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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1062/2022 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: Parte_2
) e C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), elettivamente
[...] C.F._3 domiciliate a Sant'Agata Militello in via Campidoglio n. 26, presso lo studio dell'avv. Benedetto Monasseri, che le rappresenta e difende;
attrici, contro
(C.F.: ) e CP_1 C.F._4
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._5 elettivamente domiciliati a Gioiosa Marea, frazione Santo Stefano n. 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tindaro
Ignazzitto, che li rappresenta e difende, convenuti,
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._6
(C.F.: ) Controparte_4 C.F._7 convenuti contumaci, avente ad oggetto: regolamento di confini, azione negatoria di servitù, risarcimento del danno.
Sono presenti: l'avv. Paolo Manasseri in sostituzione dell'avv. Manasseri Benedetto e l'avv. Ignazzitto Giuseppe Tindaro.
I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti. L'avv.
Manasseri si riporta alle note conclusive del 9 giugno 2025. L'avv. Ignazzitto contesta le note avversarie riportandosi in atti. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 23 giugno 2022, hanno esposto che, a seguito di interventi edilizi intrapresi dai convenuti sui fondi limitrofi — interventi consistiti nell'apposizione di nuovi picchetti di ferro, nell'erezione di recinzioni metalliche, nella cementificazione di porzioni di terreno e nello scavo alla base di un antico muro di contenimento — la linea divisoria storicamente individuata era stata spostata, con conseguente usurpazione di porzioni del loro sedime e intrusione di opere eccedenti il confine legittimo. A sostegno di tale allegazione hanno prodotto una relazione tecnica redatta dall'ingegnere e Tes_1 documentazione fotografica ritraenti lo stato dei luoghi.
Hanno denunciato, altresì, l'indebita posa di una tubazione idrica nella pavimentazione della strada privata insistente sulle particelle 518 e 1244 del foglio n. 10, deducendo l'inesistenza di qualsivoglia servitù di acquedotto. Hanno chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare il corretto confine pag. 2/13 fra i rispettivi fondi, con conseguente condanna dei convenuti: alla rimozione di recinzioni, cementificazioni e manufatti posti in violazione dei diritti dominicali delle attrici;
alla ricostituzione della giacitura originaria del suolo e alla messa in sicurezza del muro di contenimento;
alla rimozione del tubo idrico e al ripristino della pavimentazione stradale;
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, da liquidarsi anche secondo equità, oltre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione integrale delle spese processuali e tecniche.
Con comparsa di costituzione e risposta i convenuti hanno contestato in fatto e in diritto ogni avversa allegazione deducendo, in via preliminare, il difetto di integrità del contraddittorio, deducendo che il giudizio, vertendo su beni indivisi, doveva necessariamente svolgersi nei confronti di tutti i comproprietari, ivi compresi ulteriori soggetti
( , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, menzionati nelle Controparte_6 CP_7 visure catastali e nei titoli di provenienza;
la carenza di legittimazione attiva delle attrici Controparte_8
e l'invalidità del
[...] Parte_3 procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010; la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del luogo di residenza delle attrici e la nullità della procura ad litem per carenza di autentica. In subordine e nel merito, hanno contestato la consistenza dei confini tracciati nelle mappe allegate dalle attrici, ritenendole difformi rispetto alla dividente tracciata dal confine naturale, nonché l'installazione della recinzione in posizione più arretrata rispetto al confine catastale. I convenuti, inoltre, hanno pag. 3/13 proposto domande riconvenzionali, lamentando la natura emulativa delle iniziative attoree, le pretese irregolarità urbanistiche gravanti sulle opere delle controparti e i danni patrimoniali derivati dall'invasione di rami e radici, quantificando in euro 25.146,72 il pregiudizio subito, oltre alla richiesta di ulteriori somme per danno non patrimoniale. Hanno postulato, poi, la rimozione della recinzione collocata dalle attrici al di sotto del confine reale lungo la particella 1359, il taglio di vegetazione invasiva e la messa in sicurezza del versante monte del loro fondo.
Con ordinanza del 19 maggio 2023, il giudice, anche alla luce delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori comproprietari, insieme agli attori, dei beni oggetto di causa, come individuati specificamente dai convenuti nella comparsa di risposta (pagg. 4 e 5), all'uopo assegnando termine fino al 12 settembre 2023, ed ha disposto la rinnovazione del procedimento di mediazione nei confronti di tutte le parti, litisconsorti necessari del giudizio.
Il procedimento di mediazione, azionato dalle attrici nel rispetto del termine assegnato ma senza integrarlo nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, si è concluso con esito negativo. Con nota di deposito del 28 settembre 2023, le attrici hanno prodotto delle certificazioni anagrafiche negative rilasciate dal Comune di Piraino relative a , CP_5 [...]
e , con annotazione di carenza dei CP_6 CP_7 dati per una ricerca approfondita. Alla luce di tali circostanze, hanno evidenziato l'oggettiva impossibilità di pag. 4/13 risalire ai dati anagrafici dei predetti soggetti e, dunque, di poter integrare il contraddittorio nei loro confronti.
Con ordinanza del 19 gennaio 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti, depositate note ex art. 127-ter c.p.c., hanno quindi ribadito le rispettive domande ed eccezioni, chiedendo, da un lato, la declaratoria di estinzione del giudizio e l'accoglimento della riconvenzionale e, dall'altro, la reiezione di tutte le eccezioni preliminari e delle pretese riconvenzionali, nonché l'integrale accoglimento delle domande principali, con statuizioni sulle spese secondo il criterio di soccombenza.
a , seppure regolarmente CP_3 Controparte_4 convenuti, non si sono costituiti. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
I convenuti costituiti hanno formulato le seguenti eccezioni preliminari.
In primo luogo, hanno eccepito la nullità dell'atto introduttivo per omissione del domicilio o della residenza delle attrici. La doglianza appare infondata;
investe, infatti, un vizio meramente formale riconducibile all'articolo 164 c.p.c.; tale disposizione considera sanata la nullità ove il convenuto si costituisca in giudizio, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Parimenti infondata è l'eccezione di invalidità della procura ad litem rilasciata alle attrici. La procura, apposta in calce all'atto di citazione, risulta conferita mediante sottoscrizione autenticata dal difensore, ai sensi dell'articolo 83 c.p.c.; l'enunciazione del potere di autentica pag. 5/13 è sufficiente, secondo la costante giurisprudenza, a garantire la paternità dell'apposizione, mentre la certificazione dell'autografia della sottoscrizione può essere contestata soltanto con la querela di falso (Cass. n. 32708 del 16 dicembre 2024). Difetta, dunque, qualsiasi ragione di nullità del mandato.
Infondata è, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle attrici e Controparte_8 le quali, anche nella qualità Parte_3 di nude proprietarie, hanno diritto alla conservazione delle proprie consistente immobiliari. Rimane la questione centrale del difetto di integrità del contraddittorio, già rilevata con ordinanza del 19 maggio
2023. La valutazione circa la ricorrenza dei presupposti del litisconsorzio, l'individuazione dei soggetti effettivamente necessari e la ripartizione dell'onere processuale fra le parti costituiscono la chiave di volta per decidere ‒ in rito ‒ sulle eccezioni estintive e, in merito, sulle reciproche domande reali e risarcitorie. L'art. 102 c.p.c. sancisce la necessità della trattazione unitaria quando la decisione non possa che pronunciarsi “in confronto di più parti”, imponendo che tutte “debbano agire o essere convenute nello stesso processo”, configurando così un litisconsorzio necessario sostanziale, la cui violazione determina un vizio radicale di integrità del contraddittorio. L'art. 307, terzo comma, c.p.c. prevede la sanzione estintiva del processo qualora le parti, onerate di ottemperare all'ordine di integrazione, rimangano inerti decorso il termine perentorio assegnato dal giudice.
pag. 6/13 La Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, nelle azioni di regolamento di confini fra fondi in comunione, il rapporto sostanziale indivisibile impone la partecipazione di tutti i comproprietari quando la decisione incida non soltanto sul mero “tracciato” cartografico ma anche sull'esercizio concreto del dominio, specie se attiene, altresì, a domande restitutorie o demolitorie (cfr. Cass. 3 dicembre 2013 n. 27041 e Cass. 6 maggio 2019 n. 11770).
Sul punto, le attrici, integrato il contraddittorio nei confronti di e , hanno Controparte_3 Controparte_4 eccepito la “oggettiva impossibilità di risalire ai dati anagrafici di , e CP_5 Controparte_6 CP_7
”, essendo possibile risalire solo alla loro paternità.
[...]
In questo senso, l'eccezione di difetto del contraddittorio appare correttamente svolta dai convenuti costituiti, in quanto sono stati indicati specificamente i soggetti nei confronti dei quali estendere il giudizio. Inoltre, la loro esistenza è provata e documentata dalle visure e dai titoli di provenienza. La difficoltà di reperire i dati anagrafici o gli eredi degli stessi soggetti avrebbe dovuto essere superata ricorrendo alla notifica per pubblici proclami, previa eventuale richiesta di proroga del termine concesso dal giudice fornendo adeguata giustificazione al riguardo.
Invero, qualora sia stata esperita invano ogni necessaria ricerca con scrupolosa diligenza, il rimedio praticabile quando l'identificazione anagrafica di un litisconsorte si riveli sommamente difficoltosa è la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., che consente di soddisfare l'esigenza di contraddittorio con effetti sananti erga omnes. L'omessa attivazione di tale modalità, pur pag. 7/13 astrattamente praticabile, configura vizio processuale suscettibile di incidere sull'esito del giudizio, non potendo la parte invocare la mera “irreperibilità” del destinatario senza aver previamente richiesto l'autorizzazione giudiziale ai pubblici proclami. In ordine al riparto dell'onere processuale, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligo di notificare l'atto integrativo “grava su tutte le parti che abbiano pari interesse alla prosecuzione del giudizio”, sicché l'inerzia simultanea di attore e convenuto rende operativa la sanzione estintiva;
ove, però, uno solo dei contendenti provveda, anche tardivamente, a integrare il contraddittorio, la dichiarazione di estinzione resta preclusa in difetto di tempestiva eccezione della controparte (Cass. 5 ottobre 2023 n. 28043). Il principio di simmetria processuale, riconosciuto già da
Cass. 24 gennaio 2013 n. 1739 nel diverso contesto divisionale, impedisce di addossare l'obbligo alle sole attrici, poiché l'unità della decisione tutela indifferentemente tutte le posizioni sostanziali coinvolte.
Ed infatti, la controversia in esame vede intrecciarsi, in modo inscindibile, le domande principali di regolamento di confini - accompagnata da pretese restitutorie e risarcitorie incidenti in via reale sull'estensione dei fondi - e l'azione negatoria servitutis, avanzate dalle attrici, con le domande riconvenzionali di accertamento dei confini, di accertamento della servitù di acquedotto, di accertamento della proprietà dell'intercapedine posta sul retro del fabbricato e di accertamento del confine tra le proprietà in contesa, proposte dai convenuti. Tale intreccio genera un rapporto processuale a struttura unica: la decisione sull'una pag. 8/13 domanda condiziona inevitabilmente l'esito dell'altra, di guisa che il giudizio non può essere scisso né deciso separatamente.
Il termine di rinnovazione della notifica ad integrazione del contraddittorio è di natura perentoria. La mancata integrazione del contraddittorio ha come unica conseguenza l'estinzione immediata del processo, non essendo ammessa proroga né rinnovazione del termine (Cass., sez. III, 13 settembre 2019, n. 22866, nonché Cass., sez. II, 14 aprile
2015 n. 7460). L'adempimento parziale cui hanno provveduto le attrici ‒ limitato alla chiamata di due soltanto dei litisconsorti ‒ non sana l'inosservanza complessiva, giacché l'ordine riguardava, indivisibilmente, tutti i comproprietari pretermessi;
né, d'altra parte, l'inerzia assoluta dei convenuti consente di distinguere fra condotte più o meno diligenti, posto che l'effetto estintivo colpisce entrambe le parti, senza attribuire vantaggio ad alcuna di esse, proprio perché l'interesse alla prosecuzione era simmetrico. In applicazione di tali principi, deve pertanto essere resa dichiarazione di estinzione del processo ex art. 307, terzo comma, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio. L'estinzione travolge, per la natura inscindibile della lite, tanto le domande principali quanto le domande riconvenzionali di accertamento della proprietà dell'intercapedine posta sul retro del fabbricato dei convenuti, di accertamento della servitù di acquedotto e di accertamento del confine tra le proprietà in contesa, poiché tutte comportanti la necessaria partecipazione in giudizio dei relativi comproprietari.
pag. 9/13 Rimangono da affrontare le ulteriori domande riconvenzionali di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione delle opere di protezione necessarie alla salvaguardia del fondo (e connessi accessori); di condanna alla rimozione di piante e rifiuti, con sistemazione del versante confinante e annessi interventi per la regolarizzazione del fabbricato, e di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da condotte emulative.
Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., l'accoglimento di domande riconvenzionali è condizionato da precisi presupposti di connessione con la domanda principale. In particolare, la dichiarazione d'inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio dall'attore (né da una situazione già oggetto di eccezione) rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità purché sorretta da un'adeguata motivazione circa l'inopportunità del simultaneus processus (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24684). Tale principio attribuisce al giudice il potere di escludere dal processo le riconvenzionali prive di uno stretto collegamento con il thema decidendum originario quando la trattazione unitaria risulti non consigliabile o foriera di indebita complicazione. La giurisprudenza più recente ha ulteriormente chiarito il punto, ribadendo che la connessione tra domanda principale e domanda riconvenzionale rileva solo ai fini della competenza, mentre ai fini dell'ammissibilità processuale è sufficiente un pag. 10/13 collegamento oggettivo che renda opportuno il simultaneo esame delle pretese. L'apprezzamento circa tale opportunità è rimesso al giudice di merito, nell'esercizio di un potere discrezionale da motivare adeguatamente (Cass. civ., Sez. I, ord. 1 marzo 2024, n. 5484).
In altri termini, se la riconvenzionale non determina uno spostamento di competenza, è sufficiente qualunque relazione oggettiva fra le pretese in causa a giustificare la trattazione unitaria;
tuttavia, resta ferma la facoltà del giudice di separare le controversie qualora ritenga non opportuna la loro unificazione nel medesimo giudizio. Applicando i principi sopra esposti alla presente controversia, le domande riconvenzionali proposte dai convenuti si rivelano prive di un adeguato nesso di connessione oggettiva con la domanda attorea, sicché ne è giustificata la declaratoria di inammissibilità ex art. 36
c.p.c. per ragioni di opportunità processuale, tenuto conto dell'esito delle domande principali degli attori. Nello specifico, le domande di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione delle opere di protezione;
di condanna al ripristino e messa in sicurezza del versante confinante, di rimozione dei rifiuti, di regolarizzazione del fabbricato e di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da condotte emulative risultano fondate su fatti e titoli autonomi rispetto a quelli dedotti dall'attore. Esse non discendono dal medesimo rapporto giuridico oggetto delle domande principali né da circostanze già introdotte come eccezioni difensive, bensì introducono nel processo temi ulteriori. Tali domande si fondano su fatti distinti, coinvolgendo valutazioni tecnico-materiali (tra le quali lo pag. 11/13 stato dei luoghi e le regole urbanistiche o di vicinato) estranee alla domanda principale. Difettando la comunanza di causa petendi con la lite originaria, e mancando un collegamento oggettivo sufficientemente stretto, la trattazione simultanea di tali domande con quelle principali, pure tenuto conto della prospettata pronuncia in rito, appare non opportuna anche per ragioni di economia processuale. Pertanto, in applicazione dei richiamati principi di diritto, le domande riconvenzionali ora in esame devono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 36 c.p.c., in quanto estranee al petitum e al titulus dedotti dall'attore ed eccedenti i limiti del simultaneus processus ritenuto opportuno in questo giudizio, rientrando nei poteri discrezionali del giudice escludere dal giudizio domande controverse non strettamente connesse al fine di evitare un'ingiustificata proliferazione di temi istruttori. Per quanto riguarda le spese del giudizio, occorre rilevare che nessuna delle parti ha provveduto ad ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio in relazione alle domande ritenuti ammissibili e che, pertanto, esse vanno compensate integralmente, anche tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1062/2022 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e di CP_3 [...]
; CP_4
pag. 12/13 - rigetta le eccezioni preliminari proposte dai convenuti costituiti, relative alla nullità dell'atto di citazione, al difetto di legittimazione attiva e al difetto dello ius postulandi;
- dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.;
- dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., le domande riconvenzionali di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione delle opere di protezione;
di condanna al ripristino e messa in sicurezza del versante confinante, di rimozione dei rifiuti, di regolarizzazione del fabbricato e di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da condotte emulative;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Patti, 19 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
pag. 13/13
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1062/2022 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: Parte_2
) e C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), elettivamente
[...] C.F._3 domiciliate a Sant'Agata Militello in via Campidoglio n. 26, presso lo studio dell'avv. Benedetto Monasseri, che le rappresenta e difende;
attrici, contro
(C.F.: ) e CP_1 C.F._4
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._5 elettivamente domiciliati a Gioiosa Marea, frazione Santo Stefano n. 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tindaro
Ignazzitto, che li rappresenta e difende, convenuti,
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._6
(C.F.: ) Controparte_4 C.F._7 convenuti contumaci, avente ad oggetto: regolamento di confini, azione negatoria di servitù, risarcimento del danno.
Sono presenti: l'avv. Paolo Manasseri in sostituzione dell'avv. Manasseri Benedetto e l'avv. Ignazzitto Giuseppe Tindaro.
I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti. L'avv.
Manasseri si riporta alle note conclusive del 9 giugno 2025. L'avv. Ignazzitto contesta le note avversarie riportandosi in atti. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 23 giugno 2022, hanno esposto che, a seguito di interventi edilizi intrapresi dai convenuti sui fondi limitrofi — interventi consistiti nell'apposizione di nuovi picchetti di ferro, nell'erezione di recinzioni metalliche, nella cementificazione di porzioni di terreno e nello scavo alla base di un antico muro di contenimento — la linea divisoria storicamente individuata era stata spostata, con conseguente usurpazione di porzioni del loro sedime e intrusione di opere eccedenti il confine legittimo. A sostegno di tale allegazione hanno prodotto una relazione tecnica redatta dall'ingegnere e Tes_1 documentazione fotografica ritraenti lo stato dei luoghi.
Hanno denunciato, altresì, l'indebita posa di una tubazione idrica nella pavimentazione della strada privata insistente sulle particelle 518 e 1244 del foglio n. 10, deducendo l'inesistenza di qualsivoglia servitù di acquedotto. Hanno chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare il corretto confine pag. 2/13 fra i rispettivi fondi, con conseguente condanna dei convenuti: alla rimozione di recinzioni, cementificazioni e manufatti posti in violazione dei diritti dominicali delle attrici;
alla ricostituzione della giacitura originaria del suolo e alla messa in sicurezza del muro di contenimento;
alla rimozione del tubo idrico e al ripristino della pavimentazione stradale;
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, da liquidarsi anche secondo equità, oltre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione integrale delle spese processuali e tecniche.
Con comparsa di costituzione e risposta i convenuti hanno contestato in fatto e in diritto ogni avversa allegazione deducendo, in via preliminare, il difetto di integrità del contraddittorio, deducendo che il giudizio, vertendo su beni indivisi, doveva necessariamente svolgersi nei confronti di tutti i comproprietari, ivi compresi ulteriori soggetti
( , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, menzionati nelle Controparte_6 CP_7 visure catastali e nei titoli di provenienza;
la carenza di legittimazione attiva delle attrici Controparte_8
e l'invalidità del
[...] Parte_3 procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010; la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del luogo di residenza delle attrici e la nullità della procura ad litem per carenza di autentica. In subordine e nel merito, hanno contestato la consistenza dei confini tracciati nelle mappe allegate dalle attrici, ritenendole difformi rispetto alla dividente tracciata dal confine naturale, nonché l'installazione della recinzione in posizione più arretrata rispetto al confine catastale. I convenuti, inoltre, hanno pag. 3/13 proposto domande riconvenzionali, lamentando la natura emulativa delle iniziative attoree, le pretese irregolarità urbanistiche gravanti sulle opere delle controparti e i danni patrimoniali derivati dall'invasione di rami e radici, quantificando in euro 25.146,72 il pregiudizio subito, oltre alla richiesta di ulteriori somme per danno non patrimoniale. Hanno postulato, poi, la rimozione della recinzione collocata dalle attrici al di sotto del confine reale lungo la particella 1359, il taglio di vegetazione invasiva e la messa in sicurezza del versante monte del loro fondo.
Con ordinanza del 19 maggio 2023, il giudice, anche alla luce delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori comproprietari, insieme agli attori, dei beni oggetto di causa, come individuati specificamente dai convenuti nella comparsa di risposta (pagg. 4 e 5), all'uopo assegnando termine fino al 12 settembre 2023, ed ha disposto la rinnovazione del procedimento di mediazione nei confronti di tutte le parti, litisconsorti necessari del giudizio.
Il procedimento di mediazione, azionato dalle attrici nel rispetto del termine assegnato ma senza integrarlo nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, si è concluso con esito negativo. Con nota di deposito del 28 settembre 2023, le attrici hanno prodotto delle certificazioni anagrafiche negative rilasciate dal Comune di Piraino relative a , CP_5 [...]
e , con annotazione di carenza dei CP_6 CP_7 dati per una ricerca approfondita. Alla luce di tali circostanze, hanno evidenziato l'oggettiva impossibilità di pag. 4/13 risalire ai dati anagrafici dei predetti soggetti e, dunque, di poter integrare il contraddittorio nei loro confronti.
Con ordinanza del 19 gennaio 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti, depositate note ex art. 127-ter c.p.c., hanno quindi ribadito le rispettive domande ed eccezioni, chiedendo, da un lato, la declaratoria di estinzione del giudizio e l'accoglimento della riconvenzionale e, dall'altro, la reiezione di tutte le eccezioni preliminari e delle pretese riconvenzionali, nonché l'integrale accoglimento delle domande principali, con statuizioni sulle spese secondo il criterio di soccombenza.
a , seppure regolarmente CP_3 Controparte_4 convenuti, non si sono costituiti. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
I convenuti costituiti hanno formulato le seguenti eccezioni preliminari.
In primo luogo, hanno eccepito la nullità dell'atto introduttivo per omissione del domicilio o della residenza delle attrici. La doglianza appare infondata;
investe, infatti, un vizio meramente formale riconducibile all'articolo 164 c.p.c.; tale disposizione considera sanata la nullità ove il convenuto si costituisca in giudizio, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Parimenti infondata è l'eccezione di invalidità della procura ad litem rilasciata alle attrici. La procura, apposta in calce all'atto di citazione, risulta conferita mediante sottoscrizione autenticata dal difensore, ai sensi dell'articolo 83 c.p.c.; l'enunciazione del potere di autentica pag. 5/13 è sufficiente, secondo la costante giurisprudenza, a garantire la paternità dell'apposizione, mentre la certificazione dell'autografia della sottoscrizione può essere contestata soltanto con la querela di falso (Cass. n. 32708 del 16 dicembre 2024). Difetta, dunque, qualsiasi ragione di nullità del mandato.
Infondata è, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle attrici e Controparte_8 le quali, anche nella qualità Parte_3 di nude proprietarie, hanno diritto alla conservazione delle proprie consistente immobiliari. Rimane la questione centrale del difetto di integrità del contraddittorio, già rilevata con ordinanza del 19 maggio
2023. La valutazione circa la ricorrenza dei presupposti del litisconsorzio, l'individuazione dei soggetti effettivamente necessari e la ripartizione dell'onere processuale fra le parti costituiscono la chiave di volta per decidere ‒ in rito ‒ sulle eccezioni estintive e, in merito, sulle reciproche domande reali e risarcitorie. L'art. 102 c.p.c. sancisce la necessità della trattazione unitaria quando la decisione non possa che pronunciarsi “in confronto di più parti”, imponendo che tutte “debbano agire o essere convenute nello stesso processo”, configurando così un litisconsorzio necessario sostanziale, la cui violazione determina un vizio radicale di integrità del contraddittorio. L'art. 307, terzo comma, c.p.c. prevede la sanzione estintiva del processo qualora le parti, onerate di ottemperare all'ordine di integrazione, rimangano inerti decorso il termine perentorio assegnato dal giudice.
pag. 6/13 La Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, nelle azioni di regolamento di confini fra fondi in comunione, il rapporto sostanziale indivisibile impone la partecipazione di tutti i comproprietari quando la decisione incida non soltanto sul mero “tracciato” cartografico ma anche sull'esercizio concreto del dominio, specie se attiene, altresì, a domande restitutorie o demolitorie (cfr. Cass. 3 dicembre 2013 n. 27041 e Cass. 6 maggio 2019 n. 11770).
Sul punto, le attrici, integrato il contraddittorio nei confronti di e , hanno Controparte_3 Controparte_4 eccepito la “oggettiva impossibilità di risalire ai dati anagrafici di , e CP_5 Controparte_6 CP_7
”, essendo possibile risalire solo alla loro paternità.
[...]
In questo senso, l'eccezione di difetto del contraddittorio appare correttamente svolta dai convenuti costituiti, in quanto sono stati indicati specificamente i soggetti nei confronti dei quali estendere il giudizio. Inoltre, la loro esistenza è provata e documentata dalle visure e dai titoli di provenienza. La difficoltà di reperire i dati anagrafici o gli eredi degli stessi soggetti avrebbe dovuto essere superata ricorrendo alla notifica per pubblici proclami, previa eventuale richiesta di proroga del termine concesso dal giudice fornendo adeguata giustificazione al riguardo.
Invero, qualora sia stata esperita invano ogni necessaria ricerca con scrupolosa diligenza, il rimedio praticabile quando l'identificazione anagrafica di un litisconsorte si riveli sommamente difficoltosa è la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., che consente di soddisfare l'esigenza di contraddittorio con effetti sananti erga omnes. L'omessa attivazione di tale modalità, pur pag. 7/13 astrattamente praticabile, configura vizio processuale suscettibile di incidere sull'esito del giudizio, non potendo la parte invocare la mera “irreperibilità” del destinatario senza aver previamente richiesto l'autorizzazione giudiziale ai pubblici proclami. In ordine al riparto dell'onere processuale, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligo di notificare l'atto integrativo “grava su tutte le parti che abbiano pari interesse alla prosecuzione del giudizio”, sicché l'inerzia simultanea di attore e convenuto rende operativa la sanzione estintiva;
ove, però, uno solo dei contendenti provveda, anche tardivamente, a integrare il contraddittorio, la dichiarazione di estinzione resta preclusa in difetto di tempestiva eccezione della controparte (Cass. 5 ottobre 2023 n. 28043). Il principio di simmetria processuale, riconosciuto già da
Cass. 24 gennaio 2013 n. 1739 nel diverso contesto divisionale, impedisce di addossare l'obbligo alle sole attrici, poiché l'unità della decisione tutela indifferentemente tutte le posizioni sostanziali coinvolte.
Ed infatti, la controversia in esame vede intrecciarsi, in modo inscindibile, le domande principali di regolamento di confini - accompagnata da pretese restitutorie e risarcitorie incidenti in via reale sull'estensione dei fondi - e l'azione negatoria servitutis, avanzate dalle attrici, con le domande riconvenzionali di accertamento dei confini, di accertamento della servitù di acquedotto, di accertamento della proprietà dell'intercapedine posta sul retro del fabbricato e di accertamento del confine tra le proprietà in contesa, proposte dai convenuti. Tale intreccio genera un rapporto processuale a struttura unica: la decisione sull'una pag. 8/13 domanda condiziona inevitabilmente l'esito dell'altra, di guisa che il giudizio non può essere scisso né deciso separatamente.
Il termine di rinnovazione della notifica ad integrazione del contraddittorio è di natura perentoria. La mancata integrazione del contraddittorio ha come unica conseguenza l'estinzione immediata del processo, non essendo ammessa proroga né rinnovazione del termine (Cass., sez. III, 13 settembre 2019, n. 22866, nonché Cass., sez. II, 14 aprile
2015 n. 7460). L'adempimento parziale cui hanno provveduto le attrici ‒ limitato alla chiamata di due soltanto dei litisconsorti ‒ non sana l'inosservanza complessiva, giacché l'ordine riguardava, indivisibilmente, tutti i comproprietari pretermessi;
né, d'altra parte, l'inerzia assoluta dei convenuti consente di distinguere fra condotte più o meno diligenti, posto che l'effetto estintivo colpisce entrambe le parti, senza attribuire vantaggio ad alcuna di esse, proprio perché l'interesse alla prosecuzione era simmetrico. In applicazione di tali principi, deve pertanto essere resa dichiarazione di estinzione del processo ex art. 307, terzo comma, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio. L'estinzione travolge, per la natura inscindibile della lite, tanto le domande principali quanto le domande riconvenzionali di accertamento della proprietà dell'intercapedine posta sul retro del fabbricato dei convenuti, di accertamento della servitù di acquedotto e di accertamento del confine tra le proprietà in contesa, poiché tutte comportanti la necessaria partecipazione in giudizio dei relativi comproprietari.
pag. 9/13 Rimangono da affrontare le ulteriori domande riconvenzionali di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione delle opere di protezione necessarie alla salvaguardia del fondo (e connessi accessori); di condanna alla rimozione di piante e rifiuti, con sistemazione del versante confinante e annessi interventi per la regolarizzazione del fabbricato, e di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da condotte emulative.
Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., l'accoglimento di domande riconvenzionali è condizionato da precisi presupposti di connessione con la domanda principale. In particolare, la dichiarazione d'inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio dall'attore (né da una situazione già oggetto di eccezione) rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità purché sorretta da un'adeguata motivazione circa l'inopportunità del simultaneus processus (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24684). Tale principio attribuisce al giudice il potere di escludere dal processo le riconvenzionali prive di uno stretto collegamento con il thema decidendum originario quando la trattazione unitaria risulti non consigliabile o foriera di indebita complicazione. La giurisprudenza più recente ha ulteriormente chiarito il punto, ribadendo che la connessione tra domanda principale e domanda riconvenzionale rileva solo ai fini della competenza, mentre ai fini dell'ammissibilità processuale è sufficiente un pag. 10/13 collegamento oggettivo che renda opportuno il simultaneo esame delle pretese. L'apprezzamento circa tale opportunità è rimesso al giudice di merito, nell'esercizio di un potere discrezionale da motivare adeguatamente (Cass. civ., Sez. I, ord. 1 marzo 2024, n. 5484).
In altri termini, se la riconvenzionale non determina uno spostamento di competenza, è sufficiente qualunque relazione oggettiva fra le pretese in causa a giustificare la trattazione unitaria;
tuttavia, resta ferma la facoltà del giudice di separare le controversie qualora ritenga non opportuna la loro unificazione nel medesimo giudizio. Applicando i principi sopra esposti alla presente controversia, le domande riconvenzionali proposte dai convenuti si rivelano prive di un adeguato nesso di connessione oggettiva con la domanda attorea, sicché ne è giustificata la declaratoria di inammissibilità ex art. 36
c.p.c. per ragioni di opportunità processuale, tenuto conto dell'esito delle domande principali degli attori. Nello specifico, le domande di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione delle opere di protezione;
di condanna al ripristino e messa in sicurezza del versante confinante, di rimozione dei rifiuti, di regolarizzazione del fabbricato e di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da condotte emulative risultano fondate su fatti e titoli autonomi rispetto a quelli dedotti dall'attore. Esse non discendono dal medesimo rapporto giuridico oggetto delle domande principali né da circostanze già introdotte come eccezioni difensive, bensì introducono nel processo temi ulteriori. Tali domande si fondano su fatti distinti, coinvolgendo valutazioni tecnico-materiali (tra le quali lo pag. 11/13 stato dei luoghi e le regole urbanistiche o di vicinato) estranee alla domanda principale. Difettando la comunanza di causa petendi con la lite originaria, e mancando un collegamento oggettivo sufficientemente stretto, la trattazione simultanea di tali domande con quelle principali, pure tenuto conto della prospettata pronuncia in rito, appare non opportuna anche per ragioni di economia processuale. Pertanto, in applicazione dei richiamati principi di diritto, le domande riconvenzionali ora in esame devono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 36 c.p.c., in quanto estranee al petitum e al titulus dedotti dall'attore ed eccedenti i limiti del simultaneus processus ritenuto opportuno in questo giudizio, rientrando nei poteri discrezionali del giudice escludere dal giudizio domande controverse non strettamente connesse al fine di evitare un'ingiustificata proliferazione di temi istruttori. Per quanto riguarda le spese del giudizio, occorre rilevare che nessuna delle parti ha provveduto ad ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio in relazione alle domande ritenuti ammissibili e che, pertanto, esse vanno compensate integralmente, anche tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1062/2022 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e di CP_3 [...]
; CP_4
pag. 12/13 - rigetta le eccezioni preliminari proposte dai convenuti costituiti, relative alla nullità dell'atto di citazione, al difetto di legittimazione attiva e al difetto dello ius postulandi;
- dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.;
- dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., le domande riconvenzionali di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione delle opere di protezione;
di condanna al ripristino e messa in sicurezza del versante confinante, di rimozione dei rifiuti, di regolarizzazione del fabbricato e di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da condotte emulative;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Patti, 19 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
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