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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Fabio Magistro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2870 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1604/2018 pronunciata in data 17 settembre 2018 dal Tribunale di Nola, vertente
TRA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dr. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Borrelli, Parte_2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Matteotti n. 1 appellante
E
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
( ), in persona dell'Amministratore pro-tempore
[...] P.IVA_2
con sede in Pomigliano d'Arco (Na) alla via Roma, 352, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Nicola Pignatiello presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Sannazaro, 57, come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 8.5.2010 la Controparte_2
conveniva in giudizio la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, innanzi al Tribunale di Nola onde sentirla condannare alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento del muro di confine tra le rispettive proprietà in Pomigliano d'Arco per tutta la lunghezza dello stesso di 57,94 mt. all'interno del fondo di proprietà della società istante per 2,04 mt., oggetto di illegittimo sconfinamento, e al risarcimento dei danni, quantificabili in € 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e svalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
La assumeva a fondamento della domanda di Controparte_2 essere proprietaria e nel possesso di un fondo edificabile sito in Pomigliano d'Arco, zona ASI, dell'estensione di 7.020 mq., individuato in Catasto al foglio 4, particelle
1423 e 1426 (di seguito solo particella 1586), confinante ad ovest con altro fondo
(particella 1334 sub 30) di proprietà della società convenuta;
che su detto fondo avrebbe dovuto realizzare un capannone industriale giusto permesso a costruire rilasciato dal Comune di Pomigliano d'Arco; che nel settembre 2006 la società convenuta, nel realizzare un muro di cinta lungo il suo confine est, aveva sconfinato all'interno del fondo attoreo per circa 2,04 mt. e per tutta la lunghezza del confine pari a 57,90 mt., occupando illegittimamente un'area di 100,00 mq. circa;
che l'illegittimo sconfinamento aveva impedito alla società istante di realizzare il progettato capannone industriale in quanto, a causa della riduzione dell'estensione del suo fondo, non rispondente più ai parametri urbanistici imposti dall'ASI di
Napoli; che, nonostante la richiesta di reintegrazione inviata con raccomandata del
21.7.2009, la convenuta non vi aveva provveduto determinando un danno di circa
50.000,00 €.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva: 1) l'improcedibilità della Parte_1 domanda ex art. 705 c.p.c. essendo essa già resistente per gli stessi motivi in un giudizio possessorio estintosi (in data 8.7.2010) per inattività delle parti dopo la notifica della citazione;
2) che il muro di cinta era stato realizzato nel corso dell'anno
2004; 3) che nel corso dei lavori alcuna contestazione era stata sollevata dalla società
2 attrice;
4) che il muro di cinta era stato realizzato entro l'area acquistata dal
Consorzio Il Sole dell'estensione di 13.000 mq. circa;
5) che, trattandosi di due aree confinanti molto estese misurate per approssimazione, l'eventuale sconfinamento di appena 100 mq. poteva ritenersi solo presunto, ma non certo;
6) che quest'ultimo, se verificato, non aveva comportato alcun danno alla attrice, che era riuscita, comunque,
a realizzare il suo manufatto secondo gli indici previsti dai titoli edificatori rilasciati dal Comune di Pomigliano d'Arco.
Acquisita documentazione varia e ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, in data 17 settembre 2018, pronunciava la sentenza n.1604/2018 con cui, in accoglimento della domanda e sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, condannava la convenuta a Parte_1 liberare l'area di mq. 14,50 illegittimamente occupata, mediante l'arretramento del muro di cinta fino ad allinearsi con quello già esistente sul confine tra la particella
1596 e la particella 1334 sub 30 del foglio 4, nonché a pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento per mancato godimento Controparte_2
dell'area occupata un'indennità complessiva di € 9.880,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza, e a titolo di risarcimento per mancato godimento dell'area attualmente occupata di mq. 14,50 un'indennità annua di €
330,00 da corrispondere a decorrere dalla pubblicazione della sentenza al giorno di effettiva liberazione dell'area occupata, oltre al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 6.8.2020, proponeva appello il in persona del Curatore, dr. , Parte_1 Parte_2
chiedendo dichiararsene la nullità per non avere il Tribunale dichiarato l'interruzione del giudizio di primo grado a seguito della sopravvenuta declaratoria di fallimento della società convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 43 l.f., nonché l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande proposte dalla in quanto CP_2
l'accertamento del credito vantato nei confronti del doveva avvenire con Parte_1
il procedimento stabilito dagli artt. 52 e 93 e ss. l.f. e, in via subordinata, il rigetto delle domande così come proposte dalla in quanto infondate e non CP_2
provate, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
3 Radicato il contraddittorio, si costituiva la , in Controparte_2
persona dell'Amministratore pro-tempore, che eccepiva CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello essendo stato proposto oltre il termine di impugnazione ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del
Tribunale di Nola n.1604/2018, avvenuta il 17/12/2018, nonché l'infondatezza dei motivi di merito.
Con ordinanza del 27 gennaio 2021, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa e trattandosi di causa di risalente Persona_1
iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Deve preliminarmente esaminarsi la ammissibilità dell'appello eccepita dalla società appellata per essere stato proposto con atto notificato in data 6.8.2020 ben oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. essendo stata la sentenza pronunciata in data 17 settembre 2018 laddove fin nell'atto introduttivo il Curatore del Parte_1 ha dedotto di essere venuto a conoscenza del giudizio svoltosi dinanzi al
[...]
Tribunale di Nola soltanto in data 7 luglio 2020, al momento della notifica della sentenza, oggetto di impugnazione, unitamente all'atto di precetto, posto che nelle more del giudizio di primo grado è intervenuto il fallimento della Società
[...]
, costituita in giudizio e il cui Difensore ha rinunciato al mandato senza essere Pt_1 sostituito, così che tutti gli atti processuali compiuti successivamente alla dichiarazione di fallimento (e alla automatica interruzione del giudizio) devono ritenersi nulli, con conseguente nullità e inefficacia anche della sentenza del
Tribunale di Nola impugnata.
La verifica della tempestività dell'appello presuppone le sorti del giudizio di primo grado a seguito dell'intervenuto fallimento della società convenuta in giudizio, costituita in giudizio.
Occorre precisare, in fatto, che nel corso del giudizio di primo grado e dunque prima della precisazione delle conclusioni, in data 15.12.2016, è stata pronunciata la sentenza dichiarativa del Fallimento della da parte del Tribunale di Parte_1
4 Nola, senza che il difensore della società dichiarata fallita abbia mai rappresentato al giudice tale circostanza (né all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.5.2018, né con gli scritti difensivi ex art.190 c.p.c.).
Nondimeno, la dichiarazione di fallimento ha determinato in via automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., l'interruzione del processo e, proprio perché si è verificata prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 7076/2022), essa avrebbe imposto al tribunale la pronuncia dell'ordinanza dichiarativa della interruzione, anche d'ufficio, una volta avutane, in qualsiasi modo, conoscenza effettiva (cfr. Cass. SU n. 12154 del 2021).
E anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza l'interruzione automatica del processo implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza.
Doveva perciò avere applicazione l'art. 43 della l. fall., come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, con consequenziale automaticità dell'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 27165 del 28/12/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5650 del 07/03/2013).
Tale disposizione è stata sempre interpretata nel senso che la dichiarazione di fallimento di una parte processuale determina ipso iure l'interruzione del giudizio in corso, rendendo così irrilevante, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo la notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto fallito, la dichiarazione in udienza dell'intervenuto fallimento.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12154 del 7/5/2021 hanno, invero, affermato il principio di diritto secondo il quale in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
5 Va, però, d'altra parte osservato che laddove il giudice non dichiari l'interruzione del processo e prosegua nell'istruzione "non essendosi mai verificata una formale interruzione, è inconcepibile una riassunzione del processo, e di conseguenza non è pensabile che questo possa estinguersi. La mancata interruzione di un processo che invece si sarebbe dovuto interrompere non comporta l'estinzione del giudizio, ma una nullità processuale, deducibile come motivo di gravame" (Cass. ord.
5.10.2021 n. 26996 ed ex multis Cass. Sez.
2 -, Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3546 del
23/02/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015).
Invero, l'irregolare prosecuzione del giudizio, per l'inosservanza delle norme sull'interruzione del processo, essendo tali norme rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo, può essere fatta valere soltanto dalla parte che da quell'evento può essere pregiudicata, e non dalle altre parti, le quali, non risentendo alcun pregiudizio da quell'omissione, non la possono dedurre come motivo di nullità del provvedimento giudiziario che, ciònostante, sia stato pronunciato (v. da ultimo, Cass. ord.
3.3.2022 n. 7075).
Ebbene, è quanto fatto valere dal il cui appello, Parte_1 però, è stato eccepito dall'appellata come tardivo in quanto proposto solo in data
6.8.2020 ovvero appena si è venuti a conoscenza, secondo l'assunto del Parte_1
appellante, della sentenza impugnata con la notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 7.7.2020.
Trattasi, invero, di un atto d'appello notificato ben oltre il termine lungo di impugnazione (sei mesi) stabilito dall'art. 327 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile alla controversia in esame, a fronte di una sentenza di primo grado affetta da nullità per mancata interruzione del processo a seguito di evento, verificatosi nel corso della medesima fase di giudizio.
Tale nullità della sentenza, tuttavia, può essere fatta valere, in applicazione della regola di cui all'art. 161 c.p.c., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti, compreso quello derivante dall'art. 327 c.p.c., comma 1, per cui l'impugnazione non è più proponibile dopo che sia decorso un anno (sei mesi secondo la disposizione attualmente vigente) dalla pubblicazione della sentenza
6 (cosi, Cass. 15/07/2024, n. 19403 e Cass., 18 aprile 2003, n. 6300; cfr. anche, tra le altre, Cass., 15 gennaio 2003, n. 486; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25641)
Non incide, poi, sulla fattispecie in esame la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 327 c.p.c. per cui l'impugnazione può essere proposta anche dopo il decorso di un anno (sei mesi secondo la disposizione attualmente vigente) dalla pubblicazione della sentenza, se "la parte contumace" non abbia avuto conoscenza
"del processo" per nullità della citazione o della notificazione (della citazione stessa o degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.), poiché essa facendo riferimento alla parte non costituita in giudizio, intende tutelare il contumace dal pregiudizio derivante dalla mancata conoscenza incolpevole della stessa esistenza del processo (in quanto nulla la citazione o la notificazione) e non già della causa interruttiva di esso e della emanazione di un atto nullo, costituito dalla sentenza (cfr. Cass. sez. III - 11/06/2014,
n. 13244 in ipotesi di nullità della sentenza, essendo proseguito il processo ed essendo stata assegnata la causa a sentenza nonostante l'avvenuta cancellazione per malattia, dall'Albo professionale, del procuratore costituito e Cass. Sez. 3, Sentenza n.
10112 del 30/04/2009 secondo cui: “l'assimilazione dell'ipotesi della sentenza pronunciata, nonostante la verificazione prima della chiusura della discussione dell'evento della cancellazione dall'albo del difensore (o comunque di uno degli eventi di cui all'art. 301
c.p.c.) in quanto determinativo dell'interruzione automatica del giudizio, alla situazione in cui la sentenza sia stata pronunciata nei riguardi di un contumace involontario ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 2, in funzione del rendere legittimo l'esercizio dell'impugnazione oltre il termine cd. lungo, risulta priva di fondamento (per la sua esclusione si veda già Cass.
2162 del 1966). Lo è, in primo luogo, perché pretende di assimilare la posizione della parte già costituita con difensore incorso in alcuno degli eventi dell'art. 301 a quella del contumace involontario, che è soggetto che non ha avuto notizia del processo (ed anzi deve dimostrarlo) e, quindi, in situazione tutt'affatto diversa. In secondo luogo, perché in contrasto con la disciplina emergente dall'art. 328 c.p.c., u.c.: poiché questa norma considera irrilevante sul decorso del termine c.d. lungo l'evento di cui all'art. 301 c.p.c., (da considerarsi disciplinato dalla norma dell'art., comma 1 per effetto di Corte cost. n. 41 del 1986) verificatosi prima del decorso dei sei mesi di detto termine, sarebbe in manifesta contraddizione con tale dato normativo ammettere che la mancanza di dichiarazione dell'interruzione per effetto di alcuno degli eventi di cui all'art. 301 c.p.c., verificatosi prima della chiusura della discussione, possa
7 addirittura produrre gli effetti di cui dell'art. 327 c.p.c., comma 2. Va rilevato anzi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene inapplicabile l'art. 328 c.p.c., u.c., anche allorquando
l'evento di cui all'art. 301 c.p.c., si verifichi oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
(Cass. n. 7660 del 2007)”).
Peraltro, va ricordato che per effetto della dichiarazione di fallimento, il mandato difensionale prestato nelle controversie non aventi natura personale per il fallito si scioglie immediatamente come si ricava sia dall'art. 43, primo comma, legge fall. secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale che dall'art. 43, terzo comma, legge fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione dei processi (di merito) in corso.
L'ultrattività del mandato ai sensi dell'art.1728, primo comma, c.c. non ha luogo in caso di dichiarazione di fallimento ovvero rispetto a un soggetto privo di incarico professionale riferibile all'organo della procedura atteso che, proprio perché
l'interruzione del giudizio di merito è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dell'evento, la stessa è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9016/2018; Cass. n.
5288/2017).
Né appare dirimente nel senso invocato dal appellante la sentenza n. 9124 Parte_1 del 7/4/2017 della Suprema Corte circa l'automaticità dell'interruzione ai sensi dell'art.43 l.f. e, quindi, la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, nonostante il mancato rilievo da parte del giudice d'appello dell'interruzione automatica del processo, in una fattispecie in cui il mezzo di impugnazione per far valere detto vizio è stato tempestivamente fatto valere.
Nei termini sopra esposti, quindi, deve reputarsi l'appello inammissibile in quanto tardivamente proposto e stante l'inapplicabilità della previsione di cui al secondo comma dell'art.327 c.p.c., peraltro nemmeno invocata dal appellante che Parte_1 si è limitato ad affermare di avere avuto conoscenza della sentenza impugnata con la sua notifica unitamente all'atto di precetto.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello assorbe ogni altra questione.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Parte_1
Curatore, nei confronti della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 1604/2018 pronunciata in data 17 settembre 2018 dal Tribunale di Nola, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Fabio Magistro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2870 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1604/2018 pronunciata in data 17 settembre 2018 dal Tribunale di Nola, vertente
TRA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dr. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Borrelli, Parte_2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Matteotti n. 1 appellante
E
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
( ), in persona dell'Amministratore pro-tempore
[...] P.IVA_2
con sede in Pomigliano d'Arco (Na) alla via Roma, 352, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Nicola Pignatiello presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Sannazaro, 57, come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 8.5.2010 la Controparte_2
conveniva in giudizio la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, innanzi al Tribunale di Nola onde sentirla condannare alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento del muro di confine tra le rispettive proprietà in Pomigliano d'Arco per tutta la lunghezza dello stesso di 57,94 mt. all'interno del fondo di proprietà della società istante per 2,04 mt., oggetto di illegittimo sconfinamento, e al risarcimento dei danni, quantificabili in € 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e svalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
La assumeva a fondamento della domanda di Controparte_2 essere proprietaria e nel possesso di un fondo edificabile sito in Pomigliano d'Arco, zona ASI, dell'estensione di 7.020 mq., individuato in Catasto al foglio 4, particelle
1423 e 1426 (di seguito solo particella 1586), confinante ad ovest con altro fondo
(particella 1334 sub 30) di proprietà della società convenuta;
che su detto fondo avrebbe dovuto realizzare un capannone industriale giusto permesso a costruire rilasciato dal Comune di Pomigliano d'Arco; che nel settembre 2006 la società convenuta, nel realizzare un muro di cinta lungo il suo confine est, aveva sconfinato all'interno del fondo attoreo per circa 2,04 mt. e per tutta la lunghezza del confine pari a 57,90 mt., occupando illegittimamente un'area di 100,00 mq. circa;
che l'illegittimo sconfinamento aveva impedito alla società istante di realizzare il progettato capannone industriale in quanto, a causa della riduzione dell'estensione del suo fondo, non rispondente più ai parametri urbanistici imposti dall'ASI di
Napoli; che, nonostante la richiesta di reintegrazione inviata con raccomandata del
21.7.2009, la convenuta non vi aveva provveduto determinando un danno di circa
50.000,00 €.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva: 1) l'improcedibilità della Parte_1 domanda ex art. 705 c.p.c. essendo essa già resistente per gli stessi motivi in un giudizio possessorio estintosi (in data 8.7.2010) per inattività delle parti dopo la notifica della citazione;
2) che il muro di cinta era stato realizzato nel corso dell'anno
2004; 3) che nel corso dei lavori alcuna contestazione era stata sollevata dalla società
2 attrice;
4) che il muro di cinta era stato realizzato entro l'area acquistata dal
Consorzio Il Sole dell'estensione di 13.000 mq. circa;
5) che, trattandosi di due aree confinanti molto estese misurate per approssimazione, l'eventuale sconfinamento di appena 100 mq. poteva ritenersi solo presunto, ma non certo;
6) che quest'ultimo, se verificato, non aveva comportato alcun danno alla attrice, che era riuscita, comunque,
a realizzare il suo manufatto secondo gli indici previsti dai titoli edificatori rilasciati dal Comune di Pomigliano d'Arco.
Acquisita documentazione varia e ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, in data 17 settembre 2018, pronunciava la sentenza n.1604/2018 con cui, in accoglimento della domanda e sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, condannava la convenuta a Parte_1 liberare l'area di mq. 14,50 illegittimamente occupata, mediante l'arretramento del muro di cinta fino ad allinearsi con quello già esistente sul confine tra la particella
1596 e la particella 1334 sub 30 del foglio 4, nonché a pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento per mancato godimento Controparte_2
dell'area occupata un'indennità complessiva di € 9.880,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza, e a titolo di risarcimento per mancato godimento dell'area attualmente occupata di mq. 14,50 un'indennità annua di €
330,00 da corrispondere a decorrere dalla pubblicazione della sentenza al giorno di effettiva liberazione dell'area occupata, oltre al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 6.8.2020, proponeva appello il in persona del Curatore, dr. , Parte_1 Parte_2
chiedendo dichiararsene la nullità per non avere il Tribunale dichiarato l'interruzione del giudizio di primo grado a seguito della sopravvenuta declaratoria di fallimento della società convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 43 l.f., nonché l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande proposte dalla in quanto CP_2
l'accertamento del credito vantato nei confronti del doveva avvenire con Parte_1
il procedimento stabilito dagli artt. 52 e 93 e ss. l.f. e, in via subordinata, il rigetto delle domande così come proposte dalla in quanto infondate e non CP_2
provate, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
3 Radicato il contraddittorio, si costituiva la , in Controparte_2
persona dell'Amministratore pro-tempore, che eccepiva CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello essendo stato proposto oltre il termine di impugnazione ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del
Tribunale di Nola n.1604/2018, avvenuta il 17/12/2018, nonché l'infondatezza dei motivi di merito.
Con ordinanza del 27 gennaio 2021, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa e trattandosi di causa di risalente Persona_1
iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Deve preliminarmente esaminarsi la ammissibilità dell'appello eccepita dalla società appellata per essere stato proposto con atto notificato in data 6.8.2020 ben oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. essendo stata la sentenza pronunciata in data 17 settembre 2018 laddove fin nell'atto introduttivo il Curatore del Parte_1 ha dedotto di essere venuto a conoscenza del giudizio svoltosi dinanzi al
[...]
Tribunale di Nola soltanto in data 7 luglio 2020, al momento della notifica della sentenza, oggetto di impugnazione, unitamente all'atto di precetto, posto che nelle more del giudizio di primo grado è intervenuto il fallimento della Società
[...]
, costituita in giudizio e il cui Difensore ha rinunciato al mandato senza essere Pt_1 sostituito, così che tutti gli atti processuali compiuti successivamente alla dichiarazione di fallimento (e alla automatica interruzione del giudizio) devono ritenersi nulli, con conseguente nullità e inefficacia anche della sentenza del
Tribunale di Nola impugnata.
La verifica della tempestività dell'appello presuppone le sorti del giudizio di primo grado a seguito dell'intervenuto fallimento della società convenuta in giudizio, costituita in giudizio.
Occorre precisare, in fatto, che nel corso del giudizio di primo grado e dunque prima della precisazione delle conclusioni, in data 15.12.2016, è stata pronunciata la sentenza dichiarativa del Fallimento della da parte del Tribunale di Parte_1
4 Nola, senza che il difensore della società dichiarata fallita abbia mai rappresentato al giudice tale circostanza (né all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.5.2018, né con gli scritti difensivi ex art.190 c.p.c.).
Nondimeno, la dichiarazione di fallimento ha determinato in via automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., l'interruzione del processo e, proprio perché si è verificata prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 7076/2022), essa avrebbe imposto al tribunale la pronuncia dell'ordinanza dichiarativa della interruzione, anche d'ufficio, una volta avutane, in qualsiasi modo, conoscenza effettiva (cfr. Cass. SU n. 12154 del 2021).
E anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza l'interruzione automatica del processo implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza.
Doveva perciò avere applicazione l'art. 43 della l. fall., come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, con consequenziale automaticità dell'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 27165 del 28/12/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5650 del 07/03/2013).
Tale disposizione è stata sempre interpretata nel senso che la dichiarazione di fallimento di una parte processuale determina ipso iure l'interruzione del giudizio in corso, rendendo così irrilevante, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo la notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto fallito, la dichiarazione in udienza dell'intervenuto fallimento.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12154 del 7/5/2021 hanno, invero, affermato il principio di diritto secondo il quale in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
5 Va, però, d'altra parte osservato che laddove il giudice non dichiari l'interruzione del processo e prosegua nell'istruzione "non essendosi mai verificata una formale interruzione, è inconcepibile una riassunzione del processo, e di conseguenza non è pensabile che questo possa estinguersi. La mancata interruzione di un processo che invece si sarebbe dovuto interrompere non comporta l'estinzione del giudizio, ma una nullità processuale, deducibile come motivo di gravame" (Cass. ord.
5.10.2021 n. 26996 ed ex multis Cass. Sez.
2 -, Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3546 del
23/02/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015).
Invero, l'irregolare prosecuzione del giudizio, per l'inosservanza delle norme sull'interruzione del processo, essendo tali norme rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo, può essere fatta valere soltanto dalla parte che da quell'evento può essere pregiudicata, e non dalle altre parti, le quali, non risentendo alcun pregiudizio da quell'omissione, non la possono dedurre come motivo di nullità del provvedimento giudiziario che, ciònostante, sia stato pronunciato (v. da ultimo, Cass. ord.
3.3.2022 n. 7075).
Ebbene, è quanto fatto valere dal il cui appello, Parte_1 però, è stato eccepito dall'appellata come tardivo in quanto proposto solo in data
6.8.2020 ovvero appena si è venuti a conoscenza, secondo l'assunto del Parte_1
appellante, della sentenza impugnata con la notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 7.7.2020.
Trattasi, invero, di un atto d'appello notificato ben oltre il termine lungo di impugnazione (sei mesi) stabilito dall'art. 327 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile alla controversia in esame, a fronte di una sentenza di primo grado affetta da nullità per mancata interruzione del processo a seguito di evento, verificatosi nel corso della medesima fase di giudizio.
Tale nullità della sentenza, tuttavia, può essere fatta valere, in applicazione della regola di cui all'art. 161 c.p.c., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti, compreso quello derivante dall'art. 327 c.p.c., comma 1, per cui l'impugnazione non è più proponibile dopo che sia decorso un anno (sei mesi secondo la disposizione attualmente vigente) dalla pubblicazione della sentenza
6 (cosi, Cass. 15/07/2024, n. 19403 e Cass., 18 aprile 2003, n. 6300; cfr. anche, tra le altre, Cass., 15 gennaio 2003, n. 486; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25641)
Non incide, poi, sulla fattispecie in esame la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 327 c.p.c. per cui l'impugnazione può essere proposta anche dopo il decorso di un anno (sei mesi secondo la disposizione attualmente vigente) dalla pubblicazione della sentenza, se "la parte contumace" non abbia avuto conoscenza
"del processo" per nullità della citazione o della notificazione (della citazione stessa o degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.), poiché essa facendo riferimento alla parte non costituita in giudizio, intende tutelare il contumace dal pregiudizio derivante dalla mancata conoscenza incolpevole della stessa esistenza del processo (in quanto nulla la citazione o la notificazione) e non già della causa interruttiva di esso e della emanazione di un atto nullo, costituito dalla sentenza (cfr. Cass. sez. III - 11/06/2014,
n. 13244 in ipotesi di nullità della sentenza, essendo proseguito il processo ed essendo stata assegnata la causa a sentenza nonostante l'avvenuta cancellazione per malattia, dall'Albo professionale, del procuratore costituito e Cass. Sez. 3, Sentenza n.
10112 del 30/04/2009 secondo cui: “l'assimilazione dell'ipotesi della sentenza pronunciata, nonostante la verificazione prima della chiusura della discussione dell'evento della cancellazione dall'albo del difensore (o comunque di uno degli eventi di cui all'art. 301
c.p.c.) in quanto determinativo dell'interruzione automatica del giudizio, alla situazione in cui la sentenza sia stata pronunciata nei riguardi di un contumace involontario ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 2, in funzione del rendere legittimo l'esercizio dell'impugnazione oltre il termine cd. lungo, risulta priva di fondamento (per la sua esclusione si veda già Cass.
2162 del 1966). Lo è, in primo luogo, perché pretende di assimilare la posizione della parte già costituita con difensore incorso in alcuno degli eventi dell'art. 301 a quella del contumace involontario, che è soggetto che non ha avuto notizia del processo (ed anzi deve dimostrarlo) e, quindi, in situazione tutt'affatto diversa. In secondo luogo, perché in contrasto con la disciplina emergente dall'art. 328 c.p.c., u.c.: poiché questa norma considera irrilevante sul decorso del termine c.d. lungo l'evento di cui all'art. 301 c.p.c., (da considerarsi disciplinato dalla norma dell'art., comma 1 per effetto di Corte cost. n. 41 del 1986) verificatosi prima del decorso dei sei mesi di detto termine, sarebbe in manifesta contraddizione con tale dato normativo ammettere che la mancanza di dichiarazione dell'interruzione per effetto di alcuno degli eventi di cui all'art. 301 c.p.c., verificatosi prima della chiusura della discussione, possa
7 addirittura produrre gli effetti di cui dell'art. 327 c.p.c., comma 2. Va rilevato anzi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene inapplicabile l'art. 328 c.p.c., u.c., anche allorquando
l'evento di cui all'art. 301 c.p.c., si verifichi oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
(Cass. n. 7660 del 2007)”).
Peraltro, va ricordato che per effetto della dichiarazione di fallimento, il mandato difensionale prestato nelle controversie non aventi natura personale per il fallito si scioglie immediatamente come si ricava sia dall'art. 43, primo comma, legge fall. secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale che dall'art. 43, terzo comma, legge fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione dei processi (di merito) in corso.
L'ultrattività del mandato ai sensi dell'art.1728, primo comma, c.c. non ha luogo in caso di dichiarazione di fallimento ovvero rispetto a un soggetto privo di incarico professionale riferibile all'organo della procedura atteso che, proprio perché
l'interruzione del giudizio di merito è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dell'evento, la stessa è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9016/2018; Cass. n.
5288/2017).
Né appare dirimente nel senso invocato dal appellante la sentenza n. 9124 Parte_1 del 7/4/2017 della Suprema Corte circa l'automaticità dell'interruzione ai sensi dell'art.43 l.f. e, quindi, la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, nonostante il mancato rilievo da parte del giudice d'appello dell'interruzione automatica del processo, in una fattispecie in cui il mezzo di impugnazione per far valere detto vizio è stato tempestivamente fatto valere.
Nei termini sopra esposti, quindi, deve reputarsi l'appello inammissibile in quanto tardivamente proposto e stante l'inapplicabilità della previsione di cui al secondo comma dell'art.327 c.p.c., peraltro nemmeno invocata dal appellante che Parte_1 si è limitato ad affermare di avere avuto conoscenza della sentenza impugnata con la sua notifica unitamente all'atto di precetto.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello assorbe ogni altra questione.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Parte_1
Curatore, nei confronti della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 1604/2018 pronunciata in data 17 settembre 2018 dal Tribunale di Nola, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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