TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/12/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OD
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE OL, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente di Modena
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1436/2023 promossa da:
(CF , difeso e domiciliato dagli avv.ti Claudio Parte_1 C.F._1
AR e GI AR del foro di Mantova, e dall'abogado LE AR,
(CF ), difeso dall'Avv. Marzio Magnani e domiciliato Parte_2 C.F._2 presso il suo studio,
(PI , rappresentato, difeso dall'avv. Francesco Ferrari e domiciliato Parte_3 P.IVA_1 presso il suo studio,
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ELISA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA S.ORSOLA N. 36 presso il difensore avv. RIGHI CP_1
ELISA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIANI Controparte_2 C.F._3
AR e dell'avv. PEZZERA MARTA, VIA PIAZZA VETRA 17 MILANO, elettivamente di domiciliato in PIAZZA VETRA 17 MILANO presso il difensore avv. CP_1
GIANI AR
Controparte_2
OGGETTO: RICHIESTA RISARCIMENTO DA PER CROLLO DI PROPRIETÀ DELLA CP_3
IN DI AVVENUTO IL 26.07.2021 SULLA SP 413 IN LOCALITÀ NOVI DI CON CP_1 CP_1
1 di 21 LESIONI A SA US E E DA AL VEICOLO DI Parte_2 Parte_3
CHIAMATA IN CAUSA DEL DOTT. AGR. .
[...] Controparte_4
CONCLUSIONI
Email_1
“Dichiarata la civile responsabilità della , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, e/o del terzo chiamato dott. agr. (CF ) per Controparte_2 C.F._3 effetto dell'estensione automatica delle domande nei confronti di quest'ultimo, in relazione agli infortuni e danni di cui è causa, per i motivi esposti, condannarsi la , in persona Controparte_1 del legale Rappresentante pro-tempore, e/o il dott. agr. a risarcire i danni: Controparte_2 A)- al Signor per danno da lesioni personali colpose, la somma di € 224.247,46, Parte_1
o comunque la somma maggiore o minore ad istruttoria esperita, e per rimborso spese di CTP € 3.050,00, di CTU € 3.786,31, farmaceutiche € 13,76, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del sinistro (26.07.2021) sull'intero importo del danno devalutato a quella data e via via rivalutato anno per anno fino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi per le rispettive difese attoree.”
Parte_2
Dichiarata la civile responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 cc e/o del Controparte_1 Dott. (ove ritenuto) per propria responsabilità professionale in relazione agli infortuni e CP_2 danni di cui è causa, condannarsi la stessa, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, nonchè il terzo chiamato, ove ritenuto in tutto od in parte responsabile e comunque in via solidale, a risarcire i danni derivati al Sig. in misura di € 113.999,75 od in quella maggiore Parte_2 ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria dal giugno 2024 ed oltre interessi sulla somma rivalutata dell'intero danno di € 186.113,00 al tasso legale dalla data del sinistro, 26/07/2021, al saldo. Con vittoria di spese ed onorari come da nota comprensiva degli importi dovuti e pagati ai consulenti d'ufficio e di parte con contabili che si dimettono in una con la nota spese acclusa e da porsi a carico di parte soccombente”
Parte_3
“Dichiarata la civile responsabilità della e/o del terzo chiamato dott. agr. Controparte_1
(CF per effetto dell'estensione automatica delle Controparte_2 C.F._3 domande nei confronti di quest'ultimo, in relazione agli infortuni e danni di cui è causa, per i motivi esposti, condannarsi la , in persona del legale Rappresentante pro- Controparte_1 tempore, e/o il dott. agr. a risarcire i danni: Controparte_2 C)- Alla Società in persona del legale Rappresentante, la somma di € 13.545,52 per Parte_3 danno all'automezzo di proprietà, spese accessorie o comunque in misura maggiore o minore anche per FT se ed in quanto ritenuta dovuta, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del sinistro (26.07.2021) sull'intero importo del danno devalutato a quella data e via via rivalutato anno per anno fino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi per le rispettive difese”.
IN DI OD
2 di 21 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via pregiudiziale, autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del Dr. CP_2
residente a [...], e di in persona del suo
[...] Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova Via Taliercio n. 3, differendo, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini a comparire;
nel merito, rigettare la domanda attorea non risultando configurabile la dedotta responsabilità ex art. 2051; nel merito, accertare la esclusiva responsabilità di e del Dr. Controparte_5 CP_2 in relazione ai fatti di causa, con loro condanna diretta a risarcire i danni patiti dagli
[...] attori;
in subordine, accertare la responsabilità concorrente di e del Dr. Controparte_5 CP_2 in relazione ai fatti di causa, con condanna in solido con la al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dagli attori;
nei rapporti interni, previa graduazione delle colpe, condannare e il Dr. Controparte_5 in via di regresso e/o di rivalsa e/o di responsabilità contrattuale e/o Controparte_2 extracontrattuale a rimborsare alla di gli importi che si vedesse costretta a CP_1 CP_1 corrispondere agli attori per l'intero o, in subordine, nei limiti della quota di danno imputabile ai terzi chiamati. sempre in subordine, ridurre il quantum spettante al minor importo che risulterà di giustizia, detratto in ogni caso la rendita INAIL;
con vittoria di spese ed onorari”.
Controparte_2
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in via principale: respingere tutte le domande formulate dagli attori siccome infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al dott. agr. CP_2 per le ragioni di fatto e diritto sopra esposte e, pertanto, respingere tutte le domande
[...] formulate nei suoi confronti;
in ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande attoree, e di accertamento di una qualche responsabilità a carico del dott. agr. accertare CP_2
e dichiarare l'effettiva quota di responsabilità ascrivibile a quest'ultimo in considerazione degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda e per l'effetto limitare la condanna del dott. agr. entro tale quota, tenuto conto anche di eventuali somme versate da enti previdenziali e/o CP_2 assicuratori;
in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2023, gli odierni attori convenivano in giudizio la
, esponendo che in data 26 luglio 2021, verso le ore 16:18, lungo la SP Controparte_1
413 in località NOVI DI OD, una parte del platano alto circa 25 metri, censito al n. 1473
3 di 21 della banca dati della e posto a 90 cm dalla banchina stradale, si Controparte_1 sradicava crollando sull'automezzo di proprietà della condotto dal sig. Parte_3 Pt_2
che trasportava il sig. , causando gravi lesioni agli occupanti e
[...] Parte_1 ingenti danni al veicolo.
Gli attori fondavano la propria pretesa sulla responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c., allegando che la , in qualità di proprietaria e custode dell'albero, aveva Controparte_1 omesso di adottare le necessarie misure di manutenzione nonostante le ripetute segnalazioni di pericolosità pervenute negli anni precedenti.
La si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
25 maggio 2023, contestando la propria responsabilità e sostenendo che l'evento era imputabile a condizioni meteorologiche di eccezionale ed anomala portata (caso fortuito). Contestualmente, la convenuta richiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il dott. agr. e Controparte_2 la ritenendoli responsabili per non aver correttamente evidenziato Controparte_5 il reale fattore di pericolo del platano.
Con decreto del 13 settembre 2023, il Giudice autorizzava la chiamata del solo dott. agr.
, rigettando la richiesta per la in quanto Controparte_2 Controparte_5 limitatasi a dare indicazioni sullo stato di salute dell'albero tre anni prima della caduta.
Il dott. agr. si costituiva con comparsa depositata il 5 dicembre 2023, Controparte_2 eccependo l'infondatezza della chiamata e sostenendo di aver adempiuto diligentemente al proprio incarico, consistente in un semplice aggiornamento del censimento mediante indagine visiva da terra, inadeguata per rilevare difetti strutturali in quota.
Il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con decreto del 16 marzo 2024.
Nelle rispettive memorie, gli attori confermavano le proprie allegazioni e producevano ulteriore documentazione.
Con ordinanza del 27 febbraio 2025, il Giudice rigettava le richieste di prova orale formulate dalle parti, ritenendole superflue e irrilevanti;
rigettava la richiesta di CTU formulata dalla CP_1
, qualificandola come esplorativa;
ammetteva la CTU medico-legale richiesta da
[...] parte attrice, ritenendola necessaria per l'accertamento tecnico sulle lesioni riportate dai danneggiati e sulla quantificazione dei postumi.
4 di 21 Il CTU, dott. , prestava giuramento il 18 marzo 2025 e svolgeva le operazioni Persona_1 peritali, depositando le proprie relazioni conclusive sui signori e Parte_1 Pt_2
.
[...]
All'udienza del 4 novembre 2025, le parti precisavano le conclusioni e si svolgeva la discussione orale. Gli attori insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, conclusioni ed eccezioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
1. Il quadro normativo di riferimento e i principi generali
La presente controversia ha ad oggetto una domanda di risarcimento danni fondata sulla responsabilità civile per il crollo parziale di un albero di proprietà pubblica che ha causato lesioni personali e danni materiali.
Prima di esaminare la fattispecie concreta, appare necessario delineare il quadro normativo di riferimento e i principi giurisprudenziali consolidati in materia.
L'art. 2051 c.c. stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Tale disposizione configura una fattispecie di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode e trova applicazione anche nei confronti della pubblica amministrazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. Il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio da custodia che grava su colui che ha in custodia una cosa, per i danni dalla cosa stessa causati che non dipendano da caso fortuito.
Per la configurabilità della responsabilità da cosa in custodia occorre la sussistenza di due elementi fondamentali: il rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Il primo elemento si integra quando sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode.
Il secondo elemento richiede che l'evento dannoso sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa, nel senso che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa.
5 di 21 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Il caso fortuito deve essere inteso come un fattore esterno che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato quando questi si pongano come dotati di impulso causale autonomo e con carattere di inevitabilità nella sfera di azione del custode.
L'art. 2043 c.c. , inoltre, stabilisce che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Tale norma configura la clausola generale della responsabilità aquiliana, fondata sull'elemento soggettivo della colpa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale
è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ..
La distinzione assume rilevanza nella presente fattispecie, poiché gli attori hanno invocato entrambe le norme a fondamento della propria pretesa risarcitoria, sostenendo che la responsabilità della sussiste tanto sotto il profilo oggettivo ex art. 2051 c.c., quanto Controparte_1 sotto il profilo soggettivo ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione nonostante le segnalazioni ricevute.
La giurisprudenza ha definitivamente superato l'orientamento tradizionale secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione per danni derivanti da beni pubblici sarebbe configurabile solo in presenza della cosiddetta "insidia" o "trabocchetto".
È ormai consolidato che la disciplina della responsabilità per danni da cose in custodia è applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione ad eccezione dei casi in cui non sussista la possibilità per l'ente pubblico di esercitare sul bene la custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa.
6 di 21 Tale possibilità deve essere valutata non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso.
Delineato il quadro normativo generale, si procede ora all'esame della fattispecie concreta per verificare la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile nei confronti dei soggetti convenuti.
2. La responsabilità della per i danni subiti dagli attori. Controparte_1
Delineato il quadro normativo generale, occorre ora esaminare la sussistenza della responsabilità civile della in relazione ai danni subiti dagli attori in conseguenza del Controparte_1 crollo parziale del platano n. 1473 avvenuto il 26 luglio 2021.
Il primo elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. è rappresentato dal rapporto di custodia tra la e l'albero che ha causato il danno. Controparte_1
Nel caso di specie, tale elemento risulta incontroverso.
Dalla documentazione in atti emerge che il platano n. 1473, alto circa 25 metri e posto a 90 cm dalla banchina stradale della SP 413, era di proprietà della , come Controparte_1 attestato dalla sua inclusione nella banca dati del patrimonio arboreo dell'ente stesso. La
non ha mai contestato la propria qualità di proprietaria e custode Controparte_1 dell'albero, né la propria competenza in materia di manutenzione delle alberature stradali.
Nel caso in esame, la aveva non solo la proprietà dell'albero, ma anche Controparte_1
l'effettivo potere di controllo e vigilanza sullo stesso, come dimostrato dalle attività di censimento e manutenzione periodicamente svolte.
Il secondo elemento costitutivo è rappresentato dal nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anche questo elemento risulta dimostrato. È pacifico che il 26 luglio 2021, verso le ore 16:18, una parte del platano n. 1473 si è staccata crollando sull'automezzo di proprietà della Parte_3 condotto dal sig. che trasportava il sig. , causando Parte_2 Parte_1 gravi lesioni agli occupanti e la distruzione del veicolo. La dinamica dell'evento è stata accertata dalla Polizia Locale intervenuta sul posto e non è mai stata contestata dalle parti.
Una volta accertati i presupposti della responsabilità oggettiva, spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito per esimersi da responsabilità.
7 di 21 Nel caso di specie, la ha invocato l'eccezionalità delle condizioni Controparte_1 meteorologiche del 26 luglio 2021, sostenendo che l'evento sarebbe stato causato da un fenomeno di "downburst" con raffiche di vento oltre i 93 km/h. Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, come chiarito dalla giurisprudenza, un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi rispettivamente come obiettiva inverosimiglianza dell'evento e come sensibile deviazione della normale frequenza statistica.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta (rapporto ARPAE, dichiarazione di crisi, articoli di stampa, video e monitoraggio) non consente di qualificare la pioggia e il vento del 26 luglio
2021 come fenomeni di carattere eccezionale o imprevedibile.
Il rapporto ARPAE, in larga parte riferito ad aree diverse o distanti dal luogo del sinistro, non fornisce dati attendibili in merito alle condizioni meteorologiche verificatesi a Novi di Modena, dove il vento non risulta aver raggiunto intensità straordinarie.
La dichiarazione di crisi regionale, peraltro, non fu seguita dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale, circostanza che conferma l'assenza di carattere eccezionale dell'evento. Gli articoli di stampa e il video, non contengono riscontri tecnici oggettivi idonei a comprovare la tesi prospettata.
Ed ancora, l'analisi della documentazione meteorologica prodotta dalle parti rivela che il crollo è avvenuto alle ore 16:18, quando la velocità del vento era ancora contenuta (4,8 km/h alle ore 16:15 con raffiche di 16,1 km/h), e solo successivamente si è registrato l'incremento delle raffiche.
In secondo luogo, e soprattutto, la era a conoscenza da anni della Controparte_1 pericolosità del platano n. 1473. Dalla documentazione in atti emerge infatti che la sig.ra signora residente nelle immediate vicinanze, aveva segnalato ripetutamente alla Persona_2
IN DI fin dal 2014, la pericolosità rappresentata dalla pianta, riferendo la CP_1 mancanza di manutenzione e potatura e quindi la pericolosità per le case e le auto in transito.
In data 11 aprile 2018, i Carabinieri Forestali avevano formalmente segnalato alla CP_1
la presenza di una "notevole spaccatura" nel platano 1473, invitando l'ente a valutare
[...]
l'eventuale necessità di intervento;
La scheda del platano redatta nel 2020 evidenziava difetti strutturali "gravi".
8 di 21 La relazione tecnica di del 2017 aveva poi già segnalato che i Controparte_5 fenomeni meteorologici estremi "non possono più essere considerati eventi rari o occasionali" e aveva evidenziato criticità sui soggetti arborei della SP 413.
Come precisato dalla giurisprudenza, quando l'albero presenti condizioni patologiche già note all'ente custode e non risulti provato lo svolgimento degli opportuni interventi manutentivi, ai caratteri pur intensi dell'evento atmosferico non può attribuirsi valenza esimente dalla responsabilità, dovendo attribuirsi incidenza causale preponderante alle condizioni patologiche della pianta e alla mancata adozione delle misure preventive necessarie.
La conoscenza pregressa della pericolosità dell'albero esclude il carattere imprevedibile dell'evento e impedisce di configurare il caso fortuito.
Ed infatti, la conoscenza da parte del custode della pericolosità della cosa e la programmazione di interventi volti a limitare tale pericolosità escludono il carattere imprevedibile e inevitabile dell'evento, non potendo gravare sul danneggiato la scelta dell'ente di non intervenire tempestivamente a fronte di un pericolo noto.
Pur essendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. sufficiente a fondare la condanna della CP_1
, nel caso di specie sussiste anche una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per
[...] il comportamento colposo dell'ente.
La , infatti, nonostante le reiterate segnalazioni ricevute nel corso degli Controparte_1 anni circa la pericolosità del platano n. 1473, ha omesso di adottare le necessarie misure preventive.
Tale omissione configura una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza e imperizia, integrando tutti gli elementi della responsabilità aquiliana:
- l'elemento soggettivo della colpa: la ha agito con colpa grave, Controparte_1 omettendo di intervenire nonostante la conoscenza del pericolo;
- l'evento dannoso: rappresentato dalle lesioni subite dai signori e Parte_1
e dai danni al veicolo;
Parte_2
- il nesso di causalità tra l'omessa manutenzione e l'evento dannoso, poiché un tempestivo intervento avrebbe evitato il crollo.
La sussistenza della responsabilità della è quindi accertata tanto sotto Controparte_1 il profilo oggettivo quanto sotto il profilo soggettivo, rendendo fondata la pretesa risarcitoria degli attori nei confronti dell'ente proprietario e custode dell'albero.
3. L'esclusione della responsabilità del dott. agr. . Controparte_2
9 di 21 Accertata la responsabilità della , occorre ora esaminare la posizione Controparte_1 del dott. agr. per verificare se sussista una sua responsabilità concorrente, Controparte_2 come sostenuto dalla convenuta nella chiamata in causa.
L'analisi della documentazione contrattuale e delle comunicazioni intercorse tra le parti rivela chiaramente che l'incarico conferito al dott. agr. era circoscritto e Controparte_2 specificamente delimitato nei suoi contenuti.
Con determinazione n. 89 del 20 gennaio 2021, la affidava al Controparte_1 professionista l'incarico di "Aggiornamento del censimento delle alberature stradali sulle strade provinciali delle zone di pianura anni 2021-2022", finalizzato ad aggiornare il precedente censimento effettuato nel 2017 da relativamente a 2.773 alberi. Controparte_5
L'incarico prevedeva specificamente una "indagine visuale speditiva finalizzata unicamente a identificare evidenti difetti e specifiche condizioni stazionali che possano compromettere la stabilità dell'albero" e un "ricontrollo generale degli alberi durante il periodo di riposo vegetativo", da effettuarsi esclusivamente mediante osservazione da terra.
Nella relazione consegnata nel maggio 2021, il dott. agr. aveva Controparte_2 chiaramente specificato i limiti metodologici dell'indagine svolta, precisando che "non sono stati valutati gli apparati radicali, fatti salvi evidenti e visibili difetti superficiali, che le parti alte della chioma e le inserzioni delle branche sono state osservate solo da terra senza poter individuare punti di debolezza strutturale interni o nascosti dalla chioma, che eventuali carie del fusto o del colletto senza sintomi esterni potrebbero non essere state individuate".
Il professionista aveva inoltre esplicitato che "avendo eseguito la valutazione visiva a livello del suolo, non risultano visibili eventuali anomalie presenti a livello della chioma e/o dell'inserzione delle branche e ciò costituisce una forte limitazione per l'espressione di una valutazione finale complessiva".
Ulteriore elemento per escludere la responsabilità di risiede nella Controparte_2 circostanza che la , pur essendo a conoscenza delle specifiche Controparte_1 segnalazioni di pericolosità relative al platano n. 1473, non ne aveva fatto menzione al professionista incaricato del censimento.
Come emerge dalla documentazione in atti, la aveva ricevuto ripetute Controparte_1 segnalazioni dalla sig.ra fin dal 2014 circa la pericolosità delle piante;
la Persona_2 comunicazione dei Carabinieri Forestali dell'11 aprile 2018 che evidenziava la presenza di una
10 di 21 "notevole spaccatura" nel platano 1473; la relazione di del 2017 Controparte_5 che segnalava criticità sui soggetti arborei della SP 413; la scheda del 2020 che evidenziava difetti strutturali "gravi" del platano.
Nonostante tale patrimonio conoscitivo, la ha conferito al dott. agr. Controparte_1
un incarico di mero aggiornamento del censimento mediante indagine Controparte_2 visiva da terra, omettendo di segnalare le specifiche criticità note e di richiedere un'indagine approfondita "in quota" per il platano n. 1473.
Come chiarito dalla giurisprudenza in materia di responsabilità professionale, l'incarico professionale deve essere chiaramente delimitato nel suo oggetto, non potendo estendersi la responsabilità del professionista oltre i compiti specificamente affidatigli. Nel caso di specie, il dott. agr. non poteva essere tenuto a svolgere accertamenti diversi e più Controparte_2 approfonditi di quelli specificamente richiesti dall'ente committente.
La perizia di parte attrice ha accertato che il punto di rottura del platano era situato a circa 5 metri di altezza, in corrispondenza di una cavità interna rivolta verso l'alto e quindi non visibile dal suolo.
Come riferito dal perito degli attori, "solamente all'esito di un'ispezione 'in quota' il tecnico ha potuto individuare 'una cavità aperta verso l'alto' con 'residui di legno decomposto', cavità che non era in alcun modo visibile dal suolo essendo posta a circa 5 metri di altezza e rivolta verso l'alto".
Il dott. agr. , dunque, aveva correttamente svolto l'ispezione visiva del Controparte_2 platano n. 1473 secondo le precise richieste dell'ente, rilevando che la parte basale dell'albero appariva sana. L'impossibilità di individuare i difetti strutturali interni situati in quota era stata espressamente segnalata nella relazione tecnica, dove il professionista aveva avvertito che tale limitazione metodologica "costituisce una forte limitazione per l'espressione di una valutazione finale complessiva".
Anche volendo ipotizzare un inadempimento di poi, mancherebbe Controparte_2 comunque il nesso causale tra la sua condotta e i danni subiti dagli attori.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità professionale, il cliente che deduce la responsabilità civile del professionista è tenuto a dimostrare il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno, secondo il criterio del "più probabile che non".
Nel caso di specie, il crollo del platano è avvenuto per le condizioni strutturali compromesse dell'albero, già note alla da anni attraverso le ripetute segnalazioni Controparte_1 ricevute. Il comportamento del dott. agr. , limitato all'esecuzione di un Controparte_2
11 di 21 censimento di aggiornamento mediante indagine visiva da terra, non ha avuto alcuna incidenza causale sull'evento dannoso. Nel caso concreto, anche una segnalazione di pericolosità da parte del dott. agr. non avrebbe modificato la situazione, posto che la Controparte_2
IN DI OD era già ampiamente a conoscenza dei rischi e aveva scelto di non intervenire.
Per le ragioni esposte, deve escludersi qualsiasi responsabilità del dott. agr. CP_2
[...]
La domanda di chiamata in causa formulata dalla deve pertanto essere Controparte_1 respinta, confermandosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ente proprietario e custode dell'albero per i danni subiti dagli attori.
4. L'esclusione del concorso di colpa dei danneggiati.
Pur non essendo l'esame dell'eccezione sorretto da un concreto interesse di CP_2 essendo già stata esclusa ogni sua responsabilità, si ritiene tuttavia opportuno
[...] pronunciarsi sulla questione del presunto concorso di colpa dei danneggiati, sollevata dal dott. agr.
Controparte_2
Il dott. agr. ha sostenuto che "una velocità più moderata" da parte del conducente CP_2
"avrebbe potuto consentire di arrestare in tempo il veicolo evitando il sinistro", ipotizzando che vi sarebbe stata una prima caduta di ramo seguita dal "collasso della pianta" al momento del sopraggiungere del furgoncino.
Tale ricostruzione si fonderebbe sulle dichiarazioni del testimone oculare, il quale avrebbe riferito di aver sentito "un rumore, come di ramo che si rompeva" prima di dirigere il cellulare verso gli alberi e riprendere il crollo della parte dell'albero sul veicolo.
L'eccezione formulata non potrebbe trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, dalla lettura delle dichiarazioni rese dal testimone oculare alla Polizia Municipale non emerge la sequenza temporale prospettata. Il teste ha dichiarato: "ho sentito un rumore, come di un ramo che si rompeva, ho diretto il mio smartphone verso gli alberi che costeggiano la strada e ho ripreso quello che ho visto cioè un grosso albero si è spezzato ed è caduto sulla strada sopra a un camioncino bianco".
Da tale dichiarazione si evince che il testimone ha sentito il rumore della rottura e immediatamente dopo ha ripreso il crollo della parte dell'albero sul veicolo, senza alcun intervallo temporale
12 di 21 significativo tra i due eventi. Non vi è alcun riferimento a una prima caduta di ramo seguita successivamente dal crollo di altra parte della pianta.
La documentazione fotografica allegata alla relazione peritale di parte attrice conferma che si è trattato di un unico evento di crollo. Nella fotografia di cui alla fig. 2 della relazione tecnica si osserva infatti la parte di pianta crollata, costituita da un unico "pezzo" composto da due branche principali. Come correttamente rilevato dagli attori, "diversamente da quanto afferma la difesa del non sono caduti due rami e non c'è stato il 'collasso della pianta'", ma si Controparte_2
è verificato un unico crollo simultaneo della porzione apicale dell'albero. Anche volendo accedere alla ricostruzione prospettata da , l'eventuale doppio crollo si sarebbe Controparte_2 comunque verificato nell'arco di pochi istanti, corrispondenti al tempo impiegato dal testimone per dirigere il telefono verso il luogo dell'evento dopo aver sentito il rumore. In tale brevissimo lasso temporale, il conducente del veicolo non avrebbe comunque potuto accorgersi del pericolo e arrestare tempestivamente il mezzo.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, non può configurarsi concorso di colpa del danneggiato quando l'evento si verifica con tale rapidità da non consentire alcuna possibilità di reazione. Non è stata fornita alcuna prova specifica circa la velocità del veicolo al momento dell'impatto, né è stato dimostrato che una diversa condotta di guida avrebbe potuto effettivamente evitare l'evento dannoso. Il fatto che al momento dell'evento fosse in corso un temporale non comportava di per sé l'obbligo di arrestare la marcia, trattandosi di condizioni meteorologiche non eccezionali che non impedivano la circolazione stradale.
Per le ragioni esposte, deve escludersi qualsiasi concorso di responsabilità a carico dei danneggiati per il modo di conduzione del veicolo.
5. La quantificazione del danno
Accertata la responsabilità della , si procede alla liquidazione dei danni Controparte_1 subiti dagli attori sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dei criteri giurisprudenziali consolidati.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale deve farsi riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dai tribunali costituiscono criterio guida orientativo e regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice nella determinazione del
13 di 21 quantum risarcitorio. Nel caso di specie, non trovano applicazione le nuove tabelle uniche nazionali, in quanto il sinistro è avvenuto il 26 luglio 2021, anteriormente all'entrata in vigore del nuovo sistema tabellare che si applica esclusivamente ai sinistri verificatisi successivamente alla sua introduzione.
5.1.1 Il danno non patrimoniale.
Il CTU ha accertato che il sig. , che al momento del sinistro aveva 22 anni, Parte_1 ha riportato un danno biologico permanente del 32-33%. Assumendo la percentuale del 33%, in applicazione delle tabelle milanesi vigenti, il danno biologico permanente si quantifica in €
158.507,00
Tale importo deve essere incrementato della componente relativa alla sofferenza morale soggettiva, da presumersi nel caso di specie in considerazione della gravità del sinistro e delle sue conseguenze, mediante l'aumento percentuale previsto dal sistema tabellare, per un totale di € 77.668,00.
5.1.2 Sulla personalizzazione.
Non può riconoscersi invece il danno da cenestesi lavorativa in quanto il danno biologico permanente (33%) supera la soglia del 30%.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il danno da compromissione della cenestesi lavorativa è configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico. In altri termini, in presenza di un danno biologico (con compromissione del diritto alla salute) nella misura del 33%, la voce di danno in esame già trova adeguato ristoro nella liquidazione del singolo punto di danno (in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.” Cass. civ., sez. III,
12/06/2023, n.16628).
14 di 21 Neppure sono state accertate compromissioni di rilievo nelle attività quotidiane o relazionali tali da incidere in modo significativo sulla qualità della vita del danneggiato.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la personalizzazione del danno è consentita solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, specificamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le ripercussioni che ordinariamente derivano da menomazioni dello stesso grado, in soggetti della medesima età, non giustificano alcun incremento rispetto ai valori tabellari.
Nel caso di specie, pur in presenza di lesioni di una certa gravità, non risultano comprovate conseguenze particolarmente anomale o peculiari tali da legittimare un'ulteriore personalizzazione del risarcimento, risultando la specificità del caso già adeguatamente considerata attraverso l'aumento riconosciuto per la sofferenza morale soggettiva.
5.1.3. Il danno biologico temporaneo.
Il CTU ha inoltre accertato i seguenti periodi di inabilità temporanea, suscettibili di liquidazione secondo parametri medi.
Invalidità temporanea totale gg. 36: € 4.140,00
Invalidità temporanea parziale gg. 30 al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale gg. 45 al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale gg. 30 al 33% € 1.138,50
Totale danno biologico temporaneo € 10.453,50
5.1.4. Le spese mediche e di consulenza tecnica di parte.
Il sig. ha sostenuto spese per consulenza medico-legale di parte per € Parte_1
3.050,00, come documentato dalla fattura n. 12 del 12.05.2023.
Come chiarito dalla giurisprudenza, le spese sostenute per la relazione tecnica di parte che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
Il CTU ha inoltre ritenuto pertinenti le spese farmaceutiche documentate, pari complessivamente a
€ 13,76 (€ 12,35 + € 1,41).
5.1.5. La detrazione dell'indennizzo INAIL
Dall'importo complessivo deve essere detratto l'indennizzo INAIL nella misura di € 68.864,24, secondo il criterio delle poste omogenee.
15 di 21 Come precisato dalla giurisprudenza, l'indennizzo INAIL per danno biologico permanente, erogato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, copre esclusivamente il danno biologico sub specie di invalidità permanente nella sua componente dinamico-relazionale, restando esclusi dall'indennizzo l'invalidità temporanea, il danno morale e la personalizzazione del danno biologico.
5.1.6. Riepilogo danno sig. : Parte_1
Danno biologico permanente: € 158.507,00,
Danno morale soggettivo: € 77.668,00,
Danno biologico temporaneo: € 10.453,50,
Visita e relazione medicolegale: € 3.050,00,
Spese farmaceutiche di € 12,35 + 1,41: € 13,76,
Totale: € 249.692,26.
Detrazione INAIL: € 68.864,24,
Totale dovuto: € 180.828,02.
5.2. La liquidazione del danno del sig. . Parte_2
5.2.1. Il danno non patrimoniale.
Il CTU ha accertato che il sig. , che al momento del sinistro aveva 37 anni, ha Parte_2 riportato un danno biologico permanente del 24-25%. Assumendo la percentuale del 25%, in applicazione delle tabelle milanesi vigenti, il danno biologico permanente si quantifica in €
€ 90.382,00.
Tale importo deve essere incrementato della componente relativa alla sofferenza morale soggettiva, da presumersi nel caso di specie in considerazione della gravità del sinistro e delle sue conseguenze, mediante l'aumento percentuale previsto dal sistema tabellare, per un totale di € 37.056,00.
5.2.2 Sulla personalizzazione.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio non risulta configurabile un danno da cenestesi lavorativa.
Il CTU ha infatti precisato che "i suddetti postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica"
e che "i postumi permanenti determinano una modesta ripercussione sugli aspetti socio-dinamico- relazionali".
La modesta entità delle ripercussioni dinamico-relazionali, unitamente all'assenza di incidenza sulla capacità lavorativa, non giustifica la richiesta voce di danno.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.
16 di 21 Come chiarito dalla Suprema Corte, la personalizzazione del danno è ammessa solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.
Nel caso di specie, pur trattandosi di lesioni gravi, non sono state dimostrate conseguenze particolarmente anomale o peculiari che giustifichino una personalizzazione del risarcimento oltre i valori tabellari, risultando già adeguatamente compensata la specificità del caso mediante l'aumento riconosciuto per la sofferenza soggettiva.
5.2.3. Il danno biologico temporaneo
Il CTU ha inoltre accertato i seguenti periodi di inabilità temporanea, suscettibili di liquidazione secondo parametri medi.
Invalidità temporanea totale gg: 26 € 2.990,00
Invalidità temporanea parziale al 75% gg 45 € € 3.881,25
Invalidità temporanea parziale al 50% gg 60 € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% gg 40 € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.471,25
5.2.4. Le spese mediche.
Il sig. ha sostenuto spese mediche documentate per € 732,00, ritenute congrue Parte_2 dal CTU.
5.2.5. La detrazione dell'indennizzo INAIL
Dall'importo complessivo deve essere detratto l'indennizzo INAIL nella misura di € 72.846,00, secondo il criterio delle poste omogenee. Come precisato dalla giurisprudenza, l'indennizzo INAIL per danno biologico permanente, erogato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, copre esclusivamente il danno biologico sub specie di invalidità permanente nella sua componente dinamico-relazionale, restando esclusi dall'indennizzo l'invalidità temporanea, il danno morale e la personalizzazione del danno biologico.
5.2.6. Riepilogo danno sig. : Parte_2
Danno biologico permanente: € 90.382,00,
Danno morale soggettivo: € 37.056,00,
Danno biologico temporaneo: € 11.471,25,
Spese mediche: € 732,00,
17 di 21 Totale: € 139.641,25,
Detrazione INAIL: € 72.846,00,
Totale dovuto: € 66.795,25.
5.3. La liquidazione del danno della Parte_3
La ha subito la distruzione del proprio automezzo di proprietà, come attestato dalla Parte_3 documentazione fotografica prodotta e dalla relazione peritale che ha accertato l'antieconomicità della riparazione.
Il veicolo coinvolto nel sinistro era un autocarro con cassone a sponde Iveco 35 tg FD979KB immatricolato in data 22.07.2016, di proprietà della come risulta dalla visura PRA Parte_3 allegata.
La dichiarazione di antieconomicità della riparazione, redatta dal legale rappresentante di dopo aver visionato il veicolo, ha accertato che i danni riportati Parte_4 rendevano non conveniente sotto il profilo economico la riparazione del mezzo. Tale valutazione trova riscontro nella documentazione fotografica e nel video che documentano le gravi deformazioni subite dalla cabina di guida e dalla struttura portante del veicolo.
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, la ha prodotto Parte_3 documentazione attestante il valore di mezzi simili reperita dai siti di vendita di auto usate. Tale documentazione, costituita da annunci di vendita di veicoli della medesima tipologia, marca, modello e con caratteristiche analoghe, evidenzia un valore di mercato coerente con quello indicato dalla società danneggiata.
La valutazione del valore ante sinistro deve tenere conto delle caratteristiche specifiche del veicolo
(tipologia, anno di immatricolazione, stato di manutenzione) e dei prezzi di mercato per veicoli analoghi.
Nel caso di specie, considerato che si trattava di un autocarro con cassone a sponde in buone condizioni di manutenzione, utilizzato per attività aziendale, il valore di € 10.200,00 risulta congruo e corrispondente ai valori di mercato per veicoli similari.
La ha inoltre sostenuto: Parte_3
Spese per la rimozione e recupero del mezzo: € 550,00, come documentato dalla fattura prodotta;
Spese per la redazione della perizia tecnica: € 995,52, necessaria per la valutazione dei danni;
Ricavo dalla cessione del relitto: € 200,00, da detrarre dal danno complessivo.
Il danno patrimoniale della si quantifica pertanto come segue: Parte_3
18 di 21 Valore del veicolo ante sinistro: € 10.200,00,
Spese di rimozione e recupero: € 550,00,
Spese peritali: € 995,52,
Totale: € 11.745,52.
Detrazione valore relitto: € 200,00
Danno complessivo: € 11.545,52
Tale importo risulta congruo e adeguatamente documentato, corrispondendo all'effettivo pregiudizio patrimoniale subito dalla società in conseguenza della distruzione del proprio automezzo.
5.4. Rivalutazione e interessi.
Il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato specificamente allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive.
In assenza di comprovata allegazione e domanda di questa voce di danno (sulla cui necessità cfr.
CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC III 4.8.2025
n. 22441) il credito, da devalutarsi alla data del sinistro, è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, che lo converte in credito di valuta (cfr. CC III 2.9.2025 n. 24417).
Gli interessi di mora sul credito convertito in valuta sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio stabilito dall'art. 1284 co 1 c.c.
6. Le spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Risultando la IN DI OD soccombente nei confronti degli attori e risultando rigettata la domanda di chiamata in causa nei confronti del dott. agr. la Controparte_2 convenuta deve essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute sia dagli attori che da Controparte_2
Per la liquidazione delle spese processuali si applicano i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
Le spese di lite vengono liquidate, per ciascuno degli attori assistiti da distinti legali, sulla base dei parametri minimi, tenuto conto della sostanziale unitarietà della difesa attorea ed avuto riguardo agli importi risarcitori liquidati in favore di ciascuno di essi.
Per quanto riguarda il terzo chiamato, le spese processuali sono invece determinate in applicazione dei parametri medi.
19 di 21 L'ente è altresì tenuto a sostenere le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio espletate sui signori e , come liquidate con separati provvedimenti Parte_1 Parte_2 nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- accerta e dichiara la responsabilità civile della , ai sensi degli Controparte_1 artt. 2051 e 2043 c.c. per i danni cagionati dal crollo parziale del platano n. 1473 avvenuto in data 26 luglio 2021,
- condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di:
a) nella misura complessiva di € 180.828,02, importo da Parte_1 devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi alla data odierna, oltre agli interessi legali maturandi dalla data odierna sino al saldo;
b) nella misura complessiva di € 66.795,25, importo da devalutarsi Parte_2 alla data del sinistro e da rivalutarsi alla data odierna, oltre agli interessi legali maturandi dalla data odierna sino al saldo;
c) in persona del legale rappresentante pro tempore, per danni Parte_3 materiali all'automezzo, nella somma di € 11.545,52, importo da devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi alla data odierna, oltre agli interessi legali maturandi dalla data odierna sino al saldo;
- condanna la alle spese processuali degli attori e del terzo Controparte_1 chiamato, liquidate come di seguito indicato:
o per in € 1241,00 per anticipazioni, € 7.052,00 per compensi, Parte_1 oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge,
o per in € 7.052,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa Parte_2 come per legge,
o per in € 2.540 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa Parte_3 come per legge,
o per parte terza chiamata € 14.103,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge,
20 di 21 - pone definitivamente a carico della il pagamento delle spese Controparte_1 di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 27 dicembre 2025
Il Giudice
LE OL
21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OD
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE OL, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente di Modena
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1436/2023 promossa da:
(CF , difeso e domiciliato dagli avv.ti Claudio Parte_1 C.F._1
AR e GI AR del foro di Mantova, e dall'abogado LE AR,
(CF ), difeso dall'Avv. Marzio Magnani e domiciliato Parte_2 C.F._2 presso il suo studio,
(PI , rappresentato, difeso dall'avv. Francesco Ferrari e domiciliato Parte_3 P.IVA_1 presso il suo studio,
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ELISA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA S.ORSOLA N. 36 presso il difensore avv. RIGHI CP_1
ELISA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIANI Controparte_2 C.F._3
AR e dell'avv. PEZZERA MARTA, VIA PIAZZA VETRA 17 MILANO, elettivamente di domiciliato in PIAZZA VETRA 17 MILANO presso il difensore avv. CP_1
GIANI AR
Controparte_2
OGGETTO: RICHIESTA RISARCIMENTO DA PER CROLLO DI PROPRIETÀ DELLA CP_3
IN DI AVVENUTO IL 26.07.2021 SULLA SP 413 IN LOCALITÀ NOVI DI CON CP_1 CP_1
1 di 21 LESIONI A SA US E E DA AL VEICOLO DI Parte_2 Parte_3
CHIAMATA IN CAUSA DEL DOTT. AGR. .
[...] Controparte_4
CONCLUSIONI
Email_1
“Dichiarata la civile responsabilità della , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, e/o del terzo chiamato dott. agr. (CF ) per Controparte_2 C.F._3 effetto dell'estensione automatica delle domande nei confronti di quest'ultimo, in relazione agli infortuni e danni di cui è causa, per i motivi esposti, condannarsi la , in persona Controparte_1 del legale Rappresentante pro-tempore, e/o il dott. agr. a risarcire i danni: Controparte_2 A)- al Signor per danno da lesioni personali colpose, la somma di € 224.247,46, Parte_1
o comunque la somma maggiore o minore ad istruttoria esperita, e per rimborso spese di CTP € 3.050,00, di CTU € 3.786,31, farmaceutiche € 13,76, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del sinistro (26.07.2021) sull'intero importo del danno devalutato a quella data e via via rivalutato anno per anno fino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi per le rispettive difese attoree.”
Parte_2
Dichiarata la civile responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 cc e/o del Controparte_1 Dott. (ove ritenuto) per propria responsabilità professionale in relazione agli infortuni e CP_2 danni di cui è causa, condannarsi la stessa, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, nonchè il terzo chiamato, ove ritenuto in tutto od in parte responsabile e comunque in via solidale, a risarcire i danni derivati al Sig. in misura di € 113.999,75 od in quella maggiore Parte_2 ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria dal giugno 2024 ed oltre interessi sulla somma rivalutata dell'intero danno di € 186.113,00 al tasso legale dalla data del sinistro, 26/07/2021, al saldo. Con vittoria di spese ed onorari come da nota comprensiva degli importi dovuti e pagati ai consulenti d'ufficio e di parte con contabili che si dimettono in una con la nota spese acclusa e da porsi a carico di parte soccombente”
Parte_3
“Dichiarata la civile responsabilità della e/o del terzo chiamato dott. agr. Controparte_1
(CF per effetto dell'estensione automatica delle Controparte_2 C.F._3 domande nei confronti di quest'ultimo, in relazione agli infortuni e danni di cui è causa, per i motivi esposti, condannarsi la , in persona del legale Rappresentante pro- Controparte_1 tempore, e/o il dott. agr. a risarcire i danni: Controparte_2 C)- Alla Società in persona del legale Rappresentante, la somma di € 13.545,52 per Parte_3 danno all'automezzo di proprietà, spese accessorie o comunque in misura maggiore o minore anche per FT se ed in quanto ritenuta dovuta, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del sinistro (26.07.2021) sull'intero importo del danno devalutato a quella data e via via rivalutato anno per anno fino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi per le rispettive difese”.
IN DI OD
2 di 21 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via pregiudiziale, autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del Dr. CP_2
residente a [...], e di in persona del suo
[...] Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova Via Taliercio n. 3, differendo, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini a comparire;
nel merito, rigettare la domanda attorea non risultando configurabile la dedotta responsabilità ex art. 2051; nel merito, accertare la esclusiva responsabilità di e del Dr. Controparte_5 CP_2 in relazione ai fatti di causa, con loro condanna diretta a risarcire i danni patiti dagli
[...] attori;
in subordine, accertare la responsabilità concorrente di e del Dr. Controparte_5 CP_2 in relazione ai fatti di causa, con condanna in solido con la al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dagli attori;
nei rapporti interni, previa graduazione delle colpe, condannare e il Dr. Controparte_5 in via di regresso e/o di rivalsa e/o di responsabilità contrattuale e/o Controparte_2 extracontrattuale a rimborsare alla di gli importi che si vedesse costretta a CP_1 CP_1 corrispondere agli attori per l'intero o, in subordine, nei limiti della quota di danno imputabile ai terzi chiamati. sempre in subordine, ridurre il quantum spettante al minor importo che risulterà di giustizia, detratto in ogni caso la rendita INAIL;
con vittoria di spese ed onorari”.
Controparte_2
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in via principale: respingere tutte le domande formulate dagli attori siccome infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al dott. agr. CP_2 per le ragioni di fatto e diritto sopra esposte e, pertanto, respingere tutte le domande
[...] formulate nei suoi confronti;
in ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande attoree, e di accertamento di una qualche responsabilità a carico del dott. agr. accertare CP_2
e dichiarare l'effettiva quota di responsabilità ascrivibile a quest'ultimo in considerazione degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda e per l'effetto limitare la condanna del dott. agr. entro tale quota, tenuto conto anche di eventuali somme versate da enti previdenziali e/o CP_2 assicuratori;
in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2023, gli odierni attori convenivano in giudizio la
, esponendo che in data 26 luglio 2021, verso le ore 16:18, lungo la SP Controparte_1
413 in località NOVI DI OD, una parte del platano alto circa 25 metri, censito al n. 1473
3 di 21 della banca dati della e posto a 90 cm dalla banchina stradale, si Controparte_1 sradicava crollando sull'automezzo di proprietà della condotto dal sig. Parte_3 Pt_2
che trasportava il sig. , causando gravi lesioni agli occupanti e
[...] Parte_1 ingenti danni al veicolo.
Gli attori fondavano la propria pretesa sulla responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c., allegando che la , in qualità di proprietaria e custode dell'albero, aveva Controparte_1 omesso di adottare le necessarie misure di manutenzione nonostante le ripetute segnalazioni di pericolosità pervenute negli anni precedenti.
La si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
25 maggio 2023, contestando la propria responsabilità e sostenendo che l'evento era imputabile a condizioni meteorologiche di eccezionale ed anomala portata (caso fortuito). Contestualmente, la convenuta richiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il dott. agr. e Controparte_2 la ritenendoli responsabili per non aver correttamente evidenziato Controparte_5 il reale fattore di pericolo del platano.
Con decreto del 13 settembre 2023, il Giudice autorizzava la chiamata del solo dott. agr.
, rigettando la richiesta per la in quanto Controparte_2 Controparte_5 limitatasi a dare indicazioni sullo stato di salute dell'albero tre anni prima della caduta.
Il dott. agr. si costituiva con comparsa depositata il 5 dicembre 2023, Controparte_2 eccependo l'infondatezza della chiamata e sostenendo di aver adempiuto diligentemente al proprio incarico, consistente in un semplice aggiornamento del censimento mediante indagine visiva da terra, inadeguata per rilevare difetti strutturali in quota.
Il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con decreto del 16 marzo 2024.
Nelle rispettive memorie, gli attori confermavano le proprie allegazioni e producevano ulteriore documentazione.
Con ordinanza del 27 febbraio 2025, il Giudice rigettava le richieste di prova orale formulate dalle parti, ritenendole superflue e irrilevanti;
rigettava la richiesta di CTU formulata dalla CP_1
, qualificandola come esplorativa;
ammetteva la CTU medico-legale richiesta da
[...] parte attrice, ritenendola necessaria per l'accertamento tecnico sulle lesioni riportate dai danneggiati e sulla quantificazione dei postumi.
4 di 21 Il CTU, dott. , prestava giuramento il 18 marzo 2025 e svolgeva le operazioni Persona_1 peritali, depositando le proprie relazioni conclusive sui signori e Parte_1 Pt_2
.
[...]
All'udienza del 4 novembre 2025, le parti precisavano le conclusioni e si svolgeva la discussione orale. Gli attori insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, conclusioni ed eccezioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
1. Il quadro normativo di riferimento e i principi generali
La presente controversia ha ad oggetto una domanda di risarcimento danni fondata sulla responsabilità civile per il crollo parziale di un albero di proprietà pubblica che ha causato lesioni personali e danni materiali.
Prima di esaminare la fattispecie concreta, appare necessario delineare il quadro normativo di riferimento e i principi giurisprudenziali consolidati in materia.
L'art. 2051 c.c. stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Tale disposizione configura una fattispecie di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode e trova applicazione anche nei confronti della pubblica amministrazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. Il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio da custodia che grava su colui che ha in custodia una cosa, per i danni dalla cosa stessa causati che non dipendano da caso fortuito.
Per la configurabilità della responsabilità da cosa in custodia occorre la sussistenza di due elementi fondamentali: il rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Il primo elemento si integra quando sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode.
Il secondo elemento richiede che l'evento dannoso sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa, nel senso che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa.
5 di 21 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Il caso fortuito deve essere inteso come un fattore esterno che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato quando questi si pongano come dotati di impulso causale autonomo e con carattere di inevitabilità nella sfera di azione del custode.
L'art. 2043 c.c. , inoltre, stabilisce che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Tale norma configura la clausola generale della responsabilità aquiliana, fondata sull'elemento soggettivo della colpa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale
è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ..
La distinzione assume rilevanza nella presente fattispecie, poiché gli attori hanno invocato entrambe le norme a fondamento della propria pretesa risarcitoria, sostenendo che la responsabilità della sussiste tanto sotto il profilo oggettivo ex art. 2051 c.c., quanto Controparte_1 sotto il profilo soggettivo ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione nonostante le segnalazioni ricevute.
La giurisprudenza ha definitivamente superato l'orientamento tradizionale secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione per danni derivanti da beni pubblici sarebbe configurabile solo in presenza della cosiddetta "insidia" o "trabocchetto".
È ormai consolidato che la disciplina della responsabilità per danni da cose in custodia è applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione ad eccezione dei casi in cui non sussista la possibilità per l'ente pubblico di esercitare sul bene la custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa.
6 di 21 Tale possibilità deve essere valutata non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso.
Delineato il quadro normativo generale, si procede ora all'esame della fattispecie concreta per verificare la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile nei confronti dei soggetti convenuti.
2. La responsabilità della per i danni subiti dagli attori. Controparte_1
Delineato il quadro normativo generale, occorre ora esaminare la sussistenza della responsabilità civile della in relazione ai danni subiti dagli attori in conseguenza del Controparte_1 crollo parziale del platano n. 1473 avvenuto il 26 luglio 2021.
Il primo elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. è rappresentato dal rapporto di custodia tra la e l'albero che ha causato il danno. Controparte_1
Nel caso di specie, tale elemento risulta incontroverso.
Dalla documentazione in atti emerge che il platano n. 1473, alto circa 25 metri e posto a 90 cm dalla banchina stradale della SP 413, era di proprietà della , come Controparte_1 attestato dalla sua inclusione nella banca dati del patrimonio arboreo dell'ente stesso. La
non ha mai contestato la propria qualità di proprietaria e custode Controparte_1 dell'albero, né la propria competenza in materia di manutenzione delle alberature stradali.
Nel caso in esame, la aveva non solo la proprietà dell'albero, ma anche Controparte_1
l'effettivo potere di controllo e vigilanza sullo stesso, come dimostrato dalle attività di censimento e manutenzione periodicamente svolte.
Il secondo elemento costitutivo è rappresentato dal nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anche questo elemento risulta dimostrato. È pacifico che il 26 luglio 2021, verso le ore 16:18, una parte del platano n. 1473 si è staccata crollando sull'automezzo di proprietà della Parte_3 condotto dal sig. che trasportava il sig. , causando Parte_2 Parte_1 gravi lesioni agli occupanti e la distruzione del veicolo. La dinamica dell'evento è stata accertata dalla Polizia Locale intervenuta sul posto e non è mai stata contestata dalle parti.
Una volta accertati i presupposti della responsabilità oggettiva, spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito per esimersi da responsabilità.
7 di 21 Nel caso di specie, la ha invocato l'eccezionalità delle condizioni Controparte_1 meteorologiche del 26 luglio 2021, sostenendo che l'evento sarebbe stato causato da un fenomeno di "downburst" con raffiche di vento oltre i 93 km/h. Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, come chiarito dalla giurisprudenza, un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi rispettivamente come obiettiva inverosimiglianza dell'evento e come sensibile deviazione della normale frequenza statistica.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta (rapporto ARPAE, dichiarazione di crisi, articoli di stampa, video e monitoraggio) non consente di qualificare la pioggia e il vento del 26 luglio
2021 come fenomeni di carattere eccezionale o imprevedibile.
Il rapporto ARPAE, in larga parte riferito ad aree diverse o distanti dal luogo del sinistro, non fornisce dati attendibili in merito alle condizioni meteorologiche verificatesi a Novi di Modena, dove il vento non risulta aver raggiunto intensità straordinarie.
La dichiarazione di crisi regionale, peraltro, non fu seguita dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale, circostanza che conferma l'assenza di carattere eccezionale dell'evento. Gli articoli di stampa e il video, non contengono riscontri tecnici oggettivi idonei a comprovare la tesi prospettata.
Ed ancora, l'analisi della documentazione meteorologica prodotta dalle parti rivela che il crollo è avvenuto alle ore 16:18, quando la velocità del vento era ancora contenuta (4,8 km/h alle ore 16:15 con raffiche di 16,1 km/h), e solo successivamente si è registrato l'incremento delle raffiche.
In secondo luogo, e soprattutto, la era a conoscenza da anni della Controparte_1 pericolosità del platano n. 1473. Dalla documentazione in atti emerge infatti che la sig.ra signora residente nelle immediate vicinanze, aveva segnalato ripetutamente alla Persona_2
IN DI fin dal 2014, la pericolosità rappresentata dalla pianta, riferendo la CP_1 mancanza di manutenzione e potatura e quindi la pericolosità per le case e le auto in transito.
In data 11 aprile 2018, i Carabinieri Forestali avevano formalmente segnalato alla CP_1
la presenza di una "notevole spaccatura" nel platano 1473, invitando l'ente a valutare
[...]
l'eventuale necessità di intervento;
La scheda del platano redatta nel 2020 evidenziava difetti strutturali "gravi".
8 di 21 La relazione tecnica di del 2017 aveva poi già segnalato che i Controparte_5 fenomeni meteorologici estremi "non possono più essere considerati eventi rari o occasionali" e aveva evidenziato criticità sui soggetti arborei della SP 413.
Come precisato dalla giurisprudenza, quando l'albero presenti condizioni patologiche già note all'ente custode e non risulti provato lo svolgimento degli opportuni interventi manutentivi, ai caratteri pur intensi dell'evento atmosferico non può attribuirsi valenza esimente dalla responsabilità, dovendo attribuirsi incidenza causale preponderante alle condizioni patologiche della pianta e alla mancata adozione delle misure preventive necessarie.
La conoscenza pregressa della pericolosità dell'albero esclude il carattere imprevedibile dell'evento e impedisce di configurare il caso fortuito.
Ed infatti, la conoscenza da parte del custode della pericolosità della cosa e la programmazione di interventi volti a limitare tale pericolosità escludono il carattere imprevedibile e inevitabile dell'evento, non potendo gravare sul danneggiato la scelta dell'ente di non intervenire tempestivamente a fronte di un pericolo noto.
Pur essendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. sufficiente a fondare la condanna della CP_1
, nel caso di specie sussiste anche una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per
[...] il comportamento colposo dell'ente.
La , infatti, nonostante le reiterate segnalazioni ricevute nel corso degli Controparte_1 anni circa la pericolosità del platano n. 1473, ha omesso di adottare le necessarie misure preventive.
Tale omissione configura una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza e imperizia, integrando tutti gli elementi della responsabilità aquiliana:
- l'elemento soggettivo della colpa: la ha agito con colpa grave, Controparte_1 omettendo di intervenire nonostante la conoscenza del pericolo;
- l'evento dannoso: rappresentato dalle lesioni subite dai signori e Parte_1
e dai danni al veicolo;
Parte_2
- il nesso di causalità tra l'omessa manutenzione e l'evento dannoso, poiché un tempestivo intervento avrebbe evitato il crollo.
La sussistenza della responsabilità della è quindi accertata tanto sotto Controparte_1 il profilo oggettivo quanto sotto il profilo soggettivo, rendendo fondata la pretesa risarcitoria degli attori nei confronti dell'ente proprietario e custode dell'albero.
3. L'esclusione della responsabilità del dott. agr. . Controparte_2
9 di 21 Accertata la responsabilità della , occorre ora esaminare la posizione Controparte_1 del dott. agr. per verificare se sussista una sua responsabilità concorrente, Controparte_2 come sostenuto dalla convenuta nella chiamata in causa.
L'analisi della documentazione contrattuale e delle comunicazioni intercorse tra le parti rivela chiaramente che l'incarico conferito al dott. agr. era circoscritto e Controparte_2 specificamente delimitato nei suoi contenuti.
Con determinazione n. 89 del 20 gennaio 2021, la affidava al Controparte_1 professionista l'incarico di "Aggiornamento del censimento delle alberature stradali sulle strade provinciali delle zone di pianura anni 2021-2022", finalizzato ad aggiornare il precedente censimento effettuato nel 2017 da relativamente a 2.773 alberi. Controparte_5
L'incarico prevedeva specificamente una "indagine visuale speditiva finalizzata unicamente a identificare evidenti difetti e specifiche condizioni stazionali che possano compromettere la stabilità dell'albero" e un "ricontrollo generale degli alberi durante il periodo di riposo vegetativo", da effettuarsi esclusivamente mediante osservazione da terra.
Nella relazione consegnata nel maggio 2021, il dott. agr. aveva Controparte_2 chiaramente specificato i limiti metodologici dell'indagine svolta, precisando che "non sono stati valutati gli apparati radicali, fatti salvi evidenti e visibili difetti superficiali, che le parti alte della chioma e le inserzioni delle branche sono state osservate solo da terra senza poter individuare punti di debolezza strutturale interni o nascosti dalla chioma, che eventuali carie del fusto o del colletto senza sintomi esterni potrebbero non essere state individuate".
Il professionista aveva inoltre esplicitato che "avendo eseguito la valutazione visiva a livello del suolo, non risultano visibili eventuali anomalie presenti a livello della chioma e/o dell'inserzione delle branche e ciò costituisce una forte limitazione per l'espressione di una valutazione finale complessiva".
Ulteriore elemento per escludere la responsabilità di risiede nella Controparte_2 circostanza che la , pur essendo a conoscenza delle specifiche Controparte_1 segnalazioni di pericolosità relative al platano n. 1473, non ne aveva fatto menzione al professionista incaricato del censimento.
Come emerge dalla documentazione in atti, la aveva ricevuto ripetute Controparte_1 segnalazioni dalla sig.ra fin dal 2014 circa la pericolosità delle piante;
la Persona_2 comunicazione dei Carabinieri Forestali dell'11 aprile 2018 che evidenziava la presenza di una
10 di 21 "notevole spaccatura" nel platano 1473; la relazione di del 2017 Controparte_5 che segnalava criticità sui soggetti arborei della SP 413; la scheda del 2020 che evidenziava difetti strutturali "gravi" del platano.
Nonostante tale patrimonio conoscitivo, la ha conferito al dott. agr. Controparte_1
un incarico di mero aggiornamento del censimento mediante indagine Controparte_2 visiva da terra, omettendo di segnalare le specifiche criticità note e di richiedere un'indagine approfondita "in quota" per il platano n. 1473.
Come chiarito dalla giurisprudenza in materia di responsabilità professionale, l'incarico professionale deve essere chiaramente delimitato nel suo oggetto, non potendo estendersi la responsabilità del professionista oltre i compiti specificamente affidatigli. Nel caso di specie, il dott. agr. non poteva essere tenuto a svolgere accertamenti diversi e più Controparte_2 approfonditi di quelli specificamente richiesti dall'ente committente.
La perizia di parte attrice ha accertato che il punto di rottura del platano era situato a circa 5 metri di altezza, in corrispondenza di una cavità interna rivolta verso l'alto e quindi non visibile dal suolo.
Come riferito dal perito degli attori, "solamente all'esito di un'ispezione 'in quota' il tecnico ha potuto individuare 'una cavità aperta verso l'alto' con 'residui di legno decomposto', cavità che non era in alcun modo visibile dal suolo essendo posta a circa 5 metri di altezza e rivolta verso l'alto".
Il dott. agr. , dunque, aveva correttamente svolto l'ispezione visiva del Controparte_2 platano n. 1473 secondo le precise richieste dell'ente, rilevando che la parte basale dell'albero appariva sana. L'impossibilità di individuare i difetti strutturali interni situati in quota era stata espressamente segnalata nella relazione tecnica, dove il professionista aveva avvertito che tale limitazione metodologica "costituisce una forte limitazione per l'espressione di una valutazione finale complessiva".
Anche volendo ipotizzare un inadempimento di poi, mancherebbe Controparte_2 comunque il nesso causale tra la sua condotta e i danni subiti dagli attori.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità professionale, il cliente che deduce la responsabilità civile del professionista è tenuto a dimostrare il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno, secondo il criterio del "più probabile che non".
Nel caso di specie, il crollo del platano è avvenuto per le condizioni strutturali compromesse dell'albero, già note alla da anni attraverso le ripetute segnalazioni Controparte_1 ricevute. Il comportamento del dott. agr. , limitato all'esecuzione di un Controparte_2
11 di 21 censimento di aggiornamento mediante indagine visiva da terra, non ha avuto alcuna incidenza causale sull'evento dannoso. Nel caso concreto, anche una segnalazione di pericolosità da parte del dott. agr. non avrebbe modificato la situazione, posto che la Controparte_2
IN DI OD era già ampiamente a conoscenza dei rischi e aveva scelto di non intervenire.
Per le ragioni esposte, deve escludersi qualsiasi responsabilità del dott. agr. CP_2
[...]
La domanda di chiamata in causa formulata dalla deve pertanto essere Controparte_1 respinta, confermandosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ente proprietario e custode dell'albero per i danni subiti dagli attori.
4. L'esclusione del concorso di colpa dei danneggiati.
Pur non essendo l'esame dell'eccezione sorretto da un concreto interesse di CP_2 essendo già stata esclusa ogni sua responsabilità, si ritiene tuttavia opportuno
[...] pronunciarsi sulla questione del presunto concorso di colpa dei danneggiati, sollevata dal dott. agr.
Controparte_2
Il dott. agr. ha sostenuto che "una velocità più moderata" da parte del conducente CP_2
"avrebbe potuto consentire di arrestare in tempo il veicolo evitando il sinistro", ipotizzando che vi sarebbe stata una prima caduta di ramo seguita dal "collasso della pianta" al momento del sopraggiungere del furgoncino.
Tale ricostruzione si fonderebbe sulle dichiarazioni del testimone oculare, il quale avrebbe riferito di aver sentito "un rumore, come di ramo che si rompeva" prima di dirigere il cellulare verso gli alberi e riprendere il crollo della parte dell'albero sul veicolo.
L'eccezione formulata non potrebbe trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, dalla lettura delle dichiarazioni rese dal testimone oculare alla Polizia Municipale non emerge la sequenza temporale prospettata. Il teste ha dichiarato: "ho sentito un rumore, come di un ramo che si rompeva, ho diretto il mio smartphone verso gli alberi che costeggiano la strada e ho ripreso quello che ho visto cioè un grosso albero si è spezzato ed è caduto sulla strada sopra a un camioncino bianco".
Da tale dichiarazione si evince che il testimone ha sentito il rumore della rottura e immediatamente dopo ha ripreso il crollo della parte dell'albero sul veicolo, senza alcun intervallo temporale
12 di 21 significativo tra i due eventi. Non vi è alcun riferimento a una prima caduta di ramo seguita successivamente dal crollo di altra parte della pianta.
La documentazione fotografica allegata alla relazione peritale di parte attrice conferma che si è trattato di un unico evento di crollo. Nella fotografia di cui alla fig. 2 della relazione tecnica si osserva infatti la parte di pianta crollata, costituita da un unico "pezzo" composto da due branche principali. Come correttamente rilevato dagli attori, "diversamente da quanto afferma la difesa del non sono caduti due rami e non c'è stato il 'collasso della pianta'", ma si Controparte_2
è verificato un unico crollo simultaneo della porzione apicale dell'albero. Anche volendo accedere alla ricostruzione prospettata da , l'eventuale doppio crollo si sarebbe Controparte_2 comunque verificato nell'arco di pochi istanti, corrispondenti al tempo impiegato dal testimone per dirigere il telefono verso il luogo dell'evento dopo aver sentito il rumore. In tale brevissimo lasso temporale, il conducente del veicolo non avrebbe comunque potuto accorgersi del pericolo e arrestare tempestivamente il mezzo.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, non può configurarsi concorso di colpa del danneggiato quando l'evento si verifica con tale rapidità da non consentire alcuna possibilità di reazione. Non è stata fornita alcuna prova specifica circa la velocità del veicolo al momento dell'impatto, né è stato dimostrato che una diversa condotta di guida avrebbe potuto effettivamente evitare l'evento dannoso. Il fatto che al momento dell'evento fosse in corso un temporale non comportava di per sé l'obbligo di arrestare la marcia, trattandosi di condizioni meteorologiche non eccezionali che non impedivano la circolazione stradale.
Per le ragioni esposte, deve escludersi qualsiasi concorso di responsabilità a carico dei danneggiati per il modo di conduzione del veicolo.
5. La quantificazione del danno
Accertata la responsabilità della , si procede alla liquidazione dei danni Controparte_1 subiti dagli attori sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dei criteri giurisprudenziali consolidati.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale deve farsi riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dai tribunali costituiscono criterio guida orientativo e regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice nella determinazione del
13 di 21 quantum risarcitorio. Nel caso di specie, non trovano applicazione le nuove tabelle uniche nazionali, in quanto il sinistro è avvenuto il 26 luglio 2021, anteriormente all'entrata in vigore del nuovo sistema tabellare che si applica esclusivamente ai sinistri verificatisi successivamente alla sua introduzione.
5.1.1 Il danno non patrimoniale.
Il CTU ha accertato che il sig. , che al momento del sinistro aveva 22 anni, Parte_1 ha riportato un danno biologico permanente del 32-33%. Assumendo la percentuale del 33%, in applicazione delle tabelle milanesi vigenti, il danno biologico permanente si quantifica in €
158.507,00
Tale importo deve essere incrementato della componente relativa alla sofferenza morale soggettiva, da presumersi nel caso di specie in considerazione della gravità del sinistro e delle sue conseguenze, mediante l'aumento percentuale previsto dal sistema tabellare, per un totale di € 77.668,00.
5.1.2 Sulla personalizzazione.
Non può riconoscersi invece il danno da cenestesi lavorativa in quanto il danno biologico permanente (33%) supera la soglia del 30%.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il danno da compromissione della cenestesi lavorativa è configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico. In altri termini, in presenza di un danno biologico (con compromissione del diritto alla salute) nella misura del 33%, la voce di danno in esame già trova adeguato ristoro nella liquidazione del singolo punto di danno (in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.” Cass. civ., sez. III,
12/06/2023, n.16628).
14 di 21 Neppure sono state accertate compromissioni di rilievo nelle attività quotidiane o relazionali tali da incidere in modo significativo sulla qualità della vita del danneggiato.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la personalizzazione del danno è consentita solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, specificamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le ripercussioni che ordinariamente derivano da menomazioni dello stesso grado, in soggetti della medesima età, non giustificano alcun incremento rispetto ai valori tabellari.
Nel caso di specie, pur in presenza di lesioni di una certa gravità, non risultano comprovate conseguenze particolarmente anomale o peculiari tali da legittimare un'ulteriore personalizzazione del risarcimento, risultando la specificità del caso già adeguatamente considerata attraverso l'aumento riconosciuto per la sofferenza morale soggettiva.
5.1.3. Il danno biologico temporaneo.
Il CTU ha inoltre accertato i seguenti periodi di inabilità temporanea, suscettibili di liquidazione secondo parametri medi.
Invalidità temporanea totale gg. 36: € 4.140,00
Invalidità temporanea parziale gg. 30 al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale gg. 45 al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale gg. 30 al 33% € 1.138,50
Totale danno biologico temporaneo € 10.453,50
5.1.4. Le spese mediche e di consulenza tecnica di parte.
Il sig. ha sostenuto spese per consulenza medico-legale di parte per € Parte_1
3.050,00, come documentato dalla fattura n. 12 del 12.05.2023.
Come chiarito dalla giurisprudenza, le spese sostenute per la relazione tecnica di parte che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
Il CTU ha inoltre ritenuto pertinenti le spese farmaceutiche documentate, pari complessivamente a
€ 13,76 (€ 12,35 + € 1,41).
5.1.5. La detrazione dell'indennizzo INAIL
Dall'importo complessivo deve essere detratto l'indennizzo INAIL nella misura di € 68.864,24, secondo il criterio delle poste omogenee.
15 di 21 Come precisato dalla giurisprudenza, l'indennizzo INAIL per danno biologico permanente, erogato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, copre esclusivamente il danno biologico sub specie di invalidità permanente nella sua componente dinamico-relazionale, restando esclusi dall'indennizzo l'invalidità temporanea, il danno morale e la personalizzazione del danno biologico.
5.1.6. Riepilogo danno sig. : Parte_1
Danno biologico permanente: € 158.507,00,
Danno morale soggettivo: € 77.668,00,
Danno biologico temporaneo: € 10.453,50,
Visita e relazione medicolegale: € 3.050,00,
Spese farmaceutiche di € 12,35 + 1,41: € 13,76,
Totale: € 249.692,26.
Detrazione INAIL: € 68.864,24,
Totale dovuto: € 180.828,02.
5.2. La liquidazione del danno del sig. . Parte_2
5.2.1. Il danno non patrimoniale.
Il CTU ha accertato che il sig. , che al momento del sinistro aveva 37 anni, ha Parte_2 riportato un danno biologico permanente del 24-25%. Assumendo la percentuale del 25%, in applicazione delle tabelle milanesi vigenti, il danno biologico permanente si quantifica in €
€ 90.382,00.
Tale importo deve essere incrementato della componente relativa alla sofferenza morale soggettiva, da presumersi nel caso di specie in considerazione della gravità del sinistro e delle sue conseguenze, mediante l'aumento percentuale previsto dal sistema tabellare, per un totale di € 37.056,00.
5.2.2 Sulla personalizzazione.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio non risulta configurabile un danno da cenestesi lavorativa.
Il CTU ha infatti precisato che "i suddetti postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica"
e che "i postumi permanenti determinano una modesta ripercussione sugli aspetti socio-dinamico- relazionali".
La modesta entità delle ripercussioni dinamico-relazionali, unitamente all'assenza di incidenza sulla capacità lavorativa, non giustifica la richiesta voce di danno.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.
16 di 21 Come chiarito dalla Suprema Corte, la personalizzazione del danno è ammessa solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.
Nel caso di specie, pur trattandosi di lesioni gravi, non sono state dimostrate conseguenze particolarmente anomale o peculiari che giustifichino una personalizzazione del risarcimento oltre i valori tabellari, risultando già adeguatamente compensata la specificità del caso mediante l'aumento riconosciuto per la sofferenza soggettiva.
5.2.3. Il danno biologico temporaneo
Il CTU ha inoltre accertato i seguenti periodi di inabilità temporanea, suscettibili di liquidazione secondo parametri medi.
Invalidità temporanea totale gg: 26 € 2.990,00
Invalidità temporanea parziale al 75% gg 45 € € 3.881,25
Invalidità temporanea parziale al 50% gg 60 € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% gg 40 € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.471,25
5.2.4. Le spese mediche.
Il sig. ha sostenuto spese mediche documentate per € 732,00, ritenute congrue Parte_2 dal CTU.
5.2.5. La detrazione dell'indennizzo INAIL
Dall'importo complessivo deve essere detratto l'indennizzo INAIL nella misura di € 72.846,00, secondo il criterio delle poste omogenee. Come precisato dalla giurisprudenza, l'indennizzo INAIL per danno biologico permanente, erogato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, copre esclusivamente il danno biologico sub specie di invalidità permanente nella sua componente dinamico-relazionale, restando esclusi dall'indennizzo l'invalidità temporanea, il danno morale e la personalizzazione del danno biologico.
5.2.6. Riepilogo danno sig. : Parte_2
Danno biologico permanente: € 90.382,00,
Danno morale soggettivo: € 37.056,00,
Danno biologico temporaneo: € 11.471,25,
Spese mediche: € 732,00,
17 di 21 Totale: € 139.641,25,
Detrazione INAIL: € 72.846,00,
Totale dovuto: € 66.795,25.
5.3. La liquidazione del danno della Parte_3
La ha subito la distruzione del proprio automezzo di proprietà, come attestato dalla Parte_3 documentazione fotografica prodotta e dalla relazione peritale che ha accertato l'antieconomicità della riparazione.
Il veicolo coinvolto nel sinistro era un autocarro con cassone a sponde Iveco 35 tg FD979KB immatricolato in data 22.07.2016, di proprietà della come risulta dalla visura PRA Parte_3 allegata.
La dichiarazione di antieconomicità della riparazione, redatta dal legale rappresentante di dopo aver visionato il veicolo, ha accertato che i danni riportati Parte_4 rendevano non conveniente sotto il profilo economico la riparazione del mezzo. Tale valutazione trova riscontro nella documentazione fotografica e nel video che documentano le gravi deformazioni subite dalla cabina di guida e dalla struttura portante del veicolo.
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, la ha prodotto Parte_3 documentazione attestante il valore di mezzi simili reperita dai siti di vendita di auto usate. Tale documentazione, costituita da annunci di vendita di veicoli della medesima tipologia, marca, modello e con caratteristiche analoghe, evidenzia un valore di mercato coerente con quello indicato dalla società danneggiata.
La valutazione del valore ante sinistro deve tenere conto delle caratteristiche specifiche del veicolo
(tipologia, anno di immatricolazione, stato di manutenzione) e dei prezzi di mercato per veicoli analoghi.
Nel caso di specie, considerato che si trattava di un autocarro con cassone a sponde in buone condizioni di manutenzione, utilizzato per attività aziendale, il valore di € 10.200,00 risulta congruo e corrispondente ai valori di mercato per veicoli similari.
La ha inoltre sostenuto: Parte_3
Spese per la rimozione e recupero del mezzo: € 550,00, come documentato dalla fattura prodotta;
Spese per la redazione della perizia tecnica: € 995,52, necessaria per la valutazione dei danni;
Ricavo dalla cessione del relitto: € 200,00, da detrarre dal danno complessivo.
Il danno patrimoniale della si quantifica pertanto come segue: Parte_3
18 di 21 Valore del veicolo ante sinistro: € 10.200,00,
Spese di rimozione e recupero: € 550,00,
Spese peritali: € 995,52,
Totale: € 11.745,52.
Detrazione valore relitto: € 200,00
Danno complessivo: € 11.545,52
Tale importo risulta congruo e adeguatamente documentato, corrispondendo all'effettivo pregiudizio patrimoniale subito dalla società in conseguenza della distruzione del proprio automezzo.
5.4. Rivalutazione e interessi.
Il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato specificamente allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive.
In assenza di comprovata allegazione e domanda di questa voce di danno (sulla cui necessità cfr.
CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC III 4.8.2025
n. 22441) il credito, da devalutarsi alla data del sinistro, è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, che lo converte in credito di valuta (cfr. CC III 2.9.2025 n. 24417).
Gli interessi di mora sul credito convertito in valuta sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio stabilito dall'art. 1284 co 1 c.c.
6. Le spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Risultando la IN DI OD soccombente nei confronti degli attori e risultando rigettata la domanda di chiamata in causa nei confronti del dott. agr. la Controparte_2 convenuta deve essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute sia dagli attori che da Controparte_2
Per la liquidazione delle spese processuali si applicano i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
Le spese di lite vengono liquidate, per ciascuno degli attori assistiti da distinti legali, sulla base dei parametri minimi, tenuto conto della sostanziale unitarietà della difesa attorea ed avuto riguardo agli importi risarcitori liquidati in favore di ciascuno di essi.
Per quanto riguarda il terzo chiamato, le spese processuali sono invece determinate in applicazione dei parametri medi.
19 di 21 L'ente è altresì tenuto a sostenere le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio espletate sui signori e , come liquidate con separati provvedimenti Parte_1 Parte_2 nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- accerta e dichiara la responsabilità civile della , ai sensi degli Controparte_1 artt. 2051 e 2043 c.c. per i danni cagionati dal crollo parziale del platano n. 1473 avvenuto in data 26 luglio 2021,
- condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di:
a) nella misura complessiva di € 180.828,02, importo da Parte_1 devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi alla data odierna, oltre agli interessi legali maturandi dalla data odierna sino al saldo;
b) nella misura complessiva di € 66.795,25, importo da devalutarsi Parte_2 alla data del sinistro e da rivalutarsi alla data odierna, oltre agli interessi legali maturandi dalla data odierna sino al saldo;
c) in persona del legale rappresentante pro tempore, per danni Parte_3 materiali all'automezzo, nella somma di € 11.545,52, importo da devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi alla data odierna, oltre agli interessi legali maturandi dalla data odierna sino al saldo;
- condanna la alle spese processuali degli attori e del terzo Controparte_1 chiamato, liquidate come di seguito indicato:
o per in € 1241,00 per anticipazioni, € 7.052,00 per compensi, Parte_1 oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge,
o per in € 7.052,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa Parte_2 come per legge,
o per in € 2.540 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa Parte_3 come per legge,
o per parte terza chiamata € 14.103,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge,
20 di 21 - pone definitivamente a carico della il pagamento delle spese Controparte_1 di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 27 dicembre 2025
Il Giudice
LE OL
21 di 21