEGRETARIO