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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/09/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 79/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 79 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente: TRA:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Antonello Veneziano;
(ricorrente) E:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_1 Alessio Giuseppe Verde;
(resistente) NONCHÉ:
• PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
• (in atti generalizzata) tramite il curatore speciale, avv. Michela Parte_2 Farina;
(figlia minore)
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 25/09/2013, con , dal quale Controparte_1 è nata la figlia (05/10/2013). Parte_2 Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 127/2024, emessa in data 31/01/2024 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2068/2021, conclusosi con l'affidamento esclusivo della minore al padre e con previsione, a carico della madre, di un assegno mensile pari ad € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore stessa;
- che la separazione dal coniuge si è protratta ininterrottamente sino all'attualità, senza alcuna possibilità di riconciliazione della coppia. Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con , con conferma integrale di tutte le condizioni già disposte in sede Controparte_1 di separazione. Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo a tutte le domande del ricorrente, ad eccezione di quella volta alla conferma delle statuizioni economiche disposte in sede di separazione, con riferimento alle quali ha, infatti, richiesto la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia da € 150,00 ad € 50,00. Parte_2 Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale della minore (nominato nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale per i minori), il quale si è costituito associandosi alle richieste del ricorrente e opponendosi, invece, alla richiesta della resistente di riduzione, nel quantum, dell'assegno mensile di mantenimento per la minore disposto a Parte_2 suo carico, il giudice istruttore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha concluso esprimendo parere favorevole quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto inter partes.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, ossia il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, emessa, dall'intestato Tribunale, in data 31/01/2024 (non risultando, infatti, essere stata proposta alcuna impugnazione avverso la stessa) e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione giudiziale.
Sulle condizioni di divorzio. Devono essere integralmente confermate, quali condizioni di divorzio, le condizioni già disposte in sede di separazione, ivi comprese quelle relative:
- all'affidamento esclusivo della figlia minore al padre (sul quale le parti, peraltro, concordano), ritenuto il più congruo nell'interesse della minore in ragione dello stato di detenzione carceraria della madre (attualmente ristretta presso la casa circondariale di Benevento);
- alla previsione di un assegno mensile di mantenimento per la minore, a carico della madre, pari ad € 150,00 (con conseguente rigetto della domanda di riduzione, nel quantum, di tale assegno, nel minor importo richiesto, pari ad € 50,00 mensili), atteso che – come chiarito dalla Suprema corte (di recente: Cass. civ. n. 12478/2024) – lo stato detentivo non comporta il venir meno dell'obbligazione contributiva a carico del genitore non affidatario e/o non collocatario, né giustifica una riduzione nel quantum della misura di tale contribuzione, anche tenuto conto del fatto che trattasi, nel caso di specie, di una contribuzione del tutto minima, al di sotto della quale la funzione di mantenimento dell'assegno verrebbe ad essere, di fatto, svuotata.
Sulle spese di lite del presente giudizio. Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente, nei limiti della metà (con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà), in ragione della sua soccombenza relativamente alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, ma tenuto, altresì, conto dell'adesione, della resistente stessa, a tutte le restanti domande. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata (anche tenuto conto del fatto che il presente giudizio si è esaurito nell'ambito di due sole udienze cartolari) e con applicazione, da ultimo, della riduzione del 30% di cui all'art. 4, co. 4, del D.M. cit. per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (attesa la totale assenza di provvedimenti da assumere in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e/o con i figli, stante l'integrale rinvio alle condizioni disposte in sede di separazione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 79 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 25/09/2013, tra e (come da atto di matrimonio iscritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 2013, n. 20, parte I, serie, ufficio 1);
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Conferma integralmente le statuizioni pronunciate in sede di separazione con la sentenza n. 127/2024, emessa in data 31/01/2024 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2068/2021
• Condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite sostenute per l'odierno giudizio (che si liquidano in complessivi € 1.017,10, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti della metà, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 79 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente: TRA:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Antonello Veneziano;
(ricorrente) E:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_1 Alessio Giuseppe Verde;
(resistente) NONCHÉ:
• PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
• (in atti generalizzata) tramite il curatore speciale, avv. Michela Parte_2 Farina;
(figlia minore)
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 25/09/2013, con , dal quale Controparte_1 è nata la figlia (05/10/2013). Parte_2 Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 127/2024, emessa in data 31/01/2024 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2068/2021, conclusosi con l'affidamento esclusivo della minore al padre e con previsione, a carico della madre, di un assegno mensile pari ad € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore stessa;
- che la separazione dal coniuge si è protratta ininterrottamente sino all'attualità, senza alcuna possibilità di riconciliazione della coppia. Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con , con conferma integrale di tutte le condizioni già disposte in sede Controparte_1 di separazione. Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo a tutte le domande del ricorrente, ad eccezione di quella volta alla conferma delle statuizioni economiche disposte in sede di separazione, con riferimento alle quali ha, infatti, richiesto la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia da € 150,00 ad € 50,00. Parte_2 Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale della minore (nominato nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale per i minori), il quale si è costituito associandosi alle richieste del ricorrente e opponendosi, invece, alla richiesta della resistente di riduzione, nel quantum, dell'assegno mensile di mantenimento per la minore disposto a Parte_2 suo carico, il giudice istruttore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha concluso esprimendo parere favorevole quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto inter partes.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, ossia il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, emessa, dall'intestato Tribunale, in data 31/01/2024 (non risultando, infatti, essere stata proposta alcuna impugnazione avverso la stessa) e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione giudiziale.
Sulle condizioni di divorzio. Devono essere integralmente confermate, quali condizioni di divorzio, le condizioni già disposte in sede di separazione, ivi comprese quelle relative:
- all'affidamento esclusivo della figlia minore al padre (sul quale le parti, peraltro, concordano), ritenuto il più congruo nell'interesse della minore in ragione dello stato di detenzione carceraria della madre (attualmente ristretta presso la casa circondariale di Benevento);
- alla previsione di un assegno mensile di mantenimento per la minore, a carico della madre, pari ad € 150,00 (con conseguente rigetto della domanda di riduzione, nel quantum, di tale assegno, nel minor importo richiesto, pari ad € 50,00 mensili), atteso che – come chiarito dalla Suprema corte (di recente: Cass. civ. n. 12478/2024) – lo stato detentivo non comporta il venir meno dell'obbligazione contributiva a carico del genitore non affidatario e/o non collocatario, né giustifica una riduzione nel quantum della misura di tale contribuzione, anche tenuto conto del fatto che trattasi, nel caso di specie, di una contribuzione del tutto minima, al di sotto della quale la funzione di mantenimento dell'assegno verrebbe ad essere, di fatto, svuotata.
Sulle spese di lite del presente giudizio. Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente, nei limiti della metà (con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà), in ragione della sua soccombenza relativamente alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, ma tenuto, altresì, conto dell'adesione, della resistente stessa, a tutte le restanti domande. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata (anche tenuto conto del fatto che il presente giudizio si è esaurito nell'ambito di due sole udienze cartolari) e con applicazione, da ultimo, della riduzione del 30% di cui all'art. 4, co. 4, del D.M. cit. per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (attesa la totale assenza di provvedimenti da assumere in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e/o con i figli, stante l'integrale rinvio alle condizioni disposte in sede di separazione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 79 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 25/09/2013, tra e (come da atto di matrimonio iscritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 2013, n. 20, parte I, serie, ufficio 1);
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Conferma integralmente le statuizioni pronunciate in sede di separazione con la sentenza n. 127/2024, emessa in data 31/01/2024 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2068/2021
• Condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite sostenute per l'odierno giudizio (che si liquidano in complessivi € 1.017,10, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti della metà, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda