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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
******
La Corte di Appello di Lecce –Seconda Sezione – composta dai Signori:
Dott. NT FR Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Alessandra Ferraro - Consigliere
Dott. Andrea Ratta - TO
Dott. Chiara Maggiore - Esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello da rinvio dalla S.C. di Cassazione iscritta al n. r.g 275/2024 avente ad oggetto: “opposizione a dichiarazione di adottabilità”, relativa ai minori , e Persona_1 Per_2
FR decisa all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025 .
T R A
( CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NT SI, giusta mandato in calce all'originale dell'atto di riassunzione ex art. 392 cpc ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellante –
E
CURATORE SPECIALE dei minori , e FR, avv. Agnese Persona_1 Per_2
CAPRIOLI, elettivamente domiciliata in Lecce presso il suo studio alla Via L. Scarambone n. 56;
- appellato –
NONCHE'
1 - ( CF. [...]) E ( CF. Controparte_1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Rosalba Gatto come da mandato in atti e CodiceFiscale_2 presso il suo studio elettivamente domiciliati;
- appellanti ed appellati -
- Controparte_2
- appellato non costituito-
e
- P. G. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
- P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI MINORENNI DI Lecce
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 18/2023 del 26.6.2023 ha confermato – in sede di rinvio dalla Cassazione - la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni di Lecce, n. 44/2019 del 27.6.2019, la quale, avendo accertato lo stato di abbandono da parte di entrambe le figure genitoriali nonché l'inidoneità delle figure vicariali a prendersi cura dei minori, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori
(nato [...]) (nata il [...]) e Persona_1 Persona_3 Persona_4
(nato il [...]). A sostegno della sua decisione, la Corte di Appello di Lecce, all'esito dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione n. 8338/2023, che - cassando con rinvio la precedente decisione assunta dalla Corte di Appello di Lecce n. 5/2021 del 8.2.2021 - aveva richiesto una valutazione sostanziale della capacità genitoriale, “atteso il giudizio sommario ed astratto operato nel precedente provvedimento impugnato”, ha ritenuto di poter “liberamente valutare le acquisizioni processuali nel loro complesso, ai fini di un apprezzamento complessivo delle circostanze rilevanti ai fini della statuizione da rendere in sostituzione con quella cassata” (cfr. pag. 7 della sentenza di secondo grado). Nel dettaglio, dunque, la Corte di Appello ha evidenziato l'inidoneità del padre, caratterizzato da fattori di arretratezza cognitiva, culturale, relazionale di natura strutturale ed irreversibile tale da essere inconciliabile con le esigenze di crescita dei figli minori (come attestato sia dalle relazioni del centro di riabilitazione sia dalla psicologa-psicoterapeuta). Relativamente alle figure vicariali, la Corte di Appello ha evidenziato come i deficit cognitivi di cui risultavano caratterizzati i minori erano il riflesso di una noncuranza ed inidoneità
2 dell'intero nucleo familiare di prendersi cura dei minori stessi, comprese le figure vicariali (nonni materni) che chiedevano l'affido.
§ 2.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione la Sig.ra madre biologica dei minori, affidandosi a cinque motivi di censura, con cui ha Parte_1 dedotto:
a) violazione degli artt. 102 e 394 c.p.c. per aver la Corte di Appello dichiarato inammissibili le richieste avanzate dall'odierna ricorrente, derivandone l'erronea conseguenza di un passaggio in giudicato della decisione, preclusivo dei diritti della madre, litisconsorte necessaria, unicamente per non aver la stessa proposto autonomo ricorso per cassazione;
b) difetto di motivazione per aver la Corte di Appello conferito motivazione totalmente apparente, omettendo qualunque effettiva verifica della possibilità di recupero delle competenze genitoriali sebbene richiesta espressamente la necessità di indagare circa tale possibilità;
c) violazione dell'art. 30, comma 2, della Cost., degli artt. 1, 8, 10 e 15 della L. 184/1983 e apparenza motivazionale per aver la Corte di Appello stabilito che i fattori di arretratezza culturale e cognitiva sono criterio decisivo nonché incompatibili con ogni possibile programma di sostegno alla rete familiare, nonostante espressamente affermato il contrario nella sentenza rescissoria della Corte di Cassazione. In particolare, per non aver conferito alcuna motivazione logica ed adeguata circa le ragioni di tale incompatibilità ovvero alcun richiamo di argomento scientifico ovvero diagnostico a supporto della insuperabilità di dette carenze a fronte di un congruo sostegno;
d) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione dell'art. 30, comma 2,
Cost. e degli artt. 1 ,8, 10 e 15 della L. 184/1983 per aver la Corte di Appello basato il proprio convincimento e le proprie argomentazioni su relazioni e diagnosi dei minori datate (di cui la più recente nel 2018) nonché su circostanze di fatto emergenti della CTU del 2020, non avendo dunque effettuato un giudizio basato sull'attualità e sulla possibilità – necessariamente attuale – di recupero delle capacità ovvero competenze genitoriali come evidenziato dalla sentenza rescissoria;
e) violazione e la falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, Cost., e degli artt. 1, 8, 10, 15 e 44 della
L. 184/1983 per non aver la Corte di Appello considerato l'ipotesi di non recidere, nell'interesse superiore dei minori, il legame con i genitori biologici come previsto dall'istituto della adozione mite.
§ 2.1.. La curatrice speciale dei minori ha ritualmente depositato controricorso finalizzato al rigetto del ricorso per cassazione proposto.
3 Il tutore provvisorio dei minori, nominato in sostituzione della precedente curatrice, costituito regolarmente in giudizio, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. insistendo per il rigetto del ricorso principale.
§ 3.
La Corte di Cassazione, con ordinanza dell' 8.4.2024 n. 9336, superata positivamente la censura in rito di cui al primo motivo di ricorso, quanto al merito ha accolto il gravame, disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Lecce, affinché questa << svolga gli accertamenti richiesti alla luce di un'indagine concreta, effettiva ed attuale delle capacità complessive dei genitori, tenuto conto del legame affettivo e della continuità dei rapporti padre – minori
e della possibilità di progetti di recupero ed integrazione delle capacità genitoriale mediante l'intervento dei servizi territoriali.
>>.
§ 4.
Con ricorso in riassunzione depositato il 9.7.2024 riassumeva quindi il giudizio ex Parte_1 art. 392 cpc chiedendo alla Corte, all'esito degli opportuni accertamenti, la revoca dello stato di adottabilità dei minori e la predisposizione di un programma di reinserimento degli stessi nel contesto familiare d'origine.
Il curatore speciale dei minori, Avv. Agnese Caprioli, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data
8.10.2015, concludeva per il rigetto dell'appello.
Il P.G., a sua volta, esprimeva, in data 30.9.2024 parere volto all'accertamento della situazione attuale dei minori.
Si costituivano in giudizio anche i nonni materni e che concludevano Controparte_1 Parte_2 chiedendo alla Corte di effettuare tutti gli accertamenti opportuni per valutare lo stato attuale della capacità genitoriale adottando quindi, all'esito, i provvedimenti più opportuni alla tutela dei minori.
§ 5.
All'udienza del 24.10.2024 la Corte, con ordinanza del 6.11.2024, riteneva necessario, in conformità con il disposto della sentenza di rimessione della Corte di Cassazione n. 9336 dell'8.4.2024 e del contenuto degli atti di riassunzione, nonché del parere del P.G., disporre un'indagine sociologica e psicologica focalizzata all'accertamento delle competenze genitoriali, al fine di verificare non solo l'attuale capacità genitoriale dei sigg. Parte_1
e , genitori dei minori , e , ma anche l'idoneità del Controparte_2 Per_1 Per_2 Persona_4 collocamento dei minori presso la famiglia di origine con il coinvolgimento degli ascendenti materni, che costituendosi avevano espresso parere favorevole a tale soluzione;
ed infine di indagare anche la possibilità di un'altra soluzione meno estrema della adozione piena e legittimante disposta dal T.M. Era quindi espletata ulteriore attività istruttoria, con l'acquisizione della relazioni aggiornate dei SS e del CF competenti.
§ 6.
4 Dopo il deposito della relazione peritale e l'acquisizione di detta documentazione, all'udienza del 8.5.2025, la
Corte riteneva necessario, prima di decidere, anche a norma dell'art. 336 bis c.c., e tenuto conto sia degli esiti della c.t.u. svolta in questo giudizio che delle indicazioni contenute nella sentenza di rimessione della Corte di
Cassazione n. 9336 dell'8.4.2024, disporre l'ascolto dei minori innanzi al Collegio, da effettuarsi in forma riservata ed alla presenza del solo curatore speciale e con l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio, già nominato, per una migliore valutazione delle esigenze degli stessi minori, al solo fine di consentire ai tre ragazzi di esprimere le proprie opinioni liberamente e senza condizionamenti, onde poter intendere il Collegio correttamente ed in modo diretto i reali ed effettivi bisogni di ciascuno di essi.
Detto ascolto avveniva alla udienza del 18.9.2025, sicché all'udienza del 9.10.2025, cui il giudizio era rinviato, le parti concludevano come da verbale e la Corte riservava di provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1.
Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema Corte che, con ordinanza n. 9336 dell'8.4.2024, ha cassato la precedente pronuncia della Corte di Appello di Lecce, pure adottata in sede di rinvio.
La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della ricorrente, ha evidenziato come la decisione impugnata sia censurabile, in quanto << Il giudice di secondo grado non ha fatto buon governo del principio suesposto, atteso che, all'esito del rinvio operato dal giudice di legittimità non ha valutato concretamente la capacità genitoriale delle parti, peraltro richiesta all'attualità, ma si è limitato nuovamente a ripetere le conclusioni già statuite in assenza di un giudizio concreto e attuale. Nel dettaglio, con l'ordinanza di rinvio si chiedeva espressamente di "operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare
'l'effettività ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali (...) la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare i rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (cfr. pag. 6 dell'ordinanza rescissoria), nonché si affermava espressamente che "i fattori di arretratezza cognitiva e culturale non dovevano essere valutati o almeno non dovevano vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della capacità genitoriale e dell'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei minori, perché ciò da ingresso ad una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere, come osserva correttamente il ricorrente, la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato" (cfr. pag. 8 dell'ordinanza rescissoria). Ne consegue che il giudice di secondo grado non ha dato attuazione alle prescrizioni contenute nell'ordinanza di rinvio, limitandosi a reiterare le considerazioni già effettuate, senza una coerente e specifica indicazione della causa per cui i genitori erano stati ritenuti inidonei a prendersi cura dei figli – indipendentemente dall'arretratezza culturale, profilo già definito non sufficiente ai fini della verifica della sussistenza della capacità genitoriale e senza alcuna precisazione dei motivi per cui non sia possibile iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché senza aver effettuato nel merito una valutazione all'attualità dell'adeguatezza genitoriale. Analogamente, la
Corte di Appello non ha tenuto conto della possibilità di valutare, come indicato nella ordinanza della Corte di Cassazione, l'incidenza
5 del profondo legame affettivo tra il Sig. ed i tre figli e la sua presenza assidua nella frequentazione dei bambini presso la Persona_1 struttura di collocamento, pure riferito dai servizi sociali e dalla consulente tecnica, ai fini di una eventuale revoca dell'adottabilità in funzione di una verifica giudiziale delle condizioni per l'adozione cd. mite o quanto meno, pur restando nell'alveo dell'adozione legittimante, dell'adozione "aperta" (Corte Cost. 183 del 2023).
In conclusione, non è stato, contrariamente alle prescrizione dell'ordinanza rescissoria, svolta alcuna effettiva indagine volta alla ricerca di una soluzione "non estrema" della crisi familiare a fronte dell'accertato legame tra il padre ed i minori. >>
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello, affinché << svolga gli accertamenti richiesti alla luce di un'indagine concreta, effettiva ed attuale delle capacità complessive dei genitori, tenuto conto del legame affettivo e della continuità dei rapporti padre – minori e della possibilità di progetti di recupero ed integrazione delle capacità genitoriale mediante l'intervento dei servizi territoriali>> al fine di ricercare eventualmente << a fronte dell'accertato legame tra il padre ed i minori>> una soluzione alternativa e meno estrema della adozione.
§ 2.
Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere di questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello. E' evidente che la disamina della vicenda che ha interessato i tre minori, affidata a questo Collegio, non può prescindere dall'espletamento di nuova attività istruttoria, non solo per verificare la causa coerente e specifica- indipendentemente dall'arretratezza culturale - per cui i genitori erano stati ritenuti inidonei a prendersi cura dei figli, ma anche per indagare all'attualità l'adeguatezza e la capacità genitoriale degli appellanti e/o la concreta possibilità di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità, per il recupero di eventuali deficit, nonché di effettuare nel merito una valutazione della vicenda che, tenendo conto anche << del profondo legame affettivo tra il Sig. ed i tre figli e Persona_1 la sua presenza assidua nella frequentazione dei bambini presso la struttura di collocamento>> potesse pervenire alla revoca dell'adottabilità in funzione di una verifica giudiziale delle condizioni che potevano condurre ad una “adozione c.d. mite” o quanto meno all'adozione "aperta", soluzioni entrambe meno " estreme" di quella adottata dal
Tribunale di Minori per risolvere la crisi familiare.
§ 2.1 In tale ottica, questa Corte ha richiesto una informativa presso i servizi sociali competenti per territorio non solo sulle ragioni della interruzione delle relazioni con la famiglia di origine, ma anche per sapere quali interventi di recupero, sostegno e responsabilizzazione genitoriale sono stati posti in essere, nonché per indagare la attuale situazione familiare di e , anche con riferimento alla situazione del Parte_1 Controparte_2 nucleo familiare allargato, comprendente anche i nonni materni - conviventi e/o non conviventi;
la condizione lavorativa o comunque la situazione reddituale dei genitori;
la eventuale esistenza di problematiche a rilevanza CP_ psichiatrica in collaborazione con dsm e di problematiche di dipendenza patologica in collaborazione con precisando se alla luce delle indagini effettuate si riscontrino limiti all'esercizio della genitorialità, precisandone le ragioni e la natura, ed infine la possibilità di inserimento nel contesto familiare del minori , e Per_1 Per_2
anche previa attivazione di percorsi e progetti per il ripristino delle relazioni con la famiglia Persona_4 di origine indicando, se del caso, in quali ambienti e con quali modalità.
6 § 2.2. La Corte ha indagato anche, con informative richieste ai servizi sociali del luogo ove sono allocati ciascuno dei minori , e la attuale situazione familiare dei tre minori con riferimento Per_1 Per_2 Persona_4 all'inserimento degli stessi nelle famiglie affidatarie ed alla condizione generale in cui gli stessi si trovano, alla frequenza ed al rendimento scolastico.
§ 2.3. La Corte ha disposto una nuova c.t.u. – affidata alla dr.ssa - per verificare l'attuale assetto Persona_5 psicologico della signora (madre dei minori) e (padre dei minori) e per Parte_1 Controparte_2 accertare le rispettive ed attuali capacità genitoriali, attraverso accurata diagnosi piscologica (relativa a: profilo di personalità; capacità di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore;
capacità di fornire uno spazio fisico ed ambiente idoneo ai minori;
capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore;
capacità di focalizzarsi e soddisfare le esigenze evolutive dei minori) e l'attuale capacità genitoriale, accuditiva ed educativa di Parte_1
(madre dei minori) e (padre dei minori), di verificare anche - previa descrizione
[...] Controparte_2 dell'attuale assetto psicologico dei nonni materni - se un loro supporto possa e con quali modalità consentire il collocamento dei minori presso la famiglia di origine e la entità del coinvolgimento degli ascendenti materni, atto ad incidere sulla capacità genitoriale di (madre dei minori), e/o di Parte_1 Controparte_2
(padre dei minori). L'indagine peritale ha riguardato la verifica - sulla scorta degli elementi indicati dalla Corte di
Cassazione – della sussistenza delle condizioni per l'adozione cd. mite o quanto meno, pur restando nell'alveo dell'adozione legittimante, dell'adozione "aperta", ove tanto possa rispondere all'interesse dei minori, in assenza di ogni situazione di possibili rischi per ciascuno dei minori , e che possa in Per_1 Per_2 Persona_4 qualche misura comprometterne il benessere, in caso di un possibile rientro nel contesto familiare.
§ 2.4. Il Collegio ha provveduto, infine, all'esito della c.t.u. che aveva accertato una chiusura netta dei minori a riprendere qualsiasi genere di rapporti con la famiglia d'origine, ad effettuare anche l'ascolto dei minori – tutti maggiori di 12 anni- poter intendere correttamente ed in modo diretto i reali ed effettivi bisogni di ciascuno dei minori, al fine di adottare una soluzione che potesse rispondere adeguatamente alle loro esigenze ed alle loro aspettative.
§ 3.
All'esito di tale attività istruttoria, svolta seguendo le coordinate derivanti dalla pronuncia della Corte di Cassazione,
è emerso quanto segue.
Per quanto attiene alle competenze genitoriali, entrambi i genitori – secondo quanto emerso soprattutto dalla c.t.u.
- possono essere ritenuti, nella attuale situazione di vita, sufficientemente adeguati nelle sfere del “nurture caregiving” e del “material caregiving”, laddove mostrano, invece, ancora delle criticità nelle funzioni genitoriali protettive, affettive, regolative, normative e significante triadica, che interferiscono con la possibilità di entrambi i genitori biologici di sintonizzarsi appieno con i bisogni affettivi ed emotivi dei figli ( pag. 76 della relazione ). Sul piano educativo e relazionale, il c.t.u. evidenzia come i genitori siano apparsi entrambi “ poco focalizzati sui reali bisogni affettivi dei figli” e che “una grave instabilità della coppia genitoriale con scambi comunicativi relazionali e affettivi ambigui, incoerenti e discontinui ha danneggiato la possibilità per tutti e tre i minori, e per in Per_1 particolare, di vivere relazioni familiari come fondanti un senso di sicurezza e di stabilità interiori, indispensabili
7 per lo sviluppo di un sistema di contatto funzionale con i propri bisogni”; “ la madre pensa di essere una buona madre solo perché non ha maltrattato i figli e si è sempre battuta legalmente per averli con sé”.
Tanto, tuttavia, non è sufficiente per affermare una capacità genitoriale piena della coppia genitoriale.
Se in prima battura si era affermato che il padre non era in grado di occuparsi dei figli, per fattori di arretratezza cognitiva, culturale, relazionale di natura strutturale ed irreversibile, tale da essere inconciliabile con le esigenze di crescita dei figli minori, il c.t.u, tralasciati del tutto tali aspetti, ha invece evidenziato come alla base della valutazione negativa in punto di capacità genitoriale è piuttosto il fatto che “per le difficoltà Controparte_2 evidenziate nella sua sfera della funzione riflessiva e introspettiva.. non lascia presagire margini di recupero se non molto difficilmente delle sue competenze genitoriali “. Quanto alla madre, invece a detta del c.t.u. “non solo può mettere Parte_1 in atto un accudimento di tipo pratico concreto, ma ci sono anche dei margini di positività per un'eventuale recupero ove la signora sia adeguatamente orientata;
quindi, non si può escludere che la madre abbia una certa residua capacità genitoriale non piena, ma che potrebbe migliorare all'esito di percorsi psicologici di sostegno”.
§ 3.1. Per quanto riguarda i nonni, invece, essi sono idonei a svolgere solo “ il ruolo di nonni e eventualmente a supportare la figlia madre dei minori nel caso in cui i figli possono esserle affidati, certamente invece non si trovano nelle condizioni di avere con sé i nipoti in affidamento;
quindi possono semplicemente fornire un supporto limitatamente anche alle loro condizioni fisiche nel caso di affidamento dei figli alla signora o al signor ”: non possono rappresentare quindi una valida Parte_1 Persona_1 alternativa per un affido familiare.
§ 3.2. A fronte di tali esiti, sembrerebbe comunque come effettivamente la soluzione “estrema” della crisi familiare adottata dal tribunale sia inadeguata, ove si consideri che l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al minore il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia con carattere prioritario, di talché nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino ed impone ai Servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del bambino. La richiamata valorizzazione del legame naturale - e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge novellata, in una prospettiva che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio – rende, dunque, necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato (v., fra le tante, Cass. n. 15011/2006, Cass. n. 1837/2011 e Cass. n.
7115/2011). I principi che presidiano la materia trovano la fonte normativa nell'art. 8 della Convenzione EDU, che sancendo il diritto al rispetto alla vita familiare, impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame madre-figlio (v. anche c. Italia, § 59 anche sentenza CEDU del 13.10.2015 n. Per_6 ricorso 52557/14- caso S.H.
contro
Italia, vedano c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000 IX, CP_4
8 c. Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004 e NT c. Portogallo, n. 19554/09, § 74, 10 aprile Controparte_5
2012).
Infatti, << L'articolo 8 Cedu pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita famigliare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda SO c. SV (n. 2), 27 novembre 1992, §
90, serie A n. 250; GE e c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; NT c. Portogallo, Per_7 sopra citata, § 75), tenendo conto che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione Per_ determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore ( c. Germania
[GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII; Kearns c. Francia, n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; IN
c. Italia, sopra citata, § 60). Assume un ruolo sempre più centrale non tanto l'interesse del minore tuot court quanto il fatto che un minore possa essere sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, solo quando ciò sia assolutamente
«necessario», perché va parimenti tutelato il diritto dei genitori, sulla base dell'articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il loro figlio. Ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno.
§ 3.2.1. Il focus di ogni decisione resta sempre in ogni caso la tutela del benessere psico-fisico del minore ed “il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto” ( v. Cassazione civile sez. I, 30/10/2024, n.27999)
§ 4.
Facendo applicazione, al caso in scrutinio, dei suddetti principi, nazionali e sovranazionali, la Corte rileva come dalla documentazione, dalla c.t.u. e dagli esiti del successivo ascolto emerga che, nonostante i genitori mantengano ancora un legame affettivo verso i figli, lo stesso non è a dirsi da parte dei minori. , e Per_1 Per_2 [...]
rispettivamente di 16 anni, 14 e 12 anni, in realtà non solo hanno espresso tutti e tre, sia in sede di Persona_4 ascolto davanti alla consulente, dr.ssa , sia dinanzi a questo Collegio, il fermo desiderio di rimanere Per_5 nell'attuale famiglia affidataria,- dove si trovano già da 6 anni, stanno bene e dove sono integrati anche negli ambiti scolastici ed amicali ( in tal senso vedasi anche le relazioni sociali in atti) - ma hanno anche manifestato la più totale chiusura ad una qualsiasi forma di ripresa nei rapporti con la madre e soprattutto con il padre, tant'è vero che tutti e tre i minori hanno chiesto anche al Collegio di poter utilizzare il nome dei genitori affidatari in luogo del loro cognome di nascita anche per firmare il verbale di ascolto;
ciò è di per sé sintomatico di un totale rifiuto di ogni
9 legame con le loro origini. Certamente si registrano spiragli in senso opposto, vuoi per la curiosità di FR nei confronti della sua storia personale, in riferimento alle ragioni dell'allontanamento dai genitori biologici, vuoi per alcuni tentennamenti di a negare ogni possibilità di incontro della madre. I minori, anche rassicurati dal Per_2
Collegio e dalla psicologa in relazione al timore che l'esito del colloquio avrebbe potuto modificare le loro attuali condizioni, allontanandoli dai genitori affidatari, hanno comunque ribadito di non voler né incontrare neppure occasionalmente i genitori biologici, né aver con loro un contratto, anche solo telefonico. Tale chiusura così totale
è evidentemente frutto di un trauma mai superato.
§ 4.1. La rappresentazione che i minori portano con sé della coppia genitoriale è quella di un padre aggressivo e di una madre succube e, soprattutto, è ancora aperta e viva la ferita dell'abbandono da parte della madre quanto erano in comunità, ove sono stati collocati, a seguito delle vicende che li hanno interessati;
conservano un ricordo abbastanza negativo della comunità (un inferno) e sono convinti che i genitori non abbiano fatto tutto quello che potevano fare per riportarli a casa. Va detto, pure, che, in effetti, non sono mai stati sviluppati né emergono attualmente rapporti affettivi significativi dei minori con i propri genitori.
§ 4.2.1 Con riferimento al padre – che peraltro si è disinteressato del processo e che non ha manifestato all'attualità più alcun significativo interesse per i figli - non è emerso quel legame tra il padre e i minori, che era stato invece in precedenza accertato, dovuto solo al fatto che il Notarnicola ha continuato con regolarità a far visita ai figli durante la loro permanenza in istituto. Allo stato, però il ricordo di queste visite non suscita alcuna emozione positiva né alcun sentimento di affetto nei confronti del padre, apparendo la chiusura nei suoi confronti assoluta e decisa, senza ripensamenti e senza tentennamenti. Il padre è ricordato come soggetto violento con cui non si vuole avere alcun rapporto.
§ 4.2.2 Con riferimento alla madre, se pure si notano delle piccole crepe nell'atteggiamento granitico di chiusura e di rifiuto di ogni relazione, anche solo occasionale con la stessa;
tuttavia, prevale un forte sentimento di risentimento, legato proprio alla condotta abbandonica della madre. Condotta che non è frutto di ricordi errati o di traumi non elaborati, ma che ha un fondamento reale e obiettivo, perché effettivamente Parte_1 dalla fine del 2016 ha di modo e di fatto abbandonato il nucleo familiare ed i figli, intraprendendo una nuova relazione sentimentale con un altro soggetto e, per quanto riguarda il rapporto madre-figli, ad un primo incontro avvenuto nella struttura presso i cui tre minori erano ricoverati, dopo un lunghissimo periodo di assenza, quando la è rimasta senza neppure togliere il cappotto, successivamente ha presenziato solo ad Parte_1 incontri molto rarefatti nel tempo, un incontro con i figli dopo sei mesi dal primo e successivamente trasferitasi a
Modena è mancata per lungo tempo, con un incontro solo nel luglio del 2017 in struttura, cui sono seguite visite sempre sporadiche alternate a periodi più lunghi, anche di mesi, di assenza fino a quando (dal 2018) non si è presentata per un periodo abbastanza lungo, per sue ragioni di salute. Ne viene che effettivamente il sentimento di abbandono che i minori hanno sviluppato nei confronti della madre e che è alla base del risentimento che questi nutrono tuttora in maniera così forte nei suoi confronti è sicuramente legato al loro vissuto, e non solo ad una errata e non rimodulata percezione dei fatti, sicché il recupero del rapporto con la madre, pure necessario, richiederebbe un lungo e anche abbastanza incisivo lavoro psicologico, onde elaborare il trauma dell'abbandono
10 e ridimensionare gli effetti che il ricordo di questo vissuto di assenza ha lasciato in maniera tanto traumatica sui minori.
§ 5.
Alla luce di questi elementi, ed a prescindere quindi dalla sussistenza o meno di una capacità genitoriale, non piena, ma neppure carente, di e , emerge come, anche in ragione della Parte_1 Controparte_2 tenerissima età dei minori al momento del trasferimento in istituto (rispettivamente 2, 4 e 6 anni), non si sia mai creato e sviluppato nel tempo né permane allo stato un rapporto affettivo significativo con la madre e/o con il padre, tale da giustificare – pur all'esito di un percorso di sostegno della genitorialità e di recupero della pienezza della capacità genitoriale - un riavvicinamento ed un reinserimento dei minori nella famiglia d'origine. Anche per il consulente sembra piuttosto difficile anche solo avviare i minori a un percorso di sostegno psicologico in vista di un riavvicinamento ai genitori biologici, “ di cui non avvertono né la necessità né le ragioni” sicché, ove fossero costretti a “ frequentarlo, non sarebbe un percorso efficace perché appunto non ci sarebbe la collaborazione dei minori stessi”. Il loro rapporto con i genitori e la loro fiducia nei confronti degli stessi è assolutamente minata, pressoché nulla, sicché sentono il bisogno confortante e rassicurante di rimanere nell'ambiente familiare in cui oggi si trovano, presso la famiglia affidataria, senza alcuna intenzione di ritornare con i genitori biologici, per timore di rivivere le vicende che in passato li hanno segnati.
Conclude il consulente in merito evidenziando come, se pure le competenze dei genitori biologici non sono piene e necessiterebbero di un lavoro di recupero (il cui esito non è comunque prevedibile), tuttavia un'eventuale riavvicinamento non solo sarebbe non privo di rischi per i minori, ma sarebbe addirittura avversato e osteggiato dai minori stessi, sicché, anche al di là della possibilità di attivare dei percorsi di sostegno e di recupero della genitorialità, la totale chiusura dei figli ad una qualsiasi forma di recupero del rapporto con i genitori biologici impone alla Corte di confermare la declaratoria dello stato di adottabilità, di cui alla sentenza del Tribunale per i minorenni oggetto di impugnazione, pur in assenza di una situazione di effettiva e totale incapacità genitoriale e di totale abbandono morale e materiale in atto.
§ 5.1. Appare dunque al Collegio insuperabile allo stato l'atteggiamento di totale chiusura dei tre minori a qualsivoglia tipo di rapporto, anche solo occasionale con la madre o con il padre. Ogni diversa soluzione non terrebbe conto dei desideri manifestati e delle loro esigenze, compromettendone il benessere. Il Collegio non ignora, ovviamente, che tale chiusura così radicale di , e nei confronti dei Per_1 Per_2 Persona_4 genitori biologici sia frutto del loro vissuto traumatico, non ancora elaborato, che affonda le radici del suo nutrimento in una fragilità affettiva e in un sentimento di paura, comune a tutti e tre ma molto forte soprattutto in
: la paura cioè che quel vissuto traumatico e doloroso possa ripetersi, sicché la distanza dai genitori biologici Per_1
è una forma di protezione, che i ragazzi hanno adottato e sviluppato e che non appare corretto e utile elidere in modo forzato. In tale contesto nasce e si spiega anche il desiderio di usare un cognome diverso dal loro.
§ 5.2. Parimenti, nell'ottica del benessere psico fisico dei minori è oltremodo necessario per un adeguato futuro sviluppo della loro personalità e per una crescita sana che i minori possano elaborare questo vissuto, ripensare tutte le vicende dolorose, superando il trauma delle violenze a cui hanno assistito e dell'abbandono che hanno subito,
11 in quanto tale processo è indispensabile per una corretta costruzione della loro identità personale, che non può prescindere dal fare i conti con il passato, dal conoscere le loro origini e dal recupero di un dialogo e di un rapporto con i genitori, rimodulandone i giudizi.
§ 6.
Alla luce di tali considerazioni, può condividersi ma solo in parte la scelta del tribunale di dichiarare i minori adottabili, con rescissione di ogni legame con la famiglia di origine. Sussistono indubbiamente, per quanto già detto,
i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono, che non ha alcuna connotazione sanzionatoria delle condotte dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore (Cass. n. 1838/2011). Giova ricordare che infatti il principio cardine, cui bisogna far riferimento ove vengano in rilievo questioni che concernono i minori,
è oggi quello del “best interest of child “ ossia il diritto sostanziale del minorenne a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente, quando si prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione con la garanzia che tale diritto sarà attuato.
§ 6.1 Ciò non esclude però che si possano prendere in considerazione anche altre soluzioni, meno radicali, dell'adozione c.d. legittimante come suggerito anche dai giudici di legittimità nella ordinanza di rinvio. Le possibilità possono essere la “adozione c.d. mite” e la “adozione c.d. aperta”: istituti questi – adozione mite e adozione aperta
- nati proprio dalla necessità di far fronte all'esigenza di trovare differenti soluzioni, in nome del possibile mantenimento delle relazioni personali, ove ritenute positive e sempre tenendo conto del superiore interesse del minore rispetto agli effetti della adozione legittimante. In tale ottica, la Corte ritiene preferibile ed opportuno, nell'interesse dei minori stessi che sia disposta in luogo della adozione piena e legittimante, una “adozione aperta”, che consentendo il mantenimento di un legame con la famiglia d'origine anche solo affettivo, appare più idonea in questo contesto a garantire in futuro un equilibrato sviluppo dei minori ed il loro benessere psichico. Va esclusa, invece l'adozione c.d. mite, perché è da preferire solo nei casi in cui alla “grave fragilità genitoriale” si associ purtuttavia la permanenza di un “rapporto affettivo e relazionale significativo” tra il minore e la famiglia di origine e se non sia contraria al concreto interesse del figlio minore. Nella specie, però, proprio la mancanza di un
“rapporto affettivo e relazionale significativo” tra il minore e la famiglia di origine, rende tale soluzione non adeguata.
Preferibile appare senza dubbio la “adozione aperta” per la possibilità che si possano mantenere anche in futuro i rapporti con la famiglia d'origine, pur confermando la condizione di adozione legittimante. Cessano, quindi, i rapporti giuridici con la famiglia d'origine, ma restano quelli affettivi e personali, se positivi e significativi per il minore, che si devono mantenere e tutelare, perchè fanno parte della identità del minore: è nell'interesse del minore mantenere i rapporti con i genitori, ma anche con sorelle o fratelli, nonni o altri familiari: ogni soggetto, cioè, “che non soltanto non è responsabile dello stato di abbandono, ma è stato spesso l'unico sostegno morale del minore nella condivisione del trauma costituito dalla mancanza di assistenza morale e materiale”. Giova ricordare che i tre minori sono in affido preadottivo a famiglie diverse sicché la soluzione della adozione legittimante e piena pregiudicherebbe anche il mantenimento del rapporto affettivo con i fratelli che al momento appare un elemento importante nel loro universo travagliato.
12 La formula dell' “adozione aperta” – che ha le stesse caratteristiche dell'adozione legittimante - consente il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, sulla base di un'interpretazione evolutiva dell'art. 27, ult. comma. l. n. 184 del 1983, secondo cui l'interruzione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine va intesa in senso meramente giuridico e non si accompagna necessariamente all'interruzione dei rapporti di fatto. L'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983 non esclude, quindi, che, nel caso in cui debba procedersi all'adozione piena, il giudice possa ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive del minore con la famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma, attiene, infatti, al solo piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore, ma non esclude che, nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità personale, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con alcuni componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, che la loro interruzione sia tale da cagionare allo stesso un pregiudizio.
§ 6.2. La peculiarità della vicenda qui scrutinata consente, pertanto, alla Corte di vincere la presunzione, sottesa all'articolo 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983 e ritenere che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, non sia in concreto nell'interesse dei minori, sia con riferimento ai rapporti con i fratelli ma anche con riferimento ai genitori biologici, che oggi rifiutati possono in futuro rappresentare una comune risorsa affettiva di cui è bene non privare i minori. È evidente che qui risulta conforme all'interesse di ciascun minore mantenere rapporti affettivi con la famiglia di origine, in primo luogo con i fratelli e quindi anche con la madre e/o il padre- se pure per questi ultimi all'esito di un adeguato percorso psicologico di elaborazione del trauma.
In effetti, la possibilità di prevedere incontri tra il minore in stato di adottabilità e alcuni componenti della famiglia di origine rientra tra i provvedimenti nell'interesse del minore, che possono essere adottati ai sensi dell'art. 19 della legge n. 184 del 1983. Occorre quindi prevedere la prosecuzione di incontri periodici dei tre minori fra di loro nonché preparare il terreno per l'avvio di incontri – anche solo occasionali e/o telefonici - tra ciascuno di essi e i genitori biologici, pur confermando la Corte la dichiarazione dello stato di adottabilità (v. Cassazione civile sez. I,
29/08/2024, n.23324) in quanto un recupero del rapporto genitoriale con i minori appare corrispondente all'interesse di questi ultimi.
Tali esiti non possono che condurre a confermare il provvedimento impugnato, dovendo però nel contempo optarsi per una “adozione aperta” e prevedere sin d'ora che il nucleo costituito di minori , e Per_1 Per_2
i genitori biologici ed i genitori adottivi sia preso in carico dalla Persona_4 Parte_3 presso l'A. T. S. competente, affinché, monitorando attentamente la situazione e relazionandosi direttamente col T. M. di Lecce, avvii un percorso adeguato, finalizzato a dare supporto psicologico ai genitori e alla elaborazione del vissuto dei minori, per giungere al recupero della relazione affettiva e mantenere un rapporto anche solo occasionale con i genitori biologici.
In tali termini i gravami vanno rigettati e la sentenza n. 44/2019 del tribunale confermata.
13 Si provvederà a liquidare le competenze in favore dell'avv. Agnese Caprioli, difensore - quale curatore speciale - di , e parti ammesse al patrocino a spese dello Stato, e delle altre parti pure Per_1 Per_2 Persona_4 ammesse al patrocino a spese dello Stato all'esito della proposizione di apposita istanza.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9336/2024 sul ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc proposto da nei confronti Parte_1 di , e nonché dei minori , Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 Persona_1
e FR, rappresentati dalla curatrice avv. Agnese Caprioli, con la partecipazione del Per_2 procuratore generale della Corte di Appello di Lecce, in relazione agli appelli proposti nel giudizio n.
555/2019 R.g e nel giudizio riunito n. 558/2019 r.g avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i
Minorenni di Lecce n. 44/19, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Persona_4
(nato il [...]), (nato il [...] ) e (nata il
[...] Persona_1 Persona_3
6.12.2011), così provvede:
1. rigetta entrambi gli appelli;
2. conferma la sentenza impugnata nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
3. Dispone fin d'ora che la situazione dei minori sia presa in carico dalla presso Controparte_6
l'ATS competente per le attività e le finalità indicate in parte motiva, onerando di relazionare direttamente al T.M.;
4. Rimette pertanto gli atti al T.M per quanto di competenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce il 9 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Consiglia Invitto) (Dott. NT FR Esposito)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
******
La Corte di Appello di Lecce –Seconda Sezione – composta dai Signori:
Dott. NT FR Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Alessandra Ferraro - Consigliere
Dott. Andrea Ratta - TO
Dott. Chiara Maggiore - Esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello da rinvio dalla S.C. di Cassazione iscritta al n. r.g 275/2024 avente ad oggetto: “opposizione a dichiarazione di adottabilità”, relativa ai minori , e Persona_1 Per_2
FR decisa all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025 .
T R A
( CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NT SI, giusta mandato in calce all'originale dell'atto di riassunzione ex art. 392 cpc ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellante –
E
CURATORE SPECIALE dei minori , e FR, avv. Agnese Persona_1 Per_2
CAPRIOLI, elettivamente domiciliata in Lecce presso il suo studio alla Via L. Scarambone n. 56;
- appellato –
NONCHE'
1 - ( CF. [...]) E ( CF. Controparte_1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Rosalba Gatto come da mandato in atti e CodiceFiscale_2 presso il suo studio elettivamente domiciliati;
- appellanti ed appellati -
- Controparte_2
- appellato non costituito-
e
- P. G. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
- P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI MINORENNI DI Lecce
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 18/2023 del 26.6.2023 ha confermato – in sede di rinvio dalla Cassazione - la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni di Lecce, n. 44/2019 del 27.6.2019, la quale, avendo accertato lo stato di abbandono da parte di entrambe le figure genitoriali nonché l'inidoneità delle figure vicariali a prendersi cura dei minori, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori
(nato [...]) (nata il [...]) e Persona_1 Persona_3 Persona_4
(nato il [...]). A sostegno della sua decisione, la Corte di Appello di Lecce, all'esito dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione n. 8338/2023, che - cassando con rinvio la precedente decisione assunta dalla Corte di Appello di Lecce n. 5/2021 del 8.2.2021 - aveva richiesto una valutazione sostanziale della capacità genitoriale, “atteso il giudizio sommario ed astratto operato nel precedente provvedimento impugnato”, ha ritenuto di poter “liberamente valutare le acquisizioni processuali nel loro complesso, ai fini di un apprezzamento complessivo delle circostanze rilevanti ai fini della statuizione da rendere in sostituzione con quella cassata” (cfr. pag. 7 della sentenza di secondo grado). Nel dettaglio, dunque, la Corte di Appello ha evidenziato l'inidoneità del padre, caratterizzato da fattori di arretratezza cognitiva, culturale, relazionale di natura strutturale ed irreversibile tale da essere inconciliabile con le esigenze di crescita dei figli minori (come attestato sia dalle relazioni del centro di riabilitazione sia dalla psicologa-psicoterapeuta). Relativamente alle figure vicariali, la Corte di Appello ha evidenziato come i deficit cognitivi di cui risultavano caratterizzati i minori erano il riflesso di una noncuranza ed inidoneità
2 dell'intero nucleo familiare di prendersi cura dei minori stessi, comprese le figure vicariali (nonni materni) che chiedevano l'affido.
§ 2.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione la Sig.ra madre biologica dei minori, affidandosi a cinque motivi di censura, con cui ha Parte_1 dedotto:
a) violazione degli artt. 102 e 394 c.p.c. per aver la Corte di Appello dichiarato inammissibili le richieste avanzate dall'odierna ricorrente, derivandone l'erronea conseguenza di un passaggio in giudicato della decisione, preclusivo dei diritti della madre, litisconsorte necessaria, unicamente per non aver la stessa proposto autonomo ricorso per cassazione;
b) difetto di motivazione per aver la Corte di Appello conferito motivazione totalmente apparente, omettendo qualunque effettiva verifica della possibilità di recupero delle competenze genitoriali sebbene richiesta espressamente la necessità di indagare circa tale possibilità;
c) violazione dell'art. 30, comma 2, della Cost., degli artt. 1, 8, 10 e 15 della L. 184/1983 e apparenza motivazionale per aver la Corte di Appello stabilito che i fattori di arretratezza culturale e cognitiva sono criterio decisivo nonché incompatibili con ogni possibile programma di sostegno alla rete familiare, nonostante espressamente affermato il contrario nella sentenza rescissoria della Corte di Cassazione. In particolare, per non aver conferito alcuna motivazione logica ed adeguata circa le ragioni di tale incompatibilità ovvero alcun richiamo di argomento scientifico ovvero diagnostico a supporto della insuperabilità di dette carenze a fronte di un congruo sostegno;
d) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione dell'art. 30, comma 2,
Cost. e degli artt. 1 ,8, 10 e 15 della L. 184/1983 per aver la Corte di Appello basato il proprio convincimento e le proprie argomentazioni su relazioni e diagnosi dei minori datate (di cui la più recente nel 2018) nonché su circostanze di fatto emergenti della CTU del 2020, non avendo dunque effettuato un giudizio basato sull'attualità e sulla possibilità – necessariamente attuale – di recupero delle capacità ovvero competenze genitoriali come evidenziato dalla sentenza rescissoria;
e) violazione e la falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, Cost., e degli artt. 1, 8, 10, 15 e 44 della
L. 184/1983 per non aver la Corte di Appello considerato l'ipotesi di non recidere, nell'interesse superiore dei minori, il legame con i genitori biologici come previsto dall'istituto della adozione mite.
§ 2.1.. La curatrice speciale dei minori ha ritualmente depositato controricorso finalizzato al rigetto del ricorso per cassazione proposto.
3 Il tutore provvisorio dei minori, nominato in sostituzione della precedente curatrice, costituito regolarmente in giudizio, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. insistendo per il rigetto del ricorso principale.
§ 3.
La Corte di Cassazione, con ordinanza dell' 8.4.2024 n. 9336, superata positivamente la censura in rito di cui al primo motivo di ricorso, quanto al merito ha accolto il gravame, disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Lecce, affinché questa << svolga gli accertamenti richiesti alla luce di un'indagine concreta, effettiva ed attuale delle capacità complessive dei genitori, tenuto conto del legame affettivo e della continuità dei rapporti padre – minori
e della possibilità di progetti di recupero ed integrazione delle capacità genitoriale mediante l'intervento dei servizi territoriali.
>>.
§ 4.
Con ricorso in riassunzione depositato il 9.7.2024 riassumeva quindi il giudizio ex Parte_1 art. 392 cpc chiedendo alla Corte, all'esito degli opportuni accertamenti, la revoca dello stato di adottabilità dei minori e la predisposizione di un programma di reinserimento degli stessi nel contesto familiare d'origine.
Il curatore speciale dei minori, Avv. Agnese Caprioli, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data
8.10.2015, concludeva per il rigetto dell'appello.
Il P.G., a sua volta, esprimeva, in data 30.9.2024 parere volto all'accertamento della situazione attuale dei minori.
Si costituivano in giudizio anche i nonni materni e che concludevano Controparte_1 Parte_2 chiedendo alla Corte di effettuare tutti gli accertamenti opportuni per valutare lo stato attuale della capacità genitoriale adottando quindi, all'esito, i provvedimenti più opportuni alla tutela dei minori.
§ 5.
All'udienza del 24.10.2024 la Corte, con ordinanza del 6.11.2024, riteneva necessario, in conformità con il disposto della sentenza di rimessione della Corte di Cassazione n. 9336 dell'8.4.2024 e del contenuto degli atti di riassunzione, nonché del parere del P.G., disporre un'indagine sociologica e psicologica focalizzata all'accertamento delle competenze genitoriali, al fine di verificare non solo l'attuale capacità genitoriale dei sigg. Parte_1
e , genitori dei minori , e , ma anche l'idoneità del Controparte_2 Per_1 Per_2 Persona_4 collocamento dei minori presso la famiglia di origine con il coinvolgimento degli ascendenti materni, che costituendosi avevano espresso parere favorevole a tale soluzione;
ed infine di indagare anche la possibilità di un'altra soluzione meno estrema della adozione piena e legittimante disposta dal T.M. Era quindi espletata ulteriore attività istruttoria, con l'acquisizione della relazioni aggiornate dei SS e del CF competenti.
§ 6.
4 Dopo il deposito della relazione peritale e l'acquisizione di detta documentazione, all'udienza del 8.5.2025, la
Corte riteneva necessario, prima di decidere, anche a norma dell'art. 336 bis c.c., e tenuto conto sia degli esiti della c.t.u. svolta in questo giudizio che delle indicazioni contenute nella sentenza di rimessione della Corte di
Cassazione n. 9336 dell'8.4.2024, disporre l'ascolto dei minori innanzi al Collegio, da effettuarsi in forma riservata ed alla presenza del solo curatore speciale e con l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio, già nominato, per una migliore valutazione delle esigenze degli stessi minori, al solo fine di consentire ai tre ragazzi di esprimere le proprie opinioni liberamente e senza condizionamenti, onde poter intendere il Collegio correttamente ed in modo diretto i reali ed effettivi bisogni di ciascuno di essi.
Detto ascolto avveniva alla udienza del 18.9.2025, sicché all'udienza del 9.10.2025, cui il giudizio era rinviato, le parti concludevano come da verbale e la Corte riservava di provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1.
Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema Corte che, con ordinanza n. 9336 dell'8.4.2024, ha cassato la precedente pronuncia della Corte di Appello di Lecce, pure adottata in sede di rinvio.
La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della ricorrente, ha evidenziato come la decisione impugnata sia censurabile, in quanto << Il giudice di secondo grado non ha fatto buon governo del principio suesposto, atteso che, all'esito del rinvio operato dal giudice di legittimità non ha valutato concretamente la capacità genitoriale delle parti, peraltro richiesta all'attualità, ma si è limitato nuovamente a ripetere le conclusioni già statuite in assenza di un giudizio concreto e attuale. Nel dettaglio, con l'ordinanza di rinvio si chiedeva espressamente di "operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare
'l'effettività ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali (...) la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare i rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (cfr. pag. 6 dell'ordinanza rescissoria), nonché si affermava espressamente che "i fattori di arretratezza cognitiva e culturale non dovevano essere valutati o almeno non dovevano vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della capacità genitoriale e dell'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei minori, perché ciò da ingresso ad una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere, come osserva correttamente il ricorrente, la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato" (cfr. pag. 8 dell'ordinanza rescissoria). Ne consegue che il giudice di secondo grado non ha dato attuazione alle prescrizioni contenute nell'ordinanza di rinvio, limitandosi a reiterare le considerazioni già effettuate, senza una coerente e specifica indicazione della causa per cui i genitori erano stati ritenuti inidonei a prendersi cura dei figli – indipendentemente dall'arretratezza culturale, profilo già definito non sufficiente ai fini della verifica della sussistenza della capacità genitoriale e senza alcuna precisazione dei motivi per cui non sia possibile iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché senza aver effettuato nel merito una valutazione all'attualità dell'adeguatezza genitoriale. Analogamente, la
Corte di Appello non ha tenuto conto della possibilità di valutare, come indicato nella ordinanza della Corte di Cassazione, l'incidenza
5 del profondo legame affettivo tra il Sig. ed i tre figli e la sua presenza assidua nella frequentazione dei bambini presso la Persona_1 struttura di collocamento, pure riferito dai servizi sociali e dalla consulente tecnica, ai fini di una eventuale revoca dell'adottabilità in funzione di una verifica giudiziale delle condizioni per l'adozione cd. mite o quanto meno, pur restando nell'alveo dell'adozione legittimante, dell'adozione "aperta" (Corte Cost. 183 del 2023).
In conclusione, non è stato, contrariamente alle prescrizione dell'ordinanza rescissoria, svolta alcuna effettiva indagine volta alla ricerca di una soluzione "non estrema" della crisi familiare a fronte dell'accertato legame tra il padre ed i minori. >>
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello, affinché << svolga gli accertamenti richiesti alla luce di un'indagine concreta, effettiva ed attuale delle capacità complessive dei genitori, tenuto conto del legame affettivo e della continuità dei rapporti padre – minori e della possibilità di progetti di recupero ed integrazione delle capacità genitoriale mediante l'intervento dei servizi territoriali>> al fine di ricercare eventualmente << a fronte dell'accertato legame tra il padre ed i minori>> una soluzione alternativa e meno estrema della adozione.
§ 2.
Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere di questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello. E' evidente che la disamina della vicenda che ha interessato i tre minori, affidata a questo Collegio, non può prescindere dall'espletamento di nuova attività istruttoria, non solo per verificare la causa coerente e specifica- indipendentemente dall'arretratezza culturale - per cui i genitori erano stati ritenuti inidonei a prendersi cura dei figli, ma anche per indagare all'attualità l'adeguatezza e la capacità genitoriale degli appellanti e/o la concreta possibilità di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità, per il recupero di eventuali deficit, nonché di effettuare nel merito una valutazione della vicenda che, tenendo conto anche << del profondo legame affettivo tra il Sig. ed i tre figli e Persona_1 la sua presenza assidua nella frequentazione dei bambini presso la struttura di collocamento>> potesse pervenire alla revoca dell'adottabilità in funzione di una verifica giudiziale delle condizioni che potevano condurre ad una “adozione c.d. mite” o quanto meno all'adozione "aperta", soluzioni entrambe meno " estreme" di quella adottata dal
Tribunale di Minori per risolvere la crisi familiare.
§ 2.1 In tale ottica, questa Corte ha richiesto una informativa presso i servizi sociali competenti per territorio non solo sulle ragioni della interruzione delle relazioni con la famiglia di origine, ma anche per sapere quali interventi di recupero, sostegno e responsabilizzazione genitoriale sono stati posti in essere, nonché per indagare la attuale situazione familiare di e , anche con riferimento alla situazione del Parte_1 Controparte_2 nucleo familiare allargato, comprendente anche i nonni materni - conviventi e/o non conviventi;
la condizione lavorativa o comunque la situazione reddituale dei genitori;
la eventuale esistenza di problematiche a rilevanza CP_ psichiatrica in collaborazione con dsm e di problematiche di dipendenza patologica in collaborazione con precisando se alla luce delle indagini effettuate si riscontrino limiti all'esercizio della genitorialità, precisandone le ragioni e la natura, ed infine la possibilità di inserimento nel contesto familiare del minori , e Per_1 Per_2
anche previa attivazione di percorsi e progetti per il ripristino delle relazioni con la famiglia Persona_4 di origine indicando, se del caso, in quali ambienti e con quali modalità.
6 § 2.2. La Corte ha indagato anche, con informative richieste ai servizi sociali del luogo ove sono allocati ciascuno dei minori , e la attuale situazione familiare dei tre minori con riferimento Per_1 Per_2 Persona_4 all'inserimento degli stessi nelle famiglie affidatarie ed alla condizione generale in cui gli stessi si trovano, alla frequenza ed al rendimento scolastico.
§ 2.3. La Corte ha disposto una nuova c.t.u. – affidata alla dr.ssa - per verificare l'attuale assetto Persona_5 psicologico della signora (madre dei minori) e (padre dei minori) e per Parte_1 Controparte_2 accertare le rispettive ed attuali capacità genitoriali, attraverso accurata diagnosi piscologica (relativa a: profilo di personalità; capacità di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore;
capacità di fornire uno spazio fisico ed ambiente idoneo ai minori;
capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore;
capacità di focalizzarsi e soddisfare le esigenze evolutive dei minori) e l'attuale capacità genitoriale, accuditiva ed educativa di Parte_1
(madre dei minori) e (padre dei minori), di verificare anche - previa descrizione
[...] Controparte_2 dell'attuale assetto psicologico dei nonni materni - se un loro supporto possa e con quali modalità consentire il collocamento dei minori presso la famiglia di origine e la entità del coinvolgimento degli ascendenti materni, atto ad incidere sulla capacità genitoriale di (madre dei minori), e/o di Parte_1 Controparte_2
(padre dei minori). L'indagine peritale ha riguardato la verifica - sulla scorta degli elementi indicati dalla Corte di
Cassazione – della sussistenza delle condizioni per l'adozione cd. mite o quanto meno, pur restando nell'alveo dell'adozione legittimante, dell'adozione "aperta", ove tanto possa rispondere all'interesse dei minori, in assenza di ogni situazione di possibili rischi per ciascuno dei minori , e che possa in Per_1 Per_2 Persona_4 qualche misura comprometterne il benessere, in caso di un possibile rientro nel contesto familiare.
§ 2.4. Il Collegio ha provveduto, infine, all'esito della c.t.u. che aveva accertato una chiusura netta dei minori a riprendere qualsiasi genere di rapporti con la famiglia d'origine, ad effettuare anche l'ascolto dei minori – tutti maggiori di 12 anni- poter intendere correttamente ed in modo diretto i reali ed effettivi bisogni di ciascuno dei minori, al fine di adottare una soluzione che potesse rispondere adeguatamente alle loro esigenze ed alle loro aspettative.
§ 3.
All'esito di tale attività istruttoria, svolta seguendo le coordinate derivanti dalla pronuncia della Corte di Cassazione,
è emerso quanto segue.
Per quanto attiene alle competenze genitoriali, entrambi i genitori – secondo quanto emerso soprattutto dalla c.t.u.
- possono essere ritenuti, nella attuale situazione di vita, sufficientemente adeguati nelle sfere del “nurture caregiving” e del “material caregiving”, laddove mostrano, invece, ancora delle criticità nelle funzioni genitoriali protettive, affettive, regolative, normative e significante triadica, che interferiscono con la possibilità di entrambi i genitori biologici di sintonizzarsi appieno con i bisogni affettivi ed emotivi dei figli ( pag. 76 della relazione ). Sul piano educativo e relazionale, il c.t.u. evidenzia come i genitori siano apparsi entrambi “ poco focalizzati sui reali bisogni affettivi dei figli” e che “una grave instabilità della coppia genitoriale con scambi comunicativi relazionali e affettivi ambigui, incoerenti e discontinui ha danneggiato la possibilità per tutti e tre i minori, e per in Per_1 particolare, di vivere relazioni familiari come fondanti un senso di sicurezza e di stabilità interiori, indispensabili
7 per lo sviluppo di un sistema di contatto funzionale con i propri bisogni”; “ la madre pensa di essere una buona madre solo perché non ha maltrattato i figli e si è sempre battuta legalmente per averli con sé”.
Tanto, tuttavia, non è sufficiente per affermare una capacità genitoriale piena della coppia genitoriale.
Se in prima battura si era affermato che il padre non era in grado di occuparsi dei figli, per fattori di arretratezza cognitiva, culturale, relazionale di natura strutturale ed irreversibile, tale da essere inconciliabile con le esigenze di crescita dei figli minori, il c.t.u, tralasciati del tutto tali aspetti, ha invece evidenziato come alla base della valutazione negativa in punto di capacità genitoriale è piuttosto il fatto che “per le difficoltà Controparte_2 evidenziate nella sua sfera della funzione riflessiva e introspettiva.. non lascia presagire margini di recupero se non molto difficilmente delle sue competenze genitoriali “. Quanto alla madre, invece a detta del c.t.u. “non solo può mettere Parte_1 in atto un accudimento di tipo pratico concreto, ma ci sono anche dei margini di positività per un'eventuale recupero ove la signora sia adeguatamente orientata;
quindi, non si può escludere che la madre abbia una certa residua capacità genitoriale non piena, ma che potrebbe migliorare all'esito di percorsi psicologici di sostegno”.
§ 3.1. Per quanto riguarda i nonni, invece, essi sono idonei a svolgere solo “ il ruolo di nonni e eventualmente a supportare la figlia madre dei minori nel caso in cui i figli possono esserle affidati, certamente invece non si trovano nelle condizioni di avere con sé i nipoti in affidamento;
quindi possono semplicemente fornire un supporto limitatamente anche alle loro condizioni fisiche nel caso di affidamento dei figli alla signora o al signor ”: non possono rappresentare quindi una valida Parte_1 Persona_1 alternativa per un affido familiare.
§ 3.2. A fronte di tali esiti, sembrerebbe comunque come effettivamente la soluzione “estrema” della crisi familiare adottata dal tribunale sia inadeguata, ove si consideri che l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al minore il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia con carattere prioritario, di talché nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino ed impone ai Servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del bambino. La richiamata valorizzazione del legame naturale - e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge novellata, in una prospettiva che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio – rende, dunque, necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato (v., fra le tante, Cass. n. 15011/2006, Cass. n. 1837/2011 e Cass. n.
7115/2011). I principi che presidiano la materia trovano la fonte normativa nell'art. 8 della Convenzione EDU, che sancendo il diritto al rispetto alla vita familiare, impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame madre-figlio (v. anche c. Italia, § 59 anche sentenza CEDU del 13.10.2015 n. Per_6 ricorso 52557/14- caso S.H.
contro
Italia, vedano c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000 IX, CP_4
8 c. Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004 e NT c. Portogallo, n. 19554/09, § 74, 10 aprile Controparte_5
2012).
Infatti, << L'articolo 8 Cedu pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita famigliare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda SO c. SV (n. 2), 27 novembre 1992, §
90, serie A n. 250; GE e c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; NT c. Portogallo, Per_7 sopra citata, § 75), tenendo conto che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione Per_ determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore ( c. Germania
[GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII; Kearns c. Francia, n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; IN
c. Italia, sopra citata, § 60). Assume un ruolo sempre più centrale non tanto l'interesse del minore tuot court quanto il fatto che un minore possa essere sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, solo quando ciò sia assolutamente
«necessario», perché va parimenti tutelato il diritto dei genitori, sulla base dell'articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il loro figlio. Ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno.
§ 3.2.1. Il focus di ogni decisione resta sempre in ogni caso la tutela del benessere psico-fisico del minore ed “il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto” ( v. Cassazione civile sez. I, 30/10/2024, n.27999)
§ 4.
Facendo applicazione, al caso in scrutinio, dei suddetti principi, nazionali e sovranazionali, la Corte rileva come dalla documentazione, dalla c.t.u. e dagli esiti del successivo ascolto emerga che, nonostante i genitori mantengano ancora un legame affettivo verso i figli, lo stesso non è a dirsi da parte dei minori. , e Per_1 Per_2 [...]
rispettivamente di 16 anni, 14 e 12 anni, in realtà non solo hanno espresso tutti e tre, sia in sede di Persona_4 ascolto davanti alla consulente, dr.ssa , sia dinanzi a questo Collegio, il fermo desiderio di rimanere Per_5 nell'attuale famiglia affidataria,- dove si trovano già da 6 anni, stanno bene e dove sono integrati anche negli ambiti scolastici ed amicali ( in tal senso vedasi anche le relazioni sociali in atti) - ma hanno anche manifestato la più totale chiusura ad una qualsiasi forma di ripresa nei rapporti con la madre e soprattutto con il padre, tant'è vero che tutti e tre i minori hanno chiesto anche al Collegio di poter utilizzare il nome dei genitori affidatari in luogo del loro cognome di nascita anche per firmare il verbale di ascolto;
ciò è di per sé sintomatico di un totale rifiuto di ogni
9 legame con le loro origini. Certamente si registrano spiragli in senso opposto, vuoi per la curiosità di FR nei confronti della sua storia personale, in riferimento alle ragioni dell'allontanamento dai genitori biologici, vuoi per alcuni tentennamenti di a negare ogni possibilità di incontro della madre. I minori, anche rassicurati dal Per_2
Collegio e dalla psicologa in relazione al timore che l'esito del colloquio avrebbe potuto modificare le loro attuali condizioni, allontanandoli dai genitori affidatari, hanno comunque ribadito di non voler né incontrare neppure occasionalmente i genitori biologici, né aver con loro un contratto, anche solo telefonico. Tale chiusura così totale
è evidentemente frutto di un trauma mai superato.
§ 4.1. La rappresentazione che i minori portano con sé della coppia genitoriale è quella di un padre aggressivo e di una madre succube e, soprattutto, è ancora aperta e viva la ferita dell'abbandono da parte della madre quanto erano in comunità, ove sono stati collocati, a seguito delle vicende che li hanno interessati;
conservano un ricordo abbastanza negativo della comunità (un inferno) e sono convinti che i genitori non abbiano fatto tutto quello che potevano fare per riportarli a casa. Va detto, pure, che, in effetti, non sono mai stati sviluppati né emergono attualmente rapporti affettivi significativi dei minori con i propri genitori.
§ 4.2.1 Con riferimento al padre – che peraltro si è disinteressato del processo e che non ha manifestato all'attualità più alcun significativo interesse per i figli - non è emerso quel legame tra il padre e i minori, che era stato invece in precedenza accertato, dovuto solo al fatto che il Notarnicola ha continuato con regolarità a far visita ai figli durante la loro permanenza in istituto. Allo stato, però il ricordo di queste visite non suscita alcuna emozione positiva né alcun sentimento di affetto nei confronti del padre, apparendo la chiusura nei suoi confronti assoluta e decisa, senza ripensamenti e senza tentennamenti. Il padre è ricordato come soggetto violento con cui non si vuole avere alcun rapporto.
§ 4.2.2 Con riferimento alla madre, se pure si notano delle piccole crepe nell'atteggiamento granitico di chiusura e di rifiuto di ogni relazione, anche solo occasionale con la stessa;
tuttavia, prevale un forte sentimento di risentimento, legato proprio alla condotta abbandonica della madre. Condotta che non è frutto di ricordi errati o di traumi non elaborati, ma che ha un fondamento reale e obiettivo, perché effettivamente Parte_1 dalla fine del 2016 ha di modo e di fatto abbandonato il nucleo familiare ed i figli, intraprendendo una nuova relazione sentimentale con un altro soggetto e, per quanto riguarda il rapporto madre-figli, ad un primo incontro avvenuto nella struttura presso i cui tre minori erano ricoverati, dopo un lunghissimo periodo di assenza, quando la è rimasta senza neppure togliere il cappotto, successivamente ha presenziato solo ad Parte_1 incontri molto rarefatti nel tempo, un incontro con i figli dopo sei mesi dal primo e successivamente trasferitasi a
Modena è mancata per lungo tempo, con un incontro solo nel luglio del 2017 in struttura, cui sono seguite visite sempre sporadiche alternate a periodi più lunghi, anche di mesi, di assenza fino a quando (dal 2018) non si è presentata per un periodo abbastanza lungo, per sue ragioni di salute. Ne viene che effettivamente il sentimento di abbandono che i minori hanno sviluppato nei confronti della madre e che è alla base del risentimento che questi nutrono tuttora in maniera così forte nei suoi confronti è sicuramente legato al loro vissuto, e non solo ad una errata e non rimodulata percezione dei fatti, sicché il recupero del rapporto con la madre, pure necessario, richiederebbe un lungo e anche abbastanza incisivo lavoro psicologico, onde elaborare il trauma dell'abbandono
10 e ridimensionare gli effetti che il ricordo di questo vissuto di assenza ha lasciato in maniera tanto traumatica sui minori.
§ 5.
Alla luce di questi elementi, ed a prescindere quindi dalla sussistenza o meno di una capacità genitoriale, non piena, ma neppure carente, di e , emerge come, anche in ragione della Parte_1 Controparte_2 tenerissima età dei minori al momento del trasferimento in istituto (rispettivamente 2, 4 e 6 anni), non si sia mai creato e sviluppato nel tempo né permane allo stato un rapporto affettivo significativo con la madre e/o con il padre, tale da giustificare – pur all'esito di un percorso di sostegno della genitorialità e di recupero della pienezza della capacità genitoriale - un riavvicinamento ed un reinserimento dei minori nella famiglia d'origine. Anche per il consulente sembra piuttosto difficile anche solo avviare i minori a un percorso di sostegno psicologico in vista di un riavvicinamento ai genitori biologici, “ di cui non avvertono né la necessità né le ragioni” sicché, ove fossero costretti a “ frequentarlo, non sarebbe un percorso efficace perché appunto non ci sarebbe la collaborazione dei minori stessi”. Il loro rapporto con i genitori e la loro fiducia nei confronti degli stessi è assolutamente minata, pressoché nulla, sicché sentono il bisogno confortante e rassicurante di rimanere nell'ambiente familiare in cui oggi si trovano, presso la famiglia affidataria, senza alcuna intenzione di ritornare con i genitori biologici, per timore di rivivere le vicende che in passato li hanno segnati.
Conclude il consulente in merito evidenziando come, se pure le competenze dei genitori biologici non sono piene e necessiterebbero di un lavoro di recupero (il cui esito non è comunque prevedibile), tuttavia un'eventuale riavvicinamento non solo sarebbe non privo di rischi per i minori, ma sarebbe addirittura avversato e osteggiato dai minori stessi, sicché, anche al di là della possibilità di attivare dei percorsi di sostegno e di recupero della genitorialità, la totale chiusura dei figli ad una qualsiasi forma di recupero del rapporto con i genitori biologici impone alla Corte di confermare la declaratoria dello stato di adottabilità, di cui alla sentenza del Tribunale per i minorenni oggetto di impugnazione, pur in assenza di una situazione di effettiva e totale incapacità genitoriale e di totale abbandono morale e materiale in atto.
§ 5.1. Appare dunque al Collegio insuperabile allo stato l'atteggiamento di totale chiusura dei tre minori a qualsivoglia tipo di rapporto, anche solo occasionale con la madre o con il padre. Ogni diversa soluzione non terrebbe conto dei desideri manifestati e delle loro esigenze, compromettendone il benessere. Il Collegio non ignora, ovviamente, che tale chiusura così radicale di , e nei confronti dei Per_1 Per_2 Persona_4 genitori biologici sia frutto del loro vissuto traumatico, non ancora elaborato, che affonda le radici del suo nutrimento in una fragilità affettiva e in un sentimento di paura, comune a tutti e tre ma molto forte soprattutto in
: la paura cioè che quel vissuto traumatico e doloroso possa ripetersi, sicché la distanza dai genitori biologici Per_1
è una forma di protezione, che i ragazzi hanno adottato e sviluppato e che non appare corretto e utile elidere in modo forzato. In tale contesto nasce e si spiega anche il desiderio di usare un cognome diverso dal loro.
§ 5.2. Parimenti, nell'ottica del benessere psico fisico dei minori è oltremodo necessario per un adeguato futuro sviluppo della loro personalità e per una crescita sana che i minori possano elaborare questo vissuto, ripensare tutte le vicende dolorose, superando il trauma delle violenze a cui hanno assistito e dell'abbandono che hanno subito,
11 in quanto tale processo è indispensabile per una corretta costruzione della loro identità personale, che non può prescindere dal fare i conti con il passato, dal conoscere le loro origini e dal recupero di un dialogo e di un rapporto con i genitori, rimodulandone i giudizi.
§ 6.
Alla luce di tali considerazioni, può condividersi ma solo in parte la scelta del tribunale di dichiarare i minori adottabili, con rescissione di ogni legame con la famiglia di origine. Sussistono indubbiamente, per quanto già detto,
i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono, che non ha alcuna connotazione sanzionatoria delle condotte dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore (Cass. n. 1838/2011). Giova ricordare che infatti il principio cardine, cui bisogna far riferimento ove vengano in rilievo questioni che concernono i minori,
è oggi quello del “best interest of child “ ossia il diritto sostanziale del minorenne a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente, quando si prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione con la garanzia che tale diritto sarà attuato.
§ 6.1 Ciò non esclude però che si possano prendere in considerazione anche altre soluzioni, meno radicali, dell'adozione c.d. legittimante come suggerito anche dai giudici di legittimità nella ordinanza di rinvio. Le possibilità possono essere la “adozione c.d. mite” e la “adozione c.d. aperta”: istituti questi – adozione mite e adozione aperta
- nati proprio dalla necessità di far fronte all'esigenza di trovare differenti soluzioni, in nome del possibile mantenimento delle relazioni personali, ove ritenute positive e sempre tenendo conto del superiore interesse del minore rispetto agli effetti della adozione legittimante. In tale ottica, la Corte ritiene preferibile ed opportuno, nell'interesse dei minori stessi che sia disposta in luogo della adozione piena e legittimante, una “adozione aperta”, che consentendo il mantenimento di un legame con la famiglia d'origine anche solo affettivo, appare più idonea in questo contesto a garantire in futuro un equilibrato sviluppo dei minori ed il loro benessere psichico. Va esclusa, invece l'adozione c.d. mite, perché è da preferire solo nei casi in cui alla “grave fragilità genitoriale” si associ purtuttavia la permanenza di un “rapporto affettivo e relazionale significativo” tra il minore e la famiglia di origine e se non sia contraria al concreto interesse del figlio minore. Nella specie, però, proprio la mancanza di un
“rapporto affettivo e relazionale significativo” tra il minore e la famiglia di origine, rende tale soluzione non adeguata.
Preferibile appare senza dubbio la “adozione aperta” per la possibilità che si possano mantenere anche in futuro i rapporti con la famiglia d'origine, pur confermando la condizione di adozione legittimante. Cessano, quindi, i rapporti giuridici con la famiglia d'origine, ma restano quelli affettivi e personali, se positivi e significativi per il minore, che si devono mantenere e tutelare, perchè fanno parte della identità del minore: è nell'interesse del minore mantenere i rapporti con i genitori, ma anche con sorelle o fratelli, nonni o altri familiari: ogni soggetto, cioè, “che non soltanto non è responsabile dello stato di abbandono, ma è stato spesso l'unico sostegno morale del minore nella condivisione del trauma costituito dalla mancanza di assistenza morale e materiale”. Giova ricordare che i tre minori sono in affido preadottivo a famiglie diverse sicché la soluzione della adozione legittimante e piena pregiudicherebbe anche il mantenimento del rapporto affettivo con i fratelli che al momento appare un elemento importante nel loro universo travagliato.
12 La formula dell' “adozione aperta” – che ha le stesse caratteristiche dell'adozione legittimante - consente il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, sulla base di un'interpretazione evolutiva dell'art. 27, ult. comma. l. n. 184 del 1983, secondo cui l'interruzione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine va intesa in senso meramente giuridico e non si accompagna necessariamente all'interruzione dei rapporti di fatto. L'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983 non esclude, quindi, che, nel caso in cui debba procedersi all'adozione piena, il giudice possa ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive del minore con la famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma, attiene, infatti, al solo piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore, ma non esclude che, nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità personale, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con alcuni componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, che la loro interruzione sia tale da cagionare allo stesso un pregiudizio.
§ 6.2. La peculiarità della vicenda qui scrutinata consente, pertanto, alla Corte di vincere la presunzione, sottesa all'articolo 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983 e ritenere che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, non sia in concreto nell'interesse dei minori, sia con riferimento ai rapporti con i fratelli ma anche con riferimento ai genitori biologici, che oggi rifiutati possono in futuro rappresentare una comune risorsa affettiva di cui è bene non privare i minori. È evidente che qui risulta conforme all'interesse di ciascun minore mantenere rapporti affettivi con la famiglia di origine, in primo luogo con i fratelli e quindi anche con la madre e/o il padre- se pure per questi ultimi all'esito di un adeguato percorso psicologico di elaborazione del trauma.
In effetti, la possibilità di prevedere incontri tra il minore in stato di adottabilità e alcuni componenti della famiglia di origine rientra tra i provvedimenti nell'interesse del minore, che possono essere adottati ai sensi dell'art. 19 della legge n. 184 del 1983. Occorre quindi prevedere la prosecuzione di incontri periodici dei tre minori fra di loro nonché preparare il terreno per l'avvio di incontri – anche solo occasionali e/o telefonici - tra ciascuno di essi e i genitori biologici, pur confermando la Corte la dichiarazione dello stato di adottabilità (v. Cassazione civile sez. I,
29/08/2024, n.23324) in quanto un recupero del rapporto genitoriale con i minori appare corrispondente all'interesse di questi ultimi.
Tali esiti non possono che condurre a confermare il provvedimento impugnato, dovendo però nel contempo optarsi per una “adozione aperta” e prevedere sin d'ora che il nucleo costituito di minori , e Per_1 Per_2
i genitori biologici ed i genitori adottivi sia preso in carico dalla Persona_4 Parte_3 presso l'A. T. S. competente, affinché, monitorando attentamente la situazione e relazionandosi direttamente col T. M. di Lecce, avvii un percorso adeguato, finalizzato a dare supporto psicologico ai genitori e alla elaborazione del vissuto dei minori, per giungere al recupero della relazione affettiva e mantenere un rapporto anche solo occasionale con i genitori biologici.
In tali termini i gravami vanno rigettati e la sentenza n. 44/2019 del tribunale confermata.
13 Si provvederà a liquidare le competenze in favore dell'avv. Agnese Caprioli, difensore - quale curatore speciale - di , e parti ammesse al patrocino a spese dello Stato, e delle altre parti pure Per_1 Per_2 Persona_4 ammesse al patrocino a spese dello Stato all'esito della proposizione di apposita istanza.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9336/2024 sul ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc proposto da nei confronti Parte_1 di , e nonché dei minori , Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 Persona_1
e FR, rappresentati dalla curatrice avv. Agnese Caprioli, con la partecipazione del Per_2 procuratore generale della Corte di Appello di Lecce, in relazione agli appelli proposti nel giudizio n.
555/2019 R.g e nel giudizio riunito n. 558/2019 r.g avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i
Minorenni di Lecce n. 44/19, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Persona_4
(nato il [...]), (nato il [...] ) e (nata il
[...] Persona_1 Persona_3
6.12.2011), così provvede:
1. rigetta entrambi gli appelli;
2. conferma la sentenza impugnata nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
3. Dispone fin d'ora che la situazione dei minori sia presa in carico dalla presso Controparte_6
l'ATS competente per le attività e le finalità indicate in parte motiva, onerando di relazionare direttamente al T.M.;
4. Rimette pertanto gli atti al T.M per quanto di competenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce il 9 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Consiglia Invitto) (Dott. NT FR Esposito)
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