Art. 1. Articolo unico.
All' art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di cui sia accertata la idoneita', e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo precedente, avra' la decorrenza 1 gennaio 1951".
All' art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di cui sia accertata la idoneita', e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo precedente, avra' la decorrenza 1 gennaio 1951".