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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo iscritto al n. 475/2025 del R.G.A.C., trattenuto in decisione il 4/6/2025, promosso dal signor (c.f. Parte_1 [...]
), difeso dall'avv. Alessandra Fusco, contro il signor C.F._1 CP_1
(c.f. ), difeso dall'avv. Roberto De Angelis
[...] CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/2/2025 il signor ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il 10/2/2025 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Cassino ha dichiarato l'estinzione della procedura iscritta al n. 146-1/2019 del R.G.E.. A detta dell'istate nel provvedimento reclamato sarebbe stato accertato in maniera erronea l'esatto adempimento degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi posti a carico del signor CP_1 nella sentenza del Tribunale di Cassino – sezione distaccata di Sora n.
[...]
1307/2018, resa il 26/11/2018 ad esito del giudizio civile instaurato dalle parti.
Nella memoria di costituzione del 22/5/2025, il signor ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'iniziativa processuale assumendo la necessità per l'istante di far valere le proprie ragioni non con il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c., ma con l'opposizione agli atti esecutivi. Ha dato conto, per il resto, della correttezza delle conclusioni del Giudice dell'Esecuzione circa l'attuazione del titolo giudiziale.
Stante la natura documentale, il 4/5/2025 la causa è stata trattenuta in decisione
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, in via pregiudiziale e assorbente il Collegio intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale propenso, da un lato, ad affermare l'applicabilità dell'art. 617
c.p.c., in luogo dell'art. 630 c.p.c., in ipotesi, come quella in esame, di estinzione del procedimento esecutivo non tipizzate dalla norma da ultimo citata o da altre
1 previsioni di legge (inattività o assenza reiterata delle parti in udienza, mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari ex artt. 631 e 631 bis c.p.c., eventuali altre fattispecie estintive codificate) e, dall'altro, a escludere la possibilità, per ragioni di ordine processuale, di convertire o riqualificare il reclamo eventualmente proposto nelle forme non consentite in opposizione agli atti esecutivi (v. sul punto Cass. 6/4/2022, n. 11241, secondo cui “è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata
- cd. "estinzione atipica"- del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al Collegio, anziché al G.E., sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.”).
Come rilevato dal signor per i motivi anzidetti il reclamo deve ritenersi CP_1 inammissibile senza necessità di statuire sulle ulteriori questioni dibattute.
Ne derivano la condanna del signor al pagamento degli oneri di Parte_1 giudizio, stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 per i procedimenti di valore indeterminato in € 3.000,00 (€ 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in assenza di istruttoria e di concessione di termini per scritti conclusionali), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge, e l'obbligo per il soccombente, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, di versare un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di reclamo.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 475/2025 del R.G.A.C., così provvede:
➢ dichiara inammissibile il reclamo per le ragioni indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 degli oneri processuali inerenti al giudizio di reclamo, stimabili in € 3.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ dichiara l'esistenza delle condizioni per il versamento ad opera di Parte_1
, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, di un
[...] importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento.
Cassino, 4/6/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo iscritto al n. 475/2025 del R.G.A.C., trattenuto in decisione il 4/6/2025, promosso dal signor (c.f. Parte_1 [...]
), difeso dall'avv. Alessandra Fusco, contro il signor C.F._1 CP_1
(c.f. ), difeso dall'avv. Roberto De Angelis
[...] CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/2/2025 il signor ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il 10/2/2025 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Cassino ha dichiarato l'estinzione della procedura iscritta al n. 146-1/2019 del R.G.E.. A detta dell'istate nel provvedimento reclamato sarebbe stato accertato in maniera erronea l'esatto adempimento degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi posti a carico del signor CP_1 nella sentenza del Tribunale di Cassino – sezione distaccata di Sora n.
[...]
1307/2018, resa il 26/11/2018 ad esito del giudizio civile instaurato dalle parti.
Nella memoria di costituzione del 22/5/2025, il signor ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'iniziativa processuale assumendo la necessità per l'istante di far valere le proprie ragioni non con il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c., ma con l'opposizione agli atti esecutivi. Ha dato conto, per il resto, della correttezza delle conclusioni del Giudice dell'Esecuzione circa l'attuazione del titolo giudiziale.
Stante la natura documentale, il 4/5/2025 la causa è stata trattenuta in decisione
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, in via pregiudiziale e assorbente il Collegio intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale propenso, da un lato, ad affermare l'applicabilità dell'art. 617
c.p.c., in luogo dell'art. 630 c.p.c., in ipotesi, come quella in esame, di estinzione del procedimento esecutivo non tipizzate dalla norma da ultimo citata o da altre
1 previsioni di legge (inattività o assenza reiterata delle parti in udienza, mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari ex artt. 631 e 631 bis c.p.c., eventuali altre fattispecie estintive codificate) e, dall'altro, a escludere la possibilità, per ragioni di ordine processuale, di convertire o riqualificare il reclamo eventualmente proposto nelle forme non consentite in opposizione agli atti esecutivi (v. sul punto Cass. 6/4/2022, n. 11241, secondo cui “è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata
- cd. "estinzione atipica"- del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al Collegio, anziché al G.E., sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.”).
Come rilevato dal signor per i motivi anzidetti il reclamo deve ritenersi CP_1 inammissibile senza necessità di statuire sulle ulteriori questioni dibattute.
Ne derivano la condanna del signor al pagamento degli oneri di Parte_1 giudizio, stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 per i procedimenti di valore indeterminato in € 3.000,00 (€ 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in assenza di istruttoria e di concessione di termini per scritti conclusionali), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge, e l'obbligo per il soccombente, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, di versare un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di reclamo.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 475/2025 del R.G.A.C., così provvede:
➢ dichiara inammissibile il reclamo per le ragioni indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 degli oneri processuali inerenti al giudizio di reclamo, stimabili in € 3.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ dichiara l'esistenza delle condizioni per il versamento ad opera di Parte_1
, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, di un
[...] importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento.
Cassino, 4/6/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
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