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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
3397/2024 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3397/2024
All'udienza del 22/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte ricorrente l'Avv. IO RU;
per parte resistente nessuno è comparso.
Il difensore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il difensore di parte ricorrente, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposto alla stessa, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza 3397/2024 N.R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3397/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto spese di giustizia
TRA
RU IO (C.F.: , rappresentata e C.F._1
difesa da se stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Salerno alla Via Giorgio Almirante n. 25
- RICORRENTE
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 84 D.P.R. n. 115/2002 tempestivamente depositato il 06/05/2024 l'Avv. RU IO ha proposto opposizione avverso il Decreto emesso il 28/12/2023 e notificatole il
04/4/4024, di liquidazione dei compensi a lei spettanti per il patrocinio a spese dello stato dei sigg.ri e , quali CP_2 Controparte_3
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza persone offese nel procedimento penale n. 1393/15 R.G.N.R. – n. R.G.
28/18, svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella e conclusosi con sentenza n. 16/2023.
Parte ricorrente ha dedotto che con il Decreto di liquidazione impugnato il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella le liquidava a titolo di compensi professionali € 445,50, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. per l'attività da lei prestata quale difensore nell'interesse delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a fronte della sua richiesta di € 4.341,96, comprensivo di accessori di legge.
La ricorrente lamenta che il Giudice di Pace avrebbe errato nel
“quantum” da liquidare, disapplicando il Protocollo di intesa per l'applicazione avanti al Giudice di Pace del circondario dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della Legge 31 dicembre 2012,
n. 247 stipulato in data 13/12/2016 tra il Presidente del Tribunale di
Salerno, il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di
Salerno, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno ed il Presidente della Camera Penale . In base alla tesi della CP_4
ricorrente la liquidazione andava invece calcolata, sulla base della
Tabella allegata al protocollo di intesa, come segue: fase di studio €
300,00, fase introduttiva € 300,00, fase istruttoria € 650,00, fase decisoria € 500,00, per un totale di € 1.750,00 da ridursi di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 e, dunque, € 1.166,00 (oltre il 15%) quale importo base, cui sommare i fattori corrispettivi con variabili in aumento. Tali fattori corrisponderebbero all'aver prestato la propria opera professionale in 19 udienze in totale oltre la prima, di cui n. 5 di
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza rinvio, n. 2 oltre le ore 12:00, pertanto, per le due udienze di rinvio oltre le ore 12:00 spetterebbero € 200,00, per le altre 3 udienze di rinvio invece spetterebbero € 150,00 a cui si aggiungono le udienze di trattazione per un totale di n. 14 udienze (€ 150,00 cadauno) che ammonterebbero ad un totale di € 2.100,00 più € 1.166,00 come da ipotesi base lettera F) del protocollo oltre il 15% e C.P.A. per un totale di
€ 4.324,73.
In virtù di quanto innanzi esposto l'Avv. RU IO ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione opposto, rideterminare le competenze professionali da liquidare in suo favore, applicando i parametri di cui al riportato protocollo, con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Il , pur avendo ricevuto regolare Controparte_1
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. all. della produzione di parte ricorrente) risulta che il Protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o cd “irreperibili di fatto”, nonché dei cc.dd. “insolvibili”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Salerno,
Procuratore della Repubblica di Salerno, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno e Presidente della Camera Penale
Salernitana è stato sottoscritto in data 13/12/2016, ragion per cui è certamente applicabile al caso di specie, in cui dalla documentazione allegata emerge che l'attività della ricorrente si è svolta ed esaurita con la definizione del processo penale, avvenuta nel 2023.
Da tanto consegue, dunque, che erroneamente il Giudice di Pace di
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza Montecorvino Rovella non ha tenuto in considerazione i criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti alla ricorrente così come stabiliti dal predetto Protocollo d'intesa.
Fermo quanto innanzi esposto, dunque, i compensi professionali spettanti alla ricorrente per l'attività professionale prestata vanno dunque liquidati tenendo conto delle tre fasi riconosciute, invero, anche dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella nel decreto di liquidazione, cioè di studio, introduttiva e fase decisoria, con esclusione della fase istruttoria in quanto dai verbali di udienza non emerge l'espletamento di attività processuale a tale fase riferibile, secondo i parametri di cui al n.
4), ipotesi “D” - cioè attività prestata in dibattimento, con fase introduttiva e con l'escussione di massimo n. 3 testimoni - della Tabella allegate al suddetto Protocollo.
Dunque, facendo applicazione di quanto stabilito nella Tabella di cui al
Protocollo d'Intesa nei termini di cui sopra ne consegue che all'Avv.
RU IO vanno liquidati i compensi professionali per l'attività prestata nell'interesse del sig. e CP_2 Persona_1
quali persone offese nel procedimento penale n. 1393/15
[...]
R.G.N.R. – n. R.G. 28/18 svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella e conclusosi con sentenza n. 16/2023, nella misura di € 950,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva ed € 400,00 per la fase decisoria), con la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, per un totale di €
633,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. A tale importo deve aggiungersi quanto dovuto in base al protocollo per n. 19 udienze in totale oltre la prima, di cui n. 5 di mero rinvio, n. 2 oltre le ore 12:00 (dunque per le due udienze di rinvio oltre le ore 12:00 € 200,00), per le altre n. 3 udienze di rinvio € 150,00,
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza cui si aggiungono le udienze di trattazione per complessive n. 14 udienze (€ 100,00 cadauno), per € 1.400,00, con un totale di €
1.750,00, compenso su cui pure va disposta la riduzione di un terzo ai sensi dell'articolo 106 bis D.P.R. n. 115/2002, per un totale di €
1.223,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento emesso dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella in data18/12/2023
e notificato alla ricorrente il 04/4/2024, vanno liquidati in favore dell'Avv. RU IO, per l'attività prestata nel procedimento penale n. 1393/15 R.G.N.R. – n. R.G. 28/18 a titolo di compensi professionali l'importo di € 1.856,00 (pari alla somma di € 633,00 ed €
1.223,00), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio segue il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento del ricorso, sono poste a carico del e, considerate la Controparte_1
natura (opposizione a decreto spese di giustizia), il valore (€ 1.856,00) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi €
852,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase decisionale) con riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.M. n.
55/2014 per l'assenza di questioni di fatto e di diritto, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella il
18/12/2023 e notificato alla ricorrente il 04/4/2024, liquida in favore dell'Avv. RU GIOVANNI per l'attività prestata nel procedimento penale n. 1393/15 R.G.N.R. – n. R.G. 28/18,
l'importo di € 1.856,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che pone a carico dell'Erario;
3) Condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore dell'Avv. RU IO, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 596,40 (al netto della riduzione del 30% come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta – non essendosi opposte alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 22/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3397/2024
All'udienza del 22/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte ricorrente l'Avv. IO RU;
per parte resistente nessuno è comparso.
Il difensore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il difensore di parte ricorrente, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposto alla stessa, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza 3397/2024 N.R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3397/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto spese di giustizia
TRA
RU IO (C.F.: , rappresentata e C.F._1
difesa da se stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Salerno alla Via Giorgio Almirante n. 25
- RICORRENTE
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 84 D.P.R. n. 115/2002 tempestivamente depositato il 06/05/2024 l'Avv. RU IO ha proposto opposizione avverso il Decreto emesso il 28/12/2023 e notificatole il
04/4/4024, di liquidazione dei compensi a lei spettanti per il patrocinio a spese dello stato dei sigg.ri e , quali CP_2 Controparte_3
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza persone offese nel procedimento penale n. 1393/15 R.G.N.R. – n. R.G.
28/18, svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella e conclusosi con sentenza n. 16/2023.
Parte ricorrente ha dedotto che con il Decreto di liquidazione impugnato il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella le liquidava a titolo di compensi professionali € 445,50, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. per l'attività da lei prestata quale difensore nell'interesse delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a fronte della sua richiesta di € 4.341,96, comprensivo di accessori di legge.
La ricorrente lamenta che il Giudice di Pace avrebbe errato nel
“quantum” da liquidare, disapplicando il Protocollo di intesa per l'applicazione avanti al Giudice di Pace del circondario dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della Legge 31 dicembre 2012,
n. 247 stipulato in data 13/12/2016 tra il Presidente del Tribunale di
Salerno, il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di
Salerno, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno ed il Presidente della Camera Penale . In base alla tesi della CP_4
ricorrente la liquidazione andava invece calcolata, sulla base della
Tabella allegata al protocollo di intesa, come segue: fase di studio €
300,00, fase introduttiva € 300,00, fase istruttoria € 650,00, fase decisoria € 500,00, per un totale di € 1.750,00 da ridursi di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 e, dunque, € 1.166,00 (oltre il 15%) quale importo base, cui sommare i fattori corrispettivi con variabili in aumento. Tali fattori corrisponderebbero all'aver prestato la propria opera professionale in 19 udienze in totale oltre la prima, di cui n. 5 di
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza rinvio, n. 2 oltre le ore 12:00, pertanto, per le due udienze di rinvio oltre le ore 12:00 spetterebbero € 200,00, per le altre 3 udienze di rinvio invece spetterebbero € 150,00 a cui si aggiungono le udienze di trattazione per un totale di n. 14 udienze (€ 150,00 cadauno) che ammonterebbero ad un totale di € 2.100,00 più € 1.166,00 come da ipotesi base lettera F) del protocollo oltre il 15% e C.P.A. per un totale di
€ 4.324,73.
In virtù di quanto innanzi esposto l'Avv. RU IO ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione opposto, rideterminare le competenze professionali da liquidare in suo favore, applicando i parametri di cui al riportato protocollo, con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Il , pur avendo ricevuto regolare Controparte_1
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. all. della produzione di parte ricorrente) risulta che il Protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o cd “irreperibili di fatto”, nonché dei cc.dd. “insolvibili”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Salerno,
Procuratore della Repubblica di Salerno, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno e Presidente della Camera Penale
Salernitana è stato sottoscritto in data 13/12/2016, ragion per cui è certamente applicabile al caso di specie, in cui dalla documentazione allegata emerge che l'attività della ricorrente si è svolta ed esaurita con la definizione del processo penale, avvenuta nel 2023.
Da tanto consegue, dunque, che erroneamente il Giudice di Pace di
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza Montecorvino Rovella non ha tenuto in considerazione i criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti alla ricorrente così come stabiliti dal predetto Protocollo d'intesa.
Fermo quanto innanzi esposto, dunque, i compensi professionali spettanti alla ricorrente per l'attività professionale prestata vanno dunque liquidati tenendo conto delle tre fasi riconosciute, invero, anche dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella nel decreto di liquidazione, cioè di studio, introduttiva e fase decisoria, con esclusione della fase istruttoria in quanto dai verbali di udienza non emerge l'espletamento di attività processuale a tale fase riferibile, secondo i parametri di cui al n.
4), ipotesi “D” - cioè attività prestata in dibattimento, con fase introduttiva e con l'escussione di massimo n. 3 testimoni - della Tabella allegate al suddetto Protocollo.
Dunque, facendo applicazione di quanto stabilito nella Tabella di cui al
Protocollo d'Intesa nei termini di cui sopra ne consegue che all'Avv.
RU IO vanno liquidati i compensi professionali per l'attività prestata nell'interesse del sig. e CP_2 Persona_1
quali persone offese nel procedimento penale n. 1393/15
[...]
R.G.N.R. – n. R.G. 28/18 svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella e conclusosi con sentenza n. 16/2023, nella misura di € 950,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva ed € 400,00 per la fase decisoria), con la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, per un totale di €
633,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. A tale importo deve aggiungersi quanto dovuto in base al protocollo per n. 19 udienze in totale oltre la prima, di cui n. 5 di mero rinvio, n. 2 oltre le ore 12:00 (dunque per le due udienze di rinvio oltre le ore 12:00 € 200,00), per le altre n. 3 udienze di rinvio € 150,00,
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza cui si aggiungono le udienze di trattazione per complessive n. 14 udienze (€ 100,00 cadauno), per € 1.400,00, con un totale di €
1.750,00, compenso su cui pure va disposta la riduzione di un terzo ai sensi dell'articolo 106 bis D.P.R. n. 115/2002, per un totale di €
1.223,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento emesso dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella in data18/12/2023
e notificato alla ricorrente il 04/4/2024, vanno liquidati in favore dell'Avv. RU IO, per l'attività prestata nel procedimento penale n. 1393/15 R.G.N.R. – n. R.G. 28/18 a titolo di compensi professionali l'importo di € 1.856,00 (pari alla somma di € 633,00 ed €
1.223,00), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio segue il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento del ricorso, sono poste a carico del e, considerate la Controparte_1
natura (opposizione a decreto spese di giustizia), il valore (€ 1.856,00) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi €
852,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase decisionale) con riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.M. n.
55/2014 per l'assenza di questioni di fatto e di diritto, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella il
18/12/2023 e notificato alla ricorrente il 04/4/2024, liquida in favore dell'Avv. RU GIOVANNI per l'attività prestata nel procedimento penale n. 1393/15 R.G.N.R. – n. R.G. 28/18,
l'importo di € 1.856,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che pone a carico dell'Erario;
3) Condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore dell'Avv. RU IO, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 596,40 (al netto della riduzione del 30% come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta – non essendosi opposte alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 22/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza Proc. N.R.G.A.C. 3397/2024 - Sentenza