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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 8.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5681 dell'anno 2023 vertente tra:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Segato, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato in Roma, via della
Conciliazione, 44;
Appellante
e
1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sandra D'Amico, per mandato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Roma, via
Crescenzio, 43;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14110/23 del Tribunale di Roma, depositata il 3.10.2023.
Premesso che:
con decreto ingiuntivo n. 13775/20, il Tribunale di Roma ha ingiunto a
[...]
il pagamento di € 67.874,50, oltre spese ed accessori, in favore di Parte_1
a titolo di rimborso delle spese scolastiche sostenute per il Controparte_1
figlio, , iscritto, per l'a.s. 2016/17, presso il St. Stephen's School e per i Per_1
tre aa.ss. successivi, fino all'a.s. 2019/20, presso la Marymount International
School;
con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 10.11.2020,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo, per quel Parte_1
che rileva in questa sede, che le spese sostenute dall'opposta non sarebbero state debitamente previamente concordate tra le parti e che, in ogni caso, non avrebbe potuto sostenerle in ragione dell'avvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche;
2 si è costituita contestando il fondamento dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto;
con la sentenza n. 14110/23, il Tribunale ha sostanzialmente respinto l'opposizione ed ha condannato al pagamento delle spese di Parte_1
lite;
con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato il 3.6.2024,
ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo che, in Parte_1
virtù della sentenza di divorzio n. 2297/14, intervenuta tra le parti, questi si sarebbe fatto interamente carico delle spese straordinarie relative a , Per_1
purchè “sempre preventivamente concordate e documentate” e che, invece, quanto alle spese scolastiche di cui l'opposta aveva chiesto il rimborso, la medesima non aveva fornito alcuna prova di aver consultato l'ex coniuge e di averne ottenuto il consenso per l'iscrizione alle scuole private poi frequentate dal figlio;
inoltre, le sue condizioni economiche sarebbero state incompatibili con la spesa in oggetto, avendo subito un netto peggioramento, a seguito del suo pensionamento, risalente al 2012; l'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza del credito vantato da con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
Controparte_1
l'appellata si è costituita con memoria depositata il 16.2.2024, contestando il fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto;
in data 4.3.2024, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
sulle note depositate dalle parti per la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 10.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVAZIONE
E' pacifico tra le parti che, in forza della sentenza di divorzio n. 2297/14,
[...]
fosse tenuto a sostenere integralmente le spese straordinarie relative Parte_1
al figlio, ivi comprese quelle scolastiche, purchè “sempre preventivamente concordate e documentate”.
E' altresì rimasto incontestato l'ammontare delle spese sostenute da per la scuola privata frequentata da durante il liceo, Controparte_1 Per_1
presso la St. Stephen's School, nell'a.s. 2016/17 e poi presso la Marymount, fino all'a.s. 2019/20, per l'importo complessivo di € 67.874,50, mai rimborsatole dall'ex coniuge.
L'appellante, in primo luogo, ha dedotto l'irripetibilità di tale somma, non avendo fornito il proprio consenso all'iscrizione del figlio ai predetti istituti scolastici.
Al riguardo, giova, tuttavia, premettere che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di
4 vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata)” (Cass., Sez. 1, 25/05/2023, n. 14564).
Nel caso di specie, osserva la Corte che, benchè nella sentenza di divorzio si facesse espressamente riferimento ad un preventivo accordo tra le parti in ordine alle spese straordinarie relative al figlio, poste interamente a carico del padre, tale previsione deve considerarsi recessiva rispetto all'esigenza di soddisfare il preminente interesse del minore.
In particolare, si osserva che, verosimilmente per una scelta condivisa tra i coniugi, aveva già frequentato l'istituto Marymount per tutto il Per_1
percorso scolastico, dalle elementari e fino alla fine delle medie e che, pertanto, la scelta di una scuola privata anche per il liceo di matrice anglosassone, lungi dal potersi considerare imprevedibile, era, piuttosto, conforme ai principi educativi che avevano ispirato le valutazioni compiute al riguardo dai genitori fino ad allora.
A ciò si aggiunga che, nel corso del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, sentito dal Giudice all'udienza del 10.1.2019, ha dichiarato Per_1
che, dopo le scuole medie, la mamma avrebbe voluto iscriverlo ad un liceo classico pubblico, mentre il padre avrebbe voluto mandarlo a studiare all'estero; “una mediazione è stata trovata con questa scuola St. Stephen”; dopo il primo anno, durante in quale non si era ben inserito nell'ambiente scolastico, il ragazzo aveva scelto autonomamente, scontentando entrambi i genitori, di tornare al Marymount.
E' evidente, quindi, che la direttrice che condusse all'iscrizione del minore presso le scuole private, nella maggiore contrarietà della madre rispetto
5 all'apertura del padre -più propenso a mandarlo all'estero-, fu quella di trovare una soluzione di compromesso e di assecondare i desideri e le inclinazioni del minore, probabilmente già condizionate dall'aver frequentato una scuola privata, in lingua inglese, fino ad allora.
Tale scelta, quindi, deve ritenersi avvenuta nell'esclusivo interesse di Per_1
e, in quanto tale, è suscettibile di giustificare il relativo esborso economico da parte del padre anche, eventualmente, nonostante il suo dissenso.
Al riguardo, peraltro, il Collegio osserva che, dalla mail del 20.8.2015, inviata dal padre al figlio, risulta che l'appellante, all'epoca dell'iscrizione di Per_1
al liceo, era assolutamente propenso a mandare il figlio a studiare in un paese di lingua anglosassone e, viceversa, fortemente contrario alla scuola italiana - nella quale non riponeva alcuna fiducia-, con “un solo paracadute: St. TE”
(doc. 34 del fascicolo di parte opposta di primo grado).
Il tenore del documento dimostra, dunque, che l'appellante, non solo fosse pienamente a conoscenza della possibilità che il figlio venisse iscritto al St.
TE, ma, addirittura, che, scartata l'ipotesi di un college all'estero, tale scuola rappresentasse, a Roma, la soluzione migliore (o, addirittura l'unica) rispondente all'interesse del ragazzo.
Iniziato, poi, il liceo in Italia, in una scuola americana, la prosecuzione della scuola secondaria in altra scuola di analoga matrice e già in precedenza frequentata per le elementari e le medie (il Marymount), oltre ad essere stata un legittimo desiderio di , deve intendersi anche quasi una necessità, Per_1
non essendo verosimile che il ragazzo avrebbe potuto agevolmente continuare il suo percorso in una scuola pubblica italiana (alla quale, comunque, il padre si era dimostrato fortemente contrario), con un programma di studi completamente differente, inserendovisi solo al secondo anno delle superiori.
6 Né è condivisibile la testi sostenuta dall'appellante, secondo cui il peggioramento delle sue condizioni economiche avrebbe reso insostenibili le spese per la scuola privata frequentata dal figlio.
Viceversa, la sicura sostenibilità delle spese per la scuola privata, poste a carico del padre è dimostrata dal tenore della citata mail del 20.8.2015: in tale comunicazione, infatti, l'appellante, non solo si era dichiarato disponibile a sostenere le spese, evidentemente maggiori, di una “high school”, ma, addirittura, aveva contemplato la possibilità di trasferirsi temporaneamente presso la sede della scuola scelta per il figlio, per affiancarlo e sostenerlo, almeno in un primo periodo.
Inoltre, osserva la Corte che, con decreto n. 16688 del 27.6.2019, non impugnato, il Tribunale ha già respinto il ricorso proposto da , Parte_1
volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio per l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche.
All'epoca, pertanto, allorquando era giunto a concludere il penultimo Per_1
anno del liceo alla Marymount, deve ritenersi accertato che l'appellante disponesse delle risorse necessarie per sostenere il 100% delle spese scolastiche del figlio, come previsto nella sentenza di divorzio.
D'altro canto, ha ancorato tale (inverosimile) deterioramento Parte_1
delle proprie condizioni economiche al proprio pensionamento, avvenuto nel
2010 -o, come riportato in alcuni dei propri atti-, nel 2012, allorquando Per_1
già comunque frequentava la scuola (media) privata americana e ben prima che si dovesse scegliere a quale a scuola superiore iscriverlo, ovvero, addirittura, se mandarlo a studiare all'estero.
7 Né, peraltro, l'appellante ha allegato alcun peggioramento successivo delle proprie condizioni economiche.
In conclusione, deve ritenersi che, essendo l'appellante tenuto all'intero pagamento delle spese scolastiche del figlio, come stabilito nella sentenza di divorzio tra le parti le cui condizioni non sono state modificate, questi deve rimborsare ad l'intero importo dalla medesima anticipato Controparte_1
per l'istruzione del figlio.
L'impugnazione, quindi, è priva di fondamento.
Il tenore della decisione giustifica la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate ex art. 13 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma, n. 14110/23;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e
[...]
Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
8 Il Consigliere estensore
Carlotta Calvosa
La Presidente
Sofia Rotunno
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 8.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5681 dell'anno 2023 vertente tra:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Segato, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato in Roma, via della
Conciliazione, 44;
Appellante
e
1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sandra D'Amico, per mandato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Roma, via
Crescenzio, 43;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14110/23 del Tribunale di Roma, depositata il 3.10.2023.
Premesso che:
con decreto ingiuntivo n. 13775/20, il Tribunale di Roma ha ingiunto a
[...]
il pagamento di € 67.874,50, oltre spese ed accessori, in favore di Parte_1
a titolo di rimborso delle spese scolastiche sostenute per il Controparte_1
figlio, , iscritto, per l'a.s. 2016/17, presso il St. Stephen's School e per i Per_1
tre aa.ss. successivi, fino all'a.s. 2019/20, presso la Marymount International
School;
con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 10.11.2020,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo, per quel Parte_1
che rileva in questa sede, che le spese sostenute dall'opposta non sarebbero state debitamente previamente concordate tra le parti e che, in ogni caso, non avrebbe potuto sostenerle in ragione dell'avvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche;
2 si è costituita contestando il fondamento dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto;
con la sentenza n. 14110/23, il Tribunale ha sostanzialmente respinto l'opposizione ed ha condannato al pagamento delle spese di Parte_1
lite;
con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato il 3.6.2024,
ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo che, in Parte_1
virtù della sentenza di divorzio n. 2297/14, intervenuta tra le parti, questi si sarebbe fatto interamente carico delle spese straordinarie relative a , Per_1
purchè “sempre preventivamente concordate e documentate” e che, invece, quanto alle spese scolastiche di cui l'opposta aveva chiesto il rimborso, la medesima non aveva fornito alcuna prova di aver consultato l'ex coniuge e di averne ottenuto il consenso per l'iscrizione alle scuole private poi frequentate dal figlio;
inoltre, le sue condizioni economiche sarebbero state incompatibili con la spesa in oggetto, avendo subito un netto peggioramento, a seguito del suo pensionamento, risalente al 2012; l'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza del credito vantato da con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
Controparte_1
l'appellata si è costituita con memoria depositata il 16.2.2024, contestando il fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto;
in data 4.3.2024, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
sulle note depositate dalle parti per la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 10.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVAZIONE
E' pacifico tra le parti che, in forza della sentenza di divorzio n. 2297/14,
[...]
fosse tenuto a sostenere integralmente le spese straordinarie relative Parte_1
al figlio, ivi comprese quelle scolastiche, purchè “sempre preventivamente concordate e documentate”.
E' altresì rimasto incontestato l'ammontare delle spese sostenute da per la scuola privata frequentata da durante il liceo, Controparte_1 Per_1
presso la St. Stephen's School, nell'a.s. 2016/17 e poi presso la Marymount, fino all'a.s. 2019/20, per l'importo complessivo di € 67.874,50, mai rimborsatole dall'ex coniuge.
L'appellante, in primo luogo, ha dedotto l'irripetibilità di tale somma, non avendo fornito il proprio consenso all'iscrizione del figlio ai predetti istituti scolastici.
Al riguardo, giova, tuttavia, premettere che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di
4 vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata)” (Cass., Sez. 1, 25/05/2023, n. 14564).
Nel caso di specie, osserva la Corte che, benchè nella sentenza di divorzio si facesse espressamente riferimento ad un preventivo accordo tra le parti in ordine alle spese straordinarie relative al figlio, poste interamente a carico del padre, tale previsione deve considerarsi recessiva rispetto all'esigenza di soddisfare il preminente interesse del minore.
In particolare, si osserva che, verosimilmente per una scelta condivisa tra i coniugi, aveva già frequentato l'istituto Marymount per tutto il Per_1
percorso scolastico, dalle elementari e fino alla fine delle medie e che, pertanto, la scelta di una scuola privata anche per il liceo di matrice anglosassone, lungi dal potersi considerare imprevedibile, era, piuttosto, conforme ai principi educativi che avevano ispirato le valutazioni compiute al riguardo dai genitori fino ad allora.
A ciò si aggiunga che, nel corso del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, sentito dal Giudice all'udienza del 10.1.2019, ha dichiarato Per_1
che, dopo le scuole medie, la mamma avrebbe voluto iscriverlo ad un liceo classico pubblico, mentre il padre avrebbe voluto mandarlo a studiare all'estero; “una mediazione è stata trovata con questa scuola St. Stephen”; dopo il primo anno, durante in quale non si era ben inserito nell'ambiente scolastico, il ragazzo aveva scelto autonomamente, scontentando entrambi i genitori, di tornare al Marymount.
E' evidente, quindi, che la direttrice che condusse all'iscrizione del minore presso le scuole private, nella maggiore contrarietà della madre rispetto
5 all'apertura del padre -più propenso a mandarlo all'estero-, fu quella di trovare una soluzione di compromesso e di assecondare i desideri e le inclinazioni del minore, probabilmente già condizionate dall'aver frequentato una scuola privata, in lingua inglese, fino ad allora.
Tale scelta, quindi, deve ritenersi avvenuta nell'esclusivo interesse di Per_1
e, in quanto tale, è suscettibile di giustificare il relativo esborso economico da parte del padre anche, eventualmente, nonostante il suo dissenso.
Al riguardo, peraltro, il Collegio osserva che, dalla mail del 20.8.2015, inviata dal padre al figlio, risulta che l'appellante, all'epoca dell'iscrizione di Per_1
al liceo, era assolutamente propenso a mandare il figlio a studiare in un paese di lingua anglosassone e, viceversa, fortemente contrario alla scuola italiana - nella quale non riponeva alcuna fiducia-, con “un solo paracadute: St. TE”
(doc. 34 del fascicolo di parte opposta di primo grado).
Il tenore del documento dimostra, dunque, che l'appellante, non solo fosse pienamente a conoscenza della possibilità che il figlio venisse iscritto al St.
TE, ma, addirittura, che, scartata l'ipotesi di un college all'estero, tale scuola rappresentasse, a Roma, la soluzione migliore (o, addirittura l'unica) rispondente all'interesse del ragazzo.
Iniziato, poi, il liceo in Italia, in una scuola americana, la prosecuzione della scuola secondaria in altra scuola di analoga matrice e già in precedenza frequentata per le elementari e le medie (il Marymount), oltre ad essere stata un legittimo desiderio di , deve intendersi anche quasi una necessità, Per_1
non essendo verosimile che il ragazzo avrebbe potuto agevolmente continuare il suo percorso in una scuola pubblica italiana (alla quale, comunque, il padre si era dimostrato fortemente contrario), con un programma di studi completamente differente, inserendovisi solo al secondo anno delle superiori.
6 Né è condivisibile la testi sostenuta dall'appellante, secondo cui il peggioramento delle sue condizioni economiche avrebbe reso insostenibili le spese per la scuola privata frequentata dal figlio.
Viceversa, la sicura sostenibilità delle spese per la scuola privata, poste a carico del padre è dimostrata dal tenore della citata mail del 20.8.2015: in tale comunicazione, infatti, l'appellante, non solo si era dichiarato disponibile a sostenere le spese, evidentemente maggiori, di una “high school”, ma, addirittura, aveva contemplato la possibilità di trasferirsi temporaneamente presso la sede della scuola scelta per il figlio, per affiancarlo e sostenerlo, almeno in un primo periodo.
Inoltre, osserva la Corte che, con decreto n. 16688 del 27.6.2019, non impugnato, il Tribunale ha già respinto il ricorso proposto da , Parte_1
volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio per l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche.
All'epoca, pertanto, allorquando era giunto a concludere il penultimo Per_1
anno del liceo alla Marymount, deve ritenersi accertato che l'appellante disponesse delle risorse necessarie per sostenere il 100% delle spese scolastiche del figlio, come previsto nella sentenza di divorzio.
D'altro canto, ha ancorato tale (inverosimile) deterioramento Parte_1
delle proprie condizioni economiche al proprio pensionamento, avvenuto nel
2010 -o, come riportato in alcuni dei propri atti-, nel 2012, allorquando Per_1
già comunque frequentava la scuola (media) privata americana e ben prima che si dovesse scegliere a quale a scuola superiore iscriverlo, ovvero, addirittura, se mandarlo a studiare all'estero.
7 Né, peraltro, l'appellante ha allegato alcun peggioramento successivo delle proprie condizioni economiche.
In conclusione, deve ritenersi che, essendo l'appellante tenuto all'intero pagamento delle spese scolastiche del figlio, come stabilito nella sentenza di divorzio tra le parti le cui condizioni non sono state modificate, questi deve rimborsare ad l'intero importo dalla medesima anticipato Controparte_1
per l'istruzione del figlio.
L'impugnazione, quindi, è priva di fondamento.
Il tenore della decisione giustifica la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate ex art. 13 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma, n. 14110/23;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e
[...]
Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
8 Il Consigliere estensore
Carlotta Calvosa
La Presidente
Sofia Rotunno
9