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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/07/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3001/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'13.06.2025 senza termini
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
,elettivamente domiciliato in Venosa alla via Giacomo Di Chirico N 26 presso e nello studio dell'Avv Emanuele Brunetti dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto
ATTORE
CONTRO
Con
già con sede in Potenza alla via Manhes Controparte_1
N 33 in persona del suo legale rappresentante p.t. ed Amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv Marilena Galgano nella qualità di Avvocato responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente giusta procura ad lites per Notaio del 07.05.99 Rep N 42634, e con la Persona_1
stessa elettivamente domiciliata ,ai fini del presente atto, presso la sede dell' nonché Pt_2
delibera autorizzante. CONVENUTO
CONTRO
residente in [...] Controparte_3
OGGETTO: Responsabilità ex art 2049
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO E DIRITO
Preliminarmente si deve osservare che parte attrice in data 13.06.2025 in verbale di udienza dichiara di rinunciare alla domanda.. . Alla rinuncia di parte attrice ,non è corrisposta la rinuncia delle altre parti costituite, nello specifico l' a mezzo del suo Procuratore costituito CP_4
chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva ,ritenendosi estraneo all'evento per cui è causa L'altra .parte convenuta ,dal canto suo chiede condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Attenendoci ai fatti ,in data 14.01.2020 il Sig ,parte attrice nel presente giudizio, mentre Pt_1
usciva dall'abitazione della madre sita in Venosa alla via Aldo Moro N 20,inciampava per una buca non visibile sulla rampa dei disabili posta al servizio del condominio dell' di Potenza CP_4
cadendo contro un cancello di ferro posizionato ,sostiene sempre parte attrice, abusivamente dalla Sig. assegnataria dell'alloggio sito al piano terra del civico N 10 Controparte_3
subalterno 3 sul marciapiede adiacente il fabbricato condominiale.
Il Giorno dopo detto evento ,parte attrice si reca presso il Pronto Soccorso di Venosa
,avvertendo dolori alla spalla ,ove gli veniva diagnosticato trauma contusivo alla spalla ,riposo e eventuale visita fisiatrica.
Successivamente parte attrice si sottopone a risonanza magnetica con diagnosi “ flogosi dell'articolazione acromionclaveare ,uno sfumato edema algodistrofico nel punto di inserzione trochiteo nonché fenomeni degenerativi e algodistrofici della spongiosa ossea ,con alcuni geodi sottocorticali. Il condominio ove è accaduto l'evento per cui è causa sarebbe ( così sostiene parte attrice) di proprietà dell' di Potenza così come il marciapiede perimetrale sul quale insiste il cancello CP_4
di ferro.
Parte attrice invoca la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art 2051cc, responsabilità fondata sul solo rapporto di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso ,invocando l'obbligo del custode ,quale soggetto detentore del bene ,a custodirlo , a manutenderlo ,a vigilare in modo da evitare che possa arrecare danni a terzi., ritenendo ,quindi che sarebbe stato obbligo dell' CP_4
di Potenza rimuovere il cancello abusivamente posizionata in prospicenza dell'abitazione della
Sig. . In data 28.10.2020 si conclude negativamente il tentativo di negoziazione CP_3
assistita ,al quale non prende parte la Sig . . CP_3
Per le ragioni sopra esposte il Sig adice il Tribunale per veder accertata la CP_3
responsabilità dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore e della Sig Controparte_5
.Si costituisce l'Ater di Potenza a mezzo del suo Procuratore costituito ,il quale CP_3
preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente ,atteso che gli eventi per cui è causa sono ,circostanza non negata da alcuna delle parti, avvenuti in luoghi presumibilmente di proprietà del Comune di Venosa, attesa Convenzione del 20.10.2004 con la quale fu concessa all' di Potenza il diritto di superficie per la costruzione di alloggi popolari CP_4
,giusta visure catastali in atti.
Nel tanto dire, si sostiene la mancata proprietà dell'area di sedime interessata all'evento che ci occupa .Anche il marciapiede sul quale sarebbe stato montato il cancello di ferro, sostiene l'Ente presenta le caratteristiche del bene pubblico, stante l'asservimento dei luoghi ad un uso generale e pubblico da parte di una comunità indeterminata di soggetti (vedasi Cass
3075/06).Entrando nel merito del giudizio l'ente convenuto eccepisce la genericità della rappresentazione dei fatti e la non configurabilità del dettato dell'art 2051cc in capo all'Ater di
Potenza, sostenendo il caso fortuito come vero responsabile dell'evento , caso fortuito bastevole ad interrompere il nesso eziologico tra l'evento e la cosa Ancora si eccepisce la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 2043 cc atteso che la presenza di una buca è concretamente visibile e il pericolo concretamente prevedibile ed evitabile .Per le dette ragioni l'Ente di Potenza chiede al Tribunale in via principale il difetto di legittimazione passiva CP_4
dell'ente ,nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata e non provata chiedendo in via del tutto gradata di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune di Venosa.. Si costituisce la Sig a mezzo del suo Procuratore costituito eccependo Controparte_6
anch'essa il difetto di legittimazione passiva sostenendo che il cancello di ferro non sia stato posizionato dalla Sig in quanto di proprietà dell' di Potenza, eccependo CP_3 CP_4
ulteriormente il comportamento negligente del Sig che ,tra le altre cose , bene Pt_1
conosceva il luoghi per cui è causa atteso che nel medesimo condominio abita la di lui madre.
Anche la Sig eccepisce la non applicabilità dell'invocato art 2051cc atteso che CP_3
sostiene di non aver mai posizionato il cancello di ferro in quanto non di sua proprietà. e quindi di non essere tenuto ad alcun obbligo. Tanto detto il Procuratore della Sig chiede la CP_3
condanna alla spese per lite temeraria , il difetto di legittimazione passiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si era evidenziato che parte attrice ha in udienza rinunciato alla domanda, le parti costituite non hanno accettato la rinuncia , chiedendo al Tribunale una decisione nel merito L'Ente chiede la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva , l'altra parte CP_4
convenuta nella persona della sig la condanna alle spese . CP_3
La rinuncia alla domanda configura una dichiarazione di cessata materia del contendere, atteso che non avendo più parte attrice interesse alla prosecuzione del giudizio si elimina la ragione stessa del contendere. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese essa seguirà il principio della soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale di Potenza definitivamente pronunciando sulla rinuncia alla domanda così come formulata in udienza da parte attrice così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere e liquida in favore dei Procuratori costituiti delle parti convenute euro 1701,00 per ciascuno di essi oltre IVA e CPA come per legge se dovuti ,per il principio della soccombenza virtuale.
Così deciso in Potenza lì 21.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Bernardina Massari
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3001/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'13.06.2025 senza termini
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
,elettivamente domiciliato in Venosa alla via Giacomo Di Chirico N 26 presso e nello studio dell'Avv Emanuele Brunetti dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto
ATTORE
CONTRO
Con
già con sede in Potenza alla via Manhes Controparte_1
N 33 in persona del suo legale rappresentante p.t. ed Amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv Marilena Galgano nella qualità di Avvocato responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente giusta procura ad lites per Notaio del 07.05.99 Rep N 42634, e con la Persona_1
stessa elettivamente domiciliata ,ai fini del presente atto, presso la sede dell' nonché Pt_2
delibera autorizzante. CONVENUTO
CONTRO
residente in [...] Controparte_3
OGGETTO: Responsabilità ex art 2049
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO E DIRITO
Preliminarmente si deve osservare che parte attrice in data 13.06.2025 in verbale di udienza dichiara di rinunciare alla domanda.. . Alla rinuncia di parte attrice ,non è corrisposta la rinuncia delle altre parti costituite, nello specifico l' a mezzo del suo Procuratore costituito CP_4
chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva ,ritenendosi estraneo all'evento per cui è causa L'altra .parte convenuta ,dal canto suo chiede condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Attenendoci ai fatti ,in data 14.01.2020 il Sig ,parte attrice nel presente giudizio, mentre Pt_1
usciva dall'abitazione della madre sita in Venosa alla via Aldo Moro N 20,inciampava per una buca non visibile sulla rampa dei disabili posta al servizio del condominio dell' di Potenza CP_4
cadendo contro un cancello di ferro posizionato ,sostiene sempre parte attrice, abusivamente dalla Sig. assegnataria dell'alloggio sito al piano terra del civico N 10 Controparte_3
subalterno 3 sul marciapiede adiacente il fabbricato condominiale.
Il Giorno dopo detto evento ,parte attrice si reca presso il Pronto Soccorso di Venosa
,avvertendo dolori alla spalla ,ove gli veniva diagnosticato trauma contusivo alla spalla ,riposo e eventuale visita fisiatrica.
Successivamente parte attrice si sottopone a risonanza magnetica con diagnosi “ flogosi dell'articolazione acromionclaveare ,uno sfumato edema algodistrofico nel punto di inserzione trochiteo nonché fenomeni degenerativi e algodistrofici della spongiosa ossea ,con alcuni geodi sottocorticali. Il condominio ove è accaduto l'evento per cui è causa sarebbe ( così sostiene parte attrice) di proprietà dell' di Potenza così come il marciapiede perimetrale sul quale insiste il cancello CP_4
di ferro.
Parte attrice invoca la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art 2051cc, responsabilità fondata sul solo rapporto di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso ,invocando l'obbligo del custode ,quale soggetto detentore del bene ,a custodirlo , a manutenderlo ,a vigilare in modo da evitare che possa arrecare danni a terzi., ritenendo ,quindi che sarebbe stato obbligo dell' CP_4
di Potenza rimuovere il cancello abusivamente posizionata in prospicenza dell'abitazione della
Sig. . In data 28.10.2020 si conclude negativamente il tentativo di negoziazione CP_3
assistita ,al quale non prende parte la Sig . . CP_3
Per le ragioni sopra esposte il Sig adice il Tribunale per veder accertata la CP_3
responsabilità dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore e della Sig Controparte_5
.Si costituisce l'Ater di Potenza a mezzo del suo Procuratore costituito ,il quale CP_3
preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente ,atteso che gli eventi per cui è causa sono ,circostanza non negata da alcuna delle parti, avvenuti in luoghi presumibilmente di proprietà del Comune di Venosa, attesa Convenzione del 20.10.2004 con la quale fu concessa all' di Potenza il diritto di superficie per la costruzione di alloggi popolari CP_4
,giusta visure catastali in atti.
Nel tanto dire, si sostiene la mancata proprietà dell'area di sedime interessata all'evento che ci occupa .Anche il marciapiede sul quale sarebbe stato montato il cancello di ferro, sostiene l'Ente presenta le caratteristiche del bene pubblico, stante l'asservimento dei luoghi ad un uso generale e pubblico da parte di una comunità indeterminata di soggetti (vedasi Cass
3075/06).Entrando nel merito del giudizio l'ente convenuto eccepisce la genericità della rappresentazione dei fatti e la non configurabilità del dettato dell'art 2051cc in capo all'Ater di
Potenza, sostenendo il caso fortuito come vero responsabile dell'evento , caso fortuito bastevole ad interrompere il nesso eziologico tra l'evento e la cosa Ancora si eccepisce la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 2043 cc atteso che la presenza di una buca è concretamente visibile e il pericolo concretamente prevedibile ed evitabile .Per le dette ragioni l'Ente di Potenza chiede al Tribunale in via principale il difetto di legittimazione passiva CP_4
dell'ente ,nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata e non provata chiedendo in via del tutto gradata di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune di Venosa.. Si costituisce la Sig a mezzo del suo Procuratore costituito eccependo Controparte_6
anch'essa il difetto di legittimazione passiva sostenendo che il cancello di ferro non sia stato posizionato dalla Sig in quanto di proprietà dell' di Potenza, eccependo CP_3 CP_4
ulteriormente il comportamento negligente del Sig che ,tra le altre cose , bene Pt_1
conosceva il luoghi per cui è causa atteso che nel medesimo condominio abita la di lui madre.
Anche la Sig eccepisce la non applicabilità dell'invocato art 2051cc atteso che CP_3
sostiene di non aver mai posizionato il cancello di ferro in quanto non di sua proprietà. e quindi di non essere tenuto ad alcun obbligo. Tanto detto il Procuratore della Sig chiede la CP_3
condanna alla spese per lite temeraria , il difetto di legittimazione passiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si era evidenziato che parte attrice ha in udienza rinunciato alla domanda, le parti costituite non hanno accettato la rinuncia , chiedendo al Tribunale una decisione nel merito L'Ente chiede la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva , l'altra parte CP_4
convenuta nella persona della sig la condanna alle spese . CP_3
La rinuncia alla domanda configura una dichiarazione di cessata materia del contendere, atteso che non avendo più parte attrice interesse alla prosecuzione del giudizio si elimina la ragione stessa del contendere. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese essa seguirà il principio della soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale di Potenza definitivamente pronunciando sulla rinuncia alla domanda così come formulata in udienza da parte attrice così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere e liquida in favore dei Procuratori costituiti delle parti convenute euro 1701,00 per ciascuno di essi oltre IVA e CPA come per legge se dovuti ,per il principio della soccombenza virtuale.
Così deciso in Potenza lì 21.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Bernardina Massari