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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 663/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501TE00373-2024 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato, con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l'IVA detratta in relazione a fatture emesse dalla società “Società_1 S.r.l.s.”, ritenute relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, nonché irrogava le relative sanzioni.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
la carenza di motivazione e di prova in ordine sia alla natura di “cartiera” della società fornitrice, sia alla consapevolezza o conoscibilità, da parte sua, della frode;
l'assenza di elementi oggettivi idonei a porre sull'avviso un operatore economico diligente;
la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale;
la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione e di valida delega;
l'illegittimità delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo e per violazione del principio di proporzionalità.
Chiedeva, in via principale, l'annullamento integrale dell'atto impugnato;
in via subordinata, la rideterminazione della pretesa e delle sanzioni;
in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa, il ricorrente insisteva nelle proprie difese e formulava istanza di ammissione della prova testimoniale, articolando specifici capitoli e indicando quale teste il sig. Nominativo_2.
in sede di discussione parte ricorrente produceva copia sentenza n.488/2025 dep. il 6/11/2025 della CGT di Primo grado di Padova su una impugnativa di Nominativo_2 avverso avviso di accertamento 2019 :parte resistente si opponeva in merito alla tardivita' del deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimità dell'avviso di accertamento e sulla prova della frode
L'avviso di accertamento impugnato si fonda sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, che ha ritenuto la società “Società_1 S.r.l.s.” una “cartiera” interposta in un meccanismo di frode IVA (c.d. “frode carosello”), con conseguente indetraibilità dell'IVA per il cessionario.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria, per negare il diritto alla detrazione dell'IVA, deve provare:
l'esistenza di una frode a monte nella catena degli approvvigionamenti;
che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, di essere coinvolto in una frode (c.d. “elementi oggettivi”).
Nel caso di specie, la documentazione in atti evidenzia che la società fornitrice ha presentato plurimi indici di anomalia (mancanza di struttura, omesso versamento IVA, rapporti commerciali esclusivi con un ristretto gruppo di operatori), indizi precisi, gravi e concordanti idonei a legittimare l'avviso di accertamento.
Le circostanze valorizzate dall'Ufficio (appartenenza a una rete di acquisto, coordinamento degli acquisti da parte di altro soggetto, presenza di timbri nelle lettere di vettura, intercettazioni riferite ad annualità diverse) appaiano, di per sé sole, idonee a dimostrare che il ricorrente fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza della frode.
In particolare, emergono anomalie nei prezzi di acquisto, nelle modalità di pagamento o nelle condizioni contrattuali tali da porre sull'avviso , in "allerta" un operatore economico diligente.
Sulla richiesta di ammissione della prova testimoniale
Il ricorrente ha formulato istanza di ammissione della prova testimoniale, articolando capitoli volti a dimostrare la natura di semplice rete di acquisto tra le società coinvolte, il ruolo di coordinamento del sig. Nominativo_2 e la regolarità delle operazioni contestate.
L'art. 7, co. 4, D.Lgs. 546/1992, consente l'ammissione della prova testimoniale scritta nei giudizi tributari, purché la stessa sia rilevante e ammissibile rispetto ai fatti da provare.
Nel caso di specie, la prova richiesta attiene a mere circostanze di fatto (struttura e finalità della rete di acquisto, modalità di coordinamento degli acquisti, prassi operative) che non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della diligenza e della buona fede del ricorrente.
La Corte non puo' altresi acquisire nè tenere conto , della sentenza prodotta ,stante la tardivita'.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente di € 1.500,00.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 663/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501TE00373-2024 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato, con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l'IVA detratta in relazione a fatture emesse dalla società “Società_1 S.r.l.s.”, ritenute relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, nonché irrogava le relative sanzioni.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
la carenza di motivazione e di prova in ordine sia alla natura di “cartiera” della società fornitrice, sia alla consapevolezza o conoscibilità, da parte sua, della frode;
l'assenza di elementi oggettivi idonei a porre sull'avviso un operatore economico diligente;
la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale;
la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione e di valida delega;
l'illegittimità delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo e per violazione del principio di proporzionalità.
Chiedeva, in via principale, l'annullamento integrale dell'atto impugnato;
in via subordinata, la rideterminazione della pretesa e delle sanzioni;
in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa, il ricorrente insisteva nelle proprie difese e formulava istanza di ammissione della prova testimoniale, articolando specifici capitoli e indicando quale teste il sig. Nominativo_2.
in sede di discussione parte ricorrente produceva copia sentenza n.488/2025 dep. il 6/11/2025 della CGT di Primo grado di Padova su una impugnativa di Nominativo_2 avverso avviso di accertamento 2019 :parte resistente si opponeva in merito alla tardivita' del deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimità dell'avviso di accertamento e sulla prova della frode
L'avviso di accertamento impugnato si fonda sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, che ha ritenuto la società “Società_1 S.r.l.s.” una “cartiera” interposta in un meccanismo di frode IVA (c.d. “frode carosello”), con conseguente indetraibilità dell'IVA per il cessionario.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria, per negare il diritto alla detrazione dell'IVA, deve provare:
l'esistenza di una frode a monte nella catena degli approvvigionamenti;
che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, di essere coinvolto in una frode (c.d. “elementi oggettivi”).
Nel caso di specie, la documentazione in atti evidenzia che la società fornitrice ha presentato plurimi indici di anomalia (mancanza di struttura, omesso versamento IVA, rapporti commerciali esclusivi con un ristretto gruppo di operatori), indizi precisi, gravi e concordanti idonei a legittimare l'avviso di accertamento.
Le circostanze valorizzate dall'Ufficio (appartenenza a una rete di acquisto, coordinamento degli acquisti da parte di altro soggetto, presenza di timbri nelle lettere di vettura, intercettazioni riferite ad annualità diverse) appaiano, di per sé sole, idonee a dimostrare che il ricorrente fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza della frode.
In particolare, emergono anomalie nei prezzi di acquisto, nelle modalità di pagamento o nelle condizioni contrattuali tali da porre sull'avviso , in "allerta" un operatore economico diligente.
Sulla richiesta di ammissione della prova testimoniale
Il ricorrente ha formulato istanza di ammissione della prova testimoniale, articolando capitoli volti a dimostrare la natura di semplice rete di acquisto tra le società coinvolte, il ruolo di coordinamento del sig. Nominativo_2 e la regolarità delle operazioni contestate.
L'art. 7, co. 4, D.Lgs. 546/1992, consente l'ammissione della prova testimoniale scritta nei giudizi tributari, purché la stessa sia rilevante e ammissibile rispetto ai fatti da provare.
Nel caso di specie, la prova richiesta attiene a mere circostanze di fatto (struttura e finalità della rete di acquisto, modalità di coordinamento degli acquisti, prassi operative) che non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della diligenza e della buona fede del ricorrente.
La Corte non puo' altresi acquisire nè tenere conto , della sentenza prodotta ,stante la tardivita'.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente di € 1.500,00.