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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa GA OR Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1098 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con l'avv.ta GRASSO FRANCESCA ROMANA, Parte_1
appellante
E
, con l'avv.ta CATALANO GIULIETTA, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 670/2022, pubblicata in data 27/09/2022; risarcimento danni da straining.
FATTO.
1.Il Giudice del lavoro di Crotone, in parziale accoglimento della domanda proposta dal dipendente di ing. , ha condannato la parte datoriale a risarcire al ricorrente i danni Pt_1 CP_1 non patrimoniali- biologico e alla professionalità- causati dalla condotta di straining, posta in essere da ottobre 2015 fino ad aprile 2016.
1.1-In particolare e per quel che ancora rileva ai fini del presente gravame, il Tribunale ha ritenuto:
-che all'esito dell'istruttoria assunta, sia da escludere la sussistenza di una pluralità di condotte vessatorie integranti l'ipotesi del mobbing, mentre è rimasta accertata la più tenue fattispecie del
1 danno da straining. E ciò in quanto la dequalificazione professionale subita dall'ing. CP_2 lungi dall'aver trovato giustificazione in processi di riorganizzazione aziendale ovvero dall'essersi esaurita in una mera percezione soggettiva dell'istante, ha avuto un'intensità tale da essere stata intercettata da tutti i colleghi di lavoro e, all'esito dell'espletata CTU medico-legale, è stata ritenuta causalmente ricollegabile alla condizione di stress e di frustrazione personale e professionale sul medesimo riscontrata>;
- che i testi hanno confermato che il ricorrente, per il periodo in oggetto (22.10.2015/21.4.2016), non ha svolto le mansioni di specialista controllo impianti formalmente assegnategli ( cfr. comunicazione aziendale del 19/10/2015, all.17 fascicolo ricorrente), compatibili con il profilo contrattuale di appartenenza ( cat. 2 CREA 3 CCNL per l'Energia e il Petrolio), a mente del quale “
Accedono a questa categoria i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze e competenze professionali maturate con congrua e consolidata esperienza anche interfunzionale, esplicano ruoli di natura direttiva o specialistica, equivalente per importanza, responsabilità e delicatezza. Tali ruoli comportano, con piena autonomia nell'ambito delle direttive generali impartite e degli obiettivi specifici, il coordinamento di attività di notevole complessità e/o il presidio di aree specialistiche, con responsabilità diretta di risultato e/o di supporto degli obiettivi assegnati e/o nella risoluzione di problematiche composite e complesse”” (cfr. stralcio CCNL, all.20 fascicolo ricorrente);
CP_
-che l'assunto dell' resistente secondo cui l'ing avrebbe comunque espletato in quel CP_1 periodo compiti di “contract administrator” del tutto equiparabili alla categoria di appartenenza,non ha trovato alcun riscontro probatorio, non solo perché tramite la comunicazione aziendale del 19/10/2015 (cfr. doc.17 fascicolo ricorrente) il veniva CP_1 formalmente investito del ruolo di “Specialista Controllo Impianti” senza riferimento alcuno alla mansione di contract administrator, ma soprattutto perché, come dedotto dalla stessa resistente nella memoria di costituzione ( cfr. pag. 37), “non esiste una posizione professionale denominata contract administrator” e, conseguentemente, un parametro astrattamente utilizzabile da questo giudice per valutarne l'equivalenza delle mansioni rispetto allo stesso livello e categoria legale di inquadramento di Specialista Controllo Impianti>;
-che, inoltre, alcune delle comunicazioni e-mail inoltrate dal ricorrente durante il proprio orario lavorativo (cfr. all. 21 fascicolo ricorrente) comprovano appieno la portata “esecutiva” dei compiti allo stesso demandati, assai distanti da quelli tecnici e specializzati propri del livello professionale di appartenenza (cfr. curriculum, cfr. all. 19 fascicolo ricorrente);
2 -che, quanto alla determinazione del danno biologico, sono condivisibili le conclusioni del nominato ctu secondo cui le vicende lavorative sono idonee, secondo la criteriologia medico- legale, a provocare la patologia “disturbo somatiforme indifferenziato lieve e disturbo dell'adattamento cronico lieve", con un pregiudizio pari al 5%, liquidato , in applicazione delle
"Tabelle milanesi" del 2021, nella somma complessiva di 8.409,00 euro, inclusiva del danno da sofferenza morale e da invalidità Temporanea parziale;
- che , quanto al danno non patrimoniale alla professionalità, esso va liquidato in via equitativa nell'importo complessivo di euro 6.154,00, assumendo come parametro di riferimento l'importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta dall'art. 139, c. 1, d.lgs. n. 209 del
2005, scorporando la componente già assorbita dal risarcimento da riconoscere a titolo di danno biologico permanente e tenendo conto della durata del periodo di demansionamento> e precisamente considerando che la componente già assorbita dal risarcimento del danno biologico è, equitativamente, di circa un terzo così da riferire agli ambiti incisi dal demansionamento la restante quota risarcitoria di due terzi che è pari dunque ad un importo arrotondato di 34 euro;
c) il periodo di demansionamento accertato va dal 22.10.15 ( data di rientro in Italia del ricorrente presso la sede della Ionica Gas spa) alla data dell' introduzione del presente giudizio ( 21.04.2016), per un totale di 181 giorni>;.
-che Infine, è fondata < la richiesta di condanna della convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente della retribuzione relativa al periodo dal 12 al 21 ottobre 2015, non avendo il datore di lavoro assolto l'onere probatorio dell'intervenuto pagamento. Infatti, se è vero come dichiarato dalla stessa resistente che l'ing stesse fruendo di riposi compensativi sino alla data del CP_1
21.10.15 (dal 26.9.14, cfr. all. 20 fascicolo resistente), il prospetto paga di ottobre 2015 riporta la retribuzione per soli 9 giorni lavorativi (si precisa che dal 22.10.15 l'ing. risulta retrocesso CP_1 senza soluzione di continuità alle dipendenze della Ionica gas s.p.a. Nemmeno può ritenersi dimostrato, come dedotto dalla resistente, che l'ing. avesse già ricevuto le competenze CP_1 rivendicate (per la mensilità di ottobre 2015) con la busta paga di gennaio 2015, ossia circa 10 mesi prima dei fatti per cui è causa, non trovando tali asserzioni giustificazione nelle voci retributive ivi riportate. >.
2. ha appellato tale decisione e ne ha chiesto la riforma, innanzitutto deducendo ,: Parte_1
- l' indeterminatezza della domanda introduttiva , poiché < la deduzione ed allegazione dei fatti che sarebbero alla base delle domande del è del tutto carente ed è stata inammissibilmente CP_1 integrata dal primo Giudice. Alla luce delle considerazioni che precedono non v'è alcun dubbio che
3 la sentenza qui impugnata è illegittima e nulla per aver violato l'art. 112 Cod. Proc. Civ. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e deve essere riformata anche in ragione della mancata dichiarazione di nullità/infondatezza del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414, nn. 3 e 4, Cod. Proc. Civ. (indeterminatezza del petitum e della causa petendi).>;
-che la sentenza di primo grado è chiaramente viziata da un eccesso di giudicato (ultra-petizione), in quanto il Giudicante si è pronunciato ben oltre i limiti delle domande formulate dal lavoratore, superando ingiustamente le gravi carenze probatorie ed esercitando illegittimamente i suoi poteri istruttori. Resta, pertanto, confermato che il ricorrente non aveva allegato, né - tantomeno - era riuscito a provare l'esistenza degli elementi costitutivi delle sue domande al momento dell'instaurazione dell'azione giudiziale. Alla luce delle considerazioni che precedono, non può residuare alcun dubbio che - anche per questi ulteriori motivi - la sentenza di primo grado è nulla per aver violato l'art. 112 Cod. Proc. Civ. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e deve essere riformata anche in ragione della mancata dichiarazione di nullità/infondatezza del ricorso introduttivo ex art. 414, commi 3 e 4, Cod. Proc. Civ
(indeterminatezza del petitum e della causa petendi>;
- che è da denunciare un ulteriore vizio nella sentenza impugnata, ancora in limine litis. Ebbene, il primo Giudicante ha violato, altresì, il principio del ne bis in idem laddove, seguendo le suggestioni del ricorrente, ha preteso di valutare la domanda di riconoscimento della asserita dequalificazione in relazione al ruolo di Responsabile di produzione rivestito dal prima del CP_1 suo contratto di lavoro in GE. Come è stato più volte discusso nel primo grado del presente giudizio la valutazione delle mansioni svolte dal sino all'ottobre 2014 (e cioè prima del suo CP_1 contratto presso ENI GE B.V.), le sue doglianze sull'inquadramento che gli sarebbe spettato etc. sono oggetto di separato e autonomo giudizio iscritto al R.G. n. 1542/2014 deciso dal
Tribunale di Crotone con il rigetto delle domande del ed attualmente pendente dinanzi a CP_1 questa medesima Ill.ma Corte d'Appello al R.G. n. 1478/2019.>.
L'appellante, poi, sotto il motivo rubricato - ERRATA VALUTAZIONE DELLE
CIRCOSTANZE DI FATTO E DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. MOTIVAZIONE
PERPLESSA E CARENTE, ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA
SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.>, ha denunciato più profili di erroneità della sentenza che possono essere così sintetizzati:
- l'unica posizione libera nell'organigramma della sede di Crotone nella quale l'ing. ha CP_1 stabilito di andare a seguito del rientro dall'GE, era quella di “Specialista controllo Impianti”,
4 lasciata da poco dalla dottoressa .< Ne consegue, pertanto, che la sentenza Persona_1 impugnata è illegittima ed errata laddove ha ritenuto che l'adibizione alla ruolo di “Specialista controllo impianti” configuri una fattispecie di straining.>;
-< In ogni caso, il capo di sentenza che ha sindacato la decisone aziendale di assegnare al CP_1 il ruolo di “Specialista controllo Impianti” viola l'art. 41, comma primo, Cost.. Quel principio costituzionale riconosce e tutela la libertà di iniziativa economica privata, sia nella decisione di intraprendere un'attività economica, sia nelle valutazioni organizzative delle risorse umane e materiali necessarie per svolgere l'attività> ;
- il , al rientro dall'GE, è subentrato nella posizione lavorativa della dottoressa che CP_1 Per_1 quale specialista controllo impianti svolgeva la mansione di “contract administrator”. La figura del Contract Administrator è una figura specialistica a supporto del Gestore del contratto (o
Contract Holder), che, nella Centrale di Crotone, era l'ing. . Le prerogative del Persona_2 contract administrator sono dettagliatamente descritte dalle policies aziendali. In particolare, la
Procedura di “Gestione Contratti Post Assegnazione” (cfr. doc. 21 del fascicolo della Società) disciplina il ruolo complessivo del contract administrator, mentre la “Guida Operativa – Verifiche condizioni generali di contratto” (cfr. doc. 22 del fascicolo della Società) dettaglia una quota parte delle attività descritte nel precedente documento>;
-il tribunale ha contraddittoriamente affermato, per un verso, che la mansione di specialista controllo impianti è coerente con l'inquadramento formale del ricorrente in cat. 2 CREA 3 CCNL di settore e, per altro, verso che “ciononostante…. il lavoratore sia stato demansionato.” ;
-non è corretta la valutazione delle deposizioni operata dal Tribunale (a) perchè molti dei testi escussi hanno riferito su circostanze relative a mansioni svolte dal prima del contratto in CP_1
GE e, quindi, su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
(b) perché il teste sarebbe Tes_1 stato escusso nonostante la mancata citazione nella lista dei testi contenuta nel ricorso introduttivo, in violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c.; (c) perchè il teste avrebbe confermato che l'ing. Tes_2
non ha svolto mansioni operative , continuando a ricoprire il ruolo di Contract CP_1
Administrator;
- l'ing. non ha provato l'esistenza di alcun danno alla sua professionalità, omettendo CP_1 persino qualsivoglia quantificazione, neppure mediante il deposito delle buste paga o delle clausole del contratto collettivo che disciplinano il suo trattamento economico;
5 -la ctu medico legale si basa su presupposti fattuali non provati e comunque collocati all'infuori del periodo oggetto del giudizio (luglio 2014/ marzo 2016); e le conclusioni cui perviene il nominato esperto si basano su argomentazioni contraddittorie perché, per un verso, egli esclude
l'esistenza di danni permanenti, definendo la situazione del lavoratore uno stato episodico, e per altro verso gli riconosce un danno biologico pari al 5%. Inoltre <dopo aver ribadito che il periodo di invalidità temporanea totale “non deve essere concesso”, tuttavia, concede “equitativamente
(sic!)” un periodo di ITP al 50% di 10 giorni, sia pure in modo “sfumato”>;
- la sentenza ha superato perfino le risultanze (già contraddittorie) della consulenza tecnica riconoscendo l'esistenza di un danno morale oltre a quello biologico;
-quanto alla retribuzione rivendicata per il periodo dal 12 al 21 ottobre, la documentazione prodotta
( sub doc. 18 e All. 13). ) comprova che il è stato alle dipendenze di NI GE dall'11 CP_1 ottobre 2014 sino al 21 ottobre 2015 e in questo periodo ha svolto un'attività in cicli di 28 giorni di lavoro e 28 di riposo con rientro in Italia a spese della Società, guadagnando ben euro 58.397,00, a titolo di indennità temporanea estera. Ebbene <…. condannare al pagamento della Parte_1 retribuzione di quelle giornate (12-21 ottobre 2015) produrrebbe un'ingiusta locupletazione per il lavoratore. >.
3. Si è costituito , eccependo preliminarmente, l'improcedibilità del gravame per Controparte_1 inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché la sua inammissibilità per genericità di motivi. Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendone l'integrale infondatezza.
4. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
5.L'appello è procedibile.
5.1-L'appellante ha provveduto alla notifica, seppure tardiva, del ricorso per l'udienza a cui la causa è stata rinviata d'ufficio prima dell'apertura dell'originaria udienza di trattazione fissata nel decreto presidenziale. (v. Cass. 16517/2016Nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame
6 non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata>).
5.2-La notifica del ricorso rispetto alla nuova udienza di discussione fissata ex officio, seppure viziata perché avvenuta, per come già evidenziato, senza l'osservanza del termine minimo di comparizione, non dà luogo a improcedibilità.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza che la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, come nella specie disposto da questa Corte con ordinanza del 3.2.2025 a cui la società appellante ha ritualmente ottemperato.
6.L'appello è pure ammissibile.
Emerge dal tenore delle censure come sopra sinteticamente riportate, che esse, in quanto riferite a precisi passaggi motivazionali, prospettano una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata e soddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenza consolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l'impugnazione.
7.Passando al merito, il gravame si appalesa in parte infondato.
7.1-.Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla società appellante, il ricorso introduttivo contiene allegazioni sufficienti circa le mansioni affidate formalmente al lavoratore e i compiti in concreto disimpegnati che si assumono non riconducibili al profilo di specialista controllo impianti e più in generale alla declaratoria contrattuale dell'inquadramento posseduto;
contiene, altresì, la descrizione delle condotte datoriali che si assumono lesive della salute, professionalità e dignità del ricorrente, e qualificabili in via principale come mobbing e in via subordinata come straining con invocazione della tutela risarcitoria.
Non si ravvisa:
(a) il dedotto vizio di ultra petita proprio perché la domanda ha ad oggetto il danno da straining in via subordinata al mobbing;
7 (b) la denunciata violazione del ne bis in idem, perché con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 496/2023, passata in giudicato si è deciso del diritto all'inquadramento nella categoria 1 livello CREA 1 ccnl Energia e Petrolio con decorrenza dal 1.12.2013 e differenze retributive maturate a partire dallo svolgimento delle mansioni superiori ( maggio 2013) fino alla data del deposito del ricorso ( 10.6.2014) e qui invece si discute di mancata attribuzione di compiti propri del profilo di specialista di impianti assegnatogli a decorrere da ottobre 2015 fino al 21.4.2016 e danni conseguenti.
Non si ravvisa neanche la denunciata contraddittorietà della motivazione: il primo giudice ha affermato lo straining non già perché ha ritenuto dequalificante il profilo professionale di specialista controllo impianti attribuito al ricorrente al rientro in (profilo che anzi ha Pt_1 espressamente affermato essere compatibile con l' inquadramento posseduto dal lavoratore nella cat. 2 CREA 3 CCNL per l'Energia e il Petrolio) ma perché ha ritenuto, all'esito delle risultanze istruttorie, che nel concreto l'ing. , nel periodo in contestazione, anziché essere assegnato CP_1 alle mansioni di quel profilo, è stato adibito a mansioni di natura sostanzialmente esecutiva in assenza di qualsivoglia giustificazione organizzativa.
7.2- Parimenti infondate sono le censure afferenti la valutazione del compendio probatorio.
In particolare, l'appellante addebita al primo giudice:
- di non avere dato rilievo alla circostanza che il è subentrato nella posizione lavorativa CP_1 della dottoressa inquadrata anch'ella come specialista controllo impianti con mansioni di Per_1 contrat administrator;
- la scorretta valutazione delle deposizioni di , di e di Persona_2 Testimone_3
che lette unitariamente, forniscono una descrizione dettagliata di< quali Testimone_4 fossero la posizione lavorativa e le mansioni dell'ing. ; CP_1
- di avere posto a fondamento della sua decisione la deposizione di che ha Testimone_5 riferito circostanze irrilevanti ( <..relative alle mansioni svolte dall'ing. prima del suo CP_1 contratto in GE e, con riferimento al periodo oggetto del giudizio, …ha affermato soltanto che era solito rivolgersi “all'area di manutenzione ma mi interfaccio con il coordinatore dell'area manutenzione di Crotone, al momento il sig. ”.) , nonché la deposizione di che Tes_1 Tes_1 oltre a riferire anch'egli fatti irrilevanti ( in quanto successivi al periodo in contestazione) non risulta indicato nella lista dei testi contenuta nel ricorso introduttivo, in violazione degli artt. 414 e
416 c.p.c.
8 7.2.1- Ora, ritiene la Corte, condivisibilmente con il Tribunale, che l'assunto della società datoriale secondo cui le mansioni svolte in concreto dal nel periodo in contestazione CP_1 sarebbero state del tutto congruenti al suo formale inquadramento non è suffragato da alcun elemento probatorio.
7.2.2-Vale innanzitutto osservare che è la stessa società appellante ad affermare che la funzione assegnata al è stata quella di focal point contract administration ( pag. 38 della memoria CP_1 costitutiva di primo grado e pag. 22 del ricorso in appello) e che la regolamentazione del processo a cui fa capo tale figura professionale è contenuta nella Procedura di “Gestione Contratti Post
Assegnazione” ( doc. 21 ) nonché nella “Guida Operativa – Verifiche condizioni generali di contratto” (doc. 22 del fascicolo della Società) che < dettaglia una quota parte delle attività descritte nel precedente documento>).
Nel primo dei documenti menzionati, si distingue nettamente la figura del Focal Point contract administration <identificata all'interno delle strutture organizzative di divisione/direzione che, ove presente>è deputata a compiere una serie di attività ivi elencata, dalla figura del Contract administrator < operante all'interno della struttura organizzativa dell'unità di gestione che, qualora individuata, supporta il gestore del contratto ..> il quale, a sua volta, <si identifica con il
Responsabile della funzione aziendale indicata nei contratti come “unità gestore del contratto”, ovvero con la persona espressamente indicata.>.
Nel secondo dei documenti menzionati sono descritti i requisiti che gli aggiudicatari dei contratti Parte devono possedere e la documentazione che devono esibire nonchè le attività di verifica in merito a tali requisiti che il gestore del contratto, con l'ausilio delle competenti unità
(amministrazione, approvvigionamenti, HSE, ecc) deve compiere.
7.2.3- Ciò rilevato, non può farsi a meno di evidenziare:
a) che di nessun utilità è l'allegazione che la dott.ssa quale specialista controllo impianti, ha Per_1 svolto la funzione di contract administration per la ragione che il , per ammissione della CP_1 società datoriale , ha ricoperto la diversa figura professionale di focal point contract administration.;
b)che i testi e , riferiscono, in netto contrasto con le Persona_2 Testimone_3 allegazioni della parte datoriale ( contenute, come più sopra evidenziato, negli atti difensivi del primo e del secondo grado) che il avrebbe ricoperto la figura di contract administrator;
CP_1
9 c) che da dette deposizioni non si traggono, comunque, elementi utili per sostenere che il CP_1 nel periodo in contestazione abbia svolto un ruolo assimilabile a quelli che gli competono secondo la declaratoria contrattuale afferente alla categoria di formale inquadramento, ossia ,a “ruoli di natura direttiva o specialistica, equivalente per importanza, responsabilità e delicatezza” che
“comportano, con piena autonomia nell'ambito delle direttive generali impartite e degli obiettivi specifici , il coordinamento di attività di notevole complessità e/o il presidio di aree specialistiche, con responsabilità diretta di risultato e/o di supporto degli obiettivi assegnati e/o nella risoluzione di problematiche composite e complesse”. E ciò in quanto le deposizioni nella parte in cui vengono descritti i compiti che in concreto il ricorrente avrebbe disimpegnato forniscono elementi appena sufficienti a delineare un'attività di istruzione pratiche sotto le direttive del responsabile della gestione contratti e senza alcuna diretta responsabilità di risultato. ha infatti Per_2 Parte_2 precisato che <… che l'ing. si occupava di contattare il contrattista, cioè il referente CP_1 dell'appaltatore cui era affidata l'esecuzione del servizio assegnato, a mezzo telefono o mail… raccolte le informazioni doveva verificare l'adeguatezza e la rispondenza alla normativa di settore, archiviare la documentazione e prendere nota della scadenza in cui la documentazione andava aggiornata….. oltre all'ing. , davo direttive anche ad altri dipendenti che CP_1 costituivano il mio gruppo di lavoro…. Tra questi alcuni si occupavano della manutenzione degli impianti ed altri del funzionamento degli impianti.. Il gruppo era variegato, erano circa 40 persone….>; TA , che Tes_3 documentazione era preparata dal con l'ausilio delle attività tecnica. E poi aveva il mio CP_1 avallo finale. L'unità di approvvigionamento predisponeva il contratto ma la parte contrattuale in termini di prezziario era fatta dalla manutenzione. Per la parte meccanica lo faceva lo specialista Contr meccanico e quella elettrica lo specialista elettrico. Confluivano tutte e la la preparava l'ing.
... la parte assicurativa, dei curricula, dell'identificazione la svolgeva l'ing. che CP_1 CP_1 istruiva la pratica. La sottoponeva al mio avallo. Poi la pratica veniva passata all'ufficio contratti
e appalti…. non so dire se quello che faceva il corrispondeva allo specialista manutenzione CP_1 impianti.>;
d) che, del tutto inutilizzabile, in quanto a contenuto valutativo e priva di ogni indicazione sulle mansioni effettivamente svolte dall'Ing. , è la dichiarazione del teste <… CP_1 Testimone_4 posso dire, in quanto in ciò consiste il mio ruolo, che la mansione assegnata al fosse CP_1 compatibile con il suo inquadramento contrattuale..>.
10 E' appena il caso di aggiungere che è superfluo esaminare le censure riguardanti i testi Tes_6
e , dai quali il Tribunale ha tratto la conferma che dal 22.10.2015 al 21.4.2016 il Tes_5 Tes_1 ricorrente non ha svolto l' attività tipica del profilo di “Specialista Controllo Impianti”, giacchè è la stessa società appellante ad avere ciò sostanzialmente ammesso. Ed infatti, la parte datoriale ha sostenuto, in primo grado e in appello, che l'ing. , pur formalmente assegnato alla CP_1 posizione lavorativa di specialista controllo impianti in quanto unica vacante al momento del suo rientro dall'GE nella sede di Crotone, in concreto nel periodo in contestazione ha svolto la funzione di focal point contract administration nell'ambito della procedura di “Gestione
Contratti” e <...Data la natura del ruolo, è chiaro che questa mansione non prevede un coinvolgimento diretto con le attività in impianto …> ( pag.22 del ricorso in appello).
7.3. Non colgono nel segno le critiche che l'appellante muove all'elaborato peritale.
7.3..1-Il ctu, sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti e dell'esame obiettivo del ricorrente, ha formulato la diagnosi di < disturbo somatiforme indifferenziato lieve e disturbo dell'adattamento cronico lieve>.
Nella discussione medico legale ha spiegato:
- che non sono riscontrabili patologie depressive più gravi di quella in diagnosi in quanto < La sindrome ansioso-depressiva diagnosticata nel 2019, non viene precedentemente controllata,
l'esiguità della documentazione inerente e conseguentemente la poca attenzione dedicata a tale entità nosologica depongono per una forma di non grave entità.>;
-che La patologia in diagnosi, disturbo somatiforme indifferenziato lieve e disturbo dell'adattamento cronico lieve, è compatibile con la causa che parte attrice riferisce l'abbia provocata, secondo la criteriologia medico-legale,. >;
-che circa la percentualizzazione del danno, ….si fa riferimento alle tabelle del D.M. 03.07.03 sezione capo voce n. 8 “disturbo somatiforme indifferenziato lieve e disturbo dell'adattamento cronico lieve” che prevede una percentualizzazione fino al 5%. Per i motivi ampiamenti esplicitati
e tenendo conto della paventata diagnosi di “sindrome ansioso depressiva reattiva” si ritiene di dover assegnare il massimo previsto in tabella. >;
-che malattia non ha effettivamente impedito l'espletamento delle condizioni realizzatrici dell'individualità personale e cioè di tutte le possibili ordinarie attività, come si evince da quanto
11 su esposto. L'ITP al 50% di 10 giorni viene assegnata equitativamente giustificata dalla soggettiva percezione del trauma psichico allegato in atti, che non si può escludere abbia limitato, in modo sfumato, le citate funzioni per un periodo molto limitato.>.
7.3.2-Ebbene, l'appellante ha mosso rilievi all'operato del consulente senza dedurre argomenti medico scientifici sulla base dei quali si possa concretamente escludere o comunque dubitare dell'esistenza del disturbo somatiforme riscontrato nel paziente e del suo nesso causale con l'attività lavorativa.
Non ha, invero, documentato fonti attestanti una palese devianza delle risposte che il ctu ha dato, dalle nozioni correnti della scienza medica, nè ha segnalato omissione di esami diagnostici o eventualmente strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
In mancanza di detti elementi di valutazione , i rilievi alla c.t.u. concretano un mero dissenso diagnostico (Cass. 83/01) che non attiene a vizi del procedimento valutativo seguito dal consulente e pertanto non si traducono in una efficace critica alle sue conclusioni che induca a disattenderle (
v. anche Cass. n. 34395/2023: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”.).
8. Reputa la Corte che siano invece meritevoli di accoglimento le censure afferenti il riconoscimento (A) del danno morale nonché (B)del danno alla professionalità.
(A) Il Tribunale, in punto di liquidazione del danno non patrimoniale ha stabilito che :<….In applicazione delle cosiddette "Tabelle milanesi" del 2021, pertanto, accertato a) il grado
d'invalidità permanente, coincidente con 5 punti percentuali;
b) l'età del ricorrente (nato nel 1984) pari - alla data del deposito del ricorso – a trentadue anni;
c) il punto base del danno non patrimoniale - inclusivo dell'ammontare dovuto a titolo di ristoro del pregiudizio biologico e dell'aggiuntiva somma destinata a compensare il patimento morale sperimentato - pari a 1.873,06 euro (risultante dalla sommatoria tra il punto base compensativo del danno alla salute - ossia
1.498,45 euro - e il venticinque percento della somma in questione pari a 374,60 euro compete al
12 ricorrente un risarcimento non patrimoniale - per la lesione della sua integrità psicofisica e della sua sfera morale - pari a 7.914,00>.
(A).
1-Il ragionamento non è condivisibile.
(A).2-Secondo l' insegnamento giurisprudenziale, In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova….
( Cass.19922/2023).
La parte che pretenda il risarcimento del danno morale ha quindi l'onere di allegarlo e provarlo, con la precisazione che, trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, fermo restando che il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio.
E con l'ulteriore precisazione che un criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa ( Cass.
n. 25164 del 2020).
(A).3-Orbene, nella specie, il riconoscimento del danno morale pronunciato dal primo giudice contrasta con i principi dianzi esposti perché è avvenuto in assenza di ogni allegazione da parte del ricorrente e di ogni prova presuntiva, dovendosi escludere sinanche l' applicazione del predetto criterio logico-presuntivo stante la lieve entità della lesione alla salute (5%), ed è dunque palesemente frutto di un non consentito automatismo (Cass. n. 25164 del 2020).
Ne consegue il rigetto di tale domanda risarcitoria.
13 (B) Anche in relazione al danno non patrimoniale alla professionalità, rileva la Corte la mancanza di allegazioni e prove idonee a giustificare il riconoscimento che al riguardo il primo giudice ha, invece. inteso accordare al ricorrente.
(B).
1-Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, n tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo e dalla successiva prova del danno allegato, non ricorrendo automaticamente un danno in tutti i casi di inadempimento datoriale. Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento
(v., ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 10/10/2018, n. 25071; Cass. nn. 5590/2016; 691/2012).
Pacificamente, infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione di un determinato bene perchè possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione
(eventualmente anche in via -equitativa) del danno stesso. Grava, poi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato nonchè il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013; 14158/2011;-29832/2008).>>.
(B).2- Ciò detto, il ricorso introduttivo è del tutto carente di allegazioni in merito all'incidenza negativa della patologia sofferta dal ricorrente sull'esplicazione delle sue attitudini nella sfera professionale: viene, infatti, richiesto il risarcimento del danno alla professionalità in quanto conseguenza della condotta di straining senz'altra specificazione.
Ne discende, in applicazione dei principi giurisprudenziali più sopra richiamati, che anche tale domanda risarcitoria va rigettata.
9. Riepilogando, alla stregua di quanto finora esposto, è dovuto al lavoratore il ristoro del danno biologico, con esclusione del danno morale e del danno alla professionalità; detraendo dal
14 risarcimento liquidato dal Tribunale l'importo corrispondente alle predette voci escluse, residua la somma complessiva di 7987,25.
10.In tal senso va parzialmente riformata l'impugnata sentenza, ferma restando l'ulteriore statuizione di condanna alla corresponsione della retribuzione relativa al periodo dal 12 al 21 ottobre 2015, dovendosi rilevare, per un verso, che la censura non aggredisce la ratio decidendi della statuizione adottata al riguardo dal primo giudice (incentrata sulla mancanza di prova da parte della società datoriale di avere adempiuto all'obbligo retributivo) e, per altro verso, che l'assunto che prospetta ( ossia che il pagamento della retribuzione di quelle giornate (12-21 ottobre 2015) produrrebbe un'ingiusta locupletazione per il lavoratore. >) è generico e del tutto privo di idonei riscontri probatori.
10.Le spese del grado si compensano, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 03/11/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n.
670/2022 , pubblicata in data 27/09/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società al pagamento, in favore di , della Pt_1 Controparte_1 somma pari ad euro 7.987,25 per le causali di cui in motivazione;
-conferma nel resto;
-compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
La Presidente est.
GA OR
15
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa GA OR Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1098 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con l'avv.ta GRASSO FRANCESCA ROMANA, Parte_1
appellante
E
, con l'avv.ta CATALANO GIULIETTA, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 670/2022, pubblicata in data 27/09/2022; risarcimento danni da straining.
FATTO.
1.Il Giudice del lavoro di Crotone, in parziale accoglimento della domanda proposta dal dipendente di ing. , ha condannato la parte datoriale a risarcire al ricorrente i danni Pt_1 CP_1 non patrimoniali- biologico e alla professionalità- causati dalla condotta di straining, posta in essere da ottobre 2015 fino ad aprile 2016.
1.1-In particolare e per quel che ancora rileva ai fini del presente gravame, il Tribunale ha ritenuto:
-che all'esito dell'istruttoria assunta, sia da escludere la sussistenza di una pluralità di condotte vessatorie integranti l'ipotesi del mobbing, mentre è rimasta accertata la più tenue fattispecie del
1 danno da straining. E ciò in quanto la dequalificazione professionale subita dall'ing. CP_2 lungi dall'aver trovato giustificazione in processi di riorganizzazione aziendale ovvero dall'essersi esaurita in una mera percezione soggettiva dell'istante, ha avuto un'intensità tale da essere stata intercettata da tutti i colleghi di lavoro e, all'esito dell'espletata CTU medico-legale, è stata ritenuta causalmente ricollegabile alla condizione di stress e di frustrazione personale e professionale sul medesimo riscontrata>;
- che i testi hanno confermato che il ricorrente, per il periodo in oggetto (22.10.2015/21.4.2016), non ha svolto le mansioni di specialista controllo impianti formalmente assegnategli ( cfr. comunicazione aziendale del 19/10/2015, all.17 fascicolo ricorrente), compatibili con il profilo contrattuale di appartenenza ( cat. 2 CREA 3 CCNL per l'Energia e il Petrolio), a mente del quale “
Accedono a questa categoria i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze e competenze professionali maturate con congrua e consolidata esperienza anche interfunzionale, esplicano ruoli di natura direttiva o specialistica, equivalente per importanza, responsabilità e delicatezza. Tali ruoli comportano, con piena autonomia nell'ambito delle direttive generali impartite e degli obiettivi specifici, il coordinamento di attività di notevole complessità e/o il presidio di aree specialistiche, con responsabilità diretta di risultato e/o di supporto degli obiettivi assegnati e/o nella risoluzione di problematiche composite e complesse”” (cfr. stralcio CCNL, all.20 fascicolo ricorrente);
CP_
-che l'assunto dell' resistente secondo cui l'ing avrebbe comunque espletato in quel CP_1 periodo compiti di “contract administrator” del tutto equiparabili alla categoria di appartenenza,non ha trovato alcun riscontro probatorio, non solo perché tramite la comunicazione aziendale del 19/10/2015 (cfr. doc.17 fascicolo ricorrente) il veniva CP_1 formalmente investito del ruolo di “Specialista Controllo Impianti” senza riferimento alcuno alla mansione di contract administrator, ma soprattutto perché, come dedotto dalla stessa resistente nella memoria di costituzione ( cfr. pag. 37), “non esiste una posizione professionale denominata contract administrator” e, conseguentemente, un parametro astrattamente utilizzabile da questo giudice per valutarne l'equivalenza delle mansioni rispetto allo stesso livello e categoria legale di inquadramento di Specialista Controllo Impianti>;
-che, inoltre, alcune delle comunicazioni e-mail inoltrate dal ricorrente durante il proprio orario lavorativo (cfr. all. 21 fascicolo ricorrente) comprovano appieno la portata “esecutiva” dei compiti allo stesso demandati, assai distanti da quelli tecnici e specializzati propri del livello professionale di appartenenza (cfr. curriculum, cfr. all. 19 fascicolo ricorrente);
2 -che, quanto alla determinazione del danno biologico, sono condivisibili le conclusioni del nominato ctu secondo cui le vicende lavorative sono idonee, secondo la criteriologia medico- legale, a provocare la patologia “disturbo somatiforme indifferenziato lieve e disturbo dell'adattamento cronico lieve", con un pregiudizio pari al 5%, liquidato , in applicazione delle
"Tabelle milanesi" del 2021, nella somma complessiva di 8.409,00 euro, inclusiva del danno da sofferenza morale e da invalidità Temporanea parziale;
- che , quanto al danno non patrimoniale alla professionalità, esso va liquidato in via equitativa nell'importo complessivo di euro 6.154,00, assumendo come parametro di riferimento l'importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta dall'art. 139, c. 1, d.lgs. n. 209 del
2005, scorporando la componente già assorbita dal risarcimento da riconoscere a titolo di danno biologico permanente e tenendo conto della durata del periodo di demansionamento> e precisamente considerando che la componente già assorbita dal risarcimento del danno biologico è, equitativamente, di circa un terzo così da riferire agli ambiti incisi dal demansionamento la restante quota risarcitoria di due terzi che è pari dunque ad un importo arrotondato di 34 euro;
c) il periodo di demansionamento accertato va dal 22.10.15 ( data di rientro in Italia del ricorrente presso la sede della Ionica Gas spa) alla data dell' introduzione del presente giudizio ( 21.04.2016), per un totale di 181 giorni>;.
-che Infine, è fondata < la richiesta di condanna della convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente della retribuzione relativa al periodo dal 12 al 21 ottobre 2015, non avendo il datore di lavoro assolto l'onere probatorio dell'intervenuto pagamento. Infatti, se è vero come dichiarato dalla stessa resistente che l'ing stesse fruendo di riposi compensativi sino alla data del CP_1
21.10.15 (dal 26.9.14, cfr. all. 20 fascicolo resistente), il prospetto paga di ottobre 2015 riporta la retribuzione per soli 9 giorni lavorativi (si precisa che dal 22.10.15 l'ing. risulta retrocesso CP_1 senza soluzione di continuità alle dipendenze della Ionica gas s.p.a. Nemmeno può ritenersi dimostrato, come dedotto dalla resistente, che l'ing. avesse già ricevuto le competenze CP_1 rivendicate (per la mensilità di ottobre 2015) con la busta paga di gennaio 2015, ossia circa 10 mesi prima dei fatti per cui è causa, non trovando tali asserzioni giustificazione nelle voci retributive ivi riportate. >.
2. ha appellato tale decisione e ne ha chiesto la riforma, innanzitutto deducendo ,: Parte_1
- l' indeterminatezza della domanda introduttiva , poiché < la deduzione ed allegazione dei fatti che sarebbero alla base delle domande del è del tutto carente ed è stata inammissibilmente CP_1 integrata dal primo Giudice. Alla luce delle considerazioni che precedono non v'è alcun dubbio che
3 la sentenza qui impugnata è illegittima e nulla per aver violato l'art. 112 Cod. Proc. Civ. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e deve essere riformata anche in ragione della mancata dichiarazione di nullità/infondatezza del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414, nn. 3 e 4, Cod. Proc. Civ. (indeterminatezza del petitum e della causa petendi).>;
-che la sentenza di primo grado è chiaramente viziata da un eccesso di giudicato (ultra-petizione), in quanto il Giudicante si è pronunciato ben oltre i limiti delle domande formulate dal lavoratore, superando ingiustamente le gravi carenze probatorie ed esercitando illegittimamente i suoi poteri istruttori. Resta, pertanto, confermato che il ricorrente non aveva allegato, né - tantomeno - era riuscito a provare l'esistenza degli elementi costitutivi delle sue domande al momento dell'instaurazione dell'azione giudiziale. Alla luce delle considerazioni che precedono, non può residuare alcun dubbio che - anche per questi ulteriori motivi - la sentenza di primo grado è nulla per aver violato l'art. 112 Cod. Proc. Civ. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e deve essere riformata anche in ragione della mancata dichiarazione di nullità/infondatezza del ricorso introduttivo ex art. 414, commi 3 e 4, Cod. Proc. Civ
(indeterminatezza del petitum e della causa petendi>;
- che è da denunciare un ulteriore vizio nella sentenza impugnata, ancora in limine litis. Ebbene, il primo Giudicante ha violato, altresì, il principio del ne bis in idem laddove, seguendo le suggestioni del ricorrente, ha preteso di valutare la domanda di riconoscimento della asserita dequalificazione in relazione al ruolo di Responsabile di produzione rivestito dal prima del CP_1 suo contratto di lavoro in GE. Come è stato più volte discusso nel primo grado del presente giudizio la valutazione delle mansioni svolte dal sino all'ottobre 2014 (e cioè prima del suo CP_1 contratto presso ENI GE B.V.), le sue doglianze sull'inquadramento che gli sarebbe spettato etc. sono oggetto di separato e autonomo giudizio iscritto al R.G. n. 1542/2014 deciso dal
Tribunale di Crotone con il rigetto delle domande del ed attualmente pendente dinanzi a CP_1 questa medesima Ill.ma Corte d'Appello al R.G. n. 1478/2019.>.
L'appellante, poi, sotto il motivo rubricato - ERRATA VALUTAZIONE DELLE
CIRCOSTANZE DI FATTO E DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. MOTIVAZIONE
PERPLESSA E CARENTE, ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA
SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.>, ha denunciato più profili di erroneità della sentenza che possono essere così sintetizzati:
- l'unica posizione libera nell'organigramma della sede di Crotone nella quale l'ing. ha CP_1 stabilito di andare a seguito del rientro dall'GE, era quella di “Specialista controllo Impianti”,
4 lasciata da poco dalla dottoressa .< Ne consegue, pertanto, che la sentenza Persona_1 impugnata è illegittima ed errata laddove ha ritenuto che l'adibizione alla ruolo di “Specialista controllo impianti” configuri una fattispecie di straining.>;
-< In ogni caso, il capo di sentenza che ha sindacato la decisone aziendale di assegnare al CP_1 il ruolo di “Specialista controllo Impianti” viola l'art. 41, comma primo, Cost.. Quel principio costituzionale riconosce e tutela la libertà di iniziativa economica privata, sia nella decisione di intraprendere un'attività economica, sia nelle valutazioni organizzative delle risorse umane e materiali necessarie per svolgere l'attività> ;
- il , al rientro dall'GE, è subentrato nella posizione lavorativa della dottoressa che CP_1 Per_1 quale specialista controllo impianti svolgeva la mansione di “contract administrator”. La figura del Contract Administrator è una figura specialistica a supporto del Gestore del contratto (o
Contract Holder), che, nella Centrale di Crotone, era l'ing. . Le prerogative del Persona_2 contract administrator sono dettagliatamente descritte dalle policies aziendali. In particolare, la
Procedura di “Gestione Contratti Post Assegnazione” (cfr. doc. 21 del fascicolo della Società) disciplina il ruolo complessivo del contract administrator, mentre la “Guida Operativa – Verifiche condizioni generali di contratto” (cfr. doc. 22 del fascicolo della Società) dettaglia una quota parte delle attività descritte nel precedente documento>;
-il tribunale ha contraddittoriamente affermato, per un verso, che la mansione di specialista controllo impianti è coerente con l'inquadramento formale del ricorrente in cat. 2 CREA 3 CCNL di settore e, per altro, verso che “ciononostante…. il lavoratore sia stato demansionato.” ;
-non è corretta la valutazione delle deposizioni operata dal Tribunale (a) perchè molti dei testi escussi hanno riferito su circostanze relative a mansioni svolte dal prima del contratto in CP_1
GE e, quindi, su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
(b) perché il teste sarebbe Tes_1 stato escusso nonostante la mancata citazione nella lista dei testi contenuta nel ricorso introduttivo, in violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c.; (c) perchè il teste avrebbe confermato che l'ing. Tes_2
non ha svolto mansioni operative , continuando a ricoprire il ruolo di Contract CP_1
Administrator;
- l'ing. non ha provato l'esistenza di alcun danno alla sua professionalità, omettendo CP_1 persino qualsivoglia quantificazione, neppure mediante il deposito delle buste paga o delle clausole del contratto collettivo che disciplinano il suo trattamento economico;
5 -la ctu medico legale si basa su presupposti fattuali non provati e comunque collocati all'infuori del periodo oggetto del giudizio (luglio 2014/ marzo 2016); e le conclusioni cui perviene il nominato esperto si basano su argomentazioni contraddittorie perché, per un verso, egli esclude
l'esistenza di danni permanenti, definendo la situazione del lavoratore uno stato episodico, e per altro verso gli riconosce un danno biologico pari al 5%. Inoltre <dopo aver ribadito che il periodo di invalidità temporanea totale “non deve essere concesso”, tuttavia, concede “equitativamente
(sic!)” un periodo di ITP al 50% di 10 giorni, sia pure in modo “sfumato”>;
- la sentenza ha superato perfino le risultanze (già contraddittorie) della consulenza tecnica riconoscendo l'esistenza di un danno morale oltre a quello biologico;
-quanto alla retribuzione rivendicata per il periodo dal 12 al 21 ottobre, la documentazione prodotta
( sub doc. 18 e All. 13). ) comprova che il è stato alle dipendenze di NI GE dall'11 CP_1 ottobre 2014 sino al 21 ottobre 2015 e in questo periodo ha svolto un'attività in cicli di 28 giorni di lavoro e 28 di riposo con rientro in Italia a spese della Società, guadagnando ben euro 58.397,00, a titolo di indennità temporanea estera. Ebbene <…. condannare al pagamento della Parte_1 retribuzione di quelle giornate (12-21 ottobre 2015) produrrebbe un'ingiusta locupletazione per il lavoratore. >.
3. Si è costituito , eccependo preliminarmente, l'improcedibilità del gravame per Controparte_1 inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché la sua inammissibilità per genericità di motivi. Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendone l'integrale infondatezza.
4. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
5.L'appello è procedibile.
5.1-L'appellante ha provveduto alla notifica, seppure tardiva, del ricorso per l'udienza a cui la causa è stata rinviata d'ufficio prima dell'apertura dell'originaria udienza di trattazione fissata nel decreto presidenziale. (v. Cass. 16517/2016Nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame
6 non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata>).
5.2-La notifica del ricorso rispetto alla nuova udienza di discussione fissata ex officio, seppure viziata perché avvenuta, per come già evidenziato, senza l'osservanza del termine minimo di comparizione, non dà luogo a improcedibilità.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza che la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, come nella specie disposto da questa Corte con ordinanza del 3.2.2025 a cui la società appellante ha ritualmente ottemperato.
6.L'appello è pure ammissibile.
Emerge dal tenore delle censure come sopra sinteticamente riportate, che esse, in quanto riferite a precisi passaggi motivazionali, prospettano una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata e soddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenza consolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l'impugnazione.
7.Passando al merito, il gravame si appalesa in parte infondato.
7.1-.Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla società appellante, il ricorso introduttivo contiene allegazioni sufficienti circa le mansioni affidate formalmente al lavoratore e i compiti in concreto disimpegnati che si assumono non riconducibili al profilo di specialista controllo impianti e più in generale alla declaratoria contrattuale dell'inquadramento posseduto;
contiene, altresì, la descrizione delle condotte datoriali che si assumono lesive della salute, professionalità e dignità del ricorrente, e qualificabili in via principale come mobbing e in via subordinata come straining con invocazione della tutela risarcitoria.
Non si ravvisa:
(a) il dedotto vizio di ultra petita proprio perché la domanda ha ad oggetto il danno da straining in via subordinata al mobbing;
7 (b) la denunciata violazione del ne bis in idem, perché con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 496/2023, passata in giudicato si è deciso del diritto all'inquadramento nella categoria 1 livello CREA 1 ccnl Energia e Petrolio con decorrenza dal 1.12.2013 e differenze retributive maturate a partire dallo svolgimento delle mansioni superiori ( maggio 2013) fino alla data del deposito del ricorso ( 10.6.2014) e qui invece si discute di mancata attribuzione di compiti propri del profilo di specialista di impianti assegnatogli a decorrere da ottobre 2015 fino al 21.4.2016 e danni conseguenti.
Non si ravvisa neanche la denunciata contraddittorietà della motivazione: il primo giudice ha affermato lo straining non già perché ha ritenuto dequalificante il profilo professionale di specialista controllo impianti attribuito al ricorrente al rientro in (profilo che anzi ha Pt_1 espressamente affermato essere compatibile con l' inquadramento posseduto dal lavoratore nella cat. 2 CREA 3 CCNL per l'Energia e il Petrolio) ma perché ha ritenuto, all'esito delle risultanze istruttorie, che nel concreto l'ing. , nel periodo in contestazione, anziché essere assegnato CP_1 alle mansioni di quel profilo, è stato adibito a mansioni di natura sostanzialmente esecutiva in assenza di qualsivoglia giustificazione organizzativa.
7.2- Parimenti infondate sono le censure afferenti la valutazione del compendio probatorio.
In particolare, l'appellante addebita al primo giudice:
- di non avere dato rilievo alla circostanza che il è subentrato nella posizione lavorativa CP_1 della dottoressa inquadrata anch'ella come specialista controllo impianti con mansioni di Per_1 contrat administrator;
- la scorretta valutazione delle deposizioni di , di e di Persona_2 Testimone_3
che lette unitariamente, forniscono una descrizione dettagliata di< quali Testimone_4 fossero la posizione lavorativa e le mansioni dell'ing. ; CP_1
- di avere posto a fondamento della sua decisione la deposizione di che ha Testimone_5 riferito circostanze irrilevanti ( <..relative alle mansioni svolte dall'ing. prima del suo CP_1 contratto in GE e, con riferimento al periodo oggetto del giudizio, …ha affermato soltanto che era solito rivolgersi “all'area di manutenzione ma mi interfaccio con il coordinatore dell'area manutenzione di Crotone, al momento il sig. ”.) , nonché la deposizione di che Tes_1 Tes_1 oltre a riferire anch'egli fatti irrilevanti ( in quanto successivi al periodo in contestazione) non risulta indicato nella lista dei testi contenuta nel ricorso introduttivo, in violazione degli artt. 414 e
416 c.p.c.
8 7.2.1- Ora, ritiene la Corte, condivisibilmente con il Tribunale, che l'assunto della società datoriale secondo cui le mansioni svolte in concreto dal nel periodo in contestazione CP_1 sarebbero state del tutto congruenti al suo formale inquadramento non è suffragato da alcun elemento probatorio.
7.2.2-Vale innanzitutto osservare che è la stessa società appellante ad affermare che la funzione assegnata al è stata quella di focal point contract administration ( pag. 38 della memoria CP_1 costitutiva di primo grado e pag. 22 del ricorso in appello) e che la regolamentazione del processo a cui fa capo tale figura professionale è contenuta nella Procedura di “Gestione Contratti Post
Assegnazione” ( doc. 21 ) nonché nella “Guida Operativa – Verifiche condizioni generali di contratto” (doc. 22 del fascicolo della Società) che < dettaglia una quota parte delle attività descritte nel precedente documento>).
Nel primo dei documenti menzionati, si distingue nettamente la figura del Focal Point contract administration <identificata all'interno delle strutture organizzative di divisione/direzione che, ove presente>è deputata a compiere una serie di attività ivi elencata, dalla figura del Contract administrator < operante all'interno della struttura organizzativa dell'unità di gestione che, qualora individuata, supporta il gestore del contratto ..> il quale, a sua volta, <si identifica con il
Responsabile della funzione aziendale indicata nei contratti come “unità gestore del contratto”, ovvero con la persona espressamente indicata.>.
Nel secondo dei documenti menzionati sono descritti i requisiti che gli aggiudicatari dei contratti Parte devono possedere e la documentazione che devono esibire nonchè le attività di verifica in merito a tali requisiti che il gestore del contratto, con l'ausilio delle competenti unità
(amministrazione, approvvigionamenti, HSE, ecc) deve compiere.
7.2.3- Ciò rilevato, non può farsi a meno di evidenziare:
a) che di nessun utilità è l'allegazione che la dott.ssa quale specialista controllo impianti, ha Per_1 svolto la funzione di contract administration per la ragione che il , per ammissione della CP_1 società datoriale , ha ricoperto la diversa figura professionale di focal point contract administration.;
b)che i testi e , riferiscono, in netto contrasto con le Persona_2 Testimone_3 allegazioni della parte datoriale ( contenute, come più sopra evidenziato, negli atti difensivi del primo e del secondo grado) che il avrebbe ricoperto la figura di contract administrator;
CP_1
9 c) che da dette deposizioni non si traggono, comunque, elementi utili per sostenere che il CP_1 nel periodo in contestazione abbia svolto un ruolo assimilabile a quelli che gli competono secondo la declaratoria contrattuale afferente alla categoria di formale inquadramento, ossia ,a “ruoli di natura direttiva o specialistica, equivalente per importanza, responsabilità e delicatezza” che
“comportano, con piena autonomia nell'ambito delle direttive generali impartite e degli obiettivi specifici , il coordinamento di attività di notevole complessità e/o il presidio di aree specialistiche, con responsabilità diretta di risultato e/o di supporto degli obiettivi assegnati e/o nella risoluzione di problematiche composite e complesse”. E ciò in quanto le deposizioni nella parte in cui vengono descritti i compiti che in concreto il ricorrente avrebbe disimpegnato forniscono elementi appena sufficienti a delineare un'attività di istruzione pratiche sotto le direttive del responsabile della gestione contratti e senza alcuna diretta responsabilità di risultato. ha infatti Per_2 Parte_2 precisato che <… che l'ing. si occupava di contattare il contrattista, cioè il referente CP_1 dell'appaltatore cui era affidata l'esecuzione del servizio assegnato, a mezzo telefono o mail… raccolte le informazioni doveva verificare l'adeguatezza e la rispondenza alla normativa di settore, archiviare la documentazione e prendere nota della scadenza in cui la documentazione andava aggiornata….. oltre all'ing. , davo direttive anche ad altri dipendenti che CP_1 costituivano il mio gruppo di lavoro…. Tra questi alcuni si occupavano della manutenzione degli impianti ed altri del funzionamento degli impianti.. Il gruppo era variegato, erano circa 40 persone….>; TA , che Tes_3 documentazione era preparata dal con l'ausilio delle attività tecnica. E poi aveva il mio CP_1 avallo finale. L'unità di approvvigionamento predisponeva il contratto ma la parte contrattuale in termini di prezziario era fatta dalla manutenzione. Per la parte meccanica lo faceva lo specialista Contr meccanico e quella elettrica lo specialista elettrico. Confluivano tutte e la la preparava l'ing.
... la parte assicurativa, dei curricula, dell'identificazione la svolgeva l'ing. che CP_1 CP_1 istruiva la pratica. La sottoponeva al mio avallo. Poi la pratica veniva passata all'ufficio contratti
e appalti…. non so dire se quello che faceva il corrispondeva allo specialista manutenzione CP_1 impianti.>;
d) che, del tutto inutilizzabile, in quanto a contenuto valutativo e priva di ogni indicazione sulle mansioni effettivamente svolte dall'Ing. , è la dichiarazione del teste <… CP_1 Testimone_4 posso dire, in quanto in ciò consiste il mio ruolo, che la mansione assegnata al fosse CP_1 compatibile con il suo inquadramento contrattuale..>.
10 E' appena il caso di aggiungere che è superfluo esaminare le censure riguardanti i testi Tes_6
e , dai quali il Tribunale ha tratto la conferma che dal 22.10.2015 al 21.4.2016 il Tes_5 Tes_1 ricorrente non ha svolto l' attività tipica del profilo di “Specialista Controllo Impianti”, giacchè è la stessa società appellante ad avere ciò sostanzialmente ammesso. Ed infatti, la parte datoriale ha sostenuto, in primo grado e in appello, che l'ing. , pur formalmente assegnato alla CP_1 posizione lavorativa di specialista controllo impianti in quanto unica vacante al momento del suo rientro dall'GE nella sede di Crotone, in concreto nel periodo in contestazione ha svolto la funzione di focal point contract administration nell'ambito della procedura di “Gestione
Contratti” e <...Data la natura del ruolo, è chiaro che questa mansione non prevede un coinvolgimento diretto con le attività in impianto …> ( pag.22 del ricorso in appello).
7.3. Non colgono nel segno le critiche che l'appellante muove all'elaborato peritale.
7.3..1-Il ctu, sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti e dell'esame obiettivo del ricorrente, ha formulato la diagnosi di < disturbo somatiforme indifferenziato lieve e disturbo dell'adattamento cronico lieve>.
Nella discussione medico legale ha spiegato:
- che non sono riscontrabili patologie depressive più gravi di quella in diagnosi in quanto < La sindrome ansioso-depressiva diagnosticata nel 2019, non viene precedentemente controllata,
l'esiguità della documentazione inerente e conseguentemente la poca attenzione dedicata a tale entità nosologica depongono per una forma di non grave entità.>;
-che La patologia in diagnosi, disturbo somatiforme indifferenziato lieve e disturbo dell'adattamento cronico lieve, è compatibile con la causa che parte attrice riferisce l'abbia provocata, secondo la criteriologia medico-legale,. >;
-che circa la percentualizzazione del danno, ….si fa riferimento alle tabelle del D.M. 03.07.03 sezione capo voce n. 8 “disturbo somatiforme indifferenziato lieve e disturbo dell'adattamento cronico lieve” che prevede una percentualizzazione fino al 5%. Per i motivi ampiamenti esplicitati
e tenendo conto della paventata diagnosi di “sindrome ansioso depressiva reattiva” si ritiene di dover assegnare il massimo previsto in tabella. >;
-che malattia non ha effettivamente impedito l'espletamento delle condizioni realizzatrici dell'individualità personale e cioè di tutte le possibili ordinarie attività, come si evince da quanto
11 su esposto. L'ITP al 50% di 10 giorni viene assegnata equitativamente giustificata dalla soggettiva percezione del trauma psichico allegato in atti, che non si può escludere abbia limitato, in modo sfumato, le citate funzioni per un periodo molto limitato.>.
7.3.2-Ebbene, l'appellante ha mosso rilievi all'operato del consulente senza dedurre argomenti medico scientifici sulla base dei quali si possa concretamente escludere o comunque dubitare dell'esistenza del disturbo somatiforme riscontrato nel paziente e del suo nesso causale con l'attività lavorativa.
Non ha, invero, documentato fonti attestanti una palese devianza delle risposte che il ctu ha dato, dalle nozioni correnti della scienza medica, nè ha segnalato omissione di esami diagnostici o eventualmente strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
In mancanza di detti elementi di valutazione , i rilievi alla c.t.u. concretano un mero dissenso diagnostico (Cass. 83/01) che non attiene a vizi del procedimento valutativo seguito dal consulente e pertanto non si traducono in una efficace critica alle sue conclusioni che induca a disattenderle (
v. anche Cass. n. 34395/2023: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”.).
8. Reputa la Corte che siano invece meritevoli di accoglimento le censure afferenti il riconoscimento (A) del danno morale nonché (B)del danno alla professionalità.
(A) Il Tribunale, in punto di liquidazione del danno non patrimoniale ha stabilito che :<….In applicazione delle cosiddette "Tabelle milanesi" del 2021, pertanto, accertato a) il grado
d'invalidità permanente, coincidente con 5 punti percentuali;
b) l'età del ricorrente (nato nel 1984) pari - alla data del deposito del ricorso – a trentadue anni;
c) il punto base del danno non patrimoniale - inclusivo dell'ammontare dovuto a titolo di ristoro del pregiudizio biologico e dell'aggiuntiva somma destinata a compensare il patimento morale sperimentato - pari a 1.873,06 euro (risultante dalla sommatoria tra il punto base compensativo del danno alla salute - ossia
1.498,45 euro - e il venticinque percento della somma in questione pari a 374,60 euro compete al
12 ricorrente un risarcimento non patrimoniale - per la lesione della sua integrità psicofisica e della sua sfera morale - pari a 7.914,00>.
(A).
1-Il ragionamento non è condivisibile.
(A).2-Secondo l' insegnamento giurisprudenziale, In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova….
( Cass.19922/2023).
La parte che pretenda il risarcimento del danno morale ha quindi l'onere di allegarlo e provarlo, con la precisazione che, trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, fermo restando che il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio.
E con l'ulteriore precisazione che un criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa ( Cass.
n. 25164 del 2020).
(A).3-Orbene, nella specie, il riconoscimento del danno morale pronunciato dal primo giudice contrasta con i principi dianzi esposti perché è avvenuto in assenza di ogni allegazione da parte del ricorrente e di ogni prova presuntiva, dovendosi escludere sinanche l' applicazione del predetto criterio logico-presuntivo stante la lieve entità della lesione alla salute (5%), ed è dunque palesemente frutto di un non consentito automatismo (Cass. n. 25164 del 2020).
Ne consegue il rigetto di tale domanda risarcitoria.
13 (B) Anche in relazione al danno non patrimoniale alla professionalità, rileva la Corte la mancanza di allegazioni e prove idonee a giustificare il riconoscimento che al riguardo il primo giudice ha, invece. inteso accordare al ricorrente.
(B).
1-Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, n tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo e dalla successiva prova del danno allegato, non ricorrendo automaticamente un danno in tutti i casi di inadempimento datoriale. Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento
(v., ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 10/10/2018, n. 25071; Cass. nn. 5590/2016; 691/2012).
Pacificamente, infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione di un determinato bene perchè possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione
(eventualmente anche in via -equitativa) del danno stesso. Grava, poi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato nonchè il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013; 14158/2011;-29832/2008).>>.
(B).2- Ciò detto, il ricorso introduttivo è del tutto carente di allegazioni in merito all'incidenza negativa della patologia sofferta dal ricorrente sull'esplicazione delle sue attitudini nella sfera professionale: viene, infatti, richiesto il risarcimento del danno alla professionalità in quanto conseguenza della condotta di straining senz'altra specificazione.
Ne discende, in applicazione dei principi giurisprudenziali più sopra richiamati, che anche tale domanda risarcitoria va rigettata.
9. Riepilogando, alla stregua di quanto finora esposto, è dovuto al lavoratore il ristoro del danno biologico, con esclusione del danno morale e del danno alla professionalità; detraendo dal
14 risarcimento liquidato dal Tribunale l'importo corrispondente alle predette voci escluse, residua la somma complessiva di 7987,25.
10.In tal senso va parzialmente riformata l'impugnata sentenza, ferma restando l'ulteriore statuizione di condanna alla corresponsione della retribuzione relativa al periodo dal 12 al 21 ottobre 2015, dovendosi rilevare, per un verso, che la censura non aggredisce la ratio decidendi della statuizione adottata al riguardo dal primo giudice (incentrata sulla mancanza di prova da parte della società datoriale di avere adempiuto all'obbligo retributivo) e, per altro verso, che l'assunto che prospetta ( ossia che il pagamento della retribuzione di quelle giornate (12-21 ottobre 2015) produrrebbe un'ingiusta locupletazione per il lavoratore. >) è generico e del tutto privo di idonei riscontri probatori.
10.Le spese del grado si compensano, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 03/11/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n.
670/2022 , pubblicata in data 27/09/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società al pagamento, in favore di , della Pt_1 Controparte_1 somma pari ad euro 7.987,25 per le causali di cui in motivazione;
-conferma nel resto;
-compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
La Presidente est.
GA OR
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