Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 451/2024 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 14.5.2025,
promossa da
, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata, assistita e difesa, in virtù di procura legale e in virtù di procura generale protocollo n. 66/2018, rilasciata dal Notaio Dott.ssa Sara Helen Dodd e munita di apostille, entrambe allegate all'atto di intervento ex art. 111, 3° comma, c.p.c del giudizio di primo grado, dall'avv. Michele Tavazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, via Marconi n. 9;
Appellante
contro
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Domenico Russi in virtù di procura alle liti allegata alla busta telematica e quindi da considerarsi in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore in al C.so Manthoné CP_1
n° 37;
Appellata
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Liguori e dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Giovanni Romano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Napoli al Centro
Direzionale Is. F4, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
Appellati
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti acclusa a comparsa di Controparte_4 risposta, dall'avv.to Guido Foglia, presso il cui indirizzo pec ( ) Email_1 elegge domicilio;
Appellata
avverso la sentenza n. 460/2024 depositata il 20.3.2024 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile n.
3940/2018, avente ad oggetto responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
(condannata a corrispondere alla sig.ra le somme tutte liquidate Parte_2 Controparte_2 in sentenza) nei confronti di , e ciò per le Parte_1 ragioni tutte già spiegate in atti;
accertare e dichiarare, pertanto, l'assenza di copertura assicurativa relativamente alla polizza BE n. 007414012010 per le ragioni esposte in atti e che, conseguentemente,
[...]
non è tenuta a manlevare l' di tutte le Parte_1 Parte_2 somme dovute alla sig.ra come liquidate nella sentenza impugnata. Controparte_2 Con conseguente condanna della sig.ra e/o dell' alla restituzione di _2 Parte_2 quanto eventualmente risulterà versato da , in manleva di alla sig.ra Pt_1 Parte_2 nelle more del presente giudizio di appello e in ottemperanza della impugnata Controparte_2 sentenza.
Fermi, in ogni caso, i limiti del contratto assicurativo stipulato tra detta Struttura e CP_5
, nonché nei limiti dell'art. 1910 c.c.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In ogni caso, si chiede il rigetto, per tutti i motivi esposti in atti:
- dell'istanza di integrazione del contraddittorio relativamente alla IA BE IN (EUROPE) ED formulata dall' ; Parte_3
- dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dai sig.ri e _2 CP_3 poiché infondata in fatto e in diritto;
- della domanda, formulata dai sig.ri e avente ad oggetto “richiesta di _2 CP_3 liquidazione e rivalutazione dei danni all'attualità (anche mediante l'eventuale applicazione delle tabelle aggiornate al momento della decisione definitiva), nonché la richiesta di liquidazione dei danni successivi alla decisione di primo grado quali la rivalutazione monetaria del credito e gli interessi maturati dopo la decisione impugnata, sia sulla sorte risarcitoria che sulle spese di lite e di soccombenza”, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
- dell'istanza DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE”, formulata dai sig.ri e _2 in quanto tardiva, inammissibile e infondata;
CP_3
- di qualsivoglia domanda, da chiunque formulata, nei confronti di Parte_1
.”
[...]
Parte Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, ogni contraria istanza disattesa, PRELIMINARMENTE, in procedura, disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente alla
IA BE IN (EUROPE) ED, la quale deve ritenersi, a tutti gli effetti di legge, sostanziali e procedurali, parte necessaria nel presente giudizio di appello.
NEL MERITO:
1)-respingere l'appello avanzato dalla Parte_1
( ), in quanto infondato in fatto e diritto, confermando integralmente la sentenza Parte_1 del Tribunale di Pescara n° 460/2024.
2)-in subordine:
a) - in ogni caso accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato nel periodo di copertura della polizza intercorsa tra la e la BE IN (Europe) ED Pt_5
(polizza n. 007414012010) e che la denuncia di sinistro è stata regolarmente e tempestivamente inoltrata alla IA di sinistro è stata regolarmente e tempestivamente inoltrata alla IA Assicuratrice il 15.01.2013 e, quindi, dichiarare l'operatività della copertura assicurativa in relazione alla richiesta risarcitoria di cui sinistro oggetto del giudizio;
b) - per l'effetto di quanto sopra, dichiarare le Compagnie Assicuratrici Controparte_5
) (polizza n. 007414012010) e , in
[...] Parte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., solidalmente obbligate, in dipendenza del dedotto contratto assicurativo e, relativamente alla Parte_1
a ragione della dichiarata posizione di cessionaria del portafoglio e dei rapporti della BE, a tenere indenne, manlevare e garantire l da ogni eventuale Controparte_1 conseguenza dannosa che dovesse derivargli dal giudizio, anche con loro condanna diretta, ex art. 1917, secondo comma, c.c.
3)- comunque rigettare le domande avanzate dai Sigg.ri e nei Controparte_2 Controparte_3 confronti della in quanto inammissibili, prima ancora che infondate in fatto e diritto. Pt_6
In ogni caso, con il favore delle spese e competenze dei due gradi del giudizio.”
Per parte appellata + 1: _2
“Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia: rigettare l'appello principale;
accogliere le conclusioni (anche istruttorie) di cui alla comparsa di costituzione del 23/10/2024 che si intendono in questa sede per integralmente ripetute e trascritte e mai rinunciate;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei Sigg.ri e in relazione al _2 CP_3 motivo di appello principale formulato dall'impresa di assicurazione anche nei loro confronti;
dichiarare, pertanto, inammissibile l'appello principale nei confronti dei Sigg.ri e _2
in quanto del tutto estranei al rapporto di garanzia assicurativa intercorrente tra l'impresa- CP_3 appellante e la sua assicurata;
condannare l'appellante principale, in ogni caso (e, cioè, a prescindere dall'accoglimento e/o dal rigetto dell'appello principale), alla refusione di spese e compensi del presente grado di giudizio
in favore dei danneggiati Sigg.ri e oltre le seguenti maggiorazioni di legge sui _2 CP_3 compensi:
-1/3 per manifesta fondatezza delle tesi difensive dei comparenti (e conseguente manifesta infondatezza delle tesi difensive avverse), ex art. 4, comma 8, D.M. 10/3/2014 n. 55;
-30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55;
- 60% per assistenza plurima per assistenza di più parti e contro più parti, ex art. 4, comma 2, D.M.
10/3/2014 n. 55;
- 15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A.; il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Vincenzo Liguori che ha anticipato le spese e – analogamente all'altro difensore - non ha riscosso i compensi;
IN ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE rilevare ed accertare l'evidente errore materiale di tipo omissivo, contenuto nella decisione impugnata, per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione e sull'istanza di maggiorazione delle spese di lite in favore del sottoscritto difensore;
correggere l'errore e, per l'effetto, concedere la distrazione delle spese di lite in favore del sottoscritto difensore, unitamente alle maggiorazioni di legge sui compensi di lite, il tutto come previste ex lege e come richiesto nella nota spese di primo grado. IN ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI SUCCESSIVI ALLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E DELLE ULTERIORI DOMANDE RIPROPOSTE Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in Controparte_6 favore dei comparenti:
-di tutti i danni liquidati all'attualità (anche mediante l'eventuale applicazione delle tabelle aggiornate al momento della decisione definitiva); -della rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva e successivamente fino al soddisfo;
-del danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso legale, ovvero al tasso maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, sia per le qualità soggettive dei comparenti che, quali abituali risparmiatori, reinvestono il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
-degli interessi legali su tutte le somme così determinate e, cioè, capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e di danno da ritardo, dalla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, all'effettivo soddisfo;
-delle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive dei comparenti, redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, assistenza plurima per assistenza di più parti e contro più parti, spese generali, C.A. ed I.V.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Vincenzo Liguori che ha anticipato le spese e – analogamente all'altro difensore - non ha riscosso i compensi;
-rigettare le eccezioni e richieste ex adverso formulate.”
Per parte appellata CP_4
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione così giudicare: in via principale: dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 460/2024 emessa dal Tribunale di Pescara G.U. dott. Rossana Villani in data 14 marzo 2024 e pubblicata in data 20 marzo 2024 a definizione del giudizio n. R.G. 3940/2018, che ha rigettato la domanda di manleva avanzata dall nei confronti della IA, e conseguentemente dichiarare la cessazione della Parte_2 materia del contendere tra l e la IA;
Parte_2 in via subordinata: nella sola denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse ritenere il capo della sentenza n.
460/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, G.U. dott. Rossana Villani in data 14 marzo 2024 e pubblicata in data 20 marzo 2024 a definizione del giudizio n. R.G. 3940/2018, che ha rigettato la domanda di manleva avanzata dall nei confronti della IA, passato in Parte_2 giudicato, confermare la Sentenza che ha rigettato la predetta domanda di manleva. In ogni caso:
Con vittoria di spese di giudizio di entrambi i gradi, oltre IVA e CPA sui compensi.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità dell'ente convenuto in relazione ai danni patiti dall'attrice conseguentemente alle vicende esaminate in parte motiva, e per l'effetto la condanna al pagamento in favore della medesima di euro 141.980,00, da maggiorarsi di interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e mano a mano rivalutata fino ad oggi a titolo di risarcimento, oltre che al pagamento di euro 4.240,00 quale complessivo importo delle spese di ctp, al rimborso di euro
2.000,00 per spese funerarie;
oltre che al rimborso delle spese del giudizio, liquidate per il giudizio di merito in euro 286,00 per esborsi ed euro 10.860,00 per compensi oltre accessori dovuti , e per l'Atp in euro 129 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi oltre accessori dovuti;
nonchè degli importi pagati da parte attrice in favore dei CTU. Rigetta la domanda di manleva della convenuta nei confronti di Controparte_7 compensando le spese.
Accoglie la domanda di manleva nei confronti di Parte_1
condannando quest'ultima a tenere indenne la parte convenuta della sentenza di condanna
[...] di cui sopra. Nulla per spese relativamente all'interventore e nei confronti di BE Insurance.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come esposti dal Tribunale.
“La presente causa origina dal ricorso ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. diretto al Tribunale di Pescara in cui esponeva quanto appreso: Controparte_2
-di essere coniugata, sin dal 20.12.2009, con e che, nel 2010, era rimasta incinta;
Controparte_3 il giorno 18.05.2011, alle ore 12,57, allorché era gravida alla 38^ settimana di gestazione + 6 giorni, si recava presso l per ottenere l'assistenza sanitaria del caso e al Controparte_8 parto, portando seco la documentazione clinica pregressa che evidenziava diabete gestazionale e scarso accrescimento del feto;
- ivi, dalle ore 12.57 alle 14.17 veniva sottoposta ad un primo monitoraggio cardiotocografico (CTG) che evidenziava: scarse accelerazioni, presenza di decelerazioni di cui 2 variabili atipiche in un arco di tempo di 20 minuti;
- alle 14.30 veniva sottoposta al primo esame obiettivo ostetrico che evidenziava: collo raccorciato all'80%, dilatazione pervio al dito, membrane integre, situazione longitudinale, parte presentata cefalica;
- alle 14.55 veniva ricoverata in sala parto con diagnosi di inizio travaglio di parto, come risultante dalla relativa cartella;
- il ricovero veniva effettuato in convenzione con il CP_9
- la diagnosi di ingresso era: “travaglio di parto in primigravida a termine, diabete gestazionale”;
- chiedeva, considerato l'esito del tracciato CTG, di essere sottoposta a parto cesareo elettivo;
- dalle 15.46 fino alle 17.26 veniva eseguito un secondo monitoraggio CTG che presentava un peggioramento rispetto ai risultati precedenti in quanto evidenziava: tachicardia fetale lieve (160 bpm), assenza di variabilità, assenza di accelerazioni, presenza di decelerazioni uniformi tardive e variabili atipiche, tutti segni di sofferenza fetale in atto;
- dalle 18.41 alle 19.20 veniva effettuato un terzo monitoraggio CTG che risultava peggiorativo rispetto al precedente o, quantomeno, confermativo atteso che evidenziava: tachicardia fetale lieve persistente (165 bpm), assenza di variabilità, assenza di accelerazioni, presenza di decelerazioni ripetute e regolari uniformi tardive;
- alle 19.00 veniva sottoposta a visite ostetriche e, in particolare, quelle eseguite alle 20.50 e alle
21.00 evidenziavano amniorexi con fuoriuscita di liquido amniotico scarso e fortemente tinto di meconio mentre quella da quella successiva emergeva l'assenza di battito cardiaco del feto;
- alle ore 23,10 veniva sottoposta a intervento di taglio cesareo, a seguito del quale veniva estratto un feto morto, di sesso maschile, del peso di 2.600 gr. e della lunghezza di 50 cm.;
- successivamente veniva sottoposta a consulenza psichiatrica che evidenziava: “reazione psicologica ad evento stressante. La paziente rivela una condizione di negazione e distanziamento dall'evento traumatico ...”; - il 21.05.2011 veniva dimessa, con la seguente diagnosi: “iniziale travaglio di parto in primigravida a termine. Tracciato cardiotocografico non rassicurante. Liquido amniotico tinto di meconio (grado 3) all'amnioressi diagnostica. Arresto improvviso dell'attività cardiaca fetale (MEF)”. Sosteneva la ricorrente che - a causa dell'inadeguato trattamento sanitario subiva, oltre alla morte del feto, lesioni personali di natura psichica che le hanno determinato un'invalidità temporanea di complessivi 30 giorni, di cui 10 di I.T.T. E 20 di I.T.P. al 50%, come evidenziato dalla documentazione prodotta;
che,al momento del ricovero, aveva stipulato con la struttura sanitaria un contratto di spedalità o assistenza sanitaria pubblica, fondato sul contatto sociale perfezionatosi con l'accettazione nella struttura sanitaria, al quale si applicano le norme sull'obbligazione di cui agli artt. 1174 e segg. c.c. e, nel loro ambito, quelle sull'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 1218 c.c., quelle del prestatore d'opera intellettuale di cui agli artt. 2232 e segg. c.c. e quelle del contratto stipulato tra cliente consumatore e professionista di cui al D.lgs. 206/2005;
- la struttura sanitaria, come qualsiasi altro professionista o contraente, prima dell'obbligo sancito dall'art. 1174 c.c., aveva l'obbligo di informazione e protezione rinvenibile nei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c.;
- in virtù dei principi costituzionali e normativi applicabili alla fattispecie, la Controparte_10 avrebbe dovuto tutelare la salute e la vita della ricorrente e del feto mentre era accaduto che i sanitari che l'avevano tenuta in cura non si erano attenuti alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste delle linee guida condivise richiamabili al suo caso, avendo anzi assunto una condotta errata e superficiale e, conseguentemente, aveva diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti,
- le successive trattative stragiudiziali intavolate con la struttura sanitaria e le imprese assicuratrici davano esito negativo;
- a questo punto, la ricorrente interessava il Tribunale di Pescara con una richiesta ex art. 696 c.p.c.; il Tribunale provvedeva sul ricorso ammettendo la richiesta C.T.U. che veniva affidata al Dott. il quale, in data 02.08.2018, depositava il proprio elaborato definitivo così Persona_1 concludendo che era riscontrabile nesso causale tra il trattamento sanitario e le lesioni subite dalla ricorrente e dal feto e la morte intrauterina di quest'ultimo; lesioni iatrogene quantificate per la ricorrente in un periodo di invalidità temporanea di complessivi giorni 30, di cui 10 di I.T.T. e 20 di
I.T.P. Al 50%.
La ricorrente instava, pertanto affinchè, previo riconoscimento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della questa venisse condannata e, in caso di chiamata in causa Parte_2 di eventuali imprese di assicurazioni e di inerzia della medesima, fossero condannate direttamente (previsa surroga nei diritti dell'assicurata) le assicurazioni al risarcimento dei relativi danni ovvero: quelli patrimoniali;
il danno biologico da invalidità temporanea, perdita di chance, danno alla vita di relazione, familiare, lesione del diritto alla compiuta informativa e all'autodeterminazione e gli altri diritti costituzionali lesi, con riconoscimento di rivalutazione, interessi.
Proponeva la liquidazione del danno tenendo presenti le tabelle paranormative del Tribunale di Milano, applicarsi analogicamente quelle per la perdita del congiunto, con personalizzazione del danno.
Chiedeva anche il rimborso delle seguenti voci di spesa: euro 1.815,00 erogati al prof. Per_2
per relazione medico legale;
euro 1.815,00 erogati al prof. per relazione
[...] Persona_3 medico legale;
euro 1.220,00 erogati al dott. quale acconto in sede di ATP;
euro Persona_1 6.326,90 o il diverso importo ritenuto in relazione all'attività professionale svolta dall'avv. Anna Candelori in sede stragiudiziale;
dell'eventuale saldo della parcella relativa all'ATP; nonché dell'importo di euro 610,00 o di altro importo ritenuto congruo per l'attività professionale svolta dal prof per l'assistenza durante l'ATP; con condanna altresì al pagamento dei compensi del Per_2 proprio legale con riferimento al procedimento ex art 696 bis cpc ed al giudizio di merito, con distrazione;
e con eventuale applicazione dell'art 96 3 comma cpc. Part Si costituiva la he chiedeva il rigetto della domanda rilevando quanto segue. A fronte di quanto statuito dall'art. 3 del Decreto AL (D.L. 158 del 13.9.2Ø12), convertito nella L. 189/12, pubblicata in G.U. 1Ø.11.2Ø12 n. 263, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ipotizzato e valutato qualsivoglia profilo di responsabilità medica e dell'Ente Ospedaliero per i fatti di causa, detta responsabilità non potrebbe che essere ricondotta alla previsione dell'art. 2Ø43 c.c., e quindi qualificata come extracontrattuale in quanto: “… L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2Ø43 del codice civile …”. Invero la richiamata normativa ha ribaltato l'impostazione giurisprudenziale consolidatasi negli ultimi anni, introducendo una nuova disciplina recepita dalla giurisprudenza di merito successivamente formatasi “… come noto la responsabilità della struttura sanitaria pubblica a fronte di un danno subìto dal paziente è qualificata in termini contrattuali dalla più recente giurisprudenza di legittimità […] Per vero la detta impostazione giurisprudenziale ha subìto una profonda rivisitazione da parte di un recente dettato positivo. Il legislatore, convertendo in legge il decreto-legge 10.11.12 n. 263, ha dettato infatti una norma in tema di responsabilità medica che smentisce l'elaborazione giurisprudenziale suddetta. […] La legge di conversione, quindi, ribaltando la norma del decreto-legge che faceva una chiara scelta in tema di responsabilità risarcitoria del medico pubblico dipendente, pare riferire quest'ultima ai criteri della responsabilità aquiliana, con ciò sconfessando la correttezza dell'assunto giurisprudenziale sopra citato. […] Se «resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2Ø43 cod. civ.» anche nei casi in cui il medico non risponde penalmente, questo significa che il medico, ove non agisca quale controparte contrattuale, come nel caso in cui sia pubblico dipendente, sarà tenuto al risarcimento del danno ai sensi della detta norma: e non, come ritenuto dalla Corte di cassazione, ai sensi della generale norma che scolpisce la responsabilità del debitore contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. L'art. 3 della Legge n. 189 del 2012, quindi, cambia il «diritto vivente», operando una scelta di campo del tutto chiara (anche se opposta a quella del decreto-legge), e congruente con la finalità di contenimento degli oneri risarcitori della sanità pubblica. Se «resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 cod. civ.» in tutti i casi in cui il medico (ed è da intendere, come ricordato, anche la struttura sanitaria nella quale egli opera) sia chiamato a rispondere del suo operato, che questo sia penalmente rilevante o meno significa che la responsabilità del medico è extracontrattuale. Questo colliderebbe con la utilizzabilità in concreto della teorica del contatto sociale, e porta la lite all'interno della responsabilità aquiliana, con conseguente spostamento dell'onere probatorio tutto a carico della parte attrice
Ma anche qualora il Giudicante adito non dovesse ritenere applicabile al caso di specie la L. 189/2012 e quindi ritenesse di qualificare la responsabilità dell'Ente Ospedaliero quale contrattuale, spetterebbe all'attore non solo fornire la prova che l'evento lamentato si sia verificato nelle circostanze di tempo e luogo meramente ipotizzate nell'atto introduttivo e ricollegate con il solo nesso temporale (post hoc, ergo propter hoc) ma anche dimostrare la sussistenza, relativamente al caso di specie, di tutti quegli elementi necessari ai fini del riconoscimento del preteso diritto al risarcimento dei danni ed in primis del nesso causale sia materiale che giuridico. Non sarebbe sufficiente a sostenere le domande avanzate nei confronti della dalla Pt_5 ricorrente il richiamo alle risultanze della consulenza resa dal Dott. nell'ambito Persona_1 della procedura per A.T.P. svolta preventivamente all'introduzione del presente giudizio. Infatti, le conclusioni del detto elaborato non risulterebbero attendibili ed affidabili al fine di pervenire ad una declaratoria di responsabilità della in relazione alla vicenda portata all'attenzione del Pt_5
Tribunale dalla Sig.ra e, quindi, non possono essere ritenute a presupposto della _2 invocata condanna al risarcimento dei danni reclamati. Come già evidenziato in sede di A.T.P., infatti, la vicenda, su iniziativa della ricorrente, è stata in precedenza portata all'attenzione della
Magistratura penale, dando avvio innanzi il Tribunale Penale di Pescara al procedimento n°
5777/2011 R.G.- n° 382/2014 RGNR che vedeva imputati i che, in occasione dei fatti CP_1 lamentati, si erano interessati della vicenda sanitaria della Sig.ra segnatamente _2
l e la Dott.ssa All'esito di detto procedimento i Parte_7 Persona_4 predetti sono stati mandati assolti. Peraltro, nell'ambito di tale giudizio è stata, tra l'altro, disposta una perizia medico-legale collegiale i cui esiti hanno sovvertito le conclusioni rese dai consulenti del P.M. e dai consulenti di parte dei ricorrenti, escludendo la responsabilità nei fatti in esame dei predetti operatori sanitari, dipendenti della . I periti incaricati, il Medico Legale Dott.ssa Pt_5 ed il Prof. Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Prof. Persona_5 Persona_6 Aggregato presso l di Roma, all'esito dello studio del caso e degli Controparte_11 accertamenti eseguiti sono pervenuti alle seguenti conclusioni: “Non si colgono condotte imperite o negligenti nella gestione operata dal personale sanitario ove si eccettui la già rilevata ed a nostro modo poco influente mancanza di registrazione in continua del tracciato cardiotocografico. … E' quindi opinione degli scriventi che la morte del feto della Sig,ra sia avvenuta in Controparte_2 maniera acuta e non prevedibile nella sua rapidità. Anche un intervento più tempestivo, quale il taglio cesareo urgentissimo, espletato immediatamente dopo la rottura artificiale del sacco amniotico con esito di liquido amniotico fortemente tinto di meconio, non sarebbe stato a nostro avviso in grado di contrastare la drammatica, quanto ineluttabile successione di eventi che ha generato la morte in utero del feto.”. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P. Dott. senza dar Per_1 minimamente conto delle osservazioni e conclusioni rese dal Collegio Peritale in sede penale, composto da accreditati professionisti, pur acquisite e sottoposte alla sua attenzione, ha ritenuto di pervenire a diverse conclusioni. Infatti, pur affermando preliminarmente che "La problematica del consenso informato scritto, della facile soluzione e del tipo di trattamento sanitario che, al momento dei fatti, dava maggior garanzie di successo in relazione alla patologia in atto non sussiste in quanto il trattamento effettuato era quello da effettuarsi, ovvero il taglio cesareo d'urgenza. Non sussistevano altri interventi e/o trattamenti alternativi." di seguito, in evidente contraddizione con quanto sopra riportato così si è espresso: “La morte del feto (MFE) è risultata essere conseguenza del trattamento sanitario dovendosi individuare le cause più probabili del decesso del feto in una trombosi di arteria del cordone ombelicale insorta acutamente dopo il distacco di placenta acuto … Contr verificatosi poco prima della e risultato evitabile ove l'indicazione di taglio cesareo d'urgenza fosse stata posta entro il termine del II tracciato ctg cui fu sottoposta la paziente il 19,05.2011 dalle Contr ore 15:45 alle ore 17:26, così evitandosi più probabilmente che non la evidenziata alle ore 21:00 circa del 18.05.2011.”. A ben vedere, come detto, è evidente una manifesta contraddizione ed illogicità nelle conclusioni rese dal C.T.U.: preliminarmente afferma che l'unico intervento corretto da effettuarsi non poteva che essere quello di "parto cesareo d'urgenza", per poi criticare l'operato dei Sanitari che tale trattamento hanno effettuato. Già tanto renderebbe del tutto inattendibile il parere espresso. La convenuta, in ogni caso, formulava anche ampie contestazioni sul quantum debeatur, ferma restando la ritenuta non riconducibilità degli asseriti danni ad errori e/o omissioni dei dipendenti dell convenuta. Invero, La quantificazione del danno, operata dai ricorrenti su Controparte_1 errate basi medico legali, segnatamente quelle contenute nella consulenza del Dott. non Per_1 potrebbe in ogni caso essere ritenuta valida;
ciò in quanto frutto di replicazioni delle medesime componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale. Va infatti rammentato che la eventuale ricostruzione del quantum deve tenere conto degli interventi delle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. Sez. un. 11.11.2008, nr. 26972, 26973, 26974 e 26975) le quali, come è noto, hanno ricondotto nel giusto alveo le vecchie categorie concettuali e, in particolare del danno c.d. morale e c.d. esistenziale (ma anche del danno biologico), ritenute mere sintesi descrittive, per ricondurre l'intera materia del risarcimento del danno alla persona al sistema bipolare originariamente accolto nel codice. Due, pertanto, sono solo le categorie di danno ammesse: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. A tal proposito, quanto al preteso danno morale, non potrebbe che essere, se del caso, valutato in via equitativa nell'ambito della categoria omnicomprensiva del danno non patrimoniale (così quantificato nella componente edonistica ed in quella morale) adeguandolo opportunamente secondo quanto allegato e provato dall'attrice; ciò sempre che risultino afflizioni e patimenti ulteriori rispetto a quelli già contemplati nelle tabelle di matrice giurisprudenziale. A quanto detto consegue che anche la personalizzazione del danno, sempre che una personalizzazione in aumento sia necessaria e consentita nel caso di specie, dovrà essere calcolata con estremo rigore. Infine, va rilevato che giammai potrebbero essere riconosciute le varie voci di spesa che si assumono già affrontate e di quelle ipotizzate che dovrebbero essere sostenute in futuro, come reclamate dalla ricorrente, in quanto non riconducibili alla vicenda sotto esame e, comunque, del tutto aleatorie e, se provate, attinenti a superflue e personali iniziative non necessitate ai fini della domanda, quali, per esempio, quella di avvalersi, non evincendosene la necessità, di più professionisti, i cui costi, ad ogni buon conto, non potrebbero ricadere in capo alla resistente. Vi è da dire che nel procedimento, interveniva in via autonoma adesiva , coniuge Controparte_3 dell'attrice, instando per l'accoglimento della domanda della _2 Nel giudizio erano altresì chiamati in giudizio su richiesta della convenuta gli Istituti Assicurativi
IA BE IN (Europe) ED (polizza n. 007414012010) e la IA
(polizza ITOMM1301452), in persona dei rispettivi legali Controparte_7 rappresentanti p.t.
Con atto di intervento depositato in data 26 marzo 2019, si costituiva in giudizio la compagnia
, nella sua qualità di cessionario del Parte_1 portafoglio assicurativo facente capo alla compagnia , chiedendo in via Controparte_5 preliminare, la dichiarazione di ammissione del suo intervento ex art. 111 c.p.c. e l'estromissione della compagnia , nonché il mutamento del rito da sommario a Controparte_5 ordinario;
in via principale, il rigetto di tutte le domande svolte dalla sig.ra nei Controparte_2 confronti della in via subordinata, il rigetto della domanda di manleva svolta dalla Parte_2 nei confronti della;
in via Parte_2 Parte_1 ulteriormente subordinata, la limitazione e/o riduzione dell'eventuale obbligo indennitario nei limiti del contratto assicurativo stipulato tra la e , nonché nei Parte_2 Controparte_5 limiti dell'art. 1910 cod civ.. In particolare, l'Istituto Assicurativo interveniente rilevava che la polizza BE ex adverso azionata rientra, nel genere claims made, dunque operativa solo per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di copertura (pertanto dal 19 giugno 2010 al 30 giugno 2013). Invero, l'assicurato ( ) riceveva richiesta di risarcimento Parte_3 CP_1 danni per il suddetto evento, da parte della ricorrente e dell'interveniente per la prima CP_3 volta in data 25 novembre 2013 (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di pare ricorrente). Se così è, e ciò risulta per tabulas ed è, inoltre, fatto non contestato dall' convenuta, in virtù del CP_1 principio che sottende le polizze claims made, la copertura assicurativa in esame deve ritenersi sicuramente non operativa nei confronti della Struttura sanitaria: la richiesta di risarcimento è stata presentata alla Struttura assicurata oltre il periodo di validità del contratto con BE.Richiamava in ogni caso la franchigie e massimali di polizza ed argomentava sulla insussistenza del nesso causale.
La si costituiva insistendo in particolare nella necessità di disporre una nuova CP_7 consulenza tecnica medico legale, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 24/2017, mediante nomina di un collegio peritale composto da un medico specializzato in medicina legale e uno o più specialisti nella disciplina ginecologica e ostetrica. A tal riguardo, infatti, sosteneva che il precedente consulente tecnico d'ufficio, seppur specialista in medicina legale, non era in possesso delle necessarie competenze medico-scientifiche, tant'è che quest'ultimo, nel corso delle operazioni peritali, in modo del tutto inammissibile, si è rivolto ad uno specialista di sua fiducia per sopperire alle sue carenze conoscitive. Fermo quanto sopra, inoltre, rilevava anche la necessità di disporre il mutamento del rito anche in considerazione delle domande di garanzia svolte dall' Parte_2 che di fatto hanno ampliato il thema probandum e decidedum necessitando, pertanto una compiuta istruttoria. Nel merito, inoltre, sosteneva l'insussistenza dell'obbligo indennitario in capo ad per infondatezza delle pretese azionate nel merito nei confronti dell' . CP_4 Parte_2
In particolare, non sarebbe dato rinvenirsi alcun nesso eziologico che possa essere posto a fondamento della richiesta risarcitoria. Sul punto richiamava quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di prova del nesso eziologico secondo cui: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, la previsione dell'art. 1218 c.c., mentre esonera il creditore (danneggiato) dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la condotta del debitore, non lo esonera dal dover dimostrare il nesso di causa intercorrente tra la condotta del debitore e il danno di cui chiede il risarcimento;
in mancanza, qualora all'esito dell'istruttoria il predetto nesso causale non risulti provato e la causa del danno lamentato resti incerta, la domanda risarcitoria dovrà essere rigettata” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 19 luglio 2018, n. 19204). Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo non assumerebbe un valore di prova privilegiata e, pertanto, non esonera il danneggiato dal dimostrare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa. Sul punto: La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume…” (cfr. Tribunale di Cassino, Sez. I, 13 settembre 2018, n. 991). Ferme restando le considerazioni di cui sopra, argomentava anche sull'infondatezza della domanda in relazione alla quantificazione dei danni. Nel corso del giudizio, in cui era disposto il mutamento del rito, ed in cui rimaneva contumace BE, venivano acquisiti gli atti dell'ATP, era disattesa la richiesta di estromissione della BE in difetto del consenso di tutte le parti e venivano concessi termini per memorie ex art 183 cpc.
Indi il giudice, provvedendo sulle richieste delle parti svolte nelle memorie, riteneva ammissibile l'ordine di esibizione documentale sollecitato dalla terza chiamata in causa Controparte_13 ed inammissibile invece, perché formulato in termini generici e dunque esplorativi, quello sollecitato dalla interveniente . Parte_1
Disponeva, inoltre, ritenendola necessaria, una c.t.u. medico legale rivolta, alla luce delle prospettazioni delle parti e delle emergenze dell'istruttoria documentale ed in particolare delle consulenze già svolte anche in ambito penale, esperiti gli accertamenti del caso: all'elencazione della documentazione esaminata ed alla descrizione della storia clinica della ricorrente _2
, con riferimento alle cure prestatele presso la convenuta a far data dal monitoraggio
[...] Pt_2 cardiotocografico del 18-5-2011 ore 12:57; al riscontro della tempestività e, con il richiamo delle linee guida della scienza medica o, in loro assenza, delle buone pratiche, della correttezza delle diagnosi, delle terapie e degli interventi effettuati;
al riscontro se questi siano stati preceduti da un'adeguata informazione della paziente, nel senso che alla medesima siano state fornite, espressamente ed esaustivamente, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti gli interventi che sarebbero stati eseguiti, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili;
all'accertamento delle cause, in esito all'intervento chirurgico di taglio cesareo d'urgenza eseguito lo stesso giorno 18-5-2011 ore 23:10, dell'estrazione del feto morto;
al riscontro, in nesso di causalità con l'opera dei sanitari, della produzione dell'evento suddetto e della lesione anatomo-funzionale lamentata dalla ricorrente, di questa accertando natura ed entità secondo i canoni della medicina legale, sotto i profili dell'inabilità temporanea assoluta e parziale e dei postumi permanenti;
al riscontro se nel caso di specie si sia trattato o meno di prestazione professionale medicochirurgica di routine e se ricorra l'ipotesi della complicanza, intesa come processo patologico avverso statisticamente conosciuto, tuttavia rilevante ai fini dell'imputabilità al sanitario solo se, sussistendo nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e la sua insorgenza, prevedibile ed evitabile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento;
alla specificazione degli eventuali profili di errore e di colpa imputabili ai sanitari medesimi;
alla specificazione della necessità di diverse terapie e diversi interventi, e dunque se l'opera dei sanitari, ove correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto, attraverso un criterio anche solo probabilistico, serie ed apprezzabili possibilità di evitare i danni verificati;
alla specificazione delle spese mediche documentate da ritenersi congrue e se ne prevedano di future. All'esito della ctu collegiale, la causa era rimessa in decisione.” Quindi il Tribunale ha deciso come sopra.
3.La sentenza è stata impugnata dalla (che ne ha chiesto la riforma in merito alla sua Pt_1 Parte condanna a garantire la il 6.5.2024 per 2 motivi che si vanno ad esaminare. Parte La costituitasi, ha resistito al gravame, preliminarmente chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti della BE IN (EUROPE) ED, contumace in primo grado.
e , costituitisi, hanno chiesto di dichiarare la Controparte_2 Controparte_3 carenza di legittimazione passiva, comunque di rigettare l'appello e hanno avanzato una istanza di correzione di errore materiale nonché altre istanze sulle quali verrà deciso come in seguito.
si è costituita invocando il passaggio in giudicato della sentenza Controparte_7 circondariale nei suoi confronti. Con ordinanza del 14.5.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza sulle conclusioni formulate come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la pronuncia di primo grado non è stata impugnata in merito alla Parte ritenuta responsabilità sanitaria della e alla sua condanna a risarcire la sola non _2 anche il per i danni da essa subiti: danno non patrimoniale, correlato alla morte del feto, CP_3 nonché danno biologico da invalidità temporanea totale di 10 giorni e parziale (50%) di 20 giorni. Nemmeno viene contestato il quantum dell'importo risarcitorio, stabilito nella somma complessiva di euro 141.980,00, cui sono stati aggiunti gli importi di euro 4.240,00 quale complessivo importo delle spese di ctp e di euro 2.000,00 per spese funerarie. Detta pronuncia, quindi è passata sul punto in giudicato, come pure è cosa giudicata la decisione di Parte rigettare la domanda di manleva che la aveva esercitato nei confronti della avendo CP_7 il Tribunale accolto la domanda di manleva nei confronti della sola Parte_1 Parte
, condannandola a tenere indenne da quanto dovuto alla
[...] _2 in conseguenza della condanna di cui sopra. Ne deriva che nei confronti della citata in appello per mere ragioni di ordine processuale, CP_7 nessuna domanda è stata proposta e nessuna decisione va assunta, conseguendone che le spese tra essa e l'appellante principale vanno compensate non potendosi configurare alcuna soccombenza di quest'ultima. Sussiste, per contro, la legittimazione passiva della come pure del che _2 CP_3 Part intervenne in veste di marito, dato che essi, sia pur estranei al rapporto assicurativo tra e
, sono stati correttamente evocati in giudizio in appello per ragioni di ordine processuale, in Pt_1 quanto già parti del processo, erano comunque interessati alla sorte della polizza che poteva dar loro maggior tutela e hanno comunque chiesto il rigetto dell'appello, oltre a proporre istanze sulle quali si esporrà in seguito, nella premessa che buona parte di esse configurano un appello incidentale. Parte Quanto alla integrazione del contradittorio nei confronti della BE, sollevata dall'appellata ex art. 331 c.p.c., avendo l'appellante omesso di convenire in questo giudizio di gravame la
, già parte contumace nel giudizio di primo Controparte_14 grado e mai estromessa dal giudizio, si ha che l'eccezione perde rilievo in quanto, si premette, la fondatezza dell'appello proposto da (intervenuta in primo grado ex art. 111, 3° comma, Pt_1 Parte c.p.c. sul rilievo incontestato per cui la BE, terza chiamata in giudizio dalla le aveva ceduto il proprio portafoglio di responsabilità e, conseguentemente, per effetto del trasferimento, era subentrata a pieno diritto a BE in tutto il patrimonio oggetto del conferimento, divenendo di fatto unico soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio) e la conseguente necessità di dichiarare la polizza non più operativa, non potrebbe in alcun caso pregiudicare la parte pretermessa in questo giudizio. Ciò premesso, valga quanto appresso.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ, NULLITÀ, INGIUSTIZIA, TRAVISAMENTO
DEI FATTI, ILLOGICITÀ ED ASSENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA RESA, NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI PESCARA HA ACCERTATO L' OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE N. 007414012010 STIPULATO TRA ASL E
RELIANCE NATIONAL IN COMPANY (EUROPE) ED, SUBENTRATA NEL
RAPPORTO ASSICURATIVO IN LUOGO DI BE: OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE.
1.Il Tribunale ha reputato sussistente l'obbligo di manleva della opinando quanto segue. Pt_1
“Per quanto attiene i rapporti tra convenuta e Istituti Assicurativi, si osserva quanto segue: Relativamente al rapporto assicurativo in cui subentrava per la quale l'assicurazione ha Pt_1 rilevato che tra la società convenuta e la BE intercorreva un contratto di assicurazione che ha avuto vigenza “dalle ore 24.00 del 19.06.2010 … alle ore 24:00 del 30.06.2013” (cfr. art.
1.8 pag. 4 doc. 6), vi è da dire che il sinistro per cui è causa si è verificato nel periodo di copertura della polizza non coprente, per la prevista retroattività, fatti avvenuti fino al 30.11.99 e la denuncia di sinistro si deve intendere regolarmente e tempestivamente inoltrata alla IA Assicuratrice
BE il 15.01.2013 quindi in periodo di validità del contratto ( nel rispetto della clausola richiedente la proposizione delle denuncia nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla scadenza ) alla stregua del documento di apertura pratica, di provenienza prodotto da parte attrice con nota di deposito del 4 aprile 2019. Giova anche richiamare che, come da contratto, per il danno da morte del feto non veniva prevista franchigia………….Va poi accolta la domanda di manleva della convenuta nei confronti della sola , tenuta dunque a tenere indenne la convenuta della Pt_1 condanna di cui sopra.”
2.Parte appellante contesta la decisione assumendo che l'assicurata Parte_3 riceveva richiesta di risarcimento danni per il suddetto evento, da parte della ricorrente e dell'interveniente per la prima volta in data 25 novembre 2013 (cfr. doc. n. 4 allegato al CP_3 fascicolo di pare ricorrente) e non dal 15 gennaio 2013 come erroneamente indicato in sentenza. La richiesta risarcitoria, quindi, era stata presentata alla Struttura assicurata oltre il periodo di validità del contratto con BE (30 giugno 2013).
Il Tribunale, errando, ha ritenuto che “la denuncia di sinistro si deve intendere regolarmente e tempestivamente inoltrata alla IA Assicuratrice BE il 15.01.2013” perché ha confuso il concetto di mera informativa con quello di sinistro, che determina l'attuazione della polizza e che consiste in una formale richiesta risarcitoria inviata dal danneggiato all'assicurato, presunto danneggiante, perché nel gennaio 2013 si verificò solo che un avviso di conclusione delle indagini e Parte la nomina del difensore di fiducia da parte di tale dipendente vennero Parte_7 trasmessi all la quale, in data 15 gennaio 2013, provvedeva – per il tramite del suo Parte_2 ufficio Affari Legali e delle Assicurazioni – ad inoltrarli alla compagnia assicurativa BE
Insurance, quali fatti di cui era venuta a conoscenza.
La comunicazione del 15 gennaio 2013 del dipartimento affari del personale e legali dell' , Pt_2 inerente all'avviso di chiusura delle indagini preliminari, non poteva secondo l'appellante costituire denuncia di sinistro , da intendersi quale richiesta di risarcimento, ai sensi di polizza, in quanto nella polizza a suo tempo ripassata con BE era chiaramente indicato che la garanzia assicurativa fosse valida solo per richieste risarcitorie presentate dall'assicurato per la prima volta in corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa ( cfr. condizioni di garanzia, pag. 12 doc. citato).
La stessa definizione contrattuale di sinistro lo fa coincidere esclusivamente con le richieste di risarcimento scritte presentate al contraente da terzi per i danni per cui è prestata l'assicurazione, sicchè, essendo la prima richiesta pervenuta solo in data 25 novembre 2013, ossia dopo che la polizza era scaduta (30 giugno 2013), il sinistro de quo doveva essere considerato non rientrante nelle coperture assicurative.
In conclusione, secondo parte appellante, una cosa era la comunicazione di conclusione d'indagini preliminari, che al più poteva valere quale denuncia di circostanze note all'Assicurato o al contraente, ma altra cosa era la denuncia di sinistro, tanto più se nella polizza di cui si tratta per
“sinistro” deve intendersi chiaramente la sola “richiesta di risarcimento scritta presentata al contraente o allo assicurato”. Tanto è vero che alla richiesta di “apertura cautelativa” del 15 gennaio 2013 non è seguita una formale apertura del sinistro, ma una semplice comunicazione di avvenuta istruzione della posizione (cfr.doc. nota di deposito di del 4 aprile 2019 per l'udienza del 5 aprile Parte_2 2019 fascicolo di primo grado), ove infatti, il campo di apertura del sinistro è lasciato in bianco:” sx del_____”. Altro errore del Tribunale sarebbe quello di aver ravvisato l'operatività della polizza contrattuale invocata dalla “alla stregua del documento di apertura pratica, di provenienza Parte_2 prodotto da parte attrice con nota di deposito del 4 aprile 2019”. La nota in questione, infatti, era un documento proveniente da ed indirizzato Controparte_15 al dott. dell' nel quale si leggeva che Persona_7 Parte_8 Controparte_15 comunicava di essere informata dell'esistenza del procedimento penale pendente nei confronti dei sanitari dell' chiedendo aggiornamenti futuri in merito al processo penale. Parte_2
Il documento, seppure citi la polizza BE, conteneva solo un numero di riferimento interno
(13RC32174), ma non attestava alcuna apertura di sinistro a seguito di richiesta di risarcimento danni o denuncia: infatti la dicitura relativa al numero di sinistro è priva di qualsivoglia riferimento
(SX del___), a dimostrazione che non vi era stata alcuna denuncia ai sensi di polizza.
3.Ad avviso di questo Collegio il motivo, e con esso l'appello, è fondato. Ed invero, come recentemente statuito da Cassazione Civile, Sent. Sez. 3, n. 31811/2024, in vicenda processuale analoga a quella in esame, “in presenza di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola «on claims made», la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, non può interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'invio di un'informazione di garanzia ex art. 369 cod. proc. pen., in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto”. In nessun modo, quindi, la ricezione di un avviso di garanzia da parte di una dipendente dell' può essere confusa con la ricezione da parte dell' di una richiesta risarcitoria CP_1 CP_1 da parte di terzi, dato che, e ciò vale anche per l'avviso di chiusura delle indagini preliminari quell'informazione rappresenta una fase ancora preliminare dello sviluppo dell'accertamento dell'accaduto, per di più a fini soltanto di garanzia dell'indagato nel corso del procedimento penale, ufficiosamente condotto;
sicché essa non può dirsi già univocamente in grado di configurare il dispiegamento di una pretesa risarcitoria nei confronti già solo del sanitario destinatario di quell'atto e, meno che mai, neppure del suo datore di lavoro. Il Tribunale, quindi, peraltro laconicamente, ha attribuito alla chiara volontà delle parti un significato incompatibile con il tenore testuale delle espressioni adoperate, qualificando come sinistro indennizzabile la combinazione tra la condotta dannosa e la mera comunicazione di un'informazione di garanzia a questa riferita Ed inoltre, prosegue Cass. 31811/24: “Pertanto, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di “valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che “nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata). Ne consegue, dunque, che nella “applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale”, giacché “per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”, dovendo, inoltre, aversi “riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01). Resta, dunque, confermato – anche nella più recente giurisprudenza di legittimità – quanto da questa Corte già affermato, in passato, con riferimento al principio “in claris non fit interpretatio” (in relazione al quale, peraltro, si era già precisato che anche quando “la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto”, essa è pur sempre da apprezzare “attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici”, in quanto essi risultano “legati da un rapporto di implicazione necessaria”; cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01), vale a dire, che esso “non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421-01; più di recente, soprattutto in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32786 del 2022, cit.). Ciò che, peraltro, non equivale a “depotenziare” il rilievo del canone dell'interpretazione letterale, in quanto “l'art. 1362 cod. civ., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. Sez. 1, ord. 16 aprile 2023, n. 10967, Rv. 667678-01). Se tale deve essere, dunque, il corretto “modus operandi” nell'interpretazione del contratto, risulta evidente come il suddetto processo “circolare” di interpretazione del contratto debba valorizzare, oltre al “contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.; analogamente pure
Cass. Sez. 2, ord. 4 aprile 2024, n. 8940, Rv. 670956-01). Emerge, dunque, che, nell'utilizzazione di tali ulteriori criteri ermeneutici – oltre quello letterale – diretti alla “ricerca della reale volontà delle parti”, posizione centrale è destinato ad assumere “quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 64966201, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01). Ciò detto, riguardata anche sotto il profilo “funzionale”, l'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata dell'articolo 21 del contratto (secondo cui la garanzia opera solo per “le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' durante il periodo di assicurazione”) non è Parte_9 rispondente alla comune intenzione delle parti. Difatti, se “la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato” (Cass. Sez. 3, sent. 8 maggio 2006, n. 10490, Rv. 592154-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2009, n.
23941, Rv. 610016-01), non può sostenersi – in ciò cogliendo pienamente nel segno la censura della ricorrente – che la necessità di “evitare scoperture” rappresenti la “sintesi” degli interessi di entrambe le parti, e non (al più) un motivo che ha orientato la condotta dell' Non è, infatti, Pt_2 un caso se la Corte felsinea, per giustificare la proposta interpretazione, faccia riferimento – come detto – al “vuoto” o “buco di copertura” che si sarebbe determinato in presenza del nuovo contratto concluso con la società e ciò quand'anche la stessa “fosse rimasta in bonis”. Parte_10
Così ragionando, però, la sentenza finisce con il ricostruire la comune intenzione di BE e della sulla base di un elemento “spurio”, se è vero che “in tema di interpretazione del Parte_11 contratto, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell'art. 1362 cod. civ., è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti” (Cass. Sez. 1, sent. 19 luglio 2012, n. 12535, Rv. 623313-01), e non quello posto in essere da uno soltanto di essi, in difetto di altri – e soprattutto univoci, qui (come visto) mancanti – indici di una volontà, comune anche alla prima assicuratrice, di mantenere, a peculiare tutela dell'assicurata, operativa la garanzia anche dopo il termine finale di validità della polizza in concreto stipulata. Non può, in altri termini, addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono.” Facendo governo dei suesposti principi, si ha che in base al contenuto della comunicazione del
15.1.2023, cui nulla aggiunge la nota dello studio , volta solo a comunicare di Controparte_15 essere a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale pendente nei confronti dei sanitari dell' nessun sinistro era stato denunciato a BE anche perché nessuna richiesta Parte_2 Parte di risarcimento scritta era stata presentata dalla danneggiata alla assicurata, essendo pacifico che ciò avvenne solo il 25.11.2013, ma la garanzia era scaduta il precedente 30 giugno. Parte A diversa opinione non può condurre l'art. 1.15, invocato dalla in base al quale:
”1.15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza”.
Ciò perché la clausola non può estendere la sua portata sino a far ritenere richiesta di risarcimento qualsiasi informativa, come quella del 15.1.2013, in difetto del dispiegamento di richieste risarcitorie di sorta da parte del danneggiato, a quell' epoca del tutto inesistenti. Ne deriva l'accoglimento del motivo e la riforma della gravata sentenza con la reiezione della Parte domanda di manleva svolta dalla invocando la polizza originariamente ripassata con BE, cui è succeduta l'appellante . Pt_1
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE E ALLE
SPESE PROCESSUALI.
Parte L'appellante lamenta anche di essere stata condannata a manlevare la relativamente alla sua condanna alle spese, disposta dal Tribunale che ebbe a decidere:
“In conclusione, la parte convenuta va condannata al pagamento a titolo di risarcimento del danno in termini di attualità, della somma complessiva di euro 141.980,00, da maggiorarsi di interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e mano a mano rivalutata fino ad oggi, oltre ulteriori interessi sulla somma complessivamente dovuta fino al saldo in favore dell'attrice, oltre che al pagamento di somme pari agli importi delle spese di ctp pari ad euro 1.815,00 ( prof ), euro Per_2 1.815,00 ( prof , euro 610 per spese di ctp relative all'ATP tutte documentate ), oltre che Per_3 al rimborso delle spese dell'ATP e degli importi pagati in favore dei Ctu nominati in fase di merito, ed al pagamento delle spese di giudizio comprese quelle di Atp. Il rimborso delle spese funerarie attesa la genericità della documentazione presentata viene quantificata in quella di euro 2.000,00.
Relativamente alle spese per assistenza stragiudiziale, poiché non sono stati offerti elementi sufficienti a ritenere- con una valutazione “ex ante”- che la lite poteva essere definita, con l'attività e le prove offerte nel processo, già nella fase amichevole, la stessa voce di spesa va esclusa.” Il motivo va accolto in conseguenza dell'accoglimento della precedente censura. L'appello deve essere, quindi, accolto.
ISTANZE DEGLI APPELLATI CENTORAME E CP_3
Occorre, a questo punto, vagliare le istanze avanzate dagli appellati e ossia: _2 CP_3
-quella di correzione di errore materiale dalla quale sarebbe affetta la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione e sull'istanza di maggiorazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario;
-quella di “condannare l' al risarcimento in loro favore di tutti i danni liquidati Controparte_6 all'attualità (anche mediante l'eventuale applicazione delle tabelle aggiornate al momento della decisione definitiva), con la rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva e successivamente fino al soddisfo e del danno da ritardo, cioè il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso legale, ovvero al tasso maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, sia per le qualità soggettive dei comparenti che, quali abituali risparmiatori, reinvestono il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro”. Parte Trattasi di istanze, le ultime, che vedono controparte la sola nei cui confronti è stato sostanzialmente proposto un vero e proprio appello incidentale e che non possono reputarsi avanzate ex art. 346 cpc, in quanto volte a censurare la sentenza di primo grado per ottenerne una modifica nel senso di un aumento del quantum risarcitorio liquidato in favore della _2 nonché ad ottenere aumenti per maggiorazione della condanna alle spese (questione che non può configurare errore materiale), sicchè esse sono inammissibili in quanto, a tutto concedere, sono contenute in un atto di impugnazione il cui interesse alla proposizione non è in alcun modo sorto a seguito della proposizione dell'appello principale da parte della . Pt_1 In ogni caso, assumere che su “tutte le somme così determinate al momento della liquidazione e, cioè, capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, vanno liquidati gli interessi legali dalla data di deposito dell'emananda sentenza al soddisfo, non tiene conto del fatto che la sentenza di primo grado aveva già disposto che la parte convenuta “va condannata al pagamento a titolo di risarcimento del danno in termini di attualità, della somma complessiva di euro 141.980,00, da maggiorarsi di interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e mano a mano rivalutata fino ad oggi, oltre ulteriori interessi sulla somma complessivamente dovuta fino al saldo in favore dell'attrice”, sicchè la domanda è infondata. Quanto alla correzione dell'errore materiale consistito nel non avere il Tribunale distratto le spese di Parte lite, poste a carico della nei confronti del procuratore della si ha che (cfr. Cass. _2
Civile Ord. Sez. 2, Num. 12754 Anno 2025):” questa Corte ha ripetutamente affermato che la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 cod. civ. e ss., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass. ord. 30.10.2020 n. 24131; Cass. 11.3.2004 n. 4993; Cass. 27.7.2001 n. 10289).” Ne deriva che l'istanza può essere accolta, il che non equivale ad accoglimento al riguardo dell'appello incidentale perché la correzione è procedimento amministrativo e non comporta pronuncia sule spese.
Parte Quanto alle spese del grado, la risulta in definitiva soccombente nei confronti dell'appellante Parte
, laddove gli appellati e soccombono nei confronti dell' non Pt_1 _2 CP_3 anche della , in quanto non hanno svolto considerazioni in merito alla validità della polizza, Pt_1 per cui sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese tra loro e l'appellante principale.
Tra e come in precedenza rilevato, non è configurabile soccombenza, sicchè le Pt_1 CP_7 spese tra dette parti vanno compensate. Parte Le spese che la deve corrispondere alla vengono liquidate in base al compenso medio Pt_1 previsto per le cause di valore ricadente nel quinto scaglione, desumibile dall'importo per cui era stata chiesta manleva.
Questi gli importi.
Primo grado:
fase di studio: 2552,00,
fase introduttiva: 1628,00,
fase istruttoria: 5670,00,
fase decisionale: 4253,00 per un totale di euro 14103,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
Appello. Questi gli importi.
fase di studio: 2977,00,
fase di trattazione: 1911,00,
fase istruttoria: svolta sinteticamente, 2163,00,
fase decisionale: 5103,00, per un totale di euro 12154,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, cui aggiungere euro 1165,50 per esborsi. Parte Le spese che e in solido, devono corrispondere alla vengono liquidate in _2 CP_3 base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel terzo scaglione, desumibile dall'importo per cui era stata chiesta la maggiorazione delle spese del giudizio di primo grado, ovvero euro 286,00 per esborsi ed euro 10.860,00 per compensi oltre accessori. Questi gli importi.
fase di studio:1134,00,
fase introduttiva: 921,00,
fase istruttoria: svolta sinteticamente, 922,00,
fase decisionale: 1911,00, per un totale di euro 4887,00 oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda di Parte manleva proposta dalla nei confronti di Parte_1
;
[...]
2)dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e nei confronti della _2 CP_3 Parte medesima
3)regola le spese come in parte motiva;
4)dispone che la sentenza di primo grado sia corretta come segue: laddove è scritto:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità dell'ente convenuto in relazione ai danni patiti dall'attrice conseguentemente alle vicende esaminate in parte motiva, e per l'effetto la condanna al pagamento in favore della medesima di euro 141.980,00, da maggiorarsi di interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e mano a mano rivalutata fino ad oggi a titolo di risarcimento, oltre che al pagamento di euro 4.240,00 quale complessivo importo delle spese di ctp, al rimborso di euro 2.000,00 per spese funerarie;
oltre che al rimborso delle spese del giudizio, liquidate per il giudizio di merito in euro 286,00 per esborsi ed euro 10.860,00 per compensi oltre accessori dovuti..” deve intendersi e leggersi:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità dell'ente convenuto in relazione ai danni patiti dall'attrice conseguentemente alle vicende esaminate in parte motiva, e per l'effetto la condanna al pagamento in favore della medesima di euro 141.980,00, da maggiorarsi di interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e mano a mano rivalutata fino ad oggi a titolo di risarcimento, oltre che al pagamento di euro 4.240,00 quale complessivo importo delle spese di ctp, al rimborso di euro
2.000,00 per spese funerarie;
oltre che al rimborso, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, liquidate per il giudizio di merito in euro 286,00 per esborsi ed euro 10.860,00 per compensi oltre accessori dovuti..”
5)dichiara gli appellanti incidentali e sono tenuti in solido al pagamento di un _2 CP_3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 20.5.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo