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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2938/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZI RICCARDO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8999/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 339 IMU 2020
- sul ricorso n. 9000/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 339 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 maggio 2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dal dottor Difensore_1 iscritto all'ODCEC di Tivoli al n. A00189 , impugnava l'accertamento IMU n. 339/2023 prot. 290/2023 emesso dal Comune di Palestrina il 27/10/2023, notificato tramite raccomandata A/R n 69698060272-8 il 05/12/2023, recante la pretesa per l'anno 2020 di maggiore IMU di € 844,00 oltre sanzioni per € 253,00 ed interessi per
€ 72,00 e spese di notifica per € 3,00 per un totale di € 1.172,00 chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
A sostegno della domanda la ricorrente evidenziava che la maggiore pretesa trovava origine dalla delibera adottata dall'Ente territoriale nel 2021 la n.275 con la quale era stata regolamentata l'edificabiltà del territorio di Palestrina definendo le c.d zone “O” e dalla determinazione erronea del valore del terreno (euro 123.000,00)
(distinto al foglio 26, particella 976), non calcolato sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 504/1992 e dal D.G.C. Palestrina n.275/2021 (“Regolarizzazione tributaria delle Zone O”), ma in base al valore del fabbricato in corso di costruzione edificato su detto terreno trasferito con atto per Notaio il 13/10/2021.
In data 9 giugno 2025, si costituiva in giudizio la Città di Palestrina, Città Metropolitana di Roma Capitale chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso perché iscritto a ruolo oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs 546 del 1992. Nel merito, il Comune chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Il 30 giugno 2025, la ricorrente depositava delle memorie illustrative. Con autonomo ricorso (9000/2014 RG) Ricorrente_1 impugnava lo stesso atto di accertamento IMU n. 339/2023 prot. 290/2023 del 27/10/2023 notificato tramite raccomandata A/R n 69698060231-8 il 05/12/2023
(impugnato nel ricorso 8999/24 RG) nella parte in cui recava la pretesa per l'anno 2021 di maggiore IMU di
€ 802,00 oltre sanzioni per € 241,00 ed interessi per € 60,00 e spese di notifica per € 3,00 per un totale di
€ 1.106,00. Averso detto provvedimento la ricorrente formulava le stesse eccezioni sopra sinteticamente riportate e chiedeva anche per tale seconda annualità l'annullamento dell'atto.
Anche avverso detto ricorso si costituiva la Città di Palestrina, Città Metropolitana di Roma Capitale deducendo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
Riuniti i ricorsi, all'udienza del 4 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili.
Dalla documentazione in atti risulta che i ricorsi notificati in data 2 febbraio 2024, sono stati depositati il 6 maggio 2024 ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs n. 546 del 31.12.1992 secondo cui “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.”
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta i ricorsi proposti;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio in favore della Citta di Palestrina, Città Metropolitana di Roma Capitale che liquida in euro 400 oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZI RICCARDO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8999/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 339 IMU 2020
- sul ricorso n. 9000/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 339 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 maggio 2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dal dottor Difensore_1 iscritto all'ODCEC di Tivoli al n. A00189 , impugnava l'accertamento IMU n. 339/2023 prot. 290/2023 emesso dal Comune di Palestrina il 27/10/2023, notificato tramite raccomandata A/R n 69698060272-8 il 05/12/2023, recante la pretesa per l'anno 2020 di maggiore IMU di € 844,00 oltre sanzioni per € 253,00 ed interessi per
€ 72,00 e spese di notifica per € 3,00 per un totale di € 1.172,00 chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
A sostegno della domanda la ricorrente evidenziava che la maggiore pretesa trovava origine dalla delibera adottata dall'Ente territoriale nel 2021 la n.275 con la quale era stata regolamentata l'edificabiltà del territorio di Palestrina definendo le c.d zone “O” e dalla determinazione erronea del valore del terreno (euro 123.000,00)
(distinto al foglio 26, particella 976), non calcolato sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 504/1992 e dal D.G.C. Palestrina n.275/2021 (“Regolarizzazione tributaria delle Zone O”), ma in base al valore del fabbricato in corso di costruzione edificato su detto terreno trasferito con atto per Notaio il 13/10/2021.
In data 9 giugno 2025, si costituiva in giudizio la Città di Palestrina, Città Metropolitana di Roma Capitale chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso perché iscritto a ruolo oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs 546 del 1992. Nel merito, il Comune chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Il 30 giugno 2025, la ricorrente depositava delle memorie illustrative. Con autonomo ricorso (9000/2014 RG) Ricorrente_1 impugnava lo stesso atto di accertamento IMU n. 339/2023 prot. 290/2023 del 27/10/2023 notificato tramite raccomandata A/R n 69698060231-8 il 05/12/2023
(impugnato nel ricorso 8999/24 RG) nella parte in cui recava la pretesa per l'anno 2021 di maggiore IMU di
€ 802,00 oltre sanzioni per € 241,00 ed interessi per € 60,00 e spese di notifica per € 3,00 per un totale di
€ 1.106,00. Averso detto provvedimento la ricorrente formulava le stesse eccezioni sopra sinteticamente riportate e chiedeva anche per tale seconda annualità l'annullamento dell'atto.
Anche avverso detto ricorso si costituiva la Città di Palestrina, Città Metropolitana di Roma Capitale deducendo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
Riuniti i ricorsi, all'udienza del 4 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili.
Dalla documentazione in atti risulta che i ricorsi notificati in data 2 febbraio 2024, sono stati depositati il 6 maggio 2024 ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs n. 546 del 31.12.1992 secondo cui “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.”
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta i ricorsi proposti;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio in favore della Citta di Palestrina, Città Metropolitana di Roma Capitale che liquida in euro 400 oltre accessori come per legge.