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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24405/2024
TRIBUNALE DI MILANO
Terza Sezione Civile
Verbale della causa n. r.g. 24405/2024 tra
Parte_1 attore
e
Controparte_1 convenuta
e
e per essa Controparte_2 Controparte_3 convenuta nonché
Controparte_4
[...] convenuti contumaci
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 12.15, innanzi al Dott. Roberto Angelini, sono comparsi: nessuno per l'attore per la convenuta Parte_1 CP_1
l'Avv. Marianna Padovan in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Mercanti;
per la
[...] convenuta e per essa l'Avv. Donatella Controparte_2 Controparte_3
Musazzi in sostituzione dell'Avv. Felicita Fenaroli. Non è presente alcuno, nonostante la regolarità della notifica, per i convenuti e Controparte_4
dichiarati contumaci. Sono presenti ai fini della pratica forense i Controparte_4
Dott.ri e Persona_1 Persona_2
I procuratori si riportano al contenuto dei rispettivi scritti.
Il Giudice
pagina 1 di 5 esperito inutilmente il tentativo di conciliazione a causa della mancata presenza dell'attore e del suo difensore, ritenuta la causa matura per la decisione, fa precisare le conclusioni, che i procuratori presenti precisano come in atti, e provvede ai sensi dell'art. 281-sexies3 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Roberto Angelini ha pronunciato ex art. 281-sexies3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24405/2024
promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Rizzo del Foro di Bari, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico attore contro
(c.f.: ), in persona del r.l.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Giuseppe Marcanti e dell'Avv. Alessandra Benati del Foro di Verona, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico convenuta nonché contro ecc (c.f.: ) (c.f.: ), CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
in persona del r.l.p.t., con il patrocinio dell'avv. FENAROLI FELICITA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE BIANCA MARIA 23 20100 MILANOpresso il difensore avv. FENAROLI FELICITA convenuta
e contro
pagina 3 di 5 (c.f.: ), (c.f.: Controparte_4 C.F._2 Controparte_4
), C.F._3
convenuti contumaci
Conclusioni come da verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Sig. si oppone «ex art. 615 e segg. c.p.c.» all'atto di precetto Controparte_5 con cui la Sig.ra gli ha intimato di pagare l'importo Parte_2 complessivo di € 23.644,57 oltre ad imposta di registro, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3549/2022, depositata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 10 ottobre 2022, non appellata e quindi passata in giudicato.
Con l'atto di opposizione l'attore solleva eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, anteriori al titolo esecutivo, come tali deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
Il Sig. invoca infatti la nullità della notifica dell'atto di citazione con cui era CP_5 stato introdotto a suo tempo il giudizio all'esito del quale è stata emessa la sentenza sopra citata.
Più precisamente, secondo l'attore opponente la notifica era nulla in quanto effettuata ad un indirizzo p.e.c. non utilizzabile, ai sensi della normativa all'epoca vigente, per la comunicazione di atti di natura contenziosa.
Ritualmente costituitasi, la Sig.ra insta per il rigetto dell'opposizione, Pt_2 invocando l'inammissibilità dei motivi di merito su cui essa si fonda, rilevando come la questione sollevata esuli dalla sfera di valutazione del Giudice dell'opposizione a precetto.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Le argomentazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione sono irricevibili alla luce del consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte che, nell'ipotesi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione a precetto consente che possano dedursi «solo fatti successivi alla formazione del titolo
i quali siano estintivi modificativi o impeditivi delle pretesa del creditore procedente,
pagina 4 di 5 e non già eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi o impeditivi che siano anteriori a quel titolo, deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo»1.
In questa sede, pertanto, non è consentita alcuna delibazione delle vicende che hanno condotto all'emissione del provvedimento giudiziale in forza del quale è stato intimato l'atto di precetto, e pertanto non è consentito il rilievo delle contestazioni – fondate o infondate che possano essere – rivolte all'atto introduttivo dell'iter processuale conclusosi con la citata sentenza, contestazioni pertinenti unicamente al thema decidendum del relativo (non proposto) giudizio di appello.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della limitata attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'attore opponente al pagamento delle spese di lite, che Controparte_5 si liquidano in € 2.000,00 a favore della convenuta opposta, , Parte_2
importo cui devono aggiungersi spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini 1 Cfr., solo esemplificativamente, Cass., n. 12644/2000 e 2870/97, nonché, più di recente,Cass., III, 7 maggio 2015, n. 9247, secondo cui «qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione». pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI MILANO
Terza Sezione Civile
Verbale della causa n. r.g. 24405/2024 tra
Parte_1 attore
e
Controparte_1 convenuta
e
e per essa Controparte_2 Controparte_3 convenuta nonché
Controparte_4
[...] convenuti contumaci
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 12.15, innanzi al Dott. Roberto Angelini, sono comparsi: nessuno per l'attore per la convenuta Parte_1 CP_1
l'Avv. Marianna Padovan in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Mercanti;
per la
[...] convenuta e per essa l'Avv. Donatella Controparte_2 Controparte_3
Musazzi in sostituzione dell'Avv. Felicita Fenaroli. Non è presente alcuno, nonostante la regolarità della notifica, per i convenuti e Controparte_4
dichiarati contumaci. Sono presenti ai fini della pratica forense i Controparte_4
Dott.ri e Persona_1 Persona_2
I procuratori si riportano al contenuto dei rispettivi scritti.
Il Giudice
pagina 1 di 5 esperito inutilmente il tentativo di conciliazione a causa della mancata presenza dell'attore e del suo difensore, ritenuta la causa matura per la decisione, fa precisare le conclusioni, che i procuratori presenti precisano come in atti, e provvede ai sensi dell'art. 281-sexies3 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Roberto Angelini ha pronunciato ex art. 281-sexies3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24405/2024
promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Rizzo del Foro di Bari, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico attore contro
(c.f.: ), in persona del r.l.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Giuseppe Marcanti e dell'Avv. Alessandra Benati del Foro di Verona, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico convenuta nonché contro ecc (c.f.: ) (c.f.: ), CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
in persona del r.l.p.t., con il patrocinio dell'avv. FENAROLI FELICITA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE BIANCA MARIA 23 20100 MILANOpresso il difensore avv. FENAROLI FELICITA convenuta
e contro
pagina 3 di 5 (c.f.: ), (c.f.: Controparte_4 C.F._2 Controparte_4
), C.F._3
convenuti contumaci
Conclusioni come da verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Sig. si oppone «ex art. 615 e segg. c.p.c.» all'atto di precetto Controparte_5 con cui la Sig.ra gli ha intimato di pagare l'importo Parte_2 complessivo di € 23.644,57 oltre ad imposta di registro, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3549/2022, depositata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 10 ottobre 2022, non appellata e quindi passata in giudicato.
Con l'atto di opposizione l'attore solleva eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, anteriori al titolo esecutivo, come tali deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
Il Sig. invoca infatti la nullità della notifica dell'atto di citazione con cui era CP_5 stato introdotto a suo tempo il giudizio all'esito del quale è stata emessa la sentenza sopra citata.
Più precisamente, secondo l'attore opponente la notifica era nulla in quanto effettuata ad un indirizzo p.e.c. non utilizzabile, ai sensi della normativa all'epoca vigente, per la comunicazione di atti di natura contenziosa.
Ritualmente costituitasi, la Sig.ra insta per il rigetto dell'opposizione, Pt_2 invocando l'inammissibilità dei motivi di merito su cui essa si fonda, rilevando come la questione sollevata esuli dalla sfera di valutazione del Giudice dell'opposizione a precetto.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Le argomentazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione sono irricevibili alla luce del consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte che, nell'ipotesi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione a precetto consente che possano dedursi «solo fatti successivi alla formazione del titolo
i quali siano estintivi modificativi o impeditivi delle pretesa del creditore procedente,
pagina 4 di 5 e non già eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi o impeditivi che siano anteriori a quel titolo, deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo»1.
In questa sede, pertanto, non è consentita alcuna delibazione delle vicende che hanno condotto all'emissione del provvedimento giudiziale in forza del quale è stato intimato l'atto di precetto, e pertanto non è consentito il rilievo delle contestazioni – fondate o infondate che possano essere – rivolte all'atto introduttivo dell'iter processuale conclusosi con la citata sentenza, contestazioni pertinenti unicamente al thema decidendum del relativo (non proposto) giudizio di appello.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della limitata attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'attore opponente al pagamento delle spese di lite, che Controparte_5 si liquidano in € 2.000,00 a favore della convenuta opposta, , Parte_2
importo cui devono aggiungersi spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini 1 Cfr., solo esemplificativamente, Cass., n. 12644/2000 e 2870/97, nonché, più di recente,Cass., III, 7 maggio 2015, n. 9247, secondo cui «qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione». pagina 5 di 5