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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1940/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME SC, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18845/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250153884759000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1828/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120250153884759000 notificata, a mezzo p.e.c. in data 25.09.2025 da Agenzia delle Entrate –
NE, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2020.
Eccepisce la mancata notifica degli avvisi di accertamento n. 064261799980 e n. 064003880014 presupposti alla cartella impugnata e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita AD che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in merito alle rivendicazioni formulate dal ricorrente.
Si è costituita la Regione Campania che deposita prova delle notifiche degli Avvisi di accertamento e relative ricevute di notifica.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione depositata in giudizio dalla Regione Campania risulta la regolare notifica degli atti presupposti a cura della Regione Campania e precisamente degli avvisi di accertamento n.064261799980
e n. 064003880014, notificati per compiuta giacenza in data 5.10.2023 e riferiti al mancato pagamento della
Tassa automobilistica per l'anno di imposta 2020.
Alcuna prescrizione può quindi ritenersi maturata alla data di notifica della cartella impugnata in data
25.9.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si quantificano in euro 250,00.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME SC, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18845/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250153884759000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1828/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120250153884759000 notificata, a mezzo p.e.c. in data 25.09.2025 da Agenzia delle Entrate –
NE, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2020.
Eccepisce la mancata notifica degli avvisi di accertamento n. 064261799980 e n. 064003880014 presupposti alla cartella impugnata e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita AD che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in merito alle rivendicazioni formulate dal ricorrente.
Si è costituita la Regione Campania che deposita prova delle notifiche degli Avvisi di accertamento e relative ricevute di notifica.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione depositata in giudizio dalla Regione Campania risulta la regolare notifica degli atti presupposti a cura della Regione Campania e precisamente degli avvisi di accertamento n.064261799980
e n. 064003880014, notificati per compiuta giacenza in data 5.10.2023 e riferiti al mancato pagamento della
Tassa automobilistica per l'anno di imposta 2020.
Alcuna prescrizione può quindi ritenersi maturata alla data di notifica della cartella impugnata in data
25.9.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si quantificano in euro 250,00.