CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4114 /2020, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. APREA Parte_1 C.F._1
CARMELA ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. OLIVIERI Controparte_1 P.IVA_1
GUSTAVO ), giusta delega in atti C.F._3
Appellato
Conclusioni di parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi proposti con il presente gravame ed in accoglimento dell'appello, riformare la Sentenza n.
6605/2020 impugnata accertando e dichiarando la usurarietà del tasso di interesse pattuito, nonché la contrarietà a norme imperative del contratto di mutuo stipulato dall'avv. con Parte_1 la;
Parte_2 in conseguenza di tale accertamento, qualora ritenute provate, accogliere tutte le ulteriori domande, anche subordinate, di cui alle conclusioni rassegnate negli atti del giudizio di primo grado e che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Conclusioni di parte appellata:
“Si domanda all'Ill.ma Corte di rigettare l'appello proposto dal sig. condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli il formulando le seguenti conclusioni: 1) accertare e Controparte_1 dichiarare la usurarietà del contratto di mutuo ai sensi della L. 108/96, atteso il supermento del tasso massimo convenuto al tasso soglia del periodo di riferimento, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 c.c., dichiarare l'avvenuta estinzione del contratto di mutuo, condannando il
[...]
alla restituzione in favore dell'istante della somma complessiva di € 34.682,00, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
in via subordinata, stante la indeterminatezza e indeterminabilità del tasso applicato al contratto di mutuo, dichiarare applicabile il tasso legale ex art. 1284 c.c., e per l'effetto, l'avvenuta estinzione del contratto di mutuo, condannando il alla restituzione in favore dell'istante della somma Controparte_1 complessiva di € 16.535,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare in ogni caso il alla restituzione di tutte le somme illegittimamente Controparte_1 addebitate e/o riscosse oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta per l'inosservanza degli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza con contestuale condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura quantificata di € 15.000,00, o in quella diversa misura da liquidarsi in via equitativa, con condanna alle spese di lite.
A sostegno della domanda formulata, ella riferiva di aver stipulato un contratto di mutuo con la banca convenuta in data 13.12.2002, per l'importo di € 110.000,00, e che tale finanziamento prevedeva un tasso usurario in quanto determinato nella misura del 9%, laddove il tasso soglia al momento della erogazione era pari alla misura dell'8,415%; l'attrice invocava dunque l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1815, II comma c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla, e non sono dovuti interessi” .
Costituitasi, la banca convenuta contestava la domanda attorea evidenziando: 1) che al momento della stipula del finanziamento, il tasso soglia usurario era pari alla misura dell'8.45% e che l'interesse corrispettivo pattuito nel contratto era invece pari al 5% nella misura iniziale fissa, a cui avrebbe fatto seguito, a far data dalla undicesima rata in poi, l' applicazione di un tasso variabile pari all'Euribor espresso fino alla terza rata decimale a sei mesi, ed aumentato di uno spread pari all'1,50; 2) che l'interesse di mora era pattuito nella misura di quattro punti in più del tasso convenuto, e comunque nei limiti fissati dalla L. 108/1996; 3) che era evidente, dunque, che nessuna pattuizione superava la misura del tasso soglia, e che pertanto la domanda andava rigettata.
Con sentenza n. 6605/2020, pubblicata in data 13.10.2020, il Tribunale adito rigettava la domanda, osservando che, a prescindere dalla natura usuraria degli interessi, in ogni caso la domanda volta a rendere del tutto gratuito il contratto di mutuo, per effetto dell'accertamento invocato, era di fatto infondata;
il Tribunale osservava che la mera declaratoria di usurarietà, eventualmente richiesta dall'attore, era comunque finalizzata alla declaratoria della estinzione del mutuo, circostanza evidentemente non corretta. Il Tribunale riteneva altresì infondata la domanda subordinata circa la dichiarazione di indeterminabilità del tasso, atteso che nulla l'attore aveva sostenuto a sostegno di tale prospettazione, considerata altresì la chiara determinabilità del tasso rispetto alla lettera del contratto.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza, formulando un unico motivo di doglianza, relativo alla arbitraria ed erronea lettura della domanda come proposta da parte del Tribunale, atteso che ella - a suo dire – aveva proposto una autonoma domanda principale finalizzata all'accertamento della usurarietà del tasso di interesse applicato al mutuo, e chiedeva dunque la riforma integrale della pronuncia impugnata con accoglimento delle originarie domande, e condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La banca appellata, costituitasi, ha eccepito la infondatezza di qualsiasi doglianza da parte appellante, sia nella erronea prospettazione formulata rispetto al calcolo del tasso di interesse, che alla presenza della clausola di salvaguardia nel contratto di mutuo che, in ogni caso, avrebbe ancorato la determinazione del tasso concreto applicabile ai limiti del tasso soglia.
Concludeva, dunque, per il rigetto integrale dell'appello.
All'udienza del 23.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., soltanto in data 14.5.2025, la cancelleria provvedeva alla consegna del fascicolo al consigliere relatore, come da annotazione riportata negli eventi del fascicolo telematico.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ha censurato le ragioni della pronuncia di rigetto contenuta nella sentenza impugnata, asseritamente indicate dal giudice sulla convinzione che la domanda relativa all'accertamento della usurarietà del mutuo fosse finalizzata esclusivamente alla dichiarazione di estinzione del mutuo, in applicazione dell'art. 1815, secondo comma c.c..
Sul punto, la difesa dell'appellante ha precisato che la domanda di accertamento si poneva, invece, nell'architettura delle domande proposte, come un presupposto per la successiva applicazione della disciplina di cui all'art. 1815, II comma c.c., pur rimanendo però autonome e distinte le due domande formulate (accertamento dell'usura e dichiarazione di estinzione del mutuo). Ha altresì evidenziato come, in via subordinata, ferma restando la necessità dell'accertamento preliminare della natura usuraria del mutuo, egli aveva richiesto anche la eventuale applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c..
Ciò posto, l'appellante ha evidenziato come il giudice di prime cure fosse caduto in un evidente errore di interpretazione delle domande, perché la declaratoria di usurarietà del mutuo era oggetto di autonoma domanda che andava dunque valutata ed esaminata a prescindere dalle conseguenze sulla sopravvivenza del mutuo stesso, e sulla applicazione o meno di tassi di interesse a suo carico.
A fondamento della tesi prospettata in primo grado, l'appellante ha poi ribadito che, essendo il tasso soglia fissato nella misura dell'8.45% alla data di stipula del contratto, la previsione nella misura del 5% degli interessi corrispettivi e del 4% di quelli moratori, conduceva ad un chiaro superamento del tasso, atteso che la loro sommatoria portava ad un tasso nella misura del 9%, a cui dovevano poi aggiungersi le commissioni, le spese e quanto altro previsto dall'art. 1 della L. 108/1996. Dunque, a dire dell'appellante, la pronuncia impugnata era viziata dalla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La difesa della banca appellata ha contestato l'assunto di controparte ritenendo che, indipendentemente dalla portata della domanda originaria, la clausola contrattuale sugli interessi fosse perfettamente lecita, atteso che, per la concreta verifica del superamento del tasso soglia, occorreva valutare ai fini del calcolo, una maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, L. 108/1996, che nel caso di specie portava tale tasso al 10,35%, e dunque con piena legittimità di quanto convenzionalmente pattuito tra le parti.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, pur volendo prescindere dalla questione in diritto sulla autonomia o meno della richiesta di accertamento della usurarietà rispetto alla domanda specifica di estinzione del mutuo (autonomia negata dal giudice di prime cure, con un giudizio netto circa la infondatezza della domanda), e dunque volendo rivolgere attenzione alla specifica causa petendi della parte della domanda proposta e finalizzata all' accertamento della usurarietà del tasso pattuito, valgono le considerazioni che seguono.
L'oggetto della domanda, così come formulata in primo grado, attiene alla dedotta invalidità ab origine delle pattuizioni relative agli interessi da applicare sul contratto di finanziamento, atteso che, dalla sommatoria del tasso di interessi corrispettivi (5%) con quello degli interessi di mora
(4%) si giungerebbe ad un tasso del 9%, superiore al tasso soglia pari, a dire dell'attrice, all8'45%,
e ciò al netto anche delle ulteriori voci di spesa che andrebbero comunque computate ai fini della verifica del superamento o meno della soglia usuraria.
Dunque, sulla base dell'accertamento della usura originariamente pattuita al momento della conclusione del contratto, la parte attrice ha invocato la non debenza di alcun interesse, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma. Trattasi dunque di una domanda finalizzata a verificare la sussistenza di una usura originaria tra le parti, con conseguente richiesta di scorporo di qualsiasi somma pattuita a titolo di interessi, in esecuzione della disciplina di cui alla norma invocata che prevede che, laddove siano pattuiti interessi usurari, non sono dovuti interessi in alcun modo.
Tale prospettazione è del tutto erronea poiché basata su presupposti palesemente infondati.
Ed infatti, la parte attrice ha proposto – come criterio per l'accertamento della usurarietà del tasso di interessi – quello della sommatoria degli interessi corrispettivi originariamente pattuiti a quella degli interessi di mora, e della successiva verifica di tale risultato rispetto al superamento o meno del tasso soglia usurario, limitando tale verifica (e dunque circoscrivendo la domanda) alle pattuizioni originarie del contratto, senza nulla riferire circa il prosieguo del rapporto, e prospettando una tesi semplicistica e del tutto smentita dagli orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Ed infatti, con la pronuncia n. 13144/2023, proprio sul tema della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio ai fini della verifica antiusura, la Suprema Corte ha ribadito alcuni sicuri punti fermi fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, in adesione a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19597/ 2020, si
è chiarito che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»; ciò posto, è evidente che la normativa antiusura non si applica soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora.”
Tuttavia - ha ricordato la Corte - l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora impone l'esigenza di stabilire, da un lato, quale sia la soglia oltre la quale il tasso deve intendersi usurario, dall'altro, quali siano le conseguenze dell'usurarietà dei soli interessi di mora in ordine alla validità e agli effetti del contratto, laddove gli interessi corrispettivi siano invece rispettosi della normativa antiusura.
Ebbene, in tale prospettiva, la Corte ha individuato una diversa soglia antiusura per gli interessi moratori rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e ha stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né sull'obbligo di pagamento di questi ultimi.
E proprio sul tema in oggetto, la Suprema Corte ha sostenuto che «il principio della sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura […] non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, […] oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze”.
Invero, già con le precedenti pronunce n. 14214/2022, 31615/2021, e 26286/2019, è stata esclusa categoricamente la sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora, sulla base di una osservazione di principio: il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio sono alternativi tra loro, perché si riferiscono a basi di calcolo diverse, il primo si calcola sul capitale residuo, il secondo si calcola sulla rata scaduta (cfr. Cass. 17447/2019).
In altre parole – ha riferito più volte la Corte – i due tassi si fondano su presupposti antitetici, essendo i tassi corrispettivi previsti nelle ipotesi del regolare adempimento del contratto ( e fino ad esso), mentre i moratori solo in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali (cfr anche
Corte appello sez. I – Milano, 23/01/2023, n. 197; Corte appello sez. V – Roma, 02/02/2023, n.
807).
Pertanto, se gli interessi corrispettivi considerano quale presupposto la puntualità dei pagamenti dovuti e fanno chiaramente emergere la funzione remuneratoria del costo del denaro, volontariamente concesso alla controparte, quelli moratori incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento e acquisiscono una funzione più tipicamente risarcitoria. In ogni caso, tale diversità di funzioni, che consente di qualificare la clausola che impone gli interessi moratori quale clausola penale, non fa venire meno l'esigenza che l'uno e l'altro costo siano entrambi soggetti alla disciplina speciale di contrasto all'usura.
Ciò posto, proprio per la diversità della natura e delle funzioni delle predette previsioni contrattuali, non può essere accolta la tesi secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno sostanzialmente unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse, frutto di una sintesi aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi di mora.
Dunque, la prospettazione attorea è del tutto fallace rispetto a quanto sin qui osservato, atteso che essa propone esattamente – quale criterio per la verifica della dedotta usura originaria – il criterio della mera sommatoria delle due voci di interesse e del successivo raffronto con i parametri della soglia usura (per inciso, asseritamente superata solo se raffrontata al valore ottenuto dalla sommatoria, e non anche ai due valori presi singolarmente).
Tale impostazione – che costituisce l'unica causa petendi della domanda finalizzata esclusivamente alla osservazione delle dinamiche contrattuali riferite al solo momento genetico e non anche al concreto svolgimento – è dunque del tutto errata, e rende in questa sede superflua ogni ulteriore questione circa il rapporto processuale tra la premessa “accertativa” e la conseguenza dichiarativa dei due nuclei su cui si è basata la domanda formulata in primo grado, atteso che in ogni caso la premessa indicata è del tutto infondata nel merito per le ragioni esposte.
Solo per completezza di trattazione –essendo il contratto in questione stipulato in data 23.12.2002 - la Corte osserva altresì che, con la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020, si è stabilito che
“per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. x 1,5).
Ciò detto, con la medesima pronuncia, la Corte ha riferito che “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma I c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.”
Dunque, pur a voler accedere alla indimostrata ipotesi della usurarietà degli interessi moratori, vanno condivise le coerenti considerazioni del giudice di prime dure allorquando ha ritenuto che, in ogni caso, la domanda dell'attrice volta a far dichiarare gratuito il mutuo all'esito dell'accertamento della dedotta usurarietà del tasso di mora, è domanda del tutto infondata.
Inoltre, osserva la Corte, la domanda originariamente proposta nulla ha dedotto circa lo svolgimento del rapporto, l'applicazione concreta o meno dei tassi di mora nel corso del suo andamento, ragion per cui non risulta affatto allegata qualsiasi circostanza che possa indurre a ritenere che il rapporto – allo stato completamente estinto, come dedotto dalla banca e non contestato dalla parte attrice – si sia invece svolto con un andamento regolare e con la legittima corresponsione dei soli interessi corrispettivi, così come validamente pattuiti ab origine.
Da qui, l'ulteriore ed evidente fondatezza della domanda attorea, valutabile anche – come ipotizzato dalla difesa della banca appellata – con riferimento al concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ogni altra questione resta dunque assorbita, alla luce delle considerazioni esposte.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez.
6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €. €.26.000,01, ad € 52.000,00 in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4114/2020 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 6605/2020 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 13.10.2020.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.469,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 28.5.2025 Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4114 /2020, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. APREA Parte_1 C.F._1
CARMELA ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. OLIVIERI Controparte_1 P.IVA_1
GUSTAVO ), giusta delega in atti C.F._3
Appellato
Conclusioni di parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi proposti con il presente gravame ed in accoglimento dell'appello, riformare la Sentenza n.
6605/2020 impugnata accertando e dichiarando la usurarietà del tasso di interesse pattuito, nonché la contrarietà a norme imperative del contratto di mutuo stipulato dall'avv. con Parte_1 la;
Parte_2 in conseguenza di tale accertamento, qualora ritenute provate, accogliere tutte le ulteriori domande, anche subordinate, di cui alle conclusioni rassegnate negli atti del giudizio di primo grado e che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Conclusioni di parte appellata:
“Si domanda all'Ill.ma Corte di rigettare l'appello proposto dal sig. condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli il formulando le seguenti conclusioni: 1) accertare e Controparte_1 dichiarare la usurarietà del contratto di mutuo ai sensi della L. 108/96, atteso il supermento del tasso massimo convenuto al tasso soglia del periodo di riferimento, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 c.c., dichiarare l'avvenuta estinzione del contratto di mutuo, condannando il
[...]
alla restituzione in favore dell'istante della somma complessiva di € 34.682,00, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
in via subordinata, stante la indeterminatezza e indeterminabilità del tasso applicato al contratto di mutuo, dichiarare applicabile il tasso legale ex art. 1284 c.c., e per l'effetto, l'avvenuta estinzione del contratto di mutuo, condannando il alla restituzione in favore dell'istante della somma Controparte_1 complessiva di € 16.535,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare in ogni caso il alla restituzione di tutte le somme illegittimamente Controparte_1 addebitate e/o riscosse oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta per l'inosservanza degli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza con contestuale condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura quantificata di € 15.000,00, o in quella diversa misura da liquidarsi in via equitativa, con condanna alle spese di lite.
A sostegno della domanda formulata, ella riferiva di aver stipulato un contratto di mutuo con la banca convenuta in data 13.12.2002, per l'importo di € 110.000,00, e che tale finanziamento prevedeva un tasso usurario in quanto determinato nella misura del 9%, laddove il tasso soglia al momento della erogazione era pari alla misura dell'8,415%; l'attrice invocava dunque l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1815, II comma c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla, e non sono dovuti interessi” .
Costituitasi, la banca convenuta contestava la domanda attorea evidenziando: 1) che al momento della stipula del finanziamento, il tasso soglia usurario era pari alla misura dell'8.45% e che l'interesse corrispettivo pattuito nel contratto era invece pari al 5% nella misura iniziale fissa, a cui avrebbe fatto seguito, a far data dalla undicesima rata in poi, l' applicazione di un tasso variabile pari all'Euribor espresso fino alla terza rata decimale a sei mesi, ed aumentato di uno spread pari all'1,50; 2) che l'interesse di mora era pattuito nella misura di quattro punti in più del tasso convenuto, e comunque nei limiti fissati dalla L. 108/1996; 3) che era evidente, dunque, che nessuna pattuizione superava la misura del tasso soglia, e che pertanto la domanda andava rigettata.
Con sentenza n. 6605/2020, pubblicata in data 13.10.2020, il Tribunale adito rigettava la domanda, osservando che, a prescindere dalla natura usuraria degli interessi, in ogni caso la domanda volta a rendere del tutto gratuito il contratto di mutuo, per effetto dell'accertamento invocato, era di fatto infondata;
il Tribunale osservava che la mera declaratoria di usurarietà, eventualmente richiesta dall'attore, era comunque finalizzata alla declaratoria della estinzione del mutuo, circostanza evidentemente non corretta. Il Tribunale riteneva altresì infondata la domanda subordinata circa la dichiarazione di indeterminabilità del tasso, atteso che nulla l'attore aveva sostenuto a sostegno di tale prospettazione, considerata altresì la chiara determinabilità del tasso rispetto alla lettera del contratto.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza, formulando un unico motivo di doglianza, relativo alla arbitraria ed erronea lettura della domanda come proposta da parte del Tribunale, atteso che ella - a suo dire – aveva proposto una autonoma domanda principale finalizzata all'accertamento della usurarietà del tasso di interesse applicato al mutuo, e chiedeva dunque la riforma integrale della pronuncia impugnata con accoglimento delle originarie domande, e condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La banca appellata, costituitasi, ha eccepito la infondatezza di qualsiasi doglianza da parte appellante, sia nella erronea prospettazione formulata rispetto al calcolo del tasso di interesse, che alla presenza della clausola di salvaguardia nel contratto di mutuo che, in ogni caso, avrebbe ancorato la determinazione del tasso concreto applicabile ai limiti del tasso soglia.
Concludeva, dunque, per il rigetto integrale dell'appello.
All'udienza del 23.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., soltanto in data 14.5.2025, la cancelleria provvedeva alla consegna del fascicolo al consigliere relatore, come da annotazione riportata negli eventi del fascicolo telematico.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ha censurato le ragioni della pronuncia di rigetto contenuta nella sentenza impugnata, asseritamente indicate dal giudice sulla convinzione che la domanda relativa all'accertamento della usurarietà del mutuo fosse finalizzata esclusivamente alla dichiarazione di estinzione del mutuo, in applicazione dell'art. 1815, secondo comma c.c..
Sul punto, la difesa dell'appellante ha precisato che la domanda di accertamento si poneva, invece, nell'architettura delle domande proposte, come un presupposto per la successiva applicazione della disciplina di cui all'art. 1815, II comma c.c., pur rimanendo però autonome e distinte le due domande formulate (accertamento dell'usura e dichiarazione di estinzione del mutuo). Ha altresì evidenziato come, in via subordinata, ferma restando la necessità dell'accertamento preliminare della natura usuraria del mutuo, egli aveva richiesto anche la eventuale applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c..
Ciò posto, l'appellante ha evidenziato come il giudice di prime cure fosse caduto in un evidente errore di interpretazione delle domande, perché la declaratoria di usurarietà del mutuo era oggetto di autonoma domanda che andava dunque valutata ed esaminata a prescindere dalle conseguenze sulla sopravvivenza del mutuo stesso, e sulla applicazione o meno di tassi di interesse a suo carico.
A fondamento della tesi prospettata in primo grado, l'appellante ha poi ribadito che, essendo il tasso soglia fissato nella misura dell'8.45% alla data di stipula del contratto, la previsione nella misura del 5% degli interessi corrispettivi e del 4% di quelli moratori, conduceva ad un chiaro superamento del tasso, atteso che la loro sommatoria portava ad un tasso nella misura del 9%, a cui dovevano poi aggiungersi le commissioni, le spese e quanto altro previsto dall'art. 1 della L. 108/1996. Dunque, a dire dell'appellante, la pronuncia impugnata era viziata dalla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La difesa della banca appellata ha contestato l'assunto di controparte ritenendo che, indipendentemente dalla portata della domanda originaria, la clausola contrattuale sugli interessi fosse perfettamente lecita, atteso che, per la concreta verifica del superamento del tasso soglia, occorreva valutare ai fini del calcolo, una maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, L. 108/1996, che nel caso di specie portava tale tasso al 10,35%, e dunque con piena legittimità di quanto convenzionalmente pattuito tra le parti.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, pur volendo prescindere dalla questione in diritto sulla autonomia o meno della richiesta di accertamento della usurarietà rispetto alla domanda specifica di estinzione del mutuo (autonomia negata dal giudice di prime cure, con un giudizio netto circa la infondatezza della domanda), e dunque volendo rivolgere attenzione alla specifica causa petendi della parte della domanda proposta e finalizzata all' accertamento della usurarietà del tasso pattuito, valgono le considerazioni che seguono.
L'oggetto della domanda, così come formulata in primo grado, attiene alla dedotta invalidità ab origine delle pattuizioni relative agli interessi da applicare sul contratto di finanziamento, atteso che, dalla sommatoria del tasso di interessi corrispettivi (5%) con quello degli interessi di mora
(4%) si giungerebbe ad un tasso del 9%, superiore al tasso soglia pari, a dire dell'attrice, all8'45%,
e ciò al netto anche delle ulteriori voci di spesa che andrebbero comunque computate ai fini della verifica del superamento o meno della soglia usuraria.
Dunque, sulla base dell'accertamento della usura originariamente pattuita al momento della conclusione del contratto, la parte attrice ha invocato la non debenza di alcun interesse, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma. Trattasi dunque di una domanda finalizzata a verificare la sussistenza di una usura originaria tra le parti, con conseguente richiesta di scorporo di qualsiasi somma pattuita a titolo di interessi, in esecuzione della disciplina di cui alla norma invocata che prevede che, laddove siano pattuiti interessi usurari, non sono dovuti interessi in alcun modo.
Tale prospettazione è del tutto erronea poiché basata su presupposti palesemente infondati.
Ed infatti, la parte attrice ha proposto – come criterio per l'accertamento della usurarietà del tasso di interessi – quello della sommatoria degli interessi corrispettivi originariamente pattuiti a quella degli interessi di mora, e della successiva verifica di tale risultato rispetto al superamento o meno del tasso soglia usurario, limitando tale verifica (e dunque circoscrivendo la domanda) alle pattuizioni originarie del contratto, senza nulla riferire circa il prosieguo del rapporto, e prospettando una tesi semplicistica e del tutto smentita dagli orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Ed infatti, con la pronuncia n. 13144/2023, proprio sul tema della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio ai fini della verifica antiusura, la Suprema Corte ha ribadito alcuni sicuri punti fermi fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, in adesione a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19597/ 2020, si
è chiarito che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»; ciò posto, è evidente che la normativa antiusura non si applica soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora.”
Tuttavia - ha ricordato la Corte - l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora impone l'esigenza di stabilire, da un lato, quale sia la soglia oltre la quale il tasso deve intendersi usurario, dall'altro, quali siano le conseguenze dell'usurarietà dei soli interessi di mora in ordine alla validità e agli effetti del contratto, laddove gli interessi corrispettivi siano invece rispettosi della normativa antiusura.
Ebbene, in tale prospettiva, la Corte ha individuato una diversa soglia antiusura per gli interessi moratori rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e ha stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né sull'obbligo di pagamento di questi ultimi.
E proprio sul tema in oggetto, la Suprema Corte ha sostenuto che «il principio della sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura […] non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, […] oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze”.
Invero, già con le precedenti pronunce n. 14214/2022, 31615/2021, e 26286/2019, è stata esclusa categoricamente la sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora, sulla base di una osservazione di principio: il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio sono alternativi tra loro, perché si riferiscono a basi di calcolo diverse, il primo si calcola sul capitale residuo, il secondo si calcola sulla rata scaduta (cfr. Cass. 17447/2019).
In altre parole – ha riferito più volte la Corte – i due tassi si fondano su presupposti antitetici, essendo i tassi corrispettivi previsti nelle ipotesi del regolare adempimento del contratto ( e fino ad esso), mentre i moratori solo in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali (cfr anche
Corte appello sez. I – Milano, 23/01/2023, n. 197; Corte appello sez. V – Roma, 02/02/2023, n.
807).
Pertanto, se gli interessi corrispettivi considerano quale presupposto la puntualità dei pagamenti dovuti e fanno chiaramente emergere la funzione remuneratoria del costo del denaro, volontariamente concesso alla controparte, quelli moratori incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento e acquisiscono una funzione più tipicamente risarcitoria. In ogni caso, tale diversità di funzioni, che consente di qualificare la clausola che impone gli interessi moratori quale clausola penale, non fa venire meno l'esigenza che l'uno e l'altro costo siano entrambi soggetti alla disciplina speciale di contrasto all'usura.
Ciò posto, proprio per la diversità della natura e delle funzioni delle predette previsioni contrattuali, non può essere accolta la tesi secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno sostanzialmente unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse, frutto di una sintesi aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi di mora.
Dunque, la prospettazione attorea è del tutto fallace rispetto a quanto sin qui osservato, atteso che essa propone esattamente – quale criterio per la verifica della dedotta usura originaria – il criterio della mera sommatoria delle due voci di interesse e del successivo raffronto con i parametri della soglia usura (per inciso, asseritamente superata solo se raffrontata al valore ottenuto dalla sommatoria, e non anche ai due valori presi singolarmente).
Tale impostazione – che costituisce l'unica causa petendi della domanda finalizzata esclusivamente alla osservazione delle dinamiche contrattuali riferite al solo momento genetico e non anche al concreto svolgimento – è dunque del tutto errata, e rende in questa sede superflua ogni ulteriore questione circa il rapporto processuale tra la premessa “accertativa” e la conseguenza dichiarativa dei due nuclei su cui si è basata la domanda formulata in primo grado, atteso che in ogni caso la premessa indicata è del tutto infondata nel merito per le ragioni esposte.
Solo per completezza di trattazione –essendo il contratto in questione stipulato in data 23.12.2002 - la Corte osserva altresì che, con la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020, si è stabilito che
“per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. x 1,5).
Ciò detto, con la medesima pronuncia, la Corte ha riferito che “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma I c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.”
Dunque, pur a voler accedere alla indimostrata ipotesi della usurarietà degli interessi moratori, vanno condivise le coerenti considerazioni del giudice di prime dure allorquando ha ritenuto che, in ogni caso, la domanda dell'attrice volta a far dichiarare gratuito il mutuo all'esito dell'accertamento della dedotta usurarietà del tasso di mora, è domanda del tutto infondata.
Inoltre, osserva la Corte, la domanda originariamente proposta nulla ha dedotto circa lo svolgimento del rapporto, l'applicazione concreta o meno dei tassi di mora nel corso del suo andamento, ragion per cui non risulta affatto allegata qualsiasi circostanza che possa indurre a ritenere che il rapporto – allo stato completamente estinto, come dedotto dalla banca e non contestato dalla parte attrice – si sia invece svolto con un andamento regolare e con la legittima corresponsione dei soli interessi corrispettivi, così come validamente pattuiti ab origine.
Da qui, l'ulteriore ed evidente fondatezza della domanda attorea, valutabile anche – come ipotizzato dalla difesa della banca appellata – con riferimento al concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ogni altra questione resta dunque assorbita, alla luce delle considerazioni esposte.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez.
6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €. €.26.000,01, ad € 52.000,00 in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4114/2020 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 6605/2020 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 13.10.2020.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.469,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 28.5.2025 Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
.