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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/10/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2323/2024 promossa in grado d'appello da
GIA' (ed ancor Parte_1 Parte_2 prima, , elettivamente domiciliata in Milano, via Correggio n. 43 Parte_3 presso lo studio dell'avv. Luciana Cipolla, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE contro
, nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliato in Catania, via
S.Maria di Betlem n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rosa Mineo, c.f. C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
APPELLATO
pag. 1
società incorporante e per essa, Controparte_2 CP_3 [...] non in proprio ma quale procuratrice speciale della Controparte_4 prima, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, entrambi del
Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in Milano, via Vittoria
Colonna n. 4
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello vs sentenza del Tribunale di Sondrio in data 14-17 giugno 2024, N.
229.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 229/2024 del Tribunale di
Sondrio, emessa e pubblicata in data 14 giugno 2024, così giudicare:
In via principale, dichiarare la nullità della sentenza n. 229/2024 del Tribunale di Sondrio, per mancanza di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n, 4 c.p.c., e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2019 del Tribunale di Sondrio;
In via subordinata, respingere le domande formulate da parte opponente in quanto infondate nel merito e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2019 del
Tribunale di Sondrio;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte opponente al pagamento della somma complessiva di Euro 23.035,29, in favore di
[...]
(già , oltre interessi al tasso convenzionale Controparte_5 Parte_2 dal 17/9/2019 fino al saldo come richiesto, e comunque entro i limiti di legge dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, ovvero, della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte da controparte”.
Per : Controparte_1
pag. 2 “Voglia codesta On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente l'appello promosso dalla “ ” e Parte_1
l'appello incidentale proposto da , società incorporante Controparte_2
( c.f ) e per essa in CP_3 P.IVA_1 Controparte_6 quanto infondati in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado
e la revoca del decreto ingiuntivo n. 717/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio in data
18.11.2019.
Con vittoria di spese e competenze professionali come da separata istanza di liquidazione per PSS”.
Per quale procuratrice di . Controparte_7 CP_8 Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- dichiarare la nullità della sentenza n. 229/2024 del Tribunale di Sondrio, per mancanza di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n, 4 c.p.c., e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2019 (R.G. 1566/2019) del Tribunale di Sondrio;
In via principale:
- riformare parzialmente, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 229/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio, nell'ambito del giudizio R.G. n. 635/2020, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2019 (R.G. 1566/2019), emesso il 18/11/2019 dal Tribunale di
Sondrio, o, in subordine, condannare comunque il Sig. al pagamento Controparte_1 in favore di (già della somma di euro Controparte_2 CP_3
23.035,29, oltre interessi convenzionali dal dovuto e sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
(d'ora in avanti, per brevità, la BA) interpone appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 229 del 14 giugno 2024, con la quale si è accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 717/2019 del Controparte_1
18 novembre 2019, emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso della BA, in relazione al pag. 3 saldo debitore maturato sul conto corrente di corrispondenza n. 361/70, aperto dal in data 5 luglio 2005 con il agenzia di BE (CT) (poi CP_1 Parte_3 incorporata dal poi , chiuso Controparte_9 Parte_1 in data 18 luglio 2019 con un saldo passivo di € 23.035,29, recependo, dopo aver risolto le questioni preliminari sollevate, i risultati della CTU, e revocando in toto il suddetto decreto.
Con condanna della e di nel frattempo intervenuta quale società CP_10 CP_3 cessionaria del credito, in solido tra loro, al pagamento, in favore del , delle CP_1 spese di lite, comprensive delle spese di CTU.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 717/2019, che gi intimava il pagamento,
a favore della ricorrente, della somma di € 23.035,29, oltre interessi e spese, per il titolo sopra enunciato. A sostegno dell'opposizione, il lamentava, in via CP_1 gradata: l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il
Tribunale di Catania;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo, per essere stato lo stesso notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c.; la nullità in ogni caso delle clausole contrattuali prevedenti tassi di interesse superiori al tasso soglia ed interessi anatocistici, interessi passivi e spese non ritualmente pattuiti. Chiedeva la condanna della al pagamento delle spese di lite. CP_10
2) Nel giudizio così radicato, si costituiva la chiedendo la provvisoria esecutorietà CP_10 del decreto ingiuntivo opposto;
farsi luogo alla mediazione di legge;
respingere ogni domanda formulata da parte opponente e comunque in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi il al pagamento, a favore della CP_1
degli importi dovuti, maggiorati di interessi dalla data della maturazione del CP_10 diritto e fino all'effettivo soddisfo, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
3) Con comparsa in data 24 novembre 2020, interveniva nel giudizio Controparte_4
quale cessionaria del credito della BA, rassegnando le seguenti conclusioni
[...] nel merito: “Nel merito in via principale:- respingere qualsiasi domanda, contestazione ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua
pag. 4 parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_4 di Euro 23.035,29, oltre interessi convenzionali di mora dal 19/7/2019 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
4) Con provvedimento in data 13 marzo 2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
5) La causa veniva istruita con ammissione ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata al dr. al quale veniva affidato il seguente quesito: Persona_1
“rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente intestato al sig. Controparte_1 dall'inizio del rapporto di conto corrente decorrente dal 2005 al 2019 senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, senza il computo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, con il calcolo degli interessi passivi al tasso legale, senza antergazione e postergazione delle o perazioni di addebito e di accredito, eliminando ogni voce di costo non espressamente prevista nel contratto, negli estratti conto e nel prospetto riepilogativo delle competenze;
accertare i tassi soglia previsti dalla Legge n.108/96 secondo corretti principi econometrici evidenziati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, includendo nel calcolo anche gli oneri accessori dati dalle commissioni di massimo scoperto, dalle spese, dalle date di valuta e dalle capitalizzazioni trimestrali degli anzidetti oneri, ed in caso di smarginamento dei tassi provvedere alla eliminazione di tutte le competenze e spese siccome previsto dall'art. 1 e 2 e 4 della Legge n. 108/96; svolgere un tentativo concreto di conciliazione, formulando per iscritto una proposta conciliativa da sottoporre alle parti”.
6) Il CTU depositava il suo elaborato in data 14 marzo 2023, e rendeva altresì chiarimenti orali in ordine al conteggio degli interessi anatocistici, rammentando di aver proposto due soluzioni alternative, a seconda che gli stessi fossero stati correttamente calcolati o meno.
7) Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la sentenza di cui sopra.
8) Avverso tale sentenza interpone gravame la rassegnando i seguenti motivi di CP_10 appello, così sintetizzabili:
7-a) nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c.: infatti l'opposta, e l'intervenuta, avevano fin da subito pag. 5 contestato la fondatezza delle doglianze dal a proposito degli interessi CP_1 anatocistici, dei presunti interessi usurari, del presunto illegittimo esercizio dello jus variandi e delle spese e commissioni come applicate;
avevano eccepito e rilevato la novità della domanda relativa alla lamentata illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto e della CIV, proposta per la prima volta con la memoria ex art
183 comma VI n. 1 c.p.c.. Su tutte le eccezioni e questioni sollevate, la sentenza non motivava alcunchè ma, in ossequio al principio della “ragione più liquida”, semplicemente recepiva, del tutto acriticamente, le conclusioni cui era giunto il CTU all'esito delle osservazioni sollevate dal CT della convenuta opposta, non espungendo dal saldo passivo del detto conto corrente unicamente le poste conteggiate a titolo di interesse anatocistico, in quanto, a detta del consulente, legittimamente applicato;
7-
b) si censura la sentenza nella parte in cui ha proceduto a considerare, implicitamente, legittima l'avvenuta espunzione dal saldo delle competenze passive addebitate nei trimestri in cui si era verificato, nel corso del rapporto, il superamento del tasso soglia (peraltro erroneamente determinato, in quanto comprensivo della
CMS come da quesito), contrariamente al consolidato orientamento della Cassazione che reputa irrilevante l'usura se sopravvenuta;
laddove poi si fosse inteso sostenere che il superamento del tasso soglia fosse avvenuto sulla scorta dell'esercizio dello jus variandi da parte della banca, si sosteneva che la censura era comunque generica, in quanto l'opponente non aveva mai indicato quando sarebbero avvenute le pretese modifiche, ed in che modo avrebbero inciso a sfavore del correntista;
7c) si censura altresì la sentenza nella parte in cui ha recepito, senza esplicarne le motivazioni, il ricalcolo – operato dal CTU – degli interessi convenzionali al tasso legale, con espunzione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, senza antergazione e postergazione delle valute, eliminando ogni altra voce di costo “non prevista dal contratto”, senza tener conto delle risultanze documentali;
senza considerare la clausola n. 16 contenuta nel conto corrente, e il legittimo esercizio da parte della banca, durante il corso del rapporto, dello jus variandi, in quanto le modifiche erano state comunicate al correntista mediante invio regolare degli estratti conto dove i tassi applicati venivano menzionati, senza che mai costui li avesse impugnati o contestati;
7d) si sono contestate altresì le argomentazioni svolte dalla controparte in ordine alla commissione di massimo scoperto, nonché sulla CIV, in ogni caso tardive.
pag. 6 9) L'appellante ha chiesto la riforma totale della sentenza impugnata, ed il rigetto dell'opposizione proposta dal , rassegnando le conclusioni trascritte in CP_1 epigrafe.
10) Nel giudizio di secondo grado così radicato, si sono costituiti sia il , CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, ed anche
[...]
, e per essa, , rassegnando le conclusioni CP_2 Controparte_4 di cui in epigrafe.
11) Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE.
12) La Corte rileva che il primo motivo di appello, con cui parte appellante rileva ed eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per totale difetto di motivazione, a norma dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non può sfociare, anche se ritenuto fondato, nella conferma del decreto ingiuntivo impugnato, così come auspicato dalla BA e dall'intervenuta , in quanto, per orientamento consolidato di legittimità, CP_4 laddove si riscontri difetto anche grafico di motivazione, il giudice di appello non può rimettere la causa al giudice di primo grado, bensì deve provvedere ad integrare la motivazione omessa o carente (Cfr. Cass. 32126/2018). Infatti il difetto di motivazione, ancorché determini la nullità del pronunciamento di primo grado, non rientra tra i tassativi casi di rimessione del processo al primo giudice a norma dell'art 354 c.p.c.
13) Dovendo quindi questa Corte pronunciare sul merito della controversia, occorre affrontare, punto per punto, le critiche svolte da parte appellante (condivise da
[...]
, cessionaria del credito) avverso l'impianto motivazionale del Controparte_4 giudice di prime cure, il quale, effettivamente, ha acriticamente recepito le conclusioni cui è giunto il CTU, secondo il calcolo esposto in ipotesi di corretta applicazione degli interessi anatocistici (pertanto, non vi è in questa sede necessità di motivare sul punto), senza tuttavia esplicare le motivazioni in forza delle quali ha ritenuto che vi fosse, per 14 trimestri, superamento illegittimo dei tassi soglia, in conseguenza del quale ha espunto tutti gli addebiti relativi al periodo di superamento;
ha considerato corretto il calcolo operato a tal fine dal CTU, il quale ha incluso nelle operazioni volte alla individuazione dei predetti tassi soglia, anche la commissione di massimo scoperto, senza tener conto che la pattuizione della stessa risaliva al 5 luglio 2005,
pag. 7 vale a dire alla data di apertura del conto corrente, e quindi, senza tenere conto di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione in ordine all'incidenza di detto onere;
aveva, inoltre, senza tener conto delle istruzioni della BA d'IT applicabili ratione temporis, annualizzato gli oneri della CIV;
aveva infine ritenuto di calcolare al saggio legale gli interessi praticati dalla ed espunto le spese e commissioni, non CP_10 esplicando le ragioni per cui aveva ritenuto non legittimamente convenuti né interessi, né spese, né commissioni.
14) Occorre, in via preliminare, ribadire il fatto che il CTU, comparso a chiarimenti all'udienza del 3 ottobre 2023, ha riconosciuto essere stato correttamente applicato dalla BA, in condizioni di reciprocità, l'addebito di interessi anatocistici, e che la sentenza, in coerenza, ha optato per tale alternativa ipotesi di calcolo, sebbene nulla abbia esplicato sui motivi. In punto, tuttavia, non vi è appello incidentale, talchè la questione è priva di interesse in questa sede.
15) Affrontando gradatamente le doglianze sollevate da parte appellante al secondo motivo di appello, con il quale si censura la rideterminazione del saldo cdi conto corrente n. 361/70, con accertamento di un saldo addirittura favorevole al correntista, deve in primo luogo affrontarsi la questione dell'asserito superamento dei tassi soglia usura.
16) Invero, il CTU, attenendosi al mandato ricevuto, ha considerato, ai fini del calcolo di detto superamento, la CMS, voce di costo pacificamente esclusa alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. SS.UU. 20 giugno 2018 n.
16303). In tale sentenza, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 (come per l'appunto è nel caso di specie, essendo stato il conto corrente intestato al CP_1 aperto in data 5 luglio 2005), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, debba essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti pag. 8 decreti ministeriali -, compensando, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi infra soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
17) Pertanto, il calcolo del tasso soglia effettuato dal CTU soffre di questa non corretta impostazione di fondo, e non può essere assunto, sul punto, a supporto della decisione1, mentre le ulteriori doglianze sollevate a proposito della illegittima annualizzazione della CIV, che non rappresenterebbe un onere “fisso” e costante, ma sporadico, o del riferimento al TAEG anziché, come corretto, al TEG, rimangono in ogni caso assorbite da quanto in appresso si osserva .
18) Si rileva infatti che, sia pure all'esito di un calcolo affetto da evidenti criticità, la CTU svolta ha portato ad appurare il superamento del tasso soglia unicamente in relazione ad alcuni trimestri, successivi all'apertura del conto corrente, ed in ragione di ciò, dal saldo passivo maturato sono stati espunti tutti gli oneri addebitati nel periodo in cui si
è verificato tale superamento.
19) Il Tribunale, ciò facendo, non ha tuttavia, in alcun modo, esplicitato le ragioni per cui ha attribuito rilievo alla cd. “usura sopravvenuta”, in contrasto con quanto ritenuto dalla consolidata giurisprudenza. 1 Nel disporre siffatto metodo di calcolo, il giudice di primo grado ha sostanzialmente accolto le argomentazioni contenute nell'atto di opposizione del , nel quale, peraltro, non si faceva alcun riferimento ad eventuali CP_1 modificazioni delle condizioni applicate al correntista ai sensi dell'art. 118 TUB nel corso del rapporto: “Per quanto concerne la rilevazione di usura, l'analisi del conto corrente condotta dal perito di parte incaricato a decorrere dall'anno
2012 (non avendo l'opponente la disponibilità di tale documentazione dall'inizio del rapporto nell'apposita relazione doc. 3 citato) ha posto in risalto che in 24 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM. 2012, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013, II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, IV TRIM. 2013, I TRIM. 2014, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014, IV TRIM. 2014, I TRIM. 2015, II
TRIM. 2015, III TRIM. 2015, IV TRIM.2015, I TRIM. 2016, II TRIM. 2016, III TRIM. 2016, IV TRIM. 2016, I TRIM. 2017, II TRIM. 2017, III TRIM. 2017, IV TRIM. 2017. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti ( Cfr. documento n. 3 pagg. 32 e ss). Nell'analisi sintetica condotta è stata verificata l'usura relativamente al tasso di interesse pattuito in contratto, incluse le CMS. La formula che è stata applicata è TAEG = (1+TAN/k+CMS)^k - 1, dove k sono i periodi di capitalizzazione, TAN è il tasso di interesse netto e CMS è l'aliquota delle commissioni di massimo scoperto applicate trimestralmente al picco di utilizzo dell'affidamento. Il contratto prevede inoltre delle condizioni sostitutive, che intervengono qualora si superi l'affidato concesso. Si è quindi ritenuto opportuno verificare tali condizioni, calcolando il relativo TAEG, considerando il tasso oltre fido ed eventuali commissioni di massimo scoperto. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per saldi debitori entro il fido concesso, considerando un TAN pari al 11,500% e un'aliquota CMS pari al 1,000%, il TAEG è pari al 16,424% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 14,280%. Relativamente al tasso e agli oneri previsti in caso di sconfinamento, considerando un TAN pari al 11,500% e un'aliquota CMS pari al 1,000%, il TAEG è pari al 16,424% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 14,280%. Si conclude quindi che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi usuraria e quindi nulla. La tabella 2 della consulenza Tecnica di parte riporta il risultato dell'analisi sintetica sia per quanto concerne l'anatocismo che l'usura TRIM” (omissis).
. pag. 9 20) Ed infatti, in caso di usura sopravvenuta le Sezioni Unite (Cass. S.U. 19/10/2017 n.
24675) hanno stabilito il seguente principio di diritto, che sebbene affermato in tema di mutuo, è senz'altro riferibile – nonostante le contrarie argomentazioni spese da parte appellata - anche ai rapporti di conto corrente: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge,
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. E' da rimarcare infatti che, con successiva pronuncia che specificamente ha esaminato i rapporti di conto corrente, proprio in riferimento agli effetti dell'esercizio del cd. Jus variandi, la Corte (Cassazione civile sez. I -
01/04/2025, n. 8669) ha testualmente stabilito (sottolineature del redattore della presente sentenza, nelle parti di maggior interesse): “Invero, giova premettere che le
Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 24675 del 2017, hanno stabilito che il superamento del tasso soglia è rilevante se avviene al momento della pattuizione, mentre resta irrilevante l'eventuale superamento nel corso del rapporto. Tali principi, tuttavia, sono stati espressi solo con riferimento al contratto di mutuo, e non anche a quello di conto corrente (fattispecie cui si riferisce, invece, la doglianza in esame). Posto che l'applicazione della normativa antiusura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare, allora, su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Nella dinamica del conto corrente, il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove, nella prima ipotesi, avrà un credito verso la banca e, nella seconda, un debito, con conseguente compensazione delle partite. Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente e di uno passivo per quelle speculari (cfr. Cass. n. 29576/2020). Al momento della stipula del contratto, le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari, prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del pag. 10 cliente, essendo sufficiente, a tal fine, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso
(cfr. art. 118 TUB). Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale. Lo scrutinio sull'usura - rilevante al momento della pattuizione - va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze. La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto, sia inferiore al tasso soglia stabilito dal D.M. applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei D.M. successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai D.M. applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la cd. usura sopravvenuta. La Suprema Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima. Si deve concludere, quindi, che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa antiusura. Questi principi valgono sia nell'ipotesi di tasso fisso, sia in quella di tasso variabile. Rispetto al primo, la ragione è resa evidente dalla semplicità di raffronto tra il tasso originariamente pattuito e quello via via vigente;
quanto al secondo, i principi sanciti dalle Sezioni Unite sono analogamente applicabili poiché, sebbene il tasso muti nel corso del tempo, poiché agganciato a parametri variabili nel tempo, la variazione del tasso non dipende da una nuova pattuizione, ma trova fonte nella pattuizione originaria. Dunque, l'unica pattuizione resta quella originaria, mentre le successive variazioni dipendono dalle variazioni del parametro assunto a base di riferimento nella suddetta pattuizione originaria. Poiché l'usura va esaminata con riferimento al tempo della pattuizione, ne consegue che una tale variazione del tasso, non comportando una nuova pattuizione, non rileverà ai fini del superamento del tasso soglia applicabile nel momento in cui il tasso varia. L'ulteriore ipotesi da considerare è quella in cui il tasso di interesse inizialmente pattuito, ed originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi, precedentemente considerata, di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un
pag. 11 tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Le conseguenze in punto di disciplina sono assai differenti. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta. Ove, invece, il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa antiusura, e dunque l'art. 1815, comma 2, cod. civ., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art. 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia. Le differenti discipline trovano applicazione in base al concreto svolgimento del rapporto e, dunque, dipendono da questioni di fatto. A seconda della dinamica contrattuale effettivamente verificatasi, cambia la disciplina applicabile. Questa precipua rilevanza del fatto concreto postula, nel giudizio di merito, il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina e, in sede di legittimità, - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso desumibile dall'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. - la puntuale indicazione non solo di come e quando la relativa censura sia stata formulata innanzi al giudice a quo ma anche di tutti quegli elementi (periodi delle variazioni effettuate dalla banca;
tassi soglia vigenti, nei medesimi periodi, per la tipologia di contratto bancario interessato, etc.) utili per consentire alla Corte di ponderare la effettiva decisività della censura. La parte, quindi, dovrà indicare sia lo specifico tasso ritenuto usurario sia la data della pattuizione di quel tasso e specificare, dunque, se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o ad una successiva ex art. 118 TUB. Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto: i) in primo luogo ed innanzi al giudice di merito, del principio dispositivo e del diritto di difesa della controparte.
Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe, da un lato, impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda ed il decreto
pag. 12 ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e, d'altro lato, sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Inoltre, l'assenza di una specifica allegazione sulla specifica pattuizione usuraria renderebbe impossibile valutare l'estensione temporale dell'eventuale azzeramento degli interessi, poiché ne resterebbero ignoti i parametri temporali di inizio e fine;
ii) in secondo luogo, nel giudizio di legittimità, del già menzionato principio di autosufficienza del ricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 19597 del 2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Tale principio, sebbene affermato in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, è perfettamente applicabile anche nella fattispecie in esame. L'onere di allegazione, peraltro, non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo
d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., S.U., n. 26242 del 2014)”.
21) Ne discende che, nel caso che occupa, una eventuale rilevanza dell'usura sopravvenuta si sarebbe potuta attribuire soltanto nella misura in cui la parte opponente, assolvendo agli oneri di allegazione che impone il principio dispositivo nel processo civile, avesse indicato in che misura e quando la avrebbe operato, CP_10 sul conto corrente intrattenuto dal , modifiche peggiorative. CP_1
22) In proposito, deve rilevarsi invece la genericità delle contestazioni sollevate dal
, che non ha certo assolto al proprio onere probatorio di individuare e di CP_1 indicare quali modifiche contrattuali sarebbero state illegittimamente apportate nel corso del rapporto. Solo a fronte di tale specifica allegazione, nel caso di specie mancante, grava infatti sulla l'onere di provare di avere correttamente CP_10 comunicato alla correntista le modifiche apportate. A tal proposito, si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non è sufficiente, anche pag. 13 ai fini del dedotto superamento in corso del rapporto, lamentare genericamente l'illegittimo esercizio dello jus variandi ex art. 118 c.p.c., come da ultimo ha testualmente osservato la pronuncia n. 1602 del 5 giugno 2025 (rel. est. Siccardi).
23) Del resto, anche laddove la controversia tragga origine dall'emissione di un decreto ingiuntivo su ricorso della BA, opposto dal correntista, non vi è motivo per derogare alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova, per cui, se è vero che sul creditore grava l'onere di dimostrare precipuamente i fatti fondanti la pretesa azionata, l'opponente – sostanzialmente convenuto – è tenuto a dimostrare gli elementi estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione dedotta come inadempiuta
(cfr. Cass. S.U. sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001).
24) Il secondo motivo di appello è dunque fondato.
25) Venendo quindi al terzo motivo di appello, vi è immediatamente da rilevare che parte appellata ha svolto e svolge, per opporsi al suo accoglimento, le seguenti deduzioni. Da un lato, non vi sarebbe stata esplicita pattuizione degli interessi passivi, che sarebbero stati modificati in peius, e dunque, in senso sfavorevole al correntista, nell'ambito di un illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della che mai CP_10 avrebbe inviato comunicazioni ai sensi dell'art. 118 TUB;
dall'altro, si osserva che gli interessi passivi sono stati illegittimamente applicati, nella misura in cui la non CP_10 ha mai dimostrato che sul conto corrente intrattenuto dal presso l CP_1 CP_11 fossero state accordate e convenute per iscritto aperture di credito o fidi.
26) Sul primo punto, è patente la genericità dell'argomentazione difensiva di parte appellata, e di contro, evidente la fondatezza delle argomentazioni di parte appellante.
L'odierno appellato, sostenendo di non aver mai ricevuto idonee comunicazioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B., ed eccependo altresì l'invalidità dell'art. 16 delle condizioni generali del c/c perché a suo dire non conforme al tenore della suddetta norma, non ha indicato in atti quali sarebbero le variazioni contrattuali da considerarsi illegittime,
e con riferimento a quali mutamenti di disposizioni. La dal canto suo, ha CP_10 dimostrato come dette condizioni, in specie in riferimento agli interessi passivi, fossero state chiaramente esplicitate e sottoscritte in uno con il contratto di conto corrente prodotto sub 4, e che, successivamente, le comunicazioni di innalzamento dei tassi debitori fossero state ritualmente fatte al cliente mediante regolare invio degli estratti conto, mai impugnati o contestati dallo stesso durante tutto il corso del rapporto, dando luogo ad accettazione tacita delle modifiche attuate dall'Istituto di credito a norma dell'art. 16 già richiamato. E del resto, la stessa Corte di Cassazione (Cass.
pag. 14 civ. Sez. I, Ord., (ud. 11-04-2019) 26-06-2019, n. 17110, Pres. , rel. ), Per_2 Per_3 ha espressamente ritenuto che la comunicazione tramite invio di estratto conto delle modifiche delle condizioni contrattuali operate unilateralmente dalla BA non sia
“in sè incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118 t.u.b.”.
27) Anche il secondo profilo di censura di parte appellata appare infondato. Ed invero, la sentenza di legittimità appena citata ha osservato che l'art. 117, comma 2, t.u.b. stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. La disposizione ricalca quella già contenuta nella L. n.
154 del 1992, art. 3, comma 3, in forza della quale sono stati emanati il decreto del
Ministro del Tesoro del 24 aprile 1992 (che, all'art. 4, rimetteva alla BA d'IT la facoltà di "individuare modalità particolari per i contratti relativi a operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto") e le istruzioni del 24 maggio 1992 della BA d'IT, che al punto 1.4 dell'art. 2 stabiliva non essere necessaria la forma scritta "per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto". Le due disposizioni hanno mantenuto vigore anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993: infatti, l'art. 161 t.u.b., nell'abrogare, insieme ad altre norme, la L. n. 154 del 1992, ha disposto nel senso che segue: "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". A torto, dunque, l'appellato ha sostenuto la non debenza degli interessi passivi per mancata stipulazione/concessione per iscritto di aperture di credito o affidamenti sul conto corrente per lungo tempo intrattenuto presso la BA, che ha avuto un andamento pressoché costantemente passivo. Infatti, il detto requisito non doveva essere osservato proprio in quanto il detto contratto aveva la sua regolamentazione in quello di conto corrente (per la sufficienza della enunciazione delle condizioni generali nel contratto di conto corrente, vedasi: Cass. 9 luglio 2005, n. 14470; più di recente, in relazione alla cit. delibera del C.I.C.R., Cass. 27 marzo 2017, n. 7763 e Cass. 22 novembre 2017, n. 27836).
28) Si riproduce, qui di seguito, il modulo di conto corrente sottoscritto dal , a CP_1 supporto dell'affermazione di chiara ed analitica previsione delle condizioni contrattuali applicabili in caso di saldo negativo del conto corrente. pag. 15
pag. 16 29) A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ammette che possa attribuirsi rilevanza al cd. fido di fatto, allorquando ricorrono alcuni indici significativi, tra i quali, in principalità (vedasi in particolare, Cass., 18 ottobre 2023, n.
34997; Cass., 24 gennaio 2024, n. 2338): una sistematica, non occasionale e tollerata operatività del correntista con “saldo passivo”; l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte della banca. A tale riguardo, si sottolinea la mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo
(«neppure consta che la banca abbia mai intimato il rientro o rifiutato l'esecuzione di ordini sul saldo debitore, diffidato l'attrice dal fare ulteriori atti dispositivi sul c/c a debito», così Trib. Torino, 2 luglio 2015; conf. Trib. Bergamo, 3 agosto 2016; App.
Torino, 23 febbraio 2012 e 3 maggio 2013); l'esistenza di estratti conto nei quali siano riportati tassi differenziati (evidentemente riferibili a condizioni entro-fido ed extra-fido)
(App. Milano, 4 luglio 2018; Trib. Firenze, 22 giugno 2022; App. Perugia, 2 novembre
2022, n. 580). Tale presunzione è altresì confermata dall'applicazione delle condizioni economiche previste negli e/c per lo “scoperto nei limiti del fido”, come la misura dei tassi d'interesse o l'apertura di credito, nonché dall'esplicito riconoscimento, nei medesimi estratti conto e negli scalari, di uno “scoperto nei limiti del fido” e di una
“apertura di credito fiduciaria”; il pagamento di assegni con saldo del conto in passivo
(App. Milano, 5 gennaio 2023, n. 15); l'addebito di spese riferibili a istruttoria fido/apertura di credito o alla revisione della pratica di fido;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto, considerata una remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido (Trib. Bergamo, 3 agosto 2016; App. Milano, 4 luglio
2018); l'invio di una lettera di revoca dell'affidamento seguita da comportamenti della banca incompatibili con una revoca effettiva, come il continuo avallo e gestione di operazioni del correntista con saldo passivo.
30) Quanto infine al quarto motivo di appello, si osserva che lo stesso è parimenti fondato, attesa l'evidente novità delle questioni sollevate da parte opponente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., in tema di illegittima applicazione della CMS.
31) Non soccorre, come l'appellante vorrebbe, la relazione tecnica di parte redatta dal dr. già depositata in primo grado, perché, ammesso e non concesso che il Per_4 difetto di allegazione possa essere sanato con una produzione, la relazione è priva di deduzioni specifiche. Infatti detta relazione menziona, a pag. 14-15, i criteri di calcolo pag. 17 utilizzati e la ricomprensione della CMS nel calcolo del TEG. Alla pagina 25, poi, il perito di parte riporta la formula del calcolo compiuto come segue:
Infine, alla successiva pag. 35, semplicemente dà atto, a proposito della predetta commissione:
32) Non si rinviene dunque, nel suddetto elaborato, una specifica contestazione dei singoli addebiti che, effettuati a titolo di CMS, avrebbero importato il superamento del tasso soglia.
33) Anche il quarto motivo di gravame è quindi fondato.
34) Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in riforma della sentenza impugnata.
35) Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del fatto che appellante ed intervenuta hanno svolto le medesime deduzioni, e rivestono, rispettivamente, la qualità di cedente e cessionaria del medesimo credito. I compensi vengono liquidati secondo gli valori medi dello scaglione di riferimento, in base alle previsioni del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerando l'attività difensiva effettivamente svolta. pag. 18 36) Sussistono i requisiti ed i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Sondrio n. 229/2024 del 14-17 giugno 2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 717/2019 del 18 dicembre 2019 emesso dal Tribunale di Sondrio in favore di (già per la somma Parte_1 Parte_2 di € 23.035,29, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e di n via congiunta tra loro, delle spese di
[...] Controparte_4 lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese generali, C.P.A. e IVA come per legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì al pagamento, per intero, delle spese di CTU e Controparte_1 di CTP delle controparti, se anticipate e documentate;
4) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2323/2024 promossa in grado d'appello da
GIA' (ed ancor Parte_1 Parte_2 prima, , elettivamente domiciliata in Milano, via Correggio n. 43 Parte_3 presso lo studio dell'avv. Luciana Cipolla, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE contro
, nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliato in Catania, via
S.Maria di Betlem n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rosa Mineo, c.f. C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
APPELLATO
pag. 1
società incorporante e per essa, Controparte_2 CP_3 [...] non in proprio ma quale procuratrice speciale della Controparte_4 prima, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, entrambi del
Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in Milano, via Vittoria
Colonna n. 4
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello vs sentenza del Tribunale di Sondrio in data 14-17 giugno 2024, N.
229.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 229/2024 del Tribunale di
Sondrio, emessa e pubblicata in data 14 giugno 2024, così giudicare:
In via principale, dichiarare la nullità della sentenza n. 229/2024 del Tribunale di Sondrio, per mancanza di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n, 4 c.p.c., e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2019 del Tribunale di Sondrio;
In via subordinata, respingere le domande formulate da parte opponente in quanto infondate nel merito e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2019 del
Tribunale di Sondrio;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte opponente al pagamento della somma complessiva di Euro 23.035,29, in favore di
[...]
(già , oltre interessi al tasso convenzionale Controparte_5 Parte_2 dal 17/9/2019 fino al saldo come richiesto, e comunque entro i limiti di legge dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, ovvero, della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte da controparte”.
Per : Controparte_1
pag. 2 “Voglia codesta On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente l'appello promosso dalla “ ” e Parte_1
l'appello incidentale proposto da , società incorporante Controparte_2
( c.f ) e per essa in CP_3 P.IVA_1 Controparte_6 quanto infondati in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado
e la revoca del decreto ingiuntivo n. 717/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio in data
18.11.2019.
Con vittoria di spese e competenze professionali come da separata istanza di liquidazione per PSS”.
Per quale procuratrice di . Controparte_7 CP_8 Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- dichiarare la nullità della sentenza n. 229/2024 del Tribunale di Sondrio, per mancanza di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n, 4 c.p.c., e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2019 (R.G. 1566/2019) del Tribunale di Sondrio;
In via principale:
- riformare parzialmente, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 229/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio, nell'ambito del giudizio R.G. n. 635/2020, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2019 (R.G. 1566/2019), emesso il 18/11/2019 dal Tribunale di
Sondrio, o, in subordine, condannare comunque il Sig. al pagamento Controparte_1 in favore di (già della somma di euro Controparte_2 CP_3
23.035,29, oltre interessi convenzionali dal dovuto e sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
(d'ora in avanti, per brevità, la BA) interpone appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 229 del 14 giugno 2024, con la quale si è accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 717/2019 del Controparte_1
18 novembre 2019, emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso della BA, in relazione al pag. 3 saldo debitore maturato sul conto corrente di corrispondenza n. 361/70, aperto dal in data 5 luglio 2005 con il agenzia di BE (CT) (poi CP_1 Parte_3 incorporata dal poi , chiuso Controparte_9 Parte_1 in data 18 luglio 2019 con un saldo passivo di € 23.035,29, recependo, dopo aver risolto le questioni preliminari sollevate, i risultati della CTU, e revocando in toto il suddetto decreto.
Con condanna della e di nel frattempo intervenuta quale società CP_10 CP_3 cessionaria del credito, in solido tra loro, al pagamento, in favore del , delle CP_1 spese di lite, comprensive delle spese di CTU.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 717/2019, che gi intimava il pagamento,
a favore della ricorrente, della somma di € 23.035,29, oltre interessi e spese, per il titolo sopra enunciato. A sostegno dell'opposizione, il lamentava, in via CP_1 gradata: l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il
Tribunale di Catania;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo, per essere stato lo stesso notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c.; la nullità in ogni caso delle clausole contrattuali prevedenti tassi di interesse superiori al tasso soglia ed interessi anatocistici, interessi passivi e spese non ritualmente pattuiti. Chiedeva la condanna della al pagamento delle spese di lite. CP_10
2) Nel giudizio così radicato, si costituiva la chiedendo la provvisoria esecutorietà CP_10 del decreto ingiuntivo opposto;
farsi luogo alla mediazione di legge;
respingere ogni domanda formulata da parte opponente e comunque in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi il al pagamento, a favore della CP_1
degli importi dovuti, maggiorati di interessi dalla data della maturazione del CP_10 diritto e fino all'effettivo soddisfo, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
3) Con comparsa in data 24 novembre 2020, interveniva nel giudizio Controparte_4
quale cessionaria del credito della BA, rassegnando le seguenti conclusioni
[...] nel merito: “Nel merito in via principale:- respingere qualsiasi domanda, contestazione ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua
pag. 4 parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_4 di Euro 23.035,29, oltre interessi convenzionali di mora dal 19/7/2019 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
4) Con provvedimento in data 13 marzo 2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
5) La causa veniva istruita con ammissione ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata al dr. al quale veniva affidato il seguente quesito: Persona_1
“rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente intestato al sig. Controparte_1 dall'inizio del rapporto di conto corrente decorrente dal 2005 al 2019 senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, senza il computo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, con il calcolo degli interessi passivi al tasso legale, senza antergazione e postergazione delle o perazioni di addebito e di accredito, eliminando ogni voce di costo non espressamente prevista nel contratto, negli estratti conto e nel prospetto riepilogativo delle competenze;
accertare i tassi soglia previsti dalla Legge n.108/96 secondo corretti principi econometrici evidenziati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, includendo nel calcolo anche gli oneri accessori dati dalle commissioni di massimo scoperto, dalle spese, dalle date di valuta e dalle capitalizzazioni trimestrali degli anzidetti oneri, ed in caso di smarginamento dei tassi provvedere alla eliminazione di tutte le competenze e spese siccome previsto dall'art. 1 e 2 e 4 della Legge n. 108/96; svolgere un tentativo concreto di conciliazione, formulando per iscritto una proposta conciliativa da sottoporre alle parti”.
6) Il CTU depositava il suo elaborato in data 14 marzo 2023, e rendeva altresì chiarimenti orali in ordine al conteggio degli interessi anatocistici, rammentando di aver proposto due soluzioni alternative, a seconda che gli stessi fossero stati correttamente calcolati o meno.
7) Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la sentenza di cui sopra.
8) Avverso tale sentenza interpone gravame la rassegnando i seguenti motivi di CP_10 appello, così sintetizzabili:
7-a) nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c.: infatti l'opposta, e l'intervenuta, avevano fin da subito pag. 5 contestato la fondatezza delle doglianze dal a proposito degli interessi CP_1 anatocistici, dei presunti interessi usurari, del presunto illegittimo esercizio dello jus variandi e delle spese e commissioni come applicate;
avevano eccepito e rilevato la novità della domanda relativa alla lamentata illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto e della CIV, proposta per la prima volta con la memoria ex art
183 comma VI n. 1 c.p.c.. Su tutte le eccezioni e questioni sollevate, la sentenza non motivava alcunchè ma, in ossequio al principio della “ragione più liquida”, semplicemente recepiva, del tutto acriticamente, le conclusioni cui era giunto il CTU all'esito delle osservazioni sollevate dal CT della convenuta opposta, non espungendo dal saldo passivo del detto conto corrente unicamente le poste conteggiate a titolo di interesse anatocistico, in quanto, a detta del consulente, legittimamente applicato;
7-
b) si censura la sentenza nella parte in cui ha proceduto a considerare, implicitamente, legittima l'avvenuta espunzione dal saldo delle competenze passive addebitate nei trimestri in cui si era verificato, nel corso del rapporto, il superamento del tasso soglia (peraltro erroneamente determinato, in quanto comprensivo della
CMS come da quesito), contrariamente al consolidato orientamento della Cassazione che reputa irrilevante l'usura se sopravvenuta;
laddove poi si fosse inteso sostenere che il superamento del tasso soglia fosse avvenuto sulla scorta dell'esercizio dello jus variandi da parte della banca, si sosteneva che la censura era comunque generica, in quanto l'opponente non aveva mai indicato quando sarebbero avvenute le pretese modifiche, ed in che modo avrebbero inciso a sfavore del correntista;
7c) si censura altresì la sentenza nella parte in cui ha recepito, senza esplicarne le motivazioni, il ricalcolo – operato dal CTU – degli interessi convenzionali al tasso legale, con espunzione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, senza antergazione e postergazione delle valute, eliminando ogni altra voce di costo “non prevista dal contratto”, senza tener conto delle risultanze documentali;
senza considerare la clausola n. 16 contenuta nel conto corrente, e il legittimo esercizio da parte della banca, durante il corso del rapporto, dello jus variandi, in quanto le modifiche erano state comunicate al correntista mediante invio regolare degli estratti conto dove i tassi applicati venivano menzionati, senza che mai costui li avesse impugnati o contestati;
7d) si sono contestate altresì le argomentazioni svolte dalla controparte in ordine alla commissione di massimo scoperto, nonché sulla CIV, in ogni caso tardive.
pag. 6 9) L'appellante ha chiesto la riforma totale della sentenza impugnata, ed il rigetto dell'opposizione proposta dal , rassegnando le conclusioni trascritte in CP_1 epigrafe.
10) Nel giudizio di secondo grado così radicato, si sono costituiti sia il , CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, ed anche
[...]
, e per essa, , rassegnando le conclusioni CP_2 Controparte_4 di cui in epigrafe.
11) Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE.
12) La Corte rileva che il primo motivo di appello, con cui parte appellante rileva ed eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per totale difetto di motivazione, a norma dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non può sfociare, anche se ritenuto fondato, nella conferma del decreto ingiuntivo impugnato, così come auspicato dalla BA e dall'intervenuta , in quanto, per orientamento consolidato di legittimità, CP_4 laddove si riscontri difetto anche grafico di motivazione, il giudice di appello non può rimettere la causa al giudice di primo grado, bensì deve provvedere ad integrare la motivazione omessa o carente (Cfr. Cass. 32126/2018). Infatti il difetto di motivazione, ancorché determini la nullità del pronunciamento di primo grado, non rientra tra i tassativi casi di rimessione del processo al primo giudice a norma dell'art 354 c.p.c.
13) Dovendo quindi questa Corte pronunciare sul merito della controversia, occorre affrontare, punto per punto, le critiche svolte da parte appellante (condivise da
[...]
, cessionaria del credito) avverso l'impianto motivazionale del Controparte_4 giudice di prime cure, il quale, effettivamente, ha acriticamente recepito le conclusioni cui è giunto il CTU, secondo il calcolo esposto in ipotesi di corretta applicazione degli interessi anatocistici (pertanto, non vi è in questa sede necessità di motivare sul punto), senza tuttavia esplicare le motivazioni in forza delle quali ha ritenuto che vi fosse, per 14 trimestri, superamento illegittimo dei tassi soglia, in conseguenza del quale ha espunto tutti gli addebiti relativi al periodo di superamento;
ha considerato corretto il calcolo operato a tal fine dal CTU, il quale ha incluso nelle operazioni volte alla individuazione dei predetti tassi soglia, anche la commissione di massimo scoperto, senza tener conto che la pattuizione della stessa risaliva al 5 luglio 2005,
pag. 7 vale a dire alla data di apertura del conto corrente, e quindi, senza tenere conto di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione in ordine all'incidenza di detto onere;
aveva, inoltre, senza tener conto delle istruzioni della BA d'IT applicabili ratione temporis, annualizzato gli oneri della CIV;
aveva infine ritenuto di calcolare al saggio legale gli interessi praticati dalla ed espunto le spese e commissioni, non CP_10 esplicando le ragioni per cui aveva ritenuto non legittimamente convenuti né interessi, né spese, né commissioni.
14) Occorre, in via preliminare, ribadire il fatto che il CTU, comparso a chiarimenti all'udienza del 3 ottobre 2023, ha riconosciuto essere stato correttamente applicato dalla BA, in condizioni di reciprocità, l'addebito di interessi anatocistici, e che la sentenza, in coerenza, ha optato per tale alternativa ipotesi di calcolo, sebbene nulla abbia esplicato sui motivi. In punto, tuttavia, non vi è appello incidentale, talchè la questione è priva di interesse in questa sede.
15) Affrontando gradatamente le doglianze sollevate da parte appellante al secondo motivo di appello, con il quale si censura la rideterminazione del saldo cdi conto corrente n. 361/70, con accertamento di un saldo addirittura favorevole al correntista, deve in primo luogo affrontarsi la questione dell'asserito superamento dei tassi soglia usura.
16) Invero, il CTU, attenendosi al mandato ricevuto, ha considerato, ai fini del calcolo di detto superamento, la CMS, voce di costo pacificamente esclusa alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. SS.UU. 20 giugno 2018 n.
16303). In tale sentenza, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 (come per l'appunto è nel caso di specie, essendo stato il conto corrente intestato al CP_1 aperto in data 5 luglio 2005), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, debba essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti pag. 8 decreti ministeriali -, compensando, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi infra soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
17) Pertanto, il calcolo del tasso soglia effettuato dal CTU soffre di questa non corretta impostazione di fondo, e non può essere assunto, sul punto, a supporto della decisione1, mentre le ulteriori doglianze sollevate a proposito della illegittima annualizzazione della CIV, che non rappresenterebbe un onere “fisso” e costante, ma sporadico, o del riferimento al TAEG anziché, come corretto, al TEG, rimangono in ogni caso assorbite da quanto in appresso si osserva .
18) Si rileva infatti che, sia pure all'esito di un calcolo affetto da evidenti criticità, la CTU svolta ha portato ad appurare il superamento del tasso soglia unicamente in relazione ad alcuni trimestri, successivi all'apertura del conto corrente, ed in ragione di ciò, dal saldo passivo maturato sono stati espunti tutti gli oneri addebitati nel periodo in cui si
è verificato tale superamento.
19) Il Tribunale, ciò facendo, non ha tuttavia, in alcun modo, esplicitato le ragioni per cui ha attribuito rilievo alla cd. “usura sopravvenuta”, in contrasto con quanto ritenuto dalla consolidata giurisprudenza. 1 Nel disporre siffatto metodo di calcolo, il giudice di primo grado ha sostanzialmente accolto le argomentazioni contenute nell'atto di opposizione del , nel quale, peraltro, non si faceva alcun riferimento ad eventuali CP_1 modificazioni delle condizioni applicate al correntista ai sensi dell'art. 118 TUB nel corso del rapporto: “Per quanto concerne la rilevazione di usura, l'analisi del conto corrente condotta dal perito di parte incaricato a decorrere dall'anno
2012 (non avendo l'opponente la disponibilità di tale documentazione dall'inizio del rapporto nell'apposita relazione doc. 3 citato) ha posto in risalto che in 24 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM. 2012, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013, II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, IV TRIM. 2013, I TRIM. 2014, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014, IV TRIM. 2014, I TRIM. 2015, II
TRIM. 2015, III TRIM. 2015, IV TRIM.2015, I TRIM. 2016, II TRIM. 2016, III TRIM. 2016, IV TRIM. 2016, I TRIM. 2017, II TRIM. 2017, III TRIM. 2017, IV TRIM. 2017. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti ( Cfr. documento n. 3 pagg. 32 e ss). Nell'analisi sintetica condotta è stata verificata l'usura relativamente al tasso di interesse pattuito in contratto, incluse le CMS. La formula che è stata applicata è TAEG = (1+TAN/k+CMS)^k - 1, dove k sono i periodi di capitalizzazione, TAN è il tasso di interesse netto e CMS è l'aliquota delle commissioni di massimo scoperto applicate trimestralmente al picco di utilizzo dell'affidamento. Il contratto prevede inoltre delle condizioni sostitutive, che intervengono qualora si superi l'affidato concesso. Si è quindi ritenuto opportuno verificare tali condizioni, calcolando il relativo TAEG, considerando il tasso oltre fido ed eventuali commissioni di massimo scoperto. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per saldi debitori entro il fido concesso, considerando un TAN pari al 11,500% e un'aliquota CMS pari al 1,000%, il TAEG è pari al 16,424% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 14,280%. Relativamente al tasso e agli oneri previsti in caso di sconfinamento, considerando un TAN pari al 11,500% e un'aliquota CMS pari al 1,000%, il TAEG è pari al 16,424% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 14,280%. Si conclude quindi che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi usuraria e quindi nulla. La tabella 2 della consulenza Tecnica di parte riporta il risultato dell'analisi sintetica sia per quanto concerne l'anatocismo che l'usura TRIM” (omissis).
. pag. 9 20) Ed infatti, in caso di usura sopravvenuta le Sezioni Unite (Cass. S.U. 19/10/2017 n.
24675) hanno stabilito il seguente principio di diritto, che sebbene affermato in tema di mutuo, è senz'altro riferibile – nonostante le contrarie argomentazioni spese da parte appellata - anche ai rapporti di conto corrente: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge,
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. E' da rimarcare infatti che, con successiva pronuncia che specificamente ha esaminato i rapporti di conto corrente, proprio in riferimento agli effetti dell'esercizio del cd. Jus variandi, la Corte (Cassazione civile sez. I -
01/04/2025, n. 8669) ha testualmente stabilito (sottolineature del redattore della presente sentenza, nelle parti di maggior interesse): “Invero, giova premettere che le
Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 24675 del 2017, hanno stabilito che il superamento del tasso soglia è rilevante se avviene al momento della pattuizione, mentre resta irrilevante l'eventuale superamento nel corso del rapporto. Tali principi, tuttavia, sono stati espressi solo con riferimento al contratto di mutuo, e non anche a quello di conto corrente (fattispecie cui si riferisce, invece, la doglianza in esame). Posto che l'applicazione della normativa antiusura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare, allora, su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Nella dinamica del conto corrente, il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove, nella prima ipotesi, avrà un credito verso la banca e, nella seconda, un debito, con conseguente compensazione delle partite. Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente e di uno passivo per quelle speculari (cfr. Cass. n. 29576/2020). Al momento della stipula del contratto, le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari, prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del pag. 10 cliente, essendo sufficiente, a tal fine, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso
(cfr. art. 118 TUB). Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale. Lo scrutinio sull'usura - rilevante al momento della pattuizione - va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze. La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto, sia inferiore al tasso soglia stabilito dal D.M. applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei D.M. successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai D.M. applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la cd. usura sopravvenuta. La Suprema Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima. Si deve concludere, quindi, che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa antiusura. Questi principi valgono sia nell'ipotesi di tasso fisso, sia in quella di tasso variabile. Rispetto al primo, la ragione è resa evidente dalla semplicità di raffronto tra il tasso originariamente pattuito e quello via via vigente;
quanto al secondo, i principi sanciti dalle Sezioni Unite sono analogamente applicabili poiché, sebbene il tasso muti nel corso del tempo, poiché agganciato a parametri variabili nel tempo, la variazione del tasso non dipende da una nuova pattuizione, ma trova fonte nella pattuizione originaria. Dunque, l'unica pattuizione resta quella originaria, mentre le successive variazioni dipendono dalle variazioni del parametro assunto a base di riferimento nella suddetta pattuizione originaria. Poiché l'usura va esaminata con riferimento al tempo della pattuizione, ne consegue che una tale variazione del tasso, non comportando una nuova pattuizione, non rileverà ai fini del superamento del tasso soglia applicabile nel momento in cui il tasso varia. L'ulteriore ipotesi da considerare è quella in cui il tasso di interesse inizialmente pattuito, ed originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi, precedentemente considerata, di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un
pag. 11 tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Le conseguenze in punto di disciplina sono assai differenti. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta. Ove, invece, il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa antiusura, e dunque l'art. 1815, comma 2, cod. civ., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art. 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia. Le differenti discipline trovano applicazione in base al concreto svolgimento del rapporto e, dunque, dipendono da questioni di fatto. A seconda della dinamica contrattuale effettivamente verificatasi, cambia la disciplina applicabile. Questa precipua rilevanza del fatto concreto postula, nel giudizio di merito, il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina e, in sede di legittimità, - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso desumibile dall'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. - la puntuale indicazione non solo di come e quando la relativa censura sia stata formulata innanzi al giudice a quo ma anche di tutti quegli elementi (periodi delle variazioni effettuate dalla banca;
tassi soglia vigenti, nei medesimi periodi, per la tipologia di contratto bancario interessato, etc.) utili per consentire alla Corte di ponderare la effettiva decisività della censura. La parte, quindi, dovrà indicare sia lo specifico tasso ritenuto usurario sia la data della pattuizione di quel tasso e specificare, dunque, se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o ad una successiva ex art. 118 TUB. Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto: i) in primo luogo ed innanzi al giudice di merito, del principio dispositivo e del diritto di difesa della controparte.
Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe, da un lato, impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda ed il decreto
pag. 12 ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e, d'altro lato, sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Inoltre, l'assenza di una specifica allegazione sulla specifica pattuizione usuraria renderebbe impossibile valutare l'estensione temporale dell'eventuale azzeramento degli interessi, poiché ne resterebbero ignoti i parametri temporali di inizio e fine;
ii) in secondo luogo, nel giudizio di legittimità, del già menzionato principio di autosufficienza del ricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 19597 del 2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Tale principio, sebbene affermato in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, è perfettamente applicabile anche nella fattispecie in esame. L'onere di allegazione, peraltro, non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo
d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., S.U., n. 26242 del 2014)”.
21) Ne discende che, nel caso che occupa, una eventuale rilevanza dell'usura sopravvenuta si sarebbe potuta attribuire soltanto nella misura in cui la parte opponente, assolvendo agli oneri di allegazione che impone il principio dispositivo nel processo civile, avesse indicato in che misura e quando la avrebbe operato, CP_10 sul conto corrente intrattenuto dal , modifiche peggiorative. CP_1
22) In proposito, deve rilevarsi invece la genericità delle contestazioni sollevate dal
, che non ha certo assolto al proprio onere probatorio di individuare e di CP_1 indicare quali modifiche contrattuali sarebbero state illegittimamente apportate nel corso del rapporto. Solo a fronte di tale specifica allegazione, nel caso di specie mancante, grava infatti sulla l'onere di provare di avere correttamente CP_10 comunicato alla correntista le modifiche apportate. A tal proposito, si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non è sufficiente, anche pag. 13 ai fini del dedotto superamento in corso del rapporto, lamentare genericamente l'illegittimo esercizio dello jus variandi ex art. 118 c.p.c., come da ultimo ha testualmente osservato la pronuncia n. 1602 del 5 giugno 2025 (rel. est. Siccardi).
23) Del resto, anche laddove la controversia tragga origine dall'emissione di un decreto ingiuntivo su ricorso della BA, opposto dal correntista, non vi è motivo per derogare alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova, per cui, se è vero che sul creditore grava l'onere di dimostrare precipuamente i fatti fondanti la pretesa azionata, l'opponente – sostanzialmente convenuto – è tenuto a dimostrare gli elementi estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione dedotta come inadempiuta
(cfr. Cass. S.U. sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001).
24) Il secondo motivo di appello è dunque fondato.
25) Venendo quindi al terzo motivo di appello, vi è immediatamente da rilevare che parte appellata ha svolto e svolge, per opporsi al suo accoglimento, le seguenti deduzioni. Da un lato, non vi sarebbe stata esplicita pattuizione degli interessi passivi, che sarebbero stati modificati in peius, e dunque, in senso sfavorevole al correntista, nell'ambito di un illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della che mai CP_10 avrebbe inviato comunicazioni ai sensi dell'art. 118 TUB;
dall'altro, si osserva che gli interessi passivi sono stati illegittimamente applicati, nella misura in cui la non CP_10 ha mai dimostrato che sul conto corrente intrattenuto dal presso l CP_1 CP_11 fossero state accordate e convenute per iscritto aperture di credito o fidi.
26) Sul primo punto, è patente la genericità dell'argomentazione difensiva di parte appellata, e di contro, evidente la fondatezza delle argomentazioni di parte appellante.
L'odierno appellato, sostenendo di non aver mai ricevuto idonee comunicazioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B., ed eccependo altresì l'invalidità dell'art. 16 delle condizioni generali del c/c perché a suo dire non conforme al tenore della suddetta norma, non ha indicato in atti quali sarebbero le variazioni contrattuali da considerarsi illegittime,
e con riferimento a quali mutamenti di disposizioni. La dal canto suo, ha CP_10 dimostrato come dette condizioni, in specie in riferimento agli interessi passivi, fossero state chiaramente esplicitate e sottoscritte in uno con il contratto di conto corrente prodotto sub 4, e che, successivamente, le comunicazioni di innalzamento dei tassi debitori fossero state ritualmente fatte al cliente mediante regolare invio degli estratti conto, mai impugnati o contestati dallo stesso durante tutto il corso del rapporto, dando luogo ad accettazione tacita delle modifiche attuate dall'Istituto di credito a norma dell'art. 16 già richiamato. E del resto, la stessa Corte di Cassazione (Cass.
pag. 14 civ. Sez. I, Ord., (ud. 11-04-2019) 26-06-2019, n. 17110, Pres. , rel. ), Per_2 Per_3 ha espressamente ritenuto che la comunicazione tramite invio di estratto conto delle modifiche delle condizioni contrattuali operate unilateralmente dalla BA non sia
“in sè incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118 t.u.b.”.
27) Anche il secondo profilo di censura di parte appellata appare infondato. Ed invero, la sentenza di legittimità appena citata ha osservato che l'art. 117, comma 2, t.u.b. stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. La disposizione ricalca quella già contenuta nella L. n.
154 del 1992, art. 3, comma 3, in forza della quale sono stati emanati il decreto del
Ministro del Tesoro del 24 aprile 1992 (che, all'art. 4, rimetteva alla BA d'IT la facoltà di "individuare modalità particolari per i contratti relativi a operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto") e le istruzioni del 24 maggio 1992 della BA d'IT, che al punto 1.4 dell'art. 2 stabiliva non essere necessaria la forma scritta "per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto". Le due disposizioni hanno mantenuto vigore anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993: infatti, l'art. 161 t.u.b., nell'abrogare, insieme ad altre norme, la L. n. 154 del 1992, ha disposto nel senso che segue: "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". A torto, dunque, l'appellato ha sostenuto la non debenza degli interessi passivi per mancata stipulazione/concessione per iscritto di aperture di credito o affidamenti sul conto corrente per lungo tempo intrattenuto presso la BA, che ha avuto un andamento pressoché costantemente passivo. Infatti, il detto requisito non doveva essere osservato proprio in quanto il detto contratto aveva la sua regolamentazione in quello di conto corrente (per la sufficienza della enunciazione delle condizioni generali nel contratto di conto corrente, vedasi: Cass. 9 luglio 2005, n. 14470; più di recente, in relazione alla cit. delibera del C.I.C.R., Cass. 27 marzo 2017, n. 7763 e Cass. 22 novembre 2017, n. 27836).
28) Si riproduce, qui di seguito, il modulo di conto corrente sottoscritto dal , a CP_1 supporto dell'affermazione di chiara ed analitica previsione delle condizioni contrattuali applicabili in caso di saldo negativo del conto corrente. pag. 15
pag. 16 29) A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ammette che possa attribuirsi rilevanza al cd. fido di fatto, allorquando ricorrono alcuni indici significativi, tra i quali, in principalità (vedasi in particolare, Cass., 18 ottobre 2023, n.
34997; Cass., 24 gennaio 2024, n. 2338): una sistematica, non occasionale e tollerata operatività del correntista con “saldo passivo”; l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte della banca. A tale riguardo, si sottolinea la mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo
(«neppure consta che la banca abbia mai intimato il rientro o rifiutato l'esecuzione di ordini sul saldo debitore, diffidato l'attrice dal fare ulteriori atti dispositivi sul c/c a debito», così Trib. Torino, 2 luglio 2015; conf. Trib. Bergamo, 3 agosto 2016; App.
Torino, 23 febbraio 2012 e 3 maggio 2013); l'esistenza di estratti conto nei quali siano riportati tassi differenziati (evidentemente riferibili a condizioni entro-fido ed extra-fido)
(App. Milano, 4 luglio 2018; Trib. Firenze, 22 giugno 2022; App. Perugia, 2 novembre
2022, n. 580). Tale presunzione è altresì confermata dall'applicazione delle condizioni economiche previste negli e/c per lo “scoperto nei limiti del fido”, come la misura dei tassi d'interesse o l'apertura di credito, nonché dall'esplicito riconoscimento, nei medesimi estratti conto e negli scalari, di uno “scoperto nei limiti del fido” e di una
“apertura di credito fiduciaria”; il pagamento di assegni con saldo del conto in passivo
(App. Milano, 5 gennaio 2023, n. 15); l'addebito di spese riferibili a istruttoria fido/apertura di credito o alla revisione della pratica di fido;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto, considerata una remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido (Trib. Bergamo, 3 agosto 2016; App. Milano, 4 luglio
2018); l'invio di una lettera di revoca dell'affidamento seguita da comportamenti della banca incompatibili con una revoca effettiva, come il continuo avallo e gestione di operazioni del correntista con saldo passivo.
30) Quanto infine al quarto motivo di appello, si osserva che lo stesso è parimenti fondato, attesa l'evidente novità delle questioni sollevate da parte opponente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., in tema di illegittima applicazione della CMS.
31) Non soccorre, come l'appellante vorrebbe, la relazione tecnica di parte redatta dal dr. già depositata in primo grado, perché, ammesso e non concesso che il Per_4 difetto di allegazione possa essere sanato con una produzione, la relazione è priva di deduzioni specifiche. Infatti detta relazione menziona, a pag. 14-15, i criteri di calcolo pag. 17 utilizzati e la ricomprensione della CMS nel calcolo del TEG. Alla pagina 25, poi, il perito di parte riporta la formula del calcolo compiuto come segue:
Infine, alla successiva pag. 35, semplicemente dà atto, a proposito della predetta commissione:
32) Non si rinviene dunque, nel suddetto elaborato, una specifica contestazione dei singoli addebiti che, effettuati a titolo di CMS, avrebbero importato il superamento del tasso soglia.
33) Anche il quarto motivo di gravame è quindi fondato.
34) Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in riforma della sentenza impugnata.
35) Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del fatto che appellante ed intervenuta hanno svolto le medesime deduzioni, e rivestono, rispettivamente, la qualità di cedente e cessionaria del medesimo credito. I compensi vengono liquidati secondo gli valori medi dello scaglione di riferimento, in base alle previsioni del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerando l'attività difensiva effettivamente svolta. pag. 18 36) Sussistono i requisiti ed i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Sondrio n. 229/2024 del 14-17 giugno 2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 717/2019 del 18 dicembre 2019 emesso dal Tribunale di Sondrio in favore di (già per la somma Parte_1 Parte_2 di € 23.035,29, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e di n via congiunta tra loro, delle spese di
[...] Controparte_4 lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese generali, C.P.A. e IVA come per legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì al pagamento, per intero, delle spese di CTU e Controparte_1 di CTP delle controparti, se anticipate e documentate;
4) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
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