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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
30
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. –
all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1444 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023 vertente
TRA
, , DEL GIUDICE SALVATORE, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall' avv. SQ BI, elettivamente domiciliato come in atti;
[...]
Appellanti
E
Controparte_1
Appellata contumace
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianlivio Fasciano, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
SQ BI, elettivamente domiciliata come in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1604/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 14/12/2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti gli odierni appellanti, premesso di avere prestato ciascuno lavoro subordinato alle dipendenze della , consorziata affidataria per Controparte_4
conto del dei servizi Controparte_5 di pulizia del materiale rotabile e degli ambienti appartenenti al “ Controparte_6
) della committente di essere stati adibiti per tutta la
[...] Controparte_3
durata del rapporto di lavoro all'esecuzione del predetto appalto prestando la loro attività presso la
Stazione ferroviaria di Napoli-Centrale quale operai, livello professionale e retributivo F1 e Pt_1
, E1 e D2 Del Giudice;
di essere stati assunti senza soluzione di continuità e alle Pt_2 Parte_3 medesime condizioni economiche e normative del precedente rapporto di lavoro, a seguito di “cambio appalto per le attività settore ferroviario”, di cui al verbale del 30 giugno 2020 siglato dalla e CP_1
dalle OO.SS. di categoria, dal subentrato alla precedente affidataria;
di non essere stata CP_2 loro corrisposta da parte della l'indennità sostitutiva del preavviso alla cessazione del rapporto CP_1
di lavoro, rimando creditori a tale titolo e della somma di € 3.663,72, Pt_1 Pt_2 Parte_4 della somma di € 4.069,74 e della somma di € 3.962,92, di cui devono rispondere Parte_3 in via solidale anche l'appaltatore e il subappaltatore in forza dell'art. 29, co. 2 del D.lgs. n. 276/2003,
e ai sensi dell'art. 1676 c.c., hanno agito in giudizio nei confronti della Controparte_4
, del e di chiedendo di condannare le parti
[...] Controparte_2 Controparte_3
convenute , Controparte_4 Controparte_7
e in solido tra loro al pagamento, in favore degli istanti,
[...] Controparte_3 per la causale espressa, della somma di € 3.633,72 a favore di e , di € 4.069,74 a Pt_1 Pt_2 favore di , e di € 3.962,92 a favore di , o della maggiore o minore somma Parte_4 Parte_3
ritenuta di giustizia, oltre interessi in misura legale, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale, nella resistenza di tutte le parti convenute, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) la difesa dei ricorrenti aveva dedotto che il passaggio dei lavoratori alle dipendenze del , stabilito con decorrenza Parte_5 dal 01/07/2020 in ragione dell'accordo del 30/06/2020, era avvenuto in ragione del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro;
ii) non esisteva nel fascicolo e non era stata menzionata neppure CP_1 nell'atto introduttivo del giudizio una comunicazione scritta di recesso indirizzata ai lavoratori che in base all'accordo del 30/06/2020 erano transitati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del a far data dal 1/07/2020; iii) la risoluzione del rapporto di lavoro era stata frutto di un CP_2
accordo tra le parti, cui ogni lavoratore aveva aderito prendendo servizio dal giorno successivo presso il , e non poteva trovare applicazione, quindi, la tutela di cui all'art. 2118 c.c. in difetto del CP_2
presupposto costituito dal recesso unilaterale del datore di lavoro;
iv) la domanda doveva quindi essere rigettata mancando un licenziamento e “difettando anche il mero rischio di incollocamento essendo l'attività lavorativa continuata senza soluzione pur in assenza di un qual si voglia iniziativa di ricerca occupazionale da parte dei ricorrenti”; v) in ogni caso alcuna responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 avrebbe potuto essere fatta valere in capo al , quale subappaltante a CP_2
o in capo a quale committente, avuto riguardo alla natura indennitaria CP_4 Controparte_3
del credito azionato e non essendosi obbligato il , in sede di accordo del 30/06/2020, al CP_2
versamento di somme a tale titolo;
vi) le spese di lite potevano essere compensate in considerazione della difforme giurisprudenza su cui ciascun ricorrente aveva confidato.
Avverso la detta pronuncia hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
e lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per: 1) violazione
[...] Parte_3
degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2118 c.c. e art. 26 del d. lgs. 151/2015, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che nella fattispecie in esame si fosse verificata una risoluzione del rapporto di lavoro tra i lavoratori appellanti e la datrice di lavoro per mutuo consenso;
2) CP_4
violazione dell'art. 29 d. lgs. 276/2003 per non avere riconosciuto l'indennità di preavviso quale credito avente natura retributiva tutelata dalla norma in questione.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si sono costituiti il e resistendo al Controparte_5 Controparte_8
gravame e chiedendone il rigetto.
La non si è costituita rimanendo contumace in giudizio. Controparte_4
L'appello è fondato.
Osserva la Corte che con la recente ordinanza n. 27140 del 21 ottobre 2024 la Suprema Corte di
Cassazione, pronunciandosi su un ricorso proposto dal Controparte_5
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2247/2023 che aveva rigettato l'appello proposto dal medesimo ( avverso la sentenza che l'aveva condannato a pagare la somma CP_2 Pt_5 richiesta dai lavoratori a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ha affermato quanto segue “… la contestazione nel merito circa la ricorrenza dei presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., in ragione della natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, è invece infondata. In proposito la Corte di appello ha anzitutto correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 30602/2021) che ha ritenuto applicabile la relativa disciplina anche nei confronti di soggetti privati quali a cui pure si applica il codice dei contratti pubblici nella sua qualità di CP_3 ente aggiudicatore vigendo per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003 quand'anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina (Cass. 33403/2019). 6.- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013, nn. 20647/2019,12932/21,
e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme.
Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994). 7.- Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico, ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass. 16/10/2006 n.22127).
8.- Il terzo motivo di ricorso solleva la fondamentale questione se nel caso di passaggio da un appaltatore ad un altro, per cambio appalto, spetti al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso;
le relative censure devono ritenersi infondate per le seguenti ragioni. 9.- Le questioni in esse sollevate
(sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso) sono già state tutte risolte da questa Corte con orientamento oramai consolidato, (Cass. 1148 del 21/01/2014, n. 24429 del
01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n. 20192/2011, n. 940/2024,) essendosi da tempo statuito che “L'art.
2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.” Tale giurisprudenza, che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto, merita di essere confermata e rafforzata, secondo questo Collegio, non essendo stati prospettati nella causa idonei argomenti per procedere ad un mutamento di indirizzo. 10.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talchè nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà. 11.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti. 12.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore. E nemmeno si può affermare che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno di tale volontà abdicativa. 13.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata già ha messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro. D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art.
1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso. 14. E' l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta l'obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione maturata nel periodo corrispondente. 15.-
L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione. 16.- Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass. 22322/2013, 21092/2014) e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria (Sez. Unite 7914/1994).- L'unica eccezione prevista dall'art.2118 c.c. vale per il licenziamento per giusta causa. 18. Nel caso di specie la Corte ha accertato, sulla base delle risultanze processuali e facendo corretta applicazione delle regole di ermeneutica, che non esista risoluzione consensuale, né il recesso del lavoratore;
per il rapporto sia cessato per fatto riconducibile al datore di lavoro e senza rispetto del termine di preavviso, che tra l'uno e l'altro rapporto vi sia stata soluzione di continuità e che nessuna deroga fosse prevista dalla disciplina del
CCNL quanto all'obbligo del preavviso lavorato ed, in sua mancanza, dell'indennità sostitutiva che la parte recedente deve riconoscere all'altra parte. 19. Si tratta perciò di una pronuncia del tutto aderente alla giurisprudenza già citata. 20.- In particolare come affermato da Cass. n. 1148 del
21/01/2014: “ L'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva - quale nella specie quella di livello nazionale ex l'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale - preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante. Non conferente pertanto è nella fattispecie il principio affermato da Cass., sez. lav., 22 aprile 1995, n. 4553, ed invocato dalla difesa della società ricorrente;
pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nè il richiamo dell'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile
2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga contrattuale sia perché nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, sia perché la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante. Quindi vi era una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. Tale circostanza di fatto, prefigurata dall'art. 6 citato, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso. In questo senso, nella stessa identica fattispecie, si è già pronunciata questa Corte
(Cass., sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9195, non massimata) su un precedente ricorso proposto dalla medesima società avverso analoga pronuncia della Corte d'appello di Genova;
Parte_7
ricorso parimenti rigettato (pronuncia questa di cui omette di far menzione nella sua memoria ex art.
378 c.p.c. la difesa della società ancorché risulti essere la stessa nei due giudizi di cassazione, così ponendo in essere un comportamento processuale che appare non essere rispettoso dell'art. 88
c.p.c.). Nel citato precedente questa Corte ha osservato in proposito che le disposizioni della contrattazione collettiva - art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso
- non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato.
L'art. 6 in questione, richiamato nella sentenza del giudice d'appello, afferma "nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro
e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviate le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza ISO giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto". La medesima disposizione prevede, altresì: “Al personale di cui al comma che precede
l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante". Come ritenuto dalla Corte d'Appello, facendo corretta applicazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale, con congrua motivazione, la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che "le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della L. 15 luglio 1996,
n. 604, art.
3 - e la costituzione ex nova del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante". Può solo aggiungersi che la generale riserva che le parti contraenti hanno fatto nell'inciso "ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante" confermava che l'esclusione dell'indennità di preavviso nel caso di positivo esito nella procedura contrattuale di ricollocamento dei dipendenti dell'impresa che cessava dall'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante avrebbe richiesto una previsione espressa che invece è mancata nell'art. 6 cit..”
Esaminando, quindi, i fatti di causa in continuità con i riferiti principi di diritto, non ravvisando la
Corte ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, va allora osservato che è agli atti di causa (doc. 2 fascicolo primo grado parte ricorrente e doc. 4 fascicolo il verbale di Accordo 30 giugno 2020 tra , e le Pt_5 CP_1 Pt_5 organizzazioni sindacali con l'allegato elenco dei lavoratori transitanti, da cui si evince: - aveva CP_1
avuto in appalto da il servizio di pulizia relativo al Lotto DPLH su 1 Universale CP_3
(RM/NA/SA) e vi era subentrata per cambio appalto;
- il subentro di nell'appalto era Pt_5 Pt_5
stato gestito con la procedura prevista dal CCNL di categoria a garanzia dei livelli occupazionali in essere presso il datore di lavoro cessante;
- gli attuali appellanti facevano parte del gruppo di lavoratori per il quali era stata attivata detta procedura. Nel caso di specie, quindi, la risoluzione del rapporto di lavoro tra i lavoratori e è avvenuta in conseguenza della cessazione dell'appalto CP_4
commissionato a e del subentro nella titolarità di tale servizio del nuovo appaltatore che aveva CP_1 provveduto a riassumerli. Si tratta all'evidenza di un fatto estraneo alla volontà del lavoratore e riconducibile invece alle vicende organizzative e produttive dell'azienda , come tale Pt_8
inquadrabile nella fattispecie del recesso datoriale. Non emerge dagli atti di causa la prova di una volontà dei lavoratori di risolvere consensualmente il rapporto obbligatorio in essere con Libra, volontà di certo non palesata dal solo fatto -valorizzato invece dal Tribunale- che gli stessi si siano avvantaggiati della procedura sindacale di cambio appalto. Questa condotta dei lavoratori, in sé considerata, esprime soltanto l'oggettiva partecipazione alla procedura, mentre le parti appellate non hanno indicato altre circostanze che, anche nella loro convergenza, attribuiscano in modo inequivoco alla menzionata condotta il concludente significato negoziale preteso.
È peraltro indiscutibile che il rapporto di lavoro tra e gli appellanti si sia risolto alla data del 30 CP_1 giugno 2020, tenuto conto che nel verbale di Accordo sindacale in pari data si prevede l'obbligo dell'azienda uscente di pagare il t.f.r. ai lavoratori che sarebbero stati assunti ex novo da e Pt_5 tenuto conto che, come stabilito dall'art. 29, co. 3 D.lgs. n. 276/2003 e come chiarito dalla Suprema
Corte, la procedura di cambio appalto non ha l'effetto meramente novativo del soggetto datore di lavoro rispetto al medesimo e unico rapporto di lavoro, ma ha l'effetto di determinare l'avvicendamento di due datori di lavoro rispetto a due distinti, seppure contigui, rapporti di lavoro.
Sussiste pertanto il diritto degli appellanti all'indennità di preavviso secondo gli importi indicati nei rispettivi ricorsi, in merito ai quali non vi è stata alcuna contestazione ad opera delle parti odierne appellate, maggiorati ex art. 429 cpc della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione fino al saldo effettivo.
Di questi crediti risponde indubbiamente il datore di lavoro Libra, debitore principale ex art. 1219 cc., ma ne rispondono altresì in solido anche le altre società appellate ex art. 29 D.lgs. n. 276.
Quanto all'applicabilità a la giurisprudenza di legittimità anche di recente(Cass. Controparte_3
ordinanza n. 32867 del 27/11/2023) ha affermato che «In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti Controparte_3 aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici» (così, tra le altre, Cass. 5/03/2019, n. 6333; cfr., in senso analogo, di recente, Cass. 13/10/2022, n. 30100: «La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui
è rivolta la predetta responsabilità solidale intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto»), confermando l'orientamento in base al quale “In materia di appalti pubblici, il divieto posto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del citato decreto, ulteriormente specificato dall'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, (conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013), non sussiste nei confronti di soggetti privati (nella specie, , cui pure si applica il codice dei contratti pubblici Controparte_3
quali "enti aggiudicatori", attesa l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il d.lgs.
n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il d.lgs. n. 163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto” (Cass. Ordinanza n. 8955 del 06/04/2017).
Sussiste altresì la responsabilità solidale di Pt_5
Il credito oggetto di causa, sulla cui natura retributiva si sono già richiamati i principi espressi dalla
Suprema Corte anche nell'ordinanza n. 27140 del 21/10/2024, è maturato a fronte delle prestazioni di lavoro adempiute nell'ambito dell'appalto di servizi eseguito dal datore di lavoro e cessato, CP_1
come si è detto, a giugno 2020.
Gli appellanti hanno dedotto fin dall'originario ricorso che aveva avuto in appalto il servizio CP_1
quale società consorziata di circostanza ribadita nel verbale di cambio appalto del 30 giugno Pt_5
2020.
Il Collegio condivide le ragioni esposte in tema nella sentenza n. 1461/2024 di questa Corte di
Appello, che si riportano ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
Osserva la Corte che la fattispecie in questione, ossia l'affidamento alla consorziata del servizio appaltato ad opera del che si è aggiudicato quel servizio, si caratterizza per l'evenienza che CP_2
il contratto di appalto di cui è parte la consorziata “deriva” sotto il profilo sia giuridico, sia fattuale da quello stipulato “a monte” dal con il committente e che ne costituisce il presupposto, CP_2
secondo un meccanismo analogo a quello che connota il contratto di subappalto. Pertanto, tenuto conto che la ratio dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi, e tenuto conto che tale ratio ricorre identica nell'appalto e nel subappalto e altresì nell'affidamento del servizio commissionato da un alla consorziata, CP_2
deve ritenersi che la garanzia di solidarietà ivi prevista con riguardo al subappalto si applichi in via analogica anche all'ipotesi dei rapporti tra e consorziata (argomenta in questo senso da CP_2
Cass. n. 24368/2017, pronunciata nell'ipotesi contigua di appalto ex art. 1676 cc). Dunque, sussiste anche per la responsabilità solidale ex art. 29 citato. Pt_5
Alla stregua delle considerazioni esposte, l'appello va pertanto accolto e, in riforma della gravata sentenza, le società appellate vanno condannate, in solido, a pagare ad la somma di Parte_1
€ 3.663,72, a la somma di € 3.663,72, a la somma di € 4.096,74, Parte_2 Parte_6
a la somma di € 3.962,92 di € 6.844, 74 a titolo di preavviso, con la rivalutazione Parte_3
monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo effettivo.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale delle parti appellate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore degli appellanti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna le società appellate, in solido, a pagare ad la somma di € 3.663,72, a la somma Parte_1 Parte_2 di € 3.663,72, a la somma di € 4.096,74, a la somma di € Parte_6 Parte_3
3.962,92 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e per tutte le somme con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo effettivo. Condanna le società appellate, in solido, a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.100,00 per il primo grado ed € 3.700,00 per il presente grado di giudizio oltre, per entrambi, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa