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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6283/2024 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, C.F: rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso Parte_1 C.F._1
introduttivo, dall'Avv. Andrea Cantiello, presso lo studio del quale è elett.te dom.to in Casal di
Principe (CE) al C.so Umberto I, 360
Ricorrente
E
(P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, in virtù Parte_2
di procura alle liti allegata alla memoria costitutiva, dagli avvocati Lorenzo Ioele e Paolo Ioele, con domicilio eletto in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I, n. 122
Resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento.
Conclusioni rassegnate alla odierna udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato assunto in data 01/02/2023 , nella qualità di socio-lavoratore , alle dipendenze della società cooperativa sociale “ “, avente funzione di rieducazione e reinserimento dei detenuti nel CP_1
tessuto sociale;
che con lettera raccomandata del 22/05/2024 la datrice di lavoro gli inoltrava una contestazione disciplinare per assenze ingiustificate protrattesi per più giornate lavorative, che , secondo la prospettazione della società , avrebbero prodotto un danno organizzativo alla stessa;
che , nonostante la negazione , da parte del ricorrente , dei fatti addebitati , la società gli intimava il licenziamento a decorre dal 7.6.2024, comunicandogli altresì , in data 5.7.2024 , l'esclusione dalla qualità di socio;
il ricorrente evidenziava in particolare che ogni sua assenza era sempre stata giustificata e sorretta da una valida motivazione e sempre debitamente documentata, fermo restando che in talune occasioni le assenze sarebbero state dovute a vessazioni psicologiche ed intimidatorie estranee al contesto lavorativo e di cui la società era a conoscenza;
contestava quindi la sussistenza del fatto materiale contestato ed eccepiva comunque la violazione del principio di immediatezza della contestazione, nonché il mancato preavviso di licenziamento e la mancanza di proporzionalità tra fatto contestato e sanzione;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “- Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 07/06/2024 per insussistenza del giustificato motivo soggettivo;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione della qualità di socio annullando la relativa delibera e reintegrare il ricorrente nella sua qualità; - Ordinare alla società cooperativa sociale “ ” di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla CP_1
a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione;
- Condannare la società resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in conformità alle disposizioni normative;
- In subordine, condannare la società cooperativa “Vivere” a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la società convenuta rilevando, in via preliminare, che il ricorrente non aveva allegato documentazione idonea a dimostrare le cause giustificative delle assenze contestate;
ribadiva la legittimità del licenziamento e sottolineava che, in ogni caso, essendo stato il ricorrente escluso dalla società, non avrebbe potuto esserci comunque la reintegrazione nel posto di lavoro (come da Cass. Sez. Un. 20 novembre 2017, n. 274361). Ed infatti il ricorrente, a norma dell'art.9 dello Statuto sociale avrebbe dovuto impugnare la delibera di esclusione da socio entro sessanta giorni dalla comunicazione avvenuta con atto del 5 luglio, notificato in pari data. Egli invece impugnava esclusivamente il licenziamento e non anche l'esclusione da socio nei sessanta giorni talché doveva ritenersi globalmente decaduta dalla relativa impugnativa;
il ricorrente peraltro non avrebbe avuto diritto nemmeno alla tutela risarcitoria ex art. 8, l. 604/1966 non avendola richiesta, poiché si era limitato a richiedere la indennità ex art. 3 d.lvo
23/2015 relativa al vizio di proporzionalità; tanto premesso concludeva chiedendo l'inammissibilità
e/o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il giudice, verificata all'udienza del 19.3.2025 la regolare costituzione del contraddittorio, formulava alle parti una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione al ricorrente della somma omnicomprensiva di € 4.000,00; rinviava la causa per la decisione al 21 maggio 2025. In tale data il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate alle parti, decideva la causa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione della sentenza.
*************
Occorre preliminarmente evidenziare che , a prescindere da ogni valutazione circa i profili di illegittimità denunciati dal lavoratore avverso il provvedimento di licenziamento , questi non può comunque aspirare alla reintegra nel posto di lavoro non avendo tempestivamente impugnato la delibera di esclusione da socio .
Lo statuto della Cooperativa prodotto in atti ci dice , innanzitutto ,che la cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate: - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.
Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa in favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. All'art.9 lo Statuto elenca tutte le ipotesi in cui è possibile deliberare la esclusione di un socio e si stabilisce anche un termine decadenziale entro il quale è possibile proporre opposizione alla delibera di esclusione, termine che viene fissato in 60 giorni dalla comunicazione della esclusione .
Ebbene , per quanto riguarda il caso che ci occupa , se è vero , come ricordato dallo stesso ricorrente
, che la nuova formulazione dell'art-. 441 ter c.p.c. ( riforma Cartabia )ha previsto l'intervento del giudice del lavoro anche sulle questioni relative al rapporto associativo – tale richiamo non esenta comunque il socio dall'onere di tempestiva impugnazione della delibera di esclusione , impugnazione che non è stata tempestivamente proposta .
Nel dare contezza della decisione resa , una particolare menzione merita la figura del socio lavoratore.
Le disposizioni della L. n. 142/2001, così come modificate dalla L. n. 30/2003 (Legge Biagi), regolamentano il lavoro dei soci di quelle cooperative che hanno quale scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi (come il caso che qui occupa).
Tra socio e cooperativa si instaura, quindi, una dualità di rapporti: il primo, di natura associativa, sorge al momento dell'iscrizione in cooperativa. I soci, infatti: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
il secondo è un vero e proprio rapporto di lavoro, che può essere liberamente regolamentato tra le parti, da cui derivano diritti e doveri in relazione alla tipologia del contratto stipulato. La stessa norma chiarisce che: "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".
Quanto invece alla eventuale esclusione del socio, essa consiste nello scioglimento particolare del vincolo sociale per decisione unilaterale della società ed è consentita soltanto in peculiari circostanze e, in via di principio, unicamente in presenza di un inadempimento del socio, ovvero quando la sua partecipazione sia incompatibile, inutile o dannosa con il perseguimento del fine sociale. Nelle società cooperative, il fondamento dell'esclusione è legato alle finalità mutualistiche della società
L'esclusione di un socio da una società cooperativa può essere disposta, ai sensi dell'art. 2533, co. 1,
n. 1, c.c. nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ai soci è quindi consentito prevedere, statutariamente, ulteriori fattispecie di estromissione oltre quelle previste nel medesimo art. 2533 c.c. Le cause di origine convenzionale, peraltro, devono essere indicate in modo tassativo e non generico al fine di evitare la concentrazione, in subiecta materia, di un'eccessiva discrezionalità in capo all'organo amministrativo. È ammessa la previsione in forma sintetica delle clausole relative all'estromissione dei soci solo nell'ipotesi in cui sia riferita a fatti comunque determinati, quali attività concorrenziali o ripetuta assenza alle riunioni assembleari. Qualora i motivi di esclusione siano indicati in categorie sintetiche sarà il giudice, eventualmente adito in sede di opposizione, a dover valutare la coincidenza tra l'evento contestato e la categoria ipotizzata, apprezzando la rilevanza dell'interesse sociale ritenuto leso. Sono invalide le clausole che, per la loro assoluta genericità, impediscono in concreto di verificare la sussistenza in concreto degli addebiti anche al fine di scongiurare una discrezionalità dell'organo amministrativo tanto ampia da sconfinare nell'arbitrarietà.
Per giudicare in merito alla legittimità dell'esclusione del socio deve verificarsi non solo l'effettiva ricorrenza della causa di esclusione sottesa al provvedimento di estromissione impugnato e la sua riconducibilità fra quelle previste dalla legge ovvero dallo statuto, ma anche la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità, restando preclusa soltanto l'indagine sull'opportunità del provvedimento. Occorre compiere un'analisi volta ad accertare la sussistenza dei fatti contestati e la corrispondenza tra gli stessi e i casi in cui la legge o l'atto costitutivo consentono l'estromissione, compresa la valutazione in merito alla gravità dell'inadempimento e all'incidenza della condotta del socio escludendo sul rapporto sociale, a nulla rilevando le intenzioni del socio escluso.
Ma , nel caso che ci occupa , come abbiamo anticipato , il ricorrente non ha tempestivamente impugnato la delibera di esclusione da socio , motivata proprio dall'intervenuto licenziamento per giusta causa del lavoratore , sicchè questo giudice non può essere oggi chiamato a valutare la legittimità o meno di tale delibera .
Sul punto, comunque è bene precisare che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 7 gennaio
2020, ha ribadito la legittimità della causa di esclusione del socio dalla società cooperativa che segua alla cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa e/o giustificato motivo.
Anche la Suprema Corte, con la sentenza a Sezioni unite del 20 novembre 2017, n. 27436, pur ammettendo in astratto la possibilità di una sopravvivenza del rapporto associativo rispetto a quello di lavoro, ha chiarito che "le dinamiche del rapporto lavorativo sono chiaramente assoggettate a quelle del rapporto associativo, in caso di estinzione di quest'ultimo". La Corte ha affermato , in particolare
, che “in tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d'impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria”. Qualora, quindi, il rapporto di lavoro sia cessato conseguentemente alla cessazione del rapporto associativo “l'omessa impugnazione della delibera ne garantisce l'efficacia, anche per il profilo estintivo del rapporto di lavoro”, ma tale “effetto estintivo, tuttavia, di per sé non esclude l'illegittimità del licenziamento”, lasciando impregiudicata l'esperibilità della tutela risarcitoria.
Le Sezioni Unite osservano che la questione relativa ai rimedi esperibili contro l'esclusione e il licenziamento del socio lavoratore possa essere risolta presupponendo che in capo a quest'ultimo
«coesistono più rapporti contrattuali e che, quindi, il lavoro cooperativo è luogo di convergenza di più cause contrattuali». Infatti, l'art. 1, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 prevede che «il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali». La distinzione del rapporto sociale da quello lavorativo si è resa necessaria per via legislativa alla luce dell'«espansione del fenomeno della cooperativa spuria o fraudolenta», cioè di società cooperative costituite non per perseguire gli scopi prefissati dalla legge ma soltanto per accedere ad alcuni benefici accordati dal quadro normativo di riferimento e mascherare rapporti di lavoro tipicamente subordinati.
Per effetto dell'art. 5, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore licenziato ed escluso con delibera regolarmente comunicata e non impugnata è precluso «il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore». Sostanzialmente, le tutele previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1973, n. 300 sono ammissibili solo nei casi in cui venga impugnata la delibera e che questa sia dichiarata illegittima. Questo perché la tutela garantita contro l'ingiusta esclusione è di matrice diversa rispetto a quella “lavoristica” prevista per il licenziamento illegittimo in quanto attengono a due tratti fisionomici del rapporto, quello sociale e quello di lavoro. Una volta decorsi i sessanta giorni dalla comunicazione della delibera, se questa non viene impugnata, produce l'effetto estintivo del rapporto sociale. Tuttavia, questa condizione «non esclude l'illegittimità del licenziamento» né tantomeno fa venire meno «l'interesse a far valere l'illegittimità del recesso» poiché la delibera di esclusione, producendo la caducazione del rapporto di lavoro, anche se non contestata, genera un danno. Inoltre, l'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142 preclude la sola tutela prevista dall'art. 18 ma viene lasciata impregiudicata «l'esperibilità di tutela diversa da questa, ossia quella risarcitoria, sempre dovuta qualora il rapporto non si ripristini». Ciò perché «l'accoglimento della domanda risarcitoria non travolge gli effetti della delibera di esclusione;
e non impedisce neppure che essa continui a produrre i propri effetti». La domanda giudiziale per il riconoscimento della tutela risarcitoria ha ad oggetto «il diritto ad un ristoro per il fatto che la cessazione del rapporto ha cagionato un danno e l'ha provocato illegittimamente». Le Sezioni Unite chiariscono anche che non è condivisibile ritenere che il lavoratore che voglia chiedere la tutela risarcitoria debba comunque impugnare la delibera di esclusione poiché l'impugnazione dell'atto di esclusione è presupposto per il riconoscimento della tutela ex art. 18 ma non per quella risarcitoria. Infatti, osserva la Corte che
«in virtù dell'art. 24 Cost., spetta al titolare della situazione protetta scegliere a quale tutela far ricorso per poter ottenere ristoro del pregiudizio subito». Quindi, il socio lavoratore escluso avrà certamente la possibilità di tutelare la propria posizione o con l'impugnazione della delibera ex art. 2533 cod. civ. e con l'impugnativa del licenziamento oppure optare per la sola contestazione del licenziamento sapendo che potrà ottenere, in caso di vittoria del giudizio, solo la tutela indennitaria e non quella reale.
Nella specie , dunque , non avendo il ricorrente impugnato tempestivamente la delibera di esclusione da socio , non può aspirare ad una tutela restitutoria di cui all'art. 18 st. lav. , ma unicamente a quella risarcitoria .
Ma , anche così limitata , la domanda proposta dal non può trovare accoglimento . Parte_1
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che, con comunicazione del
22.5.2024 la società convenuta contestava al ricorrente , ex art. 7 st. lav. , l'assenza dal posto di lavoro in maniera ingiustificata dal 2 ottobre 2023 al 22.5.2024 . Sennonché , a fronte di tale contestazione
, il ricorrente si limita ad eccepire genericamente di non essersi mai assentato dal lavoro senza una valida giustificazione , senza tuttavia produrre alcuna documentazione o altro mezzo istruttorio comprovante la inveridicità di quanto contestato .
In definitiva , a fronte della contestata assenza dal lavoro per oltre sette mesi senza alcuna giustificazione , il ricorrente non allega alcun mezzo istruttorio volto a dimostrare di aver invece espletato la propria attività lavorativa o di avere in qualche modo giustificato le assenze .
Nulla viene dedotto circa la presenza del ricorrente al lavoro nei giorni di asserita assenza , né viene prodotto alcun certificato di malattia , né il ricorrente produce alcuna richiesta di permessi , ferie o aspettativa , tali da poter affermare che l'assenza dal lavoro fosse in qualche modo giustificata .
Ed invero , per quanto riguarda la presenza al lavoro nei periodi di contestata assenza , la difesa in tal senso spiegata dal lavoratore appare del tutto generica e priva di supporto probatorio . Non si comprende , infatti , in quale giorno , nel lungo lasso di tempo dal 2.10.2023 al 22.5.2024 , egli sarebbe stato al lavoro e chi avrebbe potuto testimoniare tale circostanza . Ma se non è dedotto , nè provato che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa nei giorni di asserita assenza , allora è evidente che egli avrebbe dovuto documentare di aver giustificato le assenze , ma di tale giustificazione non vi è traccia in atti .
In definitiva il ricorrente , per un verso non deduce , né prova in quali giornate , tra quelle contestate
, egli avrebbe invece prestato la propria attività lavorativa;
dall'altro non produce alcuna giustificazione per le assenze maturate nel periodo oggetto di causa .
In maniera del tutto generica , infatti , egli si limita ad asserire che soltanto in alcune circostanze sarebbe stato indotto a non presentarsi al lavoro da parte di soggetti che nulla hanno a che vedere con il contesto societario , ma che con continue vessazioni di natura psicologica ed intimidatoria , avrebbero generato uno stato di terrore tale da indurlo a compiere scelte drastiche , come l'assenza per alcune giornate “.
Sennonché , non si comprende come eventuali minacce provenienti da soggetti estranei al contesto lavorativo , anche laddove a conoscenza dei vertici societari , possano far ritenere giustificate le assenze . Al contrario , proprio l'affermazione che i vertici aziendali sarebbe stati a conoscenza della condizione di pressione psicologica sofferta dal lavoratore per fatti estranei al contesto lavorativo può solo far ritenere giustificata l'inerzia protratta dalla società prima della contestazione degli addebiti.
Premessa infatti la sussistenza del fatto materiale contestato dalla datrice di lavoro , è proprio la giustificazione da lui fornita ad escludere che , nella specie , la mancanza di tempestività possa incidere sulla legittimità del licenziamento . Se lo stesso ricorrente , infatti , riferisce che i vertici aziendali erano a conoscenza delle problematiche da lui vissute per fatti estranei al contesto lavorativo , tale circostanza , piuttosto che rilevare quale profilo di illegittimità del licenziamento , rileva piuttosto quale giustificazione della mancata immediata contestazione delle assenze .
L'aver tollerato che il ricorrente si assentasse dal lavoro senza alcuna giustificazione non può infatti ritenersi ostativo ad una successiva irrogazione della sanzione disciplinare . Si può ritenere , infatti , che l'Azienda abbia tollerato il protrarsi dell'assenza del lavoratore proprio perché a conoscenza delle problematiche da lui vissute , ma da qui a ritenere che il licenziamento successivamente adottato sia illegittimo ce ne passa . Nella questione che ci occupa , infatti , non rileva tanto la singola assenza del lavoratore quanto piuttosto il perdurare di una situazione oltre i limiti della normale tollerabilità
m che giustifica la più grave delle sanzioni disciplinari.
È noto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro corrispondentemente alla regola generale dell'art. 2697 c.c.
La Corte di Cassazione, tuttavia, in relazione all'onere probatorio che grava sul datore di lavoro, ha ritenuto che quest'ultimo, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, può limitarsi a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e, in particolare, la sua dipendenza da causa a lui non imputabile(Cass.n.12951/97).
In base a tale orientamento, da cui il Giudice non ritiene di doversi discostare, il lavoratore che si assenti dal lavoro, deve dunque dimostrare la sussistenza di una causa di giustificazione dell'assenza, che di per sè potrebbe legittimare il licenziamento;
a tal fine, ove l'assenza sia connessa ad uno stato di malattia, l'onere incombente sul prestatore, non può ritenersi assolto alla stregua della pura e semplice allegazione della circostanza suddetta, giacché lo stesso prestatore è, comunque, gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza della malattia (cfr. Cass. n. 922/96).
Declinando tali principi nella fattispecie in esame va constatato che la circostanza delle assenze dal lavoro del nei periodi dedotti non è sufficientemente smentita dal ricorrente, mentre, Parte_1
viceversa questi non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che tali assenze dal lavoro fossero giustificate da causa di malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro o da altre cause .
A ciò si aggiunga che i prospetti paga prodotti dalla datrice di lavoro attestano che il lavoratore non ha percepito alcunchè nei periodi di assenza dal lavoro , senza che sia mai stata avanzata alcuna rivendicazione retributiva per tale periodo .
Tali considerazioni, in uno alla mancanza di qualsiasi prova contraria dedotta dal ricorrente, conducono a ritenere corretta la ricostruzione storica dei fatti dedotta da parte resistente o, quantomeno, non sconfessata dalla inefficace linea difensiva del ricorrente (che, come detto, aveva uno specifico onere della prova in tal senso).
Resta, allora, da verificare se la condotta addebitata al ricorrente presenti una gravità tale da giustificare e rendere proporzionato il provvedimento di licenziamento intimato nei suoi confronti.
E'infatti opportuno ricordare che tanto il licenziamento per giusta causa, quanto il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, debbono evidenziare elementi di grave inadempienza e colpa del prestatore di lavoro, immediatamente e direttamente incidenti sull'elemento della fiducia, ai fini della prosecuzione del rapporto, la cui indagine deve essere espressamente svolta dai giudici di merito e la cui valutazione deve necessariamente incidere, in ragione di criteri di proporzionalità connessi all'intrinseca gravità delle inadempienze, nella disamina dell'adeguatezza della sanzione (Cass. n.
910/97; n. 922/96; cfr. anche: Cass. n. 4881/98; n. 2626/98; n. 4632/80 ed altre).
Ebbene nella fattispecie in esame il lavoratore si assentava dal lavoro, senza comunicazione né giustificazione, da ottobre 2023 a maggio 2024.
Il Giudice ritiene che le modalità con cui si sono svolti i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari connotano di indubbia gravità le condotte del lavoratore, sicchè ritiene ravvisabile nella fattispecie il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro. Ed infatti le assenze ingiustificate, valutate globalmente , sono idonee a configurare un comportamento del lavoratore di
“insubordinazione”, diretto alla sottrazione dalle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro e, dunque, contrario alla buona fede e alla correttezza richieste per la esecuzione della prestazione contrattuale. Inoltre la reiterazione delle condotte inadempienti in oggetto e la evidenziata mancanza nel lavoratore di una esigenza di giustificazione del proprio comportamento non potevano che condurre il datore di lavoro a perdere qualsiasi fiducia sulla correttezza del futuro svolgimento delle prestazioni lavorative contrattuali. Risulta, dunque, proporzionato alla gravità delle contestazioni il licenziamento intimato al ricorrente . Necessita, tuttavia, a questo punto, una ulteriore valutazione sulla correttezza della qualificazione data al licenziamento in parola dal datore di lavoro che, avendo omesso la previsione di un termine di preavviso o la corresponsione della relativa indennità, ha inteso, evidentemente, configurare nel caso di specie, una ipotesi di giusta causa di risoluzione. La
Cassazione, a tal uopo, ha affermato che la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso;
ne consegue che deve ritenersi ammissibile, ad opera del giudice ed anche d'ufficio, la valutazione di un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora, fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, al fatto addebitato al lavoratore venga attribuita la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento, atteso che la modificazione del titolo di recesso, basata non già sull'istituto della conversione degli atti giuridici nulli di cui all'art. 1424 cod. civ., bensì sul dovere di valutazione, sul piano oggettivo, del dedotto inadempimento colpevole del lavoratore, costituisce soltanto il risultato di una diversa qualificazione della situazione di fatto posta
a fondamento del provvedimento espulsivo. (Nella specie, il datore di lavoro aveva qualificato il licenziamento come intimato per giusta causa richiamando un grave inadempimento del dipendente, mentre i fatti invocati per giustificare la decisione di recesso concretavano in realtà un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo : assenza ingiustificata dal lavoro, conseguente al rifiuto del dipendente, già autista, di svolgere a seguito di una riorganizzazione aziendale compiti di magazziniere)(Cass. 12781/2005).
È noto che l'elemento comune tra la “giusta causa” (art. 2119 c.c.) ed il “giustificato motivo soggettivo” (art. 3 L. 604/1966) di licenziamento è costituito da una situazione di patologia del rapporto che si traduce in un inadempimento che, a seconda della sua oggettiva consistenza, può legittimare il licenziamento del lavoratore con preavviso, quando l'inadempimento è notevole, oppure senza preavviso, quando l'inadempimento è intrinsecamente idoneo a richiedere una immediata rottura del rapporto. Ebbene , il giudice ritiene ravvisabile nella specie una ipotesi di “giusta causa
“di licenziamento atteso che la gravità dei comportamenti posti in essere dal lavoratore è tale da giustificare una immediata risoluzione del rapporto . Ne discende la insussistenza dell'obbligo a carico di parte resistente di corrispondere al la indennità di mancato preavviso . Parte_1
Il ricorso , per come proposto , va pertanto interamente rigettato .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2.condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro
1.300,00 .
Salerno, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. ssa A.M. D'Antonio