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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.711/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
711/2024
promossa da: e altri, con il patrocinio dell'avv. PAIANO Parte_1
LUIGI; RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 16/01/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di cittadina italiana per nascita da padre cittadino italiano Persona_1
Persona_2
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo (anche noto come Persona_2
, cittadino italiano, nato il [...] a [...] fraz. del Comune di Persona_3
AN (LI) (doc. 20-21), ove si univa in matrimonio nel 1871 con (doc. 22). Persona_4
Successivamente entrambi emigravano in Venezuela ove il sig. mai si Persona_2 naturalizzava cittadino venezuelano e mai rinunciava alla cittadinanza italiana (doc. 23). Dalla loro relazione nasceva il 06.01.1878 (doc. 24) che nel 1896 si univa in matrimonio Persona_1 con (doc. 25), cittadino venezuelano ed in virtù del matrimonio Persona_5
1 assumeva il nome di dalla loro unione nascevano: I) Il 23.03.1897 Persona_6 [...]
(doc. 26) che nel 1921 si sposava con Persona_7 Persona_8
(doc. 27), ed insieme generavano: 1) Il 26.05.1924 (doc. 28) che Persona_9 nel 1945 si univa in matrimonio con (doc. 29), ed insieme generavano il Parte_2
18.11.1947 (doc. 30) che nel 2001 si univa in matrimonio con Parte_3
(doc. 31), dalla cui unione nascevano: - Il 20.03.1994 Persona_10 Persona_11
(doc. 32); - Il 30.06.1997 (doc. 33).
[...] Per_12 Persona_11
Il 30.08.1928 (doc. 34) che nel 1959 si univa in Persona_13 matrimonio con (doc. 35), dalla cui unione nasceva il 15.01.1969 Parte_4 [...]
(doc. 36) che nel 1997 si univa in matrimonio con Persona_14 Persona_15
(doc. 37), dalla cui unione nascevano: - Il 13.07.2001 (doc. 38); - Il Persona_16
10.11.2006 (doc. 39). Persona_17
Il 18.07.1904 (doc. 40) che nel 1923 si univa in matrimonio con Persona_18 [...]
(doc. 41), ed insieme generavano il 12.08.1945 Persona_19 Persona_20
(doc. 42) che nel 1967 sposava (doc. 43), dalla cui unione Persona_21 nascevano: - Il 15.08.1969 (doc. 44); - Il 31.05.1984 Persona_22 [...]
(doc. 45). Parte_1
Il 03.11.1908 (doc. 46) che nel 1940 si univa in matrimonio con Persona_23
(doc. 47), dalla cui unione nasceva il 23.09.1942 Persona_24 Persona_25
(doc. 48) che sposava nel 1967 (doc. 49), dalla cui
[...] Persona_26 unione nasceva il 04.12.1974 (doc. 50) che si univa in Persona_27 matrimonio nel 2013 con (doc. 51). Persona_28
Il 07.07.1911 (doc. 52) che nel 1930 si univa in matrimonio con Persona_29
(doc. 53) dalla cui unione nascevano: 1) Il 27.01.1934 Persona_30 Per_31 [...]
(doc. 54) che nel 1960 si univa in matrimonio con (doc. Parte_5 Persona_32
55), dalla cui unione nasceva il 16.10.1965 (doc. 56). Il 31.01.1936 Persona_33
(doc. 57) che nel 1966 si univa in matrimonio con Persona_34 [...]
(doc. 58), ed insieme generavano: - Il 26.09.1967 Persona_35 [...]
(doc. 59) che dalla relazione con (doc.60) Persona_36 Persona_37 generavano: a. Il 18.05.1986 (doc. 61); b. Il 03.11.1992 Persona_38
(doc. 62). - Il 27.08.1969 (doc. 63) Parte_6 Persona_39 che nel 1988 si univa in matrimonio con (doc. 64), ed insieme Parte_7 generavano il 29.08.1988 (doc. 65) che dalla relazione con Persona_40 [...] generavano il 03.08.2008 (doc. 66). - Il Persona_41 Persona_42
25.07.1970 (doc. 67). Persona_43
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 23/09/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione
2 di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
3. La decisione Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_1
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo,
3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Ne consegue che considerato che ha trasmesso “iure sanguinis” alla Persona_2 figlia la cittadinanza italiana, ella a sua volta l' ha trasmessa ai propri discendenti, Persona_1
e non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano Persona_2
4 a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata, tutta opportunamente tradotta e apostillata, dalla quale risulta dimostrato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso
5 che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
1) nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
; C.F._1
2) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_33
; C.F._2
3) , nato in [...] il [...] c.f. Persona_11
; C.F._3
4) , nata in [...] il [...] c.f. Controparte_4 C.F._4
5) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_36
; C.F._5
6) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_39
; C.F._6
7) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_43
; C.F._7
8) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_38
; C.F._8
9) , nato in [...] il [...] c.f. Parte_6
; C.F._9
10) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_40
e il di lei figlio minore C.F._10
11) nato in [...] il [...] c.f. Persona_42
; C.F._11
12) , nato in [...] il [...] c.f. Persona_27
; C.F._12
13) , nato in [...] il [...] c.f. Persona_14
e il di lui figlio minore C.F._13
14) , nato in [...] il [...] c.f. ; Persona_17 C.F._14
15) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_16 C.F._15
16) , nato in [...] il [...] c.f. Parte_3
; C.F._16
17) nata in [...] il [...] c.f. Persona_22
C.F._17 sono cittadini italiani dalla nascita;
6 2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 13/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
711/2024
promossa da: e altri, con il patrocinio dell'avv. PAIANO Parte_1
LUIGI; RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 16/01/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di cittadina italiana per nascita da padre cittadino italiano Persona_1
Persona_2
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo (anche noto come Persona_2
, cittadino italiano, nato il [...] a [...] fraz. del Comune di Persona_3
AN (LI) (doc. 20-21), ove si univa in matrimonio nel 1871 con (doc. 22). Persona_4
Successivamente entrambi emigravano in Venezuela ove il sig. mai si Persona_2 naturalizzava cittadino venezuelano e mai rinunciava alla cittadinanza italiana (doc. 23). Dalla loro relazione nasceva il 06.01.1878 (doc. 24) che nel 1896 si univa in matrimonio Persona_1 con (doc. 25), cittadino venezuelano ed in virtù del matrimonio Persona_5
1 assumeva il nome di dalla loro unione nascevano: I) Il 23.03.1897 Persona_6 [...]
(doc. 26) che nel 1921 si sposava con Persona_7 Persona_8
(doc. 27), ed insieme generavano: 1) Il 26.05.1924 (doc. 28) che Persona_9 nel 1945 si univa in matrimonio con (doc. 29), ed insieme generavano il Parte_2
18.11.1947 (doc. 30) che nel 2001 si univa in matrimonio con Parte_3
(doc. 31), dalla cui unione nascevano: - Il 20.03.1994 Persona_10 Persona_11
(doc. 32); - Il 30.06.1997 (doc. 33).
[...] Per_12 Persona_11
Il 30.08.1928 (doc. 34) che nel 1959 si univa in Persona_13 matrimonio con (doc. 35), dalla cui unione nasceva il 15.01.1969 Parte_4 [...]
(doc. 36) che nel 1997 si univa in matrimonio con Persona_14 Persona_15
(doc. 37), dalla cui unione nascevano: - Il 13.07.2001 (doc. 38); - Il Persona_16
10.11.2006 (doc. 39). Persona_17
Il 18.07.1904 (doc. 40) che nel 1923 si univa in matrimonio con Persona_18 [...]
(doc. 41), ed insieme generavano il 12.08.1945 Persona_19 Persona_20
(doc. 42) che nel 1967 sposava (doc. 43), dalla cui unione Persona_21 nascevano: - Il 15.08.1969 (doc. 44); - Il 31.05.1984 Persona_22 [...]
(doc. 45). Parte_1
Il 03.11.1908 (doc. 46) che nel 1940 si univa in matrimonio con Persona_23
(doc. 47), dalla cui unione nasceva il 23.09.1942 Persona_24 Persona_25
(doc. 48) che sposava nel 1967 (doc. 49), dalla cui
[...] Persona_26 unione nasceva il 04.12.1974 (doc. 50) che si univa in Persona_27 matrimonio nel 2013 con (doc. 51). Persona_28
Il 07.07.1911 (doc. 52) che nel 1930 si univa in matrimonio con Persona_29
(doc. 53) dalla cui unione nascevano: 1) Il 27.01.1934 Persona_30 Per_31 [...]
(doc. 54) che nel 1960 si univa in matrimonio con (doc. Parte_5 Persona_32
55), dalla cui unione nasceva il 16.10.1965 (doc. 56). Il 31.01.1936 Persona_33
(doc. 57) che nel 1966 si univa in matrimonio con Persona_34 [...]
(doc. 58), ed insieme generavano: - Il 26.09.1967 Persona_35 [...]
(doc. 59) che dalla relazione con (doc.60) Persona_36 Persona_37 generavano: a. Il 18.05.1986 (doc. 61); b. Il 03.11.1992 Persona_38
(doc. 62). - Il 27.08.1969 (doc. 63) Parte_6 Persona_39 che nel 1988 si univa in matrimonio con (doc. 64), ed insieme Parte_7 generavano il 29.08.1988 (doc. 65) che dalla relazione con Persona_40 [...] generavano il 03.08.2008 (doc. 66). - Il Persona_41 Persona_42
25.07.1970 (doc. 67). Persona_43
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 23/09/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione
2 di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
3. La decisione Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_1
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo,
3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Ne consegue che considerato che ha trasmesso “iure sanguinis” alla Persona_2 figlia la cittadinanza italiana, ella a sua volta l' ha trasmessa ai propri discendenti, Persona_1
e non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano Persona_2
4 a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata, tutta opportunamente tradotta e apostillata, dalla quale risulta dimostrato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso
5 che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
1) nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
; C.F._1
2) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_33
; C.F._2
3) , nato in [...] il [...] c.f. Persona_11
; C.F._3
4) , nata in [...] il [...] c.f. Controparte_4 C.F._4
5) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_36
; C.F._5
6) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_39
; C.F._6
7) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_43
; C.F._7
8) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_38
; C.F._8
9) , nato in [...] il [...] c.f. Parte_6
; C.F._9
10) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_40
e il di lei figlio minore C.F._10
11) nato in [...] il [...] c.f. Persona_42
; C.F._11
12) , nato in [...] il [...] c.f. Persona_27
; C.F._12
13) , nato in [...] il [...] c.f. Persona_14
e il di lui figlio minore C.F._13
14) , nato in [...] il [...] c.f. ; Persona_17 C.F._14
15) , nata in [...] il [...] c.f. Persona_16 C.F._15
16) , nato in [...] il [...] c.f. Parte_3
; C.F._16
17) nata in [...] il [...] c.f. Persona_22
C.F._17 sono cittadini italiani dalla nascita;
6 2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 13/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
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