TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 2967/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.11.2025
Oggi 25 novembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , , l'avv. Lucio Parte_1 Parte_2 Parte_3
LE, anche in sostituzione degli avv.ti NI IC e Federica IC;
per , , l'avv. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
MO EG.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare il difensore di parte attrice all'atto di citazione e il difensore di parte convenuta alla comparsa di costituzione e risposta e agli ulteriori scritti difensivi.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 2967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2967 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Velletri, alla piazza Cairoli n. 37, presso lo studio dell'avv.
Lucio LE, che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Federica IC e
NI IC, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attori
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ), tutti C.F._5 Controparte_3 C.F._6 elettivamente domiciliati in Marino, al corso Vittoria Colonna n. 4, presso lo studio dell'avv. MO EG, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti
2 Oggetto: accertamento simulazione assoluta;
azione revocatoria;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da e Parte_1 Parte_2
al fine di ottenere, in via principale, l'accertamento della simulazione Parte_3
assoluta del contratto, stipulato in data 15.12.2020, con cui e CP_1 CP_2 hanno trasferito a la nuda proprietà dell'immobile sito in
[...] Controparte_3
Marino, via Costa Batocchi n. 8, e, in subordine, la dichiarazione di inefficacia dello stesso atto ex art. 2901 c.c., perché in tesi lesivo delle proprie ragioni creditorie.
A fondamento di tali domande, gli stessi hanno, nella specie, sostenuto:
- che il Tribunale di Roma con sentenza n. 9478/2015, pubblicata in data 4.5.2015, ha condannato alla corresponsione, in loro favore, della somma complessiva di CP_1
euro 240.000,00 e al pagamento della somma di euro 9.000,00, a titolo di Controparte_2 sorte, nonché entrambi alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 21.574,00;
- che le predette somme sono state originariamente corrisposte dalla
[...]
condannata in solido con i convenuti;
Controparte_4
- che, a seguito di appello proposto dal richiamato istituto, la predetta sentenza è stata parzialmente riformata, con riferimento alle sole posizioni dell'istituto e di Pt_4
e gli stessi attori sono stati condannati a restituire gli importi ricevuti in
[...] esecuzione della sentenza di primo grado;
- che quest'ultima è, invece, passata in giudicato con riguardo ad e a CP_1
per cui risulta definitivamente accertato l'obbligo degli stessi di Controparte_2
corrispondere la complessiva somma di euro 278.529,06, oltre interessi, per CP_2
nei limiti della somma di euro 30.574,00, oltre interessi;
[...]
- che, in forza della predetta sentenza, sono state iscritte tre ipoteche giudiziali, con note di presentazione del 17.12.2020, ed è stato successivamente notificato ai convenuti un atto di pignoramento immobiliare;
- che, nondimeno, gli stessi attori hanno successivamente appreso che, con atto notarile
3 del 15.12.2020, trascritto in data 23.12.2020, e hanno CP_1 Controparte_2 trasferito, in favore di , compagno convivente della figlia, la nuda Controparte_3
proprietà dell'immobile sito in Marino, via Costa Batocchi n. 8;
- che, per effetto di atti di disposizione pregressi, gli stessi convenuti hanno dimesso progressivamente, in favore di componenti del proprio nucleo familiare, tutti i beni costituenti il loro patrimonio immobiliare;
- che, in virtù dell'atto di compravendita qui considerato, i debitori si sono spogliati dell'unico bene immobile di cui erano rimasti proprietari;
- che la natura assolutamente simulata di detto atto si evince dalla circostanza che non vi
è stato alcun trasferimento della disponibilità materiale del bene;
dalla sussistenza di una rapporto di conoscenza pregresso fra i contraenti, essendo l'acquirente il compagno convivente della figlia dei venditori;
dal dato che non vi è alcuna dimostrazione dell'effettivo pagamento del prezzo, peraltro convenuto in una misura troppo bassa;
- che, per le stesse ragioni, integranti precisi indici presuntivi, detto atto sarebbe comunque da considerare revocabile, in quanto oggettivamente lesivo di ragioni creditorie accertate con sentenza passata in giudicato e posto in essere con la consapevolezza dei debitori e del terzo acquirente di recare detto pregiudizio.
Sulla scorta di tali deduzioni, gli attori hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la simulazione assoluta ex art. 1414
c.c., con dichiarazione di nullità dell'atto notarile del 15-12-2020 (rogito in Marino dal
Notaio , rep. 3864/2789) con cui il sig. e la sig.ra Persona_1 CP_1
, riservandosi il diritto di abitazione loro vita natural durante, hanno Controparte_2 venduto al sig. (compagno convivente della loro figlia Controparte_3 Per_2
nonché padre del loro nipote), nato a [...] il [...], la nuda proprietà, della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Marino, via Costa Batocchi n. 8,
e precisamente appartamento al quarto piano, interno 8, part. 218, sub.7, cat. A2; In via subordinata, considerato il credito attuale vantato dai sig.ri Parte_2 Parte_1
e nei confronti del sig.ri pari ad € 231.694,00 e nei
[...] Parte_3 CP_1
confronti della sig.ra per € 40.431,36, oltre interessi, in forza della Controparte_2
4 sentenza n. 9478/2015 del Tribunale di Roma pubblicata il 4-05-2015, munita di F.E. in data 18-06-2015, revocare nei confronti degli attori l'atto notarile del 15-12-2020 (rogito in Marino dal Notaio , rep. 3864/2789) con il quale il sig. Persona_1 [...]
e la sig.ra , riservandosi il diritto di abitazione loro vita natural CP_1 Controparte_2
durante, hanno venduto al sig. (compagno convivente della loro figlia Controparte_3
nonché padre del loro nipote), nato a [...] il [...], la nuda Per_2 proprietà, della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Marino, via
Costa Batocchi n. 8, e precisamente appartamento al quarto piano, interno 8, part. 218, sub. 7, cat. A2 €, dunque, in accoglimento della citata proposta azione revocatoria, dichiarare tale atto inefficace ex art. 2901 c.c. nei loro confronti. Il tutto con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese giudiziarie e delle funzioni di lite, rimborso forfettario spese generali al 15% (D.M. n. 55/2014) CPA (L. 576/80) ed IVA come da legge”.
e , costituitisi in giudizio, hanno CP_1 Controparte_2 Controparte_3
evidenziato:
- che la obbligata in solido con gli stessi convenuti, ha provveduto al CP_4
pagamento integrale di quanto dovuto agli attori, in esecuzione della sentenza n.
9478/2015, emessa dal Tribunale di Roma, estinguendo così tutte le ragioni di credito vantate dagli stessi;
- che, alla data della stipulazione del contratto per cui è causa, il credito vantato dagli attori nei confronti dei convenuti, risultava integralmente estinto, per intervenuto pagamento ad opera del condebitore solidale Controparte_4
- che ciò consente di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., senza che possa rilevare il solo fatto che l'acquirente fosse il compagno convivente della propria figlia;
- che dalla riforma parziale della sentenza di primo grado conseguirebbe la insussistenza delle ragioni creditorie avanzate dagli attori.
I convenuti hanno, pertanto, concluso nel senso dell'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
5 Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione dell'interrogatorio formale articolato dalla parte attrice.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, può cominciarsi con l'esame della domanda proposta in via principale dagli attori, tesa a conseguire l'accertamento della natura assolutamente simulata dell'atto di compravendita della nuda proprietà di un bene immobile, posto in essere dai propri debitori, e CP_1 CP_2
invocando di fatto la previsione di cui all'art. 1416 c. 2 c.c., secondo cui i creditori
[...] del simulato alienante possono fare valere la simulazione che pregiudica i loro diritti.
Merita ricordare, in linea generale, rispetto al tema della legittimazione e dell'interesse ad agire del creditore, che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta
l'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene” (cfr. Cass., 5 marzo 2008, n. 5961) e che “con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art.
1416 secondo comma cod. civ., il pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione, e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione” (cfr. Cass., 18 febbraio 1991, n. 1690).
Facendo applicazione dei predetti principi, nell'ipotesi de qua, deve ritenersi che la parte attrice abbia fornito adeguata dimostrazione del ricorrere di entrambi i presupposti necessari a fondare la sua legittimazione ad ottenere l'accertamento della simulazione dell'atto dispositivo posto in essere dai propri debitori.
In ordine al profilo attinente all'esistenza del diritto di credito, basta rilevare che le ragioni creditorie allegate dagli attori si fondano sull'accertamento e sulla condanna
6 pronunciata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 9478/2015, pubblicata in data
4.5.2015, in virtù della quale è stato condannato in solido con altri soggetti CP_1
che non sono parte del presente giudizio, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 240.000,00, oltre interessi;
è stata condannata, in solido con Controparte_2
ed altri, al pagamento della complessiva somma di euro 9.000,00, oltre CP_1
interessi; entrambi sono stati condannati, in solido con le altre parti soccombenti, alla rifusione delle spese di lite, quantificate nella complessiva somma di euro 21.574,00 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
A questo riguardo, giova, poi, precisare che, contrariamente a quanto affermato dai convenuti, non può ritenersi che i capi della predetta sentenza, riguardanti la loro posizione, siano stati integralmente sostituiti dalla sentenza di parziale riforma n.
3070/2020, pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, pubblicata in data 24.6.2020.
Risulta, infatti, assorbente rimarcare che la pronuncia da ultimo richiamata è stata emessa a seguito di due appelli promossi esclusivamente nell'interesse di
[...]
e di condannati in solido con gli odierni Controparte_4 Parte_4 convenuti, per effetto della sentenza di primo grado, e che la stessa ha conseguentemente riformato la sentenza appellata nelle sole parti afferenti alle domanda di condanna promosse dagli odierni attori nei confronti degli appellanti, mentre pacificamente alcuna impugnazione è stata promossa, avverso la stessa sentenza, da e da CP_1 CP_2
(cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
[...]
Ne discende immediatamente che la mancata impugnazione, anche in via incidentale, ad opera dei convenuti, dei capi della sentenza di primo grado, con cui sono state accolte le domande proposte nei loro confronti, ha determinato il passaggio in giudicato degli stessi capi, come peraltro riconosciuto nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello.
Né può condividersi l'ulteriore assunto dei convenuti, secondo cui le ragioni creditorie indicate dagli attori sarebbero da ritenere estinte in ragione del pagamento posto in essere dalla atteso che, come chiarito dagli attori sin Controparte_4
dall'atto introduttivo, per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto dalla banca,
7 , e sono stati condannati, all'esito del Parte_2 Parte_1 Parte_3 giudizio di impugnazione, a restituire alla stessa banca la somma di euro 279.944,48, corrisposta in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi, e alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, evenienza dimostrata dai pagamenti eseguiti in data
4.8.2020, 3.9.2020 e 8.10.2020 in favore della già Controparte_5 CP_4
(cfr. docc. 3 del fascicolo di parte attrice).
[...]
Per quanto attiene, invece, all'esistenza di uno specifico pregiudizio per le predette ragioni creditorie, derivante dagli atti in tesi simulati, risulta assorbente sottolineare che il creditore ha allegato, senza che ciò sia stato oggetto di contestazioni, che, per effetto dell'atto di compravendita in parola, i debitori si sono privati, dopo essersi già spogliati di tutti gli altri beni, dell'ultimo bene immobile di cui erano rimasti proprietari, così determinando un'evidente modificazione qualitativa del proprio patrimonio, mediante la trasformazione di un bene individuato in somme di denaro, più difficilmente aggredibili sul piano esecutivo, e rendendo sicuramente più difficoltoso il soddisfacimento, anche coattivo, del credito.
3. Ciò premesso, proseguendo con l'esame della domanda di simulazione proposta in via principale, occorre valutare se sussistono elementi idonei a fare concludere che l'atto di compravendita, concluso dai convenuti, configuri una mera apparenza negoziale e che i medesimi non abbiano in realtà inteso produrre gli effetti ad esso sottesi.
Sul piano probatorio, si rammenta, brevemente, che, trattandosi di un'azione promossa da un soggetto diverso dai contraenti, non operano le limitazioni previste dall'art. 1417
c.c., con l'immediato portato che “in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit” (cfr. Cass., 24 novembre 2021, n. 36478).
Nella fattispecie in disamina, si ricorda che l'atto individuato come assolutamente simulato è rappresentato dal contratto di compravendita, concluso in data 15.12.2020, per
8 atto pubblico a rogito del Notaio rep. n. 3.864, racc. n. 2.789, per effetto del quale Per_1
e hanno trasferito a , la nuda proprietà, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, dell'immobile sito in Marino, alla via Costa Batocchi n. 8, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marino, al foglio
MU, particella 218, sub. 7, rispetto al quale gli attori hanno allegato indici presuntivi che, globalmente considerati, inducono a reputare che l'effettiva volontà dei contraenti non fosse volta a produrre gli effetti del contratto apparentemente concluso (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
Deve considerarsi, in primo luogo, che l'atto in questione è stato stipulato in data
15.12.2020, poco dopo la pubblicazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello, per effetto della quale gli odierni attori sono stati condannati a restituire le somme versate da uno degli obbligati, in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente ai versamenti posti in essere dagli stessi attori per provvedere alla suddetta restituzione e a valle di diversi atti di trasferimento di altri immobili, puntualmente individuati dagli attori, posti in essere dai debitori nel corso dell'anno 2020.
Giova, inoltre, evidenziare, da un canto, che è incontestato che i venditori siano tuttora nella disponibilità materiale dell'immobile compravenduto, tanto che, in virtù dell'atto in questione, gli stessi si sono riservati il diritto di abitazione vita natural durante del predetto immobile, dall'altro, che sussisteva, alla data di conclusione del contratto di compravendita, un legame preesistente fra i contraenti, in quanto l'acquirente CP_3
era il compagno convivente della figlia dei venditori e risultava ancora componente
[...]
del relativo nucleo familiare e padre del figlio della coppia anche alla data di introduzione del presente giudizio, come desumibile dalla certificazione anagrafica in atti (cfr. docc. 8 ter e 8 quater del fascicolo di parte attrice).
Merita, poi, sottolineare che le parti convenute non hanno fornito alcuna dimostrazione dell'effettivo versamento del corrispettivo, pattuito nell'importo complessivo di euro
60.000,00, avendo le stesse attestato, dinanzi al notaio rogante, che lo stesso sarebbe stato pagato mediante l'assegno bancario non trasferibile n. 0010354132-09, tratto, nella data del rogito, su un c/c aperto presso BCC Colli Albani, all'ordine della parte venditrice, e
9 non avendo, nondimeno, dato prova né della consegna né della negoziazione del predetto assegno.
In merito, si sottolinea che, se non possono considerarsi rilevanti le circostanze a sé favorevoli dichiarate dai convenuti e in sede di CP_1 Controparte_2
interrogatorio formale, risulta invece significativa, ai fini di quanto previsto dall'art. 232
c.p.c., la mancata comparizione del convenuto all'udienza del Controparte_3
18.7.2023, per rendere l'interrogatorio formale articolato dagli attori, proprio in merito all'effettivo versamento del corrispettivo pattuito.
Non può, da ultimo, prescindersi dal rimarcare che i convenuti, costituendosi in giudizio, si sono limitati genericamente a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., senza avanzare alcuna contestazione specifica in merito a tutti gli elementi indiziari messi in luce dagli attori, al fine di dimostrare l'assenza di una effettiva volontà dei venditori di traferire e di di acquistare la nuda proprietà dell'immobile per cui è causa, dietro Controparte_3
pagamento del prezzo pattuito.
4. Concludendo, la domanda proposta dagli attori, in via principale, tesa all'accertamento della simulazione assoluta del contratto sopra esaminato, deve essere accolta, con conseguente assorbimento della domanda di dichiarazione di inefficacia dello stesso contratto avanzata ex art. 2901 c.c., in via subordinata.
Deve, inoltre, disporsi l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita concluso in data 15.12.2020, ai sensi dell'art. 2655 c.c. (cfr. doc. 8 bis del fascicolo di parte attrice).
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., sono da porre a carico solidale di tutti i convenuti e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del credito vantato dagli attori (causa di valore compreso fra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00), sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi dell'azione revocatoria, assimilabile al caso in esame, ai fini che qui interessano (cfr. Cass., 13 febbraio 2020, n.
10 3697).
Si specifica che si farà applicazione dei parametri minimi, data la maggiore vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento e la non elevata complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta, senza operare alcuna maggiorazione per la pluralità di parti, non avendo quest'ultima inciso sull'entità dell'attività difensiva svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accerta e, per l'effetto, dichiara la natura assolutamente simulata dell'atto a rogito del
Notaio del 15 dicembre 2020, rep. n. 3.864, racc. n. 2.789, per Persona_1
effetto del quale e hanno trasferito a , la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
nuda proprietà, riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, dell'immobile sito in Marino, alla via Costa Batocchi n. 8, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Marino, al foglio MU, particella 218, sub. 7;
b) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del predetto atto, di cui alla formalità contraddistinta con presentazione n. 389 del 23.12.2020, registro generale n. 56752, registro particolare n. 39336;
c) condanna in solido e alla CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rifusione, in favore di , , delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3
lite, liquidate nella complessiva somma di euro 11.229,00, per compensi, e di euro 786,00, per esborsi (C.U. e marca da bollo), oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
11
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.11.2025
Oggi 25 novembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , , l'avv. Lucio Parte_1 Parte_2 Parte_3
LE, anche in sostituzione degli avv.ti NI IC e Federica IC;
per , , l'avv. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
MO EG.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare il difensore di parte attrice all'atto di citazione e il difensore di parte convenuta alla comparsa di costituzione e risposta e agli ulteriori scritti difensivi.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 2967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2967 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Velletri, alla piazza Cairoli n. 37, presso lo studio dell'avv.
Lucio LE, che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Federica IC e
NI IC, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attori
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ), tutti C.F._5 Controparte_3 C.F._6 elettivamente domiciliati in Marino, al corso Vittoria Colonna n. 4, presso lo studio dell'avv. MO EG, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti
2 Oggetto: accertamento simulazione assoluta;
azione revocatoria;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da e Parte_1 Parte_2
al fine di ottenere, in via principale, l'accertamento della simulazione Parte_3
assoluta del contratto, stipulato in data 15.12.2020, con cui e CP_1 CP_2 hanno trasferito a la nuda proprietà dell'immobile sito in
[...] Controparte_3
Marino, via Costa Batocchi n. 8, e, in subordine, la dichiarazione di inefficacia dello stesso atto ex art. 2901 c.c., perché in tesi lesivo delle proprie ragioni creditorie.
A fondamento di tali domande, gli stessi hanno, nella specie, sostenuto:
- che il Tribunale di Roma con sentenza n. 9478/2015, pubblicata in data 4.5.2015, ha condannato alla corresponsione, in loro favore, della somma complessiva di CP_1
euro 240.000,00 e al pagamento della somma di euro 9.000,00, a titolo di Controparte_2 sorte, nonché entrambi alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 21.574,00;
- che le predette somme sono state originariamente corrisposte dalla
[...]
condannata in solido con i convenuti;
Controparte_4
- che, a seguito di appello proposto dal richiamato istituto, la predetta sentenza è stata parzialmente riformata, con riferimento alle sole posizioni dell'istituto e di Pt_4
e gli stessi attori sono stati condannati a restituire gli importi ricevuti in
[...] esecuzione della sentenza di primo grado;
- che quest'ultima è, invece, passata in giudicato con riguardo ad e a CP_1
per cui risulta definitivamente accertato l'obbligo degli stessi di Controparte_2
corrispondere la complessiva somma di euro 278.529,06, oltre interessi, per CP_2
nei limiti della somma di euro 30.574,00, oltre interessi;
[...]
- che, in forza della predetta sentenza, sono state iscritte tre ipoteche giudiziali, con note di presentazione del 17.12.2020, ed è stato successivamente notificato ai convenuti un atto di pignoramento immobiliare;
- che, nondimeno, gli stessi attori hanno successivamente appreso che, con atto notarile
3 del 15.12.2020, trascritto in data 23.12.2020, e hanno CP_1 Controparte_2 trasferito, in favore di , compagno convivente della figlia, la nuda Controparte_3
proprietà dell'immobile sito in Marino, via Costa Batocchi n. 8;
- che, per effetto di atti di disposizione pregressi, gli stessi convenuti hanno dimesso progressivamente, in favore di componenti del proprio nucleo familiare, tutti i beni costituenti il loro patrimonio immobiliare;
- che, in virtù dell'atto di compravendita qui considerato, i debitori si sono spogliati dell'unico bene immobile di cui erano rimasti proprietari;
- che la natura assolutamente simulata di detto atto si evince dalla circostanza che non vi
è stato alcun trasferimento della disponibilità materiale del bene;
dalla sussistenza di una rapporto di conoscenza pregresso fra i contraenti, essendo l'acquirente il compagno convivente della figlia dei venditori;
dal dato che non vi è alcuna dimostrazione dell'effettivo pagamento del prezzo, peraltro convenuto in una misura troppo bassa;
- che, per le stesse ragioni, integranti precisi indici presuntivi, detto atto sarebbe comunque da considerare revocabile, in quanto oggettivamente lesivo di ragioni creditorie accertate con sentenza passata in giudicato e posto in essere con la consapevolezza dei debitori e del terzo acquirente di recare detto pregiudizio.
Sulla scorta di tali deduzioni, gli attori hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la simulazione assoluta ex art. 1414
c.c., con dichiarazione di nullità dell'atto notarile del 15-12-2020 (rogito in Marino dal
Notaio , rep. 3864/2789) con cui il sig. e la sig.ra Persona_1 CP_1
, riservandosi il diritto di abitazione loro vita natural durante, hanno Controparte_2 venduto al sig. (compagno convivente della loro figlia Controparte_3 Per_2
nonché padre del loro nipote), nato a [...] il [...], la nuda proprietà, della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Marino, via Costa Batocchi n. 8,
e precisamente appartamento al quarto piano, interno 8, part. 218, sub.7, cat. A2; In via subordinata, considerato il credito attuale vantato dai sig.ri Parte_2 Parte_1
e nei confronti del sig.ri pari ad € 231.694,00 e nei
[...] Parte_3 CP_1
confronti della sig.ra per € 40.431,36, oltre interessi, in forza della Controparte_2
4 sentenza n. 9478/2015 del Tribunale di Roma pubblicata il 4-05-2015, munita di F.E. in data 18-06-2015, revocare nei confronti degli attori l'atto notarile del 15-12-2020 (rogito in Marino dal Notaio , rep. 3864/2789) con il quale il sig. Persona_1 [...]
e la sig.ra , riservandosi il diritto di abitazione loro vita natural CP_1 Controparte_2
durante, hanno venduto al sig. (compagno convivente della loro figlia Controparte_3
nonché padre del loro nipote), nato a [...] il [...], la nuda Per_2 proprietà, della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Marino, via
Costa Batocchi n. 8, e precisamente appartamento al quarto piano, interno 8, part. 218, sub. 7, cat. A2 €, dunque, in accoglimento della citata proposta azione revocatoria, dichiarare tale atto inefficace ex art. 2901 c.c. nei loro confronti. Il tutto con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese giudiziarie e delle funzioni di lite, rimborso forfettario spese generali al 15% (D.M. n. 55/2014) CPA (L. 576/80) ed IVA come da legge”.
e , costituitisi in giudizio, hanno CP_1 Controparte_2 Controparte_3
evidenziato:
- che la obbligata in solido con gli stessi convenuti, ha provveduto al CP_4
pagamento integrale di quanto dovuto agli attori, in esecuzione della sentenza n.
9478/2015, emessa dal Tribunale di Roma, estinguendo così tutte le ragioni di credito vantate dagli stessi;
- che, alla data della stipulazione del contratto per cui è causa, il credito vantato dagli attori nei confronti dei convenuti, risultava integralmente estinto, per intervenuto pagamento ad opera del condebitore solidale Controparte_4
- che ciò consente di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., senza che possa rilevare il solo fatto che l'acquirente fosse il compagno convivente della propria figlia;
- che dalla riforma parziale della sentenza di primo grado conseguirebbe la insussistenza delle ragioni creditorie avanzate dagli attori.
I convenuti hanno, pertanto, concluso nel senso dell'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
5 Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione dell'interrogatorio formale articolato dalla parte attrice.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, può cominciarsi con l'esame della domanda proposta in via principale dagli attori, tesa a conseguire l'accertamento della natura assolutamente simulata dell'atto di compravendita della nuda proprietà di un bene immobile, posto in essere dai propri debitori, e CP_1 CP_2
invocando di fatto la previsione di cui all'art. 1416 c. 2 c.c., secondo cui i creditori
[...] del simulato alienante possono fare valere la simulazione che pregiudica i loro diritti.
Merita ricordare, in linea generale, rispetto al tema della legittimazione e dell'interesse ad agire del creditore, che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta
l'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene” (cfr. Cass., 5 marzo 2008, n. 5961) e che “con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art.
1416 secondo comma cod. civ., il pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione, e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione” (cfr. Cass., 18 febbraio 1991, n. 1690).
Facendo applicazione dei predetti principi, nell'ipotesi de qua, deve ritenersi che la parte attrice abbia fornito adeguata dimostrazione del ricorrere di entrambi i presupposti necessari a fondare la sua legittimazione ad ottenere l'accertamento della simulazione dell'atto dispositivo posto in essere dai propri debitori.
In ordine al profilo attinente all'esistenza del diritto di credito, basta rilevare che le ragioni creditorie allegate dagli attori si fondano sull'accertamento e sulla condanna
6 pronunciata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 9478/2015, pubblicata in data
4.5.2015, in virtù della quale è stato condannato in solido con altri soggetti CP_1
che non sono parte del presente giudizio, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 240.000,00, oltre interessi;
è stata condannata, in solido con Controparte_2
ed altri, al pagamento della complessiva somma di euro 9.000,00, oltre CP_1
interessi; entrambi sono stati condannati, in solido con le altre parti soccombenti, alla rifusione delle spese di lite, quantificate nella complessiva somma di euro 21.574,00 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
A questo riguardo, giova, poi, precisare che, contrariamente a quanto affermato dai convenuti, non può ritenersi che i capi della predetta sentenza, riguardanti la loro posizione, siano stati integralmente sostituiti dalla sentenza di parziale riforma n.
3070/2020, pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, pubblicata in data 24.6.2020.
Risulta, infatti, assorbente rimarcare che la pronuncia da ultimo richiamata è stata emessa a seguito di due appelli promossi esclusivamente nell'interesse di
[...]
e di condannati in solido con gli odierni Controparte_4 Parte_4 convenuti, per effetto della sentenza di primo grado, e che la stessa ha conseguentemente riformato la sentenza appellata nelle sole parti afferenti alle domanda di condanna promosse dagli odierni attori nei confronti degli appellanti, mentre pacificamente alcuna impugnazione è stata promossa, avverso la stessa sentenza, da e da CP_1 CP_2
(cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
[...]
Ne discende immediatamente che la mancata impugnazione, anche in via incidentale, ad opera dei convenuti, dei capi della sentenza di primo grado, con cui sono state accolte le domande proposte nei loro confronti, ha determinato il passaggio in giudicato degli stessi capi, come peraltro riconosciuto nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello.
Né può condividersi l'ulteriore assunto dei convenuti, secondo cui le ragioni creditorie indicate dagli attori sarebbero da ritenere estinte in ragione del pagamento posto in essere dalla atteso che, come chiarito dagli attori sin Controparte_4
dall'atto introduttivo, per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto dalla banca,
7 , e sono stati condannati, all'esito del Parte_2 Parte_1 Parte_3 giudizio di impugnazione, a restituire alla stessa banca la somma di euro 279.944,48, corrisposta in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi, e alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, evenienza dimostrata dai pagamenti eseguiti in data
4.8.2020, 3.9.2020 e 8.10.2020 in favore della già Controparte_5 CP_4
(cfr. docc. 3 del fascicolo di parte attrice).
[...]
Per quanto attiene, invece, all'esistenza di uno specifico pregiudizio per le predette ragioni creditorie, derivante dagli atti in tesi simulati, risulta assorbente sottolineare che il creditore ha allegato, senza che ciò sia stato oggetto di contestazioni, che, per effetto dell'atto di compravendita in parola, i debitori si sono privati, dopo essersi già spogliati di tutti gli altri beni, dell'ultimo bene immobile di cui erano rimasti proprietari, così determinando un'evidente modificazione qualitativa del proprio patrimonio, mediante la trasformazione di un bene individuato in somme di denaro, più difficilmente aggredibili sul piano esecutivo, e rendendo sicuramente più difficoltoso il soddisfacimento, anche coattivo, del credito.
3. Ciò premesso, proseguendo con l'esame della domanda di simulazione proposta in via principale, occorre valutare se sussistono elementi idonei a fare concludere che l'atto di compravendita, concluso dai convenuti, configuri una mera apparenza negoziale e che i medesimi non abbiano in realtà inteso produrre gli effetti ad esso sottesi.
Sul piano probatorio, si rammenta, brevemente, che, trattandosi di un'azione promossa da un soggetto diverso dai contraenti, non operano le limitazioni previste dall'art. 1417
c.c., con l'immediato portato che “in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit” (cfr. Cass., 24 novembre 2021, n. 36478).
Nella fattispecie in disamina, si ricorda che l'atto individuato come assolutamente simulato è rappresentato dal contratto di compravendita, concluso in data 15.12.2020, per
8 atto pubblico a rogito del Notaio rep. n. 3.864, racc. n. 2.789, per effetto del quale Per_1
e hanno trasferito a , la nuda proprietà, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, dell'immobile sito in Marino, alla via Costa Batocchi n. 8, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marino, al foglio
MU, particella 218, sub. 7, rispetto al quale gli attori hanno allegato indici presuntivi che, globalmente considerati, inducono a reputare che l'effettiva volontà dei contraenti non fosse volta a produrre gli effetti del contratto apparentemente concluso (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
Deve considerarsi, in primo luogo, che l'atto in questione è stato stipulato in data
15.12.2020, poco dopo la pubblicazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello, per effetto della quale gli odierni attori sono stati condannati a restituire le somme versate da uno degli obbligati, in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente ai versamenti posti in essere dagli stessi attori per provvedere alla suddetta restituzione e a valle di diversi atti di trasferimento di altri immobili, puntualmente individuati dagli attori, posti in essere dai debitori nel corso dell'anno 2020.
Giova, inoltre, evidenziare, da un canto, che è incontestato che i venditori siano tuttora nella disponibilità materiale dell'immobile compravenduto, tanto che, in virtù dell'atto in questione, gli stessi si sono riservati il diritto di abitazione vita natural durante del predetto immobile, dall'altro, che sussisteva, alla data di conclusione del contratto di compravendita, un legame preesistente fra i contraenti, in quanto l'acquirente CP_3
era il compagno convivente della figlia dei venditori e risultava ancora componente
[...]
del relativo nucleo familiare e padre del figlio della coppia anche alla data di introduzione del presente giudizio, come desumibile dalla certificazione anagrafica in atti (cfr. docc. 8 ter e 8 quater del fascicolo di parte attrice).
Merita, poi, sottolineare che le parti convenute non hanno fornito alcuna dimostrazione dell'effettivo versamento del corrispettivo, pattuito nell'importo complessivo di euro
60.000,00, avendo le stesse attestato, dinanzi al notaio rogante, che lo stesso sarebbe stato pagato mediante l'assegno bancario non trasferibile n. 0010354132-09, tratto, nella data del rogito, su un c/c aperto presso BCC Colli Albani, all'ordine della parte venditrice, e
9 non avendo, nondimeno, dato prova né della consegna né della negoziazione del predetto assegno.
In merito, si sottolinea che, se non possono considerarsi rilevanti le circostanze a sé favorevoli dichiarate dai convenuti e in sede di CP_1 Controparte_2
interrogatorio formale, risulta invece significativa, ai fini di quanto previsto dall'art. 232
c.p.c., la mancata comparizione del convenuto all'udienza del Controparte_3
18.7.2023, per rendere l'interrogatorio formale articolato dagli attori, proprio in merito all'effettivo versamento del corrispettivo pattuito.
Non può, da ultimo, prescindersi dal rimarcare che i convenuti, costituendosi in giudizio, si sono limitati genericamente a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., senza avanzare alcuna contestazione specifica in merito a tutti gli elementi indiziari messi in luce dagli attori, al fine di dimostrare l'assenza di una effettiva volontà dei venditori di traferire e di di acquistare la nuda proprietà dell'immobile per cui è causa, dietro Controparte_3
pagamento del prezzo pattuito.
4. Concludendo, la domanda proposta dagli attori, in via principale, tesa all'accertamento della simulazione assoluta del contratto sopra esaminato, deve essere accolta, con conseguente assorbimento della domanda di dichiarazione di inefficacia dello stesso contratto avanzata ex art. 2901 c.c., in via subordinata.
Deve, inoltre, disporsi l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita concluso in data 15.12.2020, ai sensi dell'art. 2655 c.c. (cfr. doc. 8 bis del fascicolo di parte attrice).
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., sono da porre a carico solidale di tutti i convenuti e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del credito vantato dagli attori (causa di valore compreso fra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00), sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi dell'azione revocatoria, assimilabile al caso in esame, ai fini che qui interessano (cfr. Cass., 13 febbraio 2020, n.
10 3697).
Si specifica che si farà applicazione dei parametri minimi, data la maggiore vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento e la non elevata complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta, senza operare alcuna maggiorazione per la pluralità di parti, non avendo quest'ultima inciso sull'entità dell'attività difensiva svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accerta e, per l'effetto, dichiara la natura assolutamente simulata dell'atto a rogito del
Notaio del 15 dicembre 2020, rep. n. 3.864, racc. n. 2.789, per Persona_1
effetto del quale e hanno trasferito a , la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
nuda proprietà, riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, dell'immobile sito in Marino, alla via Costa Batocchi n. 8, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Marino, al foglio MU, particella 218, sub. 7;
b) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del predetto atto, di cui alla formalità contraddistinta con presentazione n. 389 del 23.12.2020, registro generale n. 56752, registro particolare n. 39336;
c) condanna in solido e alla CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rifusione, in favore di , , delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3
lite, liquidate nella complessiva somma di euro 11.229,00, per compensi, e di euro 786,00, per esborsi (C.U. e marca da bollo), oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
11