Articolo 15 della Legge 3 febbraio 1965, n. 14
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 marzo 1965
Art. 15.
L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia, che gli sono affidati, nonche' i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'innaffiamento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.
Entrata in vigore il 2 marzo 1965
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