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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. DARIO MENEGUZZO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice contro
C.F. ), con l'avv. PAOLO BONALUME Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: Fornitura energia.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
PRELIMINARMENTE NEL RITO
- rilevato l'intervenuto giudicato nei termini esposti, dichiarare inammissibile la domanda avanzata da CP_1
1 - visto l'art. 648 c.p.c., sia negata la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, eventualmente richiesta da controparte;
in subordine si chiede che la stessa sia sottoposta al rilascio di apposita cauzione ai sensi degli artt. 119 e 648 c.p.c.;
NEL MERITO
- per i motivi esposti, sia revocato ovvero annullato o dichiarato nullo o illegittimo o improcedibile il Decreto Ingiuntivo n. 2012/2024 del 29.11.2024, n. 5024/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Vicenza, Giudice dott. M. De Giovanni;
- in ogni caso, sia rigettata la pretesa creditoria della convenuta opposta;
- in subordine, sia disposta la compensazione di ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, tra le parti;
- con vittoria di spese e competenze di causa, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile.
Per parte convenuta
Non ha precisato le conclusioni;
nella comparsa di risposta ha così concluso:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione del d confermare il decreto ingiuntivo Pt_1
opposto
IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento della diversa somma ritenuta Pt_1
dovuta per sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
2 MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2012/24 del 29.11.2024 questo Tribunale ha intimato al Parte_1 di pagare ala ricorrente la somma di € 45.987,73, oltre ad
[...] Controparte_1
interessi e spese.
Secondo la prospettazione della ricorrente, tali crediti sarebbero sorti in capo ad
[...]
a titolo di corrispettivo per forniture di energia erogate in favore del e CP_2 Pt_1
sarebbero stati poi ceduti da a (precedente Controparte_2 Parte_2
denominazione di con atto negoziale del 29.9.2014 (doc. 7 fasc. monitorio), Controparte_1
notificato al il 22.10.2014. Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il eccependo Parte_1
che, con sentenza n 2505/18 di questo Tribunale, passata in giudicato a seguito di rigetto dell'appello, la cessione di credito del 29.9.2014 indicata dalla convenuta opposta sarebbe stata dichiarata inefficace nei confronti del In subordine, l'attore ha Parte_1
eccepito l'inefficacia della cessione di credito ai sensi dell'art. 9 all. E del legge sul contenzioso amministrativo (legge n. 2248/1865) e dell'art. 70 del RD n. 2440/1923;
l'avvenuta estinzione mediante pagamento dei debiti azionati;
la mancanza di prova circa l'entità del credito della controparte e l'illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi di mora.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto. Non ha dimesso memorie ex art. 171 ter c.p.c. e non è comparsa all'udienza di prima comparizione delle parti del 10.6.2025.
In occasione della detta udienza l'attore ha precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il Tribunale si è riservato di decidere.
3 Ragioni della decisione
L'eccezione di giudicato sollevata dall'attrice opponente è fondata.
aveva già ottenuto a carico del Parte_2 Pt_1 Parte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo da questo Tribunale, il n. 4463/15, recante l'intimazione al pagamento dell'importo di € 67.650,31, oltre ad interessi e spese. Il credito azionato in quella sede corrispondeva al compenso asseritamente dovuto dall'ente ingiunto ad
[...]
nell'ambito di un rapporto di fornitura di energia e, secondo le deduzioni di CP_2
era stato acquisito dalla ricorrente in forza di atto di cessione del Parte_2
29.9.2014, a mezzo scrittura privata autenticata dal notaio di Milano, Persona_1
notificato al il 22.10.2014. Parte_1
L'opposizione proposta dal contro il decreto ingiuntivo n. 4463/15 è Parte_1
stata accolta dal Tribunale di Vicenza, il quale, con sentenza n. 2505/18, ha dichiarato che, in ragione delle norme di legge sopra ricordate (artt. 69/70 del RD n. 2440/1923 e art. 9 dell'allegato E alla legge n. 2248/1865), la cessione del credito oggetto di causa non è opponibile alla pubblica amministrazione che non l'abbia accettata.
La Corte d'Appello, con sentenza 2092/21, passata in giudicato, ha rigettato l'impugnazione proposta contro la sentenza n. 2505/18.
Deve quindi rilevarsi come sia sceso il giudicato sulla statuizione di inefficacia nei confronti del della cessione di crediti stipulata tra e Parte_1 Controparte_2 [...]
in data 29.9.2014, con conseguente difetto di titolarità del credito in Parte_2
capo a in relazione alle poste di credito che la stessa avrebbe acquisito da Controparte_1
in quella sede. Trattasi della medesima cessione di crediti che, nel Controparte_2
ricorso monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto, viene esposta a giustificazione della pretesa di pagamento della ricorrente Controparte_1
4 Poiché l'inefficacia della cessione di crediti del 29.9.2014 non può essere più messa in discussione, ne consegue anche l'improponibilità dell'azione che ha in questa Controparte_1
sede promosso, valendosi del medesimo atto di cessione.
A fronte dell'eccezione di giudicato la convenuta opposta si è limitata ad affermare che “il giudizio richiamato da controparte non ha avuto ad oggetto proprio i crediti oggetto del presente giudizio”, senza tuttavia precisare in quale modo sarebbe apprezzabile la differenza dei crediti azionati e, soprattutto, senza prendere posizione sul tema del giudicato formatosi in riferimento all'inefficacia della cessione di credito.
Conclusioni e spese
L'opposizione, per le ragioni indicate, merita pieno accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in riferimento al valore e alla complessità della lite.
Va accolta anche la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. comma terzo. La condotta di denota un'assoluta approssimazione nella scelta di promuovere Controparte_1
un giudizio che replica quello già definito a suo sfavore, cui si aggiunge la genericità delle difese svolte sull'eccezione di giudicato sollevata dalla controparte e manifestamente fondata.
La somma cui la convenuta viene condannata ex art. 96 c.p.c. può essere determinata nella quota di un quarto delle spese di lite liquidate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2012/24 del 29.11.2024;
5 2) condanna a rifondere al le spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 9.044,40, di cui € 7.616,00 per compensi, € 286,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) condanna a pagare al ai sensi dell'art. 96 Controparte_1 Parte_1
comma terzo c.p.c., la somma di € 2.261,10.
Vicenza, 10 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. DARIO MENEGUZZO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice contro
C.F. ), con l'avv. PAOLO BONALUME Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: Fornitura energia.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
PRELIMINARMENTE NEL RITO
- rilevato l'intervenuto giudicato nei termini esposti, dichiarare inammissibile la domanda avanzata da CP_1
1 - visto l'art. 648 c.p.c., sia negata la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, eventualmente richiesta da controparte;
in subordine si chiede che la stessa sia sottoposta al rilascio di apposita cauzione ai sensi degli artt. 119 e 648 c.p.c.;
NEL MERITO
- per i motivi esposti, sia revocato ovvero annullato o dichiarato nullo o illegittimo o improcedibile il Decreto Ingiuntivo n. 2012/2024 del 29.11.2024, n. 5024/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Vicenza, Giudice dott. M. De Giovanni;
- in ogni caso, sia rigettata la pretesa creditoria della convenuta opposta;
- in subordine, sia disposta la compensazione di ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, tra le parti;
- con vittoria di spese e competenze di causa, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile.
Per parte convenuta
Non ha precisato le conclusioni;
nella comparsa di risposta ha così concluso:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione del d confermare il decreto ingiuntivo Pt_1
opposto
IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento della diversa somma ritenuta Pt_1
dovuta per sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
2 MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2012/24 del 29.11.2024 questo Tribunale ha intimato al Parte_1 di pagare ala ricorrente la somma di € 45.987,73, oltre ad
[...] Controparte_1
interessi e spese.
Secondo la prospettazione della ricorrente, tali crediti sarebbero sorti in capo ad
[...]
a titolo di corrispettivo per forniture di energia erogate in favore del e CP_2 Pt_1
sarebbero stati poi ceduti da a (precedente Controparte_2 Parte_2
denominazione di con atto negoziale del 29.9.2014 (doc. 7 fasc. monitorio), Controparte_1
notificato al il 22.10.2014. Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il eccependo Parte_1
che, con sentenza n 2505/18 di questo Tribunale, passata in giudicato a seguito di rigetto dell'appello, la cessione di credito del 29.9.2014 indicata dalla convenuta opposta sarebbe stata dichiarata inefficace nei confronti del In subordine, l'attore ha Parte_1
eccepito l'inefficacia della cessione di credito ai sensi dell'art. 9 all. E del legge sul contenzioso amministrativo (legge n. 2248/1865) e dell'art. 70 del RD n. 2440/1923;
l'avvenuta estinzione mediante pagamento dei debiti azionati;
la mancanza di prova circa l'entità del credito della controparte e l'illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi di mora.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto. Non ha dimesso memorie ex art. 171 ter c.p.c. e non è comparsa all'udienza di prima comparizione delle parti del 10.6.2025.
In occasione della detta udienza l'attore ha precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il Tribunale si è riservato di decidere.
3 Ragioni della decisione
L'eccezione di giudicato sollevata dall'attrice opponente è fondata.
aveva già ottenuto a carico del Parte_2 Pt_1 Parte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo da questo Tribunale, il n. 4463/15, recante l'intimazione al pagamento dell'importo di € 67.650,31, oltre ad interessi e spese. Il credito azionato in quella sede corrispondeva al compenso asseritamente dovuto dall'ente ingiunto ad
[...]
nell'ambito di un rapporto di fornitura di energia e, secondo le deduzioni di CP_2
era stato acquisito dalla ricorrente in forza di atto di cessione del Parte_2
29.9.2014, a mezzo scrittura privata autenticata dal notaio di Milano, Persona_1
notificato al il 22.10.2014. Parte_1
L'opposizione proposta dal contro il decreto ingiuntivo n. 4463/15 è Parte_1
stata accolta dal Tribunale di Vicenza, il quale, con sentenza n. 2505/18, ha dichiarato che, in ragione delle norme di legge sopra ricordate (artt. 69/70 del RD n. 2440/1923 e art. 9 dell'allegato E alla legge n. 2248/1865), la cessione del credito oggetto di causa non è opponibile alla pubblica amministrazione che non l'abbia accettata.
La Corte d'Appello, con sentenza 2092/21, passata in giudicato, ha rigettato l'impugnazione proposta contro la sentenza n. 2505/18.
Deve quindi rilevarsi come sia sceso il giudicato sulla statuizione di inefficacia nei confronti del della cessione di crediti stipulata tra e Parte_1 Controparte_2 [...]
in data 29.9.2014, con conseguente difetto di titolarità del credito in Parte_2
capo a in relazione alle poste di credito che la stessa avrebbe acquisito da Controparte_1
in quella sede. Trattasi della medesima cessione di crediti che, nel Controparte_2
ricorso monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto, viene esposta a giustificazione della pretesa di pagamento della ricorrente Controparte_1
4 Poiché l'inefficacia della cessione di crediti del 29.9.2014 non può essere più messa in discussione, ne consegue anche l'improponibilità dell'azione che ha in questa Controparte_1
sede promosso, valendosi del medesimo atto di cessione.
A fronte dell'eccezione di giudicato la convenuta opposta si è limitata ad affermare che “il giudizio richiamato da controparte non ha avuto ad oggetto proprio i crediti oggetto del presente giudizio”, senza tuttavia precisare in quale modo sarebbe apprezzabile la differenza dei crediti azionati e, soprattutto, senza prendere posizione sul tema del giudicato formatosi in riferimento all'inefficacia della cessione di credito.
Conclusioni e spese
L'opposizione, per le ragioni indicate, merita pieno accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in riferimento al valore e alla complessità della lite.
Va accolta anche la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. comma terzo. La condotta di denota un'assoluta approssimazione nella scelta di promuovere Controparte_1
un giudizio che replica quello già definito a suo sfavore, cui si aggiunge la genericità delle difese svolte sull'eccezione di giudicato sollevata dalla controparte e manifestamente fondata.
La somma cui la convenuta viene condannata ex art. 96 c.p.c. può essere determinata nella quota di un quarto delle spese di lite liquidate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2012/24 del 29.11.2024;
5 2) condanna a rifondere al le spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 9.044,40, di cui € 7.616,00 per compensi, € 286,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) condanna a pagare al ai sensi dell'art. 96 Controparte_1 Parte_1
comma terzo c.p.c., la somma di € 2.261,10.
Vicenza, 10 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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