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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 10938/2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Dario Chiocca e Alba Lasorella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.09.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta resistente dal 26.07.2019 al 31.01.2021, nonché nei mesi di settembre e ottobre 2021, inquadrata con contratto di lavoro subordinato part-time al 50%, nel livello 5 del CCNL Terziario Commercio con mansioni di (commercio), con mansioni di impiegata amministrativa, comprensiva di cura dei rapporti;
1 - di aver osservato i seguenti orari di lavoro: dalle 9.00 alle 20.00, con una sola ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì; con turni alternati dalle 9.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 19.30, nella giornata di sabato;
dalle 9.30 alle 13.30, nella giornata di domenica, in via eccezionale, con cadenza di una volta al mese;
- di aver percepito una retribuzione non proporzionata al lavoro svolto pari € 850,00 mensili nel periodo di regolare inquadramento e a € 1.000,00 nei mesi di settembre e ottobre 2021;
- di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro supplementare.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di €
27.946,97 a titolo di differenze per lavoro supplementare, straordinario e festivo nonché di indennità per permessi e ferie non godute, e di differenze sul TFR, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e attribuzione.
La ditta resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il
Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum involge l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo, con la frequenza e secondo gli orari dedotti in ricorso, con conseguente condanna della ditta datrice alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Come noto, l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso
2 gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Anche con riferimento al lavoro supplementare e/o straordinario, giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Va preliminarmente rilevato che dalle allegazioni di parte ricorrente emerge la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo pieno (al quale accede il lavoro straordinario), sicché nel caso di specie non si discute di lavoro supplementare, il quale
è riscontrabile in tutte le ipotesi di svolgimento della prestazione nel limite dell'orario ordinario.
Tanto premesso, va valutato il materiale istruttorio raccolto.
Il teste , escusso all'udienza del 17.12.2024, premesso di non avere Testimone_1 rapporti con le parti, ha dichiarato: “Ho conosciuto tramite un'amica Controparte_1 in comune, , di cui non ricordo il cognome, la quale veniva nell'ufficio in cui Per_1 lavoravo come consulente esterno a Roma nell'agenzia di pratiche auto GT;
mi Per_1
ha detto che stava per aprire a Napoli un'agenzia che lei conosceva e che c'era bisogno di qualcuno che insegnasse alla ricorrente a svolgere le pratiche auto. Tanto è accaduto nel 2020, tra maggio e giugno. In quel periodo sono andato lì ed ho insegnato
a tutto ciò che era possibile insegnare in pochi giorni rispetto al nostro lavoro Pt_1
di pratiche auto. Sono andato due volte giù, la prima volta se ricordo 3-4 giorni, la seconda se ricordo 2-3 giorni. E' lì che ho conosciuto il sig. , proprietario CP_1 dell'agenzia. Dopo questo periodo, io e la ricorrente siamo rimasti in contatto, anche perché in poco tempo non è stato possibile insegnarle tutto, quindi ci sentivamo quasi tutti i giorni ogni volta che lei aveva bisogno di chiarimenti o indicazioni;
preciso che
3 ci sentivamo quasi tutti i giorni, anche più volte al giorno e nell'arco di tutta la giornata, sia di mattina che di pomeriggio. Ciò accadeva anche il sabato perché lei era anche in tale giorno in ufficio. Tali circostanze sono avvenute per più di un anno, finché lei è rimasta lì. Lei rimaneva in ufficio fino a tardi, tanto so in quanto io chiudevo verso le 17.30 mentre lei mi chiamava fino alle 19.30-20.00”.
La teste , escussa all'udienza del 20.02.2025, ha dichiarato: “sono amica Testimone_2
della ricorrente, siamo state compagne di scuola fino alle superiori;
io abito a
Pozzuoli; io e la ricorrente non ci vediamo spesso;
la ricorrente è impiegata amministrativa;
in questo momento non lavora;
negli anni ha fatto un po' di lavori vari
e poi ha lavorato presso una concessionaria che si occupava di pratiche auto e noleggio, tanto nel 2019 in estate inoltrata;
verso ottobre-novembre 2021 ha finito di lavorare;
la ricorrente mi disse di essere stata assunta, poi io mi sono recata presso la concessionaria perché in quel periodo mi sottoponevo a trattamenti chemioterapici e avevo bisogno di noleggiare un'auto per recarmi al io avevo un'auto, ma la Per_2
usava mio marito per andare al lavoro a Napoli;
ho noleggiato l'auto più volte una volta al mese per la chemioterapia e altre 4-5 volte totali quando andavo a fare i controlli e gli esami;
mi sono rivolta a loro perché conoscendo la ricorrente mi ha consentito di noleggiare l'auto senza caparra e carta di credito;
l'ultima volta che ho noleggiato l'auto è stata a ottobre 2021; quando sono andata mi sono rivolta sempre alla ricorrente e ha gestito tutto lei;
la chiamavo per sapere se c'era e poi andavo, lei
c'era sia di mattina che di pomeriggio;
la concessionaria era ad Agnano, all'uscita della tangenziale sulla destra;
oltre alla ricorrente c'erano altre 2-3 persone, c'erano diverse scrivanie ma non so gli altri che facessero;
non ho mai conosciuto il titolare;
ci sono stata sia di mattina sia di pomeriggio, una volta ci sono andata anche di domenica mattina perché lei mi disse che era disponibile e io dovevo noleggiare una macchina per il lunedì; per un periodo non sono andata a noleggiare l'auto perché la ricorrente mi aveva detto che aveva smesso di lavorare alla concessionaria, tanto è accaduto verso marzo 2021, e poi sono tornata dopo l'estate perché lei era tornata a lavorare”.
Le dichiarazioni rese dai testi appaiono ad avviso della scrivente idonee a ritenere dimostrato lo svolgimento della prestazione a tempo pieno anziché parziale, ma non abbastanza circostanziate nel tempo e precise da integrare quella prova “piena e rigorosa” richiesta per lo straordinario.
4 Entrambi i testi, infatti, pur avendo riferito che la lavorava sia di mattina che Parte_1
di pomeriggio, non hanno saputo indicare gli orari osservati con determinatezza sufficiente a provare lo straordinario.
Analogamente vale a dirsi per il lavoro domenicale, emerso in relazione a un'unica e isolata circostanza dalla deposizione della sola teste , e alla reviviscenza del Tes_2
rapporto nei mesi di settembre e ottobre 2021, rispetto ai quali le dichiarazioni offerte appaiono troppo scarne, soprattutto sotto il profilo della continuità dello svolgimento della prestazione.
Quanto al riconoscimento del diritto all'indennità per ferie e permessi non goduti, sussiste per lo stesso un onere probatorio rafforzato analogo a quello previsto in ipotesi di straordinario: a tal riguardo la giurisprudenza ha costantemente affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, nonché la mancata fruizione di permessi, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo delle indennità suddette, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. ex multis Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del
27.4.2015).
Nella fattispecie, nulla è emerso sul punto in sede istruttoria.
Può, pertanto, accogliersi la domanda limitatamente alle differenze tra la retribuzione spettante come paga base per l'orario ordinario pari a 40 ore settimanali e la retribuzione percepita effettivamente dalla ricorrente, comprensiva di ricalcolo del TFR.
Infatti, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando
5 ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Pertanto, la ditta va condannata al pagamento della somma di € Controparte_1
11.697,75 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, di cui € 806,74 a titolo di differenze sul TFR, maturate nel periodo dal 26.07.2019 al 31.01.2021.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito – individuata per il TFR con la data di cessazione del rapporto - fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna , n.q. di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma complessiva di € 11.697,75, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Condanna al pagamento nei confronti della ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2.300,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 04.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 10938/2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Dario Chiocca e Alba Lasorella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.09.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta resistente dal 26.07.2019 al 31.01.2021, nonché nei mesi di settembre e ottobre 2021, inquadrata con contratto di lavoro subordinato part-time al 50%, nel livello 5 del CCNL Terziario Commercio con mansioni di (commercio), con mansioni di impiegata amministrativa, comprensiva di cura dei rapporti;
1 - di aver osservato i seguenti orari di lavoro: dalle 9.00 alle 20.00, con una sola ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì; con turni alternati dalle 9.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 19.30, nella giornata di sabato;
dalle 9.30 alle 13.30, nella giornata di domenica, in via eccezionale, con cadenza di una volta al mese;
- di aver percepito una retribuzione non proporzionata al lavoro svolto pari € 850,00 mensili nel periodo di regolare inquadramento e a € 1.000,00 nei mesi di settembre e ottobre 2021;
- di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro supplementare.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di €
27.946,97 a titolo di differenze per lavoro supplementare, straordinario e festivo nonché di indennità per permessi e ferie non godute, e di differenze sul TFR, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e attribuzione.
La ditta resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il
Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum involge l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo, con la frequenza e secondo gli orari dedotti in ricorso, con conseguente condanna della ditta datrice alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Come noto, l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso
2 gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Anche con riferimento al lavoro supplementare e/o straordinario, giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Va preliminarmente rilevato che dalle allegazioni di parte ricorrente emerge la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo pieno (al quale accede il lavoro straordinario), sicché nel caso di specie non si discute di lavoro supplementare, il quale
è riscontrabile in tutte le ipotesi di svolgimento della prestazione nel limite dell'orario ordinario.
Tanto premesso, va valutato il materiale istruttorio raccolto.
Il teste , escusso all'udienza del 17.12.2024, premesso di non avere Testimone_1 rapporti con le parti, ha dichiarato: “Ho conosciuto tramite un'amica Controparte_1 in comune, , di cui non ricordo il cognome, la quale veniva nell'ufficio in cui Per_1 lavoravo come consulente esterno a Roma nell'agenzia di pratiche auto GT;
mi Per_1
ha detto che stava per aprire a Napoli un'agenzia che lei conosceva e che c'era bisogno di qualcuno che insegnasse alla ricorrente a svolgere le pratiche auto. Tanto è accaduto nel 2020, tra maggio e giugno. In quel periodo sono andato lì ed ho insegnato
a tutto ciò che era possibile insegnare in pochi giorni rispetto al nostro lavoro Pt_1
di pratiche auto. Sono andato due volte giù, la prima volta se ricordo 3-4 giorni, la seconda se ricordo 2-3 giorni. E' lì che ho conosciuto il sig. , proprietario CP_1 dell'agenzia. Dopo questo periodo, io e la ricorrente siamo rimasti in contatto, anche perché in poco tempo non è stato possibile insegnarle tutto, quindi ci sentivamo quasi tutti i giorni ogni volta che lei aveva bisogno di chiarimenti o indicazioni;
preciso che
3 ci sentivamo quasi tutti i giorni, anche più volte al giorno e nell'arco di tutta la giornata, sia di mattina che di pomeriggio. Ciò accadeva anche il sabato perché lei era anche in tale giorno in ufficio. Tali circostanze sono avvenute per più di un anno, finché lei è rimasta lì. Lei rimaneva in ufficio fino a tardi, tanto so in quanto io chiudevo verso le 17.30 mentre lei mi chiamava fino alle 19.30-20.00”.
La teste , escussa all'udienza del 20.02.2025, ha dichiarato: “sono amica Testimone_2
della ricorrente, siamo state compagne di scuola fino alle superiori;
io abito a
Pozzuoli; io e la ricorrente non ci vediamo spesso;
la ricorrente è impiegata amministrativa;
in questo momento non lavora;
negli anni ha fatto un po' di lavori vari
e poi ha lavorato presso una concessionaria che si occupava di pratiche auto e noleggio, tanto nel 2019 in estate inoltrata;
verso ottobre-novembre 2021 ha finito di lavorare;
la ricorrente mi disse di essere stata assunta, poi io mi sono recata presso la concessionaria perché in quel periodo mi sottoponevo a trattamenti chemioterapici e avevo bisogno di noleggiare un'auto per recarmi al io avevo un'auto, ma la Per_2
usava mio marito per andare al lavoro a Napoli;
ho noleggiato l'auto più volte una volta al mese per la chemioterapia e altre 4-5 volte totali quando andavo a fare i controlli e gli esami;
mi sono rivolta a loro perché conoscendo la ricorrente mi ha consentito di noleggiare l'auto senza caparra e carta di credito;
l'ultima volta che ho noleggiato l'auto è stata a ottobre 2021; quando sono andata mi sono rivolta sempre alla ricorrente e ha gestito tutto lei;
la chiamavo per sapere se c'era e poi andavo, lei
c'era sia di mattina che di pomeriggio;
la concessionaria era ad Agnano, all'uscita della tangenziale sulla destra;
oltre alla ricorrente c'erano altre 2-3 persone, c'erano diverse scrivanie ma non so gli altri che facessero;
non ho mai conosciuto il titolare;
ci sono stata sia di mattina sia di pomeriggio, una volta ci sono andata anche di domenica mattina perché lei mi disse che era disponibile e io dovevo noleggiare una macchina per il lunedì; per un periodo non sono andata a noleggiare l'auto perché la ricorrente mi aveva detto che aveva smesso di lavorare alla concessionaria, tanto è accaduto verso marzo 2021, e poi sono tornata dopo l'estate perché lei era tornata a lavorare”.
Le dichiarazioni rese dai testi appaiono ad avviso della scrivente idonee a ritenere dimostrato lo svolgimento della prestazione a tempo pieno anziché parziale, ma non abbastanza circostanziate nel tempo e precise da integrare quella prova “piena e rigorosa” richiesta per lo straordinario.
4 Entrambi i testi, infatti, pur avendo riferito che la lavorava sia di mattina che Parte_1
di pomeriggio, non hanno saputo indicare gli orari osservati con determinatezza sufficiente a provare lo straordinario.
Analogamente vale a dirsi per il lavoro domenicale, emerso in relazione a un'unica e isolata circostanza dalla deposizione della sola teste , e alla reviviscenza del Tes_2
rapporto nei mesi di settembre e ottobre 2021, rispetto ai quali le dichiarazioni offerte appaiono troppo scarne, soprattutto sotto il profilo della continuità dello svolgimento della prestazione.
Quanto al riconoscimento del diritto all'indennità per ferie e permessi non goduti, sussiste per lo stesso un onere probatorio rafforzato analogo a quello previsto in ipotesi di straordinario: a tal riguardo la giurisprudenza ha costantemente affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, nonché la mancata fruizione di permessi, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo delle indennità suddette, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. ex multis Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del
27.4.2015).
Nella fattispecie, nulla è emerso sul punto in sede istruttoria.
Può, pertanto, accogliersi la domanda limitatamente alle differenze tra la retribuzione spettante come paga base per l'orario ordinario pari a 40 ore settimanali e la retribuzione percepita effettivamente dalla ricorrente, comprensiva di ricalcolo del TFR.
Infatti, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando
5 ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Pertanto, la ditta va condannata al pagamento della somma di € Controparte_1
11.697,75 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, di cui € 806,74 a titolo di differenze sul TFR, maturate nel periodo dal 26.07.2019 al 31.01.2021.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito – individuata per il TFR con la data di cessazione del rapporto - fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna , n.q. di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma complessiva di € 11.697,75, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Condanna al pagamento nei confronti della ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2.300,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 04.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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