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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3548/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli, 2 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3710/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 26/11/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29677201900002963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29677201900002963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29677201900002963000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3548/2022 RGA, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.3710/2021, di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n.29677201900002963000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.A..
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione ed errata applicazione di norme di diritto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A. non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.
Il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, afferente il difetto di notifica dell'avviso di accertamento, in quanto atto prodoromico della cartella di pagamento impugnata, deve essere accolto.
Infatti, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dalla contribuente mira a privare di efficacia la cartella di pagamento impugnata, per omessa notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate ha dedotto di avere notificato l'avviso di accertamento, in quanto atto prodromico della cartella di pagamento impugnata, incombendo sull'ente impositore il relativo onere probatorio.
Tuttavia, tale onere è rimasto allo stato labiale, stante che dall'avviso di accertamento, depositato in giudizio, non si rinviene il numero della raccomandata postale e, quindi, non è possibile riscontrare l'indispensabile collegamento tra l'atto presupposto e l'avviso di ricevimento postale depositato in atti, non essendovi riportato il relativo numero identificativo.
Ne consegue che non può ritenersi provata in maniera valida e certificata l'asserita notifica dell'atto presupposto, non essendovi alcuna certezza che il plico postale sia riferibile all'atto di accertamento n.TYF
TX7 M002161.
Sicchè, la mancanza di idonea prova della regolare notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), comporta l'illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata.
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con annullamento della cartella di pagamento impugnata.
In considerazione della peculiarità della controversia le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – accoglie l'appello di Nominativo_1 Ricorrente_1 ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo 3710/2021, annulla la cartella di pagamento impugnata;
Spese compensate.
Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP RE RI LF
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3548/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli, 2 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3710/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 26/11/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29677201900002963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29677201900002963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29677201900002963000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3548/2022 RGA, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.3710/2021, di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n.29677201900002963000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.A..
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione ed errata applicazione di norme di diritto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A. non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.
Il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, afferente il difetto di notifica dell'avviso di accertamento, in quanto atto prodoromico della cartella di pagamento impugnata, deve essere accolto.
Infatti, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dalla contribuente mira a privare di efficacia la cartella di pagamento impugnata, per omessa notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate ha dedotto di avere notificato l'avviso di accertamento, in quanto atto prodromico della cartella di pagamento impugnata, incombendo sull'ente impositore il relativo onere probatorio.
Tuttavia, tale onere è rimasto allo stato labiale, stante che dall'avviso di accertamento, depositato in giudizio, non si rinviene il numero della raccomandata postale e, quindi, non è possibile riscontrare l'indispensabile collegamento tra l'atto presupposto e l'avviso di ricevimento postale depositato in atti, non essendovi riportato il relativo numero identificativo.
Ne consegue che non può ritenersi provata in maniera valida e certificata l'asserita notifica dell'atto presupposto, non essendovi alcuna certezza che il plico postale sia riferibile all'atto di accertamento n.TYF
TX7 M002161.
Sicchè, la mancanza di idonea prova della regolare notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), comporta l'illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata.
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con annullamento della cartella di pagamento impugnata.
In considerazione della peculiarità della controversia le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – accoglie l'appello di Nominativo_1 Ricorrente_1 ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo 3710/2021, annulla la cartella di pagamento impugnata;
Spese compensate.
Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP RE RI LF