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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/12/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 2417/2023
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 2417/2023
promosso da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IE SA, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 4.12.2025 fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte opponente;
letti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 2417/2023 vertente
TRA (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IE SA, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione del 25.4.2023 , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 5.200,00, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per l'attività di lavoro autonomo ed occasionale prestata dal medesimo in favore di essa opponente. A sostengo della spiegata opposizione deduceva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo il Foro generale della radicato in Pescara, luogo in cui ha sede Parte_1
l'associazione non riconosciuta e luogo in cui era sorta l'obbligazione. In subordine, eccepiva l'incompetenza per materia del medesimo Tribunale vertendosi – secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente – di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientrante nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, essendo la pretesa azionata dall'opposto relativa ad attività che quest'ultimo assumeva svolte sin dal 2018 e mai rivendicate prima del giugno 2022, con conseguente maturazione della prescrizione triennale ex artt. 2956 e 2957 c.c. Deduceva, inoltre, l'infondatezza della pretesa creditoria, trattandosi di attività svolte dal nell'ambito di un accordo di CP_1 collaborazione gratuita sottoscritto nel 2017 con la e, comunque, attività Parte_1 comportante solo il diritto al rimborso delle spese documentate, regolarmente corrisposte. Contestava, infine, l'an e il quantum debeatur rilevando l'assenza di qualsivoglia accordo, tariffa o parametro idoneo a fondare la quantificazione dei compensi richiesti, nonché l'inidoneità delle ricevute e dei documenti prodotti dall'opposto a costituire prova del credito ingiunto. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio Tribunale di
Nocera Inferiore, per essere competente quello di Pescara, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c. e revocare con ogni miglior formula il d.i. opposto;
B) In via preliminare, in subordine, solo in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, accertare e dichiarare
l'incompetenza per materia del Giudice civile adito, per essere competente il Tribunale di Nocera
Inferiore in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo e revocare con ogni miglior formula il d.i. opposto;
C) nel merito: rigettare la pretesa dell'opposto- ingiungente, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto e revocare, consequenzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, privandolo di ogni effetto;
D) in ogni caso: condannare l'opposto al pagamento di tutte le spese e compensi professionali, oltre accessori così come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 7.12.2023, il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava il procedimento per la conclusione e discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.12.2024.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 4.12.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'opposto
, evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Sempre in via preliminare l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Pescara;
l'eccezione è fondata, dunque, meritevole di accoglimento, essendo stati indicati i criteri concorrenti di cui agli artt.19 e 20 c.p.c..
In particolare, parte opponente è la con sede in Pescara, rispetto alla quale Parte_1 il Foro competente per territorio è quello di Pescara;
del pari, e sotto ulteriore profilo, risulta competente il medesimo Tribunale di Pescara, in quanto luogo ove è sorta l'obbligazione tra l'opposto, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione lavoro - la cui prestazione è stata eseguita nelle sedi della - e l'odierna opponente. Ne Parte_1 discende, dunque, che il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata deve, altresì, contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.
Quanto al governo delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, ai valori minimi, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della natura documentale e del valore della controversia, da distrarsi in favore del avv.
IE SA, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvede: dichiara la contumacia di , evocato in giudizio e non costituitosi;
Controparte_1 dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Pescara;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
indica il termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente;
condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del avv. IE SA dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore,17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 2417/2023
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 2417/2023
promosso da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IE SA, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 4.12.2025 fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte opponente;
letti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 2417/2023 vertente
TRA (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IE SA, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione del 25.4.2023 , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 5.200,00, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per l'attività di lavoro autonomo ed occasionale prestata dal medesimo in favore di essa opponente. A sostengo della spiegata opposizione deduceva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo il Foro generale della radicato in Pescara, luogo in cui ha sede Parte_1
l'associazione non riconosciuta e luogo in cui era sorta l'obbligazione. In subordine, eccepiva l'incompetenza per materia del medesimo Tribunale vertendosi – secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente – di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientrante nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, essendo la pretesa azionata dall'opposto relativa ad attività che quest'ultimo assumeva svolte sin dal 2018 e mai rivendicate prima del giugno 2022, con conseguente maturazione della prescrizione triennale ex artt. 2956 e 2957 c.c. Deduceva, inoltre, l'infondatezza della pretesa creditoria, trattandosi di attività svolte dal nell'ambito di un accordo di CP_1 collaborazione gratuita sottoscritto nel 2017 con la e, comunque, attività Parte_1 comportante solo il diritto al rimborso delle spese documentate, regolarmente corrisposte. Contestava, infine, l'an e il quantum debeatur rilevando l'assenza di qualsivoglia accordo, tariffa o parametro idoneo a fondare la quantificazione dei compensi richiesti, nonché l'inidoneità delle ricevute e dei documenti prodotti dall'opposto a costituire prova del credito ingiunto. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio Tribunale di
Nocera Inferiore, per essere competente quello di Pescara, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c. e revocare con ogni miglior formula il d.i. opposto;
B) In via preliminare, in subordine, solo in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, accertare e dichiarare
l'incompetenza per materia del Giudice civile adito, per essere competente il Tribunale di Nocera
Inferiore in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo e revocare con ogni miglior formula il d.i. opposto;
C) nel merito: rigettare la pretesa dell'opposto- ingiungente, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto e revocare, consequenzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, privandolo di ogni effetto;
D) in ogni caso: condannare l'opposto al pagamento di tutte le spese e compensi professionali, oltre accessori così come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 7.12.2023, il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava il procedimento per la conclusione e discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.12.2024.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 4.12.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'opposto
, evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Sempre in via preliminare l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Pescara;
l'eccezione è fondata, dunque, meritevole di accoglimento, essendo stati indicati i criteri concorrenti di cui agli artt.19 e 20 c.p.c..
In particolare, parte opponente è la con sede in Pescara, rispetto alla quale Parte_1 il Foro competente per territorio è quello di Pescara;
del pari, e sotto ulteriore profilo, risulta competente il medesimo Tribunale di Pescara, in quanto luogo ove è sorta l'obbligazione tra l'opposto, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione lavoro - la cui prestazione è stata eseguita nelle sedi della - e l'odierna opponente. Ne Parte_1 discende, dunque, che il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata deve, altresì, contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.
Quanto al governo delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, ai valori minimi, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della natura documentale e del valore della controversia, da distrarsi in favore del avv.
IE SA, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvede: dichiara la contumacia di , evocato in giudizio e non costituitosi;
Controparte_1 dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Pescara;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
indica il termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente;
condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del avv. IE SA dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore,17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire