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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024 con i termini ex art. 190, primo comma, c.p.c., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Pirozzi e Gennaro Cicatiello, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice-opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. nonché Controparte_1
amministratore giudiziario dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Salvatore Rotondo, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 176/2023 dell'11-20.2.2023 il Tribunale di Frosinone ingiungeva alla società di pagare in favore della Parte_1 [...]
la somma di € 289.599,98, oltre interessi e spese. CP_1
Contr Nelle premesse del ricorso monitorio, l' deduceva:
- di avere avuto l'affidamento dal , Controparte_3
poi , in ultimo con concessione di servizi dell'1.4.2021, Controparte_4
della gestione delle infrastrutture del sistema acquedottistico, fognario e depurativo, della gestione e manutenzione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e
1 dell'erogazione dei servizi ad esse connessi alle imprese insediate negli agglomerati industriali ricompresi nel territorio di competenza del suddetto ente;
- che mediante nota prot. n. 1786 del 27.4.2015 il aveva autorizzato la CP_3
ad immettere nei collettori fognari consortili le acque reflue nere di Parte_1
tipo civile, tecnologico e di prima pioggia derivanti dal proprio impianto per un massimo di 120.000 mc/anno;
- che i rapporti economici tra le parti erano stati regolamentati attraverso l'emissione di fatture trimestrali e di altre a conguaglio, strutturate in maniera tale da consentire alla di pagare al il corrispettivo annuo minimo pattuito per il Parte_1 CP_3
quantitativo di 120.000 mc/anno a prescindere da eventuali immissioni inferiori e salvo il riconoscimento di un ulteriore compenso a seguito di immissioni eccedenti il predetto quantitativo (da specificare all'interno delle fatture a conguaglio rese all'esito della lettura dei contatori al termine di ciascun anno);
- che nel mese di luglio del 2019 l'impianto della era stato interessato Parte_1
da un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto dal GIP del Tribunale di Frosinone ma, ciononostante, a fronte della prefata autorizzazione del 2015, la società aveva inviato in data 29.3.2021 alla (come detto affidataria del CP_1
servizio di gestione della rete fognaria per conto del ) una dichiarazione CP_3 denominata “impegno minimo garantito fognatura agglomerato di , CP_3
mediante la quale si era impegnata a conferire nella rete fognaria il quantitativo massimo di 120.000 mc/anno;
- che la in qualità di gestore degli impianti di depurazione e delle reti CP_1
fognarie, aveva emesso direttamente nei confronti della fatture Parte_1
trimestrali ed altre a conguaglio in relazione alle annualità 2021 e 2022 di erogazione del servizio, secondo la metodologia sopra indicata e già applicata dal , ed in CP_3 particolare n. 7 fatture, per l'importo complessivo di € 286.599,98, rimaste insolute (n.
427B, 987B, 1493B del 2021; n. 243B, 937B, 1469B, 1943B del 2022);
Contr
- che attraverso plurime diffide stragiudiziali la aveva richiesto il pagamento delle fatture, contestando le giustificazioni addotte dalla “poiché Parte_1
manifestamente contrarie ai contegni assunti durante il periodo di vigenza del rapporto commerciale e tali da dimostrare in maniera inequivocabile l'intenzione di volersi avvalere del servizio a prescindere da qualsivoglia provvedimento di natura ablativa”;
2 - che, a fronte di tali diffide stragiudiziali, la aveva formulato una Parte_1 richiesta di rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto, respinta dalla creditrice in quanto irragionevole. proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo con integrale rigetto della domanda di pagamento avanzata ovvero, in subordine, con accertamento della non debenza degli importi portati dalle fatture n.
427B, 987B, 1493B, 243B e 1943B e rideterminazione degli importi delle fatture n.
937B e 1469B “in base a quanto e se sversato”; ancora, “nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualche credito in favore dell'opposta” chiedeva “di decurtare da quanto ad essa eventualmente riconosciuto il controcredito maturato dall'opponente nel corso del rapporto in ragione di quanto e se corrisposto” (ovvero, come meglio espresso nel corpo della comparsa, “quanto maturato dall'opposta in ragione dei pagamenti eseguiti nel corso degli anni e non dovuti e con riserva di ripetizione dell'eventuale maggior credito”); instava, infine, per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Osservava al riguardo che:
- le prime quattro fatture azionate non riportavano letture effettive ma imputavano alla
, per i servizi di fognatura, depurazione e sollevamento, valori Parte_1
corrispondenti ad un consumo annuo di 120.000 mc, asseritamente garantito dall'opponente, mentre nelle successive due fatture, allo stesso modo redatte, il c.d.
“minimo impegnato” veniva inspiegabilmente abbassato a 40.150 mc;
l'ultima fattura, poi, riguardava apparentemente una fornitura idrica, servizio per il quale l'opposta nulla doveva e non inerente alle causali indicate nel ricorso monitorio;
- in data 26.7.2019 l'impianto di trattamento rifiuti della era stato Parte_1
interessato da un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dal GIP del
Tribunale di Frosinone, circostanza di cui l'opposta era stata messa prontamente a conoscenza, pertanto non poteva più funzionare e nulla poteva sversare nella condotta fognaria;
per tale motivo l'opponente aveva avuto modo di contestare le fatture dell'anno 2021, considerato che nulla aveva potuto sversare né aveva potuto usufruire dell'impianto a causa dell'intervenuto sequestro;
- avendo tale evento reso impossibile la fruizione dei servizi dell'opponente e comunque la immissione in fogna di acque reflue, era da escludere la debenza del corrispettivo;
3 - la comunicazione del 29.3.2021, avente ad oggetto peraltro quantità massime di conferimento, era stata inviata dall'opponente confidando in un dissequestro dell'impianto (poi avvenuto il 16.12.2021), che comunque non era completamente chiuso ma preservava una insignificante funzionalità al fine di consentire la coltivazione di batteri e/o evitare danni ambientali;
- anche nella successiva corrispondenza l'opponente aveva contestato le fatture ricevute specificando di non avere alcun impegno minimo garantito e chiedendo di poter corrispondere il dovuto in base a quanto effettivamente sversato, avendo ottenuto, nelle more, un dissequestro temporaneo, così iniziando ad usufruire
Contr nuovamente dei servizi della in ragione dell'autorizzazione provvisoria n. 215/22 per il periodo dal 9.2.2022 al 27.4.2022;
- per quanto sopra, l'avversa pretesa creditoria era infondata, poiché basata su un consumo a forfait e/o quantitativo minimo garantito assolutamente nullo e antigiuridico, che non trovava causa nella autorizzazione allo scarico n. 1789 del
27.4.2015, pur contenente riferimenti al valore di “mc/anno 120.000”, comunque non destinato a valere per gli anni 2021 e 2022;
- le forniture di acqua potabile ed ugualmente il conferimento delle acque reflue non potevano essere quantificate con metodi induttivi o a consumo presunto, perché in tal modo sarebbe stato alterato il vincolo di sinallagmaticità sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive, sicché anche un'eventuale clausola in tal senso sarebbe stata nulla, facendo venir meno la causa del negozio, o comunque vessatoria;
Contr
- l' , poi, non aveva dato prova di essere succeduta nella titolarità dei rapporti del e dunque della propria legittimazione attiva sostanziale. CP_3
Si costituiva in giudizio l' unipersonale chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e, a sua volta, la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Deduceva di avere già con il ricorso monitorio allegato e dimostrato la propria legittimazione ad agire, oltre che il criterio utilizzato nell'emissione delle fatture, di fatto pienamente corrispondente a quello indicato nell'autorizzazione allo scarico rilasciata all'opponente in data 27.4.2015 dal , contenente assenso allo CP_3
scarico per un quantitativo minimo garantito di 120.000 mc/anno da parte della
. Rilevava al riguardo che l'autorizzazione allo scarico nella rete Parte_1
fognaria era stata già in precedenza rilasciata in favore della impresa individuale
, la quale si era impegnata per un quantitativo minimo garantito di Controparte_5
120.000 mc/anno; successivamente a tale impresa era subentrata nel rapporto la
4 , che di fatto si era analogamente impegnata per il medesimo Parte_1
quantitativo minimo;
la comunicazione di impegno minimo garantito aveva quindi accompagnato la richiesta di autorizzazione allo scarico in fogna avanzata dapprima dall'impresa individuale e poi dalla società opponente;
la conferma del sistema del quantitativo minimo garantito emergeva anche da altri documenti (dichiarazione di Contr impegno del 29.3.2021 sottoscritta dalla;
fatture emesse dalla ); Parte_1 osservava ancora che “la logica sottesa alla stipula di un contratto con il quale il fruire del servizio…si obbliga nei confronti del gestore dell'impianto…a versare un
“quantitativo minimo garantito” risiede nell'esigenza di far affluire al citato impianto quantitativi di reflui predeterminati tenendo conto della portata massima dello stesso.
Conseguentemente nel momento in cui un utente si impegna nei confronti del gestore del depuratore per un “quantitativo minimo garantito” viene di fatto impedito a quest'ultimo di concedere ad altri utenti il servizio per il quantitativo oggetto di impegno;
pertanto, il gestore dell'impianto ha diritto di ricevere dall'utente il pagamento del corrispettivo per il servizio a prescindere dall'effettivo sversamento dei quantitativi contrattualmente previsti”; nelle fatture il corrispettivo era stato determinato alla stregua di tale sistema e dunque, per il periodo aprile-dicembre 2021, con indicazione del “canone base” pari ad un quantitativo trimestrale di circa 30.000 mc, a seguito della presentazione in data 29.3.2021 della dichiarazione di impegno minimo da parte della società opponente;
rispetto alle altre fatture relative al 2022, il quantitativo minimo era stato rideterminato in 40.150 mc/anno sulla base
Contr dell'autorizzazione temporanea n. 215/2022 rilasciata a dall' , che Parte_1 teneva conto del dissequestro disposto dall'autorità giudiziaria con autorizzazione all'immissione nell'impianto dell'opponente di rifiuti organici per un quantitativo massimo di 110 ton/g; l'ultima fattura era stata emessa in seguito alla revoca dell'autorizzazione temporanea;
in definitiva, l'impegno minimo garantito sussisteva perché era stata la stessa società opponente a stabilirlo autonomamente in momenti diversi, riconoscendo poi l'operatività di detto sistema anche nella corrispondenza intercorsa;
irrilevante, infine, era la circostanza del sequestro penale dell'impianto della , in quanto, innanzitutto, quest'ultima avrebbe potuto comunicare Parte_1
Contr alla la risoluzione o sospensione temporanea del rapporto ovvero segnalare versamenti per quantitativi inferiori ed invece si era impegnata nel marzo 2021 per il quantitativo di 120.000 mc/anno; in secondo luogo, il sequestro era fattore imputabile esclusivamente alle condotte della società opponente;
dunque la domanda monitoria
5 era assolutamente legittima traendo origine da una lettera di impegno sottoscritta dalla nonostante la sussistenza del vincolo ablativo, con la quale era stato Parte_1
specificato il quantitativo minimo di 120.000 mc/anno sulla cui base erano state emesse le fatture.
Respinta in prima udienza l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 18.5.2024 veniva parzialmente accolta, nei limiti dell'importo di € 41.540,93 oltre interessi, la reiterata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
con il medesimo provvedimento veniva assegnato alle parti termine ex art. 101, comma 2,
c.p.c. per depositare memorie sulla questione rilevata d'ufficio della nullità del contratto stipulato a seguito dell'invio della dichiarazione del Parte_1
29.3.2021 per impossibilità originaria della prestazione e, disattese le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza dell'1.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, data nella quale veniva trattenuta in decisione.
Orbene, va innanzitutto disattesa l'eccezione di mancata prova della legittimazione Contr attiva sostanziale della sollevata dalla nel proprio atto di Parte_1
opposizione.
L'eccezione è smentita dal comportamento stesso dalla società odierna attrice, la Contr quale, oltre ad essersi sempre rapportata ad , quantomeno a partire dal 2021 in base a quanto risulta dagli atti, per l'immissione delle acque reflue del proprio stabilimento nelle infrastrutture consortili e per le questioni connesse (cfr. la modulistica del 29.3.2021 e 3.1.2022, le comunicazioni del 14.4.2022 e del 27.7.2022, nonché la comunicazione di proposta transattiva depositata sub all. 20 della comparsa di risposta), in una delle missive scambiate (nota del 14.4.2022) riconosceva
Contr espressamente l'attuale titolarità del rapporto per cui è causa in capo all' (v. in particolare il punto in cui si richiama il “contratto tra l'allora
[...]
e la da Voi ereditato a far data dal mese di Controparte_3 Parte_1
giugno 2019 (con il trasferimento in capo alla Vostra Illustrissima società dei contratti per lo sversamento nella rete consortile…”).
Ciò posto, gioverà a questo punto ricostruire le vicende contrattuali che hanno interessato le parti, sulla scorta di quanto emerge dai documenti prodotti.
La ditta , in data 8.9.2014, avanzava istanza di autorizzazione per Controparte_5
l'utenza delle opere consortili per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue nere e tecnologiche e delle acque di prima pioggia derivanti dal proprio insediamento,
6 autorizzazione concessa con atto del Controparte_3
prot. n. 5006 del 25.11.2014 di durata quadriennale, entro il limite massimo
[...]
di 120.000 mc/anno; nel far ciò si impegnava, per l'anno 2014/2015, al conferimento di un quantitativo minimo garantito di pari misura, ossia di 120.000 mc/anno (“si impegna contrattualmente per l'anno 2014/2015 secondo i quantitativi minimi garantiti appresso riportati:
1. Mc/anno= 120.000; T/anno”), dichiarando altresì di accettare senza riserve il “Regolamento per l'immissione ed il relativo trattamento delle acque reflue nere e tecnologiche e meteoriche nelle reti consortili del CP_3 per l'area di sviluppo industriale della Provincia di (cfr. all.ti 26 e 27 CP_3
fascicolo di parte opposta).
Il regolamento consortile (all. 24 fascicolo di parte opposta), approvato con delibera del Commissario Regionale n. 427 del 27.7.1994, prevede all'art. 45 (“Misura e pagamento degli scarichi”) che “Le acque reflue e di scarico immerse nelle fogne consortili misurate dal contatore sono pagate in ragione delle quantità indicate dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime secondo le prescrizioni della L.R. 72/89 o del minimo garantito stabilito in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico” (evidenziazione aggiunta), contemplando, dunque, in effetti, la possibilità di un minimo garantito stabilito in sede di contrattazione.
Con atto del prot. n. 1786 del Controparte_3
27.4.2015, a seguito di istanza presentata dalla veniva volturata, Parte_1
sino alla scadenza del 24.11.2018, la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata a favore della ditta , alle medesime condizioni e quindi con Controparte_5 autorizzazione all'immissione dei reflui per un massimo di 120.000 mc/anno, dandosi atto, nel corpo del provvedimento, dell'impegno “per l'anno 2015 per un quantitativo minimo garantito di mc/anno 120.000”, impegno evidentemente derivante dal subentro della nel precedente rapporto intestato alla ditta individuale (cfr. Parte_1
all. 1 fascicolo monitorio).
In data 25.7.2019 l'impianto di trattamento rifiuti della veniva Parte_1
posto sotto sequestro per disposizione del GIP del Tribunale di Frosinone.
Contr Nondimeno in data 29.3.2021 la trasmetteva alla il documento Parte_1 intitolato “Impegno Minimo garantito Fognatura Parte_3
compilato (cfr. all. 2 fascicolo monitorio), documento consistente in un modulo
Contr (all'evidenza predisposto da ) con la suddetta intestazione, in cui la società
7 opponente “si impegna[va] contrattualmente secondo i seguenti valori (…) Portata immessa annualmente nella fognatura: mc/anno 120.000 MAX”. Contr In data 3.1.2022 la compilava ulteriore modulistica , relativa ad Parte_1 istanza per l'autorizzazione all'utilizzo delle infrastrutture consortili per l'immissione delle proprie acque reflue e/o acque di prima pioggia, comprendente una scheda tecnica denominata “impegno minimo garantito ai fini della fatturazione” in cui, alla voce “Portata immessa annualmente nella fognatura: mc/anno”, veniva inserito il valore di “120.000” (cfr. all. 30 fascicolo di parte opposta); a tale istanza faceva Contr seguito l'autorizzazione provvisoria rilasciata dall' in data 9.2.2022 (all. 18 fascicolo di parte opposta), avente durata fino al 27.4.2022 e limitata alla portata massima di 110 mc/giorno di rifiuti liquidi (corrispondente, in un anno, a 40.150 mc), in correlazione con le prescrizioni impartite dal GIP del Tribunale di Frosinone nel decreto di dissequestro temporaneo dell'impianto della adottato in data Parte_1
15.12.2021.
Il 27.7.2022, stante l'ulteriore provvedimento di dissequestro emesso dal GIP in data
22.7.2022 per la durata di 6 mesi, la avanzava istanza di correlativa Parte_1
Contr proroga dell'autorizzazione provvisoria all'immissione rilasciata dall' , cui faceva seguito, in pari data, il diniego da parte dell'amministratore giudiziario di questa
(insediatosi nelle more) a motivo della morosità accumulata dalla società opponente;
tale ultima nota veniva riscontrata dalla con formulazione di una Parte_1 proposta transattiva “volta ad una tempestiva rimodulazione del contratto, nello specifico riducendo il canone minimo garantito a 5000Mc” e prevedente altresì
l'impegno al versamento immediato di € 10.000,00 e di successivi canoni mensili di €
3.000,00, da aumentare di ulteriori € 2.000,00 dal gennaio 2023, “oltre al pagamento del normale canone mensile derivante dall'utilizzo della rete consortile a partire dalla Contr nuova fornitura del servizio”, proposta non accettata dall' .
Gioverà ancora esaminare, nello specifico, il contenuto delle fatture azionate. Come si evince dal relativo dettaglio:
a) le fatture n. 427B, 987B, 1493B (del 2021) e 243B (del 2022) si riferiscono ai corrispettivi per i servizi di fognatura, depurazione e sollevamento (oltre alla “quota allaccio”) calcolati per i mesi da aprile a dicembre 2021 sulla base del “Minimo
Impegnato (mc): 120000” riportato in ciascuna di esse (nel riquadro “Dati della fornitura e del contratto”).
8 b) le fatture n. 937B e 1469B (del 2022) si riferiscono ai corrispettivi per i servizi di fognatura, depurazione e sollevamento (oltre alla “quota allaccio”) calcolati per il periodo 10.2.2022 – 27.4.2022 sulla base del “Minimo Impegnato (mc): 40150” riportato in ciascuna di esse (nel riquadro “Dati della fornitura e del contratto”);
c) la fattura n. 1943B (del 2022) di € 116,49 si riferisce invece a voci di “acquedotto”
“fascia base” e contabilizza consumi per 126 mc dall'1.7.2022 al 30.9.2022 sulla base del “Minimo Impegnato (mc): 500” (riportato anche in questo caso nel riquadro “Dati della fornitura e del contratto”).
Si comprende che le fatture sono state emesse rapportando in modo proporzionale ai rispettivi periodi i mc minimi impegnati (annuali) in ciascuna di esse indicati. Sotto quest'ultimo aspetto si nota che nelle prime quattro fatture, relative al 2021, il minimo impegnato è stato considerato pari a 120.000 mc;
nella quinta e sesta fattura, relative all'intervallo dal 10.2.2022 al 27.4.2022, il minimo impegnato è stato considerato pari a 40.150 mc;
nell'ultima fattura il valore (riferito però in questo caso al servizio di acquedotto) è stato considerato pari a 500 mc.
Le prime sei fatture poste a base del decreto ingiuntivo (quelle di gran lunga più consistenti, essendo l'importo dell'ultima fattura pressoché trascurabile) sono state in sostanza elaborate dalla sulla base dell'“impegno minimo garantito” allo CP_1
scarico di acque reflue negli impianti consortili che , in tesi, avrebbe Parte_1
assunto con la comunicazione del 29.3.2011 (cui si collegano le fatture n. 472B, 978B,
1493B e 243B del 2022, complessivamente riferite ai mesi da aprile a dicembre 2021) ed in conseguenza della comunicazione del 3.1.2022 (cui si collegano le fatture n.
937B e 1469B, complessivamente riferite al periodo, dal 10.2.2022 al 27.4.2022, di
Contr vigenza dell'autorizzazione provvisoria all'immissione rilasciata dall' , a seguito dell'istanza della del 3.1.2022, in considerazione del provvedimento Parte_1 del GIP del Tribunale di Frosinone di dissequestro temporaneo dell'impianto di questa).
Ora, come già osservato nell'ordinanza del 18.5.2024, con cui è stata sollevata la questione alle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, c.p.c., pur volendo superare l'apparente ambiguità della dichiarazione del 29.3.2021 – in Parte_1 cui si parla tanto di un impegno “minimo”, nella parte precompilata del modulo, quanto di un valore “max” ossia massimo, nella parte aggiunta e compilata a penna dalla parte sottoscrivente (Impegno Minimo garantito Fognatura Agglomerato di
Il sottoscritto (…) si impegna contrattualmente secondo i seguenti valori CP_3
9 (…) Portata immessa annualmente nella fognatura: mc/anno 120.000 MAX”) – ritenendo che la si sia voluta impegnare all'immissione di un Parte_1
quantitativo minimo corrispondente a quello massimo autorizzato (in conformità a quanto fatto in precedenza dalla ditta e a quanto poi avrebbe fatto Controparte_5
la stessa con la successiva comunicazione del 3.1.2022), si pone una Parte_1
questione di nullità del contratto in tali termini concluso per impossibilità originaria della prestazione.
Infatti, non può non tenersi conto della perdita della libera disponibilità dello stabilimento industriale da parte della società opponente e della condizione di inoperatività dello stesso all'epoca dell'invio della dichiarazione predetta, per effetto di decisione dell'autorità giudiziaria: il sequestro dell'impianto non avrebbe, evidentemente, in alcun modo consentito lo sversamento dei residui liquidi nelle infrastrutture consortili, rendendo ab origine impossibile la prestazione dedotta.
Vale ricordare il principio per cui l'impossibilità dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto o per la sua trasformazione secondo le previste modalità, quando derivi da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione del contratto, rende nullo il contratto stesso per l'impossibilità dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c.
(cfr. Cass. 23618/2004).
Su tale aspetto non convincono le controdeduzioni svolte da parte opposta nelle note autorizzate ex art. 101, comma 2, c.p.c..
In primo luogo, non è seriamente contestabile il fatto che, per effetto del decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., la sia stata privata della Parte_1
possibilità di utilizzare liberamente il proprio impianto di trattamento rifiuti (essendo la misura cautelare volta proprio ad impedire detto libero utilizzo) e così della possibilità di effettuare scarichi nelle condotte consortili;
irrilevante, perciò, da questo punto di vista, è la mancata nomina di un amministratore giudiziario.
In secondo luogo, solo con le suddette note autorizzate e perciò del tutto tardivamente la società opposta ha dedotto di non avere avuto conoscenza della vicenda giudiziaria del sequestro all'epoca dell'invio della dichiarazione di impegno minimo garantito del
29.3.2021 da parte della . Sin dall'atto di citazione in opposizione a Parte_1
d.i., invero, l'attrice ha allegato di avere informato la convenuta del sequestro del proprio impianto e tale circostanza non è stata smentita né nella comparsa di Contr costituzione e risposta dell' né nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. dalla medesima depositate. Deve perciò ritenersi, in mancanza di una tempestiva
10 Contr contestazione, che l' fosse perfettamente consapevole della situazione di sostanziale inoperatività dell'impianto della per effetto del vincolo Parte_1
apposto con il sequestro;
del resto, è affatto verosimile che ne fosse stata messa al corrente, data la natura dei rapporti tra le due società.
Ciò esclude anche la configurabilità, nella fattispecie, di una responsabilità
“precontrattuale e/o extracontrattuale”, per come dedotta dall'opposta nelle medesime note, sulla base del richiamo agli artt. 1337 e 1338 c.c.. Essendo a conoscenza
Contr dell'inattuabilità della prestazione, infatti, l' non poteva certamente confidare, senza colpa, nella validità del contratto.
Non giova infine all'opposta il riferimento ai principi in materia di factum principis enucleati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, venendo qui in rilievo un caso di impossibilità originaria, già sussistente alla data dell'invio della dichiarazione di impegno minimo garantito del 29.3.2021 e causa di nullità del contratto.
Le fatture n. 427B, 987B, 1493B e 243B emesse dall'opposta non trovano perciò, in definitiva, un valido titolo contrattuale alla base.
Viceversa, appare sussistere un valido impegno per il periodo successivo alla temporanea e parziale riapertura dell'impianto della , in ragione del Parte_1 tenore della dichiarazione allegata all'istanza del 3.1.2022 (riferita, senza incertezze, ad un impegno minimo garantito di 120.000 mc/anno) e dell'autorizzazione rilasciata Contr dall' , limitata a più ridotti quantitativi (110 mc/giorno, pari a 40.150 mc/anno) parametrati a quelli ammessi, in ingresso nell'impianto, dal GIP del Tribunale di Contr Frosinone (110 ton/g). Deve invero ritenersi che l'autorizzazione dell' , facendo seguito e collegandosi ad una dichiarazione di impegno minimo presentata dalla società (per il più consistente valore di 120.000 mc/anno, solo in parte inattuabile visti i limiti del dissequestro), considerasse il valore autorizzato di 110 mc/giorno a tale stregua, ovvero non solo quale valore massimo di immissione ma anche quale impegno minimo di conferimento.
Che, del resto, vi fosse un “canone minimo garantito” è confermato dall'espresso riferimento ad esso nella missiva inviata in riscontro alla Parte_1
Contr comunicazione dell'Amministratore Giudiziario di del 27.7.2022 (all. 20 fascicolo di parte opposta), ove appunto si legge di una “proposta transattiva volta ad
11 una tempestiva rimodulazione del contratto, nello specifico riducendo il canone minimo garantito a 5000Mc” (evidenziazione aggiunta).
Né la circostanza è smentita dalle comunicazioni inviate negli anni 2015-I semestre
2019 dalla (all. 24 della relativa produzione) circa i mc scaricati nella Parte_1 rete consortile, chiaramente rivolte a dar conto del rispetto dei “limiti consentiti”, il che non esclude affatto che vi fosse anche un minimo garantito.
Le fatture n. 937B e 1469B, come si evince dai relativi dettagli e come chiarito in corso di causa dall'opposta, contabilizzano per l'appunto valori di immissione ragguagliati al suddetto quantitativo minimo impegnato (110 mc/giorno, pari a 40.150 mc/anno).
Quanto alla legittimità del sistema del minimo garantito, fortemente contestata dalla parte opponente, può osservarsi che tale sistema non appare privo di logiche di fondo, come quella illustrata dalla parte convenuta;
esso è stato espressamente previsto dal regolamento consortile approvato dalla Regione, si fonda su una domanda presentata dall'impresa utilizzatrice del servizio (che indica autonomamente il proprio minimo garantito) e non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa di legge. Le disquisizioni dell'opponente sulle caratteristiche generali del servizio idrico integrato e sulla portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 non sono perciò sufficienti per predicarne l'illegittimità.
Ben può concepirsi, per altro verso, che lo sversamento minimo garantito dall'utente coincida con quello massimo autorizzato, essendo le due previsioni ispirate da ragioni differenti (il massimo autorizzato ricollegandosi alla quantità massima di rifiuti ricevibile presso l'impianto dell'impresa di cui all'Autorizzazione Integrata
Ambientale).
Avendo poi la stessa autonomamente indicato un impegno minimo Parte_1
garantito nella modulistica presentata, non vengono in rilievo clausole vessatorie predisposte dall'altro contraente.
Merita ancora osservare che l'attrice, nei propri scritti difensivi, non ha indicato i quantitativi di reflui (eventualmente diversi ed inferiori) immessi nelle infrastrutture consortili al termine del periodo 10.2.2022 – 22.4.2022; essa si è limitata a contestare
Contr il sistema utilizzato dall' per la fatturazione ma non ha chiarito l'entità dell'eventuale discrasia tra i mc complessivamente fatturati e quelli sversati, come ben avrebbe potuto (visto il tema oggetto di contestazione) allegando i dati di misura al
22.4.2022 recati dal contatore. Invero, qualora i quantitativi immessi, alla fine del
12 suddetto intervallo temporale, fossero stati inferiori a quelli fatturati dalla convenuta ben avrebbe potuto la indicarli senza difficoltà, anche allo scopo di Parte_1
consentire un ipotetico ricalcolo alternativo del dovuto.
L'opponente, infine, solo con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
(oltre il termine previsto per le allegazioni assertive) ha introdotto la circostanza dell'avvenuto sequestro del “depuratore di Ceccano”, limitandosi sul punto a produrre alcuni articoli di cronaca, risalenti al maggio, luglio e agosto 2022, relativi ad indagini in corso, i quali non valgono a dimostrare che il servizio di depurazione, per quanto concerne le acque scaricate dalla nel periodo di interesse ai fini di Parte_1
causa, non sia stato prestato.
Contr In virtù di tutto quanto sopra, in definitiva, spetta all' il pagamento delle fatture n.
937B e 1469B, per complessivi € 41.540,93, oltre interessi moratori. Detto pagamento risulta essere già avvenuto, in ottemperanza al provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione parziale del d.i. (cfr. la contabile di bonifico per la cifra di €
48.169,84 allegata alla comparsa conclusionale dell'opponente; la circostanza non è stata d'altronde contestata dall'opposta).
L'ultima fattura azionata, la n. 1943B del 10.11.2022 di € 116,49, è riferita, come detto, ad altre causali (“acquedotto”; “fascia base”); rispetto ad essa non è chiaro da dove abbia origine la modalità di fatturazione adottata, apparentemente basata, a sua volta, su un “minimo impegnato” (non sono del resto indicate letture dei consumi), che non trova però in questo caso esauriente riscontro nella documentazione in atti. Per tale ragione il credito non può essere riconosciuto.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra considerato, il decreto ingiuntivo deve
Contr essere revocato mentre va definitivamente affermato il diritto della di ricevere dalla il pagamento della minor somma di € 41.540,93, portata dalle Parte_1
fatture n. 937B e 1469B, oltre interessi moratori sino al soddisfo.
Non può trovare accoglimento la domanda subordinata di compensazione di cui al punto F delle conclusioni della citazione, non avendo l'opponente dato prova del controcredito vantato, in primis allegando e producendo prova dei pagamenti eseguiti.
La stessa genericità delle espressioni adottate (“si chiede di decurtare da quanto ad essa eventualmente riconosciuto il controcredito maturato dall'opponente nel corso del rapporto in ragione di quanto e se corrisposto”) e, per di più, gli accenni al mancato pagamento delle fatture nel tempo ricevute (cfr. pag. 6 e 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opponente: “si chiedeva di rivedere quanto
13 fatturato e non saldato in base ai consumi comunicati…la non ha Parte_1 mai pagato le fatture secondo il minimo garantito”) impediscono di apprezzare la fondatezza della pretesa.
Tenuto conto del significativo ridimensionamento delle richieste di parte opposta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per la metà le spese di lite tra le parti, ponendo a carico dell'opponente, per la soccombenza, la restante quota, liquidata come in dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione relativo all'ammontare della somma liquidata.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, infine, non vi è evidentemente luogo per una pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 176/2023 emesso dal Tribunale di Frosinone;
2) dichiara il diritto della di ricevere dalla Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 41.540,93, portata dalle fatture n. 937B e 1469B,
[...]
oltre interessi moratori sino al soddisfo, pagamento già avvenuto in corso di causa;
3) compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rifondere all'opposta la restante quota, che liquida: a) per la fase monitoria in € 317,00 a titolo di esborsi e in € 685,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
b) per il giudizio di opposizione in € 3.808,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone, l'8.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024 con i termini ex art. 190, primo comma, c.p.c., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Pirozzi e Gennaro Cicatiello, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice-opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. nonché Controparte_1
amministratore giudiziario dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Salvatore Rotondo, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 176/2023 dell'11-20.2.2023 il Tribunale di Frosinone ingiungeva alla società di pagare in favore della Parte_1 [...]
la somma di € 289.599,98, oltre interessi e spese. CP_1
Contr Nelle premesse del ricorso monitorio, l' deduceva:
- di avere avuto l'affidamento dal , Controparte_3
poi , in ultimo con concessione di servizi dell'1.4.2021, Controparte_4
della gestione delle infrastrutture del sistema acquedottistico, fognario e depurativo, della gestione e manutenzione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e
1 dell'erogazione dei servizi ad esse connessi alle imprese insediate negli agglomerati industriali ricompresi nel territorio di competenza del suddetto ente;
- che mediante nota prot. n. 1786 del 27.4.2015 il aveva autorizzato la CP_3
ad immettere nei collettori fognari consortili le acque reflue nere di Parte_1
tipo civile, tecnologico e di prima pioggia derivanti dal proprio impianto per un massimo di 120.000 mc/anno;
- che i rapporti economici tra le parti erano stati regolamentati attraverso l'emissione di fatture trimestrali e di altre a conguaglio, strutturate in maniera tale da consentire alla di pagare al il corrispettivo annuo minimo pattuito per il Parte_1 CP_3
quantitativo di 120.000 mc/anno a prescindere da eventuali immissioni inferiori e salvo il riconoscimento di un ulteriore compenso a seguito di immissioni eccedenti il predetto quantitativo (da specificare all'interno delle fatture a conguaglio rese all'esito della lettura dei contatori al termine di ciascun anno);
- che nel mese di luglio del 2019 l'impianto della era stato interessato Parte_1
da un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto dal GIP del Tribunale di Frosinone ma, ciononostante, a fronte della prefata autorizzazione del 2015, la società aveva inviato in data 29.3.2021 alla (come detto affidataria del CP_1
servizio di gestione della rete fognaria per conto del ) una dichiarazione CP_3 denominata “impegno minimo garantito fognatura agglomerato di , CP_3
mediante la quale si era impegnata a conferire nella rete fognaria il quantitativo massimo di 120.000 mc/anno;
- che la in qualità di gestore degli impianti di depurazione e delle reti CP_1
fognarie, aveva emesso direttamente nei confronti della fatture Parte_1
trimestrali ed altre a conguaglio in relazione alle annualità 2021 e 2022 di erogazione del servizio, secondo la metodologia sopra indicata e già applicata dal , ed in CP_3 particolare n. 7 fatture, per l'importo complessivo di € 286.599,98, rimaste insolute (n.
427B, 987B, 1493B del 2021; n. 243B, 937B, 1469B, 1943B del 2022);
Contr
- che attraverso plurime diffide stragiudiziali la aveva richiesto il pagamento delle fatture, contestando le giustificazioni addotte dalla “poiché Parte_1
manifestamente contrarie ai contegni assunti durante il periodo di vigenza del rapporto commerciale e tali da dimostrare in maniera inequivocabile l'intenzione di volersi avvalere del servizio a prescindere da qualsivoglia provvedimento di natura ablativa”;
2 - che, a fronte di tali diffide stragiudiziali, la aveva formulato una Parte_1 richiesta di rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto, respinta dalla creditrice in quanto irragionevole. proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo con integrale rigetto della domanda di pagamento avanzata ovvero, in subordine, con accertamento della non debenza degli importi portati dalle fatture n.
427B, 987B, 1493B, 243B e 1943B e rideterminazione degli importi delle fatture n.
937B e 1469B “in base a quanto e se sversato”; ancora, “nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualche credito in favore dell'opposta” chiedeva “di decurtare da quanto ad essa eventualmente riconosciuto il controcredito maturato dall'opponente nel corso del rapporto in ragione di quanto e se corrisposto” (ovvero, come meglio espresso nel corpo della comparsa, “quanto maturato dall'opposta in ragione dei pagamenti eseguiti nel corso degli anni e non dovuti e con riserva di ripetizione dell'eventuale maggior credito”); instava, infine, per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Osservava al riguardo che:
- le prime quattro fatture azionate non riportavano letture effettive ma imputavano alla
, per i servizi di fognatura, depurazione e sollevamento, valori Parte_1
corrispondenti ad un consumo annuo di 120.000 mc, asseritamente garantito dall'opponente, mentre nelle successive due fatture, allo stesso modo redatte, il c.d.
“minimo impegnato” veniva inspiegabilmente abbassato a 40.150 mc;
l'ultima fattura, poi, riguardava apparentemente una fornitura idrica, servizio per il quale l'opposta nulla doveva e non inerente alle causali indicate nel ricorso monitorio;
- in data 26.7.2019 l'impianto di trattamento rifiuti della era stato Parte_1
interessato da un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dal GIP del
Tribunale di Frosinone, circostanza di cui l'opposta era stata messa prontamente a conoscenza, pertanto non poteva più funzionare e nulla poteva sversare nella condotta fognaria;
per tale motivo l'opponente aveva avuto modo di contestare le fatture dell'anno 2021, considerato che nulla aveva potuto sversare né aveva potuto usufruire dell'impianto a causa dell'intervenuto sequestro;
- avendo tale evento reso impossibile la fruizione dei servizi dell'opponente e comunque la immissione in fogna di acque reflue, era da escludere la debenza del corrispettivo;
3 - la comunicazione del 29.3.2021, avente ad oggetto peraltro quantità massime di conferimento, era stata inviata dall'opponente confidando in un dissequestro dell'impianto (poi avvenuto il 16.12.2021), che comunque non era completamente chiuso ma preservava una insignificante funzionalità al fine di consentire la coltivazione di batteri e/o evitare danni ambientali;
- anche nella successiva corrispondenza l'opponente aveva contestato le fatture ricevute specificando di non avere alcun impegno minimo garantito e chiedendo di poter corrispondere il dovuto in base a quanto effettivamente sversato, avendo ottenuto, nelle more, un dissequestro temporaneo, così iniziando ad usufruire
Contr nuovamente dei servizi della in ragione dell'autorizzazione provvisoria n. 215/22 per il periodo dal 9.2.2022 al 27.4.2022;
- per quanto sopra, l'avversa pretesa creditoria era infondata, poiché basata su un consumo a forfait e/o quantitativo minimo garantito assolutamente nullo e antigiuridico, che non trovava causa nella autorizzazione allo scarico n. 1789 del
27.4.2015, pur contenente riferimenti al valore di “mc/anno 120.000”, comunque non destinato a valere per gli anni 2021 e 2022;
- le forniture di acqua potabile ed ugualmente il conferimento delle acque reflue non potevano essere quantificate con metodi induttivi o a consumo presunto, perché in tal modo sarebbe stato alterato il vincolo di sinallagmaticità sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive, sicché anche un'eventuale clausola in tal senso sarebbe stata nulla, facendo venir meno la causa del negozio, o comunque vessatoria;
Contr
- l' , poi, non aveva dato prova di essere succeduta nella titolarità dei rapporti del e dunque della propria legittimazione attiva sostanziale. CP_3
Si costituiva in giudizio l' unipersonale chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e, a sua volta, la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Deduceva di avere già con il ricorso monitorio allegato e dimostrato la propria legittimazione ad agire, oltre che il criterio utilizzato nell'emissione delle fatture, di fatto pienamente corrispondente a quello indicato nell'autorizzazione allo scarico rilasciata all'opponente in data 27.4.2015 dal , contenente assenso allo CP_3
scarico per un quantitativo minimo garantito di 120.000 mc/anno da parte della
. Rilevava al riguardo che l'autorizzazione allo scarico nella rete Parte_1
fognaria era stata già in precedenza rilasciata in favore della impresa individuale
, la quale si era impegnata per un quantitativo minimo garantito di Controparte_5
120.000 mc/anno; successivamente a tale impresa era subentrata nel rapporto la
4 , che di fatto si era analogamente impegnata per il medesimo Parte_1
quantitativo minimo;
la comunicazione di impegno minimo garantito aveva quindi accompagnato la richiesta di autorizzazione allo scarico in fogna avanzata dapprima dall'impresa individuale e poi dalla società opponente;
la conferma del sistema del quantitativo minimo garantito emergeva anche da altri documenti (dichiarazione di Contr impegno del 29.3.2021 sottoscritta dalla;
fatture emesse dalla ); Parte_1 osservava ancora che “la logica sottesa alla stipula di un contratto con il quale il fruire del servizio…si obbliga nei confronti del gestore dell'impianto…a versare un
“quantitativo minimo garantito” risiede nell'esigenza di far affluire al citato impianto quantitativi di reflui predeterminati tenendo conto della portata massima dello stesso.
Conseguentemente nel momento in cui un utente si impegna nei confronti del gestore del depuratore per un “quantitativo minimo garantito” viene di fatto impedito a quest'ultimo di concedere ad altri utenti il servizio per il quantitativo oggetto di impegno;
pertanto, il gestore dell'impianto ha diritto di ricevere dall'utente il pagamento del corrispettivo per il servizio a prescindere dall'effettivo sversamento dei quantitativi contrattualmente previsti”; nelle fatture il corrispettivo era stato determinato alla stregua di tale sistema e dunque, per il periodo aprile-dicembre 2021, con indicazione del “canone base” pari ad un quantitativo trimestrale di circa 30.000 mc, a seguito della presentazione in data 29.3.2021 della dichiarazione di impegno minimo da parte della società opponente;
rispetto alle altre fatture relative al 2022, il quantitativo minimo era stato rideterminato in 40.150 mc/anno sulla base
Contr dell'autorizzazione temporanea n. 215/2022 rilasciata a dall' , che Parte_1 teneva conto del dissequestro disposto dall'autorità giudiziaria con autorizzazione all'immissione nell'impianto dell'opponente di rifiuti organici per un quantitativo massimo di 110 ton/g; l'ultima fattura era stata emessa in seguito alla revoca dell'autorizzazione temporanea;
in definitiva, l'impegno minimo garantito sussisteva perché era stata la stessa società opponente a stabilirlo autonomamente in momenti diversi, riconoscendo poi l'operatività di detto sistema anche nella corrispondenza intercorsa;
irrilevante, infine, era la circostanza del sequestro penale dell'impianto della , in quanto, innanzitutto, quest'ultima avrebbe potuto comunicare Parte_1
Contr alla la risoluzione o sospensione temporanea del rapporto ovvero segnalare versamenti per quantitativi inferiori ed invece si era impegnata nel marzo 2021 per il quantitativo di 120.000 mc/anno; in secondo luogo, il sequestro era fattore imputabile esclusivamente alle condotte della società opponente;
dunque la domanda monitoria
5 era assolutamente legittima traendo origine da una lettera di impegno sottoscritta dalla nonostante la sussistenza del vincolo ablativo, con la quale era stato Parte_1
specificato il quantitativo minimo di 120.000 mc/anno sulla cui base erano state emesse le fatture.
Respinta in prima udienza l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 18.5.2024 veniva parzialmente accolta, nei limiti dell'importo di € 41.540,93 oltre interessi, la reiterata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
con il medesimo provvedimento veniva assegnato alle parti termine ex art. 101, comma 2,
c.p.c. per depositare memorie sulla questione rilevata d'ufficio della nullità del contratto stipulato a seguito dell'invio della dichiarazione del Parte_1
29.3.2021 per impossibilità originaria della prestazione e, disattese le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza dell'1.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, data nella quale veniva trattenuta in decisione.
Orbene, va innanzitutto disattesa l'eccezione di mancata prova della legittimazione Contr attiva sostanziale della sollevata dalla nel proprio atto di Parte_1
opposizione.
L'eccezione è smentita dal comportamento stesso dalla società odierna attrice, la Contr quale, oltre ad essersi sempre rapportata ad , quantomeno a partire dal 2021 in base a quanto risulta dagli atti, per l'immissione delle acque reflue del proprio stabilimento nelle infrastrutture consortili e per le questioni connesse (cfr. la modulistica del 29.3.2021 e 3.1.2022, le comunicazioni del 14.4.2022 e del 27.7.2022, nonché la comunicazione di proposta transattiva depositata sub all. 20 della comparsa di risposta), in una delle missive scambiate (nota del 14.4.2022) riconosceva
Contr espressamente l'attuale titolarità del rapporto per cui è causa in capo all' (v. in particolare il punto in cui si richiama il “contratto tra l'allora
[...]
e la da Voi ereditato a far data dal mese di Controparte_3 Parte_1
giugno 2019 (con il trasferimento in capo alla Vostra Illustrissima società dei contratti per lo sversamento nella rete consortile…”).
Ciò posto, gioverà a questo punto ricostruire le vicende contrattuali che hanno interessato le parti, sulla scorta di quanto emerge dai documenti prodotti.
La ditta , in data 8.9.2014, avanzava istanza di autorizzazione per Controparte_5
l'utenza delle opere consortili per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue nere e tecnologiche e delle acque di prima pioggia derivanti dal proprio insediamento,
6 autorizzazione concessa con atto del Controparte_3
prot. n. 5006 del 25.11.2014 di durata quadriennale, entro il limite massimo
[...]
di 120.000 mc/anno; nel far ciò si impegnava, per l'anno 2014/2015, al conferimento di un quantitativo minimo garantito di pari misura, ossia di 120.000 mc/anno (“si impegna contrattualmente per l'anno 2014/2015 secondo i quantitativi minimi garantiti appresso riportati:
1. Mc/anno= 120.000; T/anno”), dichiarando altresì di accettare senza riserve il “Regolamento per l'immissione ed il relativo trattamento delle acque reflue nere e tecnologiche e meteoriche nelle reti consortili del CP_3 per l'area di sviluppo industriale della Provincia di (cfr. all.ti 26 e 27 CP_3
fascicolo di parte opposta).
Il regolamento consortile (all. 24 fascicolo di parte opposta), approvato con delibera del Commissario Regionale n. 427 del 27.7.1994, prevede all'art. 45 (“Misura e pagamento degli scarichi”) che “Le acque reflue e di scarico immerse nelle fogne consortili misurate dal contatore sono pagate in ragione delle quantità indicate dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime secondo le prescrizioni della L.R. 72/89 o del minimo garantito stabilito in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico” (evidenziazione aggiunta), contemplando, dunque, in effetti, la possibilità di un minimo garantito stabilito in sede di contrattazione.
Con atto del prot. n. 1786 del Controparte_3
27.4.2015, a seguito di istanza presentata dalla veniva volturata, Parte_1
sino alla scadenza del 24.11.2018, la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata a favore della ditta , alle medesime condizioni e quindi con Controparte_5 autorizzazione all'immissione dei reflui per un massimo di 120.000 mc/anno, dandosi atto, nel corpo del provvedimento, dell'impegno “per l'anno 2015 per un quantitativo minimo garantito di mc/anno 120.000”, impegno evidentemente derivante dal subentro della nel precedente rapporto intestato alla ditta individuale (cfr. Parte_1
all. 1 fascicolo monitorio).
In data 25.7.2019 l'impianto di trattamento rifiuti della veniva Parte_1
posto sotto sequestro per disposizione del GIP del Tribunale di Frosinone.
Contr Nondimeno in data 29.3.2021 la trasmetteva alla il documento Parte_1 intitolato “Impegno Minimo garantito Fognatura Parte_3
compilato (cfr. all. 2 fascicolo monitorio), documento consistente in un modulo
Contr (all'evidenza predisposto da ) con la suddetta intestazione, in cui la società
7 opponente “si impegna[va] contrattualmente secondo i seguenti valori (…) Portata immessa annualmente nella fognatura: mc/anno 120.000 MAX”. Contr In data 3.1.2022 la compilava ulteriore modulistica , relativa ad Parte_1 istanza per l'autorizzazione all'utilizzo delle infrastrutture consortili per l'immissione delle proprie acque reflue e/o acque di prima pioggia, comprendente una scheda tecnica denominata “impegno minimo garantito ai fini della fatturazione” in cui, alla voce “Portata immessa annualmente nella fognatura: mc/anno”, veniva inserito il valore di “120.000” (cfr. all. 30 fascicolo di parte opposta); a tale istanza faceva Contr seguito l'autorizzazione provvisoria rilasciata dall' in data 9.2.2022 (all. 18 fascicolo di parte opposta), avente durata fino al 27.4.2022 e limitata alla portata massima di 110 mc/giorno di rifiuti liquidi (corrispondente, in un anno, a 40.150 mc), in correlazione con le prescrizioni impartite dal GIP del Tribunale di Frosinone nel decreto di dissequestro temporaneo dell'impianto della adottato in data Parte_1
15.12.2021.
Il 27.7.2022, stante l'ulteriore provvedimento di dissequestro emesso dal GIP in data
22.7.2022 per la durata di 6 mesi, la avanzava istanza di correlativa Parte_1
Contr proroga dell'autorizzazione provvisoria all'immissione rilasciata dall' , cui faceva seguito, in pari data, il diniego da parte dell'amministratore giudiziario di questa
(insediatosi nelle more) a motivo della morosità accumulata dalla società opponente;
tale ultima nota veniva riscontrata dalla con formulazione di una Parte_1 proposta transattiva “volta ad una tempestiva rimodulazione del contratto, nello specifico riducendo il canone minimo garantito a 5000Mc” e prevedente altresì
l'impegno al versamento immediato di € 10.000,00 e di successivi canoni mensili di €
3.000,00, da aumentare di ulteriori € 2.000,00 dal gennaio 2023, “oltre al pagamento del normale canone mensile derivante dall'utilizzo della rete consortile a partire dalla Contr nuova fornitura del servizio”, proposta non accettata dall' .
Gioverà ancora esaminare, nello specifico, il contenuto delle fatture azionate. Come si evince dal relativo dettaglio:
a) le fatture n. 427B, 987B, 1493B (del 2021) e 243B (del 2022) si riferiscono ai corrispettivi per i servizi di fognatura, depurazione e sollevamento (oltre alla “quota allaccio”) calcolati per i mesi da aprile a dicembre 2021 sulla base del “Minimo
Impegnato (mc): 120000” riportato in ciascuna di esse (nel riquadro “Dati della fornitura e del contratto”).
8 b) le fatture n. 937B e 1469B (del 2022) si riferiscono ai corrispettivi per i servizi di fognatura, depurazione e sollevamento (oltre alla “quota allaccio”) calcolati per il periodo 10.2.2022 – 27.4.2022 sulla base del “Minimo Impegnato (mc): 40150” riportato in ciascuna di esse (nel riquadro “Dati della fornitura e del contratto”);
c) la fattura n. 1943B (del 2022) di € 116,49 si riferisce invece a voci di “acquedotto”
“fascia base” e contabilizza consumi per 126 mc dall'1.7.2022 al 30.9.2022 sulla base del “Minimo Impegnato (mc): 500” (riportato anche in questo caso nel riquadro “Dati della fornitura e del contratto”).
Si comprende che le fatture sono state emesse rapportando in modo proporzionale ai rispettivi periodi i mc minimi impegnati (annuali) in ciascuna di esse indicati. Sotto quest'ultimo aspetto si nota che nelle prime quattro fatture, relative al 2021, il minimo impegnato è stato considerato pari a 120.000 mc;
nella quinta e sesta fattura, relative all'intervallo dal 10.2.2022 al 27.4.2022, il minimo impegnato è stato considerato pari a 40.150 mc;
nell'ultima fattura il valore (riferito però in questo caso al servizio di acquedotto) è stato considerato pari a 500 mc.
Le prime sei fatture poste a base del decreto ingiuntivo (quelle di gran lunga più consistenti, essendo l'importo dell'ultima fattura pressoché trascurabile) sono state in sostanza elaborate dalla sulla base dell'“impegno minimo garantito” allo CP_1
scarico di acque reflue negli impianti consortili che , in tesi, avrebbe Parte_1
assunto con la comunicazione del 29.3.2011 (cui si collegano le fatture n. 472B, 978B,
1493B e 243B del 2022, complessivamente riferite ai mesi da aprile a dicembre 2021) ed in conseguenza della comunicazione del 3.1.2022 (cui si collegano le fatture n.
937B e 1469B, complessivamente riferite al periodo, dal 10.2.2022 al 27.4.2022, di
Contr vigenza dell'autorizzazione provvisoria all'immissione rilasciata dall' , a seguito dell'istanza della del 3.1.2022, in considerazione del provvedimento Parte_1 del GIP del Tribunale di Frosinone di dissequestro temporaneo dell'impianto di questa).
Ora, come già osservato nell'ordinanza del 18.5.2024, con cui è stata sollevata la questione alle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, c.p.c., pur volendo superare l'apparente ambiguità della dichiarazione del 29.3.2021 – in Parte_1 cui si parla tanto di un impegno “minimo”, nella parte precompilata del modulo, quanto di un valore “max” ossia massimo, nella parte aggiunta e compilata a penna dalla parte sottoscrivente (Impegno Minimo garantito Fognatura Agglomerato di
Il sottoscritto (…) si impegna contrattualmente secondo i seguenti valori CP_3
9 (…) Portata immessa annualmente nella fognatura: mc/anno 120.000 MAX”) – ritenendo che la si sia voluta impegnare all'immissione di un Parte_1
quantitativo minimo corrispondente a quello massimo autorizzato (in conformità a quanto fatto in precedenza dalla ditta e a quanto poi avrebbe fatto Controparte_5
la stessa con la successiva comunicazione del 3.1.2022), si pone una Parte_1
questione di nullità del contratto in tali termini concluso per impossibilità originaria della prestazione.
Infatti, non può non tenersi conto della perdita della libera disponibilità dello stabilimento industriale da parte della società opponente e della condizione di inoperatività dello stesso all'epoca dell'invio della dichiarazione predetta, per effetto di decisione dell'autorità giudiziaria: il sequestro dell'impianto non avrebbe, evidentemente, in alcun modo consentito lo sversamento dei residui liquidi nelle infrastrutture consortili, rendendo ab origine impossibile la prestazione dedotta.
Vale ricordare il principio per cui l'impossibilità dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto o per la sua trasformazione secondo le previste modalità, quando derivi da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione del contratto, rende nullo il contratto stesso per l'impossibilità dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c.
(cfr. Cass. 23618/2004).
Su tale aspetto non convincono le controdeduzioni svolte da parte opposta nelle note autorizzate ex art. 101, comma 2, c.p.c..
In primo luogo, non è seriamente contestabile il fatto che, per effetto del decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., la sia stata privata della Parte_1
possibilità di utilizzare liberamente il proprio impianto di trattamento rifiuti (essendo la misura cautelare volta proprio ad impedire detto libero utilizzo) e così della possibilità di effettuare scarichi nelle condotte consortili;
irrilevante, perciò, da questo punto di vista, è la mancata nomina di un amministratore giudiziario.
In secondo luogo, solo con le suddette note autorizzate e perciò del tutto tardivamente la società opposta ha dedotto di non avere avuto conoscenza della vicenda giudiziaria del sequestro all'epoca dell'invio della dichiarazione di impegno minimo garantito del
29.3.2021 da parte della . Sin dall'atto di citazione in opposizione a Parte_1
d.i., invero, l'attrice ha allegato di avere informato la convenuta del sequestro del proprio impianto e tale circostanza non è stata smentita né nella comparsa di Contr costituzione e risposta dell' né nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. dalla medesima depositate. Deve perciò ritenersi, in mancanza di una tempestiva
10 Contr contestazione, che l' fosse perfettamente consapevole della situazione di sostanziale inoperatività dell'impianto della per effetto del vincolo Parte_1
apposto con il sequestro;
del resto, è affatto verosimile che ne fosse stata messa al corrente, data la natura dei rapporti tra le due società.
Ciò esclude anche la configurabilità, nella fattispecie, di una responsabilità
“precontrattuale e/o extracontrattuale”, per come dedotta dall'opposta nelle medesime note, sulla base del richiamo agli artt. 1337 e 1338 c.c.. Essendo a conoscenza
Contr dell'inattuabilità della prestazione, infatti, l' non poteva certamente confidare, senza colpa, nella validità del contratto.
Non giova infine all'opposta il riferimento ai principi in materia di factum principis enucleati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, venendo qui in rilievo un caso di impossibilità originaria, già sussistente alla data dell'invio della dichiarazione di impegno minimo garantito del 29.3.2021 e causa di nullità del contratto.
Le fatture n. 427B, 987B, 1493B e 243B emesse dall'opposta non trovano perciò, in definitiva, un valido titolo contrattuale alla base.
Viceversa, appare sussistere un valido impegno per il periodo successivo alla temporanea e parziale riapertura dell'impianto della , in ragione del Parte_1 tenore della dichiarazione allegata all'istanza del 3.1.2022 (riferita, senza incertezze, ad un impegno minimo garantito di 120.000 mc/anno) e dell'autorizzazione rilasciata Contr dall' , limitata a più ridotti quantitativi (110 mc/giorno, pari a 40.150 mc/anno) parametrati a quelli ammessi, in ingresso nell'impianto, dal GIP del Tribunale di Contr Frosinone (110 ton/g). Deve invero ritenersi che l'autorizzazione dell' , facendo seguito e collegandosi ad una dichiarazione di impegno minimo presentata dalla società (per il più consistente valore di 120.000 mc/anno, solo in parte inattuabile visti i limiti del dissequestro), considerasse il valore autorizzato di 110 mc/giorno a tale stregua, ovvero non solo quale valore massimo di immissione ma anche quale impegno minimo di conferimento.
Che, del resto, vi fosse un “canone minimo garantito” è confermato dall'espresso riferimento ad esso nella missiva inviata in riscontro alla Parte_1
Contr comunicazione dell'Amministratore Giudiziario di del 27.7.2022 (all. 20 fascicolo di parte opposta), ove appunto si legge di una “proposta transattiva volta ad
11 una tempestiva rimodulazione del contratto, nello specifico riducendo il canone minimo garantito a 5000Mc” (evidenziazione aggiunta).
Né la circostanza è smentita dalle comunicazioni inviate negli anni 2015-I semestre
2019 dalla (all. 24 della relativa produzione) circa i mc scaricati nella Parte_1 rete consortile, chiaramente rivolte a dar conto del rispetto dei “limiti consentiti”, il che non esclude affatto che vi fosse anche un minimo garantito.
Le fatture n. 937B e 1469B, come si evince dai relativi dettagli e come chiarito in corso di causa dall'opposta, contabilizzano per l'appunto valori di immissione ragguagliati al suddetto quantitativo minimo impegnato (110 mc/giorno, pari a 40.150 mc/anno).
Quanto alla legittimità del sistema del minimo garantito, fortemente contestata dalla parte opponente, può osservarsi che tale sistema non appare privo di logiche di fondo, come quella illustrata dalla parte convenuta;
esso è stato espressamente previsto dal regolamento consortile approvato dalla Regione, si fonda su una domanda presentata dall'impresa utilizzatrice del servizio (che indica autonomamente il proprio minimo garantito) e non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa di legge. Le disquisizioni dell'opponente sulle caratteristiche generali del servizio idrico integrato e sulla portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 non sono perciò sufficienti per predicarne l'illegittimità.
Ben può concepirsi, per altro verso, che lo sversamento minimo garantito dall'utente coincida con quello massimo autorizzato, essendo le due previsioni ispirate da ragioni differenti (il massimo autorizzato ricollegandosi alla quantità massima di rifiuti ricevibile presso l'impianto dell'impresa di cui all'Autorizzazione Integrata
Ambientale).
Avendo poi la stessa autonomamente indicato un impegno minimo Parte_1
garantito nella modulistica presentata, non vengono in rilievo clausole vessatorie predisposte dall'altro contraente.
Merita ancora osservare che l'attrice, nei propri scritti difensivi, non ha indicato i quantitativi di reflui (eventualmente diversi ed inferiori) immessi nelle infrastrutture consortili al termine del periodo 10.2.2022 – 22.4.2022; essa si è limitata a contestare
Contr il sistema utilizzato dall' per la fatturazione ma non ha chiarito l'entità dell'eventuale discrasia tra i mc complessivamente fatturati e quelli sversati, come ben avrebbe potuto (visto il tema oggetto di contestazione) allegando i dati di misura al
22.4.2022 recati dal contatore. Invero, qualora i quantitativi immessi, alla fine del
12 suddetto intervallo temporale, fossero stati inferiori a quelli fatturati dalla convenuta ben avrebbe potuto la indicarli senza difficoltà, anche allo scopo di Parte_1
consentire un ipotetico ricalcolo alternativo del dovuto.
L'opponente, infine, solo con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
(oltre il termine previsto per le allegazioni assertive) ha introdotto la circostanza dell'avvenuto sequestro del “depuratore di Ceccano”, limitandosi sul punto a produrre alcuni articoli di cronaca, risalenti al maggio, luglio e agosto 2022, relativi ad indagini in corso, i quali non valgono a dimostrare che il servizio di depurazione, per quanto concerne le acque scaricate dalla nel periodo di interesse ai fini di Parte_1
causa, non sia stato prestato.
Contr In virtù di tutto quanto sopra, in definitiva, spetta all' il pagamento delle fatture n.
937B e 1469B, per complessivi € 41.540,93, oltre interessi moratori. Detto pagamento risulta essere già avvenuto, in ottemperanza al provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione parziale del d.i. (cfr. la contabile di bonifico per la cifra di €
48.169,84 allegata alla comparsa conclusionale dell'opponente; la circostanza non è stata d'altronde contestata dall'opposta).
L'ultima fattura azionata, la n. 1943B del 10.11.2022 di € 116,49, è riferita, come detto, ad altre causali (“acquedotto”; “fascia base”); rispetto ad essa non è chiaro da dove abbia origine la modalità di fatturazione adottata, apparentemente basata, a sua volta, su un “minimo impegnato” (non sono del resto indicate letture dei consumi), che non trova però in questo caso esauriente riscontro nella documentazione in atti. Per tale ragione il credito non può essere riconosciuto.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra considerato, il decreto ingiuntivo deve
Contr essere revocato mentre va definitivamente affermato il diritto della di ricevere dalla il pagamento della minor somma di € 41.540,93, portata dalle Parte_1
fatture n. 937B e 1469B, oltre interessi moratori sino al soddisfo.
Non può trovare accoglimento la domanda subordinata di compensazione di cui al punto F delle conclusioni della citazione, non avendo l'opponente dato prova del controcredito vantato, in primis allegando e producendo prova dei pagamenti eseguiti.
La stessa genericità delle espressioni adottate (“si chiede di decurtare da quanto ad essa eventualmente riconosciuto il controcredito maturato dall'opponente nel corso del rapporto in ragione di quanto e se corrisposto”) e, per di più, gli accenni al mancato pagamento delle fatture nel tempo ricevute (cfr. pag. 6 e 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opponente: “si chiedeva di rivedere quanto
13 fatturato e non saldato in base ai consumi comunicati…la non ha Parte_1 mai pagato le fatture secondo il minimo garantito”) impediscono di apprezzare la fondatezza della pretesa.
Tenuto conto del significativo ridimensionamento delle richieste di parte opposta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per la metà le spese di lite tra le parti, ponendo a carico dell'opponente, per la soccombenza, la restante quota, liquidata come in dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione relativo all'ammontare della somma liquidata.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, infine, non vi è evidentemente luogo per una pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 176/2023 emesso dal Tribunale di Frosinone;
2) dichiara il diritto della di ricevere dalla Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 41.540,93, portata dalle fatture n. 937B e 1469B,
[...]
oltre interessi moratori sino al soddisfo, pagamento già avvenuto in corso di causa;
3) compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rifondere all'opposta la restante quota, che liquida: a) per la fase monitoria in € 317,00 a titolo di esborsi e in € 685,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
b) per il giudizio di opposizione in € 3.808,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone, l'8.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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