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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
S E Z I O N E I I I C I V I L E
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa Intini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1985/2020 R.G.
T R A
(C.F. ) difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Fausto Salvatore Muscuso e Giuseppe Muscuso
ATTRICE contro
(C.F.: ), difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. Manfredi Zammataro
CONVENUTO
Avente ad oggetto: divisione di beni
CONCLUSIONI: come da verbale del 10.1.25
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio il fratello chiedendo lo CP_2
scioglimento della comunione tra loro esistente sui seguenti beni: a) appartamento in Catania, piano terra, con ingresso da
1 Stradale Cravone n. 24, in catasto partita 107257, fg. 102, p.lla
222, sub 4; b) autorimessa in Catania, piano terra, con ingresso da via delle Gemme n. 97, in catasto partita 107257, fg. 102,
p.lla 222 sub 4; c) tratto di terreno agricolo in Catania, Stradale
Cravone, in catasto 32 p.lla. 343: d) tratto di terreno edificabile in Catania, stradale Cravone in catasto al fg. 32, p.lla 360; e) tratto di terreno sito in Catania, c.da Pulacara, in catasto fg.
34, p.lla n. 819.
Con riguardo ai predetti immobili in comproprietà delle parti in misura del 50% ciascuna l'attrice ha chiesto in via principale l'assegnazione dell'intero con addebito dell'eccedenza e in via subordinata l'attribuzione della metà dei beni in natura;
solo in via ulteriormente subordinata ha chiesto la vendita Parte_1
dei cespiti ex art. 788 c.p.c.
A fondamento della domanda ha dedotto che un ½ indiviso dei fabbricati era pervenuto in nuda proprietà alle parti per donazione dei genitori e con CP_3 Persona_1
atto del 5.5.92 e la restante parte per successione legittima di quest'ultima, deceduta il 25.8.15; successione cui era conseguita peraltro l'acquisizione de iure della piena proprietà della quota dei beni acquisita per donazione.
Il convenuto si è costituito in giudizio non CP_2
opponendosi alla domanda di divisione.
Egli, tuttavia, ha chiesto in via riconvenzionale anche la rendicontazione della gestione del denaro della madre da parte dell'attrice e il riconoscimento della quota delle somme depositate sul libretto n. 17024/000002815872 intestato alla de cuius e a , acceso presso , pari ad € Parte_1 CP_4
2 41.402,56 nonché di ulteriori € 8.846,00 depositati sul medesimo rapporto;
egli inoltre, con riguardo alle spese, ha chiesto di “statuire le spese anticipate da in CP_2
prededuzione in sede di assegnazione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta del convenuto, pag. 9).
A sostegno delle domande riconvenzionali il convenuto, innanzitutto, ha rappresentato di avere sostenuto spese per manutenzione ordinaria e straordinaria non ulteriormente specificate relative ai beni della comunione.
Egli, inoltre, ha dedotto che la madre tra Persona_1
il 2011 e il 2013, aveva ottenuto la liquidazione di polizze da lei stipulate e che i relativi premi, per complessivi € 82.805,12 erano stati accreditati sul predetto libretto, salvo essere stati prelevati qualche giorno dopo (polizza n. 50001734103, liquidata per €. 3.043,48 in data 23.4.13; polizza n.
50001768768737 liquidata per €. 12.246,52 in data 23.4.13; polizza n. 50003459375 liquidata per €. 64.715,66 in data
7.5.13; polizza n. 50003719077 liquidata per €. 2.799,46 in data 23.4.13; polizza n. 50003719182 liquidata per €. 2.698,59 in data 8.11.11).
Egli, inoltre, ha aggiunto che dall'analisi della movimentazione del suddetto libretto emergeva che _1
, dopo la morte della madre avesse prelevato dallo stesso
[...]
somme per complessivi € 16.972,57 e, in particolare: a) in data
19.8.15 aveva prelevato € 1615,00; b) in data 19.8.15 aveva prelevato € 1.400,00; c) in data 25.8.25 aveva prelevato €
13.957,00.
La domanda riconvenzionale sopra spiegata è stata contestata
3 dall'attrice, la quale, a sua volta, ha chiesto l'indennità di occupazione in via esclusiva del garage.
Quanto alle somme di cui è stata chiesta la rendicontazione e la refusione, , in primo luogo, con riguardo alle Parte_1
polizze ha dedotto che la madre era libera di disporne come riteneva, così, di fatto, deducendo di non essere a conoscenza dell'impiego delle somme. Quanto agli ulteriori importi prelevati dopo il decesso della l'attrice non ha mosso alcuna Per_1
contestazione al fatto storico, ma ha dedotto e documentato di avere corrisposto al fratello tramite vaglia la somma di €
9.000,00 e di avere altresì sostenuto spese nell'interesse della comunione ed, in particolare, di avere pagato la somma di €
950,00 per spese funerarie della madre, la somma di €
1.422,75 a titolo di tassa di successione, la somma di € 472,00 quale compenso del professionista incaricato della voltura catastale del terreno sito in Catania, censito in catasto al fg. 34,
p.lla 819 e, infine, la somma di € 34,00 per costi relativi al patrimonio della madre.
La causa è stata istruita oralmente e mediante CTU e all'udienza in data 10.1.25 le parti hanno precisato le conclusioni.
Tanto premesso, va, innanzitutto, evidenziato che, incontestatamente, la quota di ciascuna delle parti sui beni comuni è pari ad ½.
Venendo all'esame delle domande riconvenzionali del convenuto, si ritiene che le stesse non possano essere accolte, in quanto manifestamente infondate.
Con riguardo alla richiesta di rimborso pro quota delle spese
4 di manutenzione dei beni comuni, si rileva come le stesse non siano state né allegate nel dettaglio né tanto meno provate.
Allo stesso modo non può essere accolta la domanda di rifusione della somma di € 41.402,56 pari alla metà dei premi assicurativi accreditati sul libretto postale succitato, relativi a polizze accese da Persona_1
Parte convenuta, infatti, pur avendo dimostrato la liquidazione delle polizze e l'accredito delle somme nelle date sopra indicate (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e docc. nn. 8 e 9 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), nonché il prelievo di € 80.000,00 in data 15.5.13 (ossia pochi giorni dopo l'accredito) dal rapporto cointestato tra la de cuius e la sorella, non ha neppure dedotto che la somma sia stata prelevata da o che essa sia Parte_1
stata impiegata nell'interesse di costei. Tale carenza di allegazione e di prova, a fronte della contestazione sollevata dall'attrice, che in proposito, ha dedotto che la madre era libera di impiegare tale denaro come riteneva – così implicitamente deducendo di essere ignara dell'impiego del denaro – preclude l'accoglimento della domanda.
Allo stesso modo non può essere accolta la domanda di rimborso di € 8.486,00, pari ad ½ della somma presente al momento della morte di sul libretto postale Persona_1
cointestato sopra menzionato.
In proposito, invero, si rileva, in primo luogo, che, non essendo stato dimostrato che il libretto in questione era stato alimentato in via esclusiva da introiti della de cuius, a fronte della cointestazione deve presumersi che metà della somma
5 presente al momento del decesso della sia caduta in Per_1
successione, mentre la restante metà sia di pertinenza di _1
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 4838/21).
[...]
Ebbene, nel caso in esame, la somma oggetto di comunione deve ritenersi pari ad € 8.486,28 e la quota di spettanza di pari ad € 4.243,14. CP_2
Tanto premesso si rileva che parte attrice, in data 25.8.25, ossia il medesimo giorno del prelievo dal libretto della somma di
€ 13.957,57, ha emesso in favore del fratello un vaglia di €
9.000,00 con causale “Regalo” (cfr. doc. n. 7 prodotto da parte attrice); somma che evidentemente supera quella dovutagli quale quota della giacenza attiva sul libretto al momento dell'apertura della successione ereditaria.
Allo stesso modo non può essere accolta la domanda di fruttificazione del garage oggetto di divisione proposta da _1
a titolo di reconventio reconventionis, in quanto, a fronte
[...]
delle contestazioni sollevate dal fratello sul punto, l'attrice non ha dimostrato che quest'ultimo le abbia con le sue condotte precluso il godimento dell'immobile.
Meritevole è invece la reconventio reconventionis relativa alle spese sostenute dall'attrice da porre a carico della massa.
, infatti, ha dimostrato documentalmente di avere Parte_1
sostenuto le spese funerarie della madre pari ad € 950,00, quelle per il pagamento della tassa di successione per complessivi € 1.422,75, nonché quelle per la voltura catastale del fondo sito in Catania, censito in catasto al fg. 34, p.lla n.
819 pari ad € 472,58 e ulteriori spese gravanti sulla comunione per € 34,00 (cfr. docc. nn. 3, 4, 5 e 6 prodotti da parte attrice).
6 Il tutto per un esborso complessivo di € 2.879,33.
Venendo alla divisione dei cespiti immobiliari si osserva che il
CTU, con argomentazioni logiche, coerenti e ampiamente condivisibili, ha fornito una stima attendibile dei cespiti e ne ha rilevato la comoda divisibilità in due quote, dopo avere evidenziato che il lotto di terreno sito in Catania, censito in
Catasto al fg. 34, p.lla 819 ricade nella comunione ereditaria per 2/24, mentre per la restante parte è di proprietà di soggetti terzi estranei al processo.
Il Consulente, quindi, ritenuta la regolarità urbanistica e catastale dei beni da dividere ha proposto la formazione delle seguenti quote: a) quota costituita dall'appartamento sito in
Catania, stradale Cravone n. 24, censito in catasto al fg.102,
p.lla 222, sub 4 di valore pari ad € 34.279,51; b) quota costituita: - dal garage sito in Catania, stradale Cravone, censito in catasto al fg. 102, p.lla 222, sub 3, - dal terreno in
Catania stradale Cravone, censito in catasto terreni al fg. 32,
p.lla 360, - dai 2/24 del terreno sito in Catania, censito in catasto terreni al fg. 34, p.lla 819. Beni il cui valore complessivo è stato condivisibilmente stimato in € 21.641,91.
Orbene, atteso che nel corso del processo, e segnatamente all'udienza del 22.3.24, parte convenuta ha chiesto l'assegnazione della quota n. 2, mentre parte attrice si è dichiarata interessata indifferentemente all'assegnazione di una delle quote e che non sussistono ragioni per non assecondare le preferenze espresse dalle parti, a deve quindi Parte_1
essere attribuito l'appartamento sito in Catania, stradale
Cravone n. 24, censito in catasto al fg.102, p.lla 222, sub 4 di
7 valore pari ad € 34.279,51 e a la quota di beni CP_2
costituita: - dal garage sito in Catania, stradale Cravone, censito in catasto al fg. 102, p.lla 222, sub 3, - dal terreno in
Catania stradale Cravone, censito in catasto terreni al fg. 32,
p.lla 360, - dai 2/24 del terreno sito in Catania, censito in catasto terreni al fg. 34, p.lla 819.
Dalla predetta distribuzione, discenderebbe a carico dell'attrice l'obbligo di corrispondere al convenuto un conguaglio di € 12.634,60 (e non di € 6.318,00 come stimato dal CTU, atteso che la somma del valore dei beni che compongono la quota assegnata al convenuto è pari ad €
21.641,91 e non ad € 27.960,70 come indicato a pag. 10 dell'elaborato peritale).
In concreto, tuttavia, tale conguaglio deve essere decurtato dalle spese a carico della massa sopra indicate che l'attrice ha chiesto di portare in compensazione con conguagli eventualmente dovuti, per la quota di spettanza del convenuto e, quindi di € 1.439,66.
A fronte dell'attribuzione dell'appartamento, pertanto, _1
deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] CP_2
del conguaglio di € 11.194,94.
[...]
Non possono, invece, essere riconosciute le ulteriori spese per tasse pagate dall'attrice nell'interesse della comunione, né quelle per la luce cimiteriale e per la bolletta dell'energia elettrica richieste per la prima volta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., attesa la loro tardività.
Considerato che parte convenuta non si è opposta alla divisione, ma ha solamente spiegato domande riconvenzionali
8 infondate e che, al contempo, sono state rigettate anche le domande di indennità da occupazione esclusiva del garage oggetto di processo e delle spese predette per tasse pagate dall'attrice nell'interesse della comunione, né quelle per la luce cimiteriale e per la bolletta dell'energia elettrica avanzate da parte attrice richieste tardivamente, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Devono, tuttavia, essere poste a carico della massa le spese sostenute da necessarie per il procedimento e, in Parte_1
particolare quelle per la trascrizione della domanda giudiziale
(pari ad € 1.000,00), quelle sostenute per la ricerca della documentazione richiesta con ordinanza del 9.12.20 (pari ad €
500,00), quelle sostenute per l'acquisizione della relazione ipocatastale degli immobili relativa al ventennio anteriore alla domanda (pari ad € 500,00- tutte provate come da documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.), nonché quelle necessarie per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dei fondi oggetto di comunione, pari ad
€ 107,00 (cfr. doc. prodotto il 4.5.21).
Infatti, “Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cassazione civile, sez. II,
15/05/2002, n. 7059; Cass. 22.11.1999, n. 12949;Cass.
9 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n. 1111).
Le spese di CTU liquidate con separato decreto devono essere poste in misura del 50% a carico di parte attrice e in misura del
50% a carico dell'Erario, essendo il convenuto ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione dei beni per cui è causa e, in parziale accoglimento della domanda di compensazione di , attribuisce a Parte_1 CP_2
dei seguenti beni: - garage sito in Catania, stradale
Cravone, censito in catasto al fg. 102, p.lla 222, sub 3, - terreno in Catania stradale Cravone, censito in catasto terreni al fg. 32, p.lla 360, - 2/24 del terreno sito in
Catania, censito in catasto terreni al fg. 34, p.lla 819, ed a dell'appartamento sito in Catania, stradale Parte_1
Cravone n. 24, censito in catasto al fg.102, p.lla 222, sub
4, con addebito dell'eccedenza di € 11.194,94, in favore di
; CP_2
2. rigetta le domande riconvenzionali di;
CP_2
3. pone le spese di trascrizione della domanda giudiziale
(pari ad € 1.000,00), quelle sostenute per la ricerca della documentazione richiesta con ordinanza del 9.12.20 (pari ad € 500,00), quelle sostenute per l'acquisizione della relazione ipocatastale degli immobili relativa al ventennio anteriore alla domanda (pari ad € 500,00), nonché quelle necessarie per il rilascio del certificato di destinazione
10 urbanistica dei fondi oggetto di comunione, pari ad €
107,00 a carico della massa;
4. rigetta per il resto tutte le altre domande;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico di in misura del 50% Parte_1
e carico dell'Erario per il restante 50%.
Catania, 10.6.25 il giudice
Dott.ssa Luisa Intini
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
S E Z I O N E I I I C I V I L E
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa Intini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1985/2020 R.G.
T R A
(C.F. ) difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Fausto Salvatore Muscuso e Giuseppe Muscuso
ATTRICE contro
(C.F.: ), difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. Manfredi Zammataro
CONVENUTO
Avente ad oggetto: divisione di beni
CONCLUSIONI: come da verbale del 10.1.25
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio il fratello chiedendo lo CP_2
scioglimento della comunione tra loro esistente sui seguenti beni: a) appartamento in Catania, piano terra, con ingresso da
1 Stradale Cravone n. 24, in catasto partita 107257, fg. 102, p.lla
222, sub 4; b) autorimessa in Catania, piano terra, con ingresso da via delle Gemme n. 97, in catasto partita 107257, fg. 102,
p.lla 222 sub 4; c) tratto di terreno agricolo in Catania, Stradale
Cravone, in catasto 32 p.lla. 343: d) tratto di terreno edificabile in Catania, stradale Cravone in catasto al fg. 32, p.lla 360; e) tratto di terreno sito in Catania, c.da Pulacara, in catasto fg.
34, p.lla n. 819.
Con riguardo ai predetti immobili in comproprietà delle parti in misura del 50% ciascuna l'attrice ha chiesto in via principale l'assegnazione dell'intero con addebito dell'eccedenza e in via subordinata l'attribuzione della metà dei beni in natura;
solo in via ulteriormente subordinata ha chiesto la vendita Parte_1
dei cespiti ex art. 788 c.p.c.
A fondamento della domanda ha dedotto che un ½ indiviso dei fabbricati era pervenuto in nuda proprietà alle parti per donazione dei genitori e con CP_3 Persona_1
atto del 5.5.92 e la restante parte per successione legittima di quest'ultima, deceduta il 25.8.15; successione cui era conseguita peraltro l'acquisizione de iure della piena proprietà della quota dei beni acquisita per donazione.
Il convenuto si è costituito in giudizio non CP_2
opponendosi alla domanda di divisione.
Egli, tuttavia, ha chiesto in via riconvenzionale anche la rendicontazione della gestione del denaro della madre da parte dell'attrice e il riconoscimento della quota delle somme depositate sul libretto n. 17024/000002815872 intestato alla de cuius e a , acceso presso , pari ad € Parte_1 CP_4
2 41.402,56 nonché di ulteriori € 8.846,00 depositati sul medesimo rapporto;
egli inoltre, con riguardo alle spese, ha chiesto di “statuire le spese anticipate da in CP_2
prededuzione in sede di assegnazione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta del convenuto, pag. 9).
A sostegno delle domande riconvenzionali il convenuto, innanzitutto, ha rappresentato di avere sostenuto spese per manutenzione ordinaria e straordinaria non ulteriormente specificate relative ai beni della comunione.
Egli, inoltre, ha dedotto che la madre tra Persona_1
il 2011 e il 2013, aveva ottenuto la liquidazione di polizze da lei stipulate e che i relativi premi, per complessivi € 82.805,12 erano stati accreditati sul predetto libretto, salvo essere stati prelevati qualche giorno dopo (polizza n. 50001734103, liquidata per €. 3.043,48 in data 23.4.13; polizza n.
50001768768737 liquidata per €. 12.246,52 in data 23.4.13; polizza n. 50003459375 liquidata per €. 64.715,66 in data
7.5.13; polizza n. 50003719077 liquidata per €. 2.799,46 in data 23.4.13; polizza n. 50003719182 liquidata per €. 2.698,59 in data 8.11.11).
Egli, inoltre, ha aggiunto che dall'analisi della movimentazione del suddetto libretto emergeva che _1
, dopo la morte della madre avesse prelevato dallo stesso
[...]
somme per complessivi € 16.972,57 e, in particolare: a) in data
19.8.15 aveva prelevato € 1615,00; b) in data 19.8.15 aveva prelevato € 1.400,00; c) in data 25.8.25 aveva prelevato €
13.957,00.
La domanda riconvenzionale sopra spiegata è stata contestata
3 dall'attrice, la quale, a sua volta, ha chiesto l'indennità di occupazione in via esclusiva del garage.
Quanto alle somme di cui è stata chiesta la rendicontazione e la refusione, , in primo luogo, con riguardo alle Parte_1
polizze ha dedotto che la madre era libera di disporne come riteneva, così, di fatto, deducendo di non essere a conoscenza dell'impiego delle somme. Quanto agli ulteriori importi prelevati dopo il decesso della l'attrice non ha mosso alcuna Per_1
contestazione al fatto storico, ma ha dedotto e documentato di avere corrisposto al fratello tramite vaglia la somma di €
9.000,00 e di avere altresì sostenuto spese nell'interesse della comunione ed, in particolare, di avere pagato la somma di €
950,00 per spese funerarie della madre, la somma di €
1.422,75 a titolo di tassa di successione, la somma di € 472,00 quale compenso del professionista incaricato della voltura catastale del terreno sito in Catania, censito in catasto al fg. 34,
p.lla 819 e, infine, la somma di € 34,00 per costi relativi al patrimonio della madre.
La causa è stata istruita oralmente e mediante CTU e all'udienza in data 10.1.25 le parti hanno precisato le conclusioni.
Tanto premesso, va, innanzitutto, evidenziato che, incontestatamente, la quota di ciascuna delle parti sui beni comuni è pari ad ½.
Venendo all'esame delle domande riconvenzionali del convenuto, si ritiene che le stesse non possano essere accolte, in quanto manifestamente infondate.
Con riguardo alla richiesta di rimborso pro quota delle spese
4 di manutenzione dei beni comuni, si rileva come le stesse non siano state né allegate nel dettaglio né tanto meno provate.
Allo stesso modo non può essere accolta la domanda di rifusione della somma di € 41.402,56 pari alla metà dei premi assicurativi accreditati sul libretto postale succitato, relativi a polizze accese da Persona_1
Parte convenuta, infatti, pur avendo dimostrato la liquidazione delle polizze e l'accredito delle somme nelle date sopra indicate (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e docc. nn. 8 e 9 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), nonché il prelievo di € 80.000,00 in data 15.5.13 (ossia pochi giorni dopo l'accredito) dal rapporto cointestato tra la de cuius e la sorella, non ha neppure dedotto che la somma sia stata prelevata da o che essa sia Parte_1
stata impiegata nell'interesse di costei. Tale carenza di allegazione e di prova, a fronte della contestazione sollevata dall'attrice, che in proposito, ha dedotto che la madre era libera di impiegare tale denaro come riteneva – così implicitamente deducendo di essere ignara dell'impiego del denaro – preclude l'accoglimento della domanda.
Allo stesso modo non può essere accolta la domanda di rimborso di € 8.486,00, pari ad ½ della somma presente al momento della morte di sul libretto postale Persona_1
cointestato sopra menzionato.
In proposito, invero, si rileva, in primo luogo, che, non essendo stato dimostrato che il libretto in questione era stato alimentato in via esclusiva da introiti della de cuius, a fronte della cointestazione deve presumersi che metà della somma
5 presente al momento del decesso della sia caduta in Per_1
successione, mentre la restante metà sia di pertinenza di _1
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 4838/21).
[...]
Ebbene, nel caso in esame, la somma oggetto di comunione deve ritenersi pari ad € 8.486,28 e la quota di spettanza di pari ad € 4.243,14. CP_2
Tanto premesso si rileva che parte attrice, in data 25.8.25, ossia il medesimo giorno del prelievo dal libretto della somma di
€ 13.957,57, ha emesso in favore del fratello un vaglia di €
9.000,00 con causale “Regalo” (cfr. doc. n. 7 prodotto da parte attrice); somma che evidentemente supera quella dovutagli quale quota della giacenza attiva sul libretto al momento dell'apertura della successione ereditaria.
Allo stesso modo non può essere accolta la domanda di fruttificazione del garage oggetto di divisione proposta da _1
a titolo di reconventio reconventionis, in quanto, a fronte
[...]
delle contestazioni sollevate dal fratello sul punto, l'attrice non ha dimostrato che quest'ultimo le abbia con le sue condotte precluso il godimento dell'immobile.
Meritevole è invece la reconventio reconventionis relativa alle spese sostenute dall'attrice da porre a carico della massa.
, infatti, ha dimostrato documentalmente di avere Parte_1
sostenuto le spese funerarie della madre pari ad € 950,00, quelle per il pagamento della tassa di successione per complessivi € 1.422,75, nonché quelle per la voltura catastale del fondo sito in Catania, censito in catasto al fg. 34, p.lla n.
819 pari ad € 472,58 e ulteriori spese gravanti sulla comunione per € 34,00 (cfr. docc. nn. 3, 4, 5 e 6 prodotti da parte attrice).
6 Il tutto per un esborso complessivo di € 2.879,33.
Venendo alla divisione dei cespiti immobiliari si osserva che il
CTU, con argomentazioni logiche, coerenti e ampiamente condivisibili, ha fornito una stima attendibile dei cespiti e ne ha rilevato la comoda divisibilità in due quote, dopo avere evidenziato che il lotto di terreno sito in Catania, censito in
Catasto al fg. 34, p.lla 819 ricade nella comunione ereditaria per 2/24, mentre per la restante parte è di proprietà di soggetti terzi estranei al processo.
Il Consulente, quindi, ritenuta la regolarità urbanistica e catastale dei beni da dividere ha proposto la formazione delle seguenti quote: a) quota costituita dall'appartamento sito in
Catania, stradale Cravone n. 24, censito in catasto al fg.102,
p.lla 222, sub 4 di valore pari ad € 34.279,51; b) quota costituita: - dal garage sito in Catania, stradale Cravone, censito in catasto al fg. 102, p.lla 222, sub 3, - dal terreno in
Catania stradale Cravone, censito in catasto terreni al fg. 32,
p.lla 360, - dai 2/24 del terreno sito in Catania, censito in catasto terreni al fg. 34, p.lla 819. Beni il cui valore complessivo è stato condivisibilmente stimato in € 21.641,91.
Orbene, atteso che nel corso del processo, e segnatamente all'udienza del 22.3.24, parte convenuta ha chiesto l'assegnazione della quota n. 2, mentre parte attrice si è dichiarata interessata indifferentemente all'assegnazione di una delle quote e che non sussistono ragioni per non assecondare le preferenze espresse dalle parti, a deve quindi Parte_1
essere attribuito l'appartamento sito in Catania, stradale
Cravone n. 24, censito in catasto al fg.102, p.lla 222, sub 4 di
7 valore pari ad € 34.279,51 e a la quota di beni CP_2
costituita: - dal garage sito in Catania, stradale Cravone, censito in catasto al fg. 102, p.lla 222, sub 3, - dal terreno in
Catania stradale Cravone, censito in catasto terreni al fg. 32,
p.lla 360, - dai 2/24 del terreno sito in Catania, censito in catasto terreni al fg. 34, p.lla 819.
Dalla predetta distribuzione, discenderebbe a carico dell'attrice l'obbligo di corrispondere al convenuto un conguaglio di € 12.634,60 (e non di € 6.318,00 come stimato dal CTU, atteso che la somma del valore dei beni che compongono la quota assegnata al convenuto è pari ad €
21.641,91 e non ad € 27.960,70 come indicato a pag. 10 dell'elaborato peritale).
In concreto, tuttavia, tale conguaglio deve essere decurtato dalle spese a carico della massa sopra indicate che l'attrice ha chiesto di portare in compensazione con conguagli eventualmente dovuti, per la quota di spettanza del convenuto e, quindi di € 1.439,66.
A fronte dell'attribuzione dell'appartamento, pertanto, _1
deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] CP_2
del conguaglio di € 11.194,94.
[...]
Non possono, invece, essere riconosciute le ulteriori spese per tasse pagate dall'attrice nell'interesse della comunione, né quelle per la luce cimiteriale e per la bolletta dell'energia elettrica richieste per la prima volta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., attesa la loro tardività.
Considerato che parte convenuta non si è opposta alla divisione, ma ha solamente spiegato domande riconvenzionali
8 infondate e che, al contempo, sono state rigettate anche le domande di indennità da occupazione esclusiva del garage oggetto di processo e delle spese predette per tasse pagate dall'attrice nell'interesse della comunione, né quelle per la luce cimiteriale e per la bolletta dell'energia elettrica avanzate da parte attrice richieste tardivamente, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Devono, tuttavia, essere poste a carico della massa le spese sostenute da necessarie per il procedimento e, in Parte_1
particolare quelle per la trascrizione della domanda giudiziale
(pari ad € 1.000,00), quelle sostenute per la ricerca della documentazione richiesta con ordinanza del 9.12.20 (pari ad €
500,00), quelle sostenute per l'acquisizione della relazione ipocatastale degli immobili relativa al ventennio anteriore alla domanda (pari ad € 500,00- tutte provate come da documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.), nonché quelle necessarie per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dei fondi oggetto di comunione, pari ad
€ 107,00 (cfr. doc. prodotto il 4.5.21).
Infatti, “Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cassazione civile, sez. II,
15/05/2002, n. 7059; Cass. 22.11.1999, n. 12949;Cass.
9 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n. 1111).
Le spese di CTU liquidate con separato decreto devono essere poste in misura del 50% a carico di parte attrice e in misura del
50% a carico dell'Erario, essendo il convenuto ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione dei beni per cui è causa e, in parziale accoglimento della domanda di compensazione di , attribuisce a Parte_1 CP_2
dei seguenti beni: - garage sito in Catania, stradale
Cravone, censito in catasto al fg. 102, p.lla 222, sub 3, - terreno in Catania stradale Cravone, censito in catasto terreni al fg. 32, p.lla 360, - 2/24 del terreno sito in
Catania, censito in catasto terreni al fg. 34, p.lla 819, ed a dell'appartamento sito in Catania, stradale Parte_1
Cravone n. 24, censito in catasto al fg.102, p.lla 222, sub
4, con addebito dell'eccedenza di € 11.194,94, in favore di
; CP_2
2. rigetta le domande riconvenzionali di;
CP_2
3. pone le spese di trascrizione della domanda giudiziale
(pari ad € 1.000,00), quelle sostenute per la ricerca della documentazione richiesta con ordinanza del 9.12.20 (pari ad € 500,00), quelle sostenute per l'acquisizione della relazione ipocatastale degli immobili relativa al ventennio anteriore alla domanda (pari ad € 500,00), nonché quelle necessarie per il rilascio del certificato di destinazione
10 urbanistica dei fondi oggetto di comunione, pari ad €
107,00 a carico della massa;
4. rigetta per il resto tutte le altre domande;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico di in misura del 50% Parte_1
e carico dell'Erario per il restante 50%.
Catania, 10.6.25 il giudice
Dott.ssa Luisa Intini
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