Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1272
Versione
9 febbraio 1955
Art. 1. Articolo unico.

All' art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di cui sia accertata la idoneita', e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo precedente, avra' la decorrenza 1 gennaio 1951".

Entrata in vigore il 9 febbraio 1955