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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2862/2023
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1
via della Vittoria n. 4, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Cassano all'Ionio, via Francesco Bruno n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Lombardi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice, Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Giovanni Calarco, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla
Via Aschenez n. 1/i, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 034 2023 90037282 45/000 notificata il 7.7.2023, in forza dell'avviso di addebito n. 33420120002814621000 notificato il 09.10.2012.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando la corretta notifica dell'avviso di CP_3
addebito e la debenza delle somme con esso richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato e la CP_4
notifica di atti interruttivi della prescrizione. Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_2
di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto emesso dall' cui è CP_4
demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Nel merito, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'atto impugnato e la decadenza dall'azione di riscossione;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
"relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui sono eccepiti vizi formali afferenti all'avviso opposto, essendo stato il ricorso depositato in data
2.8.2023, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della comunicazione avvenuta in data 7.7.2023.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria)
(cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, sebbene non risulti provata la notifica dell'avviso di addebito (le relate prodotte dall' sono relative ad un atto diverso, CP_3
notificato a tale , soggetto estraneo al giudizio) vi è agli atti la prova della Persona_1
notifica di una precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
03476201600000874000 contenente l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio in data
14.3.2016, oltre che la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229004097636000, contenente l'avviso oggetto del presente giudizio in data 13.7.2022.
Con riferimento agli atti sopra elencati, l'opponente, pertanto, avrebbe dunque dovuto tempestivamente proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica dei singoli atti precedentemente notificati, producendo la mancata opposizione l'irretrattabilità del credito e, dunque, l'inammissibilità di ogni contestazione avente ad oggetto circostanze anteriori rispetto alla notifica degli atti presupposti. Tuttavia, per siffatti crediti può essere vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, la doglianza è infondata, posto che non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive tra le notifiche degli avvisi di addebito, (avvenute nel periodo compreso tra il 2016 e il 2022) e la comunicazione impugnata, notificata in data
7.7.2023.
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
PQ rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida in € 886,00 cadauna, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2862/2023
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1
via della Vittoria n. 4, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Cassano all'Ionio, via Francesco Bruno n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Lombardi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice, Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Giovanni Calarco, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla
Via Aschenez n. 1/i, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 034 2023 90037282 45/000 notificata il 7.7.2023, in forza dell'avviso di addebito n. 33420120002814621000 notificato il 09.10.2012.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando la corretta notifica dell'avviso di CP_3
addebito e la debenza delle somme con esso richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato e la CP_4
notifica di atti interruttivi della prescrizione. Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_2
di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto emesso dall' cui è CP_4
demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Nel merito, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'atto impugnato e la decadenza dall'azione di riscossione;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
"relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui sono eccepiti vizi formali afferenti all'avviso opposto, essendo stato il ricorso depositato in data
2.8.2023, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della comunicazione avvenuta in data 7.7.2023.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria)
(cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, sebbene non risulti provata la notifica dell'avviso di addebito (le relate prodotte dall' sono relative ad un atto diverso, CP_3
notificato a tale , soggetto estraneo al giudizio) vi è agli atti la prova della Persona_1
notifica di una precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
03476201600000874000 contenente l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio in data
14.3.2016, oltre che la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229004097636000, contenente l'avviso oggetto del presente giudizio in data 13.7.2022.
Con riferimento agli atti sopra elencati, l'opponente, pertanto, avrebbe dunque dovuto tempestivamente proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica dei singoli atti precedentemente notificati, producendo la mancata opposizione l'irretrattabilità del credito e, dunque, l'inammissibilità di ogni contestazione avente ad oggetto circostanze anteriori rispetto alla notifica degli atti presupposti. Tuttavia, per siffatti crediti può essere vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, la doglianza è infondata, posto che non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive tra le notifiche degli avvisi di addebito, (avvenute nel periodo compreso tra il 2016 e il 2022) e la comunicazione impugnata, notificata in data
7.7.2023.
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
PQ rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida in € 886,00 cadauna, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone