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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9272 /2024 , promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. TERRACCIANO LAURA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. FRONEA CLAUDIU IOAN Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.3.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 24.8.2022 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 24.02.2006 a UB (Egitto) , alle seguenti condizioni:
“1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
2. il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso Per_1 con collocamento prevalente presso la madre alla quale viene confermata l'assegnazione della casa adibita a dimora familiare sita in Roma, Via Filippo Smaldone nr. 62 e dalla quale il marito si è allontanato dal dì della separazione;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma complessiva di Parte_1 Per_1 euro 180,00 (centottanta/00) mensili;
4. gli Assegni Unici Universali di competenza dei figli continueranno ad essere incassati dalla madre;
5. ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie così come previste nel protocollo di intesa del 17.12.2014 sottoscritto tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed il Tribunale di Roma nelle quote indicate e con le modalità ivi stabilite;
6. il sig. avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio tutte le settimane, Controparte_1 Per_1 prelevandolo dalla casa della madre la domenica dalle ore 12:30 e sino alle ore 20:00, allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna, prima di cena;
7. in caso di viaggi della madre insieme a fuori dalla Regione Lazio o all'estero, la sig.ra informerà il sig. con un Per_1 Pt_1 CP_1 anticipo di 15 giorni comunicando altresì la destinazione, la durata del viaggio e garantendo il collegamento telefonico padre-figlio;
8. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei quali eventualmente necessitassero;
9. i coniugi danno atto di aver regolamentato anche i loro rapporti e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro.”
A seguito di richiesta del GD, le parti, con note congiunte in data 26.5.2025 le parti hanno precisato “di concordare la compartecipazione alle spese straordinarie del figlio minore nella Per_1 misura del 50%”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse del figlio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in UB (Egitto), in data 24.02.2006, trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di Roma dell'anno 2009, parte
2,serie C7A, n. 619, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9272 /2024 , promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. TERRACCIANO LAURA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. FRONEA CLAUDIU IOAN Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.3.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 24.8.2022 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 24.02.2006 a UB (Egitto) , alle seguenti condizioni:
“1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
2. il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso Per_1 con collocamento prevalente presso la madre alla quale viene confermata l'assegnazione della casa adibita a dimora familiare sita in Roma, Via Filippo Smaldone nr. 62 e dalla quale il marito si è allontanato dal dì della separazione;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma complessiva di Parte_1 Per_1 euro 180,00 (centottanta/00) mensili;
4. gli Assegni Unici Universali di competenza dei figli continueranno ad essere incassati dalla madre;
5. ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie così come previste nel protocollo di intesa del 17.12.2014 sottoscritto tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed il Tribunale di Roma nelle quote indicate e con le modalità ivi stabilite;
6. il sig. avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio tutte le settimane, Controparte_1 Per_1 prelevandolo dalla casa della madre la domenica dalle ore 12:30 e sino alle ore 20:00, allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna, prima di cena;
7. in caso di viaggi della madre insieme a fuori dalla Regione Lazio o all'estero, la sig.ra informerà il sig. con un Per_1 Pt_1 CP_1 anticipo di 15 giorni comunicando altresì la destinazione, la durata del viaggio e garantendo il collegamento telefonico padre-figlio;
8. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei quali eventualmente necessitassero;
9. i coniugi danno atto di aver regolamentato anche i loro rapporti e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro.”
A seguito di richiesta del GD, le parti, con note congiunte in data 26.5.2025 le parti hanno precisato “di concordare la compartecipazione alle spese straordinarie del figlio minore nella Per_1 misura del 50%”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse del figlio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in UB (Egitto), in data 24.02.2006, trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di Roma dell'anno 2009, parte
2,serie C7A, n. 619, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi