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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1673 R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Rivetti (C.F. ) e presso il suo studio C.F._3 in Roma, Via Clelia n. 18, elettivamente domiciliati, giusta procura in atti,
Attori in revocazione
E
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5
(CF. ) Controparte_3 C.F._6
convenuti in revocazione contumaci
Oggetto: revocazione sentenza n. 144/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione 8^, in data 12.01.2022, non notificata.
Conclusioni
Per gli attori “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via preliminare, in accoglimento delle istanze suesposte, sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione e l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- in accoglimento dei suesposti motivi, provvedere alla revocazione della sentenza n. 144/2022 pubblicata 12.01.2022, non notificata, emessa nel giudizio di appello iscritto al NRG 5838/2014 tra
e c/ , e , poiché in Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 contrasto con altra precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 9481/2018, già passata in giudicato, e per l'effetto, dopo aver proceduto ad effettuare giudizio rescindente e rescissorio sulla detta pronuncia, per i motivi già esposti in fatto e in diritto, voglia decidere il merito della causa e sostituire la sentenza n. 144/2022 con la nuova sentenza emessa all'esito del presente giudizio in conformità con la richiamata sentenza del Tribunale Civile di Roma n.9481/2018.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio e chiedendo la revocazione della sentenza CP_1 CP_2 Controparte_3
n. 144/2022, emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione 8^, in data 14.12.2021 e pubblicata il
12.01.2022, nel giudizio NRG 5838/2014.
A motivo dell'impugnazione riferivano il passaggio in giudicato della sentenza n. 9481/2018, emessa dal Tribunale di Roma in data 03.05.2018, e pubblicata in data 10.05.2018, nel giudizio iscritto al
NRG 14542/2014 e vertente tra le stesse odierne parti in causa e Parte_3
Nello specifico, esponevano di essere proprietari dall'86 di due locali commerciali, facenti parte del complesso immobiliare sito in Località Cesano, di cui uno concesso in locazione ad Parte_3 nell'anno '93. Precisavano che il già menzionato conduttore, al fine di meglio esercitare la propria attività di vendita di prodotti per animali e giardini, dapprima realizzava, nella (ritenuta) propria area di esclusiva pertinenza, antistante e laterale del proprio locale, una struttura in alluminio, ove collocava una tenda coprisole ed installava un gazebo;
e, successivamente, decideva di sostituire la copertura esistente con una pergola in legno con sovrastante telo ombreggiante.
Riferivano, in particolare, che poco dopo la realizzazione di tali opere, venivano convenuti in giudizio da e proprietari dei confinanti locali commerciali, i quali lamentavano CP_1 CP_2 CP_3
l'impedimento all'uso comune della servitù di passaggio a causa delle predette opere.
Veniva in tal modo incardinato il giudizio NRG 41860/2008, culminato con la sentenza n.
15085/2013 a tenore della quale il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda dei CP_1 CP_2
e sul presupposto che “..i convenuti e abbiano realizzato CP_3 Parte_1 Parte_2 all'esterno della proprietà n. 1 un corpo aggiunto consistente in “struttura in pannelli lignei i doghe di legno e teloni in PVC” così provvedeva: a) rigetta l'eccezione di nullità della citazione;
b) rigetta
l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda attrice;
c) ordina ai convenuti di rimuovere il corpo aggiunto (struttura in pannelli lignei di doghe in legno e teloni in PVC) realizzato all'esterno dell'unità immobiliare n. 1 di loro proprietà, nell'area di manovra antistante i negozi ivi siti;
d) rigetta nel resto la domanda attrice;
e) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore degli attori delle spese che liquida in € 4.200,00”. La sentenza in discorso veniva impugnata dagli odierni istanti, e nel giudizio promosso, recante RG 5838/2014, resistevano e CP_1 CP_2
CP_3
Inoltre, in ragione di tale decisione, il Sig. locatario dei Sigg. e e Parte_3 Pt_1 Pt_2 proprietario della struttura destinataria della rimozione, proponeva opposizione di terzo ex art. 404 cc e ss cpc avverso la suddetta sentenza, ritenendosi litisconsorte necessario pretermesso in violazione dell'art. 102 cpc. Chiedeva “di sospendere in via preliminare l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, di dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, in accoglimento della stessa, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'impugnata sentenza e tutti i successivi atti posti in essere, con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Instauratosi regolarmente il contradditorio, veniva emessa la sentenza n. 9481 del 03.05.2018, pubblicata il 10.05.2018, con la quale il Tribunale di Roma “accertato che l'opponente, nella qualità di litisconsorte pretermesso non ha partecipato al giudizio RG 418607/2008 chiuso con la sentenza
n. 15083/2013, ha diritto al rimedio di cui all'art. 404, primo comma c.p.c.” ed essendo “risultato per tabulas che il corpo aggiunto consistente in struttura in pannelli lignei in doghe in legno e teloni in PVC di cui si ordina la rimozione ai Sigg.ri e è in realtà di proprietà Parte_1 Parte_2 esclusiva del Signor ” così provvede: “ACCOGLIE la domanda;
DICHIARA nulla e Parte_3 priva di efficacia l'impugnata sentenza n. 15085/2013 del Tribunale di Roma, nonché tutti gli atti posti in essere successivamente in dipendenza di tale giudicato..”.
Tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato.
Successivamente, veniva emessa dalla Corte di Appello di Roma la sentenza n. 144/2022, pubblicata il 12.01.2022, oggetto di odierna revocazione, con la quale veniva rigettata la domanda degli appellanti e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado, già, come visto, dichiarata nulla e priva di effetti nel giudizio di opposizione di terzo.
In particolare, vi è a dire che nel giudizio di appello gli istanti depositavano la sentenza n. 9481 del
03.05.2018 con la quale veniva annullata la sentenza gravata dal suddetto appello ma in relazione a tale allegazione e/o eccezione la Corte di Appello non emetteva alcuna pronuncia. e hanno proposto con l'odierno giudizio il giudizio di revocazione ex art. 395, comma Pt_1 Pt_2
1, n. 5 cpc della sentenza n. 144/2022 della Corte di Appello in relazione alla sentenza n. 9481/2018 emessa dal Tribunale.
Nel giudizio promosso non si costituivano i e Si teneva la prima udienza CP_1 CP_2 CP_3 in data 6.7.2022, a seguito della quale veniva concessa la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
La causa veniva poi rinviata al 12.02.2025, ed in tale sede trattenuta in decisione.
La domanda merita accoglimento.
Motivo revocatorio
Ai sensi dell'art. 395, I comma, n. 5 cpc “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione”… “5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.
Secondo la norma, dunque, motivo di revocazione è la incompatibilità della statuizione con altra sentenza avente tra le parti autorità di giudicato;
ed è configurabile solo nel caso in cui l'Autorità non abbia già pronunciato sull'eccezione di cosa giudicata.
Affinché la sentenza possa dirsi contraria ad un precedente giudicato, è necessario che tra i due giudizi
“vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica
e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico” (Corte di cassazione, ordinanza del 16 novembre 2022|
n. 33733).
Nel caso che ci occupa, come emerge da quanto prodotto dall'attore, la sentenza n. 144/2022, oggetto di richiesta di revocazione, è stata emessa dalla Corte di Appello, e risulta chiaramente incompatibile con altra precedente emessa dal Tribunale, recante n. 9481/2013, vertente tra le medesime parti e passata in giudicato. Il contrasto di giudicati si appalesa evidente in quanto la predetta sentenza di appello, nel rigettare il gravame, conferma la sentenza n. 15085/2013, emessa a definizione del primo grado, dichiarata invece dal Tribunale nulla e priva di effetti nel giudizio di opposizione di terzo.
Inoltre, come sopra accennato, nelle more del giudizio di secondo grado, gli appellati / odierni attori pure deducevano l'intervenuta emanazione della sentenza del Tribunale, ma la Corte nulla pronunciava sulla questione, risultando in tal modo soddisfatto anche l'ulteriore requisito richiesto dalla norma “purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione” ai fini della proposizione della domanda.
Giudizio rescindente
In ragione di quanto osservato, la domanda deve essere accolta risultando sussistente il motivo revocatorio previsto dall'art. 395, I comma, n. 5 cpc. consistente nel contrasto di giudicati tra la sentenza emessa dalla Corte di Appello ed altra precedente del Tribunale, passata in giudicato, emesse tra medesime parti, ed in assenza di pronuncia sulla relativa eccezione.
La sentenza n. 144/2022, emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 14.12.2021 e pubblicata in data 12.01.2022, va pertanto revocata.
Giudizio rescissorio
Nel caso che ci occupa, risultando passata in giudicato la sentenza con la quale nel giudizio di opposizione di terzo il Giudicante ha stabilito la mancata regolare instaurazione del contraddittorio per essere stato pretermesso il Sig. conduttore dei Sigg. e , Pt_1 Parte_1 Parte_2 considerato litisconsorte necessario, la causa non può essere decisa da questa Corte nel merito e deve essere rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc affinché venga integrato il detto contraddittorio.
In ordine alle spese processuali, questa Corte ritiene non disporre condanna nei confronti dei convenuti attesa la loro mancata costituzione nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto la revocazione della sentenza n. 144/2022, emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione 8^, in data 14.12.2021 e pubblicata in data 12.01.2022, così provvede:
1- Revoca la sentenza n. 144/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione 8^, in data 14.12.2021 e pubblicata in data 12.01.2022;
2- Rimette la causa di merito al primo Giudice assegnando termini di legge per la riassunzione;
3- Spese irripetibili. Roma, 16.9.2025
Il consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1673 R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Rivetti (C.F. ) e presso il suo studio C.F._3 in Roma, Via Clelia n. 18, elettivamente domiciliati, giusta procura in atti,
Attori in revocazione
E
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5
(CF. ) Controparte_3 C.F._6
convenuti in revocazione contumaci
Oggetto: revocazione sentenza n. 144/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione 8^, in data 12.01.2022, non notificata.
Conclusioni
Per gli attori “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via preliminare, in accoglimento delle istanze suesposte, sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione e l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- in accoglimento dei suesposti motivi, provvedere alla revocazione della sentenza n. 144/2022 pubblicata 12.01.2022, non notificata, emessa nel giudizio di appello iscritto al NRG 5838/2014 tra
e c/ , e , poiché in Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 contrasto con altra precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 9481/2018, già passata in giudicato, e per l'effetto, dopo aver proceduto ad effettuare giudizio rescindente e rescissorio sulla detta pronuncia, per i motivi già esposti in fatto e in diritto, voglia decidere il merito della causa e sostituire la sentenza n. 144/2022 con la nuova sentenza emessa all'esito del presente giudizio in conformità con la richiamata sentenza del Tribunale Civile di Roma n.9481/2018.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio e chiedendo la revocazione della sentenza CP_1 CP_2 Controparte_3
n. 144/2022, emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione 8^, in data 14.12.2021 e pubblicata il
12.01.2022, nel giudizio NRG 5838/2014.
A motivo dell'impugnazione riferivano il passaggio in giudicato della sentenza n. 9481/2018, emessa dal Tribunale di Roma in data 03.05.2018, e pubblicata in data 10.05.2018, nel giudizio iscritto al
NRG 14542/2014 e vertente tra le stesse odierne parti in causa e Parte_3
Nello specifico, esponevano di essere proprietari dall'86 di due locali commerciali, facenti parte del complesso immobiliare sito in Località Cesano, di cui uno concesso in locazione ad Parte_3 nell'anno '93. Precisavano che il già menzionato conduttore, al fine di meglio esercitare la propria attività di vendita di prodotti per animali e giardini, dapprima realizzava, nella (ritenuta) propria area di esclusiva pertinenza, antistante e laterale del proprio locale, una struttura in alluminio, ove collocava una tenda coprisole ed installava un gazebo;
e, successivamente, decideva di sostituire la copertura esistente con una pergola in legno con sovrastante telo ombreggiante.
Riferivano, in particolare, che poco dopo la realizzazione di tali opere, venivano convenuti in giudizio da e proprietari dei confinanti locali commerciali, i quali lamentavano CP_1 CP_2 CP_3
l'impedimento all'uso comune della servitù di passaggio a causa delle predette opere.
Veniva in tal modo incardinato il giudizio NRG 41860/2008, culminato con la sentenza n.
15085/2013 a tenore della quale il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda dei CP_1 CP_2
e sul presupposto che “..i convenuti e abbiano realizzato CP_3 Parte_1 Parte_2 all'esterno della proprietà n. 1 un corpo aggiunto consistente in “struttura in pannelli lignei i doghe di legno e teloni in PVC” così provvedeva: a) rigetta l'eccezione di nullità della citazione;
b) rigetta
l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda attrice;
c) ordina ai convenuti di rimuovere il corpo aggiunto (struttura in pannelli lignei di doghe in legno e teloni in PVC) realizzato all'esterno dell'unità immobiliare n. 1 di loro proprietà, nell'area di manovra antistante i negozi ivi siti;
d) rigetta nel resto la domanda attrice;
e) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore degli attori delle spese che liquida in € 4.200,00”. La sentenza in discorso veniva impugnata dagli odierni istanti, e nel giudizio promosso, recante RG 5838/2014, resistevano e CP_1 CP_2
CP_3
Inoltre, in ragione di tale decisione, il Sig. locatario dei Sigg. e e Parte_3 Pt_1 Pt_2 proprietario della struttura destinataria della rimozione, proponeva opposizione di terzo ex art. 404 cc e ss cpc avverso la suddetta sentenza, ritenendosi litisconsorte necessario pretermesso in violazione dell'art. 102 cpc. Chiedeva “di sospendere in via preliminare l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, di dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, in accoglimento della stessa, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'impugnata sentenza e tutti i successivi atti posti in essere, con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Instauratosi regolarmente il contradditorio, veniva emessa la sentenza n. 9481 del 03.05.2018, pubblicata il 10.05.2018, con la quale il Tribunale di Roma “accertato che l'opponente, nella qualità di litisconsorte pretermesso non ha partecipato al giudizio RG 418607/2008 chiuso con la sentenza
n. 15083/2013, ha diritto al rimedio di cui all'art. 404, primo comma c.p.c.” ed essendo “risultato per tabulas che il corpo aggiunto consistente in struttura in pannelli lignei in doghe in legno e teloni in PVC di cui si ordina la rimozione ai Sigg.ri e è in realtà di proprietà Parte_1 Parte_2 esclusiva del Signor ” così provvede: “ACCOGLIE la domanda;
DICHIARA nulla e Parte_3 priva di efficacia l'impugnata sentenza n. 15085/2013 del Tribunale di Roma, nonché tutti gli atti posti in essere successivamente in dipendenza di tale giudicato..”.
Tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato.
Successivamente, veniva emessa dalla Corte di Appello di Roma la sentenza n. 144/2022, pubblicata il 12.01.2022, oggetto di odierna revocazione, con la quale veniva rigettata la domanda degli appellanti e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado, già, come visto, dichiarata nulla e priva di effetti nel giudizio di opposizione di terzo.
In particolare, vi è a dire che nel giudizio di appello gli istanti depositavano la sentenza n. 9481 del
03.05.2018 con la quale veniva annullata la sentenza gravata dal suddetto appello ma in relazione a tale allegazione e/o eccezione la Corte di Appello non emetteva alcuna pronuncia. e hanno proposto con l'odierno giudizio il giudizio di revocazione ex art. 395, comma Pt_1 Pt_2
1, n. 5 cpc della sentenza n. 144/2022 della Corte di Appello in relazione alla sentenza n. 9481/2018 emessa dal Tribunale.
Nel giudizio promosso non si costituivano i e Si teneva la prima udienza CP_1 CP_2 CP_3 in data 6.7.2022, a seguito della quale veniva concessa la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
La causa veniva poi rinviata al 12.02.2025, ed in tale sede trattenuta in decisione.
La domanda merita accoglimento.
Motivo revocatorio
Ai sensi dell'art. 395, I comma, n. 5 cpc “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione”… “5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.
Secondo la norma, dunque, motivo di revocazione è la incompatibilità della statuizione con altra sentenza avente tra le parti autorità di giudicato;
ed è configurabile solo nel caso in cui l'Autorità non abbia già pronunciato sull'eccezione di cosa giudicata.
Affinché la sentenza possa dirsi contraria ad un precedente giudicato, è necessario che tra i due giudizi
“vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica
e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico” (Corte di cassazione, ordinanza del 16 novembre 2022|
n. 33733).
Nel caso che ci occupa, come emerge da quanto prodotto dall'attore, la sentenza n. 144/2022, oggetto di richiesta di revocazione, è stata emessa dalla Corte di Appello, e risulta chiaramente incompatibile con altra precedente emessa dal Tribunale, recante n. 9481/2013, vertente tra le medesime parti e passata in giudicato. Il contrasto di giudicati si appalesa evidente in quanto la predetta sentenza di appello, nel rigettare il gravame, conferma la sentenza n. 15085/2013, emessa a definizione del primo grado, dichiarata invece dal Tribunale nulla e priva di effetti nel giudizio di opposizione di terzo.
Inoltre, come sopra accennato, nelle more del giudizio di secondo grado, gli appellati / odierni attori pure deducevano l'intervenuta emanazione della sentenza del Tribunale, ma la Corte nulla pronunciava sulla questione, risultando in tal modo soddisfatto anche l'ulteriore requisito richiesto dalla norma “purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione” ai fini della proposizione della domanda.
Giudizio rescindente
In ragione di quanto osservato, la domanda deve essere accolta risultando sussistente il motivo revocatorio previsto dall'art. 395, I comma, n. 5 cpc. consistente nel contrasto di giudicati tra la sentenza emessa dalla Corte di Appello ed altra precedente del Tribunale, passata in giudicato, emesse tra medesime parti, ed in assenza di pronuncia sulla relativa eccezione.
La sentenza n. 144/2022, emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 14.12.2021 e pubblicata in data 12.01.2022, va pertanto revocata.
Giudizio rescissorio
Nel caso che ci occupa, risultando passata in giudicato la sentenza con la quale nel giudizio di opposizione di terzo il Giudicante ha stabilito la mancata regolare instaurazione del contraddittorio per essere stato pretermesso il Sig. conduttore dei Sigg. e , Pt_1 Parte_1 Parte_2 considerato litisconsorte necessario, la causa non può essere decisa da questa Corte nel merito e deve essere rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc affinché venga integrato il detto contraddittorio.
In ordine alle spese processuali, questa Corte ritiene non disporre condanna nei confronti dei convenuti attesa la loro mancata costituzione nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto la revocazione della sentenza n. 144/2022, emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione 8^, in data 14.12.2021 e pubblicata in data 12.01.2022, così provvede:
1- Revoca la sentenza n. 144/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione 8^, in data 14.12.2021 e pubblicata in data 12.01.2022;
2- Rimette la causa di merito al primo Giudice assegnando termini di legge per la riassunzione;
3- Spese irripetibili. Roma, 16.9.2025
Il consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
Franco Petrolati