Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00647/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2024, proposto da
CESM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Palasciano e Vittorio Platì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica e Giacomo Farrelli, con domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale, in Catanzaro, alla via Giovanni Jannoni, n. 68;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del 9 febbraio 2024, n. 346;
- del diniego al rilascio del permesso di costruire del 13 febbraio 2024, prot. n. 15534;
con condanna al rilascio del permesso di costruire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con determinazione del 9 febbraio 2024, n. 346, il dirigente del Settore Pianificazione del Territorio Edilizia Privata e SUE del Comune di Catanzaro, all’esito della conferenza di servizi tenuta in modalità asincrona, ha rigettato la richiesta, presentata l’8 agosto 2023 dal legale rappresentante di CESM S.r.l., per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso abitativo sito nel centro storico, ed in particolare tra via De Grazia e via Assanti.
La determinazione rimanda al verbale conclusivo della conferenza di servizi, il quale ultimo, redatto il 5 febbraio 2024, fa riferimento al parere contrario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che, pur rilevando come l’edificio non risulti dichiarato di interesse culturale e quindi non sia sottoposto a vincolo di tutela, si è espressa negativamente in merito al progetto del fabbricato, affermando di poter favorevolmente prendere in considerazione solo «un progetto di restauro e di risanamento conservativo rivolto alla conservazione dell’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, estetici, formali e strutturali dell’organismo stesso in quanto facente parte di un agglomerato urbano del centro storico che esprime valori culturali meritevoli di essere tramandati e conservati» .
A conclusione del procedimento, è stato quindi adottato un espresso diniego di permesso di costruire, a firma del dirigente del Settore Pianificazione del Territorio Edilizia Privata e SUE del Comune di Catanzaro, datato 13 febbraio 2024, n. 15534.
2. – I due provvedimenti sono stati impugnati dalla società richiedente, che ha domandato a questo Tribunale Amministrativo Regionale il loro annullamento.
2.1. – In punto di fatto, ha illustrato che il medesimo progetto aveva già ottenuto il permesso di costruire n. 20438/12 del 5 agosto 2016, decaduto per mancato avvio dei lavori.
In effetti, anche il quell’occasione, in cui il Consiglio comunale aveva adottato il piano di recupero del fabbricato inoltrato dalla società proprietaria con deliberazione del 23 marzo 2011, n. 15, la Soprintendenza si era espressa negativamente, rilevando che «le opere previste andrebbero ad alterare la tipologia dell’edificio esistente, la qualità formale, i sistemi ed i caratteri che evidenziano l’evoluzione storica, sia relativamente all’impianto originario che alle aggiunte storicizzate» .
Nondimeno, all’epoca l’amministrazione non aveva condiviso il punto di vista della Soprintendenza alla luce della oggettiva situazione dei luoghi e delle qualità architettoniche e statiche del fabbricato, e quindi, anche in ragione della mancata partecipazione della Soprintendenza alla conferenza di servizi contestuale all’uopo convocata, aveva approvato l’intervento con deliberazione del Consiglio comunale del 30 novembre 2011, n. 90.
2.2. – In punto di diritto, ha lamentato che tutto l’ iter amministrativo sarebbe viziato da irragionevolezza, arbitrarietà ed eccesso di potere
Entrambi gli atti impugnati hanno quale presupposto il parere negativo della Soprintendenza che però, secondo la parte ricorrente, non assumerebbe alcuna rilevanza vincolante poiché non necessario per un bene che non è sottoposto a vincolo.
Addirittura, sarebbe stato impropria la convocazione della conferenza di servizi, non essendo necessaria l’acquisizione dell’assenso della Soprintendenza.
2.3. – Oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, CESM S.r.l. ha concluso per la condanna del Comune di Catanzaro al rilascio del permesso di costruire.
3. – Si è costituito per resistere il Comune di Catanzaro.
In vista dell’udienza fissata per la discussione nel merito della controversia, ma solo con le memorie di replica, il Comune di Catanzaro ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio con la Soprintendenza, quale amministrazione che emanato il parere negativo posto alla base dei provvedimenti impugnati.
Nel merito, ha difeso innanzitutto il coinvolgimento della Soprintendenza, giacché l’edificio oggetto dell’istanza ricade nel centro storico della città ed è stato oggetto, sin dal 2011, di valutazioni di compatibilità storico-architettonica da parte della Soprintendenza.
La determinazione conclusiva sarebbe poi legittima, in presenza di un dissenso qualificato, motivato e confermativo da parte della Soprintendenza.
4. – Il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
5. – Il Tribunale rileva, innanzitutto, che le difese dell’amministrazione intimata sono state esposte solo nella memoria di replica, inammissibilmente depositata senza che la parte ricorrente abbia depositato atti conclusionali.
6. – Nondimeno, la questione preliminare proposta va affrontata, essendo rilevabile d’ufficio, e rigettata.
Infatti, è ius receptum che, nel caso di ricorso alla conferenza di servizi, il gravame deve essere notificato a tutte quelle amministrazioni che, nell'ambito della conferenza, abbiano espresso pareri o determinazioni che si sarebbero dovuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori di tale peculiare modulo procedimentale in quanto aventi uno specifico contenuto lesivo della sfera di interessi della parte ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5985).
Nel caso di specie, non essendovi un vincolo di tutela sul fabbricato da sottoporre a ristrutturazione, il parere negativo della Soprintendenza non può essere qualificato in termini di arresto procedimentale che necessitasse di autonoma impugnazione.
Correttamente, dunque, il ricorso è stato notificato al solo Comune di Catanzaro, che ha adottato il provvedimento lesivo dell’interesse della società ricorrente.
7. – Dalle osservazioni contenute al § 6. si può sviluppare anche l’esame delle doglianze di merito, che si rivelano fondate.
Pacificamente esclusa l’esistenza di un vincolo culturale sul fabbricato, non emergendo, dagli atti del procedimento resi disponibili a questo Tribunale, profili di tutela del paesaggio, deve infatti affermarsi che, indipendentemente dalla questione relativa alla necessità di coinvolgimento della Soprintendenza nel procedimento, spettava comunque al Comune di Catanzaro determinarsi autonomamente sul progetto presentato, esaminandolo sotto il profilo squisitamente edilizio.
Invece, la motivazione dei due provvedimenti impugnati riposa integralmente sul parere della Soprintendenza, senza alcun accenno di valutazione autonoma del progetto dal punto di vista edilizio.
L’irragionevolezza dell’operato amministrativo, d’altra parte, emerge con chiarezza con gli esiti del precedente procedimento, in cui era stato rilasciato il permesso di costruire, poi in concreto non utilizzato, per la ristrutturazione del medesimo fabbricato.
Allora, l’amministrazione, come anticipato, aveva superato il parere negativo della soprintendenza valorizzando anche il fatto che il PRG “Marconi” aveva addirittura previsto l’abbattimento del complesso immobiliare a vantaggio della viabilità, così testimoniando l’inesistenza di un interesse storico-architettonico; che il progetto non altera la tipologia del fabbricato originario e prevede la conservazione degli unici deboli caratteri storico-architettonici presenti sulle due facciate prospicenti via Assanti e l’incrocio con via De Grazia, i quali vengono mantenuti e consolidati integralmente; che, peraltro, l’edificio presenta consistenti segni di degrado ed è sismicamente vulnerabile.
8. – I provvedimenti impugnati vanno quindi annullati.
Il Tribunale non può invece condannare il Comune di Catanzaro al rilascio del permesso di costruire, essendo riservato a detto Ente l’esame sotto il profilo edilizio del progetto presentato, esame che i provvedimenti impugnati non hanno operato.
9. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di CESM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
AN RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | VO EA |
IL SEGRETARIO