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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 958/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cosenza alla piazza della Vittoria n. 16,
Ricorrente
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano
IG, ER FL e BE TR, funzionari in servizio presso l'
[...] di Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via CP_3
Romualdo Montagna 13
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 28.2.2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza Controparte_1 di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente per gli anni scolastici meglio indicati in ricorso, deduceva che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei
1/14 docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107.
Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato.
Lamentava che la disciplina dettata in materia determina una discriminazione vietata dalla direttiva europea 1999/70 e dall'accordo quadro del 18.03.1999 e deduceva che tale diverso trattamento contrastava con quanto sancito dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/1994.
Su tali assunti, concludeva chiedendo accertarsi il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condannarsi il alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale di euro Controparte_1
2.000,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, oltre accessori e vittoria delle spese di lite.
Il , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, Controparte_1 dichiarava di prestare adesione alla domanda con riferimento agli anni scolastici
2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, chiedendo al contempo il rigetto della domanda relativa all'a.s. 2022/2023, nel quale risultano supplenze brevi e non anche un incarico al 30 giugno per come emerge dallo stato matricolare.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Appare opportuno ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, alla luce degli autorevoli arresti della giurisprudenza nazionale e comunitaria.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
2/14 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
3/14 prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta Controparte_4
a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da Controparte_4 quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a Controparte_4 ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina Controparte_4 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro
500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma
1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica
4/14 dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_4 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato tutti quegli atti amministrativi impugnati che non prevedevano come beneficiari della corta docente i docenti non di ruolo, sostenendo che il avesse creato un sistema a CP_4
“doppia trazione” ponendo da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, e pertanto sostenuta attraverso l'erogazione di tale beneficio, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali al contrario la formazione non appare come obbligatoria, e di conseguenza non possono usufruire di tale strumento.
Come giustamente rilevato “tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave
5/14 costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015” (Sent. Tribunale di Salerno Dott.ssa
Petrosino del 12.05.2023).
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 ha chiarito che “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di
Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. CP_4
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle 6/14 competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_4
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_4
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_4 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
7/14 La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte,
“la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023); la Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015)
– ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_4
8/14 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Infine, deve richiamarsi la recentissima decisione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE (causa c-
268/24 - Sentenza n. 526/2025 del 3 luglio 2025) con la quale il giudice del rinvio chiedeva se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio di una carta elettronica dall'importo nominale di euro 500,00 annui,
9/14 che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata.
Con tale sentenza la Corte ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio, ritenendo non ragionevole il riconoscimento ai soli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o a essa comparabile.
La Corte ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
Secondo la Corte, tenuto conto della natura del lavoro e delle condizioni di formazione e di impiego, i docenti che effettuano supplenze brevi durante l'anno scolastico esercitano un lavoro identico o simile ai docenti di ruolo, e svolgono funzioni, in linea di principio, comparabili a quelle svolte da questi ultimi (punto 60). In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59). I docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono, dunque, un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71).
Pertanto, la durata del contratto non può rappresentare parametro di riferimento ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, dovendosi effettuare – a tal fine – una
10/14 comparazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato sulla base delle mansioni svolte e non anche della durata del contratto. Anzi, sottolinea la Corte, i docenti incaricati di supplenze brevi potrebbero avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73).
Una differenza di trattamento potrebbe, allora, sostenersi solo su “ragioni oggettive” (ai sensi della clausola 4, punto 1, del citato accordo quadro), vale a dire sulla “sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Orbene, nel caso di specie, non è contestato oltre che provato documentalmente (si veda, in particolare, lo stato matricolare agli atti) che parte ricorrente, negli anni scolastici per cui
è domanda, è stata titolare di contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, per lo svolgimento di incarichi di supplenza;
a fronte di ciò, con CP_4 riferimento all'a.s. 2022/2023, il ha contestato la spettanza del diritto invocato CP_4 da parte resistente per lo svolgimento di supplenze brevi, ma non ha dedotto ragioni oggettive, diverse dalla mera durata del contratto di supplenza, idonee a giustificare
(secondo le indicazioni contenute nella recente sentenza della CGUE) l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio rivendicato anche per tale anno.
Pertanto, compete a parte ricorrente in misura piena il beneficio della “Carta Docente”; in parte qua l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze, anche di breve durata. Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta e in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Cass. n. 29961/2023, punto 8 della motivazione;
Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza n. 526/25 cit.).
11/14 Ulteriormente, si rileva che, al momento della presente pronuncia giudiziale, parte attrice è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché docente supplente con incarico fino al 30.6.2026 (v. contratto in atti, acquisito su richiesta del giudice ai sensi dell'art. 421
c.p.c.); ne consegue l'attuale persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo” in questione.
La domanda deve essere pertanto accolta.
Spetta, pertanto, a parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, per gli anni scolastici per cui è domanda, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
A tali rilievi consegue l'accoglimento e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione da parte del della c.d. carta docente per il valore CP_4 nominale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025 oltre accessori (interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria), la condanna del agli adempimenti conseguenti vale a CP_4 dire all'attribuzione della carta per il valore nominale predetto, oltre accessori.
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione ed in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato;
sul punto, si richiama Cass.
n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della carta docente, con conseguente condanna del convenuto a emettere CP_4 analogo buono elettronico di spesa, finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00 annui) per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni 12/14 scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; invero, non osta al riconoscimento del beneficio né l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro né è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio (si veda Cass. n. 29961/2023, punto 17).
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, non ravvisandosi ad oggi eccezionali ragioni di compensazione, trattandosi di questione ormai non più “nuova” ma, al contrario, definitivamente risolta, in favore di parte attrice, dalla
S.C.
Per la relativa liquidazione si tiene conto della serialità del contenzioso – diffuso su tutto il territorio nazionale – rilevandosi che, secondo l'insegnamento della S.C. (n. 28987/2023), la “serialità” della causa costituisce idoneo elemento per giustificare una riduzione del compenso anche sotto i minimi, poiché integra un aspetto della “natura” dell'affare, che rappresenta proprio uno dei criteri valutativi dettati dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014, fermo comunque il limite del decoro della professione, espressamente imposto dall'art. 2233, co. 2, c.c., che preclude una liquidazione di somme solo simboliche e dunque non consone al decoro della professione (Cass. ord. n. 1522/2019; Cass. ord. n. 30286/2017).
Pertanto, il predetto limite deve essere individuato attraverso l'art. 4 della legge n.
794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2° dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass.
03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà. Orbene, va evidenziato che, se quella norma era applicabile in un sistema che imponeva l'inderogabilità dei minimi tariffari, a maggior ragione deve ritenersi applicabile a seguito dell'abrogazione del predetto limite di inderogabilità.
La ratio di tale norma può essere allora intesa, oggi, proprio nel senso di specificare il limite del decoro della professione (solo genericamente indicato dall'art. 2233, co. 2, c.c.), qualora venga in rilievo la professione di avvocato (cfr. Cass., ord. n. 28987/2023); ne consegue che nel caso di specie il parametro minimo dell'onorario, pari ad euro 1.314,00, può essere ridotto fino alla metà, ossia ad euro 657,00.
PQM
13/14 Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
2) per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1 [...]
alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per CP_6
l'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico indicato nel capo che precede (oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 657,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 958/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cosenza alla piazza della Vittoria n. 16,
Ricorrente
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano
IG, ER FL e BE TR, funzionari in servizio presso l'
[...] di Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via CP_3
Romualdo Montagna 13
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 28.2.2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza Controparte_1 di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente per gli anni scolastici meglio indicati in ricorso, deduceva che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei
1/14 docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107.
Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato.
Lamentava che la disciplina dettata in materia determina una discriminazione vietata dalla direttiva europea 1999/70 e dall'accordo quadro del 18.03.1999 e deduceva che tale diverso trattamento contrastava con quanto sancito dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/1994.
Su tali assunti, concludeva chiedendo accertarsi il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condannarsi il alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale di euro Controparte_1
2.000,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, oltre accessori e vittoria delle spese di lite.
Il , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, Controparte_1 dichiarava di prestare adesione alla domanda con riferimento agli anni scolastici
2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, chiedendo al contempo il rigetto della domanda relativa all'a.s. 2022/2023, nel quale risultano supplenze brevi e non anche un incarico al 30 giugno per come emerge dallo stato matricolare.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Appare opportuno ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, alla luce degli autorevoli arresti della giurisprudenza nazionale e comunitaria.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
2/14 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
3/14 prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta Controparte_4
a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da Controparte_4 quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a Controparte_4 ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina Controparte_4 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro
500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma
1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica
4/14 dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_4 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato tutti quegli atti amministrativi impugnati che non prevedevano come beneficiari della corta docente i docenti non di ruolo, sostenendo che il avesse creato un sistema a CP_4
“doppia trazione” ponendo da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, e pertanto sostenuta attraverso l'erogazione di tale beneficio, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali al contrario la formazione non appare come obbligatoria, e di conseguenza non possono usufruire di tale strumento.
Come giustamente rilevato “tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave
5/14 costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015” (Sent. Tribunale di Salerno Dott.ssa
Petrosino del 12.05.2023).
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 ha chiarito che “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di
Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. CP_4
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle 6/14 competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_4
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_4
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_4 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
7/14 La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte,
“la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023); la Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015)
– ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_4
8/14 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Infine, deve richiamarsi la recentissima decisione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE (causa c-
268/24 - Sentenza n. 526/2025 del 3 luglio 2025) con la quale il giudice del rinvio chiedeva se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio di una carta elettronica dall'importo nominale di euro 500,00 annui,
9/14 che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata.
Con tale sentenza la Corte ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio, ritenendo non ragionevole il riconoscimento ai soli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o a essa comparabile.
La Corte ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
Secondo la Corte, tenuto conto della natura del lavoro e delle condizioni di formazione e di impiego, i docenti che effettuano supplenze brevi durante l'anno scolastico esercitano un lavoro identico o simile ai docenti di ruolo, e svolgono funzioni, in linea di principio, comparabili a quelle svolte da questi ultimi (punto 60). In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59). I docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono, dunque, un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71).
Pertanto, la durata del contratto non può rappresentare parametro di riferimento ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, dovendosi effettuare – a tal fine – una
10/14 comparazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato sulla base delle mansioni svolte e non anche della durata del contratto. Anzi, sottolinea la Corte, i docenti incaricati di supplenze brevi potrebbero avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73).
Una differenza di trattamento potrebbe, allora, sostenersi solo su “ragioni oggettive” (ai sensi della clausola 4, punto 1, del citato accordo quadro), vale a dire sulla “sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Orbene, nel caso di specie, non è contestato oltre che provato documentalmente (si veda, in particolare, lo stato matricolare agli atti) che parte ricorrente, negli anni scolastici per cui
è domanda, è stata titolare di contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, per lo svolgimento di incarichi di supplenza;
a fronte di ciò, con CP_4 riferimento all'a.s. 2022/2023, il ha contestato la spettanza del diritto invocato CP_4 da parte resistente per lo svolgimento di supplenze brevi, ma non ha dedotto ragioni oggettive, diverse dalla mera durata del contratto di supplenza, idonee a giustificare
(secondo le indicazioni contenute nella recente sentenza della CGUE) l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio rivendicato anche per tale anno.
Pertanto, compete a parte ricorrente in misura piena il beneficio della “Carta Docente”; in parte qua l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze, anche di breve durata. Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta e in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Cass. n. 29961/2023, punto 8 della motivazione;
Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza n. 526/25 cit.).
11/14 Ulteriormente, si rileva che, al momento della presente pronuncia giudiziale, parte attrice è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché docente supplente con incarico fino al 30.6.2026 (v. contratto in atti, acquisito su richiesta del giudice ai sensi dell'art. 421
c.p.c.); ne consegue l'attuale persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo” in questione.
La domanda deve essere pertanto accolta.
Spetta, pertanto, a parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, per gli anni scolastici per cui è domanda, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
A tali rilievi consegue l'accoglimento e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione da parte del della c.d. carta docente per il valore CP_4 nominale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025 oltre accessori (interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria), la condanna del agli adempimenti conseguenti vale a CP_4 dire all'attribuzione della carta per il valore nominale predetto, oltre accessori.
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione ed in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato;
sul punto, si richiama Cass.
n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della carta docente, con conseguente condanna del convenuto a emettere CP_4 analogo buono elettronico di spesa, finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00 annui) per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni 12/14 scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; invero, non osta al riconoscimento del beneficio né l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro né è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio (si veda Cass. n. 29961/2023, punto 17).
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, non ravvisandosi ad oggi eccezionali ragioni di compensazione, trattandosi di questione ormai non più “nuova” ma, al contrario, definitivamente risolta, in favore di parte attrice, dalla
S.C.
Per la relativa liquidazione si tiene conto della serialità del contenzioso – diffuso su tutto il territorio nazionale – rilevandosi che, secondo l'insegnamento della S.C. (n. 28987/2023), la “serialità” della causa costituisce idoneo elemento per giustificare una riduzione del compenso anche sotto i minimi, poiché integra un aspetto della “natura” dell'affare, che rappresenta proprio uno dei criteri valutativi dettati dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014, fermo comunque il limite del decoro della professione, espressamente imposto dall'art. 2233, co. 2, c.c., che preclude una liquidazione di somme solo simboliche e dunque non consone al decoro della professione (Cass. ord. n. 1522/2019; Cass. ord. n. 30286/2017).
Pertanto, il predetto limite deve essere individuato attraverso l'art. 4 della legge n.
794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2° dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass.
03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà. Orbene, va evidenziato che, se quella norma era applicabile in un sistema che imponeva l'inderogabilità dei minimi tariffari, a maggior ragione deve ritenersi applicabile a seguito dell'abrogazione del predetto limite di inderogabilità.
La ratio di tale norma può essere allora intesa, oggi, proprio nel senso di specificare il limite del decoro della professione (solo genericamente indicato dall'art. 2233, co. 2, c.c.), qualora venga in rilievo la professione di avvocato (cfr. Cass., ord. n. 28987/2023); ne consegue che nel caso di specie il parametro minimo dell'onorario, pari ad euro 1.314,00, può essere ridotto fino alla metà, ossia ad euro 657,00.
PQM
13/14 Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
2) per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1 [...]
alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per CP_6
l'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico indicato nel capo che precede (oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 657,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
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