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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 363/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sereno Marianna del Foro di Milano
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Fraccarollo Elisa del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il
20/05/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2017.
Dall'unione è nata, in data 04/08/2021, la figlia ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con provvedimento del Presidente Relatore in data 05/02/2025 veniva rilevato come la clausola n. 5 delle conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo apparisse inammissibile e, pertanto, si invitavano le parti ad eliminare la suddetta;
- PRESO ATTO del deposito di note scritte da parte delle parti con cui le stesse hanno acconsentito ad eliminare la suddetta clausola inammissibile;
- RITENUTO che i restanti accordi di cui alle conclusioni congiunte non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il 20/05/2017, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2017 alle seguenti CONDIZIONI di cui alle note scritte depositate in data 13/02/2025:
1. la figlia minore nata a [...] in data [...], sarà affidata in modo Persona_2 condiviso con collocamento presso la madre;
2. il sig. potrà trascorrere con la figlia il weekend, ogni due settimane, dal venerdì Parte_1 pomeriggio alla domenica pomeriggio, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione paterna e dei nonni paterni. La madre acconsente a che il padre possa – previo preavviso di almeno 48 ore – tenere con sé la minore anche durante la settimana, qualora ne faccia richiesta;
3. il padre potrà trascorrere con la figlia minore le festività religiose, nonché il compleanno della minore stessa, secondo accordi che verranno, di volta in volta, assunti tra i genitori della minore, con il necessario preavviso di almeno 15 giorni, nel rispetto delle esigenze di pagina 2 di 3 ciascuno e, in primis, della minore, affinché venga assicurata alla medesima una crescita serena all'interno della famiglia;
4. i genitori dovranno reciprocamente concedersi l'autorizzazione per eventuali viaggi e/o spostamenti insieme alla figlia minore, sia all'interno dello Stato italiano, sia all'estero;
5. il sig. corrisponderà mediante bonifico bancario, o altro mezzo di pagamento Parte_1 concordato tra le parti, l'importo mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento per la figlia oltre al rimborso pari al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, Persona_2 ludiche, sportive e mediche) previamente concordate, oltre l'importo di euro 100,00 in favore della figlia medesima, somme che verranno versate su un conto-libretto intestato alla minore come fondo per le esigenze e necessità future della stessa;
lo stesso importo di euro
100,00 verrà versato anche dalla madre sul medesimo conto-libretto;
6. si dà atto che le spese legali saranno interamente compensate tra le parti;
7. si dà atto che i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di avere così definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente;
8. si dà atto che le parti si prestano vicendevolmente l'assenso per l'eventuale rinnovo e/o rilascio del passaporto.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 363/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sereno Marianna del Foro di Milano
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Fraccarollo Elisa del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il
20/05/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2017.
Dall'unione è nata, in data 04/08/2021, la figlia ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con provvedimento del Presidente Relatore in data 05/02/2025 veniva rilevato come la clausola n. 5 delle conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo apparisse inammissibile e, pertanto, si invitavano le parti ad eliminare la suddetta;
- PRESO ATTO del deposito di note scritte da parte delle parti con cui le stesse hanno acconsentito ad eliminare la suddetta clausola inammissibile;
- RITENUTO che i restanti accordi di cui alle conclusioni congiunte non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il 20/05/2017, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2017 alle seguenti CONDIZIONI di cui alle note scritte depositate in data 13/02/2025:
1. la figlia minore nata a [...] in data [...], sarà affidata in modo Persona_2 condiviso con collocamento presso la madre;
2. il sig. potrà trascorrere con la figlia il weekend, ogni due settimane, dal venerdì Parte_1 pomeriggio alla domenica pomeriggio, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione paterna e dei nonni paterni. La madre acconsente a che il padre possa – previo preavviso di almeno 48 ore – tenere con sé la minore anche durante la settimana, qualora ne faccia richiesta;
3. il padre potrà trascorrere con la figlia minore le festività religiose, nonché il compleanno della minore stessa, secondo accordi che verranno, di volta in volta, assunti tra i genitori della minore, con il necessario preavviso di almeno 15 giorni, nel rispetto delle esigenze di pagina 2 di 3 ciascuno e, in primis, della minore, affinché venga assicurata alla medesima una crescita serena all'interno della famiglia;
4. i genitori dovranno reciprocamente concedersi l'autorizzazione per eventuali viaggi e/o spostamenti insieme alla figlia minore, sia all'interno dello Stato italiano, sia all'estero;
5. il sig. corrisponderà mediante bonifico bancario, o altro mezzo di pagamento Parte_1 concordato tra le parti, l'importo mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento per la figlia oltre al rimborso pari al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, Persona_2 ludiche, sportive e mediche) previamente concordate, oltre l'importo di euro 100,00 in favore della figlia medesima, somme che verranno versate su un conto-libretto intestato alla minore come fondo per le esigenze e necessità future della stessa;
lo stesso importo di euro
100,00 verrà versato anche dalla madre sul medesimo conto-libretto;
6. si dà atto che le spese legali saranno interamente compensate tra le parti;
7. si dà atto che i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di avere così definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente;
8. si dà atto che le parti si prestano vicendevolmente l'assenso per l'eventuale rinnovo e/o rilascio del passaporto.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3