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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13173/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056616 CONTRIBUTO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056616 CONTRIBUTO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20271/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte impugnava l'intimazione di pagamento n. 202500056616, relativa a contributi consortili del CUB annualità 2020 e 2021, deducendo, quale unico motivo di ricorso, la mancanza del presupposto impositivo, non potendo il bene semplicemente essere incluso nel perimetro, ma dovendo lo stesso anche usufruire di qualche beneficio dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Costituendosi il CUB eccepiva l'inammissibilità ed improponibilità della domanda stante la regolare notifica delle ingiunzioni sottese n. 4591060320 e n. 4590086881 oltre ai precedenti atti indicati nelle ingiunzioni e segnatamente:
- quanto al contributo di bonifica per l'anno 2020, l'AVN n. 4562187270 notificato il 16.01.2021 per compiuta giacenza racc. n.61656064300-1 seguito da AVN n. 4560249927 seguito da INGIUNZIONE n.
4591060320 notificata il 30.11.2021 per compiuta giacenza racc. n. 68832786604-9 C.A.D. n.
62898821768-0 depositato in data 19.11.2021 seguito dalla COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMISISTRATIVO n. 00120230000618065000 notificato per irreperibilità il 11.07.2023;
- quanto al contributo di bonifica per l'anno 2021, l'AVN n. 4562155091 notificato il 12.11.2021 (notifica direttamente a mezzo posta alla contribuente) seguita da INGIUNZIONE n. 4590086881 notificata il
04.08.2022 (a mezzo ufficiale giudiziario al destinatario persona fisica).
Nel merito deduceva che si trattava di beni posti nel perimetro di contribuenza e cioè nel Comune di Giugliano in Campania censiti in Catasto al Foglio 86, p.lla 514, foglio incluso interamente nell'ambito territoriale del comprensorio consortile come si evince dalla TAV.
3.3 del piano di classifica;
argomentava in ordine all'irrilevanza del giudicato esterno invocato da controparte e comunque circa l'esistenza di sentenze sfavorevoli alla parte ricorrente. Inoltre, evidenziava che il Piano di classifica del Consorzio Generale di
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno è stato adottato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.33/
C del 28/11/2016 e depositato presso la sede dell'Ente per 30 giorni. Del deposito èstata data notizia ai sensi dell'art. 30, co.5, L.R. Campania n.4/2003 sul B.U.R.C. n. 14 del 20.02.2017, la suddetta Deliberazione, quindi, ha ricevuto il visto di legittimità della Regione Campania ai sensi dell'art. 30 co.2 L.R. n. 4/2003.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va rilevato come il CUB nel costituirsi in giudizio ha dimostrato la regolare notifica delle ingiunzioni richiamate dall'intimazione n. 202500056616 segnatamente la n. 4591060320 notificata il 30.11.2021 per compiuta giacenza racc. n. 68832786604-9 C.A.D. n. 62898821768-0 depositato in data 19.11.2021 (in precedenza:
l'AVN n. 4562187270 notificato il 16.01.2021 per compiuta giacenza racc. n.61656064300-1 seguito da AVN
n. 4560249927; successivamente: il preavviso di fermo amministrativo n. 00120230000618065000 notificato per IRREPERIBILITA' il 11.07.2023 avente efficacia interruttiva della prescrizione) e la INGIUNZIONE n.
4590086881 notificata il 04.08.2022. La circostanza dell'invio alla parte di tali atti non è peraltro stata dalla stessa contestata né in ricorso né nel corso del giudizio.
In definitiva, accertata la regolare notifica di tali atti presupposti e pacifica la mancata impugnativa degli stessi ne deriva che il relativo credito si è consolidato e che non potevano essere fatti valere, nella presente sede in chiave recuperatoria, vizi di merito o vicende estintive anteriori alla loro notifica (Cassazione
22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, invero, aveva l'onere d'impugnare gli atti presupposti per fare valere l'insussistenza del presupposto impositivo ed il ricorso con cui lo stesso pretende di far valere la stessa, per la prima volta nella presente sede, va respinto.
Le ragioni del rigeeto e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario per altre annualità (2019) inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13173/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056616 CONTRIBUTO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056616 CONTRIBUTO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20271/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte impugnava l'intimazione di pagamento n. 202500056616, relativa a contributi consortili del CUB annualità 2020 e 2021, deducendo, quale unico motivo di ricorso, la mancanza del presupposto impositivo, non potendo il bene semplicemente essere incluso nel perimetro, ma dovendo lo stesso anche usufruire di qualche beneficio dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Costituendosi il CUB eccepiva l'inammissibilità ed improponibilità della domanda stante la regolare notifica delle ingiunzioni sottese n. 4591060320 e n. 4590086881 oltre ai precedenti atti indicati nelle ingiunzioni e segnatamente:
- quanto al contributo di bonifica per l'anno 2020, l'AVN n. 4562187270 notificato il 16.01.2021 per compiuta giacenza racc. n.61656064300-1 seguito da AVN n. 4560249927 seguito da INGIUNZIONE n.
4591060320 notificata il 30.11.2021 per compiuta giacenza racc. n. 68832786604-9 C.A.D. n.
62898821768-0 depositato in data 19.11.2021 seguito dalla COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMISISTRATIVO n. 00120230000618065000 notificato per irreperibilità il 11.07.2023;
- quanto al contributo di bonifica per l'anno 2021, l'AVN n. 4562155091 notificato il 12.11.2021 (notifica direttamente a mezzo posta alla contribuente) seguita da INGIUNZIONE n. 4590086881 notificata il
04.08.2022 (a mezzo ufficiale giudiziario al destinatario persona fisica).
Nel merito deduceva che si trattava di beni posti nel perimetro di contribuenza e cioè nel Comune di Giugliano in Campania censiti in Catasto al Foglio 86, p.lla 514, foglio incluso interamente nell'ambito territoriale del comprensorio consortile come si evince dalla TAV.
3.3 del piano di classifica;
argomentava in ordine all'irrilevanza del giudicato esterno invocato da controparte e comunque circa l'esistenza di sentenze sfavorevoli alla parte ricorrente. Inoltre, evidenziava che il Piano di classifica del Consorzio Generale di
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno è stato adottato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.33/
C del 28/11/2016 e depositato presso la sede dell'Ente per 30 giorni. Del deposito èstata data notizia ai sensi dell'art. 30, co.5, L.R. Campania n.4/2003 sul B.U.R.C. n. 14 del 20.02.2017, la suddetta Deliberazione, quindi, ha ricevuto il visto di legittimità della Regione Campania ai sensi dell'art. 30 co.2 L.R. n. 4/2003.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va rilevato come il CUB nel costituirsi in giudizio ha dimostrato la regolare notifica delle ingiunzioni richiamate dall'intimazione n. 202500056616 segnatamente la n. 4591060320 notificata il 30.11.2021 per compiuta giacenza racc. n. 68832786604-9 C.A.D. n. 62898821768-0 depositato in data 19.11.2021 (in precedenza:
l'AVN n. 4562187270 notificato il 16.01.2021 per compiuta giacenza racc. n.61656064300-1 seguito da AVN
n. 4560249927; successivamente: il preavviso di fermo amministrativo n. 00120230000618065000 notificato per IRREPERIBILITA' il 11.07.2023 avente efficacia interruttiva della prescrizione) e la INGIUNZIONE n.
4590086881 notificata il 04.08.2022. La circostanza dell'invio alla parte di tali atti non è peraltro stata dalla stessa contestata né in ricorso né nel corso del giudizio.
In definitiva, accertata la regolare notifica di tali atti presupposti e pacifica la mancata impugnativa degli stessi ne deriva che il relativo credito si è consolidato e che non potevano essere fatti valere, nella presente sede in chiave recuperatoria, vizi di merito o vicende estintive anteriori alla loro notifica (Cassazione
22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, invero, aveva l'onere d'impugnare gli atti presupposti per fare valere l'insussistenza del presupposto impositivo ed il ricorso con cui lo stesso pretende di far valere la stessa, per la prima volta nella presente sede, va respinto.
Le ragioni del rigeeto e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario per altre annualità (2019) inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.