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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/08/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 710/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 710/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
17.04.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
DO AT (PG) – Fraz. San Terenziano, Via del Campanile n. 24, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Pennacchi ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Todi (PG), Piazza Bartolomeo D'Alviano n. 3, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Norcia in data 9.07.1995 (atto n. 7, parte
II, Serie A, anno 1995);
pagina 1 di 3 con le figlie: , nata il [...], e , nata il [...], entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 17.04.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla attribuzione dell'assegno divorzile, essendo entrambi allo stato titolari di propri ed adeguati redditi;
2. Tutti i pregressi aspetti e rapporti economici dei ricorrenti, sorti a seguito del loro matrimonio, sono già stati compiutamente e consensualmente definiti dagli stessi nell'ambito della separazione consensuale omologata, i cui obblighi sono stati integralmente adempiuti dalle parti;
3. Le spese di assistenza legale del presente procedimento vengono assunte dal Sig. Parte_2
4. I ricorrenti dichiarano che intendono rinunciare, come in effetti rinunciano con la sottoscrizione del presente atto, a proporre appello all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio”.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Norcia in data 9.07.1995 trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1995;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Norcia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 31.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 710/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
17.04.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
DO AT (PG) – Fraz. San Terenziano, Via del Campanile n. 24, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Pennacchi ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Todi (PG), Piazza Bartolomeo D'Alviano n. 3, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Norcia in data 9.07.1995 (atto n. 7, parte
II, Serie A, anno 1995);
pagina 1 di 3 con le figlie: , nata il [...], e , nata il [...], entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 17.04.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla attribuzione dell'assegno divorzile, essendo entrambi allo stato titolari di propri ed adeguati redditi;
2. Tutti i pregressi aspetti e rapporti economici dei ricorrenti, sorti a seguito del loro matrimonio, sono già stati compiutamente e consensualmente definiti dagli stessi nell'ambito della separazione consensuale omologata, i cui obblighi sono stati integralmente adempiuti dalle parti;
3. Le spese di assistenza legale del presente procedimento vengono assunte dal Sig. Parte_2
4. I ricorrenti dichiarano che intendono rinunciare, come in effetti rinunciano con la sottoscrizione del presente atto, a proporre appello all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio”.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Norcia in data 9.07.1995 trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1995;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Norcia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 31.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3