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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/11/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3368/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Iolanda Golia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ; Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Gustinucci;
Attori - Opponenti
E
(C.F. ), in persona del Direttore Generale dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e dife atteo Tassi;
CP_2
Convenuta-Opposta
E na del legale Controparte_3 P.IVA_2 appresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Matteo Tassi;
Intervenuta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza ex art. 127 ter cpc dell'8.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE one del 29/9/2022, ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 hanno introdotto giudizio di merito a se io nel Parte_3 tivo immobiliare n. 217/2021 R.E.I., chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, disattesa ogni richiesta avversaria, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare disporre ex art. 624 c.p.c. e/o ex art. 618 c.p.c. l'immediata integrale sospensione della procedura esecutiva;
nel te confermato il provvedimento di sospensione già reso, accertare per tutti i motivi di cui a diritto di Controparte_1 procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei Signori in forza del Parte_2 Parte_3 Parte_1 titolo azionato, dichiarare, per l'effetto, la nullità e/o l'i r rdinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento al competente Conse i immobiliari;
- conseguentemente dichiarare anche la responsabilità aggravata e per l'effetto condannare la al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in Controparte_1 favore dei comparen ritenuto di legge, di ragione e uidarsi anche in via equitativa;
- condannare infine la alle spese del presente giudizio di opposizione.” Controparte_1
In particolare, gli attori hanno dedotto: amente responsabili e garanti della Controparte_5 [...]
Controparte_6
- in data 6/5/2014, il Tribunale di La Spezia emetteva il decreto ingiuntivo n. 461/2014 (R.G. 1277/2014), munito di formula esecutiva in data 2/5/2014, con il quale veniva intimato alla società NA ed agli odierni attori, il pagamento della so ltre spese, interessi fino al saldo effettivo e successive occorrende, in favore della Controparte_7
- poiché veniva respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 461/2014, in data 13/5/2014 veniva iscritta ipoteca giudiziale sui beni immobili di cui sono proprietari i comparenti e che sono oggi interessati dall'esecuzione;
- con decreto del Tribunale di Pisa n. 22/2015, la veniva ammessa alla procedura di Controparte_8 concordato preventivo che si concludeva con om atario;
- la oggi presentava quindi domanda di ammissione al Concordato Controparte_7 Controparte_1 per ,97, se;
- in data 8/7/2021, sem o notificava un Controparte_1 nuovo atto di precetto a e € 162.993,87, Parte_2 Parte_3 Parte_1 oltre interessi e spese, ed a nto immobiliare;
- in data 11/11/2021 veniva depositato ricorso in opposizione nell'ambito del quale il G.E. accoglieva parzialmente l'opposizione e ne disponeva la sospensione parziale per la parte di cre 18.452,04, somma corrispondente alla differenza tra € 33.575,20 (somma di spettanza di Controparte_1
pagina 2 di 7 sulla base del piano di concordato approvato) ed € 10.845,33 (somme che la suddetta società aveva intanto ricevuto in pagamento con il primo riparto provvisorio), assegnando quindi termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli attori hanno proposto altresì istanza di sospensione ex artt. 624 c.p.c. e 618 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la eccependo tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti al Tribunale Ill.mo ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, in vittoria di spese e compensi di lite”.
In particolare, la convenuta ha dedotto:
- inammissibilità dell'istanza di sospensione proposta dagli attori ex artt. 624 c.p.c. e 618 c.p.c., in quanto proposta a Giudice privo della potestà di disporla;
- il piano di concordato prevedeva, per i creditori chirografari, una perce el 20,98%, da corrispondersi entro i 36 mesi successivi all'omologazione, per cui per effetto Controparte_1 della falcidia, ha diritto a vedersi corrispondere dalla società in concordat 0;
- in data 24/07/2018 eneficiava di due riparti parziali di € 5.392,97 ed € 4.912,36, Controparte_1 per un totale di € 10.3 no solo in parte la percentuale concordataria promessa. one della ex art. 111 c.p.c., la Controparte_1 rilevando to Controparte_3
.U.B., ha ceduto in blocco ad Controparte_1 CP_3
n portafoglio di crediti classificati com Parte_4 giudizio attraverso la propria mandataria
[...] ell'intestato procedimento di opposizione esec Controparte_4 tanze e conclusioni rassegnate dalla dante causa Controparte_1
In data 8/10/2025, il Giudice, preso atto del rituale deposito delle parti costituite, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo, all'esito, la causa in decisione.
***
Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta dagli attori/opponenti ai sensi degli artt. 624 e/o 618 c.p.c.
Al riguardo, è opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., “se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.”, entro il termine perentorio normativamente previsto.
Pertanto, il Giudice competente a sospendere l'esecuzione non è il Giudice dell'opposizione ad essa, bensì quello dell'esecuzione, (cfr. Cass. civ. n. 2848/1998). pagina 3 di 7 Ed ancora, la Corte di Cassazione intervenuta in materia, ha precisato che “l'istanza di sospensione dell'esecuzione può proporsi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione, ancorché in vista di questo e, anche nel caso di pendenza di quest'ultimo, deve essere rivolta al Giudice dell'esecuzione in quanto tale anziché al Giudice dell'opposizione che non sia anche Giudice dell'esecuzione”, (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 4604 del 23/5/1997).
Con provvedimento del 10/6/2022, il Giudice dell'esecuzione disponeva: “accoglie parzialmente la domanda di sospensione dell'esecuzione e per l'effetto sospende l'esecuzione per la porzione di credito superiore ad € 18.452,04”.
Avverso tale ordinanza le parti interessate avrebbero dovuto proporre reclamo nel termine decadenziale normativamente previsto.
Tanto non è stato fatto, con la conseguenza che la domanda di sospensione del procedimento di esecuzione è inammissibile nella presente sede .
Passando poi ad esaminare il merito della questione, occorre rilevare che gli attori/opponenti hanno eccepito la violazione dell'art. 184, co. 2, della Legge Fallimentare, deducendo l'intervenuta libe esdebitatorio di cui beneficerebbero quali soci illimitatamente responsabili della
[...] per effetto della domanda di concordato preventivo presentata dalla società. Controparte_8
Specificamente, gli opponenti hanno rappresentato che la ha proposto domanda di Controparte_5 ammissione alla procedura di concordato preventivo seco cordatario omologato dal Tribunale di Pisa con decreto n. 22/2015 e che in quanto soci illimitatamente responsabili, beneficerebbero degli effetti esdebitatori previsti dall'art. 184 comma 2 L.F.
Di contro, la ha eccepito ontrarie prospettazioni degli opponenti - fideiussori della Controparte_1 società ammess entivo – (la conserva il diritto di procedere esecutivamente nei loro Controparte_1 confronti per l'intero credito, al netto di quanto rit ataria. Il disposto dell'art. 168 l.f. deve interpretarsi nel senso che il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore concordatario va dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese fino al passaggio in giudicato del decreto di omologazione”.
L'eccezione sollevata dalla convenuta/opposta non può che essere disattesa. Controparte_1
In particolare, gli opponenti hanno invocato il predetto effetto esdebitativo estensivo in ragione del fatto che i garanti, in quanto soci fideiussori esposti con tutto il loro patrimonio, sarebbero, di fatto, illimitatamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla società.
Quanto, infatti, all'efficacia remissoria del concordato preventivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, occorre considerare che la preclusione ad agire nei confronti di un socio illimitatamente responsabile (che non è assoggettato alla procedura concorsuale) deriva, in via interpretativa, dal divieto di cui all'art. 168 L.F.
Inoltre, ai sensi dell'art. 184, co. 2, L.F., salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia esdebitativa nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il criterio ermeneutico letterale porta ad escludere l'applicazione di tale effetto soltanto a quei soci che siano limitatamente responsabili.
Pertanto, considerato l'effetto esdebitativo che il concordato della società produce nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche il patrimonio personale degli stessi, per quanto non ammessi in proprio pagina 4 di 7 alla procedura, è posto al riparo dalle azioni cautelari ed esecutive dei creditori sociali, i quali sono soggetti alla falcidia concordataria quanto alla percentuale di recupero del proprio credito.
Invero, in tema di concordato preventivo sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3749 del 24/8/1989, la Suprema Corte ha precisato che il disposto dell'art. 184 L.F., secondo il quale il concordato della società, salvo patto contrario, ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori, si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.
Intervenendo nuovamente nel 2015, i Giudici di legittimità hanno confermato e dato seguito a quanto statuito nel 1989, affermando che “l'art. 184, comma 1, ultima parte, L.F., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti”, (cfr. Cass. civile sez. un., 16/02/2015, n. 3022).
Pertanto, come peraltro correttamente affermato dal Giudice dell'esecuzione, se il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato e ha effetto liberatorio anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ancorchè garanti, l'eventuale esecuzione successiva all'omologa può avere ad oggetto soltanto la percentuale di soddisfazione individuata in sede concordataria o la percentuale eventualmente rimasta insoddisfatta in quella sede.
Orbene, con Decreto n. 22/2015 del 13/7/2015, il Tribunale di Pisa ha omologato il Piano di concordato, individuando, all'esito delle verifiche compiute sulle poste dell'attivo e del passivo, una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari nella minor somma del 17,13% rispetto a quella superiore, originariamente proposta dalla società istante, del 20,98%.
Tanto del resto si evince sia dalla piana lettura del decreto 22/2015 quanto dal provvedimento del G.E. che espressamente ha affermato “Cionondimeno appare necessario osservare altresì che, la proposta di concordato aveva offerto per la soddisfazione dei creditori chirografari la percentuale del 20,98% ed il Commissario Giudiziale, in seguito alle proprie verifiche e valutazioni, aveva già evidenziato che la percentuale di soddisfazione ritraibile dal concordato sarebbe ammontata alla minor cifra del 17,13%. I creditori, nell'ambito dell'insindacabile autonomia cui è rimesso il giudizio di convenienza economica della proposta concordataria, hanno votato positivamente il piano e la proposta di concordato, nonostante la prospettazione di una percentuale di soddisfazione inferiore a quella legale. Il consenso dei creditori si è quindi formato rispetto a questi nuovi e diversi termini.. Pertanto se, come detto, il creditore può agire esecutivamente soltanto per la percentuale del proprio credito rimasta insoddisfatta rispetto a quella oggetto di approvazione in sede di concordato, nel caso di specie egli potrà avanzare le proprie pretese soltanto nella misura di € 28.757,15”
Pertanto, la che in sede concordataria ha fatto valere un credito pari ad € 167.875,99, per Controparte_1 effetto dell ologa del Piano di concordato e della conseguente falcidia, ha diritto ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 28.757,15.
Nelle more, la ha ottenuto, dalla il pagamento della somma di € 10.305,11 Controparte_1 Controparte_5
pagina 5 di 7 (cfr. doc. 6, fascicolo di parte convenuta) e di € 16.510,92 (cfr. doc. 15, memoria del 16/3/2023 di parte opponente).
Il credito residuo che la può vantare, ammonta, pertanto, ad € 1941,12, uni Controparte_1 subentrata ex art. 1
[...] per essa la mandataria Controparte_3 Controparte_4 mente.
Stante la successione a Controparte_3 per essa la mandataria , Controparte_4 la sentenza viene pron be (Cass. 18483/2006).
Si ricordi, infatti, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cfr. Cass. n. 22424 del 2009; 8052 del 2003); evenienze nella specie non verificatesi.
In definitiva, alla luce della documentazione in atti e delle motivazioni suesposte, sussiste il diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti, in solido tra loro, per l'importo di € 1941,12 con la conseguenza che dovrà essere dichiarata inefficace l'esecuzione per la parte di credito eccedente il predetto importo.
Non può invece essere accolta, invece, in quanto inammissibile nella presente sede, la domanda di cancellazione della trascrizione del pignoramento al Conservatore dei registri immobiliari,essendo la relativa pronunzia riservata al G.E. e non al giudice dell'opposizione.
Stante l'esito della lite e, dunque, la parziale fondatezza dell'opposizione in punto di quantum debeatur, le spese di lite vanno integralmente compensate in ossequio al criterio della soccombenza parziale reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria.
Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010)
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012).
pagina 6 di 7
P.Q.M
.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara inefficace il titolo azionato per la porzione di credito superiore ad € 1941,12;
DICHIARAcompensate le spese di lite;
RIGETTAla domanda ex art. 96 cpc.
Così deciso in Pisa, il 24.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Iolanda Golia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ; Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Gustinucci;
Attori - Opponenti
E
(C.F. ), in persona del Direttore Generale dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e dife atteo Tassi;
CP_2
Convenuta-Opposta
E na del legale Controparte_3 P.IVA_2 appresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Matteo Tassi;
Intervenuta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza ex art. 127 ter cpc dell'8.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE one del 29/9/2022, ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 hanno introdotto giudizio di merito a se io nel Parte_3 tivo immobiliare n. 217/2021 R.E.I., chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, disattesa ogni richiesta avversaria, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare disporre ex art. 624 c.p.c. e/o ex art. 618 c.p.c. l'immediata integrale sospensione della procedura esecutiva;
nel te confermato il provvedimento di sospensione già reso, accertare per tutti i motivi di cui a diritto di Controparte_1 procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei Signori in forza del Parte_2 Parte_3 Parte_1 titolo azionato, dichiarare, per l'effetto, la nullità e/o l'i r rdinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento al competente Conse i immobiliari;
- conseguentemente dichiarare anche la responsabilità aggravata e per l'effetto condannare la al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in Controparte_1 favore dei comparen ritenuto di legge, di ragione e uidarsi anche in via equitativa;
- condannare infine la alle spese del presente giudizio di opposizione.” Controparte_1
In particolare, gli attori hanno dedotto: amente responsabili e garanti della Controparte_5 [...]
Controparte_6
- in data 6/5/2014, il Tribunale di La Spezia emetteva il decreto ingiuntivo n. 461/2014 (R.G. 1277/2014), munito di formula esecutiva in data 2/5/2014, con il quale veniva intimato alla società NA ed agli odierni attori, il pagamento della so ltre spese, interessi fino al saldo effettivo e successive occorrende, in favore della Controparte_7
- poiché veniva respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 461/2014, in data 13/5/2014 veniva iscritta ipoteca giudiziale sui beni immobili di cui sono proprietari i comparenti e che sono oggi interessati dall'esecuzione;
- con decreto del Tribunale di Pisa n. 22/2015, la veniva ammessa alla procedura di Controparte_8 concordato preventivo che si concludeva con om atario;
- la oggi presentava quindi domanda di ammissione al Concordato Controparte_7 Controparte_1 per ,97, se;
- in data 8/7/2021, sem o notificava un Controparte_1 nuovo atto di precetto a e € 162.993,87, Parte_2 Parte_3 Parte_1 oltre interessi e spese, ed a nto immobiliare;
- in data 11/11/2021 veniva depositato ricorso in opposizione nell'ambito del quale il G.E. accoglieva parzialmente l'opposizione e ne disponeva la sospensione parziale per la parte di cre 18.452,04, somma corrispondente alla differenza tra € 33.575,20 (somma di spettanza di Controparte_1
pagina 2 di 7 sulla base del piano di concordato approvato) ed € 10.845,33 (somme che la suddetta società aveva intanto ricevuto in pagamento con il primo riparto provvisorio), assegnando quindi termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli attori hanno proposto altresì istanza di sospensione ex artt. 624 c.p.c. e 618 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la eccependo tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti al Tribunale Ill.mo ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, in vittoria di spese e compensi di lite”.
In particolare, la convenuta ha dedotto:
- inammissibilità dell'istanza di sospensione proposta dagli attori ex artt. 624 c.p.c. e 618 c.p.c., in quanto proposta a Giudice privo della potestà di disporla;
- il piano di concordato prevedeva, per i creditori chirografari, una perce el 20,98%, da corrispondersi entro i 36 mesi successivi all'omologazione, per cui per effetto Controparte_1 della falcidia, ha diritto a vedersi corrispondere dalla società in concordat 0;
- in data 24/07/2018 eneficiava di due riparti parziali di € 5.392,97 ed € 4.912,36, Controparte_1 per un totale di € 10.3 no solo in parte la percentuale concordataria promessa. one della ex art. 111 c.p.c., la Controparte_1 rilevando to Controparte_3
.U.B., ha ceduto in blocco ad Controparte_1 CP_3
n portafoglio di crediti classificati com Parte_4 giudizio attraverso la propria mandataria
[...] ell'intestato procedimento di opposizione esec Controparte_4 tanze e conclusioni rassegnate dalla dante causa Controparte_1
In data 8/10/2025, il Giudice, preso atto del rituale deposito delle parti costituite, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo, all'esito, la causa in decisione.
***
Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta dagli attori/opponenti ai sensi degli artt. 624 e/o 618 c.p.c.
Al riguardo, è opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., “se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.”, entro il termine perentorio normativamente previsto.
Pertanto, il Giudice competente a sospendere l'esecuzione non è il Giudice dell'opposizione ad essa, bensì quello dell'esecuzione, (cfr. Cass. civ. n. 2848/1998). pagina 3 di 7 Ed ancora, la Corte di Cassazione intervenuta in materia, ha precisato che “l'istanza di sospensione dell'esecuzione può proporsi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione, ancorché in vista di questo e, anche nel caso di pendenza di quest'ultimo, deve essere rivolta al Giudice dell'esecuzione in quanto tale anziché al Giudice dell'opposizione che non sia anche Giudice dell'esecuzione”, (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 4604 del 23/5/1997).
Con provvedimento del 10/6/2022, il Giudice dell'esecuzione disponeva: “accoglie parzialmente la domanda di sospensione dell'esecuzione e per l'effetto sospende l'esecuzione per la porzione di credito superiore ad € 18.452,04”.
Avverso tale ordinanza le parti interessate avrebbero dovuto proporre reclamo nel termine decadenziale normativamente previsto.
Tanto non è stato fatto, con la conseguenza che la domanda di sospensione del procedimento di esecuzione è inammissibile nella presente sede .
Passando poi ad esaminare il merito della questione, occorre rilevare che gli attori/opponenti hanno eccepito la violazione dell'art. 184, co. 2, della Legge Fallimentare, deducendo l'intervenuta libe esdebitatorio di cui beneficerebbero quali soci illimitatamente responsabili della
[...] per effetto della domanda di concordato preventivo presentata dalla società. Controparte_8
Specificamente, gli opponenti hanno rappresentato che la ha proposto domanda di Controparte_5 ammissione alla procedura di concordato preventivo seco cordatario omologato dal Tribunale di Pisa con decreto n. 22/2015 e che in quanto soci illimitatamente responsabili, beneficerebbero degli effetti esdebitatori previsti dall'art. 184 comma 2 L.F.
Di contro, la ha eccepito ontrarie prospettazioni degli opponenti - fideiussori della Controparte_1 società ammess entivo – (la conserva il diritto di procedere esecutivamente nei loro Controparte_1 confronti per l'intero credito, al netto di quanto rit ataria. Il disposto dell'art. 168 l.f. deve interpretarsi nel senso che il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore concordatario va dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese fino al passaggio in giudicato del decreto di omologazione”.
L'eccezione sollevata dalla convenuta/opposta non può che essere disattesa. Controparte_1
In particolare, gli opponenti hanno invocato il predetto effetto esdebitativo estensivo in ragione del fatto che i garanti, in quanto soci fideiussori esposti con tutto il loro patrimonio, sarebbero, di fatto, illimitatamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla società.
Quanto, infatti, all'efficacia remissoria del concordato preventivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, occorre considerare che la preclusione ad agire nei confronti di un socio illimitatamente responsabile (che non è assoggettato alla procedura concorsuale) deriva, in via interpretativa, dal divieto di cui all'art. 168 L.F.
Inoltre, ai sensi dell'art. 184, co. 2, L.F., salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia esdebitativa nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il criterio ermeneutico letterale porta ad escludere l'applicazione di tale effetto soltanto a quei soci che siano limitatamente responsabili.
Pertanto, considerato l'effetto esdebitativo che il concordato della società produce nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche il patrimonio personale degli stessi, per quanto non ammessi in proprio pagina 4 di 7 alla procedura, è posto al riparo dalle azioni cautelari ed esecutive dei creditori sociali, i quali sono soggetti alla falcidia concordataria quanto alla percentuale di recupero del proprio credito.
Invero, in tema di concordato preventivo sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3749 del 24/8/1989, la Suprema Corte ha precisato che il disposto dell'art. 184 L.F., secondo il quale il concordato della società, salvo patto contrario, ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori, si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.
Intervenendo nuovamente nel 2015, i Giudici di legittimità hanno confermato e dato seguito a quanto statuito nel 1989, affermando che “l'art. 184, comma 1, ultima parte, L.F., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti”, (cfr. Cass. civile sez. un., 16/02/2015, n. 3022).
Pertanto, come peraltro correttamente affermato dal Giudice dell'esecuzione, se il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato e ha effetto liberatorio anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ancorchè garanti, l'eventuale esecuzione successiva all'omologa può avere ad oggetto soltanto la percentuale di soddisfazione individuata in sede concordataria o la percentuale eventualmente rimasta insoddisfatta in quella sede.
Orbene, con Decreto n. 22/2015 del 13/7/2015, il Tribunale di Pisa ha omologato il Piano di concordato, individuando, all'esito delle verifiche compiute sulle poste dell'attivo e del passivo, una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari nella minor somma del 17,13% rispetto a quella superiore, originariamente proposta dalla società istante, del 20,98%.
Tanto del resto si evince sia dalla piana lettura del decreto 22/2015 quanto dal provvedimento del G.E. che espressamente ha affermato “Cionondimeno appare necessario osservare altresì che, la proposta di concordato aveva offerto per la soddisfazione dei creditori chirografari la percentuale del 20,98% ed il Commissario Giudiziale, in seguito alle proprie verifiche e valutazioni, aveva già evidenziato che la percentuale di soddisfazione ritraibile dal concordato sarebbe ammontata alla minor cifra del 17,13%. I creditori, nell'ambito dell'insindacabile autonomia cui è rimesso il giudizio di convenienza economica della proposta concordataria, hanno votato positivamente il piano e la proposta di concordato, nonostante la prospettazione di una percentuale di soddisfazione inferiore a quella legale. Il consenso dei creditori si è quindi formato rispetto a questi nuovi e diversi termini.. Pertanto se, come detto, il creditore può agire esecutivamente soltanto per la percentuale del proprio credito rimasta insoddisfatta rispetto a quella oggetto di approvazione in sede di concordato, nel caso di specie egli potrà avanzare le proprie pretese soltanto nella misura di € 28.757,15”
Pertanto, la che in sede concordataria ha fatto valere un credito pari ad € 167.875,99, per Controparte_1 effetto dell ologa del Piano di concordato e della conseguente falcidia, ha diritto ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 28.757,15.
Nelle more, la ha ottenuto, dalla il pagamento della somma di € 10.305,11 Controparte_1 Controparte_5
pagina 5 di 7 (cfr. doc. 6, fascicolo di parte convenuta) e di € 16.510,92 (cfr. doc. 15, memoria del 16/3/2023 di parte opponente).
Il credito residuo che la può vantare, ammonta, pertanto, ad € 1941,12, uni Controparte_1 subentrata ex art. 1
[...] per essa la mandataria Controparte_3 Controparte_4 mente.
Stante la successione a Controparte_3 per essa la mandataria , Controparte_4 la sentenza viene pron be (Cass. 18483/2006).
Si ricordi, infatti, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cfr. Cass. n. 22424 del 2009; 8052 del 2003); evenienze nella specie non verificatesi.
In definitiva, alla luce della documentazione in atti e delle motivazioni suesposte, sussiste il diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti, in solido tra loro, per l'importo di € 1941,12 con la conseguenza che dovrà essere dichiarata inefficace l'esecuzione per la parte di credito eccedente il predetto importo.
Non può invece essere accolta, invece, in quanto inammissibile nella presente sede, la domanda di cancellazione della trascrizione del pignoramento al Conservatore dei registri immobiliari,essendo la relativa pronunzia riservata al G.E. e non al giudice dell'opposizione.
Stante l'esito della lite e, dunque, la parziale fondatezza dell'opposizione in punto di quantum debeatur, le spese di lite vanno integralmente compensate in ossequio al criterio della soccombenza parziale reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria.
Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010)
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012).
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P.Q.M
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Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara inefficace il titolo azionato per la porzione di credito superiore ad € 1941,12;
DICHIARAcompensate le spese di lite;
RIGETTAla domanda ex art. 96 cpc.
Così deciso in Pisa, il 24.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
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