TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott Antonino La Malfa Presidente dssa Raffaella Calvanese Giudice rel. dssa Francesca Aratari Giudice nel proc RG 147-1/ 147 /2023 promosso da di via Giardini Parte_1 Parte_2
Modena nei confronti di cod fisc con sede legale in Frascati via Controparte_1 P.IVA_1
Dell'Acqua Acetosa 7/11 sentito in camera di consiglio il giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
Letta la memoria difensiva depositata della società ed esaminata la CP_2 documentazione depositata;
ritenuta la competenza del Tribunale di Velletri, nel cui circondario ( Frascati) la debitrice ha la sede legale
Considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina dei procedimenti concorsuali ex art 1 CCII, e che non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett d) CCII
Ritenuta la legittimazione del ad agire per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale in qualità di creditore:
al riguardo va considerato che il credito per oneri condominiali 2022 e 2023 azionato dalla ricorrente in forza di delibera condominiale 28/6/2023 ascende
1 complessivamente ad euro 167.389,01 come emerge dall'estratto conto depositato in atti.
A fronte di siffatto debito – in relazione al quale non risulta che sia stata impugnata la delibera condominiale di approvazione del rendiconto consuntivo
2022 e preventivo 2023 – la debitrice ha versato nel corso del presente procedimento la somma complessiva di euro 140.000 (50.000 + 40.000 + 50.000), per un residuo debito al 31/12/2023 di euro 27.389,00 che deve ritenersi accertato in assenza di impugnazione della delibera condominiale.
Ritenuto che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza, desumibile dai seguenti elementi sintomatici: mancato pagamento del credito azionato, ingente ammontare debito fiscale in carico ad ( euro Controparte_3
465.838), omesso deposito dei bilanci d'esercizio successivi al 2015
Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, tenuto conto di quelli segnalati da
, supera la soglia di cui all'art.49, co.5, cci Controparte_3
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l' apertura della Liquidazione giudiziale;
Tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 cci;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 cci,
Dichiara
Aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del Controparte_1
l.r. pro tempore , con sede legale in Frascati via dell'Acqua Acetosa 7/11 cod fisc
P.IVA_1
Nomina giudice delegato la dssa Raffaella Calvanese
Nomina curatore il dott cod fisc n. 1792 Persona_1 C.F._1
Controparte_4
Autorizza il curatore sopra nominato, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l.
31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla l.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri
Intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap e iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Fissa l'udienza del 17/6/2025 h 11 per l'esame dello stato passivo davanti al
Giudice delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. Art.10, co. 3, cci.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone
3 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cci.
Così deciso in Velletri il 18/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente dssa Raffaella Calvanese dott. Antonino La Malfa
4