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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Monica Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 24.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 3528/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresenta e difesa dall'avv. Roberto GU, come da procura Parte_1 in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 843/2024 pubblicata il 4.7.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.07.2022, , premesso di essere divorziata e Parte_1 di percepire l'assegno divorzile di € 150,00 come disposto dalla sentenza del Tribunale di Latina n.
2026/2021 del 20.11.2021; di essere titolare di alcuni siti nel comune di Terracina, la cui rendita era
CP_ al di sotto dei limiti previsti dall' per il riconoscimento dell'assegno sociale;
di aver presentato, CP_ in data 30.11.2021, domanda all' per ottenere l'assegno sociale, respinta in data 06.12.2021 per il seguente motivo “nell'atto di separazione gli ex coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente, inoltre viste le carte catastali con redditi da fabbricato non segnalati nella domanda presentata, non si evince lo stato di indigenza”; che avverso tale reiezione aveva proposto
1 ricorso al Comitato Provinciale in data 1.2.2022, senza alcun esito, adiva l'intestato Tribunale chiedendo: “accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'ottenimento dell'Assegno Sociale CP_ così come richiesto, con condanna dell' al pagamento di quanto dovuto dalla domanda al saldo, maggiorato di interessi legali/rivalutazione monetaria dal dovuto delle singole spettanze al reale soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, maggiorati ex lege per la predisposizione PCT mediante ipertesto”. CP_ Nonostante la regolarità della notifica l' rimaneva contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso e, per l'effetto, CP_ condannava l' al pagamento dei ratei dell'assegno sociale in favore della ricorrente a decorrere dall'1.12.2021, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo mensile al saldo;
CP_ condannava l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.863,50, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Ha proposto appello , limitatamente alla parte della sentenza relativa alla Parte_1
liquidazione delle spese di lite, per i motivi di seguito sinteticamente indicati:
1) violazione di legge – illegittima esclusione della fase istruttoria/di trattazione dai compensi liquidati.
Ha sostenuto parte appellante che la semplice presenza del procuratore alla prima udienza (sebbene nelle forme della trattazione scritta), così come l'eventuale esame della memoria di costituzione avversa o, come nel caso di specie, il deposito del ricorso notificato con richiesta di contumacia in caso di mancata costituzione, oltre ovviamente i colloqui intervenuti con la propria assistita successivamente alla prima udienza, sono tutte attività che rientrano nella fase di trattazione della causa e debbano essere considerate dal Magistrato ai fini della liquidazione delle spese, non potendo escludere tale fase per il sol fatto di non aver espletato attività istruttoria. Ha sostenuto, inoltre, che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale soggetta alla verifica annuale del requisito reddituale;
che, sebbene il ricorso introduttivo fosse sufficientemente istruito, in relazione al diniego operato dall' (domanda del 30/11/2021), in considerazione della data di CP_2
proposizione del giudizio (08/07/2022), essendo stata fissata la prima udienza a distanza di quasi un anno dal deposito del ricorso, il Magistrato ha ritenuto necessaria la produzione della certificazione reddituale relativa all'anno 2021, mentre, alla successiva udienza dell' 1/2/2024, ha ritenuto necessaria la ulteriore produzione documentale relativa agli anni 2022 e 2023; che, pertanto, l'intero giudizio si è protratto per ben tre udienze: la prima udienza di trattazione, la seconda udienza per la produzione documentale e la terza udienza per nuova produzione documentale e decisione;
che la produzione documentale effettuata alle udienze dell'1/2/2024 e del 4/7/2024, così come ordinata dal
2 Magistrato, rientra fra le attività istruttorie previste dal DM 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese di giudizio.
2) violazione di legge – illegittima riduzione dei compensi liquidati nella misura del 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014.
Ha lamentato parte appellante che il Tribunale avrebbe errato in punto di liquidazione delle spese di giudizio nella parte in cui, applicando i valori medi indicati dal D.M. n. 55/2014, ha ridotto immotivatamente e ulteriormente gli stessi del 50%, quantificando un importo totale del tutto irrisorio e non conforme rispetto alle attività in concreto espletate da parte ricorrente, escludendo peraltro dal relativo computo la maggiorazione dei compensi per la predisposizione PCT mediante ipertesto (art. 4 comma 1 bis DM 55/14), nonostante espressamente richiesta nell'atto introduttivo. CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da quantificarsi nella misura non inferiore a €
2.696,00, con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado, da distrarsi, oltre accessori.
CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' è rimasto contumace.
All'udienza del 24.6.2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
CP_ 2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell' avendo parte appellante fornito la prova dell'avvenuta notifica del ricorso.
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori dell'appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia, i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia, € 464,50; fase introduttiva del giudizio, € 388,50; fase istruttoria, € 832,00; fase decisoria, € 1.010,50.
3 Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n.
55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815;
Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, primo comma, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
4 Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
2.2. Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del D.M. citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
5 Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni". (Cass.SSUU 10455/15, Cass.n.3083/17). Nello specifico è incontroverso che si applichi la fascia da 5.200,01 a 26.000,00 del d.m. sulle tariffe del 2014 ( e successive modifiche).
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso sono costituite soltanto dalla descrizione degli adempimenti amministrativi compiuti prima della proposizione della domanda giudiziale;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendo state affrontate questioni particolari né riportati orientamenti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta
CP_ con il cliente o con altri soggetti;
l' nel giudizio di primo grado non ha resistito alle avverse pretese, rimanendo contumace.
Ne consegue che i compensi per l'attività difensiva svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima, pari complessivamente a € 1.863,50 (per la fase di studio della controversia, € 464,50; per la fase introduttiva del giudizio, € 388,50; per la fase decisoria, €
1.010,50),
2.3. Quanto al compenso per la fase istruttoria, rivendicato da parte appellante, va rilevata l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55/2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, ritiene il Collegio che una fase istruttoria, in concreto, vi sia stata e che la stessa sia rappresentata dalle produzioni documentali effettuate dall'odierno appellante a seguito delle ordinanze, emesse dal giudice di primo grado all'esito dello svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, in data 20.4.2023 e 2.2.2024 (certificazione reddituale relativa agli anni
2021, 2022 e 2023).
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella
6 introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023).
Nella specie, come detto, l'odierna parte appellante ha depositato le certificazioni reddituali 2021-
2023 a seguito dell'ordine del giudice di primo grado, contenuto nei provvedimenti del 20.4.2023 e del 2.2.2024, e, quindi, in fasi processuali distinte da quella introduttiva e da quella decisionale, con la conseguenza che deve essere liquidato anche il compenso per la fase istruttoria, pari a € 832,00.
2.4. Quanto, infine, alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministero della
Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, espressamente richiesta dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022,
n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%.
3. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata,
CP_ che per il resto si conferma, l' va condannato al rimborso delle spese di lite del primo grado nella misura di € 2.965,05, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto
GU, che si è dichiarato antistatario.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 1.863,50) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 2.965,05 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n.
6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma: CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 2.965,05 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
7 CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 24.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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