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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2140/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , , ,
[...] CP_14 CP_15 Controparte_16 [...]
, , , , CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, , , , CP_21 CP_22 CP_23 Controparte_24 [...]
, , , , CP_25 CP_26 Controparte_27 CP_28
, , , Controparte_29 CP_30 CP_31 CP_32
, , , ,
[...] CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
, , , ,
[...] CP_37 Controparte_38 CP_39
, , , , CP_40 CP_41 CP_42 CP_43
, , Controparte_44 CP_45 CP_46 CP_47
, , , ,
[...] CP_48 CP_49 Controparte_50 [...]
, , , , CP_51 Controparte_52 CP_53 Controparte_54
, , , Controparte_55 Controparte_56 Controparte_57
1 , , , CP_58 CP_59 Controparte_60 CP_61
, , , ,
[...] CP_62 Controparte_63 Controparte_64 [...]
, , , CP_65 Controparte_66 CP_67 CP_68
, , ,
[...] Controparte_69 Controparte_70 Controparte_71
, , ,
[...] Controparte_72 CP_73 Controparte_74 [...]
, , , CP_75 Controparte_76 Controparte_77 CP_78
, , , ,
[...] CP_79 CP_80 Controparte_81 [...]
, , , , Controparte_82 Controparte_83 CP_84 CP_85
, , Controparte_86 Controparte_87 Controparte_88
, , , , CP_89 CP_90 CP_91 Controparte_92
, , , , CP_93 CP_94 Controparte_95 CP_96
, , , , CP_97 CP_22 CP_98 CP_99 CP_100 CP_101
, , , ,
[...] CP_102 Controparte_103 Controparte_104
, , CP_105 Controparte_106 Controparte_107
, , , Controparte_108 Controparte_109 Controparte_110
, , , , CP_111 CP_112 Controparte_113 CP_114
, , Controparte_115 CP_116 Controparte_117
, , , Controparte_118 Controparte_119 CP_120 CP_121
, , ,
[...] CP_122 Controparte_123 CP_124 CP_95
, , , Controparte_125 CP_126 CP_127 [...]
, , , CP_128 CP_129 CP_130 CP_131 CP_132
, , ,
[...] CP_133 Controparte_134 CP_135
, , , ,
[...] CP_136 CP_137 Controparte_138 CP_139
, , , ,
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, , , CP_143 CP_144 Controparte_145 CP_146
, , , ,
[...] Controparte_147 CP_148 CP_149 CP_150
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[...] CP_151 CP_152 Controparte_153 [...]
, CP_154 Controparte_155 CP_156 CP_157
, , ,
[...] Controparte_158 CP_159 CP_160
, , , Controparte_161 CP_162 Controparte_163 CP_164
, , , ,
[...] CP_165 Controparte_166 CP_167
, , , , CP_168 CP_169 CP_170 CP_171
, , , Controparte_172 CP_173 CP_174 [...]
, , , , CP_175 CP_176 CP_177 CP_178
2 , , , Controparte_179 CP_180 Controparte_181 CP_182
, , , Controparte_183 CP_184 Controparte_185 CP_186
, , , ,
[...] Controparte_187 CP_188 Controparte_189
, , , CP_190 CP_191 Controparte_192 CP_193
, , , ,
[...] Controparte_194 Controparte_195 CP_196
, , , CP_197 Controparte_198 CP_199 [...]
, , , CP_200 Controparte_201 CP_202 CP_203
, , , ,
[...] CP_204 CP_205 Controparte_206
, , , Controparte_207 Controparte_208 CP_209
, , , CP_210 Controparte_211 CP_212 CP_213
, , , ,
[...] CP_214 CP_215 Controparte_216
, , , , CP_217 CP_218 CP_219 CP_220 CP_221
, , , ,
[...] Controparte_222 CP_223 CP_224 CP_225
, , , ,
[...] Controparte_226 Controparte_227 CP_228 [...]
, , , , CP_229 Controparte_230 CP_231 CP_232 CP_233
, ,
[...] Controparte_234 Controparte_235 CP_236
, , , ,
[...] CP_237 Controparte_238 Controparte_239
, , , Controparte_240 CP_241 CP_242 CP_243
, , ,
[...] Controparte_244 Controparte_245 CP_246
, , , ,
[...] CP_247 CP_248 CP_249 [...]
, , , CP_250 Controparte_251 Controparte_252 CP_253
, , ,
[...] CP_254 CP_255 Controparte_256
, , , , CP_257 CP_258 CP_259 CP_260 CP_261
, , , ,
[...] CP_262 CP_263 CP_264 CP_265
, , ,
[...] CP_266 Controparte_267 CP_268
, , , ,
[...] CP_269 Controparte_270 CP_271
, , , Controparte_272 CP_273 CP_274 CP_275
, , ,
[...] CP_276 CP_277 CP_278 CP_86
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , rappresentati e difesi dal Parte_10 Parte_11 Parte_12 prof. avv. Marco Mocella e dall'avv. Alessandro Rizzo, come da procura in atti appellanti
E
3 in persona del legale rappresentante Controparte_279
p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Marazza, dall'avv. Domenico De Feo e dall'avv. Piermassimo Chirulli, come da procura in atti
E
in Controparte_280 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Stefano Bellomo, come da procura in atti
E
in persona del legale Controparte_281 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Stefano Bellomo, come da procura in atti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11006/2022, pubblicata il 18.2.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, e gli altri numerosi ricorrenti indicati Parte_1 in epigrafe, esponevano: di essere dipendenti di IA SA s.p.a. in amministrazione straordinaria, sospesi dal lavoro con decorrenza 15.10.2021, poiché posti in regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria, ad eccezione di , e Parte_11 Controparte_181 CP_12 assunte da;
che per più motivi e ragioni tra IA SA s.p.a. e la neo costituita CP_279 CP_279 era intervenuto un trasferimento d'azienda, o quanto meno di un ramo di essa denominato
“aviation”, rispetto al quale lamentavano la mancata continuazione dei loro rapporti di lavoro con la Co ET ON , ex art. 2112 c.c.
In via subordinata, chiedevano al giudice di dichiarare nulle le assunzioni nel frattempo effettuate Co da , anche perché poste in essere in violazione dei divieti di discriminazione.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: “2) Accertare e dichiarare che tra le società e CP_279
IA s.p.a. in a.s. e è stata posta in essere una cessione di azienda o di ramo di CP_281 azienda;
3) In ogni caso, dichiarare che alla fattispecie si deve applicare, per le ragioni viste innanzi, l'art.
2112 c.c., previa eventuale disapplicazione delle normative legali e contrattuali contrarie;
4) Conseguentemente dichiarare il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con con le medesime posizioni contrattuali da essi rivestite nelle società cedenti nonché il CP_279 diritto degli istanti alle garanzie previste dalla predetta norma ed in particolare dichiarare solidalmente responsabile la società per tutte le somme dovute dalla società IA in a.s. CP_279
4 e Cityliner s.p.a., comprese quelle per le quali i lavoratori sono stati ammessi al passivo dell'amministrazione straordinaria;
5) condannare quindi alla ricostituzione del rapporto di lavoro con i ricorrenti ed al CP_279 pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
6) In via gradata, ritenendo insussistente un trasferimento di azienda o comunque non ritenendo applicabile l'art. 2112 c.c, previa disapplicazione dell'art. 79 comma 5 del dl 17/03/2020, n.18 conv. Legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale per la C dichiarazione di incostituzionalità della norma, dichiarare nulle le assunzioni effettuate da in violazione della normativa di cui all'art. 19 d.lgs 175/2016;
7) In via gradata, dichiarare, anche con decreto di cui all'art. 38 primo comma d.lgs 198/2006, Co nulle le assunzioni effettuate da in violazione dei divieti di discriminazione innanzi evidenziati;
8) Condannare le convenute alle spese del giudizio con attribuzione”.
Si costituivano in giudizio sia che IA S.p.A. in Amministrazione straordinaria che, CP_279 sollevate alcune eccezioni, chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte. in Amministrazione straordinaria, convenuta in uno solo dei procedimenti, Controparte_281 rimaneva contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda principale proposta da , e;
rigettava la domanda Parte_11 Controparte_181 CP_12 principale proposta dagli altri ricorrenti;
dichiarava inammissibile la domanda subordinata proposta dagli altri ricorrenti;
compensava interamente le spese del giudizio.
In particolare, il Tribunale: a) dava atto dell'intervenuta assunzione delle ricorrenti , Pt_11
alle dipendenze di e della sottoscrizione da parte loro di una CP_181 CP_12 CP_279 conciliazione in sede protetta con la quale avevano rinunciato, tra le altre cose, all'applicazione nei confronti di dell'art. 2112 c.c.; b) rigettava le eccezioni preliminari sollevate da CP_279 [...]
CP_2
c) riteneva, per gli altri ricorrenti, infondata la domanda principale di accertamento del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con dal CP_279
15/10/2021, qualificando, sulla base della documentazione versata in atti, e con particolare riferimento alla decisione della Commissione Europea del 10.9.2021, l'operazione giuridico - economica intercorsa tra IA SA s.p.a. e come vendita separata di beni e non come CP_279 cessione/trasferimento di azienda, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.; d) riteneva inammissibile la domanda subordinata, con la quale si deduceva la violazione di norme e principi di Co rango costituzionale e comunitario in relazione al reclutamento del personale da parte di , trattandosi di una domanda ad esclusivo danno di terzi, non chiamati in giudizio, rispetto alla quale i ricorrenti erano privi di interesse.
5 Hanno proposto appello gli originari ricorrenti lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, quanto alla domanda principale, sia nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda proposta da , e , per il solo fatto che costoro hanno Parte_11 Controparte_181 CP_12 sottoscritto una conciliazione in sede protetta, senza motivare la ragione per la quale ha disatteso l'impugnazione della conciliazione, tempestivamente proposta, sia nella parte in cui ha applicato, alla luce del contenuto della Decisione della Commissione europea, e nella valutazione delle circostanze di fatto oggetto di causa, i principi della giurisprudenza anche comunitaria sulla qualificabilità del compendio ceduto quale azienda o ramo di azienda, nella parte in cui ha valorizzato circostanze fattuali invero inutilizzabili, e nella parte in cui ha omesso di valutare il compendio dei beni acquisiti dalla società ON, peraltro omettendo ogni accertamento istruttorio sul punto.
Hanno, inoltre, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata volta a ottenere la declaratoria di nullità delle assunzioni dei lavoratori Co effettuate da , per violazione della normativa di cui all'art. 19 D.lgs. n. 175/2016 e in violazione dei divieti di discriminazione.
Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_279
l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 434 c.p.c., nonché della nuova produzione documentale;
eccependo, altresì, l'improponibilità e/o inammissibilità delle domande formulate da
, ai sensi dell'art. 2112, secondo e terzo comma, c.c., avendo costei, in data 31.3.2023, CP_228 sottoscritto un verbale di conciliazione in sede protetta con il quale ha rinunciato ai pretesi diritti costituenti l'oggetto del petitum del presente ricorso;
nel merito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si sono costituite in giudizio in A.S. e Controparte_282 Controparte_281 in A.S. resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, argomentando sulla insussistenza di una fattispecie di cessione di azienda e sulla natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria alla quale era stata sottoposta IA SA.
All'udienza del 26.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un
6 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
1.1. Sempre in via preliminare, va dato atto che nel corso del giudizio sono intervenute le rinunce al diritto e all'azione dei seguenti appellanti: , Parte_3 Parte_5 CP_10
, , , Composto , ,
[...] Controparte_24 Controparte_29 CP_46 CP_37 CP_48
, , , , CP_51 CP_73 CP_90 CP_96 Controparte_107 CP_129
, , , CP_140 Controparte_145 CP_148 CP_151 CP_154 CP_160
[...] CP_165 Controparte_175 CP_184 Controparte_189 CP_199
, ,
[...] Controparte_200 CP_214 CP_215 CP_228 CP_240
, , , , ,
[...] Controparte_245 CP_247 CP_255 CP_260 Controparte_267
, . Controparte_275 CP_276 Parte_11
Nei rapporti tra tali parti e le società appellate la sentenza gravata deve essere, quindi, riformata nel senso della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.2. Va, infine, disattesa la richiesta, avanzata dalla parte appellante, di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza del 16.9.2025, nell'ambito di un procedimento analogo al presente giudizio, istanza giustificata dalla considerazione che, in buona sostanza, i quesiti sottoposti alla Corte di
Lussemburgo andrebbero a incidere e a dirimere le questioni fondamentali relative al thema decidendum anche del presente giudizio.
Osserva il Collegio sul punto che il giudice nazionale non di ultima istanza, quale è, nel caso di specie, la Corte di appello, non ha, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità confermato anche in epoca recente (Cass. Sez. L, ordinanza n. 21635/2006, conf. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 11815/2025), l'obbligo bensì soltanto la facoltà di sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente ed avente ad oggetto una controversia la cui soluzione dipende dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria.
Nella fattispecie in oggetto non si ritiene vi sia spazio per l'esercizio di tale facoltà alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, che, come si dirà in seguito, ha tenuto conto sia delle norme dell'ordinamento dell'Unione sia degli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, non sollevando, non a caso, qualsivoglia questione pregiudiziale pur trattandosi di giudice di ultima istanza. A giudizio di questa Corte le plurime pronunce della Corte di cassazione aventi ad oggetto analoghe vicende di cessione di azienda/ramo di azienda che hanno coinvolto le società che hanno
7 gestito il servizio pubblico di trasporto aereo (cfr. ex multiis Cass. n. 10414/2020, Cass. n.
19446/2023, Cass. n. 12596/2024), e i precedenti di merito aventi ad oggetto la medesima vicenda della cessione del lotto c.d. aviation, forniscono un quadro normativo ed interpretativo compiuto, chiaro e consolidato, che consente di giungere alla definizione del giudizio senza attendere oltre, attesi l'oggetto della controversia e la data di iscrizione al ruolo, e considerato anche il rinvio già disposto, con conseguente prolungamento dei tempi di definizione del giudizio, in attesa della conclusione del giudizio dinanzi la Corte Costituzionale.
L'ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto interpretativo (quella della natura conservativa della procedura) che questa Corte non condivide e che postula l'applicabilità al presente giudizio dell'art. 1, comma 1 bis, D.L. n. 4/2004, questione invece radicalmente esclusa dalla Corte costituzionale. I dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione prospettati dal
Tribunale di Roma non sussistono, ove, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo, si parta da un diverso angolo prospettico.
2. Nel merito, l'appello è infondato, condividendo il Collegio le motivazioni contenute in analoghi precedenti di questa Corte territoriale (sentenze n. 2934/2025, n. 2936/2025, n. 2943/2025), motivi cui si intende dare continuità e che si richiamano – per quanto di ragione – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2.1. Vanno, in primo luogo, esaminati i motivi di appello diretti a censurare la gravata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda principale di accertamento del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con dal 15.10.2021. CP_279
Ritiene la Corte che, ai fini della valutazione di infondatezza delle pur articolate argomentazioni del gravame, sia sufficiente richiamare la corposa motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, sopravvenuta in corso di causa, assumendo rilievo assorbente - rispetto alle questioni articolate dal motivo di gravame - la questione di diritto dell'applicabilità nel caso che occupa dell'art. 56, comma 3 bis, D.lgs. n. 270/1999 alla stregua di quanto affermato dal Giudice delle
Leggi nella richiamata pronuncia.
La Corte costituzionale, in primo luogo, ha analizzato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 131 del 2023 nel modo che segue:
a) quanto alla rilevanza della questione: i) il giudice rimettente riferiva di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di IA, società in amministrazione straordinaria, che hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto aviation, operata nell'ambito della procedura a favore di Co
, come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società ON senza
8 soluzione di continuità; ii) ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti è idoneo a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo;
iii) a diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica tra cedente e ON, poiché tale decisione, adottata ex ante, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato;
iv) il Tribunale esclude anche l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 c.c., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura, poiché, nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori;
v) senza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuità di sorta, con la società ON del ramo di azienda;
b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione: i) la norma in esame, dietro le parvenze dell'interpretazione autentica, si configurerebbe come innovativa, prefiggendosi di condizionare l'esito dei giudizi in corso: tale finalità traspare dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. alla cessione di Co beni da IA a , e, in particolare, il sopravvenire di pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società ON;
ii) il legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale;
iii) a distanza di
«moltissimi anni» dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della Commissione europea, che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario;
iv) l'incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere
«ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica», implicherebbe la lesione di molteplici principi e valori costituzionali, ossia «giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro».
La Consulta, quindi, ha riportato il quadro normativo in cui si collocano le censure del giudice a quo, rilevando quanto segue.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c. Tale regolamentazione appresta un apparato di garanzie,
9 configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.).
La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE.
Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, mentre all'art. 5, paragrafo 1, sancisce l'inapplicabilità di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)».
Dunque, la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n.
428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, D.lgs. n.
276/2003. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
10 provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Le questioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale si intersecano, inoltre, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07), che aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428 del 1990, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, affermando che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende «ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23» e neppure si trova «sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo» (punto 39); per contro, l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, «priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23» (punto 45).
Il legislatore è intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata con l'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-bis, destinato a regolare il trasferimento delle aziende «a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera
c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»: in tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo» (così l'alinea di detto comma 4-bis).
11 Quindi, l'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha inserito le lettere b-bis) e b-ter) nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e ha così aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende «per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo» e «per le quali vi sia stata
l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti».
Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del
1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2009, come convertito, che dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante».
Emerge nitidamente la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma
4-bis, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 c.c.: in quest'ambito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).
In definitiva, afferma la Corte costituzionale, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività
d'impresa, nozioni che devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata. Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato: - con la sentenza CGUE, sentenza 7 febbraio
1985, causa C-135/83, che la direttiva 77/187/CEE non impone «agli Stati membri Parte_13
l'obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente»; - con la sentenza
CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, che una procedura ha Parte_14 come finalità la continuazione dell'attività dell'impresa, quando «mira a salvaguardare
l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla
12 liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa C-126/16,
Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, che per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata;
- con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging, che la procedura non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata: anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire «il rischio che
l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato».
Dunque, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'ambito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.
Il decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, introducendo le seguenti innovazioni:
i) la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende «a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta
l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»; si conferma «il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro», che già la giurisprudenza di legittimità aveva individuato come nucleo intangibile di tutela, e si ribadisce che le garanzie dell'art. 2112 c.c. trovano applicazione «per
13 quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
ii) viene modificato anche il comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario nell'ipotesi del trasferimento di «imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»: nel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l'occupazione, è consentito disporre l'inapplicabilità delle garanzie previste dall'art. 2112, primo, terzo e quarto comma, c.c., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal già richiamato art. 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 ed è fatta salva, inoltre, la facoltà di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro;
iii) vengono aggiunti i commi 5- bis e 5-ter all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, che riservano una regolamentazione autonoma all'amministrazione straordinaria, dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5: il nuovo art. 47, comma 5-ter, nella fattispecie del trasferimento riguardante «imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata», conferma l'inapplicabilità delle tutele dell'art. 2112 cod. civ. ai «lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente», quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, mentre restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall'accordo.
Il decreto legislativo n. 136/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14) ha soppresso il richiamo all'amministrazione straordinaria nell'art. 47, comma 4-bis, lettera c), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell'attività, ed ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990, che statuisce che al trasferimento delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria si applica
«la disciplina speciale di riferimento».
Sottolinea il Giudice delle Leggi che anche in queste tappe più recenti della vicenda normativa, trova conferma (e si staglia in modo sempre più netto) la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, oggi regolata dal D.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro.
14 Esigenze declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio
2004, n. 39).
In particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2- ter, del D.L. n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge
28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 347 del 2003) e al cessionario una specifica facoltà: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono «concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami
d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario». In linea generale, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con più di duecento dipendenti, e persegue «finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1 del D.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue disparate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo, mentre all'autorità amministrativa spetta la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. Tali alternative prevedono, in primo luogo, la «cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”)» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto- legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28); in secondo luogo, la «ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”)»
15 (art. 27, comma 2, lettera b); in terzo luogo, per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)» (art. 27, comma 2, lettera b-bis). Il contenuto del programma è poi definito dall'art. 56 del D.lgs. n. 270 del 1999, che stabilisce che esso deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1), ed è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione, perché nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori»
(comma 2), mentre nell'altro dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle
«modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato» (comma 3).
Sulla scorta delle plurime e strutturate argomentazioni ricostruttive del sistema, si muove la Corte costituzionale per esaminare l'art. 56, comma 3 bis, D.lgs. n. 270/1999, previsione aggiunta dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.
2. La disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 della medesima norma e realizzate «in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti.
Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile».
Rileva, in primo luogo, la Consulta che, come affermato anche dal giudice rimettente, l'art. 56, comma 3-bis si attaglia alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa: inoltre, tale disciplina presenta innegabili
16 caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal D.L. n. 135 del 2009, in quanto mentre l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha come tratto qualificante l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 56, comma 3- bis, del D.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio: pur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo spazio applicativo.
Dunque, con il Codice dell'Impresa, che ha ridisegnato l'art. 47, non vi è stata una implicita abrogazione dell'art. 56, comma 3 bis, che è stato introdotto nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell'amministrazione straordinaria: la perdurante vigenza della normativa in esame è confermata dalla stessa disposizione censurata nell'odierno giudizio, che è intervenuta a novellare l'art. 56 del D.lgs. n. 270 del 1999, e dal D.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all'amministrazione straordinaria nel contesto dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e ha sancito l'applicabilità della normativa speciale sull'amministrazione straordinaria, che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del D.lgs. n. 270 del 1999. Consapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell'azienda inattiva, già disciplinata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, non esaurisce il più ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell'attività
d'impresa ma sempre in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.
Il giudice a quo, prosegue la Corte costituzionale, ha tuttavia escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 56, comma 3 bis, poiché ha attribuito carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto aviation ed ha qualificato tale cessione come trasferimento di ramo di azienda, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di IA abbia una «natura solo formalmente liquidatoria», con la conseguenza che alla prosecuzione dell'attività d'impresa si affiancherebbe la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro.
In particolare, afferma il Tribunale che: - la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a «massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori», e assume, invece, carattere conservativo quando «miri a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie»; - la finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella
«disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore», dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettere a), e b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999; -
17 con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di IA, nel trasferimento dei rami handling e manutenzione, pur correlato ai medesimi programmi di cessione in attuazione dei quali si è avuto il trasferimento del compendio aviation, sono state riconosciute le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. ed è stata pertanto esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie;
- la cessione del compendio aviation, d'altra parte, è avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale «in piena attività produttiva», depurato di tutte le poste passive,
e che un'operazione così congegnata «abbia comunque salvaguardato i creditori da future e più ingenti perdite di valore».
Diversamente, la Corte costituzionale afferma che l'art. 56, comma 3-bis, del D.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie.
Atteso che è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, è al contenuto dei piani predisposti dai commissari che occorre avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria.
In primo luogo, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma
2, lettera b-bis), del D.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro: in tal caso, il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti, e non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare.
Dunque, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione. Inoltre, nel caso di specie la finalità liquidatoria si apprezza, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali: i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato
18 esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente, articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione;
il programma relativo al perimetro aviation è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma
2, lettera b-bis), del D.lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.
Evidenzia, ancora, la Consulta che la finalità liquidatoria del programma di cessione del lotto aviation trova puntuale e decisiva rispondenza anche nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari. E difatti:
i) l'art. 79, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato «la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta», destinata a esercitare l'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci ed ha subordinato l'esercizio delle attività di trasporto aereo alle valutazioni della Commissione europea;
ii) l'art. 79, comma 4, D.L. n. 18/2020 ha demandato a un «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società», il compito di definire
«l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società»;
iii) l'art. 79, comma 4-bis, ha autorizzato la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che dev'essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev'essere integrato e modificato;
iv) con decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla Corte dei conti e dall'Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la società per azioni denominata , Controparte_279 destinata all'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della società (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d'amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4);
v) nelle more della decisione della Commissione europea, l'art. 11-quater, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa « e Controparte_283
l' in amministrazione straordinaria»; Controparte_281
19 vi) in seguito alla decisione della Commissione europea, l'IA in amministrazione straordinaria e l' in amministrazione straordinaria «provvedono, anche mediante trattativa Controparte_281 privata» a trasferire alla società costituita ai sensi del citato art. 79 del D.L. n. 18 del 2020, come convertito, i «complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo» (art. 11-quater, comma 3); ai commissari straordinari spetta la facoltà di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche «distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» e di modificare il programma, con la «cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della
Commissione europea» (art. 11-quater, comma 4); l'art. 11-quater, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima società costituita ai sensi dell'art. 79 del D.L. n. 18 del 2020, come convertito, «di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea» (terzo periodo), disponendo che, a seguito «della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente» siano «restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del
18 gennaio 1993» (quarto periodo); vii) l'art. 11 quater, comma 8, D.L. n. 73/2021 stabilisce che, intervenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: una volta che sia perfezionata l'integrale cessione di tutti i complessi aziendali, è revocata con decreto l'attività d'impresa dell'IA in amministrazione straordinaria e dell' in amministrazione straordinaria e, a far data da tale revoca, la Controparte_281 procedura prosegue con finalità liquidatoria (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo), dando così compimento a quel piano di dismissione già delineato nei programmi dei commissari;
quanto ai proventi, «al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria», essi «sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea» (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo); viii) analoghe previsioni detta l'art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che reca la rubrica «Completamento dell'attività liquidatoria dell'IA» e
20 regola, per un verso, gli effetti dell'esecuzione dei programmi di cessione (comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria dopo la revoca dell'attività d'impresa dell'IA (comma 2); Co ix) in questo quadro normativo, il 24/08/2021 ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto del lotto aviation e l'offerta è stata accettata dall'amministrazione straordinaria di IA: le Co consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una comunicazione trasmessa da ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l'8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990; la Commissione europea, con la già citata decisione 2021/6665, ha affermato che il trasferimento degli asset di Co IA a non determina continuità economica tra le due società e che l'apporto di capitale in Co
non configura aiuto di Stato;
i commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al
Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma 2021), anche con riferimento al perimetro aviation;
x) su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l'art. 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di IA, società in amministrazione straordinaria, e e, al fine di agevolarne la ricollocazione e il reimpiego, ha Controparte_281 prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle società del gruppo
IA.
Conclude, quindi la Corte Costituzionale, che il carattere liquidatorio della procedura si evince: a) dall'art. 11 quater D.L. n. 73/2021, che privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell'impresa; b) dall'art. 31 del D.L. n. 48 del 2023, come convertito, che menziona ex professo il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell'attività da parte dell'impresa in amministrazione straordinaria;
c) dalle misure di sostegno, introdotte dal D.L. n. 104 del 2023, come convertito, che sono correlate a una liquidazione, che è all'origine della necessità di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele più incisive. La Corte costituzionale richiama, altresì, la preponderante giurisprudenza di merito (già menzionata sopra), che, pronunciandosi in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (ex multis Corte di appello di
Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437,
21 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e 15 maggio 2024, n. 426): nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d'appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Osserva, inoltre, la Consulta che i dati desumibili sia dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, sia dal concreto contenuto dei programmi stessi, sia dalla regolamentazione che li ha via via definiti, non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario.
Difatti: il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea;
l'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura, poiché guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario;
non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano;
il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
Conclude la Corte costituzionale, che l'atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, individua nell'art. 56, comma 3-bis, del D.lgs. n. 270/1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata: come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella oggetto di causa alla luce delle previsioni del D.lgs. n. 270/1999 (Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del D.L. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie.
I plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999: diversamente, la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, attrae la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56,
22 comma 3-bis. Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.
In definitiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. n. 131/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 169/2023, è stata dichiarata inammissibile, poiché l'art. 56, comma 3- bis, D.lgs. n. 270/1999 trova applicazione nel giudizio a prescindere dalla disposizione censurata, che non rileva ai fini della decisione.
Le argomentazioni della pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025 sopra riportate esimono il
Collegio dalla valutazione di tutti i profili che vengono affrontati dagli articolati motivi di gravame, da ritenersi assorbiti dall'affermata natura liquidatoria della procedura di Amministrazione straordinaria che ha interessato IA SA s.p.a. e dalla conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 56, comma 3 bis, D.lgs. n. 270/1999: norma che, come sopra diffusamente analizzato, prevede che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo
27, comma 2, lettere a) e b-bis) (ossia di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.
L'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale alla fattispecie oggetto del giudizio porta alla reiezione dell'appello, indipendentemente da ogni ulteriore accertamento in fatto e, in particolare, indipendentemente dalla condivisione o meno dell'affermazione della sentenza appellata circa la qualificazione dell'operazione economica in esame quale vendita di singoli beni.
Detta operazione economica, ossia in sintesi il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di
IA ad del c.d. lotto aviation, si connota per una finalità ed una natura liquidatoria, CP_279 tale da rendere in ogni caso inapplicabile l'art. 2112 c.c. e le garanzie che esso prevede per i lavoratori interessati.
In ogni caso, va sottolineato, che appare esente da qualsivoglia ipotizzabile censura il percorso argomentativo del primo giudice laddove ha qualificato l'operazione intervenuta tra IA SA e Co
come vendita separata di beni e non anche come cessione/trasferimento di ramo di azienda alla stregua del quadro fattuale emerso dalla decisione della Commissione Europea del 10/09/2021, adottata all'esito del procedimento ex art. 79, comma 4 bis, D.L. n. 18/2020, secondo cui “l'oggetto
23 Co del trasferimento riguarda solo un ambito di beni e di rotte ridotto rispetto a quelli detenuti da
IA e utilizzati da quest'ultima nell'ambito delle sue attività”.
La Suprema Corte, difatti, ha già avuto modo di confermare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19446 del
10/07/2023 avente ad oggetto la vicenda della “cessione” conforme Cass. Controparte_284
Sezione L, Sentenza n. 12596 del 08/05/2024) la correttezza della pronuncia di merito che aveva escluso la presenza dei requisiti per configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c. fondando il proprio accertamento sulla “assenza di continuità economica tra CP_285
e la come risultante, tra l'altro, dagli elementi specificamente valorizzati nella decisione Pt_15 della Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di Stato”, affermando che l'analisi atomistica dei singoli elementi indiziari proposta in sede di ricorso non poteva ritenersi “idonea a scalfire la complessiva valutazione eseguita dalla Corte di merito e che si fonda, …, sul richiamo per relationem alla dettagliata ricostruzione della vicenda traslativa tra le due società operata dalla Commissione e dai giudici Europei ed alla valutazione espressa in quella sede nel senso della mancanza di continuità aziendale”.
La stessa Corte di appello di Roma, nel pronunciarsi in merito alla medesima vicenda (cfr. ex multis sentenza n. 1430/2018, sentenza n. 3523/2021 e altre), ha invero già sostenuto che la Commissione
Europea, con la decisione del 12/11/2008, aveva, nell'analizzare l'operazione posta in essere, Parte risposto “sulla base del quadro specifico inerente la posizione dei lavoratori e cioè che intendeva assumere solo il personale indispensabile per la propria attività, che non vi sarebbe stato alcun trasferimento automatico di personale, che il personale IA non avrebbe potuto vantare alcun diritto all'assunzione e che la Direttiva Cee 2001/23 non avrebbe trovato applicazione”: dunque, la Corte ha ritenuto che “le circostanze di fatto evidenziate nella decisione non afferiscono all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e delle bande orarie e non avrebbe rilevato i servizi Parte a terra, e che l'acquisizione di alcuni beni di alcuni beni di IA da parte di sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano industriale”, evidenziando altresì che “secondo il giudice di legittimità le decisioni della Commissione dell'Unione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto “jus superveniens” incidente sul rapporto controverso (Cass. sez.
5- Ord. n. 1325/2018; Cass. S.L. n. 10191/2017 e
Cass. n. 15354/2014)”. Conforta la decisione oggi assunta da questo Collegio anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Corte di appello di Milano sentenze nn. 426/2024,
24 437/2024, 438/2024, 439/2024, 460/2024, 461/2024, 462/2024, 463/2024, 483/2024, 547/2024,
549/2024, 550/2024 e numerose altre) formatosi in ordine alla medesima vicenda traslativa
(cessione del lotto aviation) oggetto del presente giudizio, e (per quanto qui di maggiore interesse) alla stregua del quale: a) la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non può essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione;
b) l'art. 56, comma 3 bis, D.lgs. n.
270/1999 non può ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009 e deve qualificarsi come norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47; c) in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente, quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda, l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c., e ciò al fine di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro;
d) l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56, comma 3 bis, cit. non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale, fermo restando che, nel caso di specie, la mancanza di un accordo sindacale appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “Marzano”, laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario;
e) nella fattispecie in esame, la procedura di amministrazione straordinaria ha avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, che emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari, dai quali si evince che la procedura, pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto un servizio pubblico essenziale che, per sua natura, non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali: la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale;
difatti, attraverso la liquidazione, IA SA ha inteso passare definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio
25 pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale;
f) la disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente, posto che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale.
Per tutto quanto sin qui esposto, i motivi di gravame in esame debbono essere respinti, muovendo essi dal presupposto, qui contraddetto, della finalità conservativa dell'operazione in esame.
3. E' infondato anche l'ulteriore motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata volta ad Co ottenere la declaratoria di nullità delle assunzioni dei lavoratori effettuate da , per violazione della normativa di cui all'art. 19 D.lgs. n. 175/2016 e in violazione dei divieti di discriminazione.
Si osserva che la domanda si fonda sul principio secondo cui le società a totale partecipazione pubblica debbono procedere al reclutamento di personale tramite procedure concorsuali selettive pubbliche, attuate sulla base di criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità, ai sensi dell'art. 19
D.lgs. n. 175/2016, norma che prevede, al comma 2, che le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, il comma 5 dell'art. 79 D.L. n. 18/2020 ha previsto che nei confronti di "non si applicano le disposizioni previste dal decreto CP_279
Con legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, con la conseguenza che legittimamente ha avviato un piano di reclutamento del personale a condizioni di mercato.
Si consideri, inoltre, che ha comunque ritenuto di condividere dei criteri di valutazione CP_279
Con con le organizzazioni sindacali: come dimostra il verbale di accordo sottoscritto tra e le organizzazioni sindacali in data 02/12/2021, è stato approntato un piano assunzionale che copre il periodo 2021-2025 e dal quale nessuno è stato escluso, con la sola eccezione, prevista dall'accordo citato, dei lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici entro il 2025, in quanto già adeguatamente tutelati dagli ammortizzatori sociali attivati per i dipendenti di IA S.A.I. s.p.a. in amministrazione straordinaria, e di coloro che non sono in possesso delle certificazioni abilitanti a ricoprire le posizioni bandite. Pertanto, il piano di reclutamento in questione non mostra alcun elemento che possa in qualche modo discriminare uomini o donne, ovvero donne in gravidanza o in maternità, oppure ancora care givers o persone portatrici di disabilità, né tantomeno può ritenersi Con che avrebbe ridotto il cosiddetto indice di femminilità posto che, come visto, l'unico requisito
26 di accesso è il possesso della certificazione necessaria per rendere la prestazione richiesta e che comunque la selezione non è stata ancora portata a termine.
Non vi è dubbio, quindi, che, alla stregua dell'art. 79, comma 5, D.L. n. 18/2020, non CP_279 fosse tenuta allo svolgimento di procedure di assunzione del personale di tipo concorsuale ovvero ad evidenza pubblica. E non vale dubitare della legittimità costituzionale della predetta disposizione tenuto conto delle deroghe che lo stesso art. 97, comma 4, Cost. consente, deroga nella specie determinata dal noto contesto emergenziale pandemico e della necessità di assicurare in detto contesto il servizio pubblico di trasporto aereo.
Inoltre, non è decisivo il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2023, per cui deve
“escludersi che l'art. 79 co.5 D.L. 18/2020, statuendo la non applicabilità del predetto D.lgs. n.
175/2016, precluda l'operatività anche dell'art. 2 bis D.lgs. n. 33/2013”, perché quest'ultimo va a regolare una diversa materia (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), e l'invocato principio è stato affermato in diversa fattispecie (l'esclusione della
“sussistenza di un diritto delle società a controllo pubblico alla completa e totale segretezza dei propri atti”). Anzi, il Consiglio di Stato, con la richiamata pronuncia, conferma chiaramente che, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 79, comma 5, cit., le norme di cui al D.lgs. n. 175/2016 in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego non si applicano nei riguardi di
[...]
CP_2
Con Quanto al paventato ulteriore profilo di illegittimità delle procedure selettive del personale di , ossia la discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25, 26 D.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 1, 3 D.lgs. n. 216/2003, ribadisce la Corte che, come già sopra esposto, il piano di Con assunzione, varato da anche nell'ambito di un confronto con le organizzazioni sindacali, in realtà non prevedeva alcun criterio discriminatorio in danno dei lavoratori provenienti da IA
SA.
A ciò si aggiungano le considerazioni svolte sulla medesima questione dalla Corte di appello di
Milano nell'ambito di una pronuncia (sentenza n. 556/2024) da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: “Il Collegio concorda con il giudice di prime cure nel ritenere carente, già sotto il profilo allegatorio, la prospettazione in ordine all'asserito carattere Co discriminatorio delle modalità di reclutamento del personale assunto da . In primo luogo non è precisamente indicato quali, tra i fattori di discriminazione tipizzati dalla normativa in materia, vizino – e in che forma - il reclutamento in parola, né si chiarisce quali tra i lavoratori appellanti siano stati pregiudicati e in ragione dell'appartenenza a quale gruppo sociale: nel ricorso introduttivo del giudizio si menziona una pluralità di fattori di rischio (genere, età, disabilità), ma
27 manca una chiara ricostruzione degli effetti pregiudizievoli che le contestate modalità di reclutamento avrebbero prodotto in danno dei soggetti portatori di uno o più di tali fattori, né si chiarisce come ciò si sia concretamente riverberato sugli odierni appellanti. Inoltre, gli appellanti non hanno fornito “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori”, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. Le cifre enumerate nel ricorso introduttivo in ordine all'asserito divario tra le quote di personale appartenente alle categorie a rischio presso Co IA SA e presso sono prive di qualsiasi riscontro oggettivo: si tratta di mere asserzioni di parte, contestate dalla controparte e non suffragate da alcun effettivo dato di carattere statistico, che in tanto può definirsi tale ed assumere rilevanza agli effetti della norma richiamata in quanto sia fondato su elementi certi e concretamente verificabili. Attese le lacune evidenziate nel quadro assertivo e probatorio, non può operare la parziale inversione dell'onere della prova prevista dal richiamato art. 28, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 e le deduzioni circa il carattere discriminatorio del reclutamento devono ritenersi indimostrate …”.
4. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere respinto.
5. La complessità della vicenda e la particolarità della vicenda sostanziale e processuale, nel contesto della quale è sopravvenuta – nel corso del giudizio di appello – la pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite del grado.
Deve infine darsi atto della sussistenza in capo agli appellanti delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del grado;
- dà atto che per gli appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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