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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 25.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7457/2023, cui è stata riunita quella recante R.G. n. 3024/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Caserta Parte_1
(CE) alla via Renella n. 32 presso lo studio dell'Avv. Cesare Soriano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso gli avv.ti Luca Cuzzupoli e Davide Catalano che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (R.G.
n.3024/2022) deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto al
1 riconoscimento all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa o da diversa data oggetto di accertamento. Concludeva pertanto per l'accertamento del proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della provvidenza richiesta, oltre interessi come per legge, con CP_1
vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO, acquisita la documentazione sanitaria successiva e ritenuta l'insussistenza di presupposti per procedere ad un supplemento di istruttoria, il giudice decideva la causa con sentenza.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 12.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 6.11.2023. Il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. è stato depositato il 20.11.2023.
Con riguardo all'ammissibilità del ricorso, sempre in via preliminare va rimarcato che il ricorso introduttivo deve contenere specifici motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nella specie, nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando l'erroneità della relazione peritale, non avendo l'ausiliario proceduto ad una corretta valutazione della complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Si osserva che le censure mosse, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
Difatti, il consulente, nell'escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario oggetto del presente giudizio, ha descritto un quadro patologico sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato dalla Commissione medica.
2 Con maggiore precisione, il consulente ha chiarito che, anche tenuto conto della documentazione in atti che attesta la sussistenza di una cardiopatia ipertensiva in II-III
CLASSE NYHA, la stessa documentazione evidenzia “valvola meccanica con dischi in perfetta escursione” e quindi un corretto funzionamento della stessa.
Come poi precisato in sede di risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, ha escluso la rilevanza della broncopatia cronica ostruttiva in quanto dalla documentazione fornita non emerge insufficienza respiratoria.
In ordine alla patologia osteoarticolare, il CTU ha rilevato in sede di esame obiettivo che è conservata articolarità e forza e capacità prensile degli arti superiori;
che vi sono limitazioni articolati di tipo lieve – medio al rachide ed al tratto dorso – lombare, escludendo così una significativa limitazione funzionale.
Orbene, alla luce delle considerazioni esposte e dell'elaborato peritale della fase di ATP, deve osservarsi come il CTU - il quale a seguito di accesso peritale può estensivamente valutare le condizioni di salute del richiedente - abbia preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel ricorso introduttivo pervenendo alle richiamate conclusioni, all'esito di una corretta qualificazione delle patologie e valutando compiutamente l'incidenza delle stese sulla capacità del ricorrente. I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Non può darsi luogo alla richiesta ulteriori accertamenti istruttori nella presente sede anche alla luce della documentazione successiva depositata che la stessa descrive il quadro patologico già individuato compiutamente dal consulente.
A questo punto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Pertanto, esclusa la sussistenza nel caso di specie di omissioni nella valutazione medico-legale e/o di vizi inficianti le conclusioni a cui si è pervenuti, un rinnovo delle operazioni peritale o un chiarimento da parte del consulente non appaiono ammissibili.
3 Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 25.2.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 25.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7457/2023, cui è stata riunita quella recante R.G. n. 3024/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Caserta Parte_1
(CE) alla via Renella n. 32 presso lo studio dell'Avv. Cesare Soriano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso gli avv.ti Luca Cuzzupoli e Davide Catalano che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (R.G.
n.3024/2022) deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto al
1 riconoscimento all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa o da diversa data oggetto di accertamento. Concludeva pertanto per l'accertamento del proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della provvidenza richiesta, oltre interessi come per legge, con CP_1
vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO, acquisita la documentazione sanitaria successiva e ritenuta l'insussistenza di presupposti per procedere ad un supplemento di istruttoria, il giudice decideva la causa con sentenza.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 12.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 6.11.2023. Il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. è stato depositato il 20.11.2023.
Con riguardo all'ammissibilità del ricorso, sempre in via preliminare va rimarcato che il ricorso introduttivo deve contenere specifici motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nella specie, nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando l'erroneità della relazione peritale, non avendo l'ausiliario proceduto ad una corretta valutazione della complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Si osserva che le censure mosse, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
Difatti, il consulente, nell'escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario oggetto del presente giudizio, ha descritto un quadro patologico sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato dalla Commissione medica.
2 Con maggiore precisione, il consulente ha chiarito che, anche tenuto conto della documentazione in atti che attesta la sussistenza di una cardiopatia ipertensiva in II-III
CLASSE NYHA, la stessa documentazione evidenzia “valvola meccanica con dischi in perfetta escursione” e quindi un corretto funzionamento della stessa.
Come poi precisato in sede di risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, ha escluso la rilevanza della broncopatia cronica ostruttiva in quanto dalla documentazione fornita non emerge insufficienza respiratoria.
In ordine alla patologia osteoarticolare, il CTU ha rilevato in sede di esame obiettivo che è conservata articolarità e forza e capacità prensile degli arti superiori;
che vi sono limitazioni articolati di tipo lieve – medio al rachide ed al tratto dorso – lombare, escludendo così una significativa limitazione funzionale.
Orbene, alla luce delle considerazioni esposte e dell'elaborato peritale della fase di ATP, deve osservarsi come il CTU - il quale a seguito di accesso peritale può estensivamente valutare le condizioni di salute del richiedente - abbia preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel ricorso introduttivo pervenendo alle richiamate conclusioni, all'esito di una corretta qualificazione delle patologie e valutando compiutamente l'incidenza delle stese sulla capacità del ricorrente. I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Non può darsi luogo alla richiesta ulteriori accertamenti istruttori nella presente sede anche alla luce della documentazione successiva depositata che la stessa descrive il quadro patologico già individuato compiutamente dal consulente.
A questo punto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Pertanto, esclusa la sussistenza nel caso di specie di omissioni nella valutazione medico-legale e/o di vizi inficianti le conclusioni a cui si è pervenuti, un rinnovo delle operazioni peritale o un chiarimento da parte del consulente non appaiono ammissibili.
3 Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 25.2.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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